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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
15
Data
17/04/2018
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare
Note
Bollettino n. 55, suppl. , pubblicato il 19/04/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), disciplina la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale della Puglia (S.S.R).

Art. 2

Procedure per la nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R.

  1. I Direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R. sono scelti esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), istituito presso il Ministero della salute e aggiornato con cadenza biennale.

  2. La Regione, in caso di vacanza dell’incarico di direttore generale di azienda o ente del S.S.R., rende noto l’incarico che intende attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni di interesse.

  3. Coloro i quali risultino inseriti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 e abbiano interesse a ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti dall’avviso di riferimento.

  4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, è effettuata da una commissione di esperti nominata con decreto del presidente della Regione. La commissione è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall’Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, e uno designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario. La partecipazione alla predetta commissione è a titolo gratuito e ai componenti della stessa non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  5. La commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all’entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

  6. La commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire.

  7. La Giunta regionale designa quale direttore generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla commissione di esperti, presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità normativamente prescritte, e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta regionale procede alla nomina del soggetto designato. La nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il rettore dell’università interessata. La nomina del direttore generale di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in adempimento della specifica normativa di settore, segue le procedure di cui al successivo articolo 3. Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale della Regione e delle aziende ed enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato e ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa.

  8. Il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, entro sessanta giorni dall’insediamento, illustra alla conferenza dei sindaci gli obiettivi e le priorità strategiche aziendali volte a garantire un’efficace erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio.

  9. Alla scadenza dell’incarico del direttore generale ovvero nelle ipotesi di decadenza o mancata conferma dell’incarico, si procede alla nuova nomina secondo le procedure di cui al presente articolo. La nuova nomina, solo in caso di decadenza o mancata conferma dell’incarico, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di cui al comma 6, relativa a una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella rosa risultino ancora iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1.

Art. 3

Nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici del S.S.R.

1. Il direttore generale dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico, scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale di idonei e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute, con le procedure previste dall’articolo 2 della presente legge per tutte le aziende ed enti del S.S.R.

Art. 4

Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R. (1)

   

1.  La Regione, in caso di vacanza dell’incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere intuitu personae all’affidamento dell’incarico a un commissario straordinario, scelto nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge.

2   Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

3  Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto.

4   La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il rettore dell’università interessata. La nomina del direttore generale di IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore generale, è effettuata d’intesa con il Ministro della salute.

(1) Con Sentenza n. 87/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo , promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt.3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Art. 5

Abrogazioni e sostituzioni

  1. Sono abrogati l’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come in ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2014, n. 30, e l’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2010 n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

  2. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale) le parole: "esprime parere sulla nomina del Direttore generale dell’AUSL e," sono soppresse, e le parole: "dello stesso", sono sostituite dalle seguenti: "del direttore generale dell’AUSL".

  3. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2017 n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia) è sostituito dal seguente: "1. Il direttore generale dell’IRCCS pubblico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e inseriti nell’elenco nazionale di idonei, è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute, con le procedure previste per le altre aziende del S.S.R.".

Art. 6 (2)

Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare

[1. Al fine di contribuire a obiettivi di carattere sociale, agli assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) compresi gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme regionali vigenti, si applica un contributo di solidarietà, per la durata di ventiquattro mesi, dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all’importo lordo annuale:

         a) nessuna riduzione fino a euro 25 mila;

         b) 3 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;

         c) 6 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;

        d) 12 per cento per la parte oltre euro 90 mila.

2. Nel caso il titolare di assegno vitalizio, anche di reversibilità, a carico della Regione benefici di analoghi trattamenti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, si applicano le seguenti misure di riduzione:

           a) 3 per cento fino a euro 25 mila;

           b) 6 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;

          c) 9 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;

          d) 15 per cento per la parte oltre euro 90 mila

3.      Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per i vitalizi, anche di reversibilità, dovuti ai consiglieri regionali in attuazione dell’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), la cui erogazione ricada nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo e limitatamente a tale periodo.

4.       I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare.

5.      L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, adotta, dandone comunicazione al Consiglio regionale, procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti di cui al comma 4.

6.      L’ Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, definisce con proprio atto le procedure di finanziamento dei progetti di cui al comma 4 e le conseguenti attività di rendicontazione.]

(2) Articolo abrogato dalla l.r. 20/2019, art. 5, comma 1;  è abrogato con decorrenza 1° dicembre 2019, per i risparmi conseguiti alla data del 30 novembre 2019 secondo la   richiamata disposizione, restano confermate le norme di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.