IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 1, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.1398 del 23/07/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
VISTO il “Regolamento sulle bonifiche delle paludi e
dei terreni paludosi” di cui al R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
VISTO il R.D.
13 febbraio 1933, n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale”;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n.69 che impone la fissazione di tempi
certi per la durata dei procedimenti amministrativi;
VISTI la Legge
Regionale 20 giugno 2008, n.15 e il regolamento
di attuazione 29 settembre 2009, n.20 sulla trasparenza nell’attività
amministrativa della regione Puglia;
VISTO l’art. 10
comma 3 della Legge
Regionale del 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica
integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”;
VISTO il Piano di
bacino stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) del 30 novembre 2005 e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge
Regionale n. 31 del 1995 “Art. 14 Legge 8/6/90 n. 142: Autorità competente
al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi”;
VISTO il D. lgs 152/06
e ss.mm.ii;
VISTI gli articoli, ai sensi del combinato disposto n. 42
L.R.
24/83, n. 14 D.Lgs. n. 67/2000, n. 124 D. Lgs. 152/06 e ss mm. ed ii.;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi
aggiornamenti;
VISTA la DGR 4 Agosto 2009 n. 1441 Piano di Tutela delle
Acque art. 121 del Dlgs. 152/06 - allegato 2 - Linee guida per la redazione dei
regolamenti di attuazione del PTA;
VISTO il “Piano Direttore” approvato
con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13 giugno 2002 n. 191;
VISTO il Regolamento
Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 che Disciplina gli scarichi di acque
reflue domestiche o assimilate alle domestiche;
VISTA la Legge
Regionale n. 17 del 30 novembre 2000;
Capo
I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del
regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il
procedimento e le condizioni per l’affidamento in concessione dei beni del
demanio regionale - ramo bonifica - nella disponibilità dei Consorzi di Bonifica
a qualsiasi titolo, nonché i beni del demanio statale - ramo bonifica - le cui
funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione con D.P.R. 24/07/1977
n. 616. Sono esclusi dall’oggetto del presente regolamento i procedimenti e i
provvedimenti che riguardano gli aspetti dominicali.
Art. 1 bis
Definizioni
Concessione: è il provvedimento amministrativo con cui la
pubblica amministrazione conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive
attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica e attribuendone un uso
esclusivo.
Autorizzazione: è il provvedimento amministrativo con il quale la
pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall’ordinamento all’esercizio
di una preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa
verifica della compatibilità di tale esercizio con l’interesse pubblico.
Beni: Sono quelli definiti dall’art. 1
Art.
2
Costituzione di diritti di terzi
1. I
beni di cui all’art. 1 possono essere concessi o autorizzati in uso a terzi.
2. All’uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico
attraverso un provvedimento amministrativo di autorizzazione o concessione, a
carattere potestativo ed unilaterale. Alla concessione seguirà una
convenzione-contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il
concessionario e regolante i rapporti fra le parti.
3. Le condizioni e
le modalità di esercizio fissate negli atti concessori devono garantire, in ogni
caso, che:
a) dall’uso dell’immobile non derivi alcun pregiudizio alla
continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è
destinato.
b) sia salvaguardata la compatibilità dell’uso autorizzato con la
funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo perseguimento.
4. Le
concessioni relative ad immobili o aree sottoposte a vincoli, ai sensi delle
norme vigenti, devono prevedere particolari modalità e prescrizioni d’uso a
garanzia della loro conservazione e integrità.
5. Ai sensi dell’art. 10,
comma 6, della L.R. 13 marzo 2012, n. 4, salvo quanto previsto dall’art. 166 del
D.Lgs. 152/2006, è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di
acque reflue urbane nelle opere di bonifica, purché conforme a quanto previsto
dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, ferma restando la
competenza dei consorzi a definire le opportune modalità tecniche di immissione
degli scarichi nelle opere di bonifica. A tal fine, il Consorzio di bonifica
territorialmente competente rilascerà parere tecnico entro 30 giorni dalla
richiesta, nell’ambito dell’iter amministrativo avviato ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 152/2006. Per gli alvei sotto tutela dell’Autorità Idraulica dovrà
essere acquisita l’autorizzazione ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 25 luglio
1904 n. 523.
6. Per gli scarichi già autorizzati o comunque già in
essere alla data dell’approvazione del presente regolamento, il consorzio potrà
dettare prescrizioni con autonomo provvedimento, da recepire da parte del
gestore dello scarico entro sessanta giorni dalla richiesta del consorzio, salvo
proroghe motivate.
Capo II
Concessione e
autorizzazione
Art. 3
Oggetto
della concessione o dell’autorizzazione
1. Nel rispetto dei
criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI, formano oggetto di
concessione di natura attiva le seguenti opere, atti o fatti:
a) la
costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione fluente
di canali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di scarico di
terreni agricoli o di fabbricati singoli o facenti parte di lottizzazioni e
simili, manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento, regimazione di
qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale;
b) la costruzione e
l’uso di opere e manufatti (ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti);
c) le derivazioni di acqua dai canali per usi diversi da quello irriguo o
agroindustriale;
d) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della
sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di scolo oppure
funzione promiscua (scolo ed irrigazione), sempreché determinate da ragioni di
interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti;
e) la concessione temporanea di uso di terreni costituenti pertinenze dei
canali e di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
f)
il collocamento di bilancione o capanni da pesca, di scalette e di pontili di
attracco di natanti nei canali consorziali e bacini;
g) qualsiasi altro
apprestamento, atto o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la
resistenza, la convenienza all’uso cui sono destinati i canali consorziali e le
loro pertinenze, nonché le servitù di transito, di distanza di manufatti,
recinzioni, previste a favore dei frontisti dei canali suddetti;
h) ogni e
qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture e opere consortili.
2. Possono inoltre costituire oggetto della concessione i seguenti beni:
le golene dei canali di bonifica, i terreni seminativi e erborati, le aree
forestali, i fabbricati.
3. Le golene dei canali di bonifica e fasce
frangivento sono date in concessione esclusivamente per “uso pascolo”. salvo che
per attraversamenti con opere dichiarate di interesse pubblico e di pubblica
utilità, se compatibili.
4. Titolo preferenziale per il rilascio della
predetta concessione è la condizione di frontista e possessore di animali da
pascolo, da comprovare mediante la produzione di:
a) “Fascicolo unico
Aziendale” con annesso “Registro di Stalla”;
b) Certificazione sanitaria
rilasciata dall’ASL territorialmente competente (mod. 2bis/33).
5. In
relazione alla natura del terreno interessato, ed in ogni caso su argini,
controfossi, alvei o lungo le fasce frangivento, nell’atto di concessione verrà
vietata ogni forma di coltivazione dello stesso o, alternativamente, in caso di
golene sarà eventualmente consentita esclusivamente la coltivazione di prati
permanenti.
6. Le zone forestali possono essere date in concessione per
il pascolo, salva le eventuali richieste di attraversamenti con opere dichiarate
pubbliche o di pubblica utilità; le concessioni a uso pascolo contengono nei
patti il nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) l’addetto alla
custodia dovrà essere maggiorenne, dovrà guardare a vista il bestiame,
evitandone la sosta, nonché l’abbeveraggio in eventuali invasi prospicienti; non
potrà portare accette o roncole; non potrà accendere fuochi all’interno del
rimboschimento e fino ad una distanza di 200 metri;
b) il concessionario
dovrà comunicare al Comando della Stazione Forestale competente per territorio
il nome dell’addetto alla custodia ed il numero dei capi di bestiame che
stabilirà il Consorzio.
7. I fabbricati sono concessi dando preferenza
allo svolgimento di usi per attività di pubblico interesse.
8. Sono
ammesse concessioni migliorative.
9. Sono, infine, oggetto di
autorizzazione concessione gli attraversamenti di beni demaniali gestiti da
consorzi di bonifica con reti di pubblico acquedotto o di pubblica fognatura.
10. Possono essere oggetto di autorizzazione unicamente i beni che non
divengono di esclusivo utilizzo da parte del richiedente. In particolare:
a)
lo scarico nella rete idrografica di acque meteoriche trattate e reflue, rese
idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento effettuato
da impianti di depurazione comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei
(compreso fosse settiche e vasche Imhoff) fatte salve le norme di cui al d. lgs.
152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
b) il transito su
terreni di proprietà demaniale;
c) l’attraversamento dei terreni oggetto di
servitù a favore del demanio previa acquisizione da parte del richiedente
dell’atto di assenso del proprietario, tranne che per le opere pubbliche o
dichiarate di pubblica utilità;
d) l’attraversamento sub-alveo ed aereo, il
fiancheggiamento di canali consorziali, condotte irrigue e loro accessori, sia a
cielo aperto che tombinati, di strade di servizio e di condotte irrigue, con
condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi
telefonici, ed impianti a rete in genere.
Art.
4
Procedimento per il rilascio di concessioni
1. Le concessioni, che hanno natura precaria, possono essere
disposte sulla base di avvisi pubblici o su istanza di parte. Il procedimento di
assegnazione su istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.
2. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in
concessione un bene di cui all’art.1 deve produrre istanza al Consorzio di
Bonifica interessato. Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nel
successivo art. 5 e nella stessa sono indicati: i dati identificativi del bene
(località, estremi catastali e relativa planimetria), le finalità di utilizzo,
la descrizione particolareggiata dell’opera che si intende eseguire, i dati
identificativi del richiedente, la dimostrazione dell’avvenuto versamento delle
spese istruttorie.
3. Alla istanza devono essere altresì allegati i
disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia (corografia
IGM; aerofotogrammetria; planimetria su base catastale; piante e sezioni
quotate; documentazione fotografica), debitamente firmati da un tecnico
abilitato, nonché dal richiedente. Altri eventuali elaborati potranno essere
richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per
l’esatta definizione dell’opera.
4. Il Consorzio preposto cura
l’istruttoria verificando preliminarmente:
a) che il bene di cui all’art. 1
sia disponibile e non soddisfi concrete e immediate esigenze consortili;
b)
che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente
regolamento;
c) i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente
alla luce della normativa vigente.
5. Il Consorzio provvede alla
pubblicazione di estratto dell’istanza mediante affissione all’albo del Comune
ove è situato il bene e sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica, per un
periodo non inferiore a 20 giorni. Per concessioni di particolare rilevanza Il
Consorzio può pubblicare l’estratto anche mediante altre fonti, ponendone il
costo a carico dell’assegnatario.
6. Il Consorzio provvede, altresì, ad
acquisire i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il
parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio
Lavori Pubblici della Regione Puglia.
7. Nel termine fissato in
pubblicazione possono pervenire domande concorrenti sullo stesso bene od
osservazioni. Delle osservazioni si tiene conto in sede di redazione del
provvedimento di concessione. In caso di domande concorrenti per l’utilizzo
della stessa area si procede all’esperimento di procedura ristretta di selezione
con invito ai soggetti richiedenti. La scelta del contraente può avvenire con il
metodo del massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo contenuto nella
lettera d’invito o con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel primo caso, se pervengono offerte di pari importo, si procede a
richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla
seduta di gara, un’offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno
presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare
l’offerta, si procede ad estrazione a sorte. In caso di utilizzo del metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le
modalità di espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa
ponderazione.
8. Il Consorzio non procede all’espletamento di procedura
di selezione quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi
siano domande concorrenti per la concessione del bene oggetto dell’istanza
principale.
9. In caso di concessione a uso agricolo valgono le
prelazioni previste dalle leggi vigenti.
10. Il procedimento deve
concludersi, con provvedimento espresso anche nell’eventualità di rigetto
dell’istanza, in quest’ultimo caso previa attivazione del preavviso di diniego
previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., entro e non oltre 90
giorni dalla ricezione della regolare istanza, salve le sospensioni previste per
legge. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di
Bonifica.
11. L’atto di concessione dovrà essere sottoscritto in duplice
copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale
Rappresentante del Consorzio; con la sottoscrizione dell’atto concessorio la
Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali
previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in
volta dal Consorzio.
Art. 5
Documentazione occorrente al rilascio di concessioni
1. All’istanza deve essere allegata:
a) per i beni la cui
concessione viene disposta con bando di gara: la documentazione prevista
nel bando;
b) per i beni richiesti su istanza di parte: la documentazione
necessaria ad una precisa identificazione dei beni, quali:
- visure
catastali
- disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice
copia
- corografia IGM;
- aerofotogrammetria;
- planimetria su base
catastale;
- documentazione fotografica.
2. Tutta la documentazione
dovrà essere firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta
sia finalizzata all’esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei
luoghi. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il
Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione
dell’opera.
3. Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento
sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate
dagli stessi Consorzi a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi
effettivamente sostenuti per l’espletamento dell’attività.
Art. 6
Requisiti
del richiedente
1. Il richiedente deve produrre
autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste nell’art.
38 comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.
2. Ai sensi della Legge
183/2011 le autocertificazioni prodotte dagli interessati saranno oggetto di
controllo dall’amministrazione consortile preliminarmente al rilascio della
concessione. Non è autocertificabile la regolarità contributiva.
3. Gli
enti pubblici sono esenti dalla presentazione della predetta autocertificazione.
Art. 7
Responsabile del Procedimento di concessione
1. Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che, ai
sensi della Legge 241/90:
a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta,
autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura
Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per
concessioni afferenti i corsi d’acqua pubblici, richiedendo alla Regione -
Ufficio bonifica - di attivare, se necessaria, la procedura di cui all’art. 14 e
seguenti della Legge n.241/90.
b) Determina, preliminarmente, il canone
annuo e individua le modalità di aggiudicazione per offerte concorrenti;
c)
provvede alla pubblicazione del bando o degli avvisi;
d) verifica che siano
rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento, e
che i richiedenti siano in regola con il pagamento dei tributi consortili, che
non abbiano in corso contenziosi verso il consorzio;
e) verifica che in capo
ai richiedenti vi siano i requisiti dichiarati in domanda e previsti dal bando o
da norme di Legge. In particolare verifica che abbiano i necessari requisiti
morali e siano in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi previsti
dalla Legge;
f) cura la predisposizione dello schema dell’atto concessorio e
lo invia alla Regione - Ufficio Bonifica - per il previsto parere ai sensi della
L.R. n.4/2012, art. 10 - comma 4;
g) conclude il procedimento con un
provvedimento espresso in un tempo massimo di 90 giorni, sospeso per
l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui alla lettera a).
Art. 8
Rilascio
dell’atto di concessione
1. Il Consorzio di Bonifica, previa
verifica della documentazione prevista dagli artt. 4, 5 e 6, delibera la
concessione del bene.
2. L’atto deliberativo, di cui al precedente
comma, riporta l’individuazione del bene, la durata e la finalità della
concessione, il canone annuo, le modalità di pagamento, l’ammontare della
polizza fidejussoria, i dati anagrafici o societari del beneficiario, le
eventuali opere autorizzate, il termine per la sottoscrizione e lo schema della
convenzione che accede all’atto di concessione. L’atto riporta, altresì, la
procedura di selezione adottata, i criteri di selezione del beneficiario, nonché
i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni acquisite ai sensi delle leggi
vigenti.
3. L’atto di cui al comma 2, decorso il termine di
pubblicazione, è notificato al beneficiario per la sottoscrizione della
convenzione relativa all’atto di concessione.
4. L’atto di concessione è
sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario prima della
sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio. Con la
sottoscrizione dell’atto concessorio la Ditta concessionaria si impegna ad
accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e
quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.
5. Il
beneficiario, all’atto della sottoscrizione della concessione, deve presentare
la seguente documentazione:
a) polizza fideiussoria, bancaria o
assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti;
b) attestazione di
pagamento del canone anticipato relativo alla prima annualità;
c) polizza di
responsabilità civile a copertura dei danni, verso terzi, derivanti
dall’esercizio della concessione.
6. Il provvedimento di concessione,
repertoriato in apposito registro delle concessioni e registrato, è inviato in
copia alla Regione - Ufficio Bonifica.
7. Il concessionario che esegue
lavori sull’immobile oggetto di concessione deve fornire al Consorzio copia
delle autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in
materia.
Art. 8 bis
Rilascio
dell’atto di autorizzazione
1. Qualsiasi soggetto pubblico o
privato che intenda ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 3 comma 1 bis deve
produrre istanza al Consorzio di Bonifica interessato.
2. All’istanza
deve essere allegata la seguente documentazione:
- visure catastali;
-
disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi;
- corografia IGM;
-
aerofotogrammetria;
- planimetria su base catastale;
- documentazione
fotografica;
- relazione illustrativa.
3. La documentazione dovrà
essere firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia
finalizzata all’esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei
luoghi. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il
Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione
dell’opera.
4. Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento
sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate
dagli stessi Consorzi a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi
effettivamente sostenuti per l’espletamento dell’attività.
5. Il
richiedente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel precedente
art. 6.
6. Il responsabile del procedimento nominato dal consorzio
espleta le attività previste nel precedente art. 7, alle lettere a), b), d) ed
e), cura l’emanazione del provvedimento di autorizzazione e conclude il
procedimento entro un tempo massimo di 60 giorni, sospeso per l’acquisizione dei
pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui alla lettera a) dell’art.7.
Art. 9
Calcolo del
canone di concessione e di autorizzazione
1. Il canone annuale,
da corrispondere in via anticipata, è determinato secondo i seguenti criteri:
a) per le concessioni di fondi per uso agricolo è determinato moltiplicando
il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione
Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%. In ogni caso la rata
annuale del canone non può essere inferiore a € 50,00;
b) per le concessioni
e le autorizzazioni relative alle utilizzazioni previste nell’allegato A)
“Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione”, il canone viene
calcolato secondo quanto determinato da ciascun consorzio e approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale;
c) Per gli immobili concessi ad uso
abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
d) Per le
altre destinazioni d’uso, il canone sarà determinato secondo il criterio
sintetico - comparativo del “libero mercato”.
2. I canoni determinati in
base ai precedenti commi sono aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente, salvo
che vengano corrisposti in unica soluzione all’atto della sottoscrizione.
3. In caso di concessione migliorativa, ove il concessionario sia
autorizzato o assuma l’obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione,
recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso,
il costo dei lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della
approvazione del progetto di massima presentato dal richiedente, può essere
portato in detrazione del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del
canone stesso. La durata della concessione viene, in tal caso, fissata in
rapporto al periodo di tempo necessario all’ammortamento dei costi approvati.
4. E’ obbligo del concessionario che esegua lavori autorizzati,
consegnare al Consorzio interessato tutte le certificazioni previste per legge
ai fini della agibilità, sicurezza dell’immobile e di variazione catastale.
Art. 9 bis
Calcolo del
contributo per gli scarichi di acque reflue urbane o meteoriche
1. Per lo scarico delle acque meteoriche e reflue il canone è
sostituito da un contributo annuo determinato dal consorzio, in relazione ai
costi previsti per la manutenzione per ciascun canale, in funzione dei seguenti
parametri:
a) portata dello scarico;
b) distanza tra il punto di
immissione e il recapito finale (mare, corso d’acqua pubblico, vora) rispetto
alla lunghezza complessiva dell’asta fluviale;
c) spesa annua prevista per
ciascun canale comprensiva dei costi energetici e di gestione impianti in caso
di sollevamento meccanico;
d) incidenza della portata di scarico rispetto
alla capacità idraulica del canale interessato, come attestata dal consorzio di
bonifica interessato;
2. Il contributo dovuto dal Gestore del SII è
determinato, ai sensi dell’art. 166 del D.lgs. 152/2006 sulla scorta dei criteri
di cui al comma precedente definiti ai sensi del’art. 19, comma 3, della legge
regionale 13 marzo 2012 n. 4.
3. In sede di prima applicazione del
presente regolamento la spesa annua prevista per la manutenzione è determinata,
da ciascun consorzio, sulla base dei consuntivi di spesa degli ultimi cinque
anni integrati da criteri parametrici che tengano conto dell’eventuale
incremento di portata. A decorrere dal sesto anno dall’entrata in vigore del
presente regolamento la spesa annua prevista per la manutenzione è determinata
esclusivamente sulla base dei consuntivi di spesa degli ultimi cinque anni.
4. I costi di manutenzione da ripartire tra i consorziati e i
concessionari di scarichi tengono conto dei contributi erogati dalla Regione. In
caso di mancata erogazione l’intero costo viene posto a carico dei soggetti che
usufruiscono dell’opera di bonifica.
5. Qualora il Concessionario
rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò
avviene, egli è tenuto comunque al pagamento del canone per l’intero anno in
corso.
6. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire al consorzio
co.pia delle analisi dell’effluente immesso previste dalla legislazione vigente.
7. Il Consorzio, al fine di provvedere al monitoraggio della qualità dei
reflui conferiti, può provvedere, a proprie spese, ad analisi e campionamenti,
anche senza preavviso al concessionario, nella misura massima di 3 prove annue
da commissionare presso laboratori accreditati in conformità dello standard UNI
EN ISO/IEC 17025/2005
8. Nel caso che a seguito della caratterizzazione
fisico chimica, ai sensi del Decreto 10 agosto 2012 n. 161 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il sedimento presente
nel canale risulti contaminato per effetto delle caratteristiche degli effluenti
immessi, il titolare dello scarico nel canale deve farsi carico dell’intero
maggior costo di prelievo e smaltimento dei materiali terrosi e vegetali da
asportare in sede di manutenzione. Del maggior costo di manutenzione si terrà
conto nella determinazione della spesa annua prevista al comma 1 lettera c) ai
fini del contributo dovuto dal titolare dello scarico anche per gli anni
successivi a quello corrente.
Art. 10
Durata,
decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente
1.
La durata della concessione in uso di un bene demaniale è fissata per ogni
singola concessione ordinariamente in anni cinque. Concessioni aventi maggior
durata devono essere adeguatamente giustificate da valutazioni tecnico
economiche ed estimative in rapporto agli investimenti eseguiti sul bene
demaniale.
2. In relazione all’attività da svolgersi, alle eventuali
opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire, la durata della concessione
non può essere superiore ad anni trenta come da art. 137 del R.D. 368/1904.
3. Per le golene di corsi d’acqua e fasce frangivento, terreni
seminativi e erborati e zone forestali, la durata della concessione non può
essere superiore ad anni tre.
4. Il rapporto concessorio decorre dalla
data di sottoscrizione dell’atto di concessione ovvero dalla diversa data in
esso indicata.
5. L’immissione nel possesso da parte del concessionario
e la riconsegna dell’immobile risultano da verbale redatto del Consorzio
competente e sottoscritto dal concessionario.
6. E’ vietato il tacito
rinnovo della concessione. Alla scadenza del termine la concessione si intende
cessata di pieno diritto, senza necessità di preavviso, con obbligo del
concessionario di riconsegna del bene nel medesimo stato in cui è stato
consegnato, salvi gli interventi previsti nell’atto concessorio.
7. Gli
interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non
danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione, anche in
caso di cessazione volontaria anticipata. I miglioramenti e le addizioni
apportate all’immobile sono, di diritto, acquisite gratuitamente alla proprietà
regionale. Resta salva la facoltà del Consorzio di chiederne, comunque, la
riduzione in pristino a carico del concessionario, salvo patto contrario.
8. Gli interventi, eseguiti in difformità delle norme o
dell’autorizzazione o reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del
concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva la facoltà sanzionatoria
prevista dal presente regolamento.
9. Nei casi, di riconosciuta urgenza,
urgenti, il Consorzio può disporre, su richiesta dell’interessato l’immediata
occupazione e l’uso dei beni richiesti nonché l’esecuzione dei lavori
autorizzati, previa presentazione di polizza fidejussoria e con l’obbligo di
osservare le condizioni stabilite nella convenzione accessiva all’atto di
concessione. Le motivazioni dell’occupazione d’urgenza sono riportate nel
verbale di consegna redatto ai sensi del precedente c.5.
10. In caso di
parere negativo rilasciato dal Servizio Foreste, ai sensi dell’art. 10 comma 4
della Legge Regionale 4/2012, la concessione è negata. In tal caso il Consorzio
può imporre al richiedente il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 11
Cause di
estinzione del rapporto concessorio
1. Il rapporto concessorio
si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:
a) morte del
concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto nel termine il
subingresso nella concessione;
b) scioglimento della società, salva la
facoltà dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto
liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;
c) perdita della capacità
giuridica del concessionario per interdizione;
d) perdita della capacità
giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà
dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in
presenza dei presupposti di legge;
e) il venir meno dell’oggetto materiale
della concessione per fatto od atto dell’amministrazione, ovvero per cause
naturali;
f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del
concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.
Art. 12
Decadenza
dalla concessione
1. Il consorzio dichiara la decadenza della
concessione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) mancata
gestione;
b) mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte nell’atto
di concessione;
c) uso difforme della concessione;
d) mancata
manutenzione ordinaria degli immobili;
e) mutamento sostanziale delle
finalità e degli usi previsti nell’atto di concessione;
f) omesso pagamento
del canone annuale;
g) sostituzione di terzi nel godimento della
concessione;
h) violazione del divieto di cui all’art. 17 del presente
regolamento;
i) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o
imposti da norme di legge o da regolamenti;
l) violazione di leggi o
regolamenti inerenti l’attività esercitata sul bene concesso o dei vincoli
insistenti sullo stesso.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di
cui al comma precedente, il Consorzio può concedere al concessionario un
termine, decorso il quale, persistendo l’inadempimento, il Consorzio attiverà il
procedimento di decadenza della concessione.
3. In caso di decadenza
della concessione non spetta alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute
per l’esecuzione delle opere o per l’esercizio della concessione;
4. Nel
provvedimento di decadenza sono indicati i lavori di ripristino a carico del
concessionario. Qualora il Concessionario non provveda alle operazioni di
ripristino, il Consorzio provvede d’ufficio, addebitando le spese al
concessionario e attivando le garanzie cauzionali prestate.
Art. 13
Revoca
della concessione
1. Il Consorzio di Bonifica, con un preavviso
di mesi tre, procede alla revoca totale o parziale della concessione qualora
ritenga sopravvenute esigenze di pubblico interesse che non consentano il
proseguimento del rapporto concessorio ovvero qualora venga meno la funzione
pubblica cui il bene è destinato.
2. La revoca, come specificato nel
contratto accessivo alla concessione, non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo
la quota non ancora ammortizzata per lavori autorizzati.
3. Nel caso di
revoca parziale l’Amministrazione procede all’adeguamento del canone, salva la
facoltà del concessionario di rinunziare alla concessione dandone comunicazione
all’Amministrazione nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di
revoca.
Art. 14
Risoluzione
1. La concessione può essere risolta su istanza del
concessionario, presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto
previsto nella concessione;
2. Gli interventi migliorativi effettuati
dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o
indennizzi in caso di cessazione volontaria anticipata.
Art. 15
Obblighi e
responsabilità
1. E’ a carico del concessionario la
manutenzione del bene.
2. Il concessionario o il soggetto autorizzato è
responsabile verso il Consorzio di Bonifica degli obblighi assunti e, verso
l’Amministrazione consortile e i terzi, di ogni danno cagionato alle persone o
cose nell’esercizio della concessione.
3. Con il verbale di consegna
anticipata o con l’atto di convenzione, accessivo a quello di concessione, o con
il provvedimento autorizzativo l’affidatario assume l’obbligo di tenere indenne
il Consorzio da ogni azione intentata da terzi, connessa all’esercizio
dell’attività oggetto di concessione o autorizzazione.
Art. 16
Garanzie
cauzionali
1. Il Concessionario deve garantire l’osservanza
degli obblighi assunti con l’atto accessivo alla concessione, mediante polizza
fidejussoria, bancaria o assicurativa o mediante deposito cauzionale di durata
pari alla concessione.
2. L’ammontare della polizza fidejussoria o del
deposito cauzionale è determinato in relazione al canone annuo e al costo per
l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi. La garanzia non è richiesta
quando il canone annuo è irrisorio (inferiore ad € 500,00.)
3. La
polizza fidejussoria dovrà prevedere l’esclusione del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni
dalla semplice richiesta scritta d parte dell’Ente consortile.
4. La
garanzia copre l’esatta esecuzione dei lavori e l’eventuale mancato ripristino
dello stato dei luoghi in caso di revoca, decadenza e estinzione della
concessione, nonché la mancata manutenzione, il mancato versamento del canone e
la copertura di ogni danno riscontrato all’atto della riconsegna del bene.
5. Il Consorzio può attivare in tutto o in parte la polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria o di incamerare totalmente o parzialmente il deposito
cauzionale.
Art. 17
Subingresso
- modifiche societarie
1. E’ fatto espresso divieto al
concessionario, a pena di decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in
parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.
2. Il
subingresso totale o parziale nella concessione è consentito in caso di:
a)
decesso o comprovate ragioni di salute del titolare della concessione, da
volturarsi in favore degli eredi o i familiari entro il quarto grado, previa
richiesta da effettuarsi al Consorzio di Bonifica entro sei mesi dall’evento.
b) variazioni di natura giuridica o dell’assetto societario del
concessionario.
3. Il subingresso previsto al comma 2 è subordinato al
possesso, del soggetto subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6.
4. Il nuovo concessionario è tenuto ad accettare le clausole, nessuna
esclusa, contenute nell’atto concessorio originario, compresa la scadenza.
Art. 18
Spese di
istruttoria e dell’atto
1. Le spese di registrazione, di bollo
e di altra natura derivanti dalla concessione, autorizzazione o dal parere
previsto dall’art. 2, comma 5 (per gli scarichi di acque reflue urbane o
meteoriche), sono a carico del richiedente.
2. Le spese di istruttoria e
di sopralluogo determinate dal Consorzio di Bonifica a compensazione delle spese
occorse per l’espletamento dell’attività, sono corrisposte dal richiedente prima
dell’inizio del procedimento istruttorio.
Art.
19
Sanzioni
1. L’utilizzazione di beni demaniali senza concessione ovvero
in difformità dal titolo concessorio o autorizzativo comporta il pagamento di
una sanzione pari al doppio del canone o del contributo ordinario, commisurata
alla durata dell’abuso, fatta salva la facoltà del Consorzio di attivare la
procedura di decadenza prevista dall’art. 12 del presente regolamento.
2. Resta ferma l’applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti
ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 20
Variazioni
al contenuto della concessione
1. La concessione è fatta entro
i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti
dall’atto di concessione.
2. Qualsiasi variazione nell’estensione della
zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta
preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo
l’espletamento dell’istruttoria.
3. E’ vietata la variazione della data
di scadenza della concessione.
4. Qualora non venga apportata
alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica
nell’estensione della zona concessa, la variazione può essere assentita dal
Consorzio con semplice autorizzazione
Art. 21
Diritti di
terzi
1. Il rilascio della concessione non pregiudica in modo
alcuno gli eventuali diritti dei terzi, siano essi privati cittadini o enti.
Art. 22
Riparazione
dei danni alle pertinenze demaniali e consortili
1. Il
Concessionario nell’eseguire l’opera oggetto di concessione e nel compiere
operazioni ad essa comunque connesse non deve arrecare danni ai beni demaniali o
consorziali. In mancanza è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine
stabilito, i lavori che il Consorzio ritiene necessari per il ripristino delle
opere danneggiate.
2. Qualora il Concessionario non ottemperi
all’esecuzione dei lavori, il Consorzio provvede d’Ufficio, addebitando le spese
al Concessionario.
Art. 23
Danni alle
opere concesse
1. Il Consorzio non assume responsabilità per
danni o guasti arrecati all’opera oggetto di concessione derivanti da lavori
eseguiti dal medesimo Consorzio ovvero riconducibili a cause rivenienti da
eventi naturali eccezionali.
Art. 24
Esigenze
idrauliche
1. Nell’arco di validità della concessione, il
Consorzio ha la facoltà di imporre al concessionario, per esigenze idrauliche,
nuove condizioni, senza che ciò comporti indennizzi o compensi da parte del
Consorzio stesso.
Art. 25
Inizio e
ultimazione dei lavori prescrizioni tecniche
1. Il
Concessionario è obbligato, prima dell’inizio dei lavori oggetto della
concessione, a prendere accordi con il Servizio Tecnico Consorziale per ricevere
le necessarie indicazioni operative e per gli accertamenti preventivi.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni tecniche
impartite dal consorzio in corso di esecuzione dei lavori.
3. I lavori
devono essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal
Concessionario ed approvati dal Consorzio. In fase di esecuzione dei lavori o
durante l’esercizio della concessione nessuna variante può essere apportata
senza l’autorizzazione preventiva del Consorzio.
Art. 26
Vigilanza e
accesso alle opere
1. Durante l’arco di validità della
concessione, il Consorzio vigila perché siano osservate dal concessionario le
condizioni e le modalità sancite dall’atto di concessione.
2. Agli
incaricati dal Consorzio, deve essere consentito l’accesso, anche con mezzi
meccanici, agli immobili oggetto della concessione, per effettuare gli
accertamenti e gli interventi ritenuti necessari.
Art. 27
Divieti
1. E’ vietato il rilascio di concessioni finalizzate a
realizzare, in prossimità dei canali di bonifica o degli impianti di
irrigazione, opere vietate ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, e in
particolare:
a) piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento
del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal
ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle
strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 2 per le siepi
e movimento del terreno, e di metri 10 per le opere civili;
b) l’apertura di
canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della
loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle
sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di
metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda;
2.
la costruzione di fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di metri 50 dal
piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
3.
l’apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni
d’acqua o impaludamenti di terreni, modificando l’assetto dato ad essi dalle
opere di bonifica o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle
medesime opere;
4. realizzare opere che alterino lo stato, la forma, le
dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli
argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare
o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette;
5. depositare
materie terrose, pietre, erbe, venefiche o putrescibili, che possano comunque
dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell’ acqua;
6. depositare terra o altre materie a distanza inferiore a metri 10 dai
corsi d’acqua o ad altra distanza tale che, per una circostanza qualsiasi,
possano esservi trasportate ad ingombrarli;
7. depositare materie come
sopra sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
8.
bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare
danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate e altre pertinenze delle
opere stesse;
9. costruire varchi, cavedoni o qualunque altra opera che
possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
10. attraversare gli alvei dei canali con bestiame, come pure
l’attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità
arginali, scarpate e golene dei corsi d’acqua;
11. realizzare opere che
possano alterare la resistenza e la convenienza dell’uso a cui sono destinate le
condotte, le apparecchiature irrigue ed i manufatti consorziali, siano essi
esistenti su aree di proprietà del Consorzio, del Demanio o su aree gravate da
servitù di acquedotto;
12. concedere beni demaniali gestiti dai consorzi
per finalità istituzionali proprie degli stessi quali, per esempio, pozzi,
vasche di accumulo, reti irrigue e idrovore tranne le opere in stato di
abbandono e dichiarate dal consorzio non necessarie all’espletamento dei compiti
di istituto;
13. immettere nei canali consorziali acque meteoriche non
trattate secondo le disposizioni del “Piano Direttore” della Regione Puglia, o
reflue provenienti da impianti di depurazione o da stabilimenti industriali,
prive delle caratteristiche prescritte dalla legislazione vigente in materia di
tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare dal D.Lgs. n° 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia e dai regolamenti regionali di attuazione.
Capo III
Concessioni a canone agevolato
Art. 28
Concessioni
a canone agevolato
1. Per lo svolgimento di attività volte alla
tutela ed alla promozione di interessi pubblici i beni demaniali sono concessi a
canone agevolato ai seguenti soggetti:
a) enti pubblici non economici;
b) associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale
e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato senza fini di lucro
esclusi partiti politici, organizzazioni sindacali, o gruppi di culto
confessionali.
Art. 29
Determinazione del canone agevolato
1.
Nei casi di cui all’articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base di
quello di mercato operando le seguenti riduzioni:
a) per i soggetti di cui
al punto a) la riduzione del canone è pari al 50%;
b) per i soggetti di cui
alla lettera b) la riduzione è ordinariamente del 30%. Nel caso di utilizzazione
per attività senza fini di lucro la riduzione è del 50%.
Capo IV
Disposizioni finali,
transitorie e finanziarie
Art. 30
Disciplina
dei rapporti in corso
1. Il presente regolamento si applica ai
rapporti giuridici sorti a partire dal giorno successivo la sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Per le utilizzazioni
senza titolo dei beni demaniali, in atto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, nei casi in cui è previsto il preventivo rilascio di
concessione o autorizzazione, è possibile il rilascio della concessione o
autorizzazione in sanatoria, previa verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi del possessore e per la durata di un solo anno, da richiedersi al
consorzio entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
3. La concessione rilasciata ai sensi del
precedente comma è subordinata al pagamento, in misura doppia, del canone
calcolato secondo i criteri di cui ai precedente artt. 9 e 9bis.
4.
L’autorizzazione all’immissione dei reflui nei canali di bonifica, ove richiesta
entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento, comporterà unicamente
il pagamento del contributo annuo determinato dal consorzio in base all’art. 9
bis. Richieste autorizzative proposte tardivamente comporteranno il pagamento
del contributo maggiorato del 50%.
Art. 31
Norma
finanziaria
1. I canoni di concessione, i contributi, le
sanzioni e le spese di istruttoria sono introitate dai Consorzi di Bonifica
territorialmente competenti.
Art. 32
Impiego
delle risorse
I canoni e i contributi riscossi imputati in
entrata al bilancio consortile al capitolo relativo alla manutenzione della rete
idrografica sono destinati, nella misura non inferiore all’80% alla manutenzione
delle opere di bonifica in concessione.
Art.
33
Disposizioni finali
Il presente
Regolamento abroga il precedente Regolamento
regionale n. 12 del 08/06/2012 - Regolamento per l’uso dei beni del demanio
pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - pubblicato sul
B.U.R.P. n 86/s del 15/06/2012.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 1 agosto 2013
Vedasi Allegati
1) Allegato A) - Schema spese istruttorie e canoni
annui di concessione;
2) Allegato B) - Criterio per la
determinazione del contributo per lo scarico di acque reflue e meteoriche nei
canali (art. 9 bis)
3) Allegato C) - Disciplinare tipo;
4) Allegato D) - Disciplinare tipo per manufatti di
scarico.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto del regolamento)
Art. 1 bis -
(Definizioni)
Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi)
Capo II
Concessione e autorizzazioni
Art. 3 (Oggetto della concessione o
dell’autorizzazione)
Art. 4 (Procedimento per il rilascio di concessioni)
Art. 5 (Documentazione occorrente al rilascio di concessioni)
Art. 6
(Requisiti del richiedente)
Art. 7 (Responsabile del Procedimento di
concessione)
Art. 8 (Rilascio dell’atto di concessione)
Art. 8 bis
(Rilascio dell’atto di autorizzazione)
Art. 9 (Calcolo del canone di
concessione e di autorizzazione)
Art. 9 bis (Calcolo del contributo per gli
scarichi di acque reflue urbane o meteoriche)
Art. 10 (Durata, decorrenza
termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente)
Art. 11 (Cause di
estinzione del rapporto concessorio)
Art. 12 (Decadenza dalla concessione)
Art. 13 (Revoca della concessione)
Art. 14 (Risoluzione)
Art. 15
(Obblighi e responsabilità)
Art. 16 (Garanzie cauzionali)
Art. 17
(Subingresso - modifiche societarie)
Art. 18 (Spese di istruttoria e
dell’atto)
Art. 19 (Sanzioni)
Art. 20 (Variazioni al contenuto della
concessione)
Art. 21 (Diritti di terzi)
Art. 22 (Riparazione dei danni
alle pertinenze demaniali e consortili)
Art. 23 (Danni alle opere concesse)
Art. 24 (Esigenze Idrauliche)
Art. 25 (Inizio e ultimazione dei lavori -
prescrizioni tecniche)
Art. 26 (Vigilanza e accesso alle opere)
Art. 27
(Divieti)
Capo III
Concessioni
a canone agevolato
Art. 28
(Concessioni a canone agevolato)
Art. 29 (Determinazione del canone
agevolato)
Capo IV
Disposizioni finali
e transitorie e
finanziarie
Art. 30 (Disciplina dei rapporti in corso)
Art. 31 (Norma
finanziaria)
Art. 32 (Impiego delle risorse)
Art. 33 (Disposizioni
finali)
Allegati
1)
Allegato A) - Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione;
2)
Allegato B) - Criterio per la determinazione del contributo per lo scarico di
acque reflue e meteoriche nei canali (art. 9 bis)
3) Allegato C) -
Disciplinare tipo;
4) Allegato D) - Disciplinare tipo per manufatti di
scarico.