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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2009
Numero
36
Data
31/12/2009
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 1 suppl. del 4 gennaio 2010
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Ambito di applicazione e finalità (1)

[1. La presente legge disciplina l’esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative anche mediante la delega di specifiche attribuzioni alle province confermando quelle già attribuite con la legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), e nel rispetto dellalegge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).

3. Per tutti gli aspetti relativi alla gestione di rifiuti non disciplinati dalla presente legge si rinvia alle leggi statali e alle normative comunitarie vigenti in materia].

(1) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1,L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 2
 
Principi e obiettivi (2)

[1. La Regione Puglia, in linea con le più avanzate politiche ambientali recepite nelle direttive europee, da ultima la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, adotta nella gestione dei rifiuti i seguenti principi:

a) il rifiuto è risorsa e quindi ha valore economico direttamente proporzionale alla sua possibilità di recupero. A tal fine la produzione dei beni deve tener conto dell’analisi dell’intero ciclo di vita degli stessi, con particolare riferimento al fine vita, affinché essi o i loro componenti siano il più possibile recuperabili attraverso il riciclo o il riutilizzo o la loro nuova trasformazione. Ne consegue che:

1) è da promuovere e incentivare la produzione di beni che per qualità e per quantità siano ecosostenibili;

2) il recupero deve essere sempre privilegiato rispetto allo smaltimento;

3) il recupero deve essere praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico;

4) il produttore è responsabile dell’immissione di beni e risponde fino al termine del proprio ciclo economico; soggiace al principio del “chi inquina paga”;

b) come per tutte le risorse, l’utilizzatoreconsumatore realizza la gestione del bene-rifiuto orientandola alla sua salvaguardia per il successivo recupero. A tal fine:

1) riduce la produzione dei rifiuti;

2) effettua la separazione dei rifiuti;

3) provvede alla consegna degli stessi ai punti di raccolta in forma differenziata;

4) contribuisce con la propria partecipazione al perseguimento dei migliori risultati in termini ambientali.

2. La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e come tale:

a) del suo ordinamento, teso al rispetto dell’ambiente e alla tutela della salute, si occupano i pubblici poteri;

b) le regole di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sono determinate dai pubblici poteri locali nel rispetto del principio di responsabilità sussidiaria che comporta l’obbligo della chiusura del ciclo;

c) nella gestione dei rifiuti urbani sono considerate prioritarie le modalità organizzative che adottano modelli avanzati di utilizzo della forza-lavoro che favoriscano forme stabili di occupazione nel rispetto dei diritti contrattuali, della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente, del principio di pari opportunità e non discriminazione, nonché delle prescrizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare); in caso di trasferimento di attività tra aziende, sono garantiti i livelli occupazionali e i diritti contrattuali in essere.

3. Sono obiettivi della Regione Puglia:

a) ridurre la produzione e la commercializzazione di beni privi della caratteristica di ecosostenibilità;

b) ridurre drasticamente lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica promuovendo sistemi di raccolta che privilegiano la separazione dei rifiuti a monte;

c) realizzare il recupero di materia organica].

(2) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

(giurisprudenza)
 
Corte Costituzionale

Sent. n. 373 del 22-12-2010 (ud. del 16-11-2010)

 

Art. 3

Competenze della Regione (3)

[1. Spettano alla Regione le competenze di cui all’articolo 196 del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo,coordinamento, programmazione e controllo:

a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentite le province e gli ambiti territoriali ottimali (ATO), del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 6;

b) l’adozione da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, di ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

c) la delimitazione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

d) la disciplina del controllo con poteri sostitutivi ad acta, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 nonché, ai sensi dell’articolo 204, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l’esercizio dei poteri sostitutivi ad acta che consentano di avviare le procedure di affidamento della gestione del servizio integrato;

e) il controllo, anche in forma sostitutiva, ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 sull’adozione da parte delle autorità d’ambito (AdA) del piano d’ambito (PdA) e in conformità ai criteri e agli indirizzi fissati dalla Regione con riferimento alle previsioni del piano regionale;

f) l’emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province. [In particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani] ; (4)

g) la definizione in sede di piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 152/2006;

h) la definizione in sede di piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

i) salvo delega alle province, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche e il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006;

j) salvo delega alle province, le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizioni di rifiuti, e attribuite dallo stesso regolamento alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

k) l’incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale, e in particolare la riduzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, il passaggio da tassa a tariffa, la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale, nonché la corrispondente penalizzazione nel caso di inadempienze;

l) la stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti;

m) l’adozione dello schema-tipo di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri e indirizzi di cui all’articolo 195, comma 1, lettere l), m), n) e o), del D.Lgs. 152/2006.

2. L’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), c), g) e h), è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l’adozione dei rimanenti atti previsti dal comma 1 è attribuita alla competenza degli organi di governo o dei dirigenti secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; in caso di necessità, mediante apposita convenzione, la Regione si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133].

(3) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 373 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 52, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente periodo.

 

Art. 4
Competenze delle province (5)

[1. Spettano alle province le funzioni di controllo in materia di bonifica e di gestione dei rifiuti oltre all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento nonché non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 197 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 62, comma 27, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

2. Spettano alle province le funzioni già delegate con l’articolo 6 della L.R. n. 17/2007, fatti salvi i poteri regionali di indirizzo, e in particolare:

a) con espresso riferimento agli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche e il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006;

b) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al reg. (CE) 1013/2006 e attribuite dallo stesso regolamento alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

c) le competenze di indirizzo e coordinamento per gli interventi finalizzati all’incremento della raccolta differenziata.

3. Spetta alle province la regolazione dei flussi dei rifiuti urbani degli ATO ricadenti sul proprio territorio, anche mediante l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal comma 8 dell’articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere].

(5) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 5

Competenze dei comuni e delle autorità d’ambito - Struttura delle autorità d’ambito (6)

[1. I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA, forma di cooperazione e coordinamento per l’esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente.

2. L’AdA ha personalità giuridica di diritto pubblico avente durata a tempo indeterminato, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge.

3. L’AdA organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e a tal fine esercita la potestà regolamentare di cui all’articolo 196 del D.Lgs. 152/2006.

4. La gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, ai sensi dell’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 28, del D.Lgs. 4/2008, e dell’articolo 23-bis del D.L. 112/2008, come inserito dalla legge di conversione L. n. 133/2008 e da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) e g), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con procedure di evidenza pubblica ovvero direttamente a società a totale capitale pubblico partecipate dalle AdA e/o dai comuni dell’ATO di riferimento purchè gli stessi soggetti esercitino sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolga prevalentemente la propria attività a favore dei soggetti titolari del capitale sociale.

5. Nell’ambito delle funzioni a essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:

a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’articolo 201, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. A tal fine redige, approva e aggiorna il PdA, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi dell’articolo 203, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

b) individuazione dei fabbisogni impiantistici connessi alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e proposizione dei siti per l’ubicazione di eventuali discariche a servizio dell’ambito;

c) controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predisposizione e trasmissione a Regione, provincia e comuni di un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;

d) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006;

e) controllo del servizio reso dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto di affidamento;

f) amministrazione dei beni strumentali per l’esercizio dei servizi pubblici.

6. L’AdA, per l’espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi degli uffici dei comuni facenti parte dell’ATO.

7. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell’AdA sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all’articolo 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 12 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. La rappresentanza in seno all’assemblea del consorzio spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o agli amministratori locali loro delegati ed è determinata dallo statuto in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT e a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.

9. A nessun comune singolo può essere riconosciuta una rappresentanza superiore al 40 per cento delle quote; il quorum deliberativo dell’assemblea per le decisioni relative alle nomine e per quelle eccedenti l’ordinaria amministrazione è a composizione numerica purchè superiore alla metà delle quote; le decisioni relative agli impianti preesistenti e alla localizzazione di quelli nuovi devono essere assunte anche col voto favorevole del comune sede dell’impianto e di quegli altri comuni i cui centri abitati siano a distanza dall’impianto inferiore a quello del comune nel cui territorio ricade il medesimo impianto.

10. L’AdA è tenuta a fornire alla provincia e alla Regione i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

11. La mancata, tardiva, incompleta o inesatta comunicazione comporta l’applicazione di penalizzazioni previste negli atti di pianificazione e/o indirizzo regionali.

12. L’AdA sostituisce le ATO nelle competenze a esse attribuite entro i termini previsti dall’articolo 7].

(6) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 373 del 22-12-2010 (ud. del 16-11-2010)

 

Art. 6

Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti.

1. [Il piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti è predisposto, adottato e aggiornato sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA con il coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative] . (7)

2. Le variazioni tecniche e gli altri adeguamenti, necessari per conformare il piano regionale a norme statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati con atto di Giunta regionale.

3. La presente legge recepisce integralmente il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti risultante dal disposto congiunto del Decr. 6 marzo 2001, n. 41 (Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate), Decr. 30 settembre 2002, n. 296 Decr. n. 41/2001. Completamento, integrazione e modificazione), Decr. 26 marzo 2004, n. 56 (Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex articolo 5 D.Lgs. n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale) e 9 dicembre 2005, n. 187 (Decr. n. 41/2001 e Decr. n. 296/2002 - Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifica), della Delib.G.R. 18 novembre 2008, n. 2197 (Modalità di recupero della frazione secca da rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta differenziata. Modifica e integrazione del piano di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con Decr. n. 41/2001, Decr. n. 296/2002 e Decr. n. 187/2005. Adozione definitiva), nonché del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia 28 dicembre 2006, n. 246 (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione), e successive modificazioni e integrazioni.

4. [In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, le AdA, in deroga all’unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato] . (8)

5. [Ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ove venga dimostrata l’adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, il PdA può prevedere la suddivisione dell’ATO in aree di raccolta ottimale (ARO)]. (9)

6. [Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato] . (10)

(7) Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(8) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R: 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n.373 ( Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n.52, 1 serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma).

(9) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(10) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 7

Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali (11)

[1. La gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, in conformità all’articolo 200 del D.Lgs. 152/2006, è organizzata sulla base dei quindici ATO individuati con il Decr. 30 settembre 2002, dal n. 296 al n. 310 e n. 315, di rettifica del precedente n. 303, e confermati dal Decr. 19 ottobre 2006, n. 189 (Ambiti territoriali ottimali – Autorità per la gestione rifiuti urbani – Personalità giuridica), cui sono risultate trasferite le competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

2. L’AdA può acquisire la titolarità degli impianti preesistenti in accordo con il comune sede degli stessi nonché di nuovi impianti che, in caso di trasferimento delle funzioni dell’AdA, passano nella titolarità dei nuovi enti ovvero del comune nel quale hanno sede.

3. Le AdA già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguare i propri statuti e convenzioni alle norme previste nei commi 1 e 2 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettendone copia al competente servizio regionale nei successivi trenta giorni. A tal fine i comuni dell’ATO deliberano l’approvazione delle modifiche in tempo utile al rispetto del termine innanzi indicato. La Regione promuove ulteriori modifiche statutarie per l’adeguamento a legge delle disposizioni in contrasto.

4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita il controllo sulle AdA anche in via sostitutiva attraverso commissari ad acta ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e promuove il controllo sugli organi previsto dall’ordinamento degli enti locali.

5. La Regione Puglia, nell’esercizio delle competenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, sentiti i comuni e gli enti interessati alla riperimetrazione degli ATO, provvede, entro il 31 dicembre 2011, al raggruppamento in ATO di comuni appartenenti a una medesima provincia].

(11) Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 8
Disciplina ed effetti del piano d’ambito (12)

[1. L’AdA adotta o adegua il piano d’ambito di cui all’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 28-bis del D.Lgs. n. 4/2008, nel rispetto delle linee guida approvate con la Delib.G.R. 27 maggio 2008, n. 862, con l’obbligo di prevedere sul piano contrattuale la chiusura del ciclo dei rifiuti mediante consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative e, in ogni caso, attiva la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È di competenza della Giunta regionale la verifica di conformità del PdA al piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo è attivata conferenza di servizi tra Regione e ATO per apportare le necessarie modifiche.

3. Ad avvenuta verifica positiva di conformità, l’AdA procede all’approvazione del PdA dandone comunicazione alla Regione.

4. In caso di inadempimento, la Giunta regionale esercita il controllo sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

5. A cura dell’AdA è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un comunicato relativo all’approvazione del PdA con l’indicazione del sito dal quale estrarne copia.

6. Il PdA è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui al presente articolo.

7. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.

8. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all’approvazione di eventuali modifiche e integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.

9. L’approvazione del PdA e del programma degli interventi è condizione necessaria per la concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti].

(12) Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 9

Gestioni esistenti (13)

[1. Per effetto della preesistente costituzione delle AdA di cui all’articolo 7, comma 3, salvo non risultino già trasferiti all’AdA i relativi contratti, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA sempre che i contratti di appalto siano ancora in corso di validità. Diversamente le AdA assicurano il servizio anche in via transitoria sulla base dei capitolati previgenti effettuando gare a termini limitati ovvero delegandone l’esecuzione anche ai comuni singoli.

2. Se l’AdA non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale esercita, ai sensi dell’articolo 204, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta che avvia, entro quarantacinque giorni, le procedure di affidamento.

3. Alla scadenza ovvero all’anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già affidatarie sono trasferiti direttamente all’ente locale nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento].

(13) Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 10

Osservatorio regionale rifiuti.

1. È istituito l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato Osservatorio, presso il Servizio gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato all’ecologia regionale, che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi all’attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’Osservatorio si avvale dell’ARPAPuglia.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

3. L’osservatorio:

a) provvede a monitorare l’andamento della produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;

c) provvede a monitorare l’andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le connesse modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente pianificazione regionale;

d) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio.

4. L’assessore regionale competente presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.

5. L’Osservatorio pubblica annualmente i dati delle proprie analisi.

 

 

Art. 11
 
Comitato tecnico scientifico.

1. Per le finalità indicate nella presente legge, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati, e con funzioni di proposta e parere alla Giunta regionale, è istituito il Comitato tecnico scientifico per la gestione integrata dei rifiuti.

2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente del Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica e costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie: (14)

a) ingegneria ambientale;

b) ingegneria impiantistica;

c) chimica ambientale;

d) scienze ambientali;

e) biologia;

f) geologia;

g) agraria;

h) economia del territorio;

i) materie giuridiche ambientali.

3. Le funzioni di segreteria sono affidate a un funzionario inquadrato nella categoria D in servizio presso il Servizio regionale gestione rifiuti e bonifiche.

4. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e dura in carica per un triennio.

5. Ai componenti il Comitato spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 10 (Disciplina dei controlli- Adeguamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge.

(14) Alinea introduttivo così modificato dall’art. 25, comma 2, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 12
Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge e relativi all’esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, si fa fronte con le risorse finanziarie del capitolo di spesa 611066 “Spese per oneri di funzionamento in attuazione del D.Lgs. 112/98 in materia di tutela ambientale di cui alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35”.

 
 

Art. 13

Disposizioni finali

1. Con la presente legge si abrogano gli articoli 4 e 20 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), 3 e 12 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (D.p.r. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione), e l’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 17/2007.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 dicembre 2009