Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
ricerca, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi
freschi o conservati destinati al consumo, conformemente alle disposizioni della
legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo), come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 109.
2. La Regione Puglia promuove la tutela e la valorizzazione del
patrimonio tartuficolo regionale e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto
della sostenibilità ambientale e ai sensi dell’articolo 3.
Art. 2
Specie destinate al consumo e al commercio
1. I tartufi destinati al consumo e al commercio devono
appartenere esclusivamente alle seguenti specie:
a) Tuber magnatumPico;
b) Tuber melanosporumVittad.;
c) Tuber brumaleVittad. var. moschatum (Ferry) Montecchi et Lazzari;
d) Tuber aestivumVittad.;
e) Tuber uncinatum Chatin;
f) Tuber
brumaleVittad.var. brumale Vittad.;
g) Tuber borchiiVittad.;
h) Tuber
macrosporumVittad.;
i) Tuber mesentericumVittad.
2. Le caratteristiche botaniche e organolettiche delle
specie di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato 1.
3. L’esame per
l’accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle
caratteristiche illustrate nell’allegato 1, e, in caso di dubbio o
contestazione, con l’analisi microscopica delle spore e del peridio eseguita a
cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o dell’Istituto per
la protezione delle piante (ex Centro di studio sulla micologia del terreno) del
Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati di
una università statale, mediante il rilascio di certificazione scritta.
Art. 3
Ambiti di raccolta
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei
terreni non coltivati fatta eccezione per quanto disposto ai commi 2, 3, 4 , 5,
6 e 7.
2. Il proprietario e/o il conduttore di tartufaie coltivate o
controllate o riservate ha diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle
medesime tartufaie. Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque
specie essi siano, purché ai boschi e ai terreni di proprietà o condotti vengano
apposte tabelle in metallo delimitanti le tartufaie stesse.
3. Gli ambiti di raccolta sono definiti come segue:
a)
per tartufaia naturale si definisce la tartufaia in cui avviene la
fruttificazione spontanea del tartufo;
b) per tartufaia controllata si definisce la tartufaia naturale collocata
in bosco, in cui si verifica la manutenzione effettuata dal conduttore seguendo
un piano di conduzione basato sull’adozione di tecniche colturali atte al
mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in situ. Le tartufaie
controllate richiedono l’intervento dell’uomo, che è finalizzato ad assecondare
le specifiche esigenze ecologiche delle diverse specie di tartufo;
c) per tartufaia coltivata si definisce la tartufaia collocata in terreno
agricolo, in cui le piante micorrizate con tartufo, messe a dimora in congruo
numero, vengono precedentemente prodotte in vivaio, sottoposte a controlli
specifici, seguendo appositi disciplinari, che ne valutano la qualità in termini
di sviluppo equilibrato, assenza di patologie e rispetto dei parametri di
micorrizazione;
d)
per tartufaia riservata si definisce la tartufaia ove il proprietario del fondo
o il conduttore, ovvero persona che gode di diritti reali ai sensi del libro
terzo del codice civile, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve
obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo
il bordo dell’area in cui la raccolta è riservata.(1)
4. Le tabelle in metallo devono essere poste ad almeno 2,50
metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da
essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia
visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello, di colore
nero su sfondo bianco ben visibile da terra: “RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA” e
l’indicazione degli estremi del provvedimento [ regionale ] (2) di concessione. Le tabelle poste sia nei fondi
condotti da soggetti singoli che in quelli condotti da soggetti associati non
sono sottoposte a tassa di registro.
5. Sono fatte salve le tabellazioni
già apposte. Le tartufaie esistenti entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge devono uniformarsi alla nuova normativa.
6.
La Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale,
presso la Sezione competente (3) su richiesta di
coloro che ne hanno titolo, rilascia, previo accertamento, le attestazioni di
riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.
6 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento per il
riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate. (4)
7. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate
o riservate, per l’esercizio della ricerca e raccolta in tali ambiti, sono
esonerati dal possesso dell’abilitazione alla raccolta e/o dell’autorizzazione
annuale di raccolta.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
54/2018, art.1,
comma 1, lett. a)
(2) Parola soppressa dalla
l.r.
54/2018, art.1, comma 1, lett. b)
(3) Parole sostituite dalla
l.r.
54/2018, art.1, comma 1, lett. c).
(4) Comma inserito dalla
l.r.
54/2018, art.1, comma 1, lett. d)
Art. 4
Raccolta in aree naturali protette
1. La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi di
gestione dei parchi nazionali e regionali e di Rete Natura 2000 (5) determina, entro il 20 settembre di ogni anno,
modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree
ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali,
stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.
Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di
non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.
2. A
seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da
tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l’esercizio della ricerca e
raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi
assicurando priorità ai residenti in tali ambiti. (6) E’ fatto divieto di rilasciare autorizzazioni
differenziate o riferite a periodi predeterminati.
3. L’autorizzazione
di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è
consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate nel comma 1
dell’articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all’articolo
15.
4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima
diffusione.
(5) Parole inserite dalla
l.r.
54/2018, art.2, comma 1, lett. a),
(6) Parole inserite dalla
l.r.
54/2018, art.2, comma 1, lett. b); poi soppresse dalla l.r.
67/2018, art. 81,
comma 1; successivamente aggiunte dalla l.r.
33/2019, art. 2,
comma 1.Successivamente soppresse dalla l.r.
35/2020 art. 10,
comma 1.
Art. 5
Tartufaie controllate
1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di
terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa di tartufi, allo stato
naturale, la cui gestione è finalizzata a incrementi produttivi, interventi
manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, nel rispetto
delle essenze esistenti.
2. La delimitazione non può comprendere in ogni
caso argini e sponde di corsi d’acqua naturali, nonché percorsi gravati da
servitù di passaggio.
3. Per presenza diffusa si intende una quantità
minima di tartufi pari a un chilogrammo per ettaro durante il periodo di
raccolta della specie.
4. La superficie massima delle tartufaie
controllate non può superare i dieci ettari.
5. Nei confronti di
eventuali consorzi o altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie
controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 4 è elevato
a cinquanta ettari.
Art. 6
Miglioramenti delle tartufaie coltivate
1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da
eseguirsi in relazione alle esigenze della tartufaia;
b) trasformazione in
alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il
rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c)
sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle tartufaie, da
eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f) drenaggio e governo
delle acque superficiali;
g) irrigazioni di soccorso sulla superficie
delle tartufaie;
h) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d’arte e
ripetuti nei tempi prescritti nell’ambito della superficie delle tartufaie,
secondo le previsioni disposte nel piano quinquennale di miglioramento delle
tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all’atto della richiesta di
riconoscimento.
3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti
dalla Regione PugliaDipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale,
presso la Sezione competente, (7) devono essere
realizzati entro cinque anni dal rilascio dell’attestato di riconoscimento che
deve essere richiesto alla Regione.
4. Le operazioni colturali di cui al
comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi
della vigente normativa statale.
5. E’ considerato incremento della
tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero minimo di
cinquanta piante per ettaro e nel numero massimo ritenuto idoneo rispetto alle
potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve
essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del
piano quinquennale. Ai fini del miglioramento delle tartufaie coltivate, si
dispone l’applicazione dei disciplinari di produzione delle piante micorrizate,
da approvare con delibera di Giunta regionale entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente norma.(8)
(7) Parole sostituite
dalla l.r.
54/2018, art.3, comma 1, lett. a).
(8) Periodo aggiunto dalla l.r.
54/2018, art.3, comma 1, lett. b).
Art. 7
Compiti e funzioni della Giunta regionale
1. Alla Giunta regionale sono demandati i seguenti compiti
e funzioni:
a) definizione del sistema di certificazione e tracciabilità
dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;
b)
individuazione e catalogazione delle foreste del demanio regionale ove siano
presenti tartufaie controllate o coltivate, identificazione delle tartufaie
che, in tali ambiti, possono essere destinate esclusivamente a scopi di
studio, sperimentazione e ricerca.
Art. 8
Esercizio delle funzioni amministrative (9)
[1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e
raccolta dei tartufi, ai sensi del comma 3 dell’articolo
6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione
civile e lotta agli incendi boschivi), sono attribuite alle province e/o alle
aree metropolitane di seguito indicate come “enti competenti”.
2. Gli
enti competenti di cui al comma 1 esercitano inoltre le funzioni inerenti
all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge.]
(9) Articolo
abrogato dalla l.r.
54/2018, art.4, comma 1, lett. b).
Art. 9
Sostegno e sviluppo della tartuficoltura
1. La Regione Puglia promuove iniziative, programmi e
interventi volti a favorire, in particolare:
a) la conservazione e la diffusione delle produzioni
autoctone di tartufo;
b) la definizione e la delimitazione delle aree
vocate alla produzione dei tartufi;
c) la tutela degli ecosistemi naturali
delle aree vocate alla tartuficoltura;
d) lo studio e la conoscenza dei
fattori che consentono la conservazione della biodiversità del tartufo;
e)
la definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per
assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate
e coltivate;
f) la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo
sviluppo della tartuficoltura, anche con la produzione di piantine micorrizate
con spore di tartufi locali;
g) la diffusione della tartuficoltura da
reddito nelle aree idonee.
Art. 10
Costituzione di consorzi e di forme associative
1. I titolari di aziende agricole e forestali, proprietari
e coloro i quali a qualsiasi titolo le conducono, possono costituire consorzi
volontari per la difesa del tartufo, l’impianto di nuove tartufaie, la ricerca,
la raccolta e la commercializzazione dei tartufi.
2. Nella superficie
rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al
comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate ai soci del
consorzio stesso. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità
indicate all’articolo 3.
3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la
tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate
all’articolo 3. Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli associati, non
sono sottoposte a tassa di registro.
4. I consorzi possono usufruire dei
contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie dalla
normativa vigente.
Art. 11
Contributi
1. I soggetti singoli, i consorzi e le forme associative
costituiti a norma dell’articolo 10, che perseguono gli scopi di seguito
elencati, possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative
vigenti:
a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per
l’osservanza della presente legge;
b) cernita, classificazione e
preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni
richieste dalla presente legge;
c) conservazione e commercializzazione del
prodotto;
d) tutela e incremento della coltura del prodotto.
2. Coloro i quali intendano usufruire di eventuali contributi
di cui al comma 1, devono presentare istanza di riconoscimento alla Regione
Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la
Sezione competente. (10)
(10) Parole
sostituite dalla l.r.
54/2018, art.5, comma 1, lett.
b).
Art.12
Autorizzazione alla raccolta
1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori
devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla
ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino, recante le generalità e la
fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto con
provvedimento del dirigente della Sezione competente ,(11) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Il tesserino, ai sensi dell’articolo 5 della l.
752/1985, ha validità quinquennale su tutto il territorio nazionale ed è
rilasciato, previo esame di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi,
dalla Regione Puglia. (12) Lo stesso è rinnovato
alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.
4.
Sono esenti dall’esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai
quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da
essi condotti.
7. La domanda in bollo per essere sottoposti all’esame di
idoneità per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi deve
essere indirizzata al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale,
presso la Sezione competente , (13) deve essere
corredata del certificato di residenza o della relativa autocertificazione. Il
conseguimento dell’abilitazione è subordinato al superamento di una prova
d’esame volta ad accertare la conoscenza della normativa vigente nazionale e
regionale pugliese, della biologia e della morfologia delle specie e varietà dei
tartufi, delle modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei
quali il tartufo si sviluppa. [Gli argomenti d’esame sono contenuti in
apposito materiale didattico reperibile presso gli enti competenti. ] (14)
8. Presso il Dipartimento agricoltura, sviluppo
rurale e ambientale, presso la Sezione competente, con delibera di Giunta
regionale” e le parole: “tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni
(15) sono costituite le commissioni d’esame, per il
rilascio del tesserino di ricerca e raccolta, che durano in carica tre anni,
eventualmente rinnovabili, composte da:
a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente,
con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario della commissione;
(16)
[b) un dirigente o funzionario del Servizio
alimentazione della Regione Puglia; ] (17)
c)
un dirigente o funzionario designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale
Puglia; (18)
d) un esperto designato dalla dal
Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.)
dell’Università degli Studi di Bari. (19)
e) un
esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello
nazionale, provinciale o regionale;
f) un esperto designato dalle
organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;
g) un rappresentante dell’ordine regionale (20) dei dottori agronomi e forestali;
h) un
dirigente o funzionario della Sezione promozione della salute e del benessere
della Regione Puglia. (21)
9. La Commissione d’esame è validamente costituita con la
presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione o di due quinti
in seconda convocazione. Le convocazioni sono notificate ai singoli componenti
almeno due
giorni prima della data stabilita per le riunioni, salvo decisioni di auto
convocazione al termine
di ogni seduta, che sarà opportunamente messa a verbale. In tale caso la
convocazione viene sempre notificata ai componenti assenti. In caso di
impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti questi
devono darne tempestiva e preventiva comunicazione. Tale informazione sarà
riportata a verbale. Dopo la mancata e non giustificata partecipazione a tre
sedute consecutive, il presidente può disporre la decadenza del componente,
chiedendone la sostituzione, da formalizzarsi con prowedimento della Giunta
regionale. (22) I componenti della
commissione hanno diritto [ al compenso
] (23) e al rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione, [a valere sul bilancio degli enti
competenti. ] (24)
10. La domanda
[ in bollo ] (25) per il rilascio del
tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi deve essere
indirizzata al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la
Sezione competente (26) del richiedente e deve essere
corredata sostenuto ai sensi dell’articolo 12, comma 7 (27) di due foto formato tessera di cui una autenticata e
della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.
11.
L’abilitazione è concessa senza la prevista prova d’esame ai soggetti che
esercitano la ricerca e la raccolta dei funghi ipogei per la determinazione e
localizzazione degli areali a fini scientifici e di studio. Le domande per la
concessione dell’autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e di studio
devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Puglia -
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione
competente, (28) corredate di una relazione
contenente i motivi della richiesta, la durata del progetto di studio, i dati
identificativi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo della
raccolta, le specie di tartufo da raccogliere.
(11) Parole
sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
a).
(12) Parole
sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
b).
(13) Parole
sostituite dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
c).
(14) Periodo
soppresso dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
d).
(15) Alinea
sostituita dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
e).
(16) Lettera sostituita dalla
l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
f).
(17) Lettera soppressa dalla
l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
g).
(18) Parole sostituite
dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
h).
(19) Parole sostituite
dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
ì).
(20) Parola
sostituita dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
j).
(21) Parola
sostituita dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
k).
(22) Parole aggiunte
dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. l), punto
1.
(23) Parole soppresse dalla l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. l), punto
2.
(24) Parole soppresse dalla
l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. l), punto
3.
(25) Parole soppresse dalla
l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. m), punto
1.
(26) Parole sostituite dalla
l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. m), punto
2.
(27) Parole sostituite dalla
l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett. m), punto
3.
(28) Parole sostituite dalla
l.r.
54/2018, art.6, comma 1, lett.
n).
Art. 13
Albo delle associazioni micologiche
1. E’ costituito, presso la Regione Puglia -[ Area
politiche per lo sviluppo rurale ] (29) -
Servizio alimentazione, l’albo delle associazioni micologiche.
2.
L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è regolamentata da apposito atto
amministrativo da emettersi a cura del dirigente della Sezione competente della
Regione Puglia. (30)
(29) Parole soppresse dalla
l.r.
54/2018, art.7, comma 1, lett.
a).
(30) Parole soppresse dalla
l.r.
54/2018, art.7, comma 1, lett.
b).
Art. 14
Modalità di ricerca e raccolta
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere
effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate
aperte per l’estrazione devono essere subito dopo riempite con la stessa terra
rimossa e il terreno deve essere livellato a regola d’arte.
2. La
raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o
“venghella” o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore a 15
cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie
commestibili.
3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo
dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e
deve essere limitato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.
4. E’ vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
5. La
ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da
un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
6. La
ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del/i cane/i a ciò
addestrato/i.
7. E’ permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso
di due cani da ricerca dei tartufi muniti di tesserino sanitario, in regola con
i trattamenti vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all’anagrafe
canina.
8. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e
individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo
bianco pregiato (T. magnatum) e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il
superamento di tali limiti è tollerato unicamente con l’aggiunta del peso di un
solo tartufo raccolto nella giornata.
9. Nelle tartufaie controllate o
coltivate non è posto alcun limite di raccolta.
10. L’esercizio della
ricerca e raccolta effettuate in forma associata, oppure dal singolo
proprietario o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro
proprietà, comporta l’osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.
Art. 15
Calendario di raccolta
1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella
regione Puglia è articolato come di seguito indicato:
a) Tuber magnatumdal 1° ottobre al 31 dicembre;
b) Tuber
melanosporumdal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumalevar. moschatum
dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum dal 1° maggio al 30
novembre;
e) Tuber uncinatumdal 1° ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber
brumalevar. brumale dal 1° gennaio al 15 marzo;
g) Tuber borchiidal 15
gennaio al 30 aprile;
h) Tuber macrosporum dal 1° settembre al 31
dicembre;
i) Tuber mesentericumdal 1° settembre al 31 gennaio.
2. In presenza di particolari situazioni climatiche la
Regione, sentiti gli enti competenti di cui all’articolo 8, può stabilire
variazioni ai periodi indicati al comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche
contingenti, con validità limitata all’anno in cui viene assunta la decisione,
purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.
3.
Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai
anticipare l’apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale sentiti gli enti
competenti.
4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la
massima diffusione e pubblicità.
5. Sono fatte salve le disposizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 4.
Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella
presente legge è esercitata dalla Regione, dalle province o dalle aree
metropolitane, dal Corpo forestale dello Stato, dai soggetti di cui all’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376
(Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi ipogei freschi e conservati).
2. Le
analisi dei campioni di prodotto confiscato sono effettuate dai centri di
controllo micologico delle aziende sanitarie locali, competenti per territorio,
o da altro istituto o laboratorio idoneo riconosciuto dalla Regione Puglia.
Art. 17
Sanzioni
1. Ogni violazione alle norme della presente legge, fermo
restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti
dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca
del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti
violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi
accanto a ciascuna indicati:
a) ricerca e raccolta in periodo o zona di divieto o senza
abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a
euro 2.582,00;
b) ricerca e raccolta senza tesserino - mancata esibizione:
da euro 25,80 a euro 152,00;
c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite
prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle
piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
d) ricerca e raccolta durante le
ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole:
da euro 52,00 a euro 516,00;
e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o
avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;
f) ricerca e raccolta dei tartufi
con modalità difformi da quelle previste dall’articolo 14: da euro 52,00 a
euro 2.582,00;
g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da
euro 516,00 a euro 2.582,00;
h) ricerca dei tartufi senza l’ausilio del
cane: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
i) scavo con attrezzi diversi da
quelli consentiti: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
j) apertura di buche
senza l’ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: da euro 155,00 a
euro 1.549,00 per ogni buca;
k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone
tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate,
salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
l) tabellazione
illegittima di terreni: da euro 10,00 a euro 103,00 per ogni tabella apposta,
con l’obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
m) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o
appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità
prescritte dall’articolo 7 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro
5.165,00;
n) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a restrizioni da
parte delle autorità: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
o) raccolta di
tartufi in quantità superiore al limite giornaliero: da euro 155,00 a euro
1.549,00;
p) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore
a quello prescritto o con cani non in regola con le prescrizioni sanitarie e
di identificazione: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
q) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00
per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni
penali;
r) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da euro 3,00 a
euro 26,00.
3. Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i) j)
e l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione per
tre mesi. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la sospensione per un anno
dell’autorizzazione.
4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni
contenute nella presente legge e per l’irrogazione delle sanzioni si applicano
le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.
5. In caso di confisca il prodotto sequestrato è distribuito
gratuitamente a istituti di beneficenza per il tramite delle prefetture. I
tartufi immaturi o avariati confiscati devono essere distrutti in loco
direttamente dal personale che accerta l’infrazione.
6. Le sanzioni
amministrative sono annotate sul tesserino, in appositi spazi, direttamente dal
personale incaricato della vigilanza e comunicate all’ente che ha rilasciato il
tesserino per gli opportuni provvedimenti.
7. In caso di recidiva la
relativa sanzione è aumentata del 50 per cento ed è disposto l’immediato ritiro
del tesserino e, con successivo provvedimento dell’amministrazione competente,
la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta da due mesi ad un anno.
8. Nell’ipotesi di reiterate e gravi violazioni può motivatamente
disporsi la revoca dell’autorizzazione.
9. I provvedimenti di
sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalle amministrazioni
competenti al rilascio del tesserino di raccolta.
10. Per le sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento, con effetto
liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta della
sanzione prevista se effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta oblazione è
esclusa nei casi in cui non sia consentita dalle norme penali.
11. Il
pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento
sull’apposito conto corrente postale intestato al servizio tesoreria
dell’amministrazione provinciale o dell’area metropolitana competente per
territorio ed è finalizzato alla promozione e sostegno di iniziative pubbliche
per la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche del territorio e per
la valorizzazione del territorio.
12. Le somme incassate a titolo di
pagamento di sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie di cui al comma 10, per
violazione della presente normativa all’interno delle aree protette dei parchi
nazionali sono devolute a queste ultime per la realizzazione di attività di
tutela del territorio.
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. I proventi della tassa di concessione di cui al comma 10
dell’articolo 12 affluiscono al capitolo 1012000 denominato “Tasse sulle
concessioni regionali”.
Art. 19
Iniziative finanziarie
1. La Regione Puglia, limitatamente alle esigenze di
sperimentazione, e le province o le aree metropolitane, per quanto riguarda la
tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l’incremento della
produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche ritenute
utili per l’approfondimento e la divulgazione delle conoscenze
tecnico-scientifiche.
2. La produzione, commercializzazione o
distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere
Tuber (tartufi) all’interno del territorio regionale devono rispettare le norme
vigenti in materia vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta
simbionte e della specie di tartufo utilizzata.
Art. 20
Progetti speciali
1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento
e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si
inseriscono nella normativa regionale, statale o comunitaria, vale quanto
disposto dalle norme vigenti all’atto della richiesta.
Art. 21
Norme transitorie
1. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di
entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali
indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.
Art. 22
Norme finali
1. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari -
Servizio alimentazione può disporre periodici controlli presso le ditte che
esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di
verificare la osservanza delle norme previste dalla l. 752/1985 e quelle della
presente legge.
2. Presso l’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari - Servizio alimentazione è costituito apposito comitato tecnico
per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi come disciplinato dalla presente legge. Detto
comitato tecnico, presieduto dall’Assessore alle risorse agroalimentari o da suo
delegato, è composto da:
a) dirigente o funzionario del Servizio alimentazione;
b)
dirigente o funzionario per ogni amministrazione provinciale o area
metropolitana;
c) dirigente o funzionario del Corpo forestale dello Stato;
d) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali (un componente per
ogni ente parco);
e) un esperto designato dall’Università degli studi di
Bari ex Facoltà di Agraria;
f) un esperto designato dall’Università degli
studi di Foggia ex Facoltà di Agraria;
g) un esperto designato dalle
associazioni micologiche di cui all’articolo 13.
Art. 23
Abrogazioni
1. La legge
regionale 25 agosto 2003, n. 13 (Disciplina della raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi), è abrogata.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 marzo 2015