(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 28
aprile 2009, n. 650 e la Delib.G.R. 27 novembre 2012, n.
2468 (allegate)
Art. 1
Finalità e ambito d'applicazione.
1. La
presente legge detta norme per la riforma delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) in coerenza al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.)
2. Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle IPAB e a tutti gli
enti in ogni modo denominati assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) aventi sede legale nella Regione Puglia.
TITOLO I
Trasformazione delle istituzioni
Art. 2
Obbligo di trasformazione
(2).
1. Le
istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 in possesso dei requisiti
previsti dalla presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate,
fermo restando l'esclusione di fini di lucro, in:
a)
aziende pubbliche di servizi alla persona;
b)
persone giuridiche di diritto privato.
2. Le
istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al
comma 1 sono estinte o sono fuse con altre IPAB per essere trasformate in
azienda.
3. Ai
fini della trasformazione, gli organi statutari delle istituzioni, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente
legge, propongono, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e il
nuovo Statuto per l'approvazione regionale (3).
4. Il
legale rappresentante dell'istituzione, entro trenta giorni dalla data
dell'adozione, trasmette al Settore servizi sociali della Regione, per i successivi adempimenti, l'atto
deliberativo di cui al comma 3.
4-bis.
La Giunta
regionale procederà comunque alla nomina di un Commissario straordinario per
quelle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 che, trascorso inutilmente
il termine di novanta giorni previsto al comma 3 dell'articolo 2 non abbiano
proposto alcuna istanza di trasformazione. Il Commissario straordinario nominato
così come previsto dal presente comma provvede agli adempimenti di cui al comma
3 dell'articolo 2 entro ulteriori sessanta giorni dalla data di insediamento (4).
(2) Vedi anche
l'art. 13,
commi 2 e 3, L.R.
15 maggio 2006, n. 13.
(3) Comma così
sostituito dall'art. 1, L.R. 15
maggio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: «3. Ai fini
della trasformazione gli organi statutari delle istituzioni, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente
legge, individuano, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e
propongono per l'approvazione regionale il nuovo statuto.».
(4) Comma
aggiunto dall'art. 2, L.R. 15
maggio 2006, n. 13.
Art. 3
Trasformazione in aziende pubbliche di
servizi alla persona.
1. I
competenti organi statutari delle istituzioni che intendono ottenere la
trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona presentano alla
Regione, entro trenta giorni dalla
data dell'atto di proposta di cui al comma 3 dell'articolo 2, la formale e
motivata deliberazione di trasformazione e la proposta di approvazione dello
Statuto adeguato al nuovo assetto istituzionale (5).
2. Il
dirigente del Settore servizi sociali accerta, previa acquisizione del parere
del Comune sede legale dell'istituzione e del coordinamento istituzionale del
competente ambito territoriale, in conformità dei criteri e delle modalità
definite con regolamento regionale, il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4 e, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, accoglie o respinge la proposta di trasformazione in azienda (6).
3. I
pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere espressi entro
il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, decorso
il quale s'intendono acquisiti favorevolmente (7).
4. Con
lo stesso provvedimento dirigenziale di trasformazione è approvato lo statuto
dell'azienda.
5. Le
istituzioni non trasformabili in azienda, entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di non accoglimento
della proposta di trasformazione, sono tenute a deliberare e a presentare alla
Regione altra proposta in conformità
delle disposizioni della presente legge.
(5) Comma così
modificato dall'art.3,
comma 1, L.R.
15 maggio 2006, n. 13.
(6) Comma così
modificato dall'art. 3,
comma 2, L.R. 15
maggio 2006, n. 13.
(7) Comma così
sostituito dall'art. 3,
comma 3, L.R. 15
maggio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: «3. Il parere
del Comune deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, decorso il quale s'intende acquisito
favorevolmente.».
Art. 4
Requisiti per la trasformazione in
azienda.
1. Le
istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti possono
essere trasformate in azienda:
a)
perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi
dieci anni (8);
b)
capacità patrimoniale non inferiore a euro 500 mila e in ogni caso congrua al
perseguimento dei fini statutari di natura socio-assistenziale;
c)
volume di bilancio non inferiore a euro 250 mila.
(8) Lettera
così sostituita dall'art. 4,
L.R.
15 maggio 2006, n. 13. Il testo originario era così
formulato: «a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale in
via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni.».
Art. 5
Esclusione dalla trasformazione in
azienda.
1. La
trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è, in ogni caso,
esclusa per le istituzioni:
a)
[per le quali siano accertate le caratteristiche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990
(Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a
carattere regionale e infraregionale) ivi comprese le
istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico] (9);
b)
individuate dall'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890;
c)
[le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli
statuti risultino esaurite o non siano più conseguibili o non siano state svolte
in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni] (10).
(9) Lettera
abrogata dall'art. 5, L.R.
15 maggio 2006, n. 13.
(10) Lettera
abrogata dall'art. 5, L.R. 15 maggio 2006, n. 13.
Art. 6
Piano di risanamento per la trasformazione
in azienda.
1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente entità
patrimoniale e volume di bilancio possono deliberare, nel termine di cui al
comma 3 dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo
2, un piano di risanamento per la ripresa dell'attività nel campo
socio-assistenziale tale da consentire il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda.
2. Le stesse istituzioni con il piano di risanamento possono
proporre la fusione con altre IPAB, al fine di pervenire alla trasformazione in
azienda.
3. Il piano di risanamento deve essere attuato nel termine di due
anni dalla presentazione, durante i quali gli enti interessati conservano la
condizione giuridica in atto.
4. La
Regione, laddove accerti la mancata attuazione del piano di
risanamento dell’ente, dispone, ai sensi dell’articolo 39, una verifica
istruttoria dell’attività svolta, al fine di valutare le cause del mancato
raggiungimento degli obiettivi previsti. A seguito della verifica
la Regione può
attivare con atto motivato uno dei seguenti procedimenti:
1) concessione di un termine per la rimodulazione,
l’adeguamento e la conclusione del piano di risanamento;
2) concessione di un termine per una nuova istanza di
trasformazione, in una delle tipologie previste dall’articolo 2, comma 1, ovvero
procedere a fusione con altro ente con le modalità di cui all’articolo 9 e
secondo le modalità ivi indicate;
3) concessione di un termine per l’attivazione delle procedure
di estinzione;
4)
nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva.
Gli atti di cui ai
numeri 1, 2, 3 e 4 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare
competente. (11)
(11) Comma così
sostituito dall’art. 14,
comma 1, lettera a), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7. Il testo originario era così formulato: «4. La
Regione, al termine della fase di risanamento, ove accerti che il piano non
abbia avuto attuazione, promuove, nei successivi sei mesi, l'estinzione
dell'istituzione.».
Art. 7
Trasformazione del fine.
1. Le
IPAB, nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, ove dispongano di risorse
adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il
mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, possono
deliberare, nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, e presentare alla
Regione, nel termine di cui al comma
4 dell'articolo 2, proposta di trasformazione dei fini statutari allontanandosi
il meno possibile dalle tavole di fondazione ed eventualmente prevedendo anche
la fusione con altre IPAB.
2. Le
proposte di trasformazione del fine devono prevedere la trasformazione delle
istituzioni in azienda o in persone giuridiche di diritto privato.
3.
Alle proposte di trasformazione in azienda si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6.
4.
Alle proposte di trasformazione di persona giuridica di diritto privato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
Art. 8
Attività socio-assistenziale
indiretta.
1. Le
IPAB che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante
l'erogazione delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del
proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine possono deliberare,
nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo
2, richiesta di trasformazione in azienda qualora sussistano i requisiti di cui
all'articolo 4.
2. Gli
enti di cui al comma 1 esclusi dalla trasformazione in azienda sono trasformati
in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.
Art. 9
Fusioni.
1. Le
proposte di fusione sono consentite esclusivamente ai fini della trasformazione
delle istituzioni in aziende di servizi alla persona ovvero in persona giuridica
di diritto privato.
2. Ai
fini dell'attivazione della procedura di fusione, almeno una delle IPAB deve
obbligatoriamente già possedere autonomamente i requisiti necessari alla
trasformazione in azienda o in persona giuridica di diritto privato.
3.
La Regione, acquisita la proposta di
fusione, chiede il parere agli enti e ai Comuni interessati.
4. Il
parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
5. Il
dirigente del Settore servizi sociali accerta, in conformità dei criteri
approvati con regolamento regionale, la fondatezza dei presupposti per il
possesso dei requisiti per la trasformazione e, entro centoventi giorni dalla
data di ricevimento, accoglie o respinge la proposta.
6. Con
lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto del nuovo soggetto
giuridico.
7. Lo
statuto deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali, stabilite
dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle
categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.
Art. 10
Trasformazione in persone giuridiche di
diritto privato.
1. Ai
procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato
da parte delle istituzioni, previo accertamento delle caratteristiche che
consentono la trasformazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di
persone giuridiche private e dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 207/2001.
2. I
conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei
pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o
sociale, le confraternite, confraterie, congreghe,
congregazioni e altri consimili istituti di cui all'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890 deliberano, nel termine di cui
al comma 3 dell'articolo 2, la propria trasformazione in enti con personalità
giuridica di diritto privato.
3. La
deliberazione di trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2, secondo la
procedura di cui al comma 4 dell'articolo 2, è trasmessa alla Regione ai fini della cancellazione dall'elenco delle
IPAB e alla competente Prefettura per l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche.
4. Il
dirigente del Settore servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento, accerta il ricorrere di una delle condizioni giuridiche di cui al
comma 2 e dispone la cancellazione dall'elenco delle IPAB con decorrenza
contestuale all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto
privato. L'atto dirigenziale è notificato all'istituzione e alla Prefettura.
5. Nel
caso di non accoglimento della proposta di trasformazione si applica il disposto
di cui al comma 5 dell'articolo 3.
6.
La Regione esercita l'attività di
controllo e vigilanza ai sensi delle disposizioni del codice civile e della
normativa di riferimento.
7. È
istituito presso il Settore servizi sociali della Regione l'elenco delle persone giuridiche di diritto
privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali.
Art. 11
Patrimonio delle persone giuridiche di
diritto privato.
1. Le
persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle
istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge sono tenute a
redigere l'inventario dei beni patrimoniali con specifica annotazione dei beni
destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli
scopi istituzionali.
2. Gli
atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle
persone giuridiche di diritto privato originariamente destinati dagli statuti e
dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità
istituzionali sono inviati al Settore servizi sociali della Regione, che, ove rilevi la deliberazione in
contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, attiva procedimento
amministrativo per l'esame da parte della Giunta regionale al fine del
successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per l'esercizio dell'azione
di cui all'articolo 23 del codice civile.
Art. 12
Rapporti giuridici.
1. Le
istituzioni trasformate in aziende o in persone giuridiche private conservano i
diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi delle istituzioni dalle quali derivano.
2. La
trasformazione attuata ai sensi della presente legge non costituisce causa di
risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che alla data
della trasformazione abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
II personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva
maturata all'atto della trasformazione. Eventuali contratti di lavoro a termine
sono mantenuti fino alla scadenza.
3.
Agli enti trasformati in persone giuridiche di diritto privato si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Art. 13
Estinzioni (12).
1. Le
istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 non trasformate in aziende
pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato
sono estinte.
2. La
dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi
sociali della Regione in conformità
della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone
l'assegnazione del personale dipendente e l'attribuzione, con vincolo di
destinazione ai servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto
delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore
di istituzione avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi
alle persone del rispettivo ambito territoriale, come definito dalla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato
d'interventi e servizi sociali in Puglia), o in favore del comune o della AUSL
territorialmente competenti (13).
3. Gli
enti come individuati al comma 2 subentrano, per quanto di rispettiva
competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione
estinta.
3-bis. Qualora, all’esito del procedimento di
estinzione così come disciplinato dai commi 2 e 3, non sia possibile individuare
alcun ente tra istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei
servizi alle persone o comune o AUSL per il subentro in ogni rapporto giuridico
attivo e passivo, il CDA in carica ovvero il commissario straordinario trasmette
al Settore servizi sociali della Regione Puglia proposta motivata, che dia conto
dell’infruttuosità del previsto procedimento per la messa in liquidazione delle
istituzioni di cui al comma 1. La Giunta regionale, a fronte dell’istanza
prodotta dall’organo deliberativo e sulla base dell’istruttoria del competente
Settore servizi sociali della regione Puglia, dispone la messa in liquidazione
delle istituzioni di cui al comma 1, nominando contestualmente un commissario
liquidatore per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile
una sola volta per il medesimo periodo. Il commissario, perfezionato il
procedimento di liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale, che
dispone l’estinzione dell’IPAB e il trasferimento del patrimonio residuo e del
personale a istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei servizi
alle persone o comune o AUSL territorialmente competenti, sentiti gli stessi.
Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi
derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali .(14)
3-ter. Nell'ipotesi in cui il procedimento di
estinzione di cui ai commi 2 e 3 non dovesse pervenire a definizione, a seguito
di manifesta indisponibilità degli enti come individuati al comma 2 al subentro
in ogni rapporto giuridico attivo o passivo, su proposta motivata del consiglio
di amministrazione in carica, ovvero del commissario straordinario, la Giunta
regionale dispone la messa in liquidazione delle istituzioni estinte di cui al
comma 2, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non
superiore a un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo
periodo. Il regolamento regionale di cui all'articolo 43 definisce le modalità
operative di svolgimento delle attività del commissario liquidatore. (15)
4. [La Giunta regionale
determina, altresì, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione
estinta] . (16)
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma
2, amministrate dai Comuni per effetto delle disposizioni di cui alla legge
regionale 15 marzo 1978, n. 17 (Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai
Comuni del personale, dei beni e delle funzioni), sono estinte di diritto.
6. Il dirigente del Settore servizi sociali
della Regione con proprio atto provvede alla ricognizione delle istituzioni
estinte ai sensi del comma 5.
(13) Comma così
sostituito dall'art. 6,
L.R.
15 maggio 2006, n. 13. Il testo originario era così formulato: «2. La
dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi
sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale
con la quale si dispone per l'attribuzione, con vincolo di destinazione ai
servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di
fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di una o più
istituzioni aventi finalità identiche o analoghe del rispettivo ambito
territoriale come definito dalla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi
sociali in Puglia) ovvero, in subordine, in favore di altro ente pubblico o del
Comune territorialmente competente.».
(14) Comma aggiunto
dall’art. 51,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.
(15) Comma aggiunto
dall’art. 14,
comma 1, lettera b), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7.
(16) Comma abrogato
dall'art.7,
L.R.
15 maggio 2006, n. 13.
Art. 14
Modalità per la trasformazione e per l'approvazione degli
statuti.
1. Le modalità e le procedure per la trasformazione
delle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per l'approvazione e le
modifiche degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle
persone giuridiche di diritto privato sono definite dal regolamento di
attuazione della presente legge.
2. Lo
stesso regolamento definisce i tempi per l'espletamento dei relativi
procedimenti amministrativi.
3. Nel
corso della procedura di trasformazione e d'approvazione e modifiche statutarie
delle aziende deve essere acquisito il parere dei Comuni ove hanno sede legale
le istituzioni.
4. Il
parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
TITOLO II
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 15
Azienda pubblica di servizi alla
persona.
1. L'azienda pubblica di
servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità
socio-assistenziali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri
imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del
relativo regolamento di attuazione.
2. L'azienda ha autonomia
finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai
corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a
qualunque titolo.
3. L'azienda informa la propria
attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di
qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i
trasferimenti.
4.
All'azienda si applica il principio della distinzione dei poteri d'indirizzo e
programmazione dai poteri di gestione.
5. Gli
statuti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i
modi d'elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri.
6.
Nell'ambito della propria autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti
e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri
scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla
programmazione regionale e zonale.
7. L'azienda può partecipare a
consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata d'interventi e
servizi sociali e costituire società o istituire fondazioni di diritto privato
al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di
provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.
8. L'eventuale affidamento
della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo criteri
comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
Art. 16
Statuti.
1. L'azienda adotta il proprio
statuto che, tenendo conto della mutata condizione giuridica e in coerenza alle
disposizioni originarie, definisce, in osservanza alle disposizioni di cui alla
presente legge:
a) gli
scopi istituzionali, le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione;
b)
l'ambito territoriale di operatività;
c) la
composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici
necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo
obbligatoriamente la nomina del Presidente da parte della Giunta regionale (17);
d) le
modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, le
competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del
mandato (18);
e)
quando prevista, le funzioni dell'Assemblea dei soci;
f) i
criteri per la nomina del direttore;
g) la
composizione, le procedure di nomina e la durata dell'organo di revisione ovvero
l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate nei casi
individuati dal regolamento regionale;
h) gli
ambiti territoriali di riferimento dell'attività e i limiti nei quali può essere
estesa in ambiti diversi da quello regionale o infraregionale;
i)
l'obbligo dell'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
2. Gli
statuti sono trasmessi per l'approvazione al Settore servizi sociali della
Regione, nelle forme e con le
modalità previste dal regolamento regionale. Con le stesse procedure sono
approvate le modifiche statutarie.
(16) Lettera
così sostituita dall'art. 8, L.R.
15 maggio 2006, n. 13. Il testo
originario era così formulato: «c) la composizione e le attribuzioni degli
organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche
degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la presenza di almeno un
componente di nomina regionale;».
(17) Lettera così sostituita
dall'art. 9, L.R. 15 maggio 2006, n. 13. Il testo
originario era così formulato: «d) le modalità di nomina del Presidente e del
Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli
organi di direzione, la durata del mandato;».
Art. 17
Organi di governo.
1.
Sono organi di governo delle aziende:
a) il
Consiglio di amministrazione;
b) il
Presidente del Consiglio di amministrazione;
c)
l'Assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole aziende
aventi origine associativa.
2. Gli
organi di governo delle aziende esercitano le funzioni d'indirizzo, definiscono
gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
prefissati.
3. Gli
organi di governo restano di norma in carica per non più di due mandati
consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente e, dopo l'insediamento,
la nomina dei suoi membri non può essere revocata dagli organi designanti.
Art. 18
Consiglio di amministrazione.
1. Il
Consiglio di amministrazione dell'azienda è composto da cinque membri, compreso
il Presidente, ed è costituito secondo le disposizioni statutarie con
provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione.
2. La
costituzione del Consiglio di amministrazione è disposta a seguito di
acquisizione di tutte le designazioni previste dallo statuto.
3. Le
nomine dei rappresentanti regionali sono di competenza della Giunta regionale.
4. Il
Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in
ogni caso, provvede:
a)
alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in
conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
b)
alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in
coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
c) a
impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
d)
all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle
finalità da perseguire;
e) a
deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
f) a
deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di
fondazioni e a forme associative;
g)
alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o
istituzioni;
h)
all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
i)
all'approvazione dei conti consuntivi;
j)
alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
k)
all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei
regolamenti, nonché alle relative modifiche.
5. Il
regolamento regionale disciplina i requisiti per accedere alla carica di
amministratore, le procedure e le modalità relative alla costituzione e allo
scioglimento dei Consigli di amministrazione, nonché alla decadenza degli
amministratori.
6. Le
deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici
giorni dalla data di adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci
giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.
7. Per
la validità delle deliberazioni occorre l'intervento dei 3/5 dei componenti e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto
del Presidente.
8. I
componenti del Consiglio di amministrazione, alla scadenza del mandato e in caso
di dimissioni, restano in carica sino alla sostituzione. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge
regionale 4 marzo 1993, n. 3 (Disciplina transitoria per il
rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della
Regione Puglia).
Art. 19
Presidente dell'azienda.
1. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda (18).
2. Il
Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione,
stabilisce l'ordine del giorno dei lavori ed esercita le funzioni attribuite
dallo statuto.
3. In caso d'assenza o
d'impedimento del Presidente, qualora nello statuto non sia prevista la figura
del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato alle
funzioni vicarie o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso
di contemporanea nomina, dal più anziano d'età.
(18) Comma
così sostituito dall'art. 10, L.R.
15 maggio 2006, n. 13. Il testo
originario era così formulato: «1. Il Presidente individuato a norma dello
statuto ha la rappresentanza legale dell'azienda.».
Art. 20
Incompatibilità e ineleggibilità degli
amministratori.
1. La
carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione è
incompatibile con la carica di:
a)
membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale,
comunale e amministratore di Comunità montana competente per territorio;
b)
direttore generale, amministrativo e sanitario dell'AUSL dell'ambito
territoriale di riferimento, dirigenti e dipendenti in servizio presso il
Settore servizi sociali della Regione
e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in servizio
presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che
comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende, i dipendenti con un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;
c)
amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti
economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale
con la stessa;
d)
componenti di organi di governo di altra azienda pubblica di servizi alla
persona;
e)
magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l'Avvocatura
dello Stato, appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo.
2. Non
possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:
a)
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non
inferiore a un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non
inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico
ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) i
soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e
78, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), e dall'articolo 2382 del codice civile;
c)
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
d)
coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una
misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista
dall'articolo 15 della legge 3
agosto 1988, n. 327 (Norme
in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale);
e)
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
f)
coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione
dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di
approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato
della loro gestione;
g) chi
abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in
mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli
amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di
imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi
dell'azienda.
3. I candidati di cui al comma 2 devono essere,
inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai
sensi del decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno
quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento;
b) comprovata esperienza di servizio con
qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque
anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. (19)
4. I
consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si
discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse
personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.
(20) Comma così sostituito dal Reg.
18 luglio 2008, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Non
possono contemporaneamente far parte della stessa amministrazione i congiunti e
gli affini entro il secondo grado.».
Art. 21
Decadenza e dimissioni dalla carica.
1. Il
Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione che vengano a trovarsi in
uno dei casi previsti dall'articolo 20 o che non partecipino a tre sedute
consecutive decadono dalla carica.
2. La
decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione e,
qualora, entro il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata
rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è
concluso con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della
Regione.
3. Le
dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto.
4. I
consiglieri deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma
di statuto.
5. I
consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza
naturale del mandato del Consiglio di amministrazione.
Art. 22
Indennità di carica ed emolumenti.
1. I
componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori hanno
diritto a un'indennità con onere a carico del bilancio dell'azienda.
2. Al
Direttore generale competono esclusivamente gli emolumenti definiti in apposito
contratto di lavoro di diritto privato con onere a carico del bilancio
dell'azienda.
3.
La Giunta
regionale definisce i criteri per la determinazione delle indennità di carica
agli amministratori, ai componenti il Collegio dei revisori e ai Commissari e
degli emolumenti al Direttore generale graduandoli in relazione alla dimensione
e alla tipologia di attività delle aziende.
Art. 23
Scioglimento e decadenza del Consiglio di
amministrazione.
1. Il
Consiglio di amministrazione dell'azienda è sciolto nei casi di cessazione dalla
carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme
statutarie, di accertato mancato funzionamento.
2. Il
Consiglio di amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli
accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie.
3. Lo
scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei
termini di cui alla legge
regionale n. 3/1993 sono disposti, su proposta dell'Assessore
regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di
un Commissario per la temporanea gestione dell'azienda.
4. Nel
termine di sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 3,
prorogabile una sola volta, si deve provvedere al reintegro o alla
ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione e, ove non fosse
possibile disporre la ricostituzione, alla nomina di un nuovo Commissario.
Art. 24
Bilanci e
contabilità.
1. La
gestione economica patrimoniale delle aziende s'informa al principio del
pareggio di bilancio.
2. Al
fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le aziende
possono prevedere forme di collaborazione con altre aziende e altri enti gestori
di strutture erogatrici di servizi alla persona.
3. Le
aziende sono tenute a utilizzare eventuali avanzi di gestione per lo sviluppo
delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi
delle prestazioni, la conservazione e il potenziamento del patrimonio.
4. Le
aziende redigono annualmente, prima della presentazione del bilancio consuntivo,
il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri
stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti
contabili:
a)
il piano programmatico;
b)
il bilancio pluriennale di previsione;
c)
il bilancio economico preventivo con allegato il documento di
budget;
d)
il bilancio consuntivo con allagata la relazione del direttore generale sulla
situazione
dell’azienda,
sull’andamento della gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai
ricavi,
ai
proventi, ai costi e agli oneri di esercizio. (21)
5. L'esercizio finanziario
coincide con l'anno solare.
6.
Il bilancio preventivo annuale è approvato entro il 31 gennaio dell’esercizio a
cui si riferisce. Le aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto
della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si
introduce la contabilità economica e si provvede all’adozione di criteri
uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione,
classificazione e aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto
del bilancio. (22)
7. Il
bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore generale entro il 31 marzo
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, deve essere approvato dal
Consiglio di amministrazione entro il seguente 30 aprile.
8. Il
bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dei
revisori dei conti, sono trasmessi al Settore servizi sociali della
Regione nei trenta giorni successivi
alla data di adozione e, contestualmente, resi pubblici mediante affissione, per
dieci giorni consecutivi, nel proprio albo.
9. In caso d'inadempimento
nell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo nel
termine di cui ai commi 6 e 7, previa diffida ad adempiere entro il termine
perentorio di quindici giorni da parte del Dirigente del Settore servizi sociali
della Regione, il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore
al ramo, nomina un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione
del bilancio preventivo e/o del bilancio consuntivo.
10. La
mancata approvazione nei termini prescritti del bilancio di previsione e del
bilancio consuntivo è causa di scioglimento del Consiglio di amministrazione
dell'azienda e alla gestione si provvede nei limiti delle spese obbligatorie.
11. Il
Direttore generale è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.
12.
Nel caso in cui la relazione del Collegio dei revisori contenga osservazioni al
bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, il Dirigente del Settore servizi
sociali della Regione invita il
Consiglio di amministrazione ad adeguarsi o a controdedurre entro un congruo termine non superiore a
trenta giorni. In mancanza, i componenti il Consiglio di amministrazione, con
esclusione di coloro che hanno esplicitamente espresso voto contrario
all'approvazione, assumono la diretta e personale responsabilità.
13.
Nell'ipotesi di cui al comma 12, la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore al ramo, assume le conseguenti determinazioni.
(21) Comma sostituito dalla l.r.
67/2017, art. 98,
comma1, lett. a).
(22) Comma sostituito dalla l.r.
67/2017, art. 98,
comma1, lett. b).
Art. 25
Patrimonio delle aziende.
1. Il
patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili a essa
appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della
propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2.
All'atto dell'istituzione le aziende sono tenute a redigere l'inventario dei
beni mobili e immobili.
3. L'inventario e le successive
modifiche sono trasmesse al Settore servizi sociali della Regione.
4. I
beni mobili e immobili che l'azienda destina alle attività statutarie
costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina
dell'articolo 828, comma 2, del codice civile, con destinazione specifica a
servizi di assistenza sociale.
5. Il
vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:
a) in
caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui
beni acquistati in sostituzione;
b) in
caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente
acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
6. I
beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del
patrimonio disponibile dell'azienda.
7. Le
operazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono documentate con specifica annotazione
nel registro dell'inventario.
8. La
gestione del patrimonio disponibile dell'azienda pubblica si esercita in piena
autonomia e si ispira ai seguenti principi:
a)
conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare
riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
b)
rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;
c)
incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e
gestionale;
d)
conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio
immobiliare.
9. Le
aziende predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare.
Art. 26
Controllo sugli atti di natura
patrimoniale.
1. Le
deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili,
la partecipazione a società di capitali e la costituzione di fondazioni sono
trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, al Settore servizi
sociali della Regione, il quale può
richiedere chiarimenti qualora le stesse non risultino compatibili con gli scopi
statutari e, per gli atti di trasferimento, anche nei casi in cui non sia
contestualmente documentato il reinvestimento dei
relativi proventi.
2. I
chiarimenti sono richiesti entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione degli atti, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano
efficacia.
3. Ove
il Settore servizi sociali chieda chiarimenti, il termine di sospensione
dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla
data in cui le aziende li hanno forniti.
4. Gli
atti non acquistano efficacia nel caso in cui il Settore si opponga con motivato
atto dirigenziale in quanto gli stessi risultino gravemente pregiudizievoli per
le attività istituzionali dell'azienda.
5.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il
termine di trenta giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di
opposizione.
Art 27
Contratti.
1. I
contratti per la fornitura di beni e di servizi sono regolati dalle norme
generali comunitarie e nazionali, salvo la disciplina per i contratti di valore
inferiore a quello fissato dalle norme comunitarie determinata dal regolamento
regionale di attuazione della presente legge.
1 bis. Le aziende pubbliche di servizi alla persona procedono
agli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi con procedure di gara a
evidenza pubblica. Per gli affidamenti di servizi procedono in coerenza con i
principi di cui al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 19/2006. Per l’acquisto
di beni le aziende, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza,
si avvalgono, in via prioritaria, della centrale unica di acquisto territoriale
della Regione Puglia, di cui all’articolo 54 della legge regionale 25 febbraio
2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), ovvero ne
utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione. (20)
“1 ter. Le deliberazioni e tutti gli atti relativi alle
procedure di evidenza pubblica di valore superiore a euro 20 mila sono
trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, alle strutture regionali
competenti dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, che possono agire
secondo i poteri di cui al comma 1 dell’articolo 39. (21)
(20) Comma aggiunto dall’art. 15,
comma 1, lettera a), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7.
(21) Comma aggiunto dall’art. 15,
comma 1, lettera a), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7.
Art. 28
Strumenti di controllo.
1. Le
aziende, nell'ambito della loro autonomia, definiscono con apposito regolamento
gli strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di
gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico
in conformità delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro vigenti per il personale dipendente.
Art. 29
Collegio dei revisori.
1. Lo
Statuto delle aziende prevede un Collegio di revisori di tre membri per il
controllo amministrativo e contabile e i casi in cui il Consiglio di
amministrazione può affidare in alternativa detto controllo a società
specializzate in conformità delle disposizioni di cui al regolamento regionale.
2. Il
Collegio è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti agli Albi
dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Lo
Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei
componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla Giunta regionale (22).
(22) Comma
così sostituito dall'art. 11, L.R.
15 maggio 2006, n. 13. Il testo
originario era così formulato: «3. Lo Statuto determina la durata in carica e i
modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio, uno dei quali deve essere
obbligatoriamente nominato dalla Giunta regionale.».
Art. 30
Incompatibilità
dei revisori.
1.
Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma
dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda.
2. L'incarico di revisore non
può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che
hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore
generale e dai dipendenti dell'azienda, dai dipendenti con funzioni di
rappresentanza della Regione e della
Provincia.
3. I
membri dell'organo di revisione contabile non possono svolgere incarichi o
consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti.
Art. 31
Albo dei Direttori generali.
1. È
istituito, presso il Settore servizi sociali della Regione, l'Albo regionale dei Direttori generali
delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. Il
regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per la
costituzione dell'Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l'iscrizione.
3. L'Albo ha validità triennale
ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 32
Direttore
generale.
1. Il
Direttore generale è il responsabile della gestione dell'azienda.
2. Il
Consiglio di amministrazione nomina, sulla base dei criteri definiti dallo
statuto, il Direttore generale tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori
delle aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche e
all'esperienza professionale richiesta.
3. Il
rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto
privato avente durata, stabilita dal Consiglio di amministrazione, non superiore
alla durata in carica dello stesso Consiglio.
4. Il
trattamento economico è determinato in conformità dei criteri definiti dal
regolamento regionale di attuazione della presente legge.
5. Il
contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di
amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione come definiti ai
sensi dell'articolo 28, possa assumere nei confronti del Direttore generale i
provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività
amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza
delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il
ragionevole rischio di un risultato negativo.
6. Al
Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e
programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non
specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'azienda e, in
particolare, è responsabile:
a) del
raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;
b)
della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;
c)
della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda;
d)
delle decisioni organizzative e della gestione del personale.
Art. 33
Incompatibilità
del Direttore generale.
1. L'incarico di Direttore
generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o
autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
2.
[Nel caso in cui il Direttore generale sia dipendente del
medesimo ente, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni con diritto
alla conservazione del posto] (23).
3. Gli
adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico
dell'azienda.
4. Non
possono in ogni caso essere nominati Direttori delle aziende coloro che si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 20 della presente legge.
5. Le
condizioni d'incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse
entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di amministrazione dichiara
la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del
nuovo Direttore generale.
6. I
contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli di diritto.
(23) Comma
abrogato dall'art. 12, L.R.
15 maggio 2006, n. 13.
Art. 34
Personale dipendente.
1. Il
rapporto di lavoro del personale delle aziende ha natura privatistica.
2. La
dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di
organizzazione che, fra l'altro, definisce i requisiti e le modalità di
assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto in
conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed
economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della
contrattazione collettiva.
3. Al
personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro come definito
in base alle vigenti disposizioni in materia.
4. I
requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal
regolamento di cui all'articolo 35 assicurando idonee procedure selettive e di
pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel
pubblico impiego.
5. Il
personale dipendente dalle IPAB trasformate in azienda è collocato nei ruoli
organici delle rispettive aziende senza alcun pregiudizio sulla durata del
rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con
conservazione dell'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione.
6. I
rapporti di lavoro a tempo determinato proseguono sino alla naturale scadenza.
7. Gli
adeguamenti connessi all'eventuale applicazione di nuovi inquadramenti
contrattuali derivanti dalla trasformazione sono definiti in sede di
contrattazione decentrata regionale.
Art. 35
Regolamento di organizzazione e
contabilità.
1. Il
Consiglio di amministrazione [dell'azienda adotta], su proposta del Direttore generale, entro sei mesi
dalla data di approvazione dello Statuto, il regolamento di organizzazione e
contabilità che, fra l'altro, stabilisce: (24)
a)
l'articolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura
per le relazioni con l'utenza;
b) la
pianta organica;
c) la
definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel
rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme
vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego;
d) le
procedure di contabilità;
e) la
disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti
in economia, delle riscossioni e dei pagamenti;
f) le
modalità per l'affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito;
g) gli
strumenti di controllo;
h) la
carta dei servizi;
i)
ogni altra funzione organizzativa.
2. Il
regolamento di organizzazione e contabilità e le relative modifiche sono
sottoposte alle procedure di controllo previste dall'articolo 26 della presente
legge.
(24) Alinea così modificato dall’art. 15,
comma 1, lettera b), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7.
Art. 36
Fusioni di aziende.
1. Le
aziende possono essere fuse per incorporazione o mediante la creazione di una
nuova azienda quando sia evidente l'utilità per il miglioramento del sistema
integrato dei servizi sociali del territorio.
2. La
fusione è deliberata da ciascuna delle aziende interessate ed è presentata al
Settore servizi sociali della Regione
insieme alla proposta di nuovo statuto.
3. Lo
statuto della nuova azienda deve prevedere la continuità delle finalità
istituzionali stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione,
anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e
degli interventi.
4.
La Regione, acquisita la proposta di
fusione, chiede il parere alle aziende e ai comuni interessati.
5. Il
parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
6. La
fusione è disposta, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto
del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione
della Giunta regionale.
7. Con
lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto della nuova azienda.
Art. 37
Costituzione di nuove
aziende.
1. La
costituzione di nuove aziende è consentita a seguito di atti di liberalità da
parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinati
all'istituzione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali.
2. L'entità del patrimonio
destinato alla costituzione della nuova azienda deve garantire il perseguimento
continuativo dello scopo.
3. La
costituzione della nuova azienda è promossa dai soggetti individuati dalle
disposizioni testamentarie o dagli atti da cui trae origine ovvero d'ufficio
sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 3 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
4. L'azienda è costituita, con
le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del Settore
servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta regionale.
5. Nel
caso l'entità del patrimonio non risulti congrua per la costituzione di una
nuova azienda, la
Giunta regionale ne dispone l'assegnazione ad altra azienda con
vincolo di destinazione alle finalità indicate dagli atti di liberalità o dalle
disposizioni testamentarie.
Art. 38
Estinzione delle aziende.
1. Le
aziende, nel caso di accertata impossibilità di perseguire gli scopi statutari o
che gli stessi siano esauriti o cessati, sono soggette a estinzione.
2. La
procedura d'estinzione può essere promossa dal Consiglio di amministrazione o
dal Commissario dell'azienda, dal Comune ove ha sede legale l'azienda, d'ufficio
dalla Regione.
3. Per
l'estinzione delle aziende si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 13 della presente legge.
Art. 39
Vigilanza e intervento sostitutivo.
1.
La Regione, tramite l'Assessore
regionale al ramo, esercita il potere di vigilanza sull'amministrazione e sulla
gestione delle aziende.
2.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere
richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate
Commissioni di inchiesta . (25)
3. In caso d'inosservanza
delle disposizioni statutarie e di legge, il Dirigente del Settore servizi
sociali della Regione assegna
all'organo inadempiente un termine non inferiore a quindici giorni per
adempiere, decorso infruttuosamente il quale il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al ramo, nomina
un Commissario che provvede in via sostitutiva.
4. I
Comuni competenti per territorio esercitano il potere di vigilanza sull'attività
socio-assistenziale erogata dalle strutture dell'azienda e a tal fine possono
disporre le necessarie verifiche e ispezioni in conformità delle vigenti
disposizioni in materia.
(25) Comma così
sostituito dall’art. 15,
comma 1, lettera c), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere
richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate
Commissioni d'inchiesta.».
Art. 40
Potere generale di annullamento.
1.
La Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, può annullare, in qualsiasi
momento, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle aziende.
2. Ai
fini della determinazione di cui al comma 1, il Dirigente del Settore servizi
sociali attiva il relativo procedimento amministrativo e invita preliminarmente
l'amministrazione dell'azienda interessata ad adottare, entro un termine
perentorio non inferiore a trenta giorni, i provvedimenti di autotutela.
3.
Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento
amministrativo conclude l'iter proponendo le consequenziali determinazioni.
TITOLO III
Disposizioni comuni e finali
Art. 41
Partecipazione
alla realizzazione dei servizi.
1. Le
aziende e le persone giuridiche di diritto privato iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 10, in coerenza con gli
indirizzi della programmazione regionale, partecipano, quali soggetti attivi,
alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato d'interventi e
servizi sociali come definito dalla legge regionale e dal piano regionale
socio-assistenziale e, direttamente e/o tramite le associazioni rappresentative,
intervengono alle fasi consultive e concertative della
programmazione socio-assistenziale a livello regionale e locale.
2. Le
stesse concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli
interventi previsti dalla programmazione, partecipano alle intese per la
definizione dei piani di zona e alla stipulazione degli accordi di programma per
l'attuazione degli stessi.
3. Nel
rispetto delle finalità originariamente previste dai rispettivi statuti e atti
di fondazione, le istituzioni trasformate ai sensi della presente legge
informano la propria attività alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di
garantire pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei
servizi.
Art. 42
Sostegno finanziario.
Al
fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi sul territorio, nel
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e nei piani di zona di
cui alla legge
regionale n. 17/2003 possono essere riservate risorse per
favorire i processi di fusione tra più istituzioni.
Art. 43
Regolamento di attuazione.
1.
La Giunta
regionale approva il regolamento (26) di attuazione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il
regolamento individua gli atti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
(26) Vedi, al riguardo, il Reg.
28 gennaio 2008, n. 1.
Art. 44
Delega.
1. Il
Presidente della Regione può delegare
le competenze attribuite dalla presente legge all'Assessore regionale al ramo.
Art. 45
Disposizioni transitorie e di rinvio.
1.
Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2
della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in
materia di IPAB in quanto e se compatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge (27).
2. Per
le istituzioni amministrate in gestione commiss"Times New Roman"e, gli
adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario
straordinario e la gestione commiss"Times New Roman"e è prorogata per il tempo
necessario a portare a compimento la fase di trasformazione e comunque non oltre
i termini di cui all'articolo 2, comma 3 (28).
3. Per
quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 207/2001 in quanto compatibili e
al regolamento di attuazione della presente legge.
4.
[Il Presidente della Giunta regionale decreta l'estinzione
delle IPAB che negli ultimi diciotto mesi non abbiano svolto alcuna attività
compresa tra quelle previste dagli Statuti o dalle tavole di fondazione, che non
dispongano di alcuna sede di proprietà o in locazione utile allo svolgimento di
detta attività e per le quali sussista una situazione debitoria superiore al 50
per cento del valore del patrimonio] (29).
5.
[Per le IPAB che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4
non si applicano le disposizioni di cui al titolo I della presente legge, fatto
salvo l'articolo 13 per quanto compatibile] (30).
6. [Il decreto di estinzione di cui al comma 4 è adottato sulla base di
motivata proposta conseguente a specifico procedimento amministrativo da
attivarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e da concludersi nei successivi sessanta giorni] (31).
(27) Comma
così sostituito dall'art. 13,
comma 1, L.R.
15 maggio 2006, n. 13. Il testo originario era così
formulato: «1. Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui
all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti in materia di IPAB.».
(28) Comma
così sostituito dall'art. 14,
comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 13 (vedi anche il
comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «2. Per
le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
amministrate da un Commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla
trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commiss"Times New Roman"e
è prorogato per il tempo necessario a portare a compimento la fase di
trasformazione.».
(29) Comma
abrogato dall'art. 15, L.R.
15 maggio 2006, n. 13.
(30) Comma
abrogato dall'art. 15, L.R. 15 maggio 2006, n. 13.
(31) Comma
abrogato dall'art. 15, L.R. 15 maggio 2006, n. 13.
Art. 46
Abrogazioni. (32)
1. I
commi 1 e 3 dell'articolo17
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato
d'interventi e servizi sociali in Puglia), sono abrogati.
2.
Salvo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 45 sono abrogate:
a) la
legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22
(Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica
assistenza);
b) la
legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20 (Interventi per il
potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - IPAB. Norme per la salvaguardia del patrimonio e
modalità per l'estinzione);
c) la
legge
regionale 20 novembre 2000, n. 15 (Modifiche alla legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20)
.
(32) Articolo così sostituito dall'art.
18, L.R.
15 maggio 2006, n. 13. Il testo
originario era così formulato: «Art. 46. Abrogazioni. 1. Salvo il disposto di
cui al comma 1 dell'articolo 45, sono abrogate: a) la legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22
(Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica
assistenza); b) la legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20
(Interventi per il
potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e
modalità per l'estinzione); c) la legge
regionale 20 novembre 2000, n. 15 (Modifiche alla legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi
socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);
d) i commi 1
e 3 dell'articolo 17
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in
Puglia).».
TITOLO IV
Art. 47
Modifica all'articolo 43 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14.
1. La
lettera b) del comma 1 dell'articolo 43
(33) della
legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004), è sostituita dalla seguente:
"b) al
comma 3, dopo le parole: "che abbia operato anche non continuativamente," sono
inserite le seguenti: "incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL,
" e le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
1998".
(33) Nel Bollettino Ufficiale è
indicato erroneamente l'art. 45.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 53
dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.