Art. 1
 
1. All’articolo 60 
(Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP) della legge 
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come 
modificato dall’articolo 3, 
comma 20, della legge 
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
 
“6 bis   Qualora il 30 per cento della morosità 
complessiva gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal 
conto locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla 
somma di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento 
dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal 
comma 5. 
 
6  ter        Qualora il 30 per cento 
della morosità complessiva sia inferiore alla somma di euro 8 mila, la dilazione 
prevista dal comma 6 bis può essere concessa anche ai soggetti il cui reddito 
non superi quello previsto dal numero 2) del comma 1 dell’articolo 33 
della legge 
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la 
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica). 
 
6 quater    Il competente IACP, con proprio 
atto, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i 
criteri generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo 
ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche 
dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di 
competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione 
straordinaria degli alloggi e delle parti comuni. 
 
6 quinquies   Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6 
ter il mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il procedimento di 
regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i successivi sei 
mesi.”. 
 
[2.  Il presidente e i componenti 
delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli 
alloggi di ERP di cui all’articolo 5 
della l.r. 
54/1984, come modificato dall’articolo 57 
della legge 
regionale 4 agosto 2004, n. 14, così come modificate dal comma 20 
dell’articolo 3 
della l.r. 
40/2007 e dall’articolo 32 
della legge 
regionale 19 febbraio 2008, n.1, in scadenza nel corso dell’anno 2009 
restano in carica per 12 mesi a far data dalla scadenza del proprio mandato. 
] (1)
(1) Comma abrogato dal'art. 3, 
comma 1, lettera e), L:R.. 
30 marzo 2012, n. 8.
 
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, 
comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 
 
Data a Bari, addì 16 marzo 2009