Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case
protette ai sensi del presente regolamento è elevato a euro 32,== a decorrere
dal 1° luglio 2004, ai sensi dell'art. 32 della l.r.
14/2004
Art. 1
(Classificazione delle
strutture)
1. Le
residenze protette erogano prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone
anziane le cui limitazioni fisiche e/o psichiche correlate all’età non
consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta,
non possono far prevedere che dei limitati livelli di
recuperabilità.
2.
Possono altresì ospitare persone che, pur non avendo raggiunto l’età
pensionabile, a causa di infermità o insanabili difetti fisici non sono in grado
di svolgere autonomamente gli atti della vita
quotidiana.
3. Sono
equiparate alle residenze protette le case protette di cui alla legge
regionale 31 agosto 1981, n. 49 e al relativo regolamento
di attuazione 9 maggio 1983, n. 1 e successive
modifiche.
4.
Esclusivamente ai fini della presente classificazione, sulla base dei requisiti
determinati dal presente regolamento, le residenze protette vengono distinte
nelle seguenti fasce A e B.
FASCIA A
Vengono
iscritte nella presente fascia le strutture operanti nella materia di cui alla
legge
regionale n. 49 del 1981 che abbiano ottenuto, alla data di approvazione del
presente regolamento, la prescritta classificazione o riclassificazione (di tipo
"A" o di tipo "B") in Casa Protetta e conseguente iscrizione all’apposito Albo
regionale.
In
particolare, all’interno delle strutture di che trattasi devono essere
assicurati e rispettati i seguenti standards organizzativi e servizi
speciali:
a) Responsabile della
struttura.
b) Coordinatore sanitario: un medico geriatra
fino a 120 residenti per 36 ore lavorative settimanali con prevalenti compiti di
coordinamento in materia di riabilitazione, di dietetica e al fine di garantire
omogenei comportamenti assistenziali e di coordinamento dell’intera attività
sanitaria.
c) Assistente sociale: figura professionale da
riferirsi prettamente al campo socio-assistenziale non avente rilievo sanitario.
Si richiama quanto stabilito dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n.
1.
d) Assistente psicologico: vale quanto innanzi
precisato per l’assistente sociale.
e) Riabilitatore: uno fino a 60 persone
residente per 36 ore lavorative settimanali.
f) Infermiere professionale: in organico,
almeno 1/15 residenti, garantendo comunque il servizio nell’arco delle intere 24
ore della giornata.
Per le
restanti figure professionali non contemplate nel presente comma si fa
riferimento a quanto previsto dal regolamento
regionale 9 maggio 1983, n. 1.
FASCIA B
Vengono
iscritte nella presente fascia le residenze protette che, benché non in possesso
dei maggiori requisiti, previsti e indicati nella precedente fascia A, risultino
comunque iscritte nell’apposito Albo regionale delle case protette di cui
all’art. 20
della legge
regionale n. 49 del 1981 (avendo ottenuto la prescritta classificazione o
riclassificazione di tipo "A" o di tipo "B") e prevedano le seguenti figure
professionali: il Coordinatore sanitario, il responsabile della struttura e un
riabilitatore fino a 60 residenti per 36 ore lavorative
settimanali.
Art. 2
(Richiesta di
assegnazione)
1. Le
residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione in una delle
due fasce indicate all’art. 1, gestite da:
- enti pubblici,
- privato
sociale,
- cooperative
sociali,
- enti morali,
non
aventi fine di lucro, richiederanno al Direttore generale della ASL di
appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente
regolamento.(1)
2. Sulle
richieste, debitamente documentate, il Direttore generale della ASL, esperite le
dovute verifiche sul possesso dei requisiti e sull’entità dei residenti
dichiarati, esprime, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, motivato
parere in ordine alla fascia da assegnare alle
strutture.
3. Il
Direttore generale della ASL di competenza, espresso il parere nei termini di
cui al comma 2, lo trasmetterà alla Giunta regionale (Assessorato alla sanità e
ai servizi sociali) per i successivi adempimenti.
4.
La Giunta
regionale provvederà alla prescritta classificazione, con proprio atto motivato,
entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del competente Direttore
generale della ASL.
5. Le
strutture che intendono inoltrare domanda di contributi previsti dal successivo
art. 3 devono aver ottenuto la classificazione di cui
sopra.
(1) Comma così sostituito con Reg. 24 ottobre 2005, n.
25. Il testo originario era così formulato:
«1. Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione in
una delle due fasce indicate all'art. 1, gestite da: - enti pubblici, - privato
sociale, - cooperative sociali, - enti morali,
non aventi fine di lucro,
richiederanno al Direttore generale della A.S.L. di appartenenza la
classificazione in una delle due fasce previste dal presente regolamento.».
Art. 3
(Determinazione del
contributo)
1.
In considerazione del
parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell’8 giugno
1984, la spesa sanitaria relativa al ricovero in residenza protetta non può, in
alcun modo, essere superiore al 50% della retta globale stabilita singolarmente
dalle residenze protette, conformemente alla normativa vigente e, comunque, non
può essere superiore, per il corrente anno, a quanto determinato nel presente
regolamento:
Fascia
A |
L.
55.000 giornaliere per ogni residente non
autosufficiente;
L.
49.500 giornaliere per ogni residente parzialmente
autosufficiente; |
Fascia
B |
L.
40.000 giornaliere per ogni residente non
autosufficiente;
L. 34.500 giornaliere per ogni
residente parzialmente autosufficiente. |
Art. 4
(Ulteriori interventi a carico
delle Aziende sanitarie locali)
1. Oltre
al contributo giornaliero di cui all’art. 3 a carico del Fondo sanitario regionale e
alla cui liquidazione alla residenze protette provvederà la ASL di competenza per
territorio, dal quadro normativo emerge che nei confronti delle residenze
protette che ospitano anziani o disabili non autosufficienti le ASL sono tenute
a molteplici interventi che si possono così
articolare:
1. assistenza medica
generica;
2. assistenza medica
specialistica;
3. fornitura di
farmaci;
4. fornitura di presidi
sanitari.
1)
Assistenza medica generica
L’assistenza medica generica nei confronti degli ospiti parzialmente o
del tutto non autosufficienti all’interno delle residenze protette è affidata a
medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità
stabilite dalle norme generali in vigore.
2) Assistenza medica
specialistica
A norma
dell’Art. 26, 6° comma, della Legge n. 833/78, l’assistenza medica specialistica
è prestata, di norma, presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale di cui
l’utente fa parte o presso gli ambulatori esterni
convenzionati.
Per
quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge afferma, in
linea di principio, la possibilità di erogare delle prestazioni specialistiche
anche presso il domicilio dell’utente, al fine di ridurre i ricoveri
ospedalieri.
Le
Aziende Sanitarie Locali infatti, a norma dell’Art. 20 del D.P.R. n. 316/90,
possono chiedere agli specialisti ambulatoriali convenzionati . che operano
nelle strutture pubbliche direttamente gestite dal S.S.N. - di svolgere
l’attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro (attività
extra-moenia).
A seconda
pertanto delle esigenze erogative prospettate, le prestazioni specialistiche in
attività extra-moenia, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, possono essere svolte dal medico specialista convenzionato a
domicilio e presso le residenze protette, previa autorizzazione della competente
A.S.L.
3) Fornitura di farmaci
All’interno di ogni A.S.L. deve essere definito un Prontuario Terapeutico
per i farmaci e un Repertorio Terapeutico per il materiale farmaceutico
direttamente specifico per le residenze protette.
Detta
definizione deve essere fatta di concerto tra i Coordinatori Sanitari delle
residenze protette ed i responsabili del Settore Farmaceutico e della Farmacia
Ospedaliera.
La lista
è concordata nell’ambito dei farmaci e del materiale farmaceutico gestito dalla
Farmacia Ospedaliera.
Le
richieste di materiale farmaceutico non possono prevedere prodotti diversi da
quelli concordati nella lista.
a) Modalità di
richiesta
Le
richieste di farmaci e di materiale farmaceutico vengono indirizzate al Servizio
di Farmacia Ospedaliera con la frequenza e le modalità ritenute necessarie e
concordate preventivamente tra il Coordinatore Sanitario della residenza
protetta e il Responsabile del Servizio di Farmacia
Ospedaliera.
I farmaci
e il materiale farmaceutico vengono prelevati da un incaricato, debitamente
autorizzato per iscritto dalla residenza protetta.
4) Fornitura di
Presidi Sanitari
I presidi
sanitari devono essere erogati dalla ASL competente per territorio, direttamente
e senza oneri, alle residenze protette in analogia a quanto previsto per i
prodotti farmaceutici, nella misura e con le procedure di cui al protocollo per
l’assistenza farmaceutica.
Per
quanto attiene alla fornitura di pannolini, pannoloni e degli altri ausili per
l’incontinenza, la fornitura rimane a carico delle strutture assistenziali
potendo includere il relativo costo tra quello assunto direttamente dalla
Regione all’interno della quota
giornaliera di rimborso spese sanitarie e di rilievo
sanitario.
Art. 5
(Procedure per
l’ammissione)
1.
Proposta di ricovero
La
proposta di ricovero in una residenza per anziani non autosufficienti può essere
prospettata dal medico di fiducia dell’assistito, dalle unità operative della
ASL di appartenenza dell’anziano, nonché dal Comune di residenza del medesimo.
Dalla proposta, che va inoltrata alla ASL di residenza dell’anziano, devono
necessariamente risultare i seguenti elementi di natura sanitaria e di natura
socio-assistenziale:
a) dipendenza psico-fisica dell’anziano
risultante da specifica relazione che ne evidenzi la diagnosi clinica con le
indicazioni relative alle terapie precedentemente praticate, oltre alle
motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di ricovero
(di competenza dei sanitari, come innanzi
specificato);
b) impossibilità di permanenza dell’anziano
nel proprio domicilio, anche a causa della situazione familiare e
socio-ambientale (di competenza del Comune).
2. Valutazione della
proposta di ricovero
La Unità
Valutativa Geriatrica (UVG)
della ASL di residenza dell’anziano procede, direttamente o su base documentale,
a una valutazione multidimensionale (VMD) delle condizioni di non
autosufficienza dell’anziano da ricoverare e delle possibili ed efficaci
alternative al ricovero. Le UVG sono formate da:
a) un medico geriatra,
come Coordinatore;
b) un assistente
sociale;
c) un terapista della
riabilitazione;
d) un infermiere
professionale;
e) un assistente
sanitario.
Nella sua
attività l’UVG si raccorda con il medico di fiducia dell’anziano. Il ricovero è
subordinato all’assenso espresso dal soggetto, quando è nella capacità di farlo,
informato sulle regole di cui si richiede il rispetto. La ASL di residenza dell’anziano, valutata
la proposta di ricovero e sentito il parere del responsabile sanitario della
residenza protetta, provvede alla emissione della impegnativa. L’impegnativa
dovrà essere emessa entro tre giorni dalla proposta di ricovero. L’impegnativa
costituisce la dichiarazione di assunzione, da parte della ASL di ubicazione
della struttura, degli oneri imputabili al Fondo sanitario regionale e
rivenienti dal ricovero prescritto.
3.
Impegnativa per ricoveri extra-zonali
Laddove
nel territorio di residenza dell’anziano non vi siano residenze protette si può
fare ricorso a residenze ubicate in altre ASL; in tal caso, la ASL di residenza dell’anziano
provvede a far pervenire alla ASL di ubicazione della residenza protetta la
proposta di ricovero, formulata secondo le disposizioni precedenti, e a
richiedere il necessario nulla osta e la conseguente emissione dell’impegnativa.
Gli oneri corrisposti alla residenza protetta da parte della ASL di ubicazione
vengono rimborsati, da parte della ASL di residenza dell’anziano, alla
richiamata ASL di ubicazione della residenza
protetta.
4. Persone già
residenti presso le residenze protette
Per
quanto attiene le persone che al momento dell’approvazione del presente
regolamento siano già ricoverate presso residenze protette, la UVG competente per territorio
provvederà a sottoporre le stesse a una specifica visita medica, certificando lo
stato di salute dei soggetti interessati e indicando altresì lo stato di
autosufficienza di ogni singolo residente, se cioè rientrante nella categoria
dei non autosufficienti o in quella dei parzialmente
autosufficienti.
5.
Verifiche
La
ASL, tramite la UVG del territorio, può
disporre accertamenti e verifiche sulle prestazioni erogate ai propri
assistiti.
Art. 6
(Liquidazione dei
contributi)
1. Per
quanto attiene la corresponsione dei compensi per le giornate di effettiva
presenza, eventuali computi per temporanee assenze, a vario titolo, possono
essere effettuati dal Direttore generale della ASL, d’intesa con il responsabile
della residenza ospitante, sino a un massimo di 1/3 della retta a carico della
ASL, in considerazione dei costi fissi rimanenti comunque a carico delle
residenze protette.
2. Circa
le modalità di liquidazione, le stesse saranno effettuate sulla base di un
rendiconto mensile che le singole strutture dovranno rassegnare alle ASL entro
il giorno dieci del mese successivo a quello di
riferimento.
3. La
liquidazione del contributo previsto dal presente regolamento avverrà con
accredito alla residenza ospitante entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto mensile.
4. Entro
il 31 gennaio dell’anno successivo, le singole strutture provvederanno a inviare
un rendiconto annuale riassuntivo di quelli mensilmente
inviati.
5. Le
singole ASL devono altresì inviare all’Assessorato regionale alla sanità,
trimestralmente, copia dei rendiconti mensili, oltre a una dettagliata relazione
sull’intero rapporto convenzionale.
Art. 7
(Convenzione)
1. Lo schema-tipo di
convenzione da stipulare tra le A.S.L. e le residenze protette in attuazione del
presente regolamento viene allegato in uno allo stesso e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. Le strutture protette
iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 32
della L.R.
n. 17/2003 e regolarmente classificate ai sensi del
precedente art. 2, comma 1, possono accedere al convenzionamento per
l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita
alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti . (2)
3. Il termine ultimo di
presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali
delle Aziende UU.SS.LL. è fissato al 30 novembre di ogni anno. (3)
(2) Il presente comma, già
sostituito con Reg.
10 ottobre 2003, n. 13, è stato poi nuovamente così
sostituito con Reg.
24 ottobre 2005, n. 25. Il testo precedente era così
formulato: «2. Sino all'avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti
nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è limitata alle
strutture protette regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale, ai sensi
della legge
regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre 2002.».
(3) Comma
aggiunto con Reg. 10 ottobre 2003, n.
13.
Art. 8
(Obiettivi da
raggiungere)
1. Il
presente regolamento, come specificato nella premessa, rappresenta solo un primo
momento propedeutico alla definizione di un organico piano socio-assistenziale
della Regione
Puglia.
2. Il
momento presente deve essere considerato come fase iniziale di autorizzazione al
funzionamento al fine di consentire la classificazione univoca dei presidi del
sistema socio-sanitario e del sistema socio-assistenziale, nonché la loro
articolazione in classi.
3. Tale
standardizzazione graduale e classificazione univoca potrebbe favorire, ove
previsto nel piano socio-assistenziale, un ottimale processo di allocazione di
partite correnti del Fondo sanitario regionale, facendo dipendere l’entità dei
contributi ai singoli gestori dalla distanza (da misurare ogni anno a
consuntivo) tra standards previsti nel PSA e standards in possesso delle
residenze protette.
4.
Attraverso tale meccanismo di incentivazione, fondato sulla riqualificazione
delle residenze, si potrebbero raggiungere significativi risultati consentendo
alle strutture ed enti gestori delle residenze protette di assicurare standards
qualitativi ragguardevoli.
Art. 9
(Piano
socio-assistenziale)
1. Il
piano socio-assistenziale, la cui approvazione è di competenza del Consiglio
regionale, deve avere validità triennale e regolamentare i seguenti
processi:
a) standardizzazione
gestionale e strutturale delle unità di offerta;
b) rilascio
autorizzazioni al funzionamento;
c) esercizio delle
attività di vigilanza da attribuire alle ASL;
d) fissazione degli
indici di fabbisogno e degli indici di piano;
e) sostegno alla
riqualificazione strutturale delle residenze.
2. Nella
definizione degli standards gestionali e strutturali delle unità di offerta
residenziali e territoriali, da graduare nel tempo in modo da poter scandire il
progressivo avvicinamento alla situazione a regime, assunta come obiettivo del
piano, le valenze principali del modello
riguardano:
a) l’integrazione tra sociale e
sanitario;
b) la valutazione scientifica e
multidimensionale (condotta dalla UVG) del bisogno assistenziale quale criterio
di governo degli accessi dell’anziano e dell’inabile al sistema dei
servizi;
c) la complementarietà e la compresenza delle
diverse possibili risposte ai bisogni dell’anziano e
dell’inabile;
d) i servizi
residenziali;
e) i servizi
diurni;
f) i servizi domiciliari, rispettando nel
modello una gerarchia di interventi che privilegi la risposta ai bisogni delle
componenti più fragili e più a rischio.
3. La
priorità da assumere è l’assistenza continuativa rivolta agli anziani totalmente
o parzialmente non autosufficienti, con pluripatologie ad alto rischio di
perdita della autosufficienza, e in età avanzata.
4.
L’assetto organizzativo del modello asseconda la complessità dell’approccio
derivante dalla interdisciplinarietà degli interventi diretti a constatare i
fattori che possono colpire l’anziano, condizionandone in modo e grado diverso
l’autonomia.
5.
Potendo derivare la non autosufficienza da problemi di varia natura (fisica,
psichica, socio-economica e ambientale), il modello assistenziale non può
prescindere da interventi tesi a garantire, al tempo stesso, la specificità e la
globalità degli interventi, l’integrazione socio-sanitaria, l’integrazione delle
competenze e dei diversi livelli di assistenza, la continuità
dell’assistenza.
Art. 10
(Prima attuazione del
regolamento)
1. Nella
prima fase attuativa del presente regolamento e, quindi, nel primo rapporto
convenzionale che le ASL, sulla base della allegata convenzione, instaureranno
con gli enti gestori residenze protette, non potendo prevedere, al momento, il
numero delle istanze che si determineranno e l’evoluzione dell’intero sistema
trattante, è necessario ripartire le risorse disponibili di cui alla lett. b)
dell’art. 4
della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20, sulla base della popolazione residente nel
territorio pugliese.
2.
In particolare, potendo
le residenze protette anche ospitare - sino a un valore percentuale massimo pari
al 15% della propria ricettività - persone che non abbiano raggiunto l’età
pensionabile ma che presentino difetti fisici e/o psichici determinanti la non
completa autosufficienza, la ripartizione delle risorse è data dai seguenti
valori percentuali:
85% rapportato alla popolazione anziana
residente in ogni singola ASL
(ultrasessantacinquenne);
15% rapportato alla popolazione di età
inferiore ai sessantacinque anni residente in ogni singola
ASL.
3. Sulla
base dei valori di cui al comma 2 e in applicazione della TABELLA "A", allegata
in uno al presente regolamento, il primo convenzionamento tra le ASL e le
residenze protette è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie a
valere sull’art. 4,
lett. b), della richiamata legge
regionale n. 20 del 1995, come di seguito
indicato:
ASL BA/1
Lit. 561,259.030
ASL BA/2
Lit. 659.581.710
ASL BA/3
Lit. 487.967.480
ASL BA/4
Lit. 1.404.682.770
ASL BA/5
Lit. 554.722.690
ASL BR/1
Lit. 1.058.996.430
ASL FG/1
Lit. 567.045.850
ASL FG/2
Lit. 547.688.600
ASL FG/3
Lit. 698.625.710
ASL LE/1 Lit.
1.214.749.930
ASL LE/2 Lit.
872.062.330
ASL TA/1 Lit.
1.372.617.470
4. I
fondi assegnati alle ASL e non utilizzati nell’anno di riferimento devono essere
dalle stesse riutilizzati negli anni seguenti. L’importo delle somme non
utilizzate sarà detratto dalle assegnazioni successive.
Art. 11
(Periodi
successivi)
1.
Secondo i criteri indicati nel presente regolamento, in sede di approvazione
della annuale legge di bilancio previsionale della Regione Puglia si provvederà a dotare apposito
capitolo delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione dei contributi di
cui al presente regolamento.
Art. 12
(Norma
transitoria)
1. Le
risorse stanziate per l’anno 1995, di cui all’art. 4,
lett. b), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20, possono essere utilizzate per il rimborso
delle principali spese a rilievo sanitario sostenute, nel corso di detto anno,
dalle case protette in possesso dei requisiti stabiliti dal presente
regolamento.
2. Tale
rimborso può aver luogo esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie
debitamente documentate, per le quali vi sia possibilità di effettuare una
evidente distinzione tra le stesse e quelle aventi rilievo
assistenziale.
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA AA.SS.LL. ED
ENTI GESTORI - PUBBLICI O DEL PRIVATO SOCIALE - DI RESIDENZE
PROTETTE
Le
AA.SS.LL. al fine di assicurare agli anziani non autosufficienti e ai disabili
non assistibili al proprio domicilio le prestazioni ed i servizi socio-sanitari
erogabili nelle residenze protette debbono avvalersi delle prestazioni rese da
Residenze convenzionate gestite da Enti Pubblici, dal Privato Sociale, da
Cooperative Sociali ed Enti Morali che non abbiano fini di
lucro.
Tutte le
convenzioni stipulate dalle AA.SS.LL. per entrare in vigore debbono essere
redatte in conformità al presente schema tipo, debbono essere deliberate dalle
AA.SS.LL. di ubicazione delle residenze convenzionate e debbono essere
autorizzate dalla Giunta Regionale con atti deliberativi che ne consentono
l’imputazione degli oneri sul F.S.R.
L’anno................... addì ....................... del mese di
......................................
TRA
la
A.S.L. n. ............. di
......................................... con sede a
......................................... in via
..................................
- ....... con codice fiscale
............................... legalmente rappresentata pro tempore dal Sig.
.............................................
E
l’Ente
............................................................... con sede a
............................................ in via
....................................
- .......... con codice fiscale
............................................ legalmente rappresentata pro
tempore dal
Sig................................................................
PREMESSO
1) che la
convenzione viene stipulata dall’A.S.L. di ubicazione della residenza per
anziani parzialmente o del tutto non
autosufficienti;
2) che
l’A.S.L. n. ....... di ...................................... ha preso atto in
data ........................................., con delibera n. .......... del
regolamento regionale n. ................ concernente la assegnazione delle
quote di spesa a rilievo sanitario a persone parzialmente o del tutto non
autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali
protette;
3) che la
definizione della presente convenzione appare elemento essenziale, nell’ambito
del predetto regolamento, per una compiuta realizzazione delle prestazioni e dei
servizi a favore di anziani non autosufficienti parziali e
totali;
4) che
l’A.S.L. n. ......... di ...................................... intende
avvalersi dell’Ente ........................................ nell’attuazione
delle attività socio-sanitarie integrate a favore di anziani realizzate nel
proprio territorio di competenza;
5) che
l’Ente:
a) è
disponibile, fatta salva la propria autonomia giuridica ed amministrativa, a
collaborare per le finalità di integrazione delle prestazioni
socio-assistenziali;
b) ha
ottenuto per la struttura che convenziona la classificazione nella fascia
............ del regolamento regionale n. ......... al funzionamento per un
totale di .......... posti letto con provvedimento n. .......... del
.....................................;
c)
possiede gli standard di convenzionamento previsti dal regolamento regionale
come evincibile:
- dai
locali di cui alle allegate planimetrie;
- dalle
attrezzature tecniche risultanti dall’elenco
allegato;
- dal
personale addetto di cui all’allegato prospetto nominativo distinto per
qualifiche professionali;
6) che
con il presente atto, sottoscritto dai contraenti, deliberato dall’A.S.L.
........................ e che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale,
si affida all’ ......................................... la gestione
convenzionata dei seguenti volumi di attività:
Moduli organizzativi di
riferimento
Capacità
ricettiva
Volumi di attività conven.ti |
Posti
residenziali
Giornate annue |
-STRUTTURA
PROTETTA |
7) che
gli oneri derivanti dal costo della permanenza nelle strutture protette ubicate
sul territorio della Regione Puglia
sono sostenuti:
- con il
contributo regionale;
- con la
retta corrisposta dai singoli residenti o dai loro congiunti ovvero in caso di
situazione di bisogno, dai loro comuni di
residenza;
- con i
proventi delle entrate (patrimoniali od altra natura) degli enti gestori qualora
esistano e statutariamente ne sia prevista tale
destinazione;
8) che
la Regione Puglia provvede ogni anno
con proprio atto deliberativo, sentiti gli interessati e la rappresentanza
regionale dell’UNEBA, a determinare l’entità del contributo giornaliero
riconosciute ai gestori in base alla classificazione
prevista;
Tutto ciò
premesso
SI
CONVIENE E SI STIPULA
quanto
segue:
Art. 1.
(Individuazione residenza protetta
convenzionata).
Nell’ambito delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie
integrate a favore di anziani, la
A.S.L. n. ........ di
........................................... si avvale delle prestazioni
dell’Ente ........................................... convenzionato n.
............... posti.
Art. 2. (Obblighi
del gestore).
L’Ente
garantisce le prestazioni avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e
personale individuati in dettaglio in allegato, (l’elenco del personale dovrà
essere nominativo e distinto per qualifiche professionali). Il personale
dichiarato deve essere costantemente utilizzato nella struttura; l’accertata
violazione di questa norma comporta l’automatica sospensione della
convenzione.
L’Ente
formalmente si obbliga:
- a perseguire nel periodo di validità della
convenzione, e con riferimento alle scadenze indicate dagli organismi
competenti, gli adeguamenti resi necessari dagli standard nelle entità, modi e
tempi prescritti. Si obbliga altresì ad adempiere alle ulteriori prescrizioni
tecniche, previste dalla normativa vigente, di volta in volta date dai
competenti organismi di vigilanza;
- ad adeguarsi alle procedure di ammissione
previste dal Regolamento Regionale n. ........;
- ad avvalersi di personale avente i necessari
requisiti professionali, nei cui confronti - se dipendente - si impegna ad
applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia
socio-assistenziale e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri
vigenti in materia di diritto del lavoro;
- a consentire l’accesso del volontariato per
specifiche attività integrative in conformità alle normative regionali
vigenti;
- a redigere e mantenere aggiornate le cartelle
cliniche ed i piani di intervento dei residenti.
Il
mancato adempimento di tali obblighi condiziona il permanere in essere della
presente convenzione, dando facoltà alla A.S.L. stipulante di procedere a sua
discrezione, alla sospensione ed alla risoluzione della convenzione stessa con
le modalità previste dal successivo articolo 8.
Art. 3. (Procedure di ammissione).
a)
proposta di ricovero.
Si
richiama espressamente in ogni sua parte quanto contenuto nel Regolamento
Regionale n. ......... del ...................................... che le parti
contraenti si impegnano a rispettare.
Art. 4.
(Dimissioni).
Le
dimissioni dei soggetti ricoverati possono essere decise, oltrechè
volontariamente dagli stessi, dagli organi della A.S.L. che hanno valutato la
proposta di ricovero o direttamente dalla struttura convenzionata in presenza
delle sottoelencate condizioni:
-
accertata impossibilità del rispetto, da parte dell’anziano, della vita
comunitaria;
-
accertata morosità nel pagamento delle rette di soggiorno che rimangono a carico
diretto dei residenti o dei Comuni;
-
individuazione operativa di altra soluzione idonea (ai fini della tutela della
salute e della salvaguardia della comunità terapeutica, se necessaria) a
trasferire l’anziano dopo la dimissione.
La
residenza convenzionata deve infine notificare alla A.S.L. di residenza
dell’anziano ed alla sua A.S.L. di ubicazione, l’avvenuta dimissione nel termine
massimo di 20 giorni dalla cessazione del ricovero.
Il
ricovero dell’anziano in ospedale e il suo successivo rientro nella Residenza
Protetta dovranno essere segnalati all’A.S.L. di ubicazione e a quella di
residenza dell’assistito medesimo.
Art. 5.
(Partecipazione alla programmazione delle AA.SS.LL.).
L’Ente
gestore della struttura ha diritto di partecipare ai momenti di programmazione
della A.S.L. per la politica degli interventi a favore di anziani nei modi e
forme riconosciuti dalla legislazione regionale.
La
A.S.L. è tenuta ad informare
l’Ente gestore convenzionato sulle iniziative di formazione e di aggiornamento
degli operatori socio-assistenziali ai vari livelli promosse dalla stessa o
dalla Regione, riconoscendo all’Ente
stesso il diritto di far partecipare propri dipendenti a tali
iniziative.
Art. 6. (Costi
standard, contributi regionali, rette regionali delle residenze protette
convenzionate).
Con le
procedure di cui ai punti 7) e 8) della premessa della presente convenzione,
la Giunta
Regionale ogni anno provvede a determinare, sentite le
associazioni più rappresentative degli Enti gestori, i costi standards della
permanenza nelle strutture protette della Puglia al fine di tutelare il diritto
alla equifruizione delle prestazioni e di garantire l’erogazione di livelli
uniformi di assistenza.
Art. 7. (Durata - Variazioni - Rinnovo -
Disdetta).
La
presente convenzione ha la durata di 3 anni ed entra in vigore il
......./......./.......
Nel
periodo di validità possono essere introdotte variazioni dei valori delle
attività convenzionate, concordate tra le parti contraenti, deliberate dalla
A.S.L. e sottoposte ad autorizzazione regionale.
La
presente convenzione, decadrà, con ogni effetto di legge, al termine del periodo
di validità.
Al fine
di un eventuale rinnovo, la
A.S.L., almeno 3 mesi prima della naturale scadenza, tramite
lettera raccomandata, richiederà all’Ente gestore di confermare per eguale
periodo, il rapporto convenzionale.
A tal
fine, previa specifica autorizzazione regionale rilasciata sulla base di una
dettagliata e motivata relazione che la A.S.L. inoltrerà alla Regione Puglia, i soggetti interessati provvederanno
a stipulare nuova convenzione utilizzando il presente schema, approvato in uno
al regolamento regionale n. .......... del
......./......./.......
In caso
di mancato rinnovo della convenzione gli utenti rimarranno comunque in
assistenza alle condizioni in atto, finchè l’A.S.L., d’intesa con il Comune di
residenza dell’anziano, non avrà provveduto altrimenti.
Art. 8. (Inadempienze).
Eventuali
inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente
contestate per iscritto e con fissazione del termine per la loro
rimozione.
Trascorso
inutilmente detto termine, le parti hanno facoltà di sospensione o di
recessione.
In
particolare, per quanto attiene la
A.S.L., tale facoltà può essere esercitata soprattutto in
presenza di:
-
significative variazioni del livello assistenziale e/o mancato adeguamento degli
standards prefissati secondo gli obblighi assunti;
-
deficienze ed irregolarità nella condizione della struttura tali da pregiudicare
le finalità della convenzione e compromettere regolare
esecuzione.
Per
quanto riguarda la struttura protetta, in presenza
di:
- mancata
liquidazione delle rette di soggiorno.
Art. 9. -
(Controversie).
Per ogni
controversia che possa verificarsi in ordine all’adempimento della presente
convenzione, l’esame della controversia stessa è demandato, giusti gli articoli
806 e seguenti del Codice di Procedura civile, al giudizio di un collegio
arbitrale.
Il
collegio è composto dal Presidente del T.A.R. o Magistrato da lui designato che
lo presiede e da un rappresentante di ciascuna delle parti
contraenti.
Il lodo è
pronunciato nel termine di tre mesi dalla data di costituzione del
collegio.
Art. 10.
Per
quanto non contemplato nella presente convenzione si fa riferimento alla
normativa vigente in materia e, più in particolare, al Regolamento Regionale n.
........ del quale la presente convenzione costituisce parte integrante e
sostanziale.
Art. 11.
La
presente convenzione sarà registrata a cura della A.S.L. di ubicazione
dell’istituto secondo le procedure previste dalla
legge.
Le spese
di bollo e di registrazione sono a carico dell’ente gestore
convenzionato.
Luogo e
data della stipula
Firma dei
contraenti
TABELLA
1
TABELLA
2
Vedasi riferimenti
normativi europei in allegato