TITOLO I
Giurisprudenza
Corte Costituzionale
Sent. n. 333 del 24-11-2010 (ud. del
19-10-2010)
Art. 1
Servizio
sanitario regionale Assunzioni e dotazioni organiche (1) .
[1. Nel rispetto dei limiti di
spesa per il personale previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), come modificato
dall’articolo 3, comma 115, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi
titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti
pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle
cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a
livello regionale nella misura del 40 per cento.] (2)
1-bis. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici
e le aziende ospedaliero – universitarie (AOU) provvedono alla rideterminazione
delle dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2010 sulla base dei principi di
cui al comma 1 e, comunque, tenuto conto dei principi di riorganizzazione del
SSR di cui alla legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del
servizio sanitario regionale), così come esplicitati nel documento di indirizzo
del piano regionale di salute approvato con legge
regionale 19 settembre 2008, n. 23 e dai relativi piani attuativi
locali (PAL) e dell’avvenuta modifica degli ambiti territoriali delle aziende
sanitarie locali realizzata in applicazione dell’articolo 5
(Modifica ambiti territoriali delle ASL) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), nonché di
quanto previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2010) (3)
.
1-ter. Sino al perfezionamento dei provvedimenti
di rideterminazione di cui al comma 1-bis, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti previsti dalle vigenti
dotazioni organiche approvate dalla Giunta regionale in attuazione del Reg.
reg. 30 marzo 2007, n. 9 (Disposizioni regolamentari e attuative per
l’applicazione dell’articolo 5
della L.R.
n. 39/2006), ovvero da quelle autorizzate in applicazione di leggi
regionali, decurtate nel limite di un contingente di posti complessivamente
corrispondente a una spesa annua lorda del 40 per cento dei cessati nell’anno
2009, qualora i relativi posti non siano stati già coperti ovvero oggetto di
procedure di reclutamento in itinere (4)
.
1-quater. Le aziende sanitarie, gli IRCCS
pubblici e le AOU, in forza di atti di programmazione regionali determinanti
l’attivazione di nuove attività e/o servizi, fermo restando gli adempimenti di
cui al comma 1-ter, possono, altresì, individuare il fabbisogno di personale
finalizzato a garantire l’assolvimento di dette nuove attività (5) .
1-quinquies. In sede di applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo è assicurato il principio
dell’invarianza della spesa delle dotazioni organiche rideterminate dalle
aziende sanitarie, dagli IRCCS pubblici e dalle AOU (6) .
[2. La Giunta regionale con
apposito provvedimento procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui
al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività e/o
nuovi servizi.] (7)
[3. Il restante 60 per cento
dei minori costi di cui al comma 1 è destinato alla copertura del fabbisogno
individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario
regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformità alle
disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta
regionale.] (8)
[4. Al fine di dare attuazione
alla presente legge, le aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le
dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta
regionale, nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale. ]
(9)
(1) Per la sospensione
degli effetti del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Peraltro il suddetto art. 1 ha sospeso anche
gli effetti dell'art. 19,
comma 6, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, con il quale sono stati aggiunti i commi da
1-bis ad 1-quinquies al presente articolo. Vedi anche l'art. 4
della medesima L.R.
n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia.
(2) La Corte costituzionale, con
sentenza 15-24 novembre 2010, n. 333 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2010, n. 48,
1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma.
(3) Comma aggiunto
dall’art. 19,
comma 6, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Vedi anche la nota alla rubrica del presente articolo.
(4) Comma aggiunto
dall’art. 19,
comma 6, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Vedi anche la nota alla rubrica del presente articolo.
(5) Comma aggiunto
dall’art. 19,
comma 6, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Vedi anche la nota alla rubrica del presente articolo.
(6) Comma aggiunto
dall’art. 19,
comma 6, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Vedi anche la nota alla rubrica del presente articolo.
(7) La Corte
costituzionale, con sentenza 15-24 novembre 2010, n. 333 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(8) La Corte costituzionale, con
sentenza 15-24 novembre 2010, n. 333 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
(9) La Corte costituzionale, con
sentenza 15-24 novembre 2010, n. 333 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
Art. 2
Interpretazione autentica dell’articolo
23 della legge regionale 3 agosto 2007, n.
25.
1. L’articolo 23
della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) stabilisce che il
rapporto di lavoro in regime di convenzione del personale del profilo
professionale di veterinario collaboratore, titolare di rapporto convenzionale
alla data del 31 dicembre 2006, è trasformato a esaurimento a tempo
indeterminato.
Art. 3
Integrazione all’articolo 6 della
legge regionale 9 agosto 2006, n. 26.*
[1. Quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 6
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria),
come sostituito dall’articolo 24
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall’articolo 17
della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), si
applica anche agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e inquadrati
secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2001, n. 13961.]
* La corte costituzionale
dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3 della L.R. Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio
sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), nella parte in cui, ai
fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla
L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica), inquadrati secondo i criteri
stabiliti dal D.P.C.M.
8 marzo 2001, le disposizioni dell'art. 6, comma 5, della L.R. Puglia n.
26 del 2006, "come sostituito dall'articolo 24 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10,
e dall'articolo 17 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia
sanitaria)".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 27 novembre 2009