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Regolamento Vigente

Anno
2016
Numero
8
Data
23/06/2016
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.
Note
Bollettino n° 72 Supplemento pubblicato il 23-06-2016
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, e comma 4 lett. e L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 861 del 15/06/2016 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. II presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, di seguito nominata legge regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15 della medesima legge regionale e ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto Regionale approvato con Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7,come novellato dall’articolo 3 della legge regionale n. 44/2014.

2. La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147. (1)

3. Ai fini dell’attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, e con l’accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva. (2)

4. II presente Regolamento integra, per i soli effetti sull’attuazione del Reddito di Dignità, il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, recante disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro, per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone con fragilità di cui all’articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”.

(1) Comma così sostituito dal R.R. n.2/2018, art. 1, comma 1.

(2) Comma così sostituito dal R.R. n.2/2018, art. 1, comma 2.

 

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per nucleo familiare si intende il nucleo familiare beneficiario della misura, anche monopersonale, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);

b) per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso al Reddito di Dignità; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest’ultimo in modo univoco;

c) per Servizio sociale dell’Ambito territoriale si intende il Servizio sociale dei Comuni associati in Ambito territoriale sociale, di cui all’art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, ove configurato come Servizio sovracomunale, ovvero il Servizio Sociale professionale del singolo Comune in cui ha la residenza il nucleo familiare beneficiario;

d) per Servizi in materia di lavoro, per le rispettive competenze, si intendono:

- i Centri per l’Impiego, quali servizi pubblici per il lavoro, che svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2015;

- i servizi accreditati per il lavoro, ai sensi della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25, e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003 e dal d.lgs. n. 150 del 2015;

- i servizi per l’orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’art.6 del d.lgs. n. 276 del 2003;

e) per bimestre si intende ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre;

f) per percorso di attivazione deve intendersi l’avvio di ogni attività capace di promuovere l’inserimento sociolavorativo dei beneficiari, di responsabilizzare rispetto a predefiniti obiettivi di crescita individuale e di comunità, di accrescere il pronostico di occupabilità dei soggetti a valle degli stessi percorsi;

g) per equipe multiprofessionale, ai sensi dell’articolo 12 comma 4 della legge regionale, si intende l’equipe responsabile della realizzazione operativa del programma “SIA — ReD” in ciascun Ambito territoriale. Ogni equipe è costituita da operatori sociali e socioeducativi, un operatore dell’amministrazione competente sul territorio in materia di servizi per l’orientamento e il lavoro, eventuali altre figure professionali da attivare in relazione ai bisogni rilevati in fase di prevalutazione dei casi. L’equipe collabora con gli operatori di organizzazioni non profit attive nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, pronto intervento sociale e di inclusione sociale attiva;

h) per Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Ambito territoriale deve intendersi il funzionario pubblico individuato dall’Ufficio di Piano di Zona o dal Comune capofila quale responsabile del procedimento amministrativo e di tutte le procedure connesse all’attuazione della misura denominata Reddito di Dignità, nonché referente per l’equipe multiprofessionale, per i Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito e per i servizi per l’impiego territorialmente competenti.

Articolo 3

(Composizione della misura) (3)

1. Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:

    a) indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio sociolavorativo per l’inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell’ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;

    b) percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;

   c) altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l’integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l’inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le condizioni alle quali il Reddito di Dignità può integrare il Reddito di Inclusione di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.

(3) Articolo integralmente  sostituito dal R.R. n.2/2018, art. 2, comma 1.

 

Titolo II

Requisiti soggettivi per l’accesso a ReD

Articolo 4

(L’accesso alla misura) (4)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell’articolo 3, i requisiti di accesso sono disciplinati dal di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.

2. Con riferimento al sostegno al Reddito di Dignità per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell’articolo

3, sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i seguenti:

a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;

b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;

c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell’art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza;

d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore al valore annualmente definito con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione il valore ISRE non deve superare euro 3.000,00. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.

e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in spesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. Nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;

f) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo;

g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;

h) non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, salvo espressa deroga disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

3. Il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

4. Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le specifiche condizioni e modalità di accesso al Reddito di Dignità in presenza della necessità di interventi indifferibili e urgenti a completamento di progetti individuali di presa in carico per persone vittime di violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza e adulti in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, nonché di persone con disabilità coinvolte in sperimentazioni a regia regionale finalizzate all’inclusione sociolavorativa e alla vita indipendente.

(4)  Articolo integralmente  sostituito dal R.R. n.2/2018, art. 3, comma 1.

 

Articolo 5

(Valutazione multidimensionale del bisogno) (5)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell’articolo 3 (ReI), i criteri di priorità sono disciplinati dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.

2. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell’articolo 3, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:

a) numero di figli

b) numero di figli minori

c) nucleo familiare monogenitoriale

d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza

e) valore ISEE.

I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.

Con riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35 sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:

a) presenza nel nucleo familiare di figli                                                                              max 25 punti

n. 1 figlio                                                                                                                                     10 p.

n. 2 figli                                                                                                                                       20 p.

n. 3 figli o più                                                                                                                              25 p.

b) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi                          5 punti

c) nucleo familiare monogenitoriale                                                                                               25 punti

d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza                                                 max 10 p.

disabilità grave                                                                                                                              5 p.

non autosufficienza                                                                                                                       10 p.

e) valore ISEE max 35 punti

così attribuito: al valore massimo di 35 si sottrae il valore dell’ISEE diviso per 171,429

Il punteggio massimo di pt. 35 si attribuisce a ISEE ORDINARIO “0”.

3. I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole

informazioni desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo

familiare del richiedente e in corso di validità.”

(5)  Articolo integralmente  sostituito dal R.R. n.2/2018, art. 4, comma 1.

 

Titolo III

Le modalità e procedure per l’accesso

Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale preposta alla gestione della misura, è approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’accesso al Reddito di Dignità, nonché lo schema della domanda e il manuale per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma telematica unica per la presentazione delle domande, per l’istruttoria delle stesse, per la rendicontazione delle risorse utilizzate e per il monitoraggio dei patti per l’inclusione sociale attiva.

2. La piattaforma telematica unica assicura la cooperazione applicativa con la piattaforma INPS per:

- la presentazione delle domande dei cittadini aventi i requisiti di accesso;

- la verifica automatica dei requisiti di accesso, preliminare alle fasi di valutazione da parte delle equipe multiprofessionali di cui alla lett. g) dell’articolo 2;

- la gestione integrata della copertura finanziaria dei fondi nazionali e dei fondi regionali per ciascuna delle domande prese in carico e il monitoraggio delle dotazioni finanziarie residue.

3. Le domande di accesso al Reddito di Dignità sono presentate esclusivamente mediante piattaforma telematica unica, a partire dal giorno successivo .della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’Avviso pubblico di cui al comma 1.

4. La piattaforma telematica unica integra le funzionalità richieste per l’accesso alla sola misura economica di sostegno al reddito di cui alla lett. a) dell’articolo 3 comma 1, con le funzionalità richieste per l’accesso alle altre componenti del Reddito di Dignità, sviluppata in cooperazione applicativa tra INPS e Regione Puglia.

 

Articolo 7

(Soggetti abilitati alla presentazione della domanda)

1. I cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla misura, in risposta ad apposito Avviso pubblico regionale, a partire dalla data indicata come data di avvio della procedura possono presentare la domanda su piattaforma telematica unica:

a) come utenti diretti della piattaforma telematica unica, previa generazione delle credenziali personali di accesso;

b) mediante Centri di Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ovvero da quelli convenzionati con gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma SGATE, con oneri a carico degli stessi Comuni;

c) mediante i servizi per il lavoro accreditati, a condizione che si sia provveduto alla definizione di apposite convenzioni con i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni di cui alla lett. b.

d) gli sportelli del Servizi di Segretariato Sociale degli Ambiti territoriali che attivano espressamente il servizio di ricezione domande e caricamento su piattaforma telematica. (6)

2.  Fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del comma 1, i Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sono deputati ad assicurare l’accesso alle informazioni di base su tutte le fasi di istruttoria delle domande, essendo gli stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso. (7)

(6)  Comma aggiunto  dal  R.R. n.2/2018, art. 5, comma 1.

(7) Comma sostituito  dal  R.R. n.2/2018, art. 5, comma 2.

 

Articolo 8

(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti responsabili) (8)

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le seguenti fasi di istruttoria:

Fase I - verifica preliminare dei requisiti anagrafici di accesso, a cura dei Comuni associati in Ambito territoriale

Fase II (domande ReI) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità ReI, la stessa è trasmessa, mediante cooperazione applicativa su portale INPS, per l’istruttoria e le determinazioni conseguenti;

Fase II (domande ReD) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità ReD, non essendo ammissibile ReI, la stessa è istruita telematicamente mediante cooperazione applicativa con le banche dati del Casellario dell’Assistenza INPS, e mediante integrazione di istruttoria a cura dei Comuni;

Fase III - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 2, attraverso l’applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica unica;

Fase IV - dopo il rilascio degli elenchi degli ammessi a ReI o a ReD, valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo familiare, a cura dell’equipe multiprofessionale presso ciascun Ambito territoriale sociale, in collaborazione con il Centro per l’Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l’inclusione sociale.

2. I tempi di svolgimento delle Fasi di cui al comma 1 per l’istruttoria delle domande di accesso al ReD - Reddito di Dignità, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta Regionale.

3. Ai sensi dell’art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva ai fini esclusivi dell’attuazione della misura Reddito di dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di competenza dei centri territoriali per l’impiego, e gli Ambiti territoriali sociali di cui all’art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19.

 (8) Articolo integralmente  sostituito  dal  R.R. n.2/2018, art. 6, comma 1.

Titolo IV

Determinazione del beneficio economico

Articolo 9

(Modalità di calcolo del beneficio economico)

1.  Per il beneficio economico di cui all’articolo 3 comma 2, i criteri di determinazione dell’importo economico da riconoscere sono disciplinati dal D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147. (9)

2. Per la parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla lett. b) dell’articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell’importo economico sono i seguenti:

a) composizione del nucleo familiare

b) impiego orario settimanale per lo svolgimento del tirocinio per l’inclusione socio lavorativa ovvero per il percorso di attivazione come definito con il patto individuale per l’inclusione sociale attiva.

3. L’ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale di cui alla lett. a) dell’articolo 3 comma 1 è pari ad Euro 400,00. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici in relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. [Ndr: art. 9 del Reg. R. n. 8/2016]. (10)

4. L’ammontare massimo mensile del sostegno economico nei casi in cui con appositi provvedimenti di Giunta Regionale si disponga l’integrazione del ReD al ReI di cui al D.Lgs. n. 147/2017, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti.(11)

 (9)   Comma   sostituito  dal  R.R. n.2/2018, art. 7, comma 1.

 (10) Comma   sostituito  dal  R.R. n.2/2018, art. 7, comma 2.

(11) Comma   sostituito  dal  R.R. n.2/2018, art. 7, comma 3.

 

Articolo 10

(Erogazione del beneficio economico)

1. Il beneficio economico determinato dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e b) dell’articolo 3 comma 1, come attivati in relazione al possesso dei rispettivi requisiti di accesso, è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo minimo di 6 mesi.

2. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno 6 mesi, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.

3. Il beneficio economico del Reddito di Dignità è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo massimo di 6 mesi, salvo espresse deroghe disposte con proprio provvedimento dalla Giunta Regionale per specifici target di beneficiari, ovvero per le successive fasi di attuazione della misura.

L’importo maturato per un bimestre è erogato di norma entro il bimestre successivo. (12)

4. L’erogazione del beneficio economico avviene mediante apposita Carta-Acquisti rilasciata da INPS-Poste Italiane ai titolari in quanto richiedenti il Reddito di Dignità che, a seguito di verifica, siano risultati ammessi al beneficio.

(12) Comma   sostituito  dal  R.R. n.2/2018, art. 8, comma 1.

 

Titolo V

Il patto individuale di inclusione sociale attiva

Articolo 11

(Definizione e contenuti)

1. Il patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all’articolo 11 della legge regionale è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Ambito territoriale, Il patto individuale di inclusionesociale attiva è stipulato entro 30 giorni dalla ammissione alla Misura Reddito di Dignità, e in ogni caso al termine della Fase Ill di cui all’articolo 8 comma 1.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva dichiara gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità sociale, nonché gli obiettivi di responsabilità genitoriale in favore dei minori componenti il nucleo e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:

a) azioni di ricerca attiva di lavoro;

b) adesione a progetti di formazione ove necessari per il rafforzamento professionale;

c) adesione a un percorso di tirocinio per l’inclusione sociale attiva di cui all’articolo 1 comma 2 lett. d) della I.r. n. 23/2013  o ad altro percorso di attivazione;

d) frequenza e impegno scolastico dei figli minori

e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;

f) espletamento di lavoro di cura e assistenza diretta personalizzata in favore di componente non autosufficiente del proprio nucleo familiare.

3. Ai fini della definizione del patto, l’equipe multiprofessionale di cui all’articolo 12 comma 4 della legge regionale procede alla valutazione multidimensionale del fabbisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione approvato con apposito provvedimento della struttura amministrativa preposta alla gestione della misura, i cui esiti sono in sintesi riportati su piattaforma telematica unica ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo.

4. Al fine di accrescere il pronostico di efficacia dei patti individuali di inclusione sociale attiva e dei progetti personalizzati in essi compresi, in considerazione del contesto comunitario in cui gli stessi saranno definiti, i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali possono sottoscrivere appositi patti di comunità con le organizzazioni del terzo settore e le altre organizzazioni private per supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone beneficiarie del Reddito di Dignità

Articolo 12

(Obblighi del soggetto beneficiario e del nucleo familiare beneficiario)

1. II soggetto beneficiario del Reddito di Dignità e i componenti del suo nucleo familiare in età superiore ai 18 anni, hanno l’obbligo di:

a) impegnarsi nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all’articolo 11,

b) comunicare al Servizio Sociale dell’Ambito territoriale ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare, lo stato di occupazione, le componenti reddituali e patrimoniali già dichiarati nella DSU, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

 

Titolo VI

Disciplina del tirocinio per l’inclusione sociale e l’inserimento socio

lavorativo ai fini dell’attuazione del Reddito di Dignità

Articolo 13

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano gli standard di riferimento, le modalità operative e le procedure per l’attivazione dei tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo, attivati nell’ambito della Misura del Reddito di Dignità, quali elementi essenziali per la definizione dei patti individuali per l’inclusione sociale attiva di cui all’articolo 11 della legge regionale.

2. Obiettivi dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali di cui all’articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse” sono i seguenti:

- valorizzare le competenze di base e professionali del beneficiario nell’ambito di attività aggiuntive e non sostitutive rispetto alla organizzazione ordinaria del lavoro già in essere presso il soggetto ospitante;

- accrescere il pronostico di occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente fuori dal mercato del lavoro

- promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di responsabilità sociale del sistema delle imprese profit e non profit sul territorio.

3. I tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo sono rivolti a tutti i soggetti, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri, comunitari e non, regolarmente soggiornanti in Italia, beneficiari del Reddito di dignità.

4. II soggetto promotore, di cui al successivo articolo 14, eroga in favore del tirocinante una indennità stabilita sulla base di quanto indicato all’articolo 9 e secondo quanto previsto nella convenzione di tirocinio.

5. II beneficio economico corrisposto in relazione al tirocinio svolto dai soggetti beneficiari ha natura di indennità economica in presenza di condizioni di fragilità economica e in relazione alla tipologia e intensità temporale di impegno settimanale prevista dal tirocinio medesimo.

6. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina nazionale e alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, in quanto applicabile.

 

Articolo 14

(Soggetti promotori dei tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo)

1. Con riferimento ai tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo attivati nell’ambito del Reddito di Dignità, i soggetti promotori sono i Comuni associati in Ambiti territoriali, come definiti dalla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i., i quali agiscono d’intesa con gli altri servizi territoriali competenti (sociosanitari, del lavoro, educativi) così come indicato dal comma 2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2016.

2. I soggetti promotori, come individuati al comma precedente, sono garanti della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative, di integrazione ed inclusione che lo stesso prevede secondo le modalità definite con il Patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all’articolo 11 della legge regionale. A questo scopo, in sede di sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 16, il soggetto promotore individua il tutor responsabile delle attività che ha il compito di monitorare l’attuazione del progetto di tirocinio.

3. Ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, ogni tutor responsabile può seguire contemporaneamente un numero massimo di dieci progetti di tirocinio, con i rispetti posti attivabili.

 

Articolo 15

(Soggetti ospitanti i tirocini per l’inclusione sociale e Catalogo Regionale)

1. I soggetti che possono ospitare la realizzazione di un progetto di tirocinio per l’inclusione sono gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, le imprese produttive del territorio, le organizzazioni del terzo settore ai sensi della normativa vigente e le altre organizzazioni private presenti in ciascun Ambito territoriale, nonché tutti i soggetti in possesso dei requisiti che verranno individuati nell’Avviso pubblico di cui al successivo comma 3.

2. Nell’ambito delle procedure di attivazione dei tirocini sopra citati i soggetti ospitanti presentano apposita manifestazione di interesse nel Catalogo di “progetti di tirocinio per l’inclusione sociale”, costituito e consultabile su piattaforma telematica unica, e articolato in due distinte sezioni, quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti pubblici, e quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti privati, profit e non profit.

3. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale deputata alla gestione della misura Reddito di Dignità, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore dei presente Regolamento, è approvato apposito Avviso Pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse ad ospitare tirocini per l’inclusione e la disciplina della procedura di candidatura, valutazione e selezione delle Manifestazioni di interesse con il supporto della piattaforma telematica unica.

4. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

a. un tirocinante nelle unità produttive fino a tre dipendenti e nelle unità produttive con il solo datore di lavoro;

b. non più di un tirocinante ogni 3 dipendenti nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra quattro e ventuno;

c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del venti per cento dei dipendenti nelle unità produttive che contino più di ventuno dipendenti della medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento all’unità superiore.

5. Tutti i soggetti privati proponenti non devono versare in situazione di crisi, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, non devono aver proceduto al licenziamento per la riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell’Avviso di cui al comma 3 del presente articolo, non devono avere avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi, non devono essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento, non devono essere in pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato in materia di licenziamenti collettivi. Devono inoltre essere in regola con la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.

6. Il soggetto ospitante il tirocinio per l’inclusione può definire, in sede di manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei tirocini, il fabbisogno in termini di profili professionali nonché le caratteristiche anagrafiche e curriculari più indicate per la maggiore efficacia dei tirocini stessi. A seguito della valutazione multidimensionale, i servizi pubblici per l’impiego e i servizi per l’orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali promuovono un dialogo con i soggetti ospitanti per favorire l’incontro domanda-offerta ai . fini dell’abbinamento dei beneficiari della misura alle opportunità di tirocinio.

7. Al fine della presentazione della manifestazione di interesse per l’inserimento a Catalogo del progetto di tirocinio, il soggetto ospitante dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché l’eventuale necessità di integrare e completare il percorso di tirocinio con apposito progetto formativo individuale, da individuare nell’ambito delle opportunità di cui all’apposito catalogo formativo regionale.

 

Articolo 16

(Contenuti della convenzione di tirocinio)

1. I tirocini per l’inclusione sono attivati sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dall’Ambito territoriale sociale e dal soggetto ospitante, al fine di definire gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. Ciascuna convenzione può essere riferita a più tirocini da attivare.

2. Sono obblighi del soggetto ospitante il tirocinio:

a. la sottoscrizione con ciascun tirocinante di un apposito patto individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio nell’ambito del più complessivo processo di attivazione;

b. la attivazione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati;

c. la individuazione di uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel Progetto di Tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti e in ogni caso per ciascuna sede del tirocinio;

d. la richiesta presso il Centro per l’impiego competente di attivazione dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, se previsto;

e. la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da trasmettere al Comune capofila dell’Ambito territoriale di riferimento, nonché al Centro per l’Impiego competente;

f. la gestione ordinata del registro presenze dei partecipanti, in qualità di tirocinanti;

g. il pagamento degli oneri assicurativi INAIL per i rischi di infortuni sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia di assicurazione.

3. Gli oneri assicurativi e per la sicurezza connessi alla attivazione, di cui al comma 2 lett. g), sono rimborsati dall’Ambito territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell’ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.

4. Gli oneri per attività di tutoraggio e prestazioni specialistiche strettamente rivolti al supporto individuale per il pieno inserimento nel contesto produttivo e operativo del tirocinio, restano a carico dell’Ambito territoriale di riferimento rispetto alla residenza del soggetto beneficiario e a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell’ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.

 

Articolo 17

(Monitoraggio dei tirocini)

1. La Regione per il tramite dei Centri per l’impiego, e in collaborazione con i tutor responsabili delle attività di cui al comma 3 dell’articolo 14 designati dai soggetti promotori, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi.

2. Per il perseguimento dell’obiettivo di cui al comma precedente, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l’efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro o altro sistema adottato dalla Regione.

3. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali atteggiamenti distorsivi da parte del soggetto ospitante presenti nell’attuazione del tirocinio, quali a titolo esemplificativo:

a) la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione;

b) le cessazioni anomale;

c) le attività svolta in maniera difforme dal progetto di tirocinio;

d) l’incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso soggetto ospitante;

e) la concentrazione dell’attivazione di tirocinio in specifici periodi dell’anno;

f) lo svolgimento dell’attività di tirocinio nelle fasce orarie notturne.

 

Titolo VII

Cause di sospensione e revoca

Articolo 18

(Ulteriori cause di sospensione e revoca del beneficio economico)

1. Con riferimento alle cause di sospensione del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall’art. 10 comma 1 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di sospensione:

a) le cause di cui all’art. 15 del Reg. R. n. 3/2014;

b) le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, di attuazione del SIA.

2. Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall’art. 10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di revoca:

a) le cause di cui all’art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;

b) le cause come specificate nel D. Lgs. n. 147/2017, di disciplina del SIA;

c) la irreperibilità del richiedente, che non consenta ai Servizi Sociali dei Comuni referenti entro 30 (trenta) gg dal provvedimento di ammissione di definire e far sottoscrivere il patto individuale di inclusione. (13)

(13) Comma   sostituito  dal  R.R. n.2/2018, art. 9, comma 1.

 

Titolo VIII

Modifiche al regolamento n. 34 del 27 dicembre 2012

Articolo 19

(Modifiche al Regolamento Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012)

1. All’art. 3, comma 1, n.7 del Regolamento regionale n. 34/2012, “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia”, che disciplina i soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati, sono eliminate le parole “limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. n.19 del 20 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”.

2. I Comuni che abbiano già presentato istanza per l’accreditamento, o risultino già inseriti nell’Albo dei soggetti accreditati dalla Regione Puglia ai sensi della previgente disciplina, sono automaticamente accreditati alla erogazione dei servizi per tutte le fasce di utenza.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 23 GIUGNO 2016