La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue 
successive modificazioni, dall'art. 39, 
L.R. 
27 giugno 2007, n. 18.
 
TITOLO I
Principi generali
 
Art. 1
Principi e finalità
 
 
[1. La presente legge, in attuazione degli 
articoli 3 e 34 della Costituzione, dei principi previsti dalla legge 2 dicembre 
1991, n. 390 e dalle norme statali in materia, disciplina gli interventi 
attuativi del diritto agli studi universitari diretti a rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini 
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai 
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. 
2. La Regione: 
a) realizza, in sintonia con gli enti indicati 
nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, un sistema integrato 
di interventi che privilegi quelli in servizi rispetto a quelli individuali; 
b) favorisce l'inserimento degli studenti nel 
contesto sociale della comunità regionale locale; 
c) promuove, mediante idonee attività di 
orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato 
del lavoro; 
d) concorre con l'Università, nel rispetto 
delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione 
degli studi superiori, al sostegno, nelle forme compatibili con la presente 
legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dalla 
legislazione nazionale. 
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo 
delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, il 
Politecnico, le Scuole per il rilascio dei diplomi universitari. gli Istituti 
superiori di grado universitario, compresi gli Istituti teologici di grado 
universitario, l'Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle 
arti alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. ]
 
Art. 2
Tipologia degli interventi
 
[1. Per l'attuazione delle finalità di cui 
all'art. 1, sono previsti i seguenti interventi: 
a) erogazione di borse di studio; 
b) servizi abitativi; 
c) servizi di ristorazione; 
d) servizi di informazione e di orientamento 
agli studi, in collaborazione con le Università; 
e) servizi e facilitazioni di trasporto; 
f) interventi per le attività culturali, 
ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con l'Università; 
g) servizi sanitari e di medicina preventiva: 
h) prestiti d'onore; 
i) servizi speciali per studenti portatori di 
handicaps; 
l) servizio librario; 
m) interventi di supporto economico per 
attività a tempo parziale; 
n) servizi di informazione e orientamento al 
lavoro; 
o) interventi a favore di studenti lavoratori; 
p) ogni altra forma di intervento utile per 
attuare il diritto agli studi universitari. 
2. L'Ente può erogare i servizi di cui al 
comma 1, a esclusione di quelli di cui ai punti a) e g), anche attraverso 
contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con 
cooperative e associazioni studentesche regolarmente costituite e operanti 
nell'ambito universitario della Regione. ]
 
Art. 3
Destinatari degli interventi
 
[1. Gli interventi previsti sono rivolti agli 
studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai 
corsi di studio delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti 
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, 
compresi quelli teologici, l'I.S.E.F. e le Accademie di belle arti, aventi sede 
in Puglia e tutti denominati, in seguito, «Università». 
2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli 
apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze 
previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti 
italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 
del 1991. ]
 
 
TITOLO II
Struttura operativa
 
Art. 4
Enti regionali per il diritto agli studi universitari
 
1. Sul territorio regionale sono istituiti 
Enti regionali per il diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) in ogni città 
sede di Università. Sono pertanto istituiti i seguenti Enti regionali: 
a) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli 
studenti iscritti all'Università e a ogni altro Istituto di grado universitario 
avente sede in Bari, compresi quelli teologici; 
b) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli 
studenti iscritti al Politecnico e all'Accademia di belle arti; 
c) E.D.I.S.U. con sede in Foggia per gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario che si tengono 
in Foggia, all'Istituto superiore di educazione fisica, all'Accademia di Belle 
Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, 
aventi sede in Foggia; 
d) E.D.I.S.U. con sede in Lecce per gli 
studenti iscritti all'Università, all'Accademia di Belle Arti e a ogni altro 
Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in 
Lecce; 
d-bis) EDISU con sede in Taranto per gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario, compresi quelli 
del Politecnico, aventi sede a Taranto e provincia (1). 
2. Agli interventi in favore degli studenti 
iscritti ai corsi di studio decentrati in altre località con sede di E.D.I.S.U. 
provvederà l'E.D.I.S.U. competente per l'Università da cui i corsi dipendono. 
3. Gli E.D.I.S.U. sono enti strumentali della 
Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalità giuridica 
di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in collaborazione con 
Università, Politecnico, Istituti di grado universitario, Accademia di belle 
arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto agli studi 
universitari. ]
 (1) Lettera aggiunta dall'art. 53, comma 1, L.R. 7 gennaio 
2004, n. 1. 
 
Art. 5
Organi dell'E.D.I.S.U.
 
[1. Organi dell'E.D.I.S.U.: 
a) il Consiglio di amministrazione; 
b) il Presidente; 
c) il Collegio dei revisori dei 
conti. ] 
 
Art. 6
Composizione del Consiglio di amministrazione degli 
E.D.I.S.U.
 
 
(giurisprudenza) 
 
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 567 del 24-07-1997, Università statale di Bari 
c. Regione Puglia. 
 
 
[1. Ciascun Consiglio di amministrazione è 
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da: 
a) il Presidente dell'Ente, nominato dal 
Consiglio regionale d'intesa con le Università e il Politecnico. Per 
l'E.D.I.S.U. di Foggia l'intesa dovrà avvenire anche con l'I.S.E.F. di Foggia; 
b) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio 
regionale con voto limitato a uno, scelti tra persone di comprovata esperienza 
tecnico-amministrativa; la Regione non può designare personale universitario 
quale proprio rappresentante; 
c) un funzionario dell'Assessorato regionale 
alla pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale; 
d) tre rappresentanti eletti tra i docenti 
delle Università; 
e) tra rappresentanti eletti tra gli studenti 
delle Università qualunque sia il quorum dei votanti. Almeno uno dei 
rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede. 
2. Per la nomina dei componenti di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1, in caso di inadempienza del Consiglio regionale si 
applica il disposto dell'art. 5 della legge 
regionale 4 marzo 1993, n. 3. 
3. I componenti del Consiglio di 
amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente degli studenti 
che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli 
studenti negli organismi di governo degli Atenei. Tutti i componenti non possono 
essere eletti per due quinquenni consecutivi. 
4. In caso di dimissioni o, comunque, di 
vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere 
del periodo di nomina del componente sostituito. 
5. I componenti espressione dei docenti e 
degli studenti che vengono meno per qualsiasi causa sono sostituiti dai primi 
dei non eletti nelle rispettive liste nell'ultima elezione. ]
 
Art. 7
Competenze del Consiglio di amministrazione
 
[1. Al Consiglio di amministrazione compete la 
gestione dell'Ente e, in particolare: 
a) l'elezione, nella sua prima seduta, del 
Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei votanti; 
b) la nomina del direttore; 
c) l'adozione dei piani e dei programmi di 
attività annuali in attuazione del piano regionale; 
d) l'adozione del bilancio di previsione e 
l'approvazione del conto consuntivo: 
e) l'adozione della pianta organica del 
personale strettamente funzionale all'efficienza e produttività dell'Ente; 
f) l'amministrazione del patrimonio a 
disposizione dell'Ente; 
g) la ratifica dei provvedimenti assunti in 
via d'urgenza dal Presidente relativamente a materia di competenza consiliare; 
h) i regolamenti per l'erogazione dei servizi; 
i) le deliberazioni concernenti gli interventi 
previsti dall'art. 2; 
l) i provvedimenti concernenti la posizione 
giuridica ed economica del personale dipendente, in conformità alle norme sullo 
stato giuridico ed economico del personale regionale e nel rispetto del 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 
m) ogni altra attribuzione di competenza 
dell'Ente per la quale leggi e regolamenti non prevedano espressa attribuzione 
ad altro organo. ]
 
Art. 8
Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
dell'E.D.I.S.U.
 
 
[1. Il Consiglio di amministrazione 
dell'E.D.I.S.U. si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in via 
straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su 
richiesta di almeno tre Consiglieri. 
2. Le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi 
componenti. 
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza 
dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
]
 
Art. 9
Presidente dell'E.D.I.S.U.
 
 
[1. Il Presidente dell'E.D.I.S.U. è nominato 
con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del 
Consiglio regionale, d'intesa con le Università e dura in carica cinque anni. 
2. Il Presidente: 
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente; 
b) convoca e presiede il Consiglio di 
Amministrazione e ne attua le decisioni; 
c) provvede a dare esecuzione alle direttive 
impartite dalla Regione; 
d) sovraintende alla gestione dell'Ente; 
e) adotta provvedimenti d'urgenza in materia 
di competenza consiliare, da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta 
successiva all'adozione dell'atto. 
3. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente. In 
assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal 
consigliere più anziano di età. ]
 
Art. 10
Collegio dei revisori dei conti (2).
[1. Il Collegio dei revisori dei conti è 
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme 
deliberazione della Giunta stessa ed è composto da tre membri scelti fra gli 
iscritti all'Albo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti di cui al regio 
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni, durano in 
carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. (3)
2. Il collegio elegge tra i suoi membri il 
Presidente, che dura in carica cinque anni. 
3. Il Collegio dei revisori dei conti si 
riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o 
ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono 
notificati al Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono trasmessi alla 
Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato alla pubblica istruzione con le 
eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e/o del Consiglio di 
amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica. 
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita 
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, 
redige una relazione sui bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo 
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficiente produttività ed 
economicità della gestione. 
5. Il Collegio dei revisori delibera 
validamente anche con la presenza di due componenti. 
6. I Revisori dei conti rispondono della 
verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del 
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne 
riferiscono immediatamente alla Regione. 
7. Il Presidente o suo delegato può 
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei 
medesimi termini e modi previsti per i componenti l'organo.] 
(2) Vedi anche l'art. 1, L.R. 12 
dicembre 2006, n. 36. 
(3)  La durata del mandato dei componenti dei collegi 
dei revisori dei conti degli enti per il diritto allo studio universitario 
(EDISU) in carica è stata prorogata al 30 aprile 2007 dall'art. 1, L.R. 26 marzo 
2007, n. 9.  
 
Art. 11
Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori
 
[1. La Regione, ai sensi dell'art. 25 della 
legge n. 390 del 1991, non può designare personale dell'Università quale proprio 
rappresentante nei Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U. 
2. Non possono far parte del Consiglio di 
amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che percepiscono 
uno stipendio dall'Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate 
dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende. 
3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute 
alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità. 
4. Il Consigliere la cui carica sia divenuta 
incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di 
incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di 
diffida o invito da parte dell'Ente. 
5. In caso di mancata rinuncia alla nuova 
carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere 
dell'Ente. 
6. La decadenza è dichiarata con decreto del 
Presidente della Giunta .]
 
Art. 12
Indennità e compensi agli amministratori (4).
1. [Al Presidente, al Vice Presidente e ai 
componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto 
allo studio universitario (E.D.I.S.U.) e al Presidente e ai componenti del 
Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica pari al 50 per 
cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco, 
all'Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori 
dei conti del comune sede dell'E.D.I.S.U.] (5). 
2. [Agli altri componenti del Consiglio di 
amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla 
giornata, pari a quello spettante al consigliere del Comune sede 
dell'E.D.I.S.U.] (6) 
3. A tutti spetta, altresì, l'indennità di 
trasporto con uso di mezzo proprio se residente in Comune diverso da quello sede 
dell'E.D.I.S.U., su autorizzazione del Presidente e secondo criteri e modalità 
in vigore per i dirigenti regionali. 
4. Le indennità così come determinate dai 
commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario nominato ai 
sensi del comma 3 del successivo art. 38.] 
(4) Vedi anche, per la misura dell'indennità di carica ai 
componenti il collegio dei revisori dei conti degli E.D.I.S.U., l'art. 1, L.R. 12 
dicembre 2006, n. 36. 
(5) Comma così sostituito dall'art. 66, comma 1, L.R. 12 
gennaio 2005, n. 1 poi soppresso dall'art. 20, comma 2, L.R. 12 
agosto 2005, n. 12 il quale stabilisce altresì che al Commissario e al 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità pari al 40 
per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco e al presidente del 
Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'E.D.I.S.U. Il testo 
originario era così formulato: «1. Al Presidente e al vice presidente 
dell'E.D.I.S.U. e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei 
conti spetta una indennità di carica pari al 50% di quella spettante 
rispettivamente al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai 
componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'E.D.I.S.U.». 
(6) Comma abrogato dall'art. 66, comma 2, L.R. 12 gennaio 
2005, n. 1. 
 
Art. 13
 (Personale)
 
[1. Per ciascun E.D.I.S.U. è istituito 
apposito ruolo del personale. 
2. Al personale dell'E.D.I.S.U. si applica lo 
stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione 
Puglia, così come disciplinati dalla normativa regionale. 
3. Le dotazioni organiche degli E.D.I.S.U. e 
le variazioni delle stesse sono adottate dai rispettivi Consigli di 
amministrazione e sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale. 
4. Alla copertura dei posti vacanti in 
organico si provvede con le modalità previste dalla legge regionale, nel 
rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di posti e di 
mobilità del personale. 
5. Le deliberazioni di indizione di concorsi, 
di nomina di commissioni giudicatrici e di assunzione sono soggette 
all'approvazione della Giunta regionale, che decide previa verifica della 
copertura finanziaria delle spese di retribuzione. ]
 
Art. 14
Direttore dell'E.D.I.S.U.
 
[1. All'Ente è preposto un Direttore, nominato 
dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti di 
competenza e professionalità. 
2. L'incarico ha la durata di cinque anni ed è 
rinnovabile. 
3. Il Direttore è nominato, d'intesa con la 
Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli E.D.I.S.U., 
della Regione o degli altri enti strumentali regionali (7). 
4. Il Direttore è il segretario del Consiglio 
di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimità degli atti 
deliberativi, dirige il personale e sovraintende, in qualità di responsabile, al 
buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare: 
a) guida, coordina e disciplina l'attività 
delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi; 
b) cura, nell'ambito delle norme di legge e 
regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure 
amministrative; 
c) vigila sul funzionamento delle attività sia 
per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed 
efficienza dei servizi; 
d) cura la predisposizione degli atti 
necessari alla formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 
5. Gli atti che comportano impegni di spesa 
portano le firme congiunte del Direttore e del funzionario preposto alla 
Ragioneria, che ne rispondono in solido. 
6. Il Consiglio di amministrazione può 
revocare l'incarico di Direttore, d'intesa con la Giunta regionale, per gravi 
motivi e con provvedimento motivato. ]
 (7) Comma così modificato dall'art. 53, comma 2, L.R. 
7 gennaio 2004, n. 1. 
 
Art. 15
Mezzi finanziari
 
[1. Gli E.D.I.S.U. dispongono dei seguenti 
mezzi finanziari: 
a) finanziamento della Regione per il 
funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui 
all'art. 2 della presente legge; 
b) proventi derivanti a compartecipazione a 
tasse universitarie e tributi regionali per il diritto agli studi universitari 
istituiti con leggi dello Stato e con leggi regionali; 
c) rendite, interessi e frutti dei beni 
patrimoniali, nonché entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi; 
d) donazioni, eredità, legati. ]
 
Art. 16
Tassa regionale annuale per il diritto agli studi 
universitari
 
[1. L'importo della tassa regionale per il 
diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 è 
fissato con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale. 
2. Sono tenuti al pagamento della tassa per il 
diritto agli studi universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio 
delle Università, del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti 
superiori di grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano 
titoli di studio aventi valore legale. 
3. Le funzioni relative all'accertamento, alla 
liquidazione e alle riscossioni della tassa di cui al comma 1 sono delegate agli 
E.D.I.S.U. a cui, dagli interessati, deve essere corrisposta la tassa in 
un'unica soluzione all’atto dell'iscrizione. 
4. Le Università e gli Istituti accettano le 
immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della 
predetta tassa. 
5. La Regione, tramite i rispettivi 
E.D.I.S.U., concede l'esonero dal pagamento della tassa regionale agli studenti 
beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei 
nelle graduatorie per l'assegnazione di tale beneficio. 
6. I competenti E.D.I.S.U. regionali, 
accertate le condizioni che danno titolo all'esonero, provvedono al conseguente 
rimborso della tassa agli studenti e comunicano l'ammontare definitivo del 
gettito alla Regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili di 
introito del gettito stesso e alla erogazione contestuale agli E.D.I.S.U. delle 
risorse finanziarie previste in corrispondenza. 
7. Una quota dell'ammontare delle borse di 
studio è concessa in servizi ed è fissata dal piano annuale di cui all'art. 35 
della presente legge. 
8. La quota di cui al comma 7 costituisce 
entrata nel bilancio dell'E.D.I.S.U. e concorre al finanziamento dei costi dei 
servizi stessi. ]
 
Art. 17
Patrimonio e beni
[1. I beni immobili e le attrezzature già 
delle ex Opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e ogni altro bene acquisito 
con il finanziamento regionale sono di proprietà della Regione e sono messi a 
disposizione degli E.D.I.S.U. con vincolo di destinazione. 
2. La Regione può concedere in comodato agli 
E.D.I.S.U. altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione 
degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge. L'utilizzo dei beni 
immobili delle Università e del materiale mobile in esse esistenti già concessi 
in uso alle ex Opere universitarie, nonché di eventuali ulteriori beni messi a 
disposizione dall'Università o da altri enti per gli scopi previsti dalla 
presente legge, è regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 21 della 
legge n. 390 del 1991. 
3. La realizzazione di opere immobiliari, 
programmate ai sensi del successivo art. 35, compete al Consiglio di 
amministrazione dell'E.D.I.S.U., previa autorizzazione della Giunta regionale. 
4. All'E.D.I.S.U. compete l'amministrazione di 
tutto il patrimonio e la manutenzione ordinaria e straordinaria. ]
 
Art. 18
Bilancio di previsione e conto consuntivo
[1. Il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo dell'E.D.I.S.U. sono approvati dal Consiglio di amministrazione. 
2. Il bilancio di previsione, formulato in 
coerenza con il bilancio pluriennale e con il piano regionale di cui all'art. 35 
della presente legge, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente. 
3. All'atto dell'entrata in vigore della legge 
regionale di bilancio, la Giunta regionale comunica all'E.D.I.S.U. l'ammontare 
definitivo del contributo ordinario. Qualora tale ammontare non coincida con 
quanto indicato nel bilancio dell'Ente, lo stesso, entro trenta giorni, 
riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio 
bilancio di previsione. Comunque, nel caso in cui si vada all'esercizio 
provvisorio da parte della Regione ovvero in caso di ritardo nell'approvazione 
del bilancio da parte dell'Ente, la gestione del bilancio dell'E.D.I.S.U. 
avverrà in dodicesimi delle poste riferite al bilancio dell'esercizio precedente 
fino all'avvenuta esecutività del bilancio riformulato ai sensi del presente 
comma. 
4. Il conto consuntivo comprende il conto 
generale del patrimonio, un'analitica rendicontazione, una relazione 
sull'andamento gestionale dell'Ente, nonché la relazione del Collegio dei 
revisori. II conto consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro 
il primo trimestre successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è 
sottoposto, analogamente al bilancio di previsione, ai controlli previsti per 
gli enti strumentali e regionali. 
5. Il bilancio di previsione e il conto 
consuntivo, muniti delle relazioni del Collegio dei revisori e approvati dagli 
organi competenti, dovranno, altresì, essere trasmessi ai Settori pubblica 
istruzione e bilancio della Regione. ]
 
Art. 19
Controllo sugli atti
[1. Il controllo sugli atti dell'E.D.I.S.U. si 
esercita sulla base della legge 
regionale 22 giugno 1994, n. 22 ed eventuali successive integrazioni e 
modificazioni.] 
 
 
 
TITOLO III
Tipologia dei servizi
 
Art. 20
Borse di studio
[1. Le borse di studio sono attribuite 
mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
familiare sulla base degli indirizzi stabiliti dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991. 
2. L'entità, il numero per ogni Università e 
ogni altra caratteristica delle borse di studio sono stabiliti dalla Regione 
attraverso il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge, sulla 
base degli indirizzi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991. 
3. La Regione promuove periodicamente indagini 
per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le 
diverse categorie di studenti, al fine di perseguire l'obiettivo della copertura 
delle spese sostenute dagli studenti e definire per questo l'importo delle borse 
di studio. 
4. Le modalità di erogazione delle borse di 
studio sono stabilite dai Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U. 
5. Le borse di studio sono erogate anche in 
servizi non monetizzabili. 
6. Gli interventi di cui al presente articolo 
sono erogati limitatamente a un solo corso di studi e non oltre il primo anno 
fuori corso. 
7. Per gli studenti del primo anno di corso, 
l'erogazione della borsa di studio avviene per rate, intese a garantire 
l'effettiva applicazione agli studi. 
8. I bandi per il conferimento delle borse di 
studio sono approvati dagli E.D.I.S.U. e devono essere formulati in conformità 
delle prescrizioni e delle direttive del piano regionale di cui al successivo 
art. 35 e devono contenere, fra l'altro, le cause di incompatibilità, di 
decadenza e di revoca, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di 
presentazione delle domande. 
9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15 
maggio di ogni anno. Il contenuto dei bandi è diffuso a cura dell'E.D.I.S.U. 
presso tutte le Università, gli Istituti superiori, gli Istituti superiori di 
teologia, l'I.S.E.F. e le Accademie di belle arti della Regione Puglia e presso 
le Regioni limitrofe. ]
 
Art. 21
Servizi abitativi
[1. Il servizio abitativo, organizzato al fine 
di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori 
sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, 
contributi in conto affitto. 
2. Le strutture abitative devono fornire agli 
studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni per la lettura, lo 
studio e la ricreazione nonché assistenza culturale e formativa mediante 
biblioteche interne, conferenze, seminari, che sono gestiti in collaborazione 
con le Università, essendo di norma la direzione di tali attività riservata al 
personale docente o ricercatore universitario che la esercita nell'ambito dei 
compiti istituzionali e dovrà preferibilmente risiedere presso la struttura 
comunitaria. 
3. Alle strutture abitative si accede per 
pubblico concorso. L'ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie 
dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito. 
4. A parità di merito, la posizione in 
graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche. 
5. Possono permanere nelle strutture abitative 
anche studenti iscritti al primo anno fuori corso e, in casi eccezionali, 
determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a 
corsi di livello universitario all'estero, possono permanere anche studenti 
iscritti al secondo anno fuori corso. 
6. I requisiti di merito e di reddito e le 
contribuzioni a carico dello studente sono stabiliti dal piano regionale di cui 
all'art. 35 della presente legge. 
7. Per gli studenti beneficiari anche di borse 
di studio, la retta e detratta dalla borsa stessa. 
8. L'E.D.I.S.U. può mettere a disposizione, 
particolarmente nei periodi di sospensione dell'attività accademica, le 
strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche 
mediante convenzioni o accordi con organizzazioni studentesche e docenti di 
altre Università italiane e straniere. 
9. Può essere altresì riservata una 
percentuale di posti alloggio da destinare alla realizzazione di scambi 
culturali con Università italiane e straniere, di norma non superiore al 5% dei 
posti disponibili, nonché una percentuale di posti da utilizzare per 
l'organizzazione del servizio di foresteria a favore del personale docente 
proveniente da Università estere e da studenti fuori sede. 
10. In presenza di convenzione tra Università 
e Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile, sostitutivo a 
quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio può 
essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla durata 
dello stesso. ]
 
Art. 22
Edilizia abitativa
[1. Per sopperire alle esigenze dell'edilizia 
abitativa universitaria, la Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui 
all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, predispone interventi pluriennali 
di edilizia residenziale universitaria previsti all'art. 18 della legge n. 390 
del 1981. La realizzazione delle opere predette può essere delegata agli 
E.D.I.S.U. compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le norme statali e 
regionali sull'edilizia residenziale pubblica. 
2. Possono essere realizzate residenze per 
studenti, d'intesa con il concorso delle Università, secondo le procedure 
indicate all'art. 18, comma 4, della legge n. 390 del 1991. ]
 
Art. 23
Servizio mensa
[1. Sono istituite mense a favore degli 
studenti destinatari degli interventi, di cui al precedente art. 3. 
2. Il servizio mensa deve essere organizzato 
in modo che: 
a) si realizzi una razionale diffusione delle 
strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli 
orari delle attività didattiche e di studio; 
b) risulti flessibile e modulato nella 
tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze 
della domanda. 
3. Il servizio mensa è esteso, a costo reale, 
agli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di 
ricerca. 
4. Le tariffe e le contribuzioni per usufruire 
del servizio mensa sono stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 35 della 
presente legge. 
5. Al servizio mensa possono accedere anche 
gli studenti iscritti ad altre Università temporaneamente presenti per motivi di 
studio, previa autorizzazione dell'E.D.I.S.U. 
6. Il servizio mensa può essere gestito dagli 
E.D.I.S.U. direttamente o concesso in appalto a persone o società private e a 
cooperative studentesche. 
7. L'E.D.I.S.U. definisce con regolamento le 
modalità di vigilanza sul servizio mensa, assicurando forme di controllo da 
parte degli utenti. ]
 
Art. 24
Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione con 
l'università
[1. Il Servizio informazione e orientamento ha 
lo scopo di aiutare gli studenti nelle scelte dei percorsi universitari, in 
relazione alle proprie esigenze sociali ed economiche e alle loro aspirazioni 
culturali e professionali e alle opportunità occupazionali. 
2. Il servizio sarà attuato prevedendo la 
collaborazione delle Università, dell'Osservatorio regionale del mercato del 
lavoro, degli organismi scolastici interessati, delle associazioni produttive e 
sindacali, degli enti nazionali e regionali, delle associazioni, cooperative 
studentesche e organizzazioni che svolgono di fatto queste attività. All'uopo 
saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l'Università e gli 
altri enti e organismi. 
3. Il servizio dovrà provvedere inoltre a: 
a) svolgere azioni di consulenza a favore 
degli studenti per le tematiche inerenti al loro status; 
b) raccogliere ed elaborare dati sul mercato 
del lavoro e sui profili professionali di diplomati e laureati; 
c) fornire informazioni sulle iniziative di 
Stati esteri e organismi internazionali (borse di studio, bandi di concorso, 
possibilità occupazionali anche temporaneo) e altre offerte ai giovani, in 
Italia e all'estero, per completare la loro formazione scientifico-culturale, 
anche attraverso esperienze particolarmente qualificanti, come la partecipazione 
a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. ]
 
Art. 25
Facilitazioni di trasporto
[1. Per favorire la frequenza e la 
partecipazione alla vita universitaria, l'E.D.I.S.U. concorda con i servizi di 
pubblico trasporto e in concessione l'uso di mezzi pubblici c le tariffe 
preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano già 
previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio della 
contribuzione da parte dello studente. 
2. Realizza ogni altra forma di intervento 
finalizzata alla facilitazione di trasporto. ]
 
Art. 26
Servizio per gli studenti fuori sede
 
[1. Agli studenti fuori sede che non fruiscono 
di servizi abitativi può essere riservata una quota delle residenze, a 
disposizione dell'E.D.I.S.U., per la fruizione di servizi di foresteria a 
prenotazione, per limitati periodi di tempo. 
2. Agli stessi è inoltre garantita 
l'utilizzazione diurna di locali di studio. 
3. Gli E.D.I.S.U., anche d'intesa tra loro, 
possono organizzare uffici amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo 
anche l'utilizzazione di strutture regionali. ]
 
Art. 27
Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e 
sportive
 
[1. Gli interventi si attuano in 
collaborazione con le Università ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), 
della legge n. 390 del 1991. 
2. Gli stessi hanno lo scopo di: 
a) promuovere, sostenere e favorire iniziative 
culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni 
studentesche e mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi; 
b) promuovere scambi culturali, viaggi e 
soggiorni in Italia e all'estero, con finalità di studio; 
c) favorire l'accesso agli impianti sportivi 
universitari, promuovendo anche l'organizzazione di corsi di avviamento e 
perfezionamento nelle varie discipline, nonchè con l'organizzazione di attività 
sportive e agonistiche in gare locali, regionali e nazionali; 
d) favorire l'accesso a manifestazioni 
teatrali, cinematografiche e di notevole interesse culturale. ]
 
Art. 28
Servizio sanitario e di medicina preventiva
 
[1. Il servizio sanitario e di medicina 
preventiva è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
e delle relative leggi regionali. 
2. Gli E.D.I.S.U. assumono idonee iniziative 
integrative a favore degli studenti italiani e stranieri. A questi ultimi si 
applica la disposizione di cui all'art. 20, punto 2, della legge n. 390 del 
1991. 
3. La Regione stipulerà convenzioni con le 
Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle 
sedi universitarie. ]
 
Art. 29
Prestiti d'onore
 
[1. Possono essere concessi prestiti d'onore a 
tasso agevolato, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge n. 390 
del 1991, attraverso convenzioni con aziende e istituti di credito. 
2. Le convenzioni dovranno prevedere le forme 
di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che 
verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche 
degli aspiranti. 
3. Condizioni e modalità per il prestito 
d'onore sono stabilite con il piano regionale di cui all'art. 35 della presente 
legge. 
4. Il prestito d'onore è attribuito mediante 
concorso, nei limiti dei finanziamenti disponibili in bilancio. 
5. Per far fronte a tale prestazione l'Ente 
istituirà un capitolo nel proprio bilancio denominato «Fondo per la concessione 
del prestito d'onore» e su tale capitolo destinerà una quota annuale del proprio 
bilancio.] 
 
Art. 30
Studenti portatori di handicaps
[1. Sono previsti interventi, sia individuali 
che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire 
il superamento delle difficoltà conseguenti. 
2. Gli interventi riguardano l'eliminazione di 
barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il 
diritto agli studi universitari, l'assegnazione di sussidi didattici speciali, 
l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale. 
Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta dei 
servizi o sotto forma di concorso finanziario. 
3. Sarà, comunque, prevista una riserva di 
alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps. 
4. Per gli interventi di cui al presente 
articolo, l'E.D.I.S.U. promuove opportuni rapporti di collaborazione con i 
Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti e associazioni che 
abbiano tra i loro fini statutari il supporto ai soggetti portatori di 
handicaps. 
5. Gli interventi di cui al presente articolo 
saranno finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli E.D.I.S.U., 
il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla Regione, in relazione alle 
risorse finanziarie disponibili, in sede di approvazione del piano annuale di 
cui al successivo art. 35.] 
 
Art. 31
Servizio librario e Centro di documentazione
 
[1. È istituita presso l'E.D.I.S.U. una 
biblioteca per il prestito di libri di testo universitari, riservata agli 
studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalità e condizioni stabilite dal 
Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. 
2. L'E.D.I.S.U. concede facilitazioni per la 
stampa e la diffusione, senza scopo di lucro, di dispense e altro materiale 
didattico, scientifico e informativo prodotto a uso degli studenti universitari. 
3. Possono essere anche istituite emeroteche e 
videoteche a uso didattico, strutturate in modo tale da consentire, anche a 
lungo termine, la consultazione di pubblicazioni adottate presso le cattedre 
universitarie di appartenenza. 
4. I servizi di cui ai commi precedenti 
possono essere realizzati mediante convenzioni con cooperative studentesche 
operanti nell'ambito universitario. I servizi dovranno garantire la pluralità 
degli orientamenti culturali. 
5. In collaborazione e coordinamento con 
l'Università, il servizio editoriale garantisce periodicamente informazioni con 
la guida dello studente o altre forme di pubblicazioni di informazioni 
integrative, allo scopo di informare gli studenti sui servizi erogati dagli 
E.D.I.S.U. e sull'organizzazione della vita e degli studi universitari. 
6. Nell'ambito del servizio editoriale, sia 
attraverso scambi di informazioni e pubblicazioni tra enti sia acquisendo 
materiale (normativo e documentario) su Università - Politecnico - E.D.I.S.U., 
ecc., si costituisce un Centro di documentazione a disposizione degli studenti. 
Il Centro potrà essere meccanizzato e collegato ad altri, creati con analoghi 
scopi di documentazione e di informazione.] 
 
Art. 32
Interventi di supporto economico per attività a tempo 
parziale
[1. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 
390 del 1991, l'E.D.I.S.U. può, in collaborazione con l'Università, disciplinare 
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse a servizi resi dagli 
E.D.I.S.U. 
2. L'assegnazione delle predette 
collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio 
dell'E.D.I.S.U. e di eventuali stanziamenti diretti della Regione a ciò 
finalizzati. 
3. La scelta degli studenti da adibire alla 
collaborazione di part-time dovrà avvenire sulla base di graduatorie annuali, 
dei richiedenti, formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4, comma 1, 
della legge n. 390 del 1991. 
4. La prestazione richiesta allo studente per 
la collaborazione di cui al comma 3 non configura, in alcun modo, un rapporto di 
lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini di pubblici concorsi, ai 
sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 390 del 1991. 
5. L'E.D.I.S.U. provvede alla copertura 
assicurativa contro gli infortuni. 
6. Le collaborazioni sono disciplinate da 
regolamenti emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 
390 del 1991 e, in particolare, dei seguenti principi: 
a) le prestazioni dello studente non possono 
superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico; 
b) non possono essere concesse collaborazioni 
part-time agli studenti che beneficiano di borse di studio; 
c) a parità di condizioni del curriculum 
formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate; 
d) al termine di ciascun anno il responsabile 
del servizio cui viene assegnato lo studente redige una relazione sull'utilità 
del lavoro e sull'impegno dimostrato in esso. ]
 
Art. 33
Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei servizi
[1. Ai fini dell'ammissione ai benefici 
previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti 
interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'E.D.I.S.U. 
un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, 
attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare 
di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. 
2. Per i relativi controlli fiscali si 
applicano le vigenti disposizioni statali. Gli E.D.I.S.U., inoltre, possono 
richiedere a organi e uffici statali preposti l'effettuazione dei controlli e le 
relative verifiche fiscali.] 
 
 
Art. 34
Sanzioni ed esclusione dalla funzione dei servizi
[1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni 
stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non 
veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di 
interventi, è soggetto da parte degli E.D.I.S.U. a sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il 
diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, 
in ogni caso, l'applicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti 
reato. ]
 
TITOLO IV
Funzioni della Regione e dell'università
 
Art. 35
Programmazione regionale - Interventi della Regione
 
 
[1. PIANO TRIENNALE 
 
Il Consiglio regionale approva il piano 
triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale, 
sentita la Conferenza «Regione-Università» di cui all'art. 10 della legge n. 390 
del 1991, che dispone: 
a) l'indicazione degli obiettivi e delle 
priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie 
attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema 
universitario regionale; 
b) la determinazione dei finanziamenti per gli 
investimenti da assegnare agli E.D.I.S.U. in relazione alle loro specifiche 
richieste di intervento dirette alle costruzione, all'ampliamento, alla 
ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture necessarie per il 
raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, ivi compresi gli 
investimenti previsti nei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale 
universitaria; 
c) le modalità tecniche, procedurali, 
finanziarie e operative, i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di 
cui all'art. 20 (Borse di studio) e all'art. 29 (Prestiti d'onore), l'ammontare 
di essi e i criteri per determinarne il numero, nonché indicazioni 
sull'attuazione degli altri interventi disciplinati dalla presente legge; 
d) la determinazione delle fasce di reddito e 
delle tariffe di fruizione dei servizi; 
e) i casi e le modalità di decadenza 
dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi; 
f) eventuali studi, ricerche e ogni altra 
iniziativa anche diretta della Regione relativa al diritto agli studi 
universitari. 
 
2. PIANO ANNUALE 
Il Consiglio regionale approva, entro venti 
giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale su proposta della 
Giunta regionale, previo parere dell'E.D.I.S.U., il programma degli interventi 
per il diritto allo studio universitario. Il piano si conforma agli obiettivi e 
agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e fissa: 
a) gli obiettivi e le priorità degli 
interventi da realizzare; 
b) la determinazione dei finanziamenti globali 
per ciascun E.D.I.S.U.; 
c) eventuali aggiornamenti della pianta 
organica; 
d) i bandi-tipo contenenti le prescrizioni e 
le modalità di partecipazione ai concorsi per la fruizione dei servizi previsti 
dalla presente legge. 
3. La Giunta regionale invia annualmente al 
Presidente del Consiglio regionale, perchè ne sia portata a conoscenza la 
competente Commissione consiliare permanente, la relazione del Collegio dei 
revisori degli E.D.I.S.U. di cui all'art. 10, comma 4, della presente legge, 
corredata delle proprie osservazioni sulle attività degli Enti. ]
 
Art. 36
Conferenza Regione - Università
[1. La Conferenza Regione-Università ha lo 
scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e 
dell'Università. 
2. I componenti della Conferenza in 
rappresentanza della Regione sono: 
a) l'Assessore regionale alla pubblica 
istruzione; 
b) i Presidenti degli E.D.I.S.U.; 
c) il Coordinatore del Settore regionale della 
pubblica istruzione; 
d) il dirigente dell'Ufficio diritto agli 
studi universitari, con funzioni di segretario. 
3. I componenti in rappresentanza 
dell'Università sono designati dal Comitato regionale di cui all'art. 3 della 
legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in ogni caso, la partecipazione di 
tutte le Università aventi sede nella Regione. 
4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore 
regionale alla pubblica istruzione, che ne convoca le sedute, anche su richiesta 
della componente universitaria. 
5. La Conferenza esprime parere sul piano di 
indirizzo triennale per il diritto allo studio universitario, formula proposte 
sullo sviluppo universitario in Puglia, sui contenuti di singole convenzioni tra 
Regione e Università, nell'ambito di comuni iniziative tese allo sviluppo e uso 
di strutture e servizi sia per l'attività accademica e scientifica sia per 
quella di attuazione del diritto agli studi universitari.] 
 
Art. 37
Iniziative di sviluppo
 
[1. Per quanto di propria competenza, la 
Regione favorisce le iniziative assunte dagli enti locali tendenti allo sviluppo 
di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca, per 
adeguare le esigenze delle Università pugliesi ai fabbisogni del territorio in 
termini culturali e tecnico-professionali nel quadro di sviluppo socio-economico 
della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.] 
 
Art. 38
Vigilanza
[1. La Giunta regionale esercita la vigilanza 
sull'amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto 
della Regione Puglia. 
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il 
Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, 
può: 
a) disporre ispezioni per accertare il 
regolare funzionamento degli EDISU; 
b) provvedere, previa diffida agli organismi 
dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti 
resi obbligatori da disposizioni di legge e regolamenti quando gli 
Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento; 
c) sciogliere il Consiglio di amministrazione 
nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su 
atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente 
inattività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente, 
di mancato rinnovo degli Organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla 
presente legge e, su designazione dell'Assessore competente in materia, nominare 
un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione degli 
organi previsti dalla presente legge. 
3. Il Commissario dura in carica sino 
all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31 
gennaio 2006 ](8) (9). 
(8) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 
1, L.R. 12 maggio 
2006, n. 9(sino all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2006) 
(9) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 12 
agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. 
Vigilanza. 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione 
degli E.D.I.S.U. nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione 
Puglia. 2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta 
regionale, su proposta dell'Assessore competente, può: a) disporre ispezioni per 
accertare il regolare funzionamento degli E.D.I.S.U.; b) provvedere, previa 
diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, 
al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e regolamenti 
quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento; c) sciogliere 
il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della 
Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti 
inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi 
componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il 
buon funzionamento dell'Ente. 3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in 
caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario 
straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.». 
 
 
TITOLO V
Norme finanziarie e transitorie
 
Art. 39
Tasse e contributi
 
[1. I proventi di natura tributaria previsti 
da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere universitarie e degli 
E.D.I.S.U. sono trattenuti dagli stessi e costituiscono entrata sia del bilancio 
dell'E.D.I.S.U. che del bilancio della Regione, alla quale devono essere 
comunicati gli ammontari delle somme riscosse entro e non oltre il termine di 
ogni esercizio finanziario. 
2. La tassa di cui all'art. 190 del testo 
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro 
che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è fissata in lire 150 
mila e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere di ogni 
E.D.I.S.U. ]
 
Art. 40
Norma finanziaria
 
[1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della 
presente legge si fa fronte annualmente mediante la disponibilità prevista nel 
bilancio di previsione della Regione sugli appositi capitoli n. 0004910 
concernente «Spese per gli interventi per l'attuazione del diritto agli studi 
universitari» e n. 0916010 concernente «Interventi per il funzionamento della 
struttura I.S.E.F. di Foggia». ]
 
 
Norme transitorie
 
Art. 41
Personale
 
[1. Il personale regionale in forza agli 
E.D.I.S.U., in sede di prima attuazione della presente legge, mantiene il 
rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce, nella struttura di 
fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate 
dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli 
E.D.I.S.U. o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta 
organica del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e comunque dopo l'entrata in vigore della legge di 
riorganizzazione degli uffici regionali. 
2. Nella formulazione delle nuove piante 
organiche e delle modalità e criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si 
dovrà tener conto di quanto sarà stabilito, per gli enti strumentali, nella 
legge regionale di riorganizzazione, nonché delle norme contenute nella legge 24 
dicembre 1993, n. 537 e nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre 
vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego. ]
 
Art. 42
Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di 
Foggia
 
[1. In attesa della riforma degli istituti 
superiori di educazione fisica, la Regione continua a contribuire al 
mantenimento della struttura I.S.E.F. di Foggia mediante apposito finanziamento, 
annualmente quantificato con la legge regionale di bilancio sul cap. 0916010 
«Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di Foggia». 
 
2. Sempre in attesa della riforma degli 
Istituti superiori di educazione fisica, alla elezione dei rappresentanti dei 
docenti e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. di 
Foggia concorreranno anche i docenti incaricati e gli studenti dell'I.S.E.F. di 
Foggia. ]
 
Art. 43
E.D.I.S.U. di Bari e di Foggia
 
 
(giurisprudenza) 
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 567 del 24-07-1997, Università statale di Bari 
c. Regione Puglia.
 
[1. Entro venti giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario 
straordinario, da individuarsi fra i dirigenti regionali con specifiche 
competenze tecnico- amministrative, con il compito di provvedere alla divisione 
dei beni, del personale, delle risorse finanziarie e a quant'altro occorre per 
la costituzione dei due E.D.I.S.U., per l'Università e il Politecnico. nonché 
per la provvisoria gestione dell'E.D.I.S.U. in corso di sdoppiamento e dei due 
E.D.I.S.U. una volta costituiti. Le predette operazioni devono essere concluse 
non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche 
le designazioni dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli 
organismi competenti. ]
 
Art. 44
Abrogazioni.
 
 
[1. Sono abrogati l'art. 20 della legge 
regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché la legge 
regionale 27 aprile 1984, n. 22, la legge 
regionale 11 marzo 1988, n. 12 e la legge 
regionale 11 agosto 1988, n. 20. ]