Art. 1
Piano di rientro. Riconversione posti letto.
[1. I parametri modificati
dall'articolo 41
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali), non costituiscono limite per i posti letto di
Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze sociosanitarie
assistenziali (RSSA) da attivare dalla data di entrata in vigore della presente
legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di
cui al Reg.
reg. 16 dicembre 2010, n. 18 (Riordino della rete ospedaliera della
Regione Puglia per l'anno 2010).] *
* La Corte Costituzionale con la sentenza n.
91/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma
2. I parametri previsti dal Reg.
reg. 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3,
comma 1, lettera a), punto 1, della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 - Fabbisogno prestazioni per il rilascio
della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie), non costituiscono limite per i posti
letto di centri residenziali per cure palliative (hospice) da attivare dalla
data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione
di posti letto di ricovero per acuti di cui al Reg.
reg. n. 18/2010.
3. I parametri previsti dall'articolo
1 del Reg.
reg. n. 3/2006 non costituiscono limite per le attività dei
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali da attivare dalla data di entrata in vigore della
presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per
acuti di cui al Reg.
reg. n. 18/2010.
4. Al fine di garantire continuità
assistenziale e contestualità nell'attuazione dei processi di riconversione alle
strutture di cui ai commi 1 e 2 e alle attività di cui al comma 3, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
successive modifiche e integrazioni, fermo restando il completamento del
processo di autorizzazione e accreditamento di cui all'articolo 24,
comma 1, della L.R.
n. 8/2004 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo
49
(Autorizzazione) della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia).
5. La Giunta regionale adotta i
provvedimenti consequenziali per l'attuazione di quanto previsto dalla presente
legge, tenendo conto della necessaria diversificazione dell'offerta in funzione
dei fabbisogni di salute della popolazione dell'ambito territoriale di
riferimento, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti da norme, accordi e
piani in materia di contenimento della spesa sanitaria, con le procedure
previste dall'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro, di
riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sottoscritto
in data 29 novembre 2010 e recepito con legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2.
Art. 2
Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11
della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19.
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11
(Accordo per l'approvazione del Piano di rientro - Adempimenti) della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia), sono abrogati.
Art. 3
Modifica al comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale 24 settembre 2010, n. 12.
1. Al comma 1 dell'articolo 2
della legge
regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012.
Adempimenti), le parole “delle Aziende ospedaliero-universitarie” sono
soppresse.
Art. 4
Divieto di utilizzo del “listino” depositato.
1. A decorrere da centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto
di utilizzo del “listino” depositato per acquisto di beni e servizi durevoli,
farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e
istituti del Servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 5
Forniture di beni e servizi alle ASL - Adeguamento
alla L.R. n. 2/2011.
1. È fatto obbligo ai direttori generali
delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere di adeguare
tutte le forniture di beni e servizi alle esigenze attualmente rideterminate
dalla L.R.
n. 2/2011.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.