Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione
della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), disciplina la nomina dei
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
della Puglia (S.S.R).
Art. 2
Procedure per la nomina dei direttori generali delle
aziende ed enti del S.S.R.
- I Direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R. sono scelti
esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’elenco nazionale
degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale
(S.S.N.), istituito presso il Ministero della salute e aggiornato con cadenza
biennale.
- La Regione, in caso di vacanza dell’incarico di direttore generale di
azienda o ente del S.S.R., rende noto l’incarico che intende attribuire
tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale e
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web
istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni di
interesse.
- Coloro i quali risultino inseriti nell’elenco nazionale di cui al comma 1
e abbiano interesse a ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma
2, dovranno presentare apposita domanda corredata da un curriculum
professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini
previsti dall’avviso di riferimento.
- La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad
accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da
ricoprire, è effettuata da una commissione di esperti nominata con decreto del
presidente della Regione. La commissione è composta da tre componenti, che non
si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali uno designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), uno
designato dall’Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in
management sanitario, e uno designato dal Presidente della Regione, scelto tra
esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione
finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario.
La partecipazione alla predetta commissione è a titolo gratuito e ai
componenti della stessa non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
- La commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze
dirigenziali e di direzione maturate dai candidati, anche attraverso una
pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e
all’entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo
conto della dimensione della struttura in cui è stata maturata l’esperienza
dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella
valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali
provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di
trasparenza.
- La commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della
Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai
verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa proposta non
potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte
consecutive, l’incarico di direttore generale presso la medesima azienda o
ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire.
- La Giunta regionale designa quale direttore generale colui che, tra i
candidati inseriti nella rosa proposta dalla commissione di esperti, presenti
i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da
ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell’insussistenza delle
cause di inconferibilità e incompatibilità normativamente prescritte, e previa
acquisizione dei pareri di legge, la Giunta regionale procede alla nomina del
soggetto designato. La nomina del direttore generale di azienda
ospedaliero-universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il
rettore dell’università interessata. La nomina del direttore generale di
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in
adempimento della specifica normativa di settore, segue le procedure di cui al
successivo articolo 3. Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale della
Regione e delle aziende ed enti interessati, unitamente al curriculum del
soggetto nominato e ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa.
- Il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, entro sessanta giorni
dall’insediamento, illustra alla conferenza dei sindaci gli obiettivi e le
priorità strategiche aziendali volte a garantire un’efficace erogazione dei
livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio.
- Alla scadenza dell’incarico del direttore generale ovvero nelle ipotesi di
decadenza o mancata conferma dell’incarico, si procede alla nuova nomina
secondo le procedure di cui al presente articolo. La nuova nomina, solo in
caso di decadenza o mancata conferma dell’incarico, può essere effettuata
anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di cui al
comma 6, relativa a una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi
tre anni e purché i candidati inclusi nella rosa risultino ancora iscritti
nell’elenco nazionale di cui al comma 1.
Art. 3
Nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici del
S.S.R.
1. Il direttore generale dell’istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico, scelto tra i soggetti inseriti
nell’elenco nazionale di idonei e in possesso dei requisiti di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) è nominato con
provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute,
con le procedure previste dall’articolo 2 della presente legge per tutte le
aziende ed enti del S.S.R.
Art. 4
Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R.
1. La Regione, in caso di vacanza
dell’incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia
possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere
intuitu personae all’affidamento dell’incarico a un commissario straordinario,
scelto nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della
presente legge.
2 Il commissario straordinario rimane in
carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.
3 Al commissario straordinario spetta il
compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende
ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente
diretto.
4 La nomina del commissario
straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a
quella di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con
il rettore dell’università interessata. La nomina del direttore generale di
IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore generale, è
effettuata d’intesa con il Ministro della salute.
Art. 5
Abrogazioni e sostituzioni
- Sono abrogati l’articolo 24
della legge
regionale 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), come in ultimo modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 15 luglio 2014, n. 30, e l’articolo 14
della legge
regionale 31 dicembre 2010 n. 19 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia).
- Al comma 4 dell’articolo 4
della legge
regionale 3 agosto 2006 n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio
sanitario regionale) le parole: "esprime parere sulla nomina del Direttore
generale dell’AUSL e," sono soppresse, e le parole: "dello stesso", sono
sostituite dalle seguenti: "del direttore generale dell’AUSL".
- Il comma 1 dell’articolo 5
della legge
regionale 26 maggio 2017 n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto
pubblico della Regione Puglia) è sostituito dal seguente: "1. Il direttore
generale dell’IRCCS pubblico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3), e inseriti nell’elenco nazionale di idonei, è nominato con
provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute,
con le procedure previste per le altre aziende del S.S.R.".
Art. 6
Interventi finanziari in favore della ricerca per la
cura delle malattie rare
1. Al fine di contribuire a obiettivi di carattere
sociale, agli assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia)
compresi gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme
regionali vigenti, si applica un contributo di solidarietà, per la durata di
ventiquattro mesi, dal mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all’importo lordo
annuale:
- a) nessuna riduzione fino a euro 25 mila;
- b) 3 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 6 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 12 per cento per la parte oltre euro 90 mila.
2. Nel caso il titolare di assegno vitalizio, anche di
reversibilità, a carico della Regione benefici di analoghi trattamenti previsti
per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della
Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, si
applicano le seguenti misure di riduzione:
- a) 3 per cento fino a euro 25 mila;
- b) 6 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 9 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 15 per cento per la parte oltre euro 90 mila
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per i vitalizi,
anche di reversibilità, dovuti ai consiglieri regionali in attuazione
dell’articolo 3,
commi 2 e 3, della legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), la
cui erogazione ricada nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente
articolo e limitatamente a tale periodo.
- I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste dai commi 1 e 2 sono
destinati al finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di
cura per malattie rare.
- L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari, adotta, dandone comunicazione al Consiglio regionale, procedure di
evidenza pubblica per la selezione dei progetti di cui al comma 4.
- L’ Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari, definisce con proprio atto le procedure di finanziamento dei
progetti di cui al comma 4 e le conseguenti attività di rendicontazione
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
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