IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’ art.
42, comma 2, lett.c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3,
L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Vista la
L.R. 7/97 che, in applicazione del D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.;
Vista la
Delibera n. 3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato
direttive in ordine alla separazione di attività, definendo gli atti di
gestione;
Vista la L.R. n. 20 giugno 2008, n. 15
ed il regolamento
di attuazione 29 settembre 2009, n. 20 sulla trasparenza
nell’attività amministrativa della Regione Puglia;
Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69
che impone la fissazione di tempi certi per la durata dei procedimenti
amministrativi, fissandone il limite massimo a 90 giorni;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 1505 del 12 luglio 2011
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 2336 del 24/10/2011 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
VISTO
il Trattato istitutivo dell’Unione europea e la Direttiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 nonché il D.Lgs. 26
marzo 2010, n. 59 di attuazione della stessa;
VISTI gli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione Italiana;
VISTA la Legge 16 maggio 1970, n. 281
relativa a “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto
ordinario”;
VISTI i D.P.R. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del 14 gennaio 1972,
D.P.R. n. 7, 8, 9, 10, 11 del 5 giugno 1972, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive normative che comprendano la devoluzione
di beni a seguito di trasferimento di funzioni ed infine il D.Lgs. 28 maggio
2010, n. 85 di attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della legge 5
maggio 2009, n. 42 di devoluzione agli enti locali di beni del demanio e
patrimonio dello Stato nonché successivi d.p.c.m. attuativi di tutte le
normative sopra enumerate;
VISTO il D. Lgs. 19 novembre 1997, n.422 e
successivo DPCM del 16.11.2000 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”;
VISTE le Leggi
Regionali 19 giugno 1993, n. 9; 4
febbraio 1997, n. 7; 4
luglio 1997, n. 18; 30
giugno 1999, n. 20 e la
DGR n. 582 del 21/09/1999 relative alla soppressione dell’ERSAP
ed alla relativa acquisizione al Demanio e Patrimonio della Regione dei beni
immobili;
VISTO il decreto attuativo del DPR 616/77 del 21 ottobre 1978,
n. 641 e la successiva Legge Regionale 15 febbraio 1985, n. 5 “Attuazione
procedure di alienazione di beni dell’Opera Nazionale per i Combattenti” ed
infine la DGR 29
dicembre 2004, n. 2065
in materia di soppressione dell’ONC, trasferimento alla
Regione dei relativi beni e successiva alienazione;
VISTA la delibera
CIPE 12.12.1972 e successive disposizioni del presidente della Cassa per il
Mezzogiorno in materia di beni immobili ex CASMEZ;
VISTE
le Leggi Regionali 9 giugno 1980, n. 67 e da ultimo 23 dicembre 2003, n.
29 in
materia di “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successivo regolamento di
attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D. Lgs. 28 dicembre
2000, n. 445;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 che impone la
fissazione di tempi certi per la durata dei procedimenti amministrativi;
CONSIDERATA la rinnovata disciplina nazionale e regionale sulla
separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 26
aprile 1995, n. 27 recante “Disciplina del demanio e
patrimonio regionale”;
VISTI la Legge Regionale 20
giugno 2008, n. 15 ed il regolamento
di attuazione 29 settembre 2009, n. 20 sulla trasparenza nell’attività
amministrativa della Regione Puglia;
VISTO il “Disciplinare d’uso dei
beni regionali” approvato con delibera di G.R. n. 9074 in data 9 dicembre
1997;
VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 di adozione dell’atto
di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia, con
il quale si è provveduto a definire i rapporti tra organi di governo e dirigenza
e a dettare disposizioni in ordine alla dirigenza stessa;
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto del regolamento)
c.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento
e le condizioni per l’affidamento in concessione ovvero in locazione dei beni
immobili demaniali e patrimoniali della Regione Puglia, a qualsiasi titolo
pervenuti e gestiti dal Servizio Demanio e Patrimonio con esclusione di quelli
classificati come demanio marittimo e sue pertinenze. Sono altresì esclusi
dall’oggetto del presente regolamento i procedimenti ed i provvedimenti che non
siano relativi alla cura degli aspetti dominicali ma inerenti la gestione dei
beni della Regione Puglia affidati ai Servizi competenti.
c.2 Il demanio
regionale è costituito dai beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a
qualsiasi titolo, come individuati dall’art.822, comma 2, del codice civile e da
successivi provvedimenti di attribuzione anche in attuazione del D.Lgs. 28
maggio 2010, n. 85. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali
della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi
2 e 3 dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n.281. In base alle
caratteristiche fisiche e giuridiche comuni, le proprietà regionali vengono
altresì classificate a fini interni di gestione, come segue: Demanio
necessario: comprende tutti i beni relativi a funzioni affidate esclusivamente
alle Regioni. Il demanio necessario si distingue a sua volta in marittimo e
idrico.
a) Demanio marittimo comprende: il lido del mare; la
spiaggia; i porti; le rade; le lagune; le foci dei fiumi che affluiscono in
mare ecc.; b) Demanio idrico comprende tutte le acque destinate a fini di
pubblico interesse: i fiumi, i torrenti, i laghi; le acque sorgenti, tranne
quelle minerali e termali disciplinate come le miniere; le rive, i rivi e i
fossati; le acque sotterranee quando sono portate in superficie; i ghiacciai;
i porti e gli approdi per la navigazione interna;
Demanio accidentale: comprende beni immobili o universalità di
beni mobili che non devono necessariamente appartenere alla Regione ma che, se
appartengono ad essa, sono considerati demaniali. Sono pertanto demaniali,
qualora appartengano alla Regione, i beni raggruppati nelle seguenti categorie:
a) Demanio stradale; b) Demanio ferroviario; c)
Demanio Aeronautico; d) Demanio degli Acquedotti; e) Demanio
Armentizio (compresi i tratturi); e) Demanio dei beni culturali; f)
Demanio di Bonifica.
c.3 I beni mobili ed immobili appartenenti alla Regione, e non
classificabili come demaniali ai sensi del comma precedente, costituiscono il
patrimonio della Regione, a sua volta distinto in patrimonio indisponibile e
disponibile.
c.4 Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni
individuati dall’art. 826 del codice civile, quando di appartenenza regionale a
qualunque titolo pervenuti. Essi si dividono in beni indisponibili per natura
(es. miniere, acque minerali e termali), o perché appartenenti a un ente
pubblico (es. cave, torbiere e foreste), o per destinazione (es. edifici
destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi ed altri beni destinati a
un pubblico servizio).
c.5 Gli altri beni di proprietà della Regione
costituiscono il patrimonio disponibile regionale.
Art. 2
(Costituzione di diritti di terzi su beni regionali)
c.1 I beni immobili appartenenti alla Regione, ancorché non
risultanti dal catalogo approvato, possono essere assegnati in uso a terzi.
c.2 All’uopo, se si tratta di beni classificati o classificabili come
demaniali o patrimoniali indisponibili, sono istituiti rapporti giuridici di
diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di “concessione”, a
carattere potestativo ed unilaterale, cui accede una convenzione-contratto
contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i
rapporti fra le parti.
c.3 Sono invece stipulati negozi giuridici
disciplinati dal diritto comune, quali la locazione, l’affitto e il comodato, se
i beni oggetto degli stessi fanno parte del patrimonio disponibile. Sono fatti
salvi i rapporti di locazione disciplinati da normative speciali. Per quanto
non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto di
locazione stipulato si rinvia alle norme vigenti.
c.4 In ogni caso le
condizioni e modalità d’esercizio fissate negli atti garantiscono che:
- non derivi dall’uso alcun pregiudizio alla continuità di
svolgimento della funzione pubblica cui il bene demaniale è destinato; -
sia salvaguardata la compatibilità dell’uso autorizzato con la funzione del
bene ed assicurato il suo contemporaneo perseguimento.
Particolari modalità e prescrizioni d’uso, a garanzia della
loro conservazione ed integrità, sono previste nelle concessioni concernenti
immobili o aree sottoposte a vincoli ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3
(Esercizio della tutela dominicale)
c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio è competente alla tutela
dominicale dei beni immobili regionali. Essa si esplica attraverso il rilascio
di concessioni, la stipula dei contratti di locazione e l’esercizio dei diritti
di supremazia, di vigilanza e controllo, di autotutela, di esecuzione coattiva e
sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela anche attivabile con strumenti di
natura giurisdizionale. La concessione in uso a terzi o la locazione, ancorché
nei confronti di enti pubblici, dei beni di cui all’art. 1, non comporta la
cessione o rinuncia da parte del concedente alle prerogative descritte nel
precedente periodo.
c.2 Il Servizio Demanio e Patrimonio provvede allo
svolgimento dei compiti elencati nel precedente comma 1 ed al controllo sul
rispetto delle condizioni di concessione o locazione.
c.3 Il concessionario è all’uopo tenuto a consentire l’accesso
ai beni concessi ed alle opere ivi eseguite nonché ad esibire il titolo
concessorio ogni qualvolta ne faccia richiesta l’Amministrazione concedente o la
forza pubblica.
Art. 4
(Organi competenti)
c.1 Il rilascio delle concessioni e la stipula dei contratti di
locazione spettano al Servizio Demanio e Patrimonio, per il tramite dell’Ufficio
Parco Tratturi per i beni del demanio armentizio e dell’Ufficio Patrimonio e
Archivi per i restanti beni.
c.2 I Servizi affidatari di beni regionali
e quelli competenti allo svolgimento delle funzioni amministrative cui essi
siano strumentali emanano i provvedimenti inerenti gli aspetti gestionali sui
beni stessi che esulino dalla tutela dominicale. Sono comunque competenti alla
vigilanza ed al controllo.
CAPO II CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE
ORDINARIO
Art. 5
(Procedimento)
c.1 Le concessioni e locazioni di beni regionali possono essere
disposte sulla base di avvisi pubblici di valorizzazione o su istanza di parte.
Gli avvisi sono disciplinati dal successivo art.23. Il procedimento di
assegnazione su istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.
c.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in
concessione o in locazione un bene di cui all’art.1 deve produrre istanza al
Servizio Demanio e Patrimonio (Ufficio Parco Tratturi di Foggia per i beni
appartenenti al Demanio Armentizio, Ufficio Patrimonio e Archivi per i restanti
beni). Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nel successivo
art. 6 e nella stessa sono indicati: i dati identificativi del bene (località,
estremi catastali e relativa planimetria), le finalità di utilizzo, i dati
identificativi del richiedente. Ove l’uso comporti la realizzazione di
impianti di difficile rimozione e la modifica dello stato dei luoghi, la domanda
deve essere corredata da una relazione tecnica-estimativa firmata da
professionista abilitato e dal piano economico-finanziario inerente
l’ammortamento degli investimenti.
c.3 L’ufficio preposto cura
l’istruttoria verificando preliminarmente:
a) che il bene appartenga alla proprietà regionale e non
soddisfi concrete ed immediate esigenze della Regione; b) che siano
rispettate le condizioni di cui all’art.2, comma 4, del presente regolamento;
c) i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce
della normativa vigente.
Successivamente esso provvede alla pubblicazione di estratto
dell’istanza mediante affissione all’albo del Comune ove è situato il bene,
all’albo pretorio del Servizio Demanio e Patrimonio, e dell’Ufficio Parco
Tratturi per le istanze riguardanti il demanio armentizio, e sul sito
istituzionale della Regione Puglia per un periodo non inferiore a 20 giorni. Per
concessioni e locazioni di particolare rilevanza l’Ufficio può pubblicare
l’estratto anche mediante altre fonti, ponendone il costo a carico
dell’assegnatario. Provvede, altresì, ad acquisire i pareri, nulla-osta,
autorizzazioni necessari, con particolare riguardo ai beni pubblici di interesse
culturale.
c.4 Nel termine fissato in pubblicazione possono pervenire
domande concorrenti sullo stesso bene od osservazioni. Delle osservazioni si
tiene conto in sede di redazione del provvedimento di concessione. In caso di
domande concorrenti per l’utilizzo della stessa area si procede all’esperimento
di procedura ristretta di selezione con invito ai soggetti richiedenti. La
scelta del contraente può avvenire con il metodo del massimo rialzo da
confrontarsi con il canone annuo per la concessione o locazione del bene
contenuto nella lettera d’invito o con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Nel primo caso, se pervengono offerte di pari importo, si
procede a richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti
presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa. Nel caso in cui i
soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di
essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad estrazione a sorte. In caso
di utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera
di invito conterrà le modalità di espletamento della selezione ed i criteri di
scelta e la relativa ponderazione.
c.5 Il Servizio non procede
all’espletamento di procedura di selezione quando allo scadere del termine
indicato nella pubblicazione non vi siano domande concorrenti per la concessione
o locazione del bene oggetto dell’istanza principale.
c.6 In caso di
concessione o locazione ad uso agricolo valgono le prelazioni previste dalle
leggi vigenti.
c.7 Il procedimento deve concludersi entro e non oltre 90
giorni dalla ricezione della regolare istanza, salve le sospensioni previste per
legge. Il provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Servizio Demanio
e Patrimonio, unitamente all’Albo Pretorio dell’Ufficio Parco Tratturi per i
provvedimenti relativi al demanio armentizio, oltre che sul sito istituzionale
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 16 c. 3 del DPGR n. 161 del 22.02.2008.
Art. 6
(Requisiti del richiedente)
c.1 Il richiedente deve produrre certificazione attestante la
mancata ricorrenza delle condizioni previste nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs 12
aprile 2006, n.163, sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, quando consentito dalla legge;
c.2 E’ fatto
obbligo, altresì, di acquisire la certificazione di regolarità contributiva,
nonché la certificazione antimafia nei casi previsti dalla legge.
c.3 Gli enti pubblici sono esenti come per legge dalla
presentazione delle predette certificazioni.
Art. 7
(Emanazione dell’atto di concessione e stipulazione del
contratto di locazione)
c.1 Il dirigente del competente Ufficio appartenente al
Servizio Demanio e Patrimonio, previo espletamento del procedimento
amministrativo descritto, con proprio atto determina di assegnare in concessione
o in locazione il bene regionale.
c.2 L’atto dirigenziale di cui al
precedente comma riporta l’esatta individuazione del bene regionale, la durata e
la finalità dell’assegnazione, il relativo canone e modalità di pagamento,
l’ammontare della garanzia cauzionale, l’indicazione dei dati anagrafici o
societari del beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il loro valore ed il
piano di ammortamento degli investimenti, il termine per la sottoscrizione e lo
schema della convenzione che accede all’atto di concessione o del contratto di
locazione, che ne costituisce allegato e parte integrante. L’atto dà altresì
conto del procedimento di pubblicazione e di selezione effettuato nonché di ogni
parere, nulla-osta, autorizzazione rilasciati ai sensi delle legge vigenti.
c.3 L’atto di cui al comma 1, decorso il termine di pubblicazione
previsto, è notificato al beneficiario e la sottoscrizione della convenzione
accessiva all’atto di concessione ovvero del contratto di locazione, è
effettuata entro il termine all’uopo fissato nell’atto dirigenziale. Gli
atti sono repertoriati e registrati come per legge.
c.4 E’ fatto obbligo
al beneficiario di presentare, all’atto della sottoscrizione, la polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa o il deposito cauzionale nei casi previsti,
l’attestazione di pagamento del canone anticipato e la polizza assicurativa per
la responsabilità civile e anti incendio.
Art. 8
(Calcolo del canone)
c.1 La misura del canone da corrispondere in via anticipata
viene determinata secondo i seguenti criteri.
1) Il canone annuo per le concessioni per scopi agricoli di
beni del demanio armentizio viene determinato moltiplicando il valore agricolo
medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri
per il saggio di rendimento del 2%. In ogni caso il canone non può essere
inferiore ad euro 50,00. 2) Il canone annuo per le concessioni e locazioni
per le utilizzazioni previste nell’allegato “A”, viene determinato secondo le
tipologie e le tariffe ivi articolate. 3) Per gli immobili concessi o
locati ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
4) Per le fattispecie non espressamente disciplinate, inclusa la
concessione del diritto di superficie, il canone sarà determinato in base alla
normativa vigente in materia o secondo criteri sintetico - comparativi del
“libero mercato”.
c.2 I canoni determinati in base al precedente comma 1, sono
aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati verificatasi nell’anno precedente, salvo che vengano corrisposti
in unica soluzione all’atto della sottoscrizione.
c.3 In caso di
concessione migliorativa, ove il concessionario sia autorizzato o assuma
l’obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione, recupero, restauro
conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso, il costo dei
lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della approvazione del
progetto di massima presentato dal richiedente, può essere portato in detrazione
del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del canone stesso. La durata
della concessione viene, in tal caso, fissata in rapporto al periodo di tempo
necessario all’ammortamento dei costi approvati. La norma si applica anche al
rapporto locativo. E’ obbligo del concessionario/locatario che esegua lavori
autorizzati su immobili regionali, consegnare alla Amministrazione tutte le
certificazioni previste per legge ai fini della agibilità e sicurezza
dell’immobile e di variazione catastale. Qualora si verifichi una delle
circostanze che comportano l’interruzione del rapporto concessorio, diverse
dalle cause di decadenza, il concessionario che abbia realizzato le opere
approvate ha diritto ad un indennizzo a versarsi da parte del concessionario
successivamente scelto dall’Amministrazione, pari alla quota non ancora
ammortizzata degli investimenti effettuati a calcolarsi secondo il piano di
ammortamento approvato.
Art. 9
(Diritti di attraversamento: procedimento, tariffe)
c.1 L’attraversamento di aree demaniali o patrimoniali
indisponibili con cavidotti o con condotte o con linee aeree per la connessione
di impianti a rete, è consentito mediante atti di concessione assentiti con il
procedimento descritto nel precedente art. 5, previa acquisizione dei pareri
tecnici o delle autorizzazioni, ai sensi della normativa statale e regionale in
materia.
c.2 Il canone annuo, per i cavidotti e le condotte è
commisurato alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati
più una fascia di rispetto da un minimo di 50 cm ad un massimo di 150 cm a
destra e a sinistra; per le linee aeree è misurato in metri lineari. Esso è
determinato secondo le tariffe di cui alle tabelle allegate.
Art. 10
(Durata, decorrenza termine ed obblighi connessi)
c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale o
patrimoniale indisponibile è fissata per ogni singola concessione in relazione
all’attività da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi e alle finalità da
perseguire.
c.2 La concessione può essere estesa sino ad un periodo di
anni venti e sino ad anni trenta in caso di concessione migliorativa ai sensi
del precedente art.8 c. 3. c.3 Il rapporto concessorio decorre dalla data di
sottoscrizione dell’atto di concessione ovvero dalla diversa data in esso
indicata.
c.4 L’immissione nel possesso del bene regionale da parte del
concessionario e la riconsegna risultano da processo verbale da redigersi a cura
dell’Ufficio competente, sottoscritto dal concessionario.
c.5 Alla
scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, questa si intende
cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora
da parte della Regione, con obbligo del concessionario di riconsegna del bene
nel medesimo stato in cui fu consegnato, salvi gli interventi autorizzati.
c.6 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se
autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della
concessione. Le addizioni o migliorie apportate all’immobile sono di diritto
acquisite gratuitamente alla proprietà regionale. Resta salva la facoltà
dell’Amministrazione di chiederne, comunque, la riduzione in pristino a carico
del concessionario, salvo patto contrario.
c.7 Gli interventi non
migliorativi, reputati dannosi, o quelli eseguiti in difformità delle norme o
dell’autorizzazione, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel
termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal
presente regolamento.
c.8 Qualora ne riconosca la necessità ed urgenza,
il Servizio Demanio e Patrimonio può consentire, su richiesta dell’interessato
e, previo congruo deposito cauzionale/polizza fideiussoria, l’immediata
occupazione e l’uso dei beni richiesti nonché l’esecuzione dei lavori approvati
e autorizzati, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare
le condizioni che saranno stabilite nella convenzione accessiva all’atto di
concessione o nel contratto di locazione. Il ricorrere delle descritte
circostanze è attestato nel verbale di consegna redatto ai sensi del precedente
c.4 che ha valore anche di atto di sottomissione. Se la concessione o
locazione sono negate, è facoltà dell’Amministrazione imporre al richiedente la
riduzione in pristino.
c.9 La Regione si riserva di attivare in tutto o
in parte la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o di incamerare il
deposito cauzionale, previsti nel c.2 dell’art. 16 del presente regolamento,
anche a copertura di ogni danno riscontrato all’atto della riconsegna del bene.
Art. 11
(Cause di estinzione del rapporto concessorio e locatizio)
c. 1 Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle
seguenti circostanze:
a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non
abbiano chiesto nel termine il subingresso nella concessione; b)
scioglimento della società, salva la facoltà dell’Amministrazione di
proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei
presupposti di legge; c) perdita della capacità giuridica del
concessionario per interdizione; d) perdita della capacità giuridica
del concessionario per fallimento, salva la facoltà dell’Amministrazione
di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei
presupposti di legge; e) il venir meno dell’oggetto materiale della
concessione per fatto od atto dell’amministrazione, ovvero per cause naturali;
f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del
concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.
c.2 Il rapporto di locazione si estingue al ricorrere delle
seguenti circostanze:
a) morte del conduttore, qualora non ricorrano i presupposti
di legge per il prosieguo del rapporto in capo ad altri soggetti; b)
scioglimento della società conduttrice, salva la facoltà dell’Amministrazione
di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei
presupposti di legge; c) perdita della capacità giuridica del conduttore
per interdizione; d) perdita della capacità giuridica del conduttore
per fallimento, salva la facoltà dell’Amministrazione di proseguire il
rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;
f) in caso di risoluzione e recesso, secondo la disciplina prevista nelle
norme che seguono. (1)
(1) Lettera così riportata nel
BURP.
Art. 12
(Decadenza dalla concessione)
c.1 L’Amministrazione regionale può dichiarare, con
determinazione dirigenziale, la decadenza del concessionario al verificarsi
delle seguenti ipotesi:
a) mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte
nell’atto di concessione ovvero mancato inizio della gestione, nei termini
assegnati; b) cattivo o discontinuo uso della concessione; c)
mutamento sostanziale non autorizzato dall’Amministrazione regionale rispetto
alla finalità e agli usi previsti nell’atto di concessione; d) omesso
pagamento del canone per il numero di rate fissate nell’atto di concessione o
degli altri oneri previsti; e) sostituzione di altri nel godimento della
concessione; f) violazione del divieto di sub concessione e del divieto di
cessione di cui all’art. 17 del presente regolamento; g) inadempienza
degli obblighi derivanti dalla concessione, ovvero imposti da norme di legge e
regolamenti; h) violazione di leggi o regolamenti inerenti l’attività
esercitata sul bene concesso o i vincoli insistenti sullo stesso.
c.2 In caso di inadempimento, è facoltà dell’Amministrazione
regionale accordare al concessionario un congruo termine, alla scadenza del
quale, in costanza di inadempimento, l’Amministrazione avvierà il procedimento
di decadenza.
c.3 Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso
per le opere eseguite o le spese sostenute; il concessionario è responsabile per
i danni o le spese eventualmente sopportate dall’Amministrazione regionale.
Art. 13
(Revoca della concessione)
c.1 L’Amministrazione regionale, con un preavviso di mesi tre,
può procedere con determinazione dirigenziale alla revoca totale o parziale
della concessione qualora ritenga sopravvenute esigenze di pubblico interesse
che non consentano il proseguimento del rapporto concessorio ovvero qualora non
sia garantito l’ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è
destinato.
c.2 La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla
concessione, non dà diritto ad indennizzo, salva la quota non ancora
ammortizzata per lavori approvati nei casi di cui al precedente art. 8 c.3. Nel
caso di revoca parziale l’Amministrazione procede ad un’adeguata riduzione del
canone, salva la facoltà del concessionario di rinunziare alla concessione
dandone comunicazione all’Amministrazione nel termine di giorni 30 dalla
notifica del provvedimento di revoca.
Art. 14
(Risoluzione e recesso)
c.1 L’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto
di locazione e l’inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle
modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione del
contratto di locazione.
c.2 Il contratto di locazione prevede:
a) la clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456
del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento
giustifichi la risoluzione del contratto; b) la clausola di cui
all’articolo 1382 del codice civile.
c.3 L’Amministrazione regionale può procedere, con il rispetto
del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in
caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico che non consentano la
prosecuzione del rapporto locativo. Il recesso non comporta indennizzo, come
specificato nel contratto di locazione, salva la quota non ancora ammortizzata
per lavori approvati nei casi di cui al precedente art. 8 c.3.
c.4 Il
rapporto di concessione o quello di locazione possono essere risolti su istanza
dell’assegnatario presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto
diversamente previsto nell’atto accessivo alla concessione o nel contratto di
locazione.
Art. 15
(Obblighi dell’assegnatario e responsabilità)
c.1 Sono a carico del concessionario o del locatario la
manutenzione ordinaria, nonché gli oneri fiscali, contributivi e di qualsiasi
natura gravanti sull’immobile, salvo quanto diversamente stabilito nell’atto di
concessione o nel contratto di locazione. Per il demanio armentizio grava
sul concessionario, altresì, l’obbligo della manutenzione ordinaria dei percorsi
tratturali realizzati lungo il fronte del bene concesso.
c.2 Il
concessionario è responsabile verso l’Amministrazione regionale degli obblighi
assunti e, verso l’Amministrazione e i terzi, di ogni danno cagionato alle
persone o cose nell’esercizio della concessione.
c.3 Con il verbale di
consegna anticipata, o con l’atto accessivo a quello di concessione, o con il
contratto di locazione, l’assegnatario assume l’obbligo di tenere indenne
l’Amministrazione regionale da ogni azione intentata verso di essa da terzi in
dipendenza della concessione o della locazione.
c.4 Il concessionario ed
il locatario sono obbligati a sottoscrivere polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi e per il caso di incendio, salvo per le
concessioni ad uso agricolo a canone minimo.
Art. 16
(Garanzie cauzionali)
c.1 L’assegnatario garantisce l’osservanza degli obblighi
assunti con l’atto accessivo alla concessione o con il contratto di locazione
mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione alla durata ed al
valore dei medesimi. La garanzia non è richiesta quando il canone è da
considerarsi irrisorio.
c.2 La garanzia è prestata mediante deposito
cauzionale non inferiore a due annualità di canone o mediante polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge con esclusione
del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da
effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta e autentica della
firma del garante.
Art. 17
(Subingresso e divieto di cessione - modifiche societarie)
c.1 E’ fatto espresso divieto al concessionario, a pena di
decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o
temporaneamente, con o senza corrispettivo.
c.2. L’autorizzazione al subingresso nella concessione può
essere rilasciata, previa verifica del possesso, da parte del soggetto
subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6, nei seguenti casi:
a) decesso o comprovate ragioni di salute del concessionario
persona fisica e conseguente subingresso in favore degli eredi o familiari
entro il quarto grado che ne facciano richiesta entro sei mesi; b)
selezione del subentrante con procedura di evidenza pubblica esperita da
concessionario ente pubblico;
c) concessioni per usi agricoli con subingresso a favore di
soggetti previsti dalle vigenti norme sulle attività agricole.
c.3. In caso di subingresso il nuovo concessionario è tenuto ad
accettare, senza riserve, tutte le clausole contenute nell’atto concessorio
originario.
c.4. Le variazioni di natura giuridica e/o di assetto
societario o di struttura organizzativa-gestionale sono autorizzate, previa
verifica dei requisiti di cui al precedente art. 6, solo nei casi previsti dal
precedente comma 2 alla lettera c).
c.5 Le norme di cui ai commi
precedenti si applicano anche ai contratti di locazione, fatta salva la facoltà
di cointestazione all’atto della stipula del contratto di locazione.
Art. 18
(Spese di istruttoria ed altre spese)
c.1 Le spese di registrazione e quelle di ogni altra natura
derivanti dalla concessione e dalla locazione sono a carico del richiedente.
c.2 Le spese di istruttoria da quantificarsi secondo la tabella sub B)
sono corrisposte dal richiedente contestualmente alla presentazione della
istanza.
Art. 19
(Sanzioni e indennità)
c.1 L’utilizzazione di beni demaniali e patrimoniali senza
titolo ovvero in difformità dal titolo comporta il pagamento di una indennità
pari al canone ordinario relativo allo specifico bene, maggiorato
rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento, commisurata alla durata
dell’abuso. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di attivare la procedura
della decadenza o della risoluzione di cui rispettivamente agli artt. 12 e 14
del presente regolamento.
c.2 Qualora l’occupazione consista nella
realizzazione sui beni predetti di opere che configurino abusi edilizi (comprese
le recinzioni) non regolarizzabili la sanzione dovuta è commisurata al maggior
valore tra quello di mercato dell’opera eseguita e la misura dell’indennizzo
prevista al precedente c.1. c.3 Resta ferma l’applicazione delle altre
misure sanzionatorie vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello
stato dei luoghi.
CAPO III CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE
AGEVOLATO
Art. 20
(Concessioni e locazioni a canone agevolato)
c.1 Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla
promozione di interessi pubblici i beni regionali possono essere concessi a
canone agevolato ai seguenti soggetti:
a) enti pubblici; b) associazioni, fondazioni,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di
carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici,
organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali e non in riferimento
al principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
Art. 21
(Calcolo del canone agevolato e modalità di determinazione)
c.1 Nei casi di cui all’articolo precedente, il canone sarà
calcolato sulla base di quello di mercato operando le seguenti riduzioni:
a) per enti pubblici che utilizzano il bene oggetto di
concessione per il perseguimento delle finalità fissate nello Statuto della
Regione Puglia senza fini di lucro, la riduzione del canone è pari al 50%;
b) per gli enti di cui alla lettera b) la riduzione è pari al 30%.
In applicazione del precedente art. 8, comma 3, nel caso
vengano autorizzati gli interventi ivi previsti, il canone può essere
ulteriormente ridotto proporzionalmente al piano di ammortamento approvato fino
al 90%. Il canone annuale non può comunque essere inferiore ad euro
duecentocinquanta.
Art. 22
(Norme applicabili dei capi I e II)
c.1 Alle locazioni e concessioni di cui al presente capo si
applicano le norme di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19 ed il procedimento di selezione del contraente è il medesimo
disciplinato dai precedenti gli artt. 5, 6 e 7, scontata una preliminare
selezione delle domande che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione
e propongano un uso del bene che meglio persegua la tutela degli interessi
pubblici cui la Regione è preposta. In parziale deroga all’art.17 sono comunque
vietati la subconcessione ed il subingresso.
c.2 Oltre quanto previsto
nell’art. 15, nell’ambito delle concessioni e locazioni di cui al presente capo,
la manutenzione straordinaria è effettuata dall’assegnatario del bene.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 23
(Avvisi di valorizzazione)
c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio, nel rispetto dei piani di
valorizzazione emanati in applicazione delle leggi nazionali e regionali,
pubblica periodicamente un avviso contenente l’elenco di beni regionali che
possono essere concessi o locati, con indicazione dei dati catastali e del
canone a base d’asta. Tali avvisi sostituiscono la pubblicazione delle domande
prevista dal precedente art. 5, e fra le domande concorrenti pervenute in
seguito agli stessi, la scelta viene attuata secondo il procedimento previsto
agli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.
Art. 24
(Partecipazione e Progetti locali di valorizzazione)
c.1 E’ assicurata la partecipazione di tutti i cittadini
pugliesi alla valorizzazione dei beni della Regione attraverso la pubblicazione
telematica del loro catalogo geo-referenziato (atlante) e l’istituzione di una
sede virtuale di confronto delle idee.
c.2 I portatori di interessi
pubblici e privati possono proporre progetti di valorizzazione di immobili
regionali che prevedano, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e
privati interessati, anche nella forma dell’accordo di programma, l’utilizzo di
un bene immobile regionale per l’erogazione di un servizio o lo svolgimento di
un’attività di interesse generale.
c.3 Il Servizio Demanio e Patrimonio
cura la pubblicazione delle proposte pervenute e, persegue il raggiungimento
dell’obiettivo e/o la sottoscrizione dell’accordo attraverso l’indizione di
conferenze di servizi.
Art. 25
(Consegna ad altri Servizi regionali)
c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio cura la consegna dei beni
regionali agli altri Servizi che svolgano le funzioni amministrative cui essi
sono destinati, attraverso la redazione congiunta di un verbale ove sono
riportate le condizioni d’uso.
c.2 I servizi assegnatari svolgono i
compiti previsti nell’art.4, comma 2.
Art. 26
(Norme transitorie)
c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici
sorti a partire dal sedicesimo giorno dopo la pubblicazione dello stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali e
patrimoniali successive all’entrata in vigore del presente regolamento si
applicano le norme di cui al precedente art. 19. Per quelle precedenti è
possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, il rilascio di concessioni aventi
durata di un anno dall’istanza a proporsi entro tre mesi dall’entrata in vigore
del presente regolamento, subordinato al pagamento di una indennità pari al
canone calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 19.
c.3 Il
presente regolamento sostituisce il “Disciplinare d’uso dei beni regionali”
approvato con delibera di G.R. n. 9074 in data 9 dicembre 1997.
Art. 27
(Norma finanziaria)
c.1 I canoni di concessione e di locazione dei beni regionali
sono versati sul capitolo di entrata del Bilancio regionale n. 3071100
denominato “Proventi dei beni del Demanio e del Patrimonio regionale, L. 382,
LL.RR. 67/80; 5/85 e 11/89”.
c.2 Gli oneri istruttori di cui al
precedente art. 18 sono versati sul capitolo di entrata da istituirsi denominato
“Oneri istruttori e di gestione inerenti le concessioni e locazioni di beni
regionali, L.R. 27/95”, collegato al capitolo di spesa da istituirsi denominato
“Spese per l’istruttoria e la gestione inerenti le concessioni e locazioni di
beni regionali e funzioni di controllo, L.R. 27/95”.
c.3 Il deposito
cauzionale di cui al precedente art. 16 è versato sul capitolo di entrata del
Bilancio regionale n. 6151600 denominato “Depositi cauzionali e diversi
effettuati da terzi.”.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 2 novembre 2011
ALLEGATO A (Tipologia e tariffe
per il calcolo del canone annuo relativo alle concessioni ed affitti dei beni
del demanio e del patrimonio regionali)
ALLEGATO B (Spese d'istruttoria)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto del regolamento) Art. 2 (Costituzione di diritti di
terzi su beni regionali) Art. 3 (Esercizio della tutela dominicale) Art.
4 (Organi competenti) CAPO II CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE
ORDINARIO Art. 5 (Procedimento) Art. 6 (Requisiti del richiedente)
Art. 7 (Emanazione dell’atto di concessione e stipulazione del contratto di
locazione) Art. 8 (Calcolo del canone) Art. 9 (Diritti di
attraversamento: procedimento, tariffe) Art. 10 (Durata, decorrenza termine
ed obblighi connessi) Art. 11 (Cause di estinzione del rapporto concessorio
e locatizio) Art. 12 (Decadenza dalla concessione) Art. 13 (Revoca della
concessione) Art. 14 (Risoluzione e recesso) Art. 15 (Obblighi
dell’assegnatario e responsabilità) Art. 16 (Garanzie cauzionali) Art.
17 (Subingresso e divieto di cessione - modifiche societarie) Art. 18 (Spese
di istruttoria ed altre spese) Art. 19 (Sanzioni e indennità)
CAPO
III CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO Art. 20 (Concessioni
e locazioni a canone agevolato) Art. 21 (Calcolo del canone agevolato e
modalità di determinazione) Art. 22 (Norme applicabili dei capi I e II)
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 23 (Avvisi di
valorizzazione) Art. 24 (Partecipazione e progetti locali di valorizzazione)
Art. 25 (Consegna ad altri Servizi regionali) Art. 26 (Norme
transitorie) Art. 27 (Norma finanziaria)
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