IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’ art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n.2346 del04/12/2013 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
CAPO
I
disposizioni
generali
Art.
1
(Campo
di applicazione)
1.
Il presente Regolamento disciplina ed attua quanto previsto all’art. 113 del
Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.
2.
Le acque meteoriche non disciplinate dalla presente normativa non sono soggette
a controlli, vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del Dl.gs. n.
152/06 e ss.mm. ed ii.
3.
E’ comunque vietato lo scarico e/o il rilascio di acque meteoriche in maniera
diretta nelle acque sotterranee, fatte salve le situazioni di cui all’art. 4
comma 2.
Art.
2
(Principi
generali)
1.
Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento
della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale,
in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di
Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi
aggiornamenti.
2.
In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è obbligatorio il
riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità
irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la
realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione,
previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli
usi previsti. Ai fini del riutilizzo le acque meteoriche di dilavamento, tranne
i casi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per le
fattispecie di cui al Capo II della presente disciplina, non sono soggette al
rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 e riportati nella Tab. 1 dell’allegato 1
del Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012.
3.
L’obbligo di riutilizzo vige per nuovi edifici ed installazioni, e comunque per
coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano
sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano presentato comunicazione ai
sensi del successivo art. 15. La disciplina di cui al presente comma si applica
altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere.
4.
Qualora risulti l’impossibilità tecnica del riutilizzo di cui al precedente
comma 2, il titolare dello scarico, di cui all’art 15 del presente Regolamento,
allega all’istanza motivata e circostanziata relazione, redatta da tecnico
abilitato, per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 16 e 17 del
presente Regolamento.
5.
Per le finalità di cui al precedente comma 2, i Regolamenti edilizi comunali
prevedono l’adozione di opportuni sistemi di raccolta, trattamento ed
erogazione.
6.
Gli scarichi e le immissioni di acque meteoriche di dilavamento di cui al
presente regolamento, non devono recare pregiudizio al raggiungimento e/o
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori ed
alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate.
7.
Lo scarico e l’immissione di acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi
previsti al Capo II del presente Regolamento, non sono soggetti al rispetto di
alcun valore limite di emissione.
Art.
3
(Definizioni)
1.
Fatte salve le definizioni di cui all’art. 74 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed
ii., ai fini del presente regolamento si intende per:
a.
Acque meteoriche di dilavamento: le acque di pioggia che precipitano sull’intera
superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all’immissione;
b.
Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad
ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo
asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita: I. di 5
(cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle
aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici
scolanti stesse, inferiore o uguale a 10.000 (diecimila) mq; II. compresa tra 5
(cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione
rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al
netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle
superfici scolanti stesse, in funzione dell’estensione dello stesso bacino
correlata ai tempi di corrivazione alla vasca di prima pioggia; III. di 2,5 (due
virgola cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto
delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle
superfici scolanti stesse, superiori a 50.000 (cinquantamila) mq; IV. unicamente
nel caso di fognature urbane separate, di cui all’art. 4 del presente
regolamento, con superfici scolanti aventi estensioni superiori a 50.000
(cinquantamila) mq, in alternativa al calcolo attraverso l’altezza di cui al
precedente punto III., le acque di prima pioggia possono essere considerate
quelle, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto)
ore di tempo asciutto, che pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca
di prima pioggia) nei primi 15 minuti dall’inizio delle precipitazioni. La
portata delle acque di prima pioggia deve essere calcolata con un adeguato
studio idrologico, idraulico e pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di
ritorno non inferiori a 5 (cinque) anni.
c.
Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento
eccedente le acque di prima pioggia;
d.
Acque di lavaggio: acque non meteoriche utilizzate per operazioni di lavaggio di
aree esterne impermeabili o per altre operazioni diverse da quelle di processo;
e.
Suolo: corpo naturale composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente
in orizzonti di spessore variabile, differenziato dalle formazioni geologiche
sottostanti per la composizione chimico-fisica ed i caratteri biologici;
f.
Sottosuolo: l’intera zona in profondità sottostante il suolo;
g.
Strato superficiale del sottosuolo: corpo naturale immediatamente sottostante il
suolo o una sua parte, posto ad una distanza di sicurezza dal livello di massima
escursione della falda; tale distanza è definita come franco di
sicurezza;
h.
Franco di sicurezza: lo strato di suolo e sottosuolo posto al di sopra del
livello di massima escursione delle acque sotterranee che, per sua natura e
spessore, garantisce la salvaguardia qualitativa delle stesse. Il suo spessore
minimo deve essere di 1,5 (uno virgola cinque) m valutato e verificato in
funzione delle effettive caratteristiche del sottosuolo;
i.
Vasca di prima pioggia: manufatto a tenuta stagna adibito alla raccolta ed al
contenimento del volume delle acque di prima pioggia. La medesima vasca può
essere adibita, se dimensionata e/o equipaggiata con apparecchiature idonee, al
trattamento delle stesse acque;
j.
Superficie scolante: l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e
scarico e di ogni altra superficie scoperta, alle quali si applicano le
disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente
regolamento;
k.
Tempo di ritorno: l’intervallo medio di tempo all’interno del quale un evento di
precipitazione sarà uguagliato o superato;
l.
Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro
temporalmente distanziate, che, ai fini delle corrispondenti acque di prima
pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 (quarantotto)
ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
m.
Dissabbiatura: trattamento per la rimozione di “particelle solide sospese” di
dimensioni superiori a 0,20 (zero virgola venti) mm;
n.
Bacino endoreico: bacino idrografico in cui il reticolo idrografico non sfocia a
mare o in altro corpo idrico superficiale sfociante a mare, ma recapita in una
zona depressa interna al bacino stesso;
o.
Recapito finale di bacino endoreico: zona più depressa di un bacino endoreico.
p.
Immissione di acque meteoriche: rilascio delle acque meteoriche di dilavamento
in rete fognaria.
Art.
4
(Disciplina
e trattamento di acque meteoriche di dilavamento
provenienti
da reti fognarie separate)
1.
Le acque di fognature urbane di tipo separato, che convogliano le sole acque
meteoriche provenienti da aree urbane, strade, piazzali, ed ogni altra
pertinenza urbana ed extraurbana non strettamente connessa ad attività
produttive, sono ammesse in tutti i recapiti finali, ma è comunque vietato lo
scarico diretto nelle acque sotterranee.
2.
In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito realizzare sistemi di
smaltimento a gravità nel sottosuolo nei casi di fognature urbane di tipo
separato il cui scarico ricade nel recapito finale di un bacino endoreico e per
le quali sia dimostrata, con relazione tecnica firmata da professionista
abilitato, l’impossibilità di realizzare sistemi di smaltimento a gravità in
altri corpi ricettori. Esclusivamente con ordinanza di cui all’art. 54 del
D.lgs. 18.07.2000 n. 267, è ammesso l’utilizzo dei predetti sistemi di
smaltimento a gravità nel sottosuolo come scarico di emergenza, in caso di
superamento dei livelli di guardia oltre i quali si determinano condizioni di
allagamento dei centri abitati e gravi pericoli per l’incolumità pubblica.
3.
Nei casi di cui al comma 2, deve essere comunque perseguita in maniera
prioritaria la possibilità di sfruttare la capacità assorbente e filtrante del
suolo e degli strati superficiali del sottosuolo, al fine di adottare lo scarico
di emergenza nel sottosuolo solo per i volumi eccedenti rispetto alla capacità
di assorbimento del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo. Dovranno
in ogni caso essere assunti tutti i provvedimenti idonei ad evitare la
dispersione in falda di potenziali inquinanti pericolosi.
4.
Quanto previsto al precedente comma 2 non costituisce motivo di riduzione della
pericolosità idraulica dell’area interessata. Nei casi di cui al precedente
comma 2, in sede di rilascio dell’autorizzazione all’attivazione dello scarico
da parte dell’Autorità competente, sul suolo e/o negli strati superficiali del
sottosuolo, sarà necessario acquisire il parere vincolante sull’istanza, prima
della realizzazione delle opere, da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia.
5.
Le acque di prima pioggia, provenienti da reti fognarie separate di cui al comma
1 del presente articolo, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta
stagna e sottoposte, prima del loro scarico nei ricettori finali, ad un
trattamento di grigliatura e dissabbiatura. Le vasche sono dotate di un sistema
di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Le
ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia
devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento
entro le 48 ore successive.
6.
Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo, in alternativa
alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere trattate in
impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata secondo
le caratteristiche pluviometriche dell’area da cui dilavano per un tempo di
ritorno pari a 5 (cinque) anni.
7.
Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui
all’art. 2 comma 2 del presente regolamento, le acque di prima pioggia di cui al
presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque
recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di riutilizzo, possono
essere recapitate nella rete fognaria nera, previo parere del Soggetto Gestore,
se il sistema fognario/depurativo risulti compatibile ed idoneo a ricevere tali
acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e nel rispetto delle
prescrizioni regolamentari dello stesso Soggetto Gestore.
8.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’attivazione dello
scarico può richiedere, in funzione dell’impatto e dell’estensione delle
superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle acque di prima
pioggia.
9.
Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti
impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali,
commerciali e di servizio, localizzati in aree provviste di fognatura separata e
non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente
Regolamento, possono essere immesse nella rete esistente previa autorizzazione e
prescrizioni del Soggetto Gestore, fermo restando quanto previsto all’art. 2
comma 7 del presente Regolamento.
10.
Le acque meteoriche di dilavamento incidenti su strade extraurbane provviste di
sistemi di collettamento, anche a cielo aperto, sono soggette a quanto previsto
nei commi 1, 5 e 6 del presente articolo.
Art.
5
(Disciplina
e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
effettuate
tramite altre condotte separate)
1.
Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate
di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati
in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie
disciplinate al Capo II del presente Regolamento, sono avviate verso vasche di
accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura
e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Le vasche sono
dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a
riempimento avvenuto. Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di
riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del presente Regolamento le acque
meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia di cui al presente
articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli
usi consentiti, ovvero l’impossibilità di riutilizzo, sono avviate ai recapiti
finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici
che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.
2.
Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo, in alternativa
alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere trattate in
impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata,
secondo le caratteristiche pluviometriche dell’area da cui dilavano, per un
tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni.
3.
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o alla ricezione della
comunicazione allo scarico potrà richiedere, in funzione dell’impatto e
dell’estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione
delle acque di prima pioggia.
4.
Le acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di
lotti edificatori, cosi come individuati dai piani urbanistici esecutivi,
destinati alla sola residenza e localizzati in aree sprovviste di fognatura
separata, possono non essere sottoposte a trattamento così come indicato nel
comma 1 di codesto articolo ed avviate al recapito finale, fermo restando sia
l’obbligo di riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del presente Regolamento e sia
la sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate.
5.
E’ fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di
dilavamento provenienti da superfici di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo, come già sancito dal regolamento di igiene e sanità pubblica dei
Comuni in relazione alle disposizioni contenute nella L.R. 36 del 20/7/84 e ss.
mm. ii. e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3819 del 06.10.1984.
Art.
6
(Scarichi
ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti
da
opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità
ambientale)
1.
Gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti
da opere e interventi soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di autorizzazione unica
ambientale, di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti e di autorizzazione alla bonifica e ripristino ambientale dei siti
contaminati sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal
provvedimento con cui l’Autorità competente rende il giudizio di compatibilità
ambientale.
Art.
7
(Zone
di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche
di
dilavamento provenienti da attività non pericolose)
1.
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011,
gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d’acqua episodici,
naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di
acque sotterranee destinate a consumo umano.
2.
Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle acque superficiali,
compresi i corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno di 200
(duecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano.
3.
Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle acque superficiali,
compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui al comma 2, è
prevista una fascia di rispetto di 200 (duecento) metri attorno al punto di
scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la
piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.
3 bis. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma
3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel
periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni
costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da
vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di
inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte
quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque
di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni
dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del
30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010. (1)
4.
Restano tutte salve le competenze in materia di controllo ai sensi dell’art. 5
del DL.gs. n. 116 del 30.05.2008. (2)
5.
Le zone di rispetto devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi
cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici. A tal fine il titolare
dell’autorizzazione ovvero della comunicazione, allo scarico, è tenuto a dare
informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di
rispetto al Sindaco del Comune interessato, all’ARPA competente per territorio,
all’ASL competente per territorio e ad ogni altro soggetto competente.
(1) Comma aggiunto dal r.r.
n. 15/2015, art. 2
(2) Comma modificato dal r.r.
n. 15/2015, art. 2
CAPO
II
Acque
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a
depurazione
Art.
8
(Acque
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a
regolamentazione)
1.
Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico
delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del
presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di
dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare
il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi
recettori.
2.
Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i
seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c’è il rischio
di dilavamento di sostanze pericolose:
a.
Industria petrolifera;
b.
Industrie ed impianti chimici;
c.
Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali;
d.
Trattamento e/o rivestimento dei metalli;
e.
Concia e tintura delle pelli e del cuoio;
f.
Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
g.
Produzione di pneumatici;
h.
Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
i.
Produzione di calcestruzzo;
j.
Aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali;
k.
Autofficine;
l.
Carrozzerie;
m.
Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli
stessi;
n.
Depositi di rottami e/o produzione di fluff;
o.
Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di
autoveicoli;
p.
Impianti di trattamento delle acque reflue industriali;
q.
Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni
di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
r.
Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs.
n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
s.
Attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del Dl.gs. n. 152/06 e ss.
mm. ed ii.
Art.
9
(Sistemi
di raccolta e convogliamento delle acque
di
prima pioggia e di lavaggio)
1.
Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente
disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di
raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi
alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche
dell’area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e
dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di
separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive.
2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad
apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna.
3.
Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono
essere comunque trattate secondo quanto stabilito all’art. 10 della presente
disciplina.
Art.
10
(Disciplina
e trattamento delle acque di prima pioggia
e
di lavaggio delle aree esterne)
1.
Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle
superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8
della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell’evento
meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire:
a.
Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di cui
all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii., per le
immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i
corpi idrici artificiali;
b. Il rispetto dei valori limite di emissione
previsti dalla Tabella 4, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs.
152/06 e ss. mm. ed ii., nel caso di scarico nei corsi d’acqua episodici,
naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
2.
È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del presente articolo
ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei
rifiuti liquidi.
3.
L’immissione delle acque trattate in fognatura nera, come previsto al comma 1
lett. a) del presente articolo, è consentito purché sia verificata l’idoneità
del sistema fognario/depurativo a ricevere tali acque sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo.
4. Le acque di dilavamento successive a
quelle di prima pioggia, che provengono dalle superfici e pertinenze di edifici,
installazioni e/o attività di cui all’art. 8 della presente disciplina e che non
recapitano in fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad
un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Se recapitano in
fognatura separata sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della
fognatura. Comunque lo scarico e l’immissione di dette acque deve essere
autorizzato e non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale.
5. Qualora il dilavamento di sostanze
pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di
cui all’art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse
si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia,
bensì si protrae nell’arco di tempo dell’evento meteorico, anche le acque di
seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima
pioggia. Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a
trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento
delle reti di raccolta e l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.
6.
All’interno di aree e relativi bacini scolanti nei quali vi sia la presenza di
più attività di cui all’art. 8 precedente, nei sottobacini sprovvisti di sistemi
di trattamento per i quali le acque di prima pioggia confluiscano nel sistema di
trattamento di competenza del bacino principale, ciascuna attività di cui
all’art. 8 della presente disciplina si deve dotare di un sistema di raccolta
che provveda all’intercettazione, al trattamento e allo smaltimento delle acque
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per l’aliquota di competenza.
Lo smaltimento delle acque trattate in ciascun sottobacino potrà avvenire nella
rete di fogna nera del bacino principale ma con i limiti di accettabilità
compatibili con le caratteristiche dell’impianto di trattamento del bacino
stesso e con l’autorizzazione del Soggetto Gestore. In alternativa, è facoltà
del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi.
7.
Per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti
di attività cui all’art. 8, comma 2, lettera r) della presente disciplina si
applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all’art.108
commi 1 e 2 del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed il rispetto dei valori limite
di emissione è accertato sui campioni prelevati all’uscita del relativo impianto
di trattamento.
8.
Resta fermo il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del
sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento contenenti le sostanze previste
al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte III del Dl.gs. n.152/06 e ss. mm. ed ii.
9.
E’ fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di
dilavamento di cui al comma 4 del presente articolo.
10.
Durante le precipitazioni atmosferiche non possono essere scaricate le acque di
prima pioggia trattate in qualsiasi recapito finale.
Art.
11
(Recapito
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)
1.
Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque
meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche,
industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito
dall’art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle
stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di
riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine
preferenziale:
a.
rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto
Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della
compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario / depurativo;
b.
acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali;
c.
corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali
del sottosuolo, qualora l’Autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o
l’eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.
Art.
12
(Prevenzione
dall’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
1.
Le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente disciplina
devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento
delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
2.
Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà
essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti.
3.
I materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del
ciclo produttivo.
4.
L’autorità competente, in relazione al rischio potenziale che possano
verificarsi sversamenti accidentali nell’area scolante, può prescrivere
l’adozione di sistemi di intercettazione delle sostanze di facile e tempestiva
attivazione, che impediscano lo sversamento sul suolo e negli strati
superficiali del sottosuolo delle sostanze suddette.
Art.
13
(Zone
di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche
di
dilavamento soggette a regolamentazione)
1.
Nelle more dell’individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di cui
all’art. 94 del Dl.gs. n. 152/06, gli scarichi di cui all’art. 10 della presente
disciplina, nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e
negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500
(cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a
consumo umano. Qualora si dimostri, nella relazione idrogeologica firmata da
tecnico abilitato, che la direzione ed il verso di moto della falda idrica
sotterranea ricada a valle idrologica dell’opera di captazione potabile e che il
cono di depressione della falda idrica indotto da quest’ultima non raggiunga il
punto di scarico, possono essere autorizzati scarichi fino a 300 (trecento)
metri di distanza dall’opera di captazione.
2.
Gli scarichi, di cui all’art. 10 della presente disciplina, nelle acque
superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno
di 500 (cinquecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate a
consumo umano.
3.
Per gli scarichi di cui all’art. 10 del presente regolamento, nelle acque
superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui
al comma 2, è prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno
al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca,
la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.
3 bis. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma
3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel
periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni
costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da
vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di
inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte
quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque
di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni
dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del
30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010. (3)