Art. 1
(Interventi in materia di riequilibrio ambientale)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al
fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di sostanze
incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, la
Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi nei quali, a compensazione
di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali,
sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di
riequilibrio ambientale. Tali accordi devono espressamente quantificare le
riduzioni delle emissioni inquinanti correlandole alle potenze degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati e devono essere
coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale (PEAR).
2. Le autorizzazioni relative agli interventi previsti negli accordi di
cui al comma 1 devono essere rilasciate, anche per quote eccedenti i limiti
eventualmente posti dalla normativa regionale, in conformità di quanto previsto
dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità).
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale
previo parere delle commissioni consiliari competenti, da esprimersi entro e
non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
Art. 2
(Disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili)
1. E’ vietata la
realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:
a) nelle zone agricole che gli strumenti
urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono
espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi
all’esercizio dell’attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i
terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano
urbanistico tematico territoriale ”Paesaggio”(PUTT/P). Per i terreni ricadenti
negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree
annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le
norme di piano. Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui
risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge
regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio
degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l’articolo 10
della l.r. 14/2007;
b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di
importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -) ai sensi
delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
c) nelle aree protette nazionali istituite ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) nelle aree protette regionali istituite ai
sensi della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);
e) nelle oasi istituite ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
f)
nelle
zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar
il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448.
2. I comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio
comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio ai
sensi del comma 1, lettera a), fermo restante che, nelle more della loro
eventuale approvazione, vige il regime previsto dalla vigente legge senza
alcuna sospensione della attività autorizzativa.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti:
a) esclusivamente finalizzati all’autoconsumo;
b) con potenza elettrica nominale fino 40
kilowatt (kW);
c) realizzati sulle coperture degli edifici o
fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi
adiacenti;
d) da realizzarsi in aree industriali dismesse.
4. E’ vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati
da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse
stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da
“filiera corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall’impianto.
5. Non si applica il divieto di cui al comma 4 ai progetti presentati
prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
positiva conclusione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 del d.
lgs. 387/2003, come modificato dall’articolo 280 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e dal comma 158 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, venga ratificata con deliberazione del consiglio comunale.
L’istanza di autorizzazione è rigettata se la deliberazione del consiglio
comunale non viene adottata entro novanta giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi; il termine di novanta giorni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge qualora, alla stessa data, la conferenza
di servizi sia già stata positivamente conclusa.
6. In applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE,
nonché degli articoli 4 e 6 del relativo regolamento attuativo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come
rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, non è consentito localizzare
aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS, costituenti
la rete ecologica “NATURA 2000”, nonché negli ATE A e B del PUTT/P.
7. Non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati
all’autoconsumo nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della l.
394/1991, nelle aree protette regionali istituite ai sensi della l.r.
19/1997, nelle oasi di protezione istituite ai sensi della l.r.
27/1998, nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla
convenzione di Ramsar resa esecutiva dal d.p.r. 448/1976.
8. Il divieto di cui
ai commi 6 e 7 si estende ad un’area buffer di duecento metri.
Art. 3
(Denunce di inizio attività)
1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche
nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all’articolo 2,
comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte
salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione
di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA),
di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei
seguenti casi:
a) impianti fotovoltaici posti su edifici,
esistenti da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola,
commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi,
esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli,
commerciali e servizi;
b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a
condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la
superficie radiante. La superficie non occupata dall’impianto deve essere
destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in
un’area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario,
ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di
maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini
del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di
DIA, sono considerati come un unico impianto;
c) impianti eolici on - shore realizzati
direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all’autoconsumo
costituiti da un solo aerogeneratore;
d) impianti idraulici;
e) impianti alimentati a biomassa posti
internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali,
agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo
2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;
f)
impianti
alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica,
esistente o da costruire;
g) impianti alimentati a gas residuati dai
processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da
costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;
h) impianti alimentati a biogas, posti
internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali,
agricoli, commerciali e servizi.
2. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere
l’autorizzazione comunale per gli interventi di cui al comma 1.
3. Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi
degli articoli 46, come modificato dall’articolo 49 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell’intervento.
Art. 4
(Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti)
1. La convocazione
della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è
subordinata:
a) alla produzione, da parte del soggetto
proponente, di un piano economico finanziario, asseverato da un istituto
bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385, come da ultimo
modificato dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 27
dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che
ne attesti la congruità;
b) alla produzione, da parte del soggetto
proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che
il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito
proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto.
2. Entro centottanta giorni dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione
di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto autorizzato deve
depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e
innovazione tecnologica:
a) dichiarazione congiunta del proponente e
dell’appaltatore che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto
per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di
inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero
dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del
fornitore che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle
componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a
garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro
50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a
garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto,
di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata.
3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2,
lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta
regionale.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere
rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000.
Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della
documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la
decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di
ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di
escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della
realizzazione dell’impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della
realizzazione dell’impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito
dell’atto di collaudo.
5. Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della
autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta
dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da
richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve
essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso
di istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente
pubblico.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure
in corso, con esclusione di quelle relative alle istanze per la realizzazione
di impianti eolici presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento
regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di
impianti eolici nella regione Puglia), nonché di quelle relative alle istanze
per la realizzazione di impianti da biomasse presentate prima dell’entrata in
vigore del regolamento
regionale 14 luglio 2008, n.12 (Regolamento per la realizzazione
degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse), per le quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino formalmente
concluse le conferenze di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/ 2003.
8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le procedure
per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
ancora intervenuto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del
d.lgs. 387/2003.
Art. 5
(Disposizioni in materia di verifiche
ambientali)
1. La lettera B.2.g/5-bis) dell’elenco B.2 dell’allegato B della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), come aggiunta dall’articolo 10, comma 1, lettera c),
della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:
“B.2.g/5-bis) impianti industriali per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui
alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o
superiore a 10 MWe”.
2. La prescrizione di cui al comma 1 si applica ai progetti presentati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Abrogazioni)
1.
E’
abrogato l’articolo 27 (Applicazione della disciplina di denuncia inizio
attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili) della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e
modifiche della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2008).
Art. 7
(Norme transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, dall’articolo
4, commi 6 e 7, e dall’ar-ticolo 5, comma 2, la presente legge si applica a tutte
le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le
conferenze di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, ovvero non
sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale
presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli
articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 21 ottobre 2008