ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (legge - quadro per l' assistenza, l' integrazione scolastica
sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attivita' di
prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di
handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi
previsti dalla legislazione regionale vigente.
2. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di
prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell' istituzionalizzazione
e del ricovero ospedaliero, necessita' di integrare l' intervento sociale con
quello sanitario.
TITOLO I
INTERVENTI
Capo I
Attivita' di prevenzione, cura e diagnosi precoce dell'
handicap
ARTICOLO 2
(Cura e diagnosi precoce dell' handicap)
1. Le Unita' sanitarie locali (USL), nell' espletamento delle
funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
provvedono a effettuare controlli periodici delle gravidanze per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della
madre e del nascituro.
ARTICOLO 3
(Accertamento dell' handicap)
1. Gli accertamenti relativi all' handicap, alle difficolta',
alla necessita' dell' intervento assistenziale permanente e alla capacita'
complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle
USL mediante le Commissioni mediche di cui all' art. 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, integrate da un assistente sociale della USL nonche' da un esperto
da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella
patologia di cui e' portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla
USL.
ARTICOLO 4
(Attestazione di handicap)
1. L' individuazione del portatore di handicap come alunno a
cui assicurare l' esercizio del diritto allo studio, all' istruzione e all'
integrazione scolastica e' effettuata da operatori in servizio presso la USL di
residenza dell' alunno, secondo quanto previsto dall' art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di
handicap) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994.
2. Gli operatori della USL competente per territorio
provvedono, altresì, a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un
profilo dinamico - funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano
educativo individualizzato.
3. Alla definizione del piano educativo individualizzato
annuale provvedono, congiuntamente, nelle forme stabilite dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 e dal dpr 24 febbraio 1994 di cui al precedente comma 1, gli
operatori sanitari individuati dalla USL e il personale insegnante curriculare e
di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell' insegnante
operatore psico - pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti
la potesta' parentale dell' alunno.
Capo II
Attivita' di cura e riabilitazione
ARTICOLO 5*
(Compiti delle USL)
1. Ai sensi dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dell' art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell' art. 8, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'
articolo del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche' delle norme
regionali attuative, le USL provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui
all' art. 26
della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36, cosi' come organizzativamente e
funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098
del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa
per l' erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di
integrazione sociale e all' assistenza protesica nei confronti dei portatori di
handicap.
2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica
sono erogate dalle USL secondo le indicazioni dell' art. 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' art. 2 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
* Perl'interpretazione
autentica del presente articolo vedi l'art. 47
della l.r.
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Capo III
Inserimento nella scuola, nella formazione professionale e
nel lavoro
ARTICOLO 6*
(Integrazione scolastica)
1. La regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a
garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap per il loro
inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado cosi' come
previsti dalla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l' integrazione
scolastica degli handicappati) ed emana direttive alle USL e ai comuni allo
scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto
degli utenti nel territorio regionale.
2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono
in particolare:
a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di
cui all' art. 4;
b) a garantire le condizioni necessarie all' integrazione dei
portatori di handicap in situazione di gravita' nei plessi scolastici;
c) a valorizzare l' esperienza dell' integrazione scolastica di
cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma di sperimentazione
scolastica;
d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati.
3. I Comuni provvedono alle attivita' di assistenza scolastica,
ai sensi della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 << Norme organiche per l' attuazione
del diritto allo studio >>.
In particolare gli stessi provvedono:
a) agli adempimenti finalizzati all' abbattimento delle
barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica
dei portatori di handicap;
b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;
c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici
di carattere collettivo, per l' integrazione scolastica e per le attivita'
collegate, comprese le attivita' sportive, nonche', in caso di impossibilita' di
assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all' eventuale
attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l' aggravio
economico delle famiglie;
d) all' eventuale adeguamento dell' organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi
dell' art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) a garantire l' integrazione dei bambini handicappati nelle
scuole materne comunali anche con l' ausilio di educatori specializzati per il
sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di
apprendimento.
* Per
l'interpretazione autentica del presente articolo vedi la l.r.
9/2000
ARTICOLO 7
(Formazione professionale)
1. L' inserimento nelle attivita' di formazione professionale,
in relazione alle diverse capacita' ed esigenze del portatore di handicap,
attestate dalle USL con la diagnosi funzionale, e' effettuato, ai sensi delle
vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, attraverso:
a) la formazione ordinaria;
b) la formazione speciale;
c) le attivita' di formazione - socializzazione.
2. Le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
svolte, nell' ambito dei normali corsi realizzati dai Centri di formazione
professionale dipendenti da enti pubblici e privati convenzionati e nell' ambito
delle iniziative contemplate dal piano annuale di formazione professionale, nel
rispetto di quanto previsto dall' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
3. Le attivita' di cui alla lettera c) del comma 1 sono
realizzate in collaborazione tra enti di formazione professionale, USL e Comuni,
secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel
piano annuale ai sensi della vigente legislazione.
4. Nel piano annuale di cui al comma 2 vengono altresì fissati
i criteri per l' inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie
formative in relazione a quanto previsto dall' art. 17, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e in coerenza con le previsioni normative statali in
materia di elevazione dell' obbligo scolastico.
5. Le figure professionali da utilizzare nel sostegno didattico
e formativo devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa
vigente in materia e devono frequentare i corsi di aggiornamento,
riqualificazione e le attivita' di tirocinio organizzate d' intesa con le
Universita'.
6. In analogia a quanto previsto dall' art. 15, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche presso i Centri di formazione professionale
possono essere costituiti gruppi di studio e di lavoro con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano
annuale di formazione professionale.
7. La Regione privilegia e favorisce l' attuazione dei progetti
comunitari finalizzati al superamento del divario nelle opportunita'
formative.
ARTICOLO 8
(Formazione dei formatori)
1. La Regione, in adempimento, a quanto previsto dall' art. 14,
comma 7, e dall' art. 39, comma 2, lett c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, favorisce le occasioni e le iniziative finalizzate alla formazione e all'
aggiornamento degli educatori, dei dirigenti di strutture educative e degli
operatori a vario titolo impegnati nelle attivita' di integrazione degli
handicappati nella scuola, nella formazione professionale e nella societa'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione:
a) stipula convenzioni con le Universita' ai sensi e per gli
effetti dell' art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell' art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini
della formazione e dell' aggiornamento degli operatori della formazione
professionale;
b) prevede nei piani di formazione professionale iniziative
formative per le figure professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e al dm Sanita' 10 febbraio 1984 con l'
utilizzazione delle strutture universitarie;
c) coordina e attua, d' intesa con le Universita', la Facolta'
di scienza dell' educazione e l' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativo (IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente
degli operatori impegnati nelle attivita' di sostegno e di integrazione
scolastica, professionale e sociale;
d) attua iniziative intese a favorire l' integrazione tra gli
operatori sanitari ed educatori ai sensi dell' art. 39, comma 2, lett b), della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) favorisce la revisione dei percorsi e curricoli formativi
sia degli operatori che svolgono prevalentemente mansioni medico - sanitarie,
sia degli operatori che svolgono attivita' prevalentemente in ambito psico -
sociale.
ARTICOLO 9
(Orientamento)
1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dall'
art. 14, comma 1, lett a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce un
servizio di orientamento ai fini dell' integrazione nella scuola di ogni ordine
e grado, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro.
ARTICOLO 10
(Inserimento lavorativo)
1. Ai fini dell' inserimento lavorativo dei portatori di
handicap, la Regione garantisce forme di agevolazione e sostegno in attuazione
della normativa regionale.
ARTICOLO 11
(Albo regionale)
1. Fino all' approvazione della legge regionale istitutiva
dell' Albo previsto dall' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti,
le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di
volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l' inserimento lavorativo
dei portatori di handicap sono iscritti, secondo la rispettiva attivita' e
natura giuridica, negli albi di cui alle leggi
regionali 1 settembre 1993, n. 21 << Iniziative regionali a sostegno
delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381
" Disciplina delle cooperative sociali" >> e 16
maggio 1994, n. 11 << Norme di attuazione della legge - quadro sul
volontariato >>.
2. Per l' iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono
richiesti, oltre a quelli gia' previsti nelle leggi regionali, i requisiti
indicati nell' art. 18, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La Regione provvede a fornire l' elenco aggiornato delle
associazioni di cui al comma 1.
Capo IV
Inserimento e partecipazione
ARTICOLO 12
(Aiuto alla persona, attivita' sociali e centri socio -
riabilitativi)
1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con
difficolta' o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale
sono esercitati dai Comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire
o reinserire i soggetti assistiti nell' ambito delle relazioni familiari,
sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.
2. Le attivita' in favore delle persone handicappate, in
aggiunta agli altri interventi socio - assistenziali previsti dalla vigente
normativa statale e regionale, riguardano:
a) forme di sensibilizzazione sociale e ambientale;
b) sostegno psico - sociale all' handicappato e al nucleo
familiare, anche attraverso attivita' specifiche inerenti le relazioni sociali
di vita;
c) trasporto dall' abitazione ai servizi e viceversa o, se
necessario, accompagnamento e trasporto speciale;
d) interventi a sostegno dell' inserimento nel mondo del
lavoro;
e) supporto assistenziale alle attivita' di socializzazione,
anche mediante il concorso alle spese per l' acquisto di apparecchiature idonee
a consentire un piu' ampio inserimento nella vita sociale;
f) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori,
funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di
assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a
soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la
fruibilita' del tempo libero e con particolari interessi professionali e di
studio.
3. Le disposizioni per l' affidamento familiare dei minori si
applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di maggiorenni
handicappati.
4. Le persone handicappate prive, anche temporaneamente, di una
idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove sia
impossibile ogni altra forma di intervento che eviti l' istituzionalizzazione, i
servizi residenziali socio - assistenziali esistenti.
5. L' istituzione di nuovi servizi residenziali e' disciplinata
in conformita' alla vigente normativa regionale che regola i servizi per minori
e anziani.
6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi
puo' essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito
posseduto dal nucleo familiare.
ARTICOLO 13
(Trasporto pubblico locale)
1. I Comuni e le Province, in qualita' di enti concedenti
servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 3 << Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di trasporti pubblici locali >>, alla
ricognizione periodica delle esigenze di mobilita' dei cittadini portatori di
handicap. Accertata l' entita' del fenomeno, predispongono piani di mobilita'
per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite
dal piano regionale dei trasporti.
2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di
mobilita' di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della
generalita' dell' utenza, ad adattare i propri programmi d' esercizio alle
necessita' dei cittadini handicappati.
ARTICOLO 14
(Contratti di servizio finalizzati alla mobilita')
1. Per l' attuazione operativa dei piani di mobilita' di cui
all' art. 13, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale
possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilita' con le aziende operanti
nel comparto del trasporto pubblico.
2. I contratti di mobilita' possono essere aperti alla
partecipazione delle associazioni di cui all' art. 11 e alla USL
territorialmente competente.
3. Il contratto di mobilita', oltre ai requisiti di forma
previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:
a) la qualita' e la quantita' dei servizi resi;
b) le modalita' di produzione del trasporto;
c) i costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni
contraenti;
d) le tariffe a carico degli utenti.
ARTICOLO 15
(Servizio di accompagnamento)
1. Per migliorare l' utilita' sociale e il gradimento del
servizio dedicato ai disabili, i Comuni e le Province possono istituire il
servizio di accompagnamento, in vettura sulle direttrici interessate ai piani di
mobilita'.
2. Il servizio e' istituito con il contratto di mobilita' che
ne prevede oa regolamentazione e puo' essere affidato in regime di convenzione
ai soggetti di cui all' art. 11 senza oneri per il vettore.
ARTICOLO 16
(Autorizzazioni comunali per l' esercizio del servizio da
noleggio con conducente)
1. I Comuni riservano ad autovetture destinate al trasporto di
cittadini handicappati una quota delle autorizzazioni comunali per l' esercizio
del noleggio con conducente in servizio sociale. L' iscrizione all' elenco
regionale di cui all' art. costituisce preferenza nell' assegnazione della
licenza.
ARTICOLO 17
(Barriera architettonica)
1. In materia di barriere architettoniche si applicano le
disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Le USL provvedono affinche' i servizi che erogano specifiche
prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano
ubicati in locali privi di barriere architettoniche.
3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono
indicati i servizi che devono uniformarsi all' obbligo previsto dal comma 2.
4. La Regione redige, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno schema - tipo del certificato di
collaudo da adottarsi da parte dei Comuni per l' eliminazione delle barriere
architettoniche.
5. Le attestazioni di abitabilita' e agibilita' sono
subordinate al collaudo di cui al comma 4.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
ARTICOLO 18 (*)
Vedi quanto riportato in
nota
(Programma annuale di intervento)*
1. Tutti gli interventi mirati all'integrazione sociale,
scolastica, lavorativa, all'orientamento e formazione professionale dei
cittadini handicappati, nonche' alla prevenzione, cura e riabilitazione dei
medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un
programma annuale elaborato e approvato dai partecipanti alla Conferenza di cui
all' art. 19, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, delle
attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorche' rivenienti da
Amministrazioni diverse.
2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener
conto:
a) della priorita' degli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità;
b) degli interventi per la prevenzione.
* La validità del programma è stata prorogata
di un anno ai sensi dell'art. 7
della l.r.4/03.
Vedi anche l'art. 4
della l.r.
16/87.
ARTICOLO 19
(Conferenza di servizi e accordi di programma)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Presidente della Regione, giusta delibera
della Giunta regionale, e' indetta apposita Conferenza di servizi cui
partecipano la Regione, i Provveditori agli studi della Regione, il
Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell' Ufficio regionale del
lavoro, il Direttore dell' Agenzia di cui all' art. 24 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, il rappresentante regionale dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM,
nonche' i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine
di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il coordinamento dei
mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di riabilitazione,
integrazione sociale nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro
dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto indicato in materia di
dotazione organica nell' art. 23, comma 1.
2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce le
modalita' per la stipula di << accordi di programma >> a livello
territoriale subregionale fra Provveditorati agli studi, Distretti scolastici,
USL, Uffici provinciali del lavoro, Sezioni circoscrizionali per l' impiego,
enti locali, per la realizzazione del programma annuale di cui all' art. 18,
assicurando prestazioni uniformi nell' ambito del territorio.
3. A firma congiunta dei partecipanti alla Conferenza di cui al
comma 1, nell' ambito delle rispettive competenze, possono essere emanate, alle
strutture territoriali interessate, direttive e modalita' organizzative in
attuazione delle iniziative concordate e per la stipula degli accordi di
programma.
4. Possono, altresì, essere concordate dagli stessi
sottoscrittori verifiche congiunte sull' attuazione degli interventi oggetto
dell' accordo.
ARTICOLO 20
(Comitato di coordinamento interistituzionale)
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma
oggetto delle intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed
Enti di cui all' art. 19, e' costituito, presso la Presidenza della regione, un
<< Comitato di coordinamento interistituzionale >> composto da
dirigenti delle Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che
sottoscrivono l' accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato
dal Presidente della Regione.
2. Il Comitato, nell' ambito delle proprie funzioni di
coordinamento:
a) predispone la bozza di programma annuale di cui all' art.
18;
b) cura l' elaborazione del programma di interventi di cui all'
art. 6, comma 2, lett a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) presta assistenza tecnica ai fini della predisposizione
degli atti della regione e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono l'
accordo;
d) cura l' elaborazione e la definizione delle iniziative di
cui all' art. 39, comma 2, lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
e) predispone l' organizzazione di un sistema di monitoraggio
sull' andamento degli interventi e sull' efficienza dei servizi, anche ai fini
dell' esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all' art. 7 del dpr 24
febbraio 1994;
f) stimola l' attivita' di cooperazione tra gli organismi
periferici dello Stato, la Regione, gli enti locali e le USL, anche sollecitando
le Conferenze di servizi di cui all' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
g) predispone gli strumenti attuativi per le iniziative di cui
all' art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di corsi
di aggiornamento congiunti del personale impiegato nei piani educativi e di
recupero individualizzati;
h) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi sugli
aspetti qualitativi e quantitativi della condizione dei cittadini handicappati
in eta' pre - scolare, scolare e post - scolare, al fine di offrire elementi
informativi per la programmazione di interventi coordinati;
i) propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta
in volta conseguiti;
l) promuove l' organizzazione di convegni, seminari, tavole
rotonde e conferenze allo scopo di acquisire elementi di conoscenza per
migliorare qualitativamente gli interventi;
m) cura il rapporto tecnico - scientifico e favorisce i
rapporti e gli interscambi con le iniziative e i progetti dell' Unione europea
in materia;
n) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei
servizi e dell' individuazione di nuove tipologie di intervento a favore dei
soggetti handicappati e delle famiglie;
o) assicura il raccordo con gli enti locali anche ai fini dell'
organizzazione dei << servizi di segreteria >> di cui all' art. 40,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p) elabora un documento annuale sullo stato di attuazione dell'
integrazione dei cittadini disabili da inviare ai responsabili delle
amministrazioni e/ o organismi interessati;
q) cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre
Regioni ai fini di utilizzare le esperienze piu' specificative e di proporre
interventi migliorativi;
r) cura i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con altri
organismi operanti a livello nazionale;
s) e' struttura di supporto per l' espletamento delle funzioni
del Presidente della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' in relazione agli adempimenti
connessi all' art. 12, comma 4, della legge n. 537 del 1993.
ARTICOLO 21
(Ufficio di segreteria del Comitato)
1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'
art. 20 si avvale di un Ufficio di segreteria, con l' utilizzo di personale all'
uopo incaricato dal Presidente della regione, istituito con le modalita'
previste dalla legge di organizzazione degli uffici.
ARTICOLO 22
(Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona
handicappata)
1. E' istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti
della persona handicappata.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un
regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l'
organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della Consulta.
3. La Consulta deve prevedere le rappresentanze dei portatori
di handicap e delle loro famiglie nonche' quelle delle organizzazioni impegnate
nell' integrazione sociale e nella tutela dei diritti degli emarginati e dei
disabili.
4. La Consulta formula pareri in merito alla redazione del
programma annuale di cui all' art. 18 e vigila sull' applicazione della
normativa regionale concernente l' handicap, proponendo altresi' provvedimenti
necessari a renderla piu' efficace o a soddisfare nuove esigenze.
5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di
competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari
e, in particolare, collabora con il Comitato di coordinamento di cui all' art.
20.
6. Alla Consulta regionale spettano altresì i compiti di
verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi
sanitari di cui all' art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dall' art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
TITOILO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 23
(Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16)
1. Ai sensi dell' art. 30,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL
definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro
conseguenti allo svolgimento delle attivita' di riabilitazione e integrazione
scolastica gia' realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia
con il personale utilizzato ai sensi della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a
tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part -
time, per i profili professionali indicati nell' art. 5, comma 5, della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal
DM del Ministro della Sanita' 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede
secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. Per le attivita' riconducibili alla materia dell' assistenza
scolastica, nel rispetto dell' autonomia sancita dall' art. 128 Cost e previe
intese tra Regione e Comuni interessati, la dotazione organica viene definita
dai comuni tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro
conseguenti allo svolgimento delle attivita' gia' realizzate nei decorsi anni
sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a
tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part -
time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell' ordinamento
degli enti locali.
Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina
concorsuale del personale degli Enti Locali.
3. Sino all' espletamento delle procedure concorsuali per la
copertura dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l'
utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica
continuano ad applicarsi nel norme della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell' art. 27
della legge regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.
ARTICOLO 24
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall' attuazione della presente legge
per le retribuzioni al personale dipendente dalle ASL, si fa fronte con le
assegnazioni del fondo sanitario nazionale, mentre per il restante personale si
fa fronte con i fondi che ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio
regionale per il finanziamento della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16.
2. Alle spese derivanti per l' espletamento delle funzioni di
cui agli artt. 20 e 22, preventivate in lire 50 milioni annue, si provvede
mediante impinguamento dell' apposito capitolo.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.