IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.42,
comma 2, lett.c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 1,L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 8/10/ 2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
CAPO I
ASPETTI GENERALI
Art. 1
Oggetto e
finalità del Regolamento
1.1 Il presente
regolamento disciplina i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS)
e verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore
della pianificazione territoriale o della destinazione d’uso dei suoli, per i
quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente.
1.2 Il regolamento
è emanato in attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica) - di seguito, legge VAS -, ed in particolare
dell’articolo 1 (comma 4) e dell’articolo 3 (commi 11 e 12), coerentemente con
le disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. (di seguito, decreto), con
particolare riferimento all’articolo 7 (comma 7) e compatibilmente con i
principi fondamentali dettati nel medesimo decreto, nonché nel rispetto della
legislazione dell’Unione Europea (UE).
Art. 2
Definizioni
2.1 Ai fini del presente regolamento, ferme restando le
definizioni dell’articolo 2 della legge
VAS e quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in
materia di governo del territorio, si assumono le seguenti ulteriori
definizioni:
a) piani
urbanistici comunali: piani e programmi afferenti al settore della
pianificazione territoriale e della destinazione d’uso dei suoli - sia generali
sia attuativi, e incluse le relative modifiche - formati ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio
nella Regione Puglia, e per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di
autorità procedente ai sensi della lettera f, comma 1, articolo 2 della legge
VAS;
b) piani
urbanistici comunali di riqualificazione: piani urbanistici comunali che
interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati,
finalizzati a interventi di recupero, rigenerazione urbana, ristrutturazione
urbanistica o riqualificazione, comunque definita ai sensi della normativa
vigente in materia di governo del territorio;
c) piani
urbanistici comunali di nuova costruzione, i piani urbanistici comunali,
differenti da quelli di riqualificazione definiti alla lettera 2.1.b, che
costituiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di interventi di
nuova costruzione, così come definiti dalla normativa vigente in materia
edilizia;
d) zone ad elevata
sensibilità ambientale: le zone del territorio regionale - identificate
nell’Allegato 1 in ragione della ricognizione delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative volte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio
culturale - nelle quali si ritiene più probabile che l’attuazione di piani
urbanistici comunali comporti impatti significativi sull’ambiente, in
applicazione del principio di precauzione;
e) piccole aree ad
uso locale - a condizione che non siano interessate da funzioni urbane o
ambientali sovralocali nei termini stabiliti al comma 4.3:
I. per i piani
urbanistici comunali di riqualificazione, le aree che si estendono su una
superficie territoriale inferiore o uguale a 40 ettari (oppure a 20 ettari nella
zone ad elevata sensibilità ambientale);
II. per i piani
urbanistici comunali di nuova costruzione, le aree che si estendono su una
superficie territoriale inferiore o uguale a 20 ettari (oppure a 10 ettari nella
zone ad elevata sensibilità ambientale).
CAPO
II
PROCEDURE DI VAS DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI
Art. 3
Modalità
per la definizione dell’ambito di applicazione delle procedure di VAS
3.1 I piani urbanistici comunali rientrano nell’ambito di
applicazione della VAS, così come definito dalla normativa nazionale e regionale
vigente.
3.2 Le ulteriori modalità per l’individuazione dei piani
urbanistici comunali da sottoporre alle procedure di VAS disciplinate dal
presente regolamento sono emanate in attuazione della lettera c, comma 7,
articolo 7 del decreto, alla luce di quanto disposto agli artt. 1 (comma 4) e 3
(commi 11 e 12) della legge
VAS, in esito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e
programmi ivi prevista.
3.3 Ai sensi della legge
regionale 9 marzo 2009, n. 3 (Norme in materia di regolamento edilizio), i
nuovi regolamenti edilizi e le relative modifiche (nonché le modifiche agli
strumenti urbanistici vigenti che riguardino esclusivamente il regolamento
edilizio ivi contenuto) non rientrano nell’ambito di applicazione della VAS, in
quanto non possono contenere norme di carattere urbanistico (come stabilito al
comma 4, articolo 1 della predetta legge).
Art.
4
Piani
urbanistici comunali da sottoporre a VAS
4.1 Fatto salvo quanto
disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono
sottoposti alla VAS disciplinata dagli articoli da 9
a 15
della legge
VAS:
a) piani
urbanistici generali, formati ai sensi della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio);
b) piani urbanistici comunali di riqualificazione che
interessano superfici superiori a 40 ettari, oppure superiori a 20 ettari (nelle
zone ad elevata sensibilità ambientale)
c) piani urbanistici comunali di
nuova costruzione che interessano superfici superiori a 20 ettari, oppure
superiori a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
d)
modifiche di piani urbanistici comunali che non possono essere considerate
minori - ai sensi di quanto disposto all’articolo 5;
e) piani urbanistici
comunali soggetti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione
appropriata”, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
f)
piani urbanistici comunali, in esito alla verifica di assoggettabilità (anche
semplificata) prevista agli articoli 5 e 6, laddove l’autorità competente
disponga in tal senso.
4.2 La VAS relativa a modifiche che non possono
essere considerate minori di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS, si
limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati
precedentemente considerati, e si svolge secondo modalità semplificate
concordate fra l’autorità procedente e l’autorità competente, sentiti i soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, nel corso
della fase di impostazione della VAS prevista all’articolo 9
della legge
VAS.
4.3 Fatto salvo quanto disposto alle lettere 6.1.a e 6.1.b, e
all’articolo 7 (ad eccezione del punto 7.2.a.viii e delle lettere 7.2.i e
7.2.j), sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che definiscono il
quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture,
impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali
sovralocali, come di seguito individuati:
a) progetti per i
quali è necessaria la valutazione d’impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi
negli Allegati II o III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure inclusi
nell’Allegato IV se l’autorità competente ne abbia disposto l’assoggettamento a
VIA;
b) progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di
utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e
regionale vigente, sia uguale o superiore all’intero territorio o popolazione
comunale.
4.4 Le procedure di VIA dei progetti e di VAS dei piani
urbanistici comunali funzionali alla loro realizzazione si svolgono secondo
modalità coordinate o comuni, alle condizioni e nei termini stabiliti
all’articolo 17
della legge
VAS.
4.5 La VAS relativa ai piani urbanistici comunali che
risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata
anteriormente alla loro approvazione.
Art. 5
Piani
urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
5.1 Fatto salvo quanto disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti
piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a
VAS prevista all’articolo 8
della legge
VAS (di seguito, verifica):
a) piani
urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o
uguali a 40 ettari, oppure inferiori o uguali a 20 ettari (nelle zone ad elevata
sensibilità ambientale);
b) piani urbanistici comunali di nuova costruzione
che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o
uguali a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
c)
modifiche minori ai piani urbanistici comunali, ivi incluse:
I. modifiche ai
piani urbanistici comunali che riguardano piccole aree ad uso locale, come
definite alla lettera 2.1.e;
II. modifiche ai piani urbanistici comunali che
non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite
negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle
dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;
d) piani
urbanistici comunali non esplicitamente menzionati nel presente regolamento.
5.2 La verifica relativa a piani urbanistici comunali che risultavano
adottati alla data di entrata in vigore della legge
VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.
Art. 6
Piani
urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
semplificata
6.1 Fatto salvo quanto disposto all’articolo 7, i
seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di
assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista
al comma 7, articolo 8 della legge VAS, secondo la procedura descritta al comma
6.2:
a) strumenti
attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora
non comportino variante ma lo strumento sovraordinato in sede di VAS non abbia
dettato tutti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste, così come definiti alla lettera 7.2.f;
b) le
disposizioni della lettera 6.1.a si applicano anche agli strumenti attuativi che
interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già
sottoposte a VAS o a verifica, anche semplificata;
c) modifiche minori, come
definite alla lettera 5.1.c, di piani urbanistici comunali che siano già stati
sottoposti a VAS oppure a verifica di assoggettabilità a VAS;
d) fatto salvo
quanto previsto alla lettera 7.2.b, modifiche obbligatorie ai piani urbanistici
comunali volte all’adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi
sovraordinati, finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale;
e) strumenti attuativi di Piani Regolatori Generali e Programmi di
Fabbricazione vigenti, le cui caratteristiche coincidano con quelle dei piani
urbanistici comunali definiti alla lettera 5.1.a, a condizione che siano
elaborati coerentemente con i criteri per la formazione e la localizzazione dei
Piani Urbanistici Esecutivi (limitatamente alla Parte II - Criteri per
perseguire la qualità dell’assetto urbano), emanati con deliberazione della
Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2753;
f) piani urbanistici comunali
direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di
opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza
di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di
settore -, ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei
progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17
della legge VAS.
6.2 Nel caso di piani urbanistici comunali individuati al
comma 6.1,
l’autorità procedente:
- presenta un’istanza all’autorità
competente, corredando la comunicazione di idonea documentazione che attesti
l’applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata e definisca i
potenziali effetti significativi sull’ambiente che siano stati precedentemente
considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), nonché del
rapporto preliminare di verifica e dell’elenco degli enti territoriali
interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale - individuati
secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5
e 6
della legge
VAS;
- avvia, contestualmente alla presentazione dell’istanza, la
consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in
materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare
di verifica;
- comunica all’autorità competente, in esito alla predetta
consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;
gli enti
consultati:
- rendono il parere all’autorità competente e all’autorità
procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di
rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori
approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni;
l’autorità competente:
- comunica all’autorità procedente, entro
quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’eventuale necessità di
integrare l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;
- adotta il
provvedimento di verifica entro sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza.
6.3 La verifica semplificata relativa a piani urbanistici
comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge
VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.
6.4 Per tutto
quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell’articolo 8
della legge
VAS.
Art. 7
Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS
7.1 L’esclusione dalle procedure di VAS dei
piani urbanistici comunali non esonera l’autorità procedente o il proponente
dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare
riferimento alla valutazione d’incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e
verifica di assoggettabilità a VIA - ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente.
7.2 Per i seguenti piani urbanistici comunali si
ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto
delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla
conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:
a) modifiche ai piani
urbanistici comunali, che si riferiscono a:
I. correzione di meri errori
negli elaborati scritto-grafici
II. verifica di perimetrazioni conseguenti
alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
III. precisazione
dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
IV. adeguamento o
rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici
attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e
iii della presente lettera;
V. modifiche alle modalità di intervento sul
patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1,
articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
VI. modifiche di
perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15
della legge
regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all’articolo 51
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o
all’articolo14
della l.r.
20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non
comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle
dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;
VII. modifiche ai piani urbanistici comunali
attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali
omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso
ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze
massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri
disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione
delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;
VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali
generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale,
degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di
copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico
comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola
(comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano
una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
IX. modifiche ai piani
urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati
all’esproprio;
b) modifiche
obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a disposizioni
normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle
prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediativo
globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite
negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree
a differente destinazione;
c) piani
urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o
uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata
sensibilità ambientale), purché:
I. non derivino dalle modifiche di
perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II.
non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II
“valutazione appropriata”, e
III. non prevedano interventi di
ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee
“A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
d) piani
urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d’uso del
territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano
superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari
(nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:
I. non derivino
dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto
7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza -
livello II “valutazione appropriata” -,
III. non riguardino zone di
protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per
approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi
del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di
interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici
comunali generali vigenti,
IV. non prevedano l’espianto di ulivi monumentali
o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente, e
V. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una
volumetria superiore a 10.000 m3, oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad
elevata sensibilità ambientale);
e) piani
urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d’uso del
territorio per attività produttive - industriali, artigianali, commerciali,
terziarie, o turistico-ricettive -, che interessano superfici inferiori o uguali
a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata
sensibilità ambientale), purché:
I. non derivino dalle modifiche di
perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II.
non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II
“valutazione appropriata” -,
III. non costituiscano il quadro di riferimento
per la realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazione
integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o
localizzazione delle industrie insalubri di prima classe,
IV. non riguardino
zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per
approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi
del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di
interesse nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di
risanamento della qualità dell’aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e s.m.i., o zone
territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
V. non prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali
ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e
VI. non comportino
ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m3, oppure
superiore a 2.500 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) - la
predetta volumetria è incrementata del 100% nel caso in cui l’intervento sia
localizzato in un’area produttiva paesisticamente ed ecologicamente attrezzata,
oppure riguardi la trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano
ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
(sistema comunitario di ecogestione e audit), o la certificazione ambientale
secondo le norme ISO 14001;
f) gli strumenti
attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora
non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste, definendo in particolare tutti i seguenti aspetti:
I. l’assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
II. gli
indici di fabbricabilità,
III. gli usi ammessi e
IV. i contenuti di
livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime
consentite, ai rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità
dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai corrispondenti parametri
disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri
contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini
dell’applicazione della d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010;
g) le disposizioni
della lettera 7.2.f si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano
aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte
a VAS o a verifica, a condizione che ciò sia espressamente disposto nel
provvedimento conclusivo della VAS o della verifica;
h) fatto salvo
quanto disposto al comma 7.6, i piani urbanistici comunali direttamente ed
esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di singole opere, a
condizione che i possibili impatti sull’ambiente siano già stati valutati
secondo una delle seguenti modalità:
I. nel corso di processi di VAS
relativi alla pianificazione di settore, alla programmazione delle opere
pubbliche e degli interventi di sostegno allo sviluppo, o alla pianificazione
territoriale;
II. nell’ambito di procedure coordinate o comuni di VIA dei
progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17
della legge
VAS.
i) i piani
urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente volti all’adeguamento
tecnico-funzionale di infrastrutture di mobilità esistenti, a condizione che gli
interventi previsti ricadano nell’area di pertinenza o nelle fasce di rispetto
delle medesime infrastrutture;
j) le modifiche
minori ai piani urbanistici comunali ai sensi della lettera 5.1.b, determinate
dall’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
7.3 La sussistenza delle condizioni cui è subordinata l’esclusione dalle
procedure di VAS dei piani urbanistici comunali individuati al comma 7.2 e
sottoposti alla registrazione prevista al comma 7.4, è soggetta a verifiche a
campione svolte dall’autorità competente per la VAS in sede regionale, secondo
le modalità stabilite al medesimo comma 7.4 e sulla base di una metodologia di
campionamento definita ai sensi dell’articolo 9.
7.4 Ai fini della
registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS,
individuati al comma 7.2:
l’autorità procedente:
- trasmette
all’autorità competente un’attestazione della sussistenza delle specifiche
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS per un determinato piano
urbanistico comunale - allegando i documenti necessari allo svolgimento
dell’eventuale verifica da parte dell’autorità competente, così individuati:
• copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano
urbanistico comunale;
• elaborati del piano urbanistico comunale;
•
eventuali contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano urbanistico
comunale, già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli
enti territoriali interessati;
- la predetta
comunicazione è effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il
Portale VAS previsto all’articolo 19
della legge
VAS, a far data dalla sua attivazione;
- dà atto della
conclusione della procedura di registrazione prevista al presente comma, nonché
dell’eventuale verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione, nei
provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici
comunali - tale funzione è demandata all’organo o ente competente
all’approvazione, laddove esso non coincida con l’autorità procedente;
l’autorità competente:
- pubblica sul
proprio sito informatico - o, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS
previsto all’articolo 19
della legge
VAS - la documentazione relativa alla procedura di registrazione, inclusi i
provvedimenti conclusivi della verifica di sussistenza delle condizioni di
esclusione dalle procedure di VAS, prevista al comma 7.3;
- per i piani
urbanistici comunali selezionati ai fini della predetta verifica in base alla
metodologia di campionamento definita ai sensi dell’articolo 9, comunica
all’autorità procedente l’avvio del relativo procedimento entro trenta giorni
dalla trasmissione dell’attestazione e dei documenti necessari alla verifica;
- consulta, se
necessario, determinati soggetti competenti in materia ambientale o enti
territoriali interessati, nonché i Servizi regionali competenti in materia di
governo del territorio;
- conclude il
procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione entro
trenta giorni dal relativo avvio, con un provvedimento espresso che - in caso di
esito negativo -, illustra le ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti
condizioni di esclusione, e indica a quale procedura di VAS debba essere
sottoposto il piano urbanistico comunale;
gli enti consultati:
- forniscono entro
quindici giorni eventuali chiarimenti all’autorità competente in merito alla
sussistenza dei requisiti di esclusione - è fatta salva la possibilità di
rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori
approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni.
7.5 La registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS è svolta precedentemente all’adozione del piano urbanistico
comunale, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di
formazione. Per i piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data
di entrata in vigore della legge
VAS, la predetta registrazione è effettuata anteriormente all’approvazione.
7.6 Al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni del comma 7,
articolo 3
della legge
VAS, si fornisce di seguito, in via preliminare, un elenco ricognitivo dei
provvedimenti di autorizzazione di opere singole - disciplinati dalla normativa
nazionale vigente - che, in quanto hanno per legge l’effetto di variante ai
piani urbanistici comunali, comportano l’esclusione dall’ambito di applicazione
della VAS delle predette varianti:
a) autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (e per le
relative varianti sostanziali), ai sensi dell’articolo 208 del decreto - oppure
l’autorizzazione integrata ambientale per i medesimi impianti ai sensi
dell’articolo 29-sexies del decreto, in virtù del rinvio operato al comma 11
dell’articolo 29-quater del medesimo decreto;
b) approvazione del progetto
di bonifica in siti potenzialmente contaminati o in siti di interesse nazionale,
ai sensi - rispettivamente - dell’articolo 242 (comma 7) e dell’articolo 252
(comma 6) del decreto;
c) autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale
o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e s.m.i.;
d) approvazione
da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
dei progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di
preminente interesse nazionale, ai sensi del comma 7, articolo 165 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e s.m.i.;
e) approvazione da parte del CIPE dei progetti di
insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico, ai sensi del comma 5, articolo 179 del d.lgs.
163/2006.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 8
Disposizioni transitorie
8.1 Fatto salvo
quanto disposto al comma 8.2, le procedure di VAS avviate precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi delle
norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.
8.2 L’autorità
procedente - sentito il proponente -, può richiedere all’autorità competente:
a) l’applicazione
dell’articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso - a
tal fine:
- l’autorità procedente trasmette all’autorità competente
un’attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione
dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del
piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l’autorità competente
verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni
dalla trasmissione dell’attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di esito positivo, l’autorità competente conclude il procedimento
di verifica di assoggettabilità applicando le pertinenti disposizioni
dell’articolo 7, e l’autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di
adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;
- in caso
di esito negativo, l’autorità competente comunica all’autorità procedente che
non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, e conclude il
procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al
momento del suo avvio.
b) l’applicazione
dell’articolo 4 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso - a
tal fine:
- l’autorità procedente trasmette all’autorità competente una
richiesta motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano
urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l’autorità competente
verifica la sussistenza delle condizioni per l’assoggettamento del piano
urbanistico comunale alla VAS disciplinata dagli artt. da 9 a 15 della l.r.
44/2012, entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta;
- in
caso di esito positivo, l’autorità competente conclude il procedimento di
verifica, assoggettando il piano urbanistico comunale a VAS ai sensi
dell’articolo 4;
- in caso di esito negativo, l’autorità competente ne dà
comunicazione all’autorità procedente e conclude il procedimento di verifica di
assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio.
Art. 9
Indicazioni
operative
9.1 All’autorità competente per la VAS in sede
regionale - di concerto con i Servizi regionali competenti in materia di governo
del territorio - sono demandati l’adozione, (entro novanta giorni dall’entrata
in vigore del presente regolamento) e l’aggiornamento di indicazioni operative
concernenti le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali. Le indicazioni
operative sono pubblicate sul sito informatico della predetta autorità
competente o, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto
all’articolo 19 della legge VAS.
9.2 Le indicazioni operative, adottate
nel rispetto del decreto, della legge VAS e del presente regolamento, e
coerentemente con gli analoghi indirizzi pubblicati sul proprio sito informatico
dal Ministero per la Tutela dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, includono:
a) modelli e specifiche tecniche per la redazione e la
presentazione su supporto informatico dei documenti amministrativi previsti
dalla legge
VAS e dal presente regolamento;
b) schemi di raccordo procedimentale per
l’integrazione della VAS nei processi di formazione di tipologie specifiche di
piani urbanistici comunali;
c) contenuti minimi del rapporto preliminare (di
verifica o di orientamento), del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica,
della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al
monitoraggio;
d) aggiornamento dell’elenco ricognitivo (fornito in via
preliminare al comma 7.6) delle norme nazionali la cui applicazione, in
combinato disposto con le previsioni del comma 7, articolo 3
dellalegge
VAS, determina l’esclusione dei piani urbanistici comunali dalle procedure
di VAS;
e) cartografia digitale delle “zone ad elevata sensibilità
ambientale” identificate nell’Allegato I;
f) metodologia di campionamento
dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini del controllo previsto al
comma 7.3.
Art. 10
Disposizioni finali
10.1 L’autorità
competente per la VAS in sede regionale cura la raccolta e la pubblicazione di
informazioni relative ai provvedimenti adottati e ai procedimenti svolti in
applicazione del presente regolamento, nell’ambito delle attività di
monitoraggio dell’attuazione della VAS in Puglia previste all’articolo 20
della legge
VAS.
10.2 L’Assessorato regionale con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale, di concerto con quello titolare delle funzioni in
materia di governo del territorio, propone le opportune modifiche e integrazioni
al presente regolamento - anche in seguito alla segnalazione di eventuali
criticità nel corso delle attività di monitoraggio richiamate al comma 10.1.
10.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento, si applicano le disposizioni della legge
VAS.
Dato a Bari, addì 9 ottobre 2013
ALLEGATO I
(vedasi allegato)
Individuazione
delle zone ad elevata sensibilità ambientale
SOMMARIO DELLE
RUBRICHE
CAPO I:
ASPETTI GENERALI
Art. 1 Oggetto e
finalità del regolamento
Art. 2 Definizioni
CAPO II:
PROCEDURE DI VAS DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI
Art. 3 Modalità per
la definizione dell’ambito di applicazione delle procedure di VAS
Art. 4
Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS
Art. 5 Piani urbanistici
comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
Art. 6 Piani
urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
semplificata
Art. 7 Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi
dalle procedure di VAS
CAPO III:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 8 Disposizioni transitorie
Art. 9 Indicazioni operative
Art. 10 Disposizioni finali
ALLEGATO I:
Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale