(1) Il titolo della presente legge è stato sostituito
dall'art. 1
della Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 febbraio 2013, n. 90
(allegata). vedi la l.r.
n. 14/2017.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità.
(3)
1. La Regione Puglia riconosce la funzione
educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della
formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere
psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio
sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.
2. La Regione persegue gli obiettivi della
politica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini
mediante: (4)
a) il coordinamento degli interventi per la
diffusione della cultura dello sport e di tutte le attività motorie in tutte le
variegate molteplici espressioni, favorendone l'integrazione con interventi
relativi alle politiche educative, formative, culturali, ambientali, sanitarie,
alla promozione dell'associazionismo e miranti all'inclusione sociale e alle
politiche sociali in genere;
b) un'equilibrata distribuzione e congruità degli
impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di
partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano e
accessibile agli sportivi disabili . (5)
3. A tal fine la Regione:
a) promuove l'attività sportiva degli organismi e
delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di
lucro, secondo i principi indicati dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e
dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003), e successive modificazioni;
b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione
degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di
gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo e della loro
piena fruibilità da parte degli sportivi disabili; (6)
c) incentiva l'acquisto di attrezzature
tecnico-sportive fisse e mobili;
d) promuove attività e iniziative volte al
sostegno dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
e) favorisce, anche con direttive emanate dalla
Giunta regionale, l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche
e culturali, economiche e i relativi interventi in materia di infrastrutture e
urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità e il tempo libero,
in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e
ambientale;
f) promuove la diffusione delle attività sportive
negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sostenendo la cultura
dell'attività motorio-ricreativa in accordo con il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca - Ufficio scolastico regionale,
gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dal
CIP , il Comitato italiano paraolimpico (CIP) e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP , incentivando il rapporto con
le associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla lettera a)
operanti nel territorio; (7)
g) sostiene, anche attraverso specifici
finanziamenti, l'attività sportiva negli istituti penali per i minorenni della
Regione, nonché progetti di inserimento sportivo per i minori a rischio di
devianza e/o già entrati nel circuito penale, al fine di favorire il loro
recupero e positivo reinserimento sociale in collaborazione con il Centro
giustizia minorile per la Puglia e gli enti locali;
h) favorisce la ricerca scientifica e tecnologica
sullo sport;
i) garantisce ai disabili l'accesso ai percorsi
educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel limite
delle singole capacità, e ciò insieme a tutti gli altri alunni.
i bis) promuove progetti delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, con priorità per quelli della scuola
primaria finalizzati a trasmettere nuovi modelli di stile di vita, favorire
l’attività fisica, correggere abitudini alimentari sbagliate; (8)
4. Pur riconoscendo alle attività sportive svolte
in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante soprattutto per le
fasce giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della presente legge. (9)
(3) Rubrica così sostituita
dall'art. 2,
lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32. La rubrica originaria
era:" Finalità e definizioni".
(4) Alinea così modificata
dall'art.2,
lettera b) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32.
(5) Lettera così modificata dall'art. 2,
lettera c) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32.
(6) Lettera così modificata
dall'art. 2,
lettera d) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32.
(7) Lettera così modificata
dall'art. 2,
lettera e),c. 1) e c. 2 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32.
(8) Lettera aggiunta
dall'art. 2,
lettera f), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32.
(9) Comma così sostituito
dall'art.2,
lettera g), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32. Il testo originario del comma
era:"4. Ai fini della presente legge, s'intende per sport
e attività motorie qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata o spontanea, abbia come obiettivo la
formazione-educazione, l'espressione o il miglioramento degli stili di vita,
della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e anche
il conseguimento di risultati competitivi. Pur riconoscendo alle attività
sportive svolte in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante
soprattutto per le fasce giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della
presente legge."
Art. 1 bis (10)
Definizioni e acronimi
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
sport e attività fisico motorie: qualsiasi forma di attività fisica che,
attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la
formazione, l’educazione, l’espressione, il miglioramento degli stili di vita
e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali,
anche per il conseguimento di risultati competitivi;
b)
attività fisica adattata: ogni attività fisica o sportiva che può essere
praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e mentali o da
alterazioni delle grandi funzioni. L’attività fisica adattata si rivolge sia a
soggetti con bisogni educativi speciali e sociali che a persone affette da
patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. Comprende
le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità
organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al
ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, alla post-riabilitazione, rieducazione
ed educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o
anziane;
c)
impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all’aperto o al chiuso,
preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente
sportiva;
d)
area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente destinata
all’uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze
della pratica sportiva;
e)
attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature necessarie allo
svolgimento dell’attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi
funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di cittadine e
cittadini disabili. (11)
2. Ai fini della comprensione degli acronimi utilizzati si
danno le seguenti definizioni:
a) CONI: Comitato olimpico nazionale italiano;
b) CIP: Comitato italiano paraolimpico;
c) FSN: Federazioni
sportive nazionali;
d) EPS: Enti di promozione sportiva;
e) DSA: Discipline sportive associate;
f) MIUR: Ministero
dell’istruzione, università e ricerca;
g) USR: Ufficio scolastico
regionale.
(10) Articolo inserito dall'art. 3,
c.1 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32.
(11) Comma sostituito dalla l.r.
n. 14/2017, art. 2, c. 1. "Il testo originario era così formulato: 1.
Ai fini della presente legge si intende per: a) sport: qualsiasi forma di
attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia
come obiettivo la formazione, l’educazione, l’espressione, il miglioramento
degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle
relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati
competitivi;b) attività fisica: l’esercizio della pratica motorio-sportiva,
distinto in: 1) attività agonistica, quale modalità di esercizio della pratica
motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato
per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con
soggetti della stessa tipologia; 2) attività amatoriale, quale modalità
d’esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non
inserita in un sistema organizzato, finalizzata al miglioramento del proprio
stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva;
c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all’aperto o al chiuso,
preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;
d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente
destinata all’uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle
esigenze della pratica sportiva; e) attrezzature tecnico-sportive fisse e
mobili: attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, ivi
compresi gli ausili sportivi funzionali all’espletamento dell’attività sportiva
da parte di cittadine e cittadini disabili."
Art. 2
Funzioni
della Regione. (12)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) organizzazione, promozione e coordinamento
di attività di monitoraggio, studi e ricerche costituzione di banche dati
e reti informative nel settore dello sport, anche in collaborazione con enti
locali, CONI e/o
dal CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, discipline
associate, associazioni benemerite
riconosciuti dal CONI, MIUR
- USR , università e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato
specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca
statistica; (13)
b) programmazione regionale, a esclusione delle
strutture sportive scolastiche, degli impianti e degli spazi destinati
all'attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da
parte dei cittadini anche in forma non organizzata, la distribuzione
equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il
miglioramento, l'adeguamento e la qualificazione delle strutture e delle
attrezzature esistenti e il loro pieno utilizzo;
c) incentivazione dell'accesso al credito,
anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito, per
l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi
e attrezzature sportive;
d) promozione, nel rispetto delle pari
opportunità, dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini,
dei giovani, nonché dei minori a rischio di devianza e/o già entrati nel
circuito penale, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani,
degli immigrati e dei soggetti con
disabilità e di quelli più svantaggiati, in collaborazione
con gli enti locali, il CONI, il CIP, MIUR
- USR, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le federazioni
sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni
benemerite, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o il
CIP; (14)
e) formazione e qualificazione degli
operatori;
f) tutela dei cittadini che praticano lo sport
e le attività motorie, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento
di attività;
g) tutela della salute dei praticanti
l'attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie
riguardanti la pratica sportiva agonistica e non agonistica, istituendo il
libretto sanitario dello sportivo;
h) promozione, nel rispetto delle pari
opportunità, di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva
come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute
fisica e psichica, nonché quale opportunità educativa per i minori a rischio
di devianza e/o già entrati nel circuito penale, anche con la concessione di
un servizio, denominato "Servizio buoni sport". Lo stesso beneficio viene
assicurato per la copertura totale o parziale delle spese effettivamente
sostenute dalle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire ai
figli minori, alle persone disabili, agli anziani e agli immigrati di
praticare l'attività sportiva ed è fruibile presso strutture qualificate ai
sensi della presente legge e gestite da soggetti pubblici e/o privati; (15) (16)
i) la tutela della salute mentale e la
rieducazione dei detenuti adulti e minori, attraverso il coordinamento con le
politiche sociali integrate;
i
bis) organizzazione diretta di convegni e seminari; (17)
i
ter) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate a favorire le pari
opportunità nello sport per tutte le categorie di persone soggette a disagio,
svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione sociale o sessuale o con
diverse disabilità. (18)
[2. La Regione esercita le
funzioni di cui al comma 1 nell'ambito della propria programmazione e secondo le
disposizioni di cui al presente articolo.] (19)
[3. La Regione, per l'esercizio
delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma
triennale di cui al titolo II, articolo 7, concernente la costruzione,
l'adeguamento, la riconversione, l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle
sedi, delle infrastrutture e delle attrezzature.] (20)
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate anche
tramite convenzione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, il
MIUR - USR, le università pugliesi, il Centro giustizia minorile per
la Puglia, le
FSN, le DSA, le associazioni benemerite e gli EPS riconosciuti dal CONI e/o dal
CIP attraverso:
1)
la concessione di contributi per attività, iniziative
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello
almeno regionale, nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva per le persone disabili con deficit mentale, fisico o sensoriale;
2)
la promozione, anche nell’ambito di progetti di educazione alla legalità per
minori a rischio, di campagne d’informazione per la diffusione della cultura
sportiva, il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini, nonché
per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive. (21)
5. Le funzioni di cui alle lettere g) ed h) del
comma 1 sono realizzate in sede di attuazione del Piano socio-sanitario
regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo
la struttura degli Assessorati regionali alla solidarietà e alle politiche della
salute. In dette direttive deve essere prevista anche la modalità di esenzione
dalle spese per le visite medico-sportive obbligatorie relative allo svolgimento
di attività agonistica e alla certificazione per lo svolgimento di attività non
agonistica. Devono essere previste, altresì, le modalità di concessione da parte
dei Comuni del "Servizio buoni sport".
(12) Rubrica così sostituita
dall'art.4,
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32 .
(13) Lettera così modificata dall'art. 4
c. 1, lettera b) , p.2) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32 .
(14) Lettera così
modificata dall'art. 4,
c. 1, lettera b) , p.4) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32 .
(15) Lettera così modificata . 4,
c. 1, lettera b) , p.1 e.3 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32 .
(16) Vedi anche la
Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1064, la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n.
724 e la Delib.G.R. 31 ottobre
2012, n. 2208.(allegate)
(17) Lettera aggiunta dall'art. 4,
c. 1, lettera e) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n,.32 .
(18) Lettera aggiunta dall'art. 4,
c. 1, lettera e) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n,.32 .
(19) Comma abrogato dall'art. 4,
c. 1, lettera f) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(20) Comma abrogato dall'art. 4,
c. 1, lettera f) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(21) Comma sostituito dall'art. 4,
c. 1, lettera g) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n,.32.Il testo originario era così
formulato:"4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d)
ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con gli
enti locali, il CONI, il CIP, il MPI - Ufficio scolastico regionale, le
università pugliesi, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le federazioni
sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite
e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI attraverso:a) la
concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni
sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, nonché per la
promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente
abili con deficit mentale, fisico o sensoriale;b) la promozione, anche
nell'ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio, di
campagne d'informazione per la diffusione della cultura sportiva, il
miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione
e il corretto esercizio delle attività sportive."
Art. 2 bis (22)
Programmazione regionale
1. La
Giunta regionale definisce, con cadenza triennale ed entro il
semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di
intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo
sport”.
2. Le linee guida per lo sport definiscono:
a)gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b)
i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c)
i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo
annuale degli interventi di cui al comma 4.
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva le
linee guida per lo sport entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo.
4. Nell’ambito delle linee guida triennali la Giunta regionale approva
annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, i
programmi operativi annuali degli interventi in materia di sport, nei quali
vengono individuati:
a) i soggetti destinatari delle provvidenze;
b) le priorità e i tempi di realizzazione;
c) le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei
contributi;
d)
le risorse strumentali e finanziarie necessarie.
(22) Articolo aggiunto dall'art. 5,
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 3 (23)
Funzioni delle Province
1.
Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:
a)
programmazione e coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a tal
fine sedi di confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti
pubblici e privati interessati denominati “Forum provinciali”;
b)
predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI e/o del
CIP, dei programmi provinciali per l’impiantistica sportiva aventi valenza
propositiva per l’elaborazione del programma operativo annuale, di cui al Titolo
II, articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla
Giunta regionale;
c)
elaborazione ed eventuale finanziamento dei progetti relativi a impianti
sovracomunali, in attuazione delle linee guida per lo sport.
2. Alle Province
è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 10.”.
(23) Articolo così sostituito
dall'art. 6,
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il testo originario dell'articolo era così
formulato:"Art. 3-Funzioni delle Province e dei Comuni.1.
Le Province partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di
sport.2. Province e Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della
presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 4.3. In
particolare le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni
di:a) programmazione e coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a
tal fine sedi di confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti
pubblici e privati interessati denominati "Forum provinciali"; b)
predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI, degli
organismi sportivi e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali
per l'impiantistica sportiva per l'elaborazione del piano regionale triennale,
di cui al titolo II, articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini
indicati dalla Giunta regionale; c) elaborazione ed eventuale finanziamento dei
progetti relativi a impianti sovracomunali, in attuazione del piano regionale
triennale di cui al titolo II, articolo 7.4. In particolare i Comuni: a)
svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro
consorzi, attribuite dalla presente legge;b) elaborano i progetti riguardanti
l'impiantistica e gli spazi sportivi.".
Art. 3 bis (24)
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni:
a)
svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro
consorzi, attribuite dalla presente legge;
b)
elaborano i progetti riguardanti l’impiantistica e gli spazi sportivi.
2.
Ai Comuni è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di
cui all’articolo 10.
(24) Articolo aggiunto dall'art. 7,
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n,.32.
Art. 4
Monitoraggio e ricerca - Osservatorio (25)(26)
1. La Regione esercita le funzioni di
"Osservatorio del sistema sportivo regionale", in attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in
collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le federazioni sportive
nazionali riconosciute dal CONI e/o
dal CIP , gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e/o
dal CIP e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato
specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca
statistica, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e
dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti e agli operatori del
settore curandone la divulgazione e la messa in rete. (27)
2. I soggetti destinatari di
contributi e di finanziamenti ai sensi
della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo
svolgimento delle attività di Osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare,
anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a
comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.(28)
3.
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di
agenzie regionali, società in house o enti pubblici. (29)
(25) Rubrica modificata dall'art.
8
c. 1, lettera a), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32
(26) Vedi, al riguardo, quanto
disposto dalla Delib.G.R. 1° marzo 2011, n. 334.(Allegata)
(27) Comma così modificato dall'art. 8
c. 1, lettera b), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32
(28) Comma così modificato dall'art. 8
c. 1, lettera c), della Legge regionale 19 novembre 2012, n,.32
(29) Comma sostiruito dall'art.
8
c. 1, lettera d), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il testo originario del comma era così
formulato:"3. La Regione concede contributi fino a un massimo del 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile per la promozione di studi, ricerche e relativa
attività di divulgazione ai soggetti di cui al comma 1; organizza, altresì,
direttamente convegni e seminari.".
Art. 5
Formazione.
1.
La Regione,
con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con il supporto delle strutture universitarie e di
ricerca scientifica, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o
dal CIP per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive e previa
concertazione con la
Consulta regionale dello sport, individua la figura e i profili
professionali per le attività lavorative collegate allo sport e all’attività
motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da
intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi. (30)
2. La Regione favorisce altresì, nell'ambito
delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate a elevare il
livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.
(30) Comma così
sostiruito dall'art. 9
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n,.32. Il testo originario del comma era così
formulato:"1. La Regione, sentita la Scuola regionale dello sport del CONI e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ferme restando le competenze
specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite
riconosciute dal CONI per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive,
in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia di
sport e di formazione professionale, individua profili professionali per le
attività lavorative collegate allo sport e dell'attività motoria, per i quali
definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come
caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi."
Art. 6
Consulta regionale dello sport.
1. La Regione istituisce la Consulta regionale
dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività della Giunta
regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di
programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.
2. La Consulta si avvale delle risultanze della
funzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 4. (31)
3. La composizione della Consulta deve prevedere
la presenza dei rappresentanti degli enti locali, del CONI regionale, del CIP,
di una rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, della Federazione
medico-sportiva italiana; e delle discipline sportive
associate; delle associazioni benemerite, e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e/o
dal CIP , delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, del
MIUR
- USR , delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, del Centro
giustizia minorile per la Puglia, di quelle universitarie operanti in materia
sportiva, dell'Associazione nazionale San Paolo Italia
(ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.
(32)
4.
La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito; ai componenti
che risiedono fuori dalla sede dei lavori della Consulta compete il rimborso
delle spese di viaggio ai sensi delle disposizioni regionali in materia di
trattamento di trasferta per i dipendenti del comparto della Regione. (33)
5. La definizione della composizione e le
modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla
Giunta regionale.
(31) Comma così modificato
dall'art. 10
c. 1, lettera a), della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32
(32) Comma così modificato prima dall'art. 10
c. 1, lettera b), p. 1) della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32 e
successivamente dall'art. 1,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 20,
(33) Comma così sostituito
dall'art. 10
c. 1, lettera c), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il testo originario del comma era
così formulato:" 4. Ai componenti che risiedono fuori dalla sede di lavoro
della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio."
Art. 6 bis (34)
Procedure ad evidenza pubblica
1.
I contributi e i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in
favore dei beneficiari a seguito dell’espletamento di procedure ad evidenza
pubblica.
(34) Articolo inserito
dall'art. 11
c. 1, della Legge regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 6 ter
(Grandi eventi sportivi)
1. Sono considerati grandi eventi sportivi le
manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale
riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali
organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali
con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di
partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma
totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.
2. L’eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al
comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga
all’articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale
contenente le modalità di erogazione. (35)
1. Per le finalità di cui all’articolo 6 ter della l.r.
33/2006, si provvede per l’esercizio finanziario 2021 con le risorse
iscritte alla missione 6, programma 1, del bilancio regionale autonomo. (36)
(35) Articolo aggiunto dalla l.r.
11/2021, art. 6,
comma 1.
(36) Norma finanziaria aggiunta dalla
l.r.
11/2021 art. 7,
comma 1.
TITOLO II
Interventi per l'impiantistica
Art. 7
Programma regionale per l'impiantistica e gli
spazi sportivi (35) (36)
1.
Per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere b) e c) del comma 1
dell’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con
il supporto tecnico del CONI e del CIP per quanto di competenza, ai sensi degli
articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n.
382), approva il programma triennale per l’impiantistica sportiva e gli spazi
destinati alle attività motorio-sportive.
2. Nel caso di inadempienza da
parte di una Provincia in ordine a quanto indicato alla lett. b) del comma 1
dell’articolo 3, la
Regione, previa messa in mora, nell’esercizio dei poteri di
surroga, provvede direttamente.
(35) Articolo sostituito dall'art. 12,
c. 1 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il testo originario dell'articolo era
così formulato:"
Art. 7 -Programma
regionale per l’impiantistica e gli spazi sportivi - 1. Per la
realizzazione degli interventi previsti al comma 3 dell'articolo 2 il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI,
ai sensi degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382), approva il programma triennale per l'impiantistica
sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività
motorio-sportive.2. Il programma triennale, elaborato sulla base dei programmi
inviati dalle Province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), sentita la
Consulta regionale dello sport, prima della sua approvazione è sottoposto al
parere del Consiglio delle autonomie locali.3. Nel caso di inadempienza da parte
di una Provincia in ordine a quanto indicato nel comma 2, la Regione, previa
messa in mora, nomina un Commissario ad acta. Il Commissario ad acta espleta, a
spese dell'amministrazione inadempiente, i compiti di cui all'articolo 3.
Provvede, altresì, a quanto previsto dall'articolo 8."
(36) Con Delib.G.R. 18 settembre
2007, n. 1476 è stato approvato il piano annuale per l'impiantistica e gli spazi
sportivi, relativo all'anno 2007, ai sensi del presente articolo. Vedi anche la
Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1083, la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 723 e la
Delib.C.R. 30 maggio 2012, n. 93. (Allegate)
Art. 8
Contributi regionali (37)
1. I contributi regionali di cui al presente
titolo sono concessi ogni anno, in conto capitale o,
ove stipulate, le convenzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell’articolo
2 in conto interesse, per la costruzione, l’eliminazione
delle barriere architettoniche , il completamento, l'ampliamento e il
miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie
complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi
siano coerenti con il programma triennale di cui all'articolo 7, comma 1, ai
seguenti soggetti: (38)
a) enti locali;
b)
enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni
sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal
CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a
livello regionale; (39)
c) società e associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della L. n. 289/2002 e
successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni
benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o
dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata; (40)
d) associazioni di volontariato con personalità
giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale,
che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di
lucro; (41)
e) parrocchie e altri enti ecclesiastici
appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni
religiose;
f) enti morali che perseguono, in conformità alla
normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di
lucro.
f
bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale
istituito dalla legge
regionale 18 dicembre 2007, n.39 aventi come attività prevalente quella
sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte. (42)
[2. Le risorse stanziate ogni
anno sull'apposito capitolo del bilancio regionale sono ripartite per il 65 per
cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 e per il restante 35 per
cento tra tutti gli altri soggetti.] (43)
[3. I contributi in conto
capitale sono concessi ai soggetti di cui alla lettera a) nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile; ai soggetti di cui alle
restanti lettere nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta
ammissibile e comunque con un tetto massimo di euro 150 mila.] (44)
4. Per quanto attiene al contributo in conto
interessi, la Regione provvede con successivi atti alla stipula di convenzioni
con appositi istituti di credito. Le modalità di concessione dei benefici
finanziari sono indicate negli atti di convenzione suddetti.
5. I progetti ammessi a contributo devono
acquisire il parere tecnico-sportivo del CONI reso ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 526 (Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n.
302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei
campi sportivi e dei loro impianti e accessori), e successive modificazioni
e
dal CIP per quanto di competenza. (45)
6. Le Province, secondo le direttive emanate
dalla Regione in materia, assegnano i contributi sulla base di apposite
graduatorie provinciali.
7. I contributi regionali di cui al presente
articolo richiesti dalle Province sono assegnati dalla Regione sulla base di
apposita graduatoria regionale secondo le direttive di cui al comma 6.
8. Gli interventi contributivi di cui al presente
articolo sono cumulabili, nei limiti del tetto del costo globale dell'opera, con
le altre provvidenze provenienti da altri soggetti pubblici o privati.
9. Gli impianti sportivi ammessi a contributo
sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale e, pertanto,
l’ammissione a finanziamento equivale alla dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi
e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme per l’espropriazione
per pubblica utilità) e al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (46)
(37)Vedi la l.r.
52/2019, art. 34
che così dispone: Art. 34 ( Contributi per
l’impiantistica sportiva ) 1. Al fine di consentire
l’integrazione delle istanze per i contributi in conto capitale per
l’impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore dei soggetti
beneficiari (comuni e parrocchie), ai sensi dell’articolo 8, lettera a), della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova
disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e
sportiva - Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n.
32) ed ai sensi dell’articolo 8 della legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), è prorogato
l’invio della documentazione prevista entro il 27 febbraio 2020.
2. I
soggetti beneficiari di cui al comma 1, al fine della concessione formale dei
contributi, devono integrare l’istanza, attualizzando i progetti e la
documentazione presentata, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, pena
la revoca definitiva del beneficio assegnato. Con
Delib.G.R. 18 settembre 2007, n. 1476 è stato approvato il piano annuale per
l'impiantistica e gli spazi sportivi, relativo all'anno 2007, ai sensi del
presente articolo. Vedi anche la Delib.G.R. 25 giugno 2008, n. 1083, la
Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 723 , la Delib.C.R. 30 maggio 2012, n.
93 e la Delib. n. 517/2016. (Allegate)
(38) Alinea così modificato dall'art. 13
c. 1, lettera a), p. 1 e 2 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(39) Lettera sostituita dall'art. 13
c. 1, lettera a), p. 3) dellaLegge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il testo originario della lettera era così
formulato:"b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni
sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere
nazionale e presenti a livello regionale;"
(40) Lettera così modificata dall'art. 13
c. 1, lettera a), p. 4) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(41) Lettera così modificata dall'art. 13
c. 1, lettera a), p. 5) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(42) Lettera aggiunta dall'art. 13
c. 1, lettera a), p. 6) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(43) Comma abrogato dall'art. 13
c. 1, lettera b), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(44) Comma abrogato dall'art. 13
c. 1, lettera b), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(45) Parole inserite dall'art. 13
c. 1, lettera c), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(46) Comma sostituito dall'art. 13
c. 1, lettera cd, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il testo originario del comma era così
formulato:"
9. La Giunta regionale stabilisce con apposito
regolamento i criteri e le modalità di attuazione."
Art. 9
Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive (47) (48)
1.
Per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili, la Regione concede ogni anno
contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 8, nella
misura indicata nei programmi operativi annuali di cui all’articolo
7.
(47) Articolo
sostituito dall'art. 14
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32 . Il testo originario dell'articolo era
così formulato:"Art. 9-Contributi per l'acquisto di
attrezzature tecnico-sportive .-1. La Regione concede
ogni anno contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 8,
in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per
l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili.2. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di
attuazione."
(48) Vedi anche la Delib.G.R. 25
giugno 2008, n. 1064 e la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 724. (Allegate)
Art. 10
Tutela dei praticanti.
1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture
sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi
titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di
attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento
o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un
responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente
cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella
struttura. Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di
legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli
rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti
dal CONI e/o dal CIP. (49)
2. Il responsabile tecnico di cui al comma
1 stipula con la struttura sportiva un regolare contratto di lavoro nelle
forme previste dalla legislazione vigente.(50)
3. I soggetti esercenti le strutture di cui al
comma 1, a titolo gratuito o oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione
pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta
regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2.
4. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai
requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma
1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio
dell'attività, apposita segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge nella
quale sono attestati: (51)
a) l'acquisizione da parte dell'esercente di
almeno un responsabile
tecnico di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal
medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività; (52)
b) lo standard adottato ai sensi del comma 3.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
comma 1 del presente articolo:
a) le attività per l'educazione fisica previste
dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività motorie e sportive disciplinate da
norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e/o
dal CIP, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite
riconosciute dal CONI e/o
dal CIP, praticate nell'ambito di associazioni e società sportive
dilettantistiche riconosciute dal CONI e/o
dal CIP . (53)
(49) Comma
così modificato dall'art. 15
c. 1, lettera a), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(50) Comma così
modificato dall'art. 15
c. 1, lettera b), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(51) Alinea così modificato dall'art. 15
c. 1, lettera c), p. 1e 2 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(52) Lettera così modificata dall'art. 15
c. 1, lettera c), p. 3) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(53) Lettera così modificata dall'art. 15
c. 1, lettera d), p. 1e 3 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
TITOLO III
Interventi per l'associazionismo sportivo e
ricreativo
Art. 11
Interventi a favore dell'associazionismo sportivo
e ricreativo.
1. La Regione concede ogni anno contributi
finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione
dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:
a) attività sportive dilettantistiche ;
(54)
b) organizzazione di manifestazioni sportive
nazionali o internazionali . (55)
2. I soggetti destinatari dei contributi di cui
al comma 1, lettere a) e b), sono:
a) associazioni e società sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della L. n. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o
dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata; (56)
b)
enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni
sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal
CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a
livello regionale; (57)
c) enti morali che perseguono, in conformità alla
normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di
lucro.
c
bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nell Registro regionale
istituito con la l.r. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva
da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte. (58)
3. La Giunta regionale prevede i criteri e le
tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali e le
modalità di attuazione.
(54) Vedi anche la Delib.G.R.
25 giugno 2008, n. 1064 e la Delib.G.R. 11 aprile 2012, n. 724. (allegate)
(55) Vedi anche la Delib.G.R. 25
giugno 2008, n. 1064 e la Delib.G.R. 28 febbraio 2012, n. 354.(allegate)
(56) Lettera così modificata dall'art. 16
c. 1, lettera a), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(57) Lettera sostituita dall'art. 16
c. 1, lettera b), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il testo originario del comma era
così formulato:"b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a
carattere nazionale e presenti a livello regionale;"
(58) Lettera aggiunta dall'art. 16
c. 1, lettera c), della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 12
Tutela della salute - Attività anti-doping.
1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da
parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la
prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione, sensibilizzazione,
tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della
legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria dell'attività
sportive e della lotta contro il doping).
2. Nell'ambito di tale programmazione sono
definite le modalità sulla base delle quali la Regione dispone la revoca
dell'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e
associazioni sportive alle quali siano tesserati atleti che risultino aver
assunto le sostanze di cui al comma 1 e che ne sia stata riscontrata la
responsabilità, a qualsiasi titolo, dalle autorità competenti. (59)
3. Gli enti locali provvedono alla revoca dei
contributi eventualmente concessi a vario titolo alle società e associazioni
sportive ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo le stesse
modalità fissate dalla Regione.
(59) Comma così modificato dall'art. 17
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 13
Integrazione delle politiche di intervento (59) (60)
1. La
Regione sostiene, nell’ottica dell’integrazione funzionale
delle politiche di intervento, le competizioni sportive di rilevanza nazionale o
internazionale produttive di effetti in termini di promozione territoriale e di
creazione di un indotto economico.
(59) Articolo sostituito
dall'art. 18
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.Il testo originario dell'articolo era così
formulato:"Art. 13-Sponsorizzazione.-1. Per promuovere la
conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, paesaggistico
ed economico del territorio pugliese, la Regione può stipulare accordi di
sponsorizzazione con le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, le discipline associate e le associazioni
benemerite, con le società e le associazioni sportive pugliesi ad essi affiliate
con i propri Statuti sociali adeguati a quanto prescritto dall'articolo 90 della
L. n. 289/2002 e successive modificazioni.2. Per le finalità di cui al comma 1,
la Regione può prevedere interventi di:a) sponsorizzazione unica, con la quale
il soggetto beneficiario si obbliga a mantenere gli impegni contrattuali assunti
con la Regione e a non assumerne degli altri;b) sponsorizzazione parziale, con
la quale gli impegni contrattuali vengono definiti dalla Regione consentendo
ulteriori sostegni da parte di terzi.3. La Giunta regionale approva le modalità
e i tempi di presentazione delle richieste da parte dei soggetti destinatari, i
criteri di selezione delle stesse e lo schema di convenzione che il dirigente
del Settore sport utilizzerà per stipulare gli accordi di sponsorizzazione.4. È
condizione essenziale per l'ammissione agli interventi di sostegno finanziario
regionale di cui al presente articolo che i campionati a squadre e individuali
si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale e che le
manifestazioni organizzate in Puglia siano di interesse nazionale o
internazionale."
(60) Vedi anche la Delib.G.R. 25
giugno 2008, n. 1064. (Allegata)
Art. 14
Convenzioni Regione - CONI - CIP.
1. La Regione stipula con il CONI e il CIP
apposite convenzioni dirette a:
a) promuovere un efficace coordinamento delle
rispettive iniziative sul territorio regionale;
b) regolamentare i rapporti relativi all'attività
della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello
sport del CONI;
c) collaborare per la programmazione
impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti
sportivi ai sensi delle norme vigenti.
c
bis) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di
personale dello sport paraolimpico. (61)
(61) Comma aggiunto
dall'art. 19
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 15
Rapporti tra Regione, enti locali, università e
istituzioni scolastiche. (62)
1. La Regione, in accordo programmatico con il
MIUR
- USR per la Puglia, provvede a: (63)
a) promuovere un efficace coordinamento
dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di
servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;
b) incentivare con contributi la realizzazione di
manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere
nazionale.
2. La Regione favorisce la stipula di apposite
convenzioni fra gli enti locali e le università per consentire la fruizione
degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse da parte
della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni e società
sportive dilettantistiche. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le
modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti
sportivi di proprietà degli enti locali.
3. I Comuni e le Province dispongono
l'utilizzo delle palestre scolastiche anche mediante convenzioni con le
istituzioni scolastiche al fine di consentire l'utilizzo degli impianti sportivi
scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni e società
sportive dilettantistiche. (64)
4. I Comuni e le Province, in accordo con i
singoli istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti
allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva. In particolare consentono
l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro
disponibilità e agevolano l'utilizzazione di strutture private. A tal fine
possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture
stesse.
(62) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 29 dicembre 2011, n. 3042 e la Delib.G.R. 25 settembre 2012, n. 1873.
(allegate)
(63) Alinea così modificato dall'art. 20
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(64) Comma così modificato dall'art. 20
c. 1, lettera b) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 16
Convenzione Regione Puglia - Amministrazione
penitenziaria - Dipartimento giustizia minorile. (65)
1. La Regione, previo protocollo d'intesa da
sottoscriversi con il Ministero della giustizia, stipula con il Provveditorato
regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile per
la Puglia apposite convenzioni, anche a carattere oneroso, per favorire
l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei
detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del
personale penitenziario e della giustizia minorile.
(65) Vedi, anche, la Delib.G.R.
22 febbraio 2011, n. 245 e la Delibera n. 516/2016 (allegate)
Art. 17
Convenzioni con le Forze armate e con le Forze
dell'ordine.
1. La Regione promuove intese con le competenti
Autorità militari e delle Forze dell'ordine per favorire la pratica delle
attività motorie, ricreative e sportive del personale interessato e, al fine di
incentivare un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni
per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici,
civili, militari e delle attrezzature anche da parte di tutti i cittadini.
TITOLO IV
Disciplina delle modalità di affidamento della
gestione di impianti sportivi pubblici
Art. 18
Ambito di applicazione, finalità.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90,
comma 25, della L. n. 289/2002, disciplina le modalità di affidamento a terzi
degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del
presente titolo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali
non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui
possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente
associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
3. L'uso degli impianti sportivi è
aperto e accessibile a tutte le cittadine e tutti i cittadini.
(66)
(66) Comma così modificato dall'art. 21
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
TITOLO IV
Disciplina delle modalità di affidamento della
gestione di impianti sportivi pubblici
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez.
III, sent. n. 2868 del 27-11-2009 (ud. del 29-10-2009)
Art. 19
Affidamento della gestione.
1. I soggetti cui affidare la gestione degli
impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra
coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 18.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata
dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone
l'aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o
dal CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i
requisiti indicati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002 e successivi
regolamenti attuativi. (67)
3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula
di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel
rispetto delle finalità di cui al presente titolo.
4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere
garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purché aventi
gli stessi requisiti indicati al comma 2.
5. Nell'affidamento della gestione, qualora si
tratti di soggetto diverso da quello della gestione precedente, è tenuta in
considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di
assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di
gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.
(67) Comma così modificato dall'art. 22
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 20
Requisiti generali per la valutazione dei soggetti
richiedenti.
1. Gli enti territoriali, nella formazione delle
graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono
conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:
a) rispondenza dell'attività svolta in relazione
al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e
ludico-ricreative in esso praticabili;
b) esperienza nella gestione di impianti sportivi
e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
c) qualificazione degli istruttori e degli
allenatori;
d) livello di attività svolta;
e) attività sportiva, ricreativa ed educativa
svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
f) anzianità di affiliazione a federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o
dal CIP e discipline associate per lo
svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento; (68)
g) numero di tesserati per le attività sportive
che possono svolgersi nell'impianto.
2. Gli enti territoriali, nella formazione delle
graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini
della determinazione della durata della stessa, tengono conto di:
a) programma di gestione;
b) programma degli investimenti, con particolare
riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di
energia rinnovabili;
c) ricadute occupazionali sia qualitative che
quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore.
3. Gli enti territoriali, al fine della
valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a
quelli di cui al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e
alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
4. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da
pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.
5. Il totale dei valori assegnati per gli
ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in
aggiunta a quelli di cui al comma 1, non può comunque superare il 30 per cento
del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
(68) Lettera così modificato
dall'art. 23
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 20 bis (69)
Adeguamento alle prescrizioni della legge e sanzioni
1. I soggetti destinatari della presente legge si adeguano alle prescrizioni
di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 e all’articolo 10 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. In caso di mancato adeguamento, le Province o i Comuni, nell’ambito delle
rispettive competenze, indicano con formale diffida il termine entro il quale
provvedere.
3. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato nella diffida, le
Province o i Comuni dispongono la sospensione dell’attività fino all’adempimento
delle prescrizioni di legge.
4. La
Provincia o il Comune che ha accertato la difformità degli
impianti e delle attrezzature dispone l’applicazione delle sanzioni e ne
introita i relativi proventi.
5. L’accertamento della difformità degli impianti e delle attrezzature
determina la ulteriore sanzione della revoca e del recupero del contributo
eventualmente concesso al titolare degli impianti e delle attrezzature.
6. La revoca e il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi
legali dalla data di erogazione alla data del recupero, sono disposti dall’ente
che ha concesso il contributo, su segnalazione della Provincia o del Comune che
ha accertato la difformità.
7.
Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di
dall’entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le infrazioni e
le relative sanzioni, anche pecuniarie.
(69) Articolo inserito dall'art. 24
c. 1, della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 21
Norme transitorie e di prima applicazione.
[1. La presente legge esplica i
suoi effetti a far tempo dai programmi che si realizzeranno nell'anno 2007. Per
quelli che si realizzano nell'anno 2006 si applicano le disposizioni della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio
sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione L.R. 21 luglio
1978, n. 32).] (70)
[2. Salvo quanto previsto dal
comma 1, la L.R.
n. 32/1985 è abrogata con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge.] (71)
[3. Il Comitato regionale dello
sport di cui all'articolo 3
della L.R.
n. 32/1985 cessa il 1° gennaio 2007.] (72)
4.
Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente comma si
adeguano a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 entro il 30 giugno 2013.
(73)
5. In sede di prima applicazione della presente
legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 3
dell'articolo 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui al comma
1 di detto articolo sono tenuti alla dichiarazione prevista dal comma 4, lettera
a), del medesimo articolo.
[6. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 3 dell'articolo 10,
coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono
tenuti a rendere la dichiarazione prevista dal comma 4, lettera b), del medesimo
articolo.] (74)
7. Le convenzioni tra gli enti territoriali e i
soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo
19 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge restano valide fino alla scadenza prevista.
[8. La convenzione stipulata tra
la Regione Puglia, l'Istituto per il credito sportivo e il CONI per gli
interventi in conto interesse, prorogata con la Delib.G.R. 15 marzo 2005, n.
373, resta valida fino alla scadenza prevista del 10 marzo 2007.]
(75)
9. Il comma 6 dell'articolo 18
(Livelli di assistenza) della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002), resta in vigore fino
all'approvazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della presente
legge.
(70) Comma abrogato
dall'art. 25
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(71) Comma abrogato
dall'art. 25
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(72) Comma abrogato
dall'art. 25
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(73) Comma sostituito
dall'art. 25
c. 1, lettera b) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32. Il Testo originario del comma era così
formulato:"4. Entro il 31 dicembre 2007, le strutture già
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a
quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 5, e gli esercenti sono tenuti a
rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la
quale attestano quanto previsto dallo stesso articolo 10."
(74) Comma abrogato
dall'art. 25
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
(75) Comma abrogato
dall'art. 25
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 22
Responsabilità dell'applicazione dei programmi.
Prima applicazione.
[1. Nelle strutture già operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità
dell'applicazione dei programmi delle attività motorie può essere affidata,
oltre che a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10, anche a un
istruttore che abbia svolto, in strutture sportive, documentata attività
professionale per un periodo complessivo di almeno ventiquattro mesi.
Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività
devono darne atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al
comma 4 dell'articolo 21.] (76)
(76) Articolo abrogato
dall'art. 26
c. 1,della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
Art. 23
Norma finanziaria. (77)
1. Per l'anno 2006 la presente legge non comporta
variazioni quali-quantitative della spesa prevista in bilancio.
2. Per gli esercizi finanziari successivi
all'anno 2006, il finanziamento delle attività previste dalla presente legge
sarà assentito nei limiti della copertura finanziaria dei capitoli di spesa del
Settore politiche giovanili e sport in sede di approvazione dei rispettivi
bilanci di previsione.
3. A decorrere dal bilancio di previsione 2007
vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa:
(77) A riguardo vedasi l'art. 27
, comma 3 della Legge
regionale 19 novembre 2012, n.32.
C.N.I. “Trasferimento ai Comuni per l’attuazione del “Servizio Buoni
Sport” (art. 2,
comma 1, lettera h) l.r.
n. 33 del 4/12/2006 |
Euro
450.000,00 |
C.N.I. “Contributi per sponsorizzazione unica o parziale (art. 13
- l.r.
n. 33 del 4/12/2006 )” |
Euro 50.000,00 |
C.N.I. “Contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive e
iniziative ad esse collegate accordo Programmatico Regione – MPI, Ufficio
scolastico regionale per la Puglia (art. 15 - l.r.
n. 33 del 4/12/2006 )” |
Euro130.000,00 |
C.N.I. “Contributi per favorire l’esercizio e la pratica di attività
motorie e ricreativo-sportive per convenzioni(art. 16- l.r.
n. 33 del 4/12/2006)” |
Euro 00.000,00 |
C.N.I. “Spese per organizzazione diretta di convegni e seminari di cui
al comma 3 dell’art. 4
della l.r.
n. 33 del 4/12/2006 “ |
|
4. La declaratoria dei seguenti capitoli di spesa
del bilancio regionale viene così modificata:
Cap. 861020 “Contributi per promozione di studi, ricerche, e relativa
attività di divulgazione ai destinatari indicati al comma 1 dell’ art. 4
della l.r.
n. 33 del 4/12/2006 “ |
Euro 50.000,00
|
Cap. 873010 “Contributi in conto capitale per costruzione,
completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi (art. 8 l.r.
n. 33 del 4/12/2006)” |
Euro 3.000.000,00 |
Cap. 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive
fisse e mobili (art. 9
l.r. n. 33 del 4/12/2006 )” |
Euro
300.000,00 |
Cap. 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva
dilettantistica (art. 11, lett. a) , l.r. n. 33 del 4/12/2006
)” |
Euro
900.000,00 |
Cap. 862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive
nazionali o internazionali (art. 11, lett. b), l.r. n. 33 del 4/12/2006
)” |
Euro
600.000,00 |
Cap. 872020 “Contributi in conto interesse per costruzione,
completamento e miglioramento di impianti sportivi (art. 8 l.r. n. 33 del 4/12/2006
)” |
Euro
300.000,00 |
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 4 novembre 2006