Art. 1
Oggetto delle tasse.
Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse
sulle concessioni regionali, istituite con la legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nell'annessa
tariffa che fa parte integrante della presente legge.
Le tasse sono dovute nella misura e nei modi
prescritti nella tariffa stessa.
Art. 2
Riscossione delle tasse.
La tassa di rilascio è dovuta in occasione
dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso
all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando
gli atti venuti a scadenza vengono nuovamente posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la
vidimazione devono essere corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.
Nei casi espressamente previsti nella tariffa,
gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da
corrispondere nel termine stabilito nella tariffa per ogni anno successivo a
quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della
popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Modalità di pagamento.
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali
sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante
versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione
Puglia.
Riscossione coattiva.
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle
concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonché per la
riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14
aprile 1910, n. 639.
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non
sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.
[1. Chi esercita un'attività
per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali
senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima, in
ogni caso non inferiore a lire 200 mila (2) .
2. Il
pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali
senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del
tributo medesimo, salvo regresso. (3)
(1) Articolo così
sostituito dall'art.59,
comma 1, Legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14. Successivamente l'art. 8,
comma 3, Legge
regioanle. 4 dicembre 2003, n. 25, non tenendo conto della sostituzione
del presente articolo, composto unicamente di due commi, ha abrogato
l'originario terzo comma; abrogazione che si ritiene priva di valore giuridico
essendo detto comma non più in vigore.
(2) (3) Vedi, anche,
l'art. 8,
comma 1, Legge
regionale. 4 dicembre 2003, n. 25.
Accertamento e definizione delle violazioni.
Le violazioni delle norme della presente legge
sono accertate, oltre che dagli Organi previsti dalle norme dello Stato in
materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari
dell'amministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli
uffici regionali del Contenzioso appositamente designati dall'Assessore al ramo
e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede
degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto
agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono
pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del
contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, per i provvedimenti di
competenza.
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.
Le pene pecuniarie irrogate per le infrazioni
alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla
Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7
febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la
Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.
Per i proventi di pertinenza dei funzionari
regionali di cui al precedente art. 7 si applicano le disposizioni previste
dall'art. 78
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Decadenze e rimborsi.
L'accertamento delle violazioni alle norme della
presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni
decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al competente
Ufficio regionale del Contenzioso la restituzione delle tasse sulle concessioni
regionali indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a
tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui
al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle
concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la stessa non venga
corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato
pagamento.
Art. 10
Norme abrogate.
Le disposizioni non compatibili con le norme
della presente legge, contenute nelle leggi regionali concernenti la materia
delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Rinvio.
Per quanto non previsto dalla presente legge si
osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse
sulle concessioni governative, nonché quelle contenute nella legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 e nella legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8.
Disposizioni transitorie e finali.
Il pagamento per l'anno 1980 delle tasse
indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa
alla legge
regionale 17 agosto 1977, n. 28, qualora non sia ancora avvenuto,
può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I pagamenti eventualmente effettuati dai
contribuenti allo Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1° gennaio 1978, per
effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, si considerano validamente eseguiti fatta salva la richiesta di
rimborso della Regione nei confronti dello Stato.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse
corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura
indicata nella legge
regionale 17 agosto 1977, n. 28 sui provvedimenti amministrativi
previsti nell'annessa tariffa.
Tariffa (omessa)
La tariffa allegata alla legge è da intendersi abrogata per
effetto delle nuove tariffe annesse al decreto legislativo n. 230 del 22 giugno
1991, così come rettificate con decreto legislativo n. 31 del 23 gennaio
1992.