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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2017
Numero
29
Data
24/07/2017
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
stituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)
Note
Bollettino n° 88 pubblicato il 24-07-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Titolo I

Disposizioni generali

Capo l

Istituzione

Art. 1

Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale

 

1. É istituita l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, nel prosieguo anche A.Re.S.S. o Agenzia. L’Agenzia è istituita quale ente di nuova costituzione.

2. L’Agenzia ha personalità giuridica, piena autonomia e può darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti per esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione Puglia.

3. L’A.Re.S.S. ha sede in Bari.

 

Titolo II

Funzioni e organizzazione

Capo I

Finalità e competenze

Art. 2

Finalità

1. L’A.Re.S.S. è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico.

2. L’A.Re.S.S. si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.

3. In qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.

4. L’A.Re.S.S. svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce e accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell’impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile. Promuove l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.

5. Sono definiti tramite una apposita convenzione da stipularsi tra l’Agenzia e altre pubbliche amministrazioni i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del dipartimento competente.

 

Art. 3

Competenze

1. Le finalità previste dall’articolo 2 sono espletate mediante le attività di seguito elencate, non costituenti elencazione tassativa:

a) elaborazione delle strategie regionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale anche al fine di contrastare le diseguaglianze in campo socio-sanitario e garantire l’universalità dei servizi in questo ambito;

b) programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), sociosanitari e sociali e delle relative interconnessioni funzionali e strutturali;

c) sviluppo e monitoraggio del sistema delle reti cliniche, secondo il modello cosiddetto “hub&spoke’, attraverso l’elaborazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che assicurino rintegrazione dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico dei bisogni dei pazienti;

d) razionalizzazione della spesa farmaceutica tramite l’ideazione di misure migliorative dell’appropriatezza prescrittiva, la revisione degli attuali assetti organizzativi e funzionali e l’attività di farmacovigilanza;

e) proposta per la programmazione regionale degli investimenti strutturali in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario;

f) sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di fragilità;

g) promozione di politiche di sviluppo del terzo settore, del capitale sociale e del welfare di comunità, mediante ricorso all’economia sociale ovvero a pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;

h) promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l’attuazione del Reddito di dignità;

i) coordinamento e gestione dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali;

I) studio e proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche d’intesa con il terzo settore;

m) valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della domanda e dell’offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle connesse ricadute economiche e sociali;

n) individuazione e implementazione di strumenti di analisi e verifica dei bisogni per lo sviluppo di azioni per il miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie;

o) implementazione e valutazione dell’offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi distrettuali, con particolare riferimento a fragilità, cronicità e non autosufficienza, nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata, dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;

p) coordinamento degli osservatori regionali afferenti al Servizio sanitario regionale (SSR) e al Sistema informativo sanitario regionale (SISR), delle reti regionali di patologia e di malattie rare, dei registri regionali di patologia, dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, in raccordo funzionale con le diverse articolazioni del SSR e del SISR coinvolte;

q) coordinamento delle attività di integrazione ambiente e salute, in raccordo funzionale con l’Agenzia regionale per l’ambiente della Puglia e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali interessate, anche al fine di fornire impulso all’intersettorialità delle politiche regionali per la promozione della salute e del benessere sociale;

r) supporto alla definizione e implementazione dei programmi di promozione della salute e di prevenzione, previsti dai piani nazionali e regionali;

s) definizione dei fabbisogni di ricerca e di innovazione, favorendo l’interconnessione con le organizzazioni su scala regionale, nazionale e internazionale che operano sui temi della salute e promozione delle iniziative di ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi regionali;

t) valutazione delle innovazioni strutturali e organizzative mediante sperimentazioni gestionali e attività di studio e ricerca;

u) implementazione di nuove metodologie lavorative del servizio sanitario regionale e sviluppo delle professionalità sanitarie;

v) identificazione delle iniziative di formazione in sanità attraverso la definizione e implementazione di programmi e interventi intersettoriali che favoriscano l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute;

z) elaborazione e definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate, attraverso l’esame e la valutazione dei livelli di costi e ricavi e del grado di raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario di ciascun ente e del sistema sanitario regionale;

aa) certificazioni ex articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

bb) supporto alla razionalizzazione della spesa sanitaria per l’acquisizione di beni e servizi a maggiore impatto sulla spesa sanitaria regionale, mediante la valorizzazione di aspetti tecnici, la specializzazione delle professionalità, ovvero modalità innovative di approvvigionamento, con l’obiettivo di ottimizzare i risultati dal punto di vista dei tempi di risposta, di qualità della prestazione e di riduzione dei costi;

cc) implementazione di uniformi modelli, procedure e modalità di controllo di gestione applicabili da tutti gli enti del SSR, identificati dall’articolo 19, comma 2, lettera c), del dlgs. 118/2011, anche mediante la proposizione e il coordinamento di programmi di sperimentazione ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

dd) monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione e dei risultati degli atti di programmazione regionali e aziendali e del loro impatto sullo stato di salute e benessere della popolazione;

ee) analisi dei processi di funzionamento dell’azione amministrativa regionale per la valutazione degli indicatori chiave di risultato per il miglioramento dell’efficacia delle politiche e degli interventi in ambito sanitario e sociale;

ff) supporto all’attività normativa regionale nelle materie di competenza dell’Agenzia;

gg) attività di raccolta e di tenuta di dati, documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché. di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l’accessibilità ai dati.

2. L’A.Re.S.S. svolge, altresì, le funzioni espressamente delegate dalla Regione, ascrivibili alle competenze generali dell’Agenzia.

 

Capo II

Organi dell’Agenzia

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell’A.Re.S.S.:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio sindacale.

 

Art. 5

Direttore generale

1. La Regione provvede alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, attingendo obbligatoriamente ad apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso pubblico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da emanarsi entro trenta giorni dalla vacanza dell’ufficio, e selezione effettuata, per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione, nominata da quest’ultima e costituita tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.

2. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.

3. Alla selezione possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non abbiano compiuto sessantacinque anni di età al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico.

4. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale competente. 5. Si applica al Direttore. generale che rivesta lo status di dipendente di pubblica amministrazione il diritto al collocamento in aspettativa e il trattamento previdenziale, di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di collaborazione autonoma e disciplinato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, è esclusivo e a tempo pieno.

7. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i direttori generali delle aziende sanitarie locali.

8. In caso di assenza, impedimento o cessazione dell’incarico del Direttore generale, le funzioni dello stesso vengono esercitate dal dirigente di ruolo, a tal fine nominato dal Direttore generale entro venti giorni dall’insediamento. La nomina del nuovo Direttore generale avviene entro novanta giorni dalla cessazione dell’incarico. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, si attiva la procedura di cui al comma 1.

9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, esercita il ruolo di indirizzo generale dell’organizzazione e del funzionamento della stessa, di cui ha, inoltre, la responsabilità gestionale complessiva. Assicura il rispetto delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Puglia e la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici della Giunta regionale.

10. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.

11. Il Direttore generale provvede :

a) alla predisposizione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell’A.Re.S.S.;

b) al coordinamento, alla verifica e al controllo delle attività tecniche dell’Agenzia;

c) all’adozione del bilancio preventivo economico dell’A.Re.S.S.;

d) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;

e) all’adozione degli atti di organizzazione dell’A.Re.S.S.;

f) alla supervisione dell’organizzazione e del funzionamento delle attività dell’Agenzia, assicurandone l’imparzialità, l’economicità e l’efficienza;

g) alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche.

 

Art. 6

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I sindaci durano in carica tre anni e sono riconfermabili una volta sola.

3. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica  e finanziaria dell’Agenzia provvedendo, inoltre, a trasmettere annualmente alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.

4. Si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina, le disposizioni del codice civile.

 

Capo III

Organizzazione e risorse

Art. 7

Organizzazione e funzionamento

1. L’Agenzia possiede autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento e gode dell’autonomia di bilancio.

2. L’organizzazione dell’Agenzia risponde a esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

3. La Giunta regionale all’atto di nomina del Direttore generale emana un provvedimento di indirizzo con cui esprime l’indirizzo strategico e assegna gli obiettivi triennali al Direttore generale.

4. L’atto aziendale di organizzazione e funzionamento:

a) delinea il modello organizzativo e funzionale dell’Agenzia e le relative linee strategiche, con l’individuazione degli uffici dotati di autonomia gestionale e del riparto di competenza tra poteri del Direttore generale e della dirigenza;

b) istituisce le articolazioni dell’Agenzia, declarandone funzioni e competenze e descrivendone i relativi nessi gerarchico-funzionali;

c) istituisce le strutture complesse e semplici e definisce le caratteristiche e tipologie di incarico dirigenziale per i restanti uffici;

d) disciplina le modalità per il controllo di gestione e di regolarità amministrativa;

e) delinea le interazioni tra l’Agenzia e gli organi in staff alla direzione generale.

5. Il Direttore generale struttura l’Agenzia secondo un’organizzazione a matrice.

6. L’A.Re.S.S. è articolata in aree direzionali che curano il perseguimento delle finalità socio-sanitarie di competenza dell’Agenzia, supportate, trasversalmente, da una o più strutture e da servizi in staff alla direzione generale. È incardinato nella direzione generale il “Project management office”, cui compete la supervisione e il coordinamento della gestione dei progetti in corso di esecuzione nell’Agenzia ovvero nel dipartimento di riferimento. L’atto aziendale assicura la presenza di una struttura deputata alla ricerca e innovazione, nonché di una struttura amministrativa. Le aree direzionali e le strutture sono articolate in servizi, diretti da dirigenti.

7. La struttura deputata alla ricerca e innovazione assicura l’implementazione di nuove metodologie lavorative del SSR e lo sviluppo delle professionalità sanitarie. La struttura amministrativa cura trasversalmente i processi amministrativi imposti dalla personalità giuridica e dall’autonomia amministrativa dell’Agenzia, funzionali all’attività scientifica svolta, salvo quelli attribuiti ai servizi in staff. Cura, inoltre, la gestione dei processi e degli indicatori di risultato (KPI), nonché il supporto tecnico alle attività di “Policy Making” della Direzione generale.  8. I servizi in staff curano, trasversalmente, tra l’altro, le attività di gestione del contenzioso, di misurazione e valutazione del merito, di tutela dell’integrità e della trasparenza, coordinando i rapporti istituzionali intrattenuti dall’Agenzia.

9. I ruoli e le nomine corrispondenti a funzioni istituzionali imposte dalla legge, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’Organismo indipendente di valutazione, il Comitato unico di garanzia, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Responsabile per la trasparenza, il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, operano in staff alla Direzione generale.

 

Art. 8

Risorse umane

1. Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali l’Agenzia si avvale di personale reclutato, anche mediante

comando e distacco, secondo l’ordinaria normativa vigente applicabile alle aziende sanitarie e ospedaliere.

2. Il personale dell’A.Re.S.S., che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in attuazione dell’accordo quadro per la definizione dei comparti e aree della contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, salva l’attuazione dell’articolo 7, comma 3, del medesimo, con riferimento alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale. L’organico complessivo di personale dell’A.Re.S.S. è definito nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della Giunta regionale, limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in materia.

3. L’A.Re.S.S. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di consulenze da parte di società e di singoli professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori con costi a carico della stessa Agenzia secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

 

Art. 9

Risorse finanziarie

1. L’Agenzia applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le aziende sanitarie locali.

2. L’Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.

3. La dotazione finanziaria dell’A.Re.S.S. è determinata da:

a) il contributo ordinario individuato:

1) nell’ambito del documento di indirizzo e funzionamento del SSR, a valere sul Fondo sanitario regionale, per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, nonché per l’integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale;

2) nell’ambito del finanziamento delle attività sociali, a valere sul fondo per il funzionamento del SISR;

b) quote aggiuntive, a valere sul Fondo sanitario regionale, per l’eventuale finanziamento di specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all’articolo 10, comma 3;

c) ricavi e proventi derivanti dall’eventuale attività svolta in favore di soggetti terzi;

d) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all’Agenzia;

e) finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell’ambito delle materie di competenza dell’A.Re.S.S. 4. La Giunta regionale provvede all’assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e compiti attribuiti all’A.Re.S.S., anche al fine di finanziare le funzioni in ambito sociale.

 

Art. 10

Controlli e vigilanza

1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sui seguenti atti dell’A.Re.S.S., elencati tassativamente:

a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;

b) bilancio preventivo economico e bilancio d’esercizio.

2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell’efficienza  dell’organizzazione e dell’efficacia dei risultati dell’A.Re.S.S. in relazione alle materie di competenza, secondo modalità idonee a garantire l’autonomia dell’Agenzia.

3. Unitamente al bilancio preventivo economico e al bilancio di esercizio, l’A.Re.S.S. trasmette, rispettivamente, il programma annuale delle attività, con l’indicazione dei risultati attesi e del corrispondente finanziamento e. la relazione sull’attività. annuale dell’Agenzia.

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. L’Agenzia trasmette annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta e alla Commissione consiliare competente, entro dieci giorni dall’adozione, il Piano della performance e la Relazione sulla performance.

 

Art. 11

Indennità

1. Al Direttore generale compete un’indennità di funzione omnicomprensiva, pari al compenso previsto per il direttore del dipartimento di riferimento.

2. Al Collegio sindacale compete un’indennità pari a quella prevista per le aziende sanitarie locali della Regione Puglia.

 

Titolo III

Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Successioni

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di avvio dell’attività dell’A.Re.S.S., così da assicurare senza soluzione di continuità il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti nell’interesse della collettività, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario dell’A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario dell’A.Re.S.S., fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla nomina del nuovo Direttore generale dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

2. In pari data, è costituta l’Agenzia regionale per la salute e il sociale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S. In fase di avvio delle attività, nell’A.Re.S.S. confluiscono il personale, a tempo indeterminato e determinato,-i beni immobili e mobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell’A.Re.S.

3. L’entità dei primi fondi per le risorse decentrate dell’A.Re.S.S. viene determinata nel rispetto delle direttive applicabili agli enti di nuova istituzione, in attuazione delle direttive A.R.A.N. sul punto.

4. I finanziamenti previsti da disposizioni regionali per l’espletamento delle funzioni sanitarie e sociali previste dalla presente legge sono destinati al funzionamento dell’A.Re.S.S.

5. I provvedimenti di carattere regolamentare, gli atti di nomina afferenti alle strutture di staff della direzione generale e gli atti di natura programmatoria della soppressa A.Re.S. conservano efficacia fino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti e atti da parte dell’A.Re.S.S.

 

Art. 13

Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di avvio dell’attività dell’A.Re.S.S., così da assicurare, senza soluzione di continuità, il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti nell’interesse della collettività, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario dell’A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario dell’A.Re.S.S., fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla nomina del nuovo Direttore generale dell’A.Re.S.S. ai sensi dell’articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

2. Entro sessanta giorni dall’insediamento, il Commissario straordinario approva l’atto aziendale di organizzazione e funzionamento e adotta la nuova dotazione organica dell’Agenzia. Il Commissario straordinario esercita i poteri di cui all’articolo 5, commi 9 e 11.

3. Sono abrogate la legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese - A.Re.S.), e le seguenti disposizioni legislative modificative e integrative della stessa:

a) articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20;

b) articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1;

c) articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14;

d) articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1;

e) articolo 35 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26.

 

4. Ogni richiamo all’A.Re.S.S. contenuto nella normativa regionale vigente si intende riferito all’Agenzia regionale per la salute e il sociale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative statali e regionali vigenti, in quanto compatibili con la natura dell’Agenzia, relative alle aziende sanitarie locali.

 

 

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione regionale vigente.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.