La
l.r.
26/2020 art, 18
: Il fabbisogno di posti per le RSA e i Centri diurni,Il fabbisogno di
posti per le RSA e i Centri diurni, sono incrementati in misura pari a
consentire alle strutture autorizzate di poter completare l’accreditamento e la
contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati incompleti nei diversi atti
di ricognizione approvati dalla Giunta regionale per carenza di fabbisogno
distrettuale e provinciale.
Vedi L.R.
15/2021 art. 8.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così
come modificato
dalla legge
costituzionale 22
novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2,
lett.
c) della
L.
R. 12
maggio
2004, n.
7 “Statuto
della Regione
Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma
2, della
L.
R. 12
maggio
2004, n.
7 “Statuto
del Regione Puglia” così
come
modificato dalla
L.R.
20 ottobre
2014, n.
44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 2449 del 21/12/2018 di
adozione del Regolamento;
EMANA IL
SEGUENTE REGOLAMENTO
ART. 1
FINALITA’
Il presente
Regolamento
individua il fabbisogno,
disciplina l’autorizzazione alla
realizzazione ed
all’esercizio, individua i
requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed
organizzativi
per l’autorizzazione all’esercizio,
individua gli ulteriori requisiti per
l’accreditamento,
nonchè i criteri
di eleggibilità
degli assistiti che
possono accedere alle seguenti
strutture territoriali:
• Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA)
estensiva
e di mantenimento
per soggetti
non autosufficienti;
• Centro diurno per soggetti
non autosufficienti.
ART. 2
RESIDENZA
SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)
PER SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI
La Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA)
per soggetti non
autosufficienti
è istituita
al fine di
semplificare
e rendere
agevole
l’accesso di
persone non
autosufficienti
in strutture
residenziali extra-ospedaliere
e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative
e tutelari.
La RSA
per soggetti
non autosufficienti
è articolata
in:
a) RSA estensiva;
b) RSA di mantenimento.
La RSA per soggetti non
autosufficienti
è organizzata
in nuclei dedicati
per tipologia (anziani, soggetti affetti da demenza) e livelli di assistenza differenziata
(estensiva, mantenimento,)
Nell’ambito della RSA possono coesistere:
• nuclei di diversa intensità assistenziale;
• nuclei dedicati
per anziani non autosufficienti
e nuclei dedicati
a soggetti
affetti da demenza
ovvero
la RSA può essere organizzata con nuclei di unica tipologia o
unico livello assistenziale.
La RSA può essere organizzata per un massimo di 120 posti
letto
suddivisi in nuclei.
2.1 RSA
ESTENSIVA
La RSA estensiva è organizzata in nuclei di assistenza residenziale estensiva.
La RSA
estensiva
eroga
prestazioni in
nuclei specializzati
(nucleo di assistenza
residenziale estensiva) a pazienti
non autosufficienti,
non assistibili a
domicilio, richiedenti
prestazioni sanitarie,
assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche, le
cui limitazioni fisiche e/o
psichiche non consentono di
condurre
una vita
autonoma e le
cui patologie non
necessitano di
ricovero
in strutture
di tipo ospedaliero
o nei centri
di riabilitazione di cui al regolamento regionale n. 12/2015 e
s.m.i.
Il nucleo
di assistenza
residenziale estensiva
eroga
trattamenti
di cura,
recupero
funzionale e assistenza a
persone non
autosufficienti
(persone anziane e
soggetti
affetti
da demenza)
con patologie che,
pur non presentando particolari
criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e
presenza
infermieristica
sulle 24 ore.
I trattamenti
sono costituiti da
prestazioni professionali di tipo medico,
infermieristico
(con somministrazione di
terapie endovenose, trattamento
di lesioni da
decubito profonde), riabilitativo
e di riorientamento in ambiente protesico e tutelare.
Per quanto
riguarda i
pazienti affetti
da demenza,
nelle fasi
in cui il
disturbo mnesico
è associato
a disturbi del comportamento
e/o dell’affettività,
che richiedono trattamenti
estensivi di
riorientamento
e tutela
personale in ambiente
protetto,
le prestazioni sono
erogate
in nuclei dedicati
di assistenza
residenziale estensiva
per disturbi cognitivo-comportamentali
gravi
La degenza
è finalizzata
al recupero
e alla stabilizzazione clinico-funzionale degli ospiti ponendosi come obiettivo principale il
rientro
degli stessi
al proprio domicilio o
al livello
residenziale di
mantenimento
(RSA di
mantenimento).
L’accesso al
nucleo di assistenza
residenziale estensiva
avviene tramite
valutazione di
tipo prettamente
sanitario,
mediante utilizzo
di sistema
di valutazione
SVAMA.
A tal
fine, l’unità
di valutazione multidimensionale della
competente
ASL è integrata
con un
medico specialista
in geriatria,
neurologia o riabilitazione ( secondo le linee guida della riabilitazione del 2011)
La durata della degenza è di norma non superiore a sessanta giorni.
I trattamenti
estensivi in regime residenziale sono a carico del Servizio sanitario regionale.
Il nucleo di
assistenza residenziale estensiva
è composto da 20
posti letto.
Nel nucleo di assistenza residenziale estensiva
sono ospitate:
• persone
anziane che presentano
patologie cronico-degenerative
che non necessitano
di assistenza
ospedaliera o soggetti
affetti da patologie psico-geriatriche (demenza senile) in nuclei dedicati.
Sono istituite
due tipologie di nuclei di
assistenza residenziale estensiva: tipo A e tipo B.
Il nucleo di
assistenza
residenziale estensiva
di tipo
A ospita
persone anziane, in
età
superiore ai
sessantaquattro
anni, che,
pur non presentando
particolari criticità
e sintomi
complessi, richiedono elevata
tutela sanitaria con continuità
assistenziale e presenza infermieristica
sulle 24 ore.
Il nucleo di
assistenza
residenziale estensiva
di tipo B
ospita persone
affette
da demenze
senili, morbo di Alzheimer e
demenze correlate,
anche se non
hanno raggiunto
l’età
dei sessantaquattro
anni, nelle fasi
in cui il disturbo
mnesico è
associato a
disturbi del
comportamento
e/o dell’affettività,
che richiedono trattamenti estensivi di riorientamento e tutela personale in ambiente protetto.
Al nucleo di
assistenza
residenziale estensiva
di tipo A
e B
si
accede:
1) con
preventiva
autorizzazione rilasciata
dalla UVM del DSS
di residenza
del paziente,
previa redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
• del MMG,
• del Medico dell’Unità Operativa
ospedaliera per acuti che dimette
il paziente
• del Medico
dell’Unità Operativa
di riabilitazione cod.
28, cod.
75, cod.
56 e dell’Unità
Operativa di lungodegenza cod. 60 ;
2) per trasferimento
da struttura
di post-acuzie o
dagli ospedali di
comunità
o da altra
struttura territoriale di
diverso
livello assistenziale con
preventiva
autorizzazione rilasciata
dalla UVM del
DSS ove ha residenza il paziente su
prescrizione-proposta del MMG;
3) a seguito
dell’aggravarsi
delle condizioni cliniche del
paziente, per
trasferimento
da RSA
- nucleo di assistenza
residenziale di
mantenimento
(tipo A e
B) presente
nell’ambito
della stessa RSA
che già ospita
il paziente,
che sia anche accreditata
e contrattualizzata
per il nucleo di
assistenza
residenziale estensiva
(tipo A e
B) e con
preventiva
autorizzazione rilasciata
dalla UVM del
DSS ove
ha residenza
il paziente su proposta della stessa struttura.
Si può
accedere al
nucleo estensivo
della RSA
ESTENSIVA,
per anziani o
per soggetti
affetti da
demenza, se sussiste il bisogno assistenziale estensivo di cura e il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.
Il nucleo estensivo
della RSA
ESTENSIVA,
per anziani o
per soggetti
affetti
da demenza,
esiste soltanto
se è previamente
autorizzato
all’esercizio e
accreditato,
secondo le
previsioni del
presente
regolamento
e nel rispetto
delle procedure
di cui alla L.R.
n. 9/2017 e
s.m.i., e contrattualizzato
con la
competente
ASL. In nessun caso
la struttura
può accogliere
un paziente
eleggibile al
nucleo estensivo
in assenza
di specifici provvedimenti di autorizzazione all’esercizio, di accreditamento e sottoscrizione di accordo contrattuale.
La presa
in carico
del paziente
deve
essere concordata
e comunicata
dalla struttura
contrattualizzata
per il nucleo di
assistenza
residenziale estensiva
(tipo A o
tipo B), entro
5 giorni lavorativi, all’Area
Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso assistenziale, all’Area
Socio Sanitaria della ASL
di residenza
del paziente.
Quest’ultima comunicherà
al Distretto
Socio Sanitario
di residenza
del paziente
l’avvenuta
presa in
carico.
Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente
sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o
proroghe), con
particolare
riferimento
ai cambi di
setting assistenziale all’interno della stessa RSA.
In ogni caso,
l’Area
Sociosanitaria della ASL nella quale insiste
la struttura
erogante
attiva
obbligatoriamente
l’UVARP territorialmente
competente
a seguito
del verificarsi,
nell’arco
di due mesi, di almeno n.
4 trasferimenti
di pazienti dal nucleo di RSA estensiva al nucleo di mantenimento.
La durata
del trattamento
residenziale estensivo
di cura
è di norma non superiore
a 60 giorni, salvo
proroga, così
come indicato
nel PAI
redatto
dall’UVM. Al termine del percorso
di trattamento
assistenziale estensivo,
in assenza di
proroga
per l’ulteriore
permanenza nel
nucleo e persistendo
il bisogno del
paziente di
assistenza, questi
sarà trasferito
in altro
setting assistenziale appropriato,
preferibilmente
di tipo domiciliare,
dietro nuova valutazione da parte
dell’UVM.
La richiesta
di proroga
per l’ulteriore
permanenza nel
nucleo di RSA
ESTENSIVA
deve
essere preventivamente autorizzato dall’UVM del DSS nel quale insiste la struttura
erogante.
A tal
fine la struttura
che ha in
carico
il paziente,
almeno 20 giorni lavorativi
prima della scadenza,
notifica inderogabilmente
la richiesta
di proroga
alla UVM del DSS nel quale insiste
la struttura
erogante,
all’Area
Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente.
L’UVM del
DSS nel quale insiste
la struttura
erogante
provvede
alla valutazione della richiesta
di prosecuzione del trattamento
e a comunicare,
in caso
di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura
richiedente, all’Area Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto
Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento
in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata
in caso di esito negativo
alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente
i termini dei 20 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o
proroghe) in
sede di verifica
dell’appropriatezza
che vale
fatto
salvo il periodo di proroga tacitamente accordato.
Si precisa che per l’accesso al nucleo di
assistenza
residenziale estensiva
di tipo B (soggetti affetti
da demenza) l’UVM si
integra
o coordina
con il
Centro
per Distrurbi Cognitivi e
Demenze nell’ambito
del competente
DSS (CDCD) di cui
al “Piano nazionale demenze”
approvato
con Accordo
Stato
– Regioni del
30/10/2014 o con
gli altri servizi
territoriali specialistici
(neurologici, psichiatrici, geriatrici), competenti
per la diagnosi di
demenza.
2.2 RSA
DI MANTENIMENTO
La RSA
di mantenimento eroga
prestazioni in
nuclei specializzati
(nucleo di assistenza
residenziale di mantenimento) a
persone anziane, in
età
superiore ai
sessantaquattro
anni, con
gravi
deficit psico-fisici, nonché persone
affette
da demenze
senili, che non
necessitano di
prestazioni sanitarie
complesse, ma
che richiedono un alto
grado di
assistenza
alla persona
con interventi
di tipo assistenziale e
socio-riabilitativo
a elevata
integrazione socio-sanitaria, che non sono in
grado di
condurre
una vita
autonoma e
le cui patologie, non in
fase acuta,
non possono far
prevedere
che limitati
livelli di
recuperabilità
dell’autonomia e
non possono essere assistite
a domicilio.
La RSA
di mantenimento
non può ospitare
persone con
età
inferiore
a sessantaquattro
anni, ancorché diversamente
abili gravi,
fatta
eccezione per persone affette
da demenze
senili, morbo di
Alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l’età dei sessantaquattro
anni e comunque in nuclei
dedicati.
Il nucleo di assistenza residenziale di mantenimento eroga trattamenti di lungoassistenza, recupero e
mantenimento
funzionale, ivi compresi
interventi
di sollievo
per chi assicura
le cure,
a persone
non autosufficienti.
I trattamenti
sono costituiti da
prestazioni professionali di
tipo medico,
infermieristico,
riabilitativo
e di riorientamento in ambiente protesico e tutelare.
La degenza
è finalizzata
al mantenimento
clinico-funzionale degli
ospiti. L’accesso al
nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento
avviene
tramite
valutazione da
parte dell’unità
di valutazione multidimensionale della competente
ASL mediante
utilizzo di
sistema di
valutazione SVAMA.
A tal
fine, l’unità
di valutazione multidimensionale della
competente
ASL è integrata
con un
medico specialista
in geriatria,
neurologia o riabilitazione ( secondo le linee guida della riabilitazione del 2011).
La durata della degenza non è preordinata.
I trattamenti
di mantenimento
e lungoassistenza
in regime residenziale sono
a carico
del Servizio
sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa
giornaliera.
Il nucleo di
assistenza residenziale di mantenimento è composto da 20
posti letto.
Sono istituite
due tipologie di nuclei di
assistenza residenziale di mantenimento: tipo A e tipo B.
Il nucleo di
assistenza
residenziale di
mantenimento
di tipo A
ospita persone
anziane, in età
superiore ai sessantaquattro
anni, che non
necessitano di
prestazioni sanitarie
complesse, ma
che richiedono un
alto grado
di assistenza
alla persona
con interventi
di tipo assistenziale e
socio-riabilitativo
a elevata
integrazione socio-sanitaria,
che non sono
in grado
di condurre
una vita
autonoma e
le cui patologie, non
in fase
acuta, non possono far
prevedere
che limitati livelli
di recuperabilità
dell’autonomia e
non possono essere
assistite a domicilio.
Il nucleo di
assistenza
residenziale di
mantenimento
di tipo B
ospita persone
affette
da demenze
senili, morbo di Alzheimer e
demenze correlate,
anche se non
hanno raggiunto
l’età
dei sessantaquattro
anni, che richiedono trattamenti
di lungoassistenza,
anche di tipo
riabilitativo,
di riorientamento
e tutela
personale in ambiente protetto.
Al nucleo di
assistenza
residenziale di
mantenimento
di tipo A
e B si
accede:
1) con
preventiva
autorizzazione rilasciata
dalla UVM del DSS
di residenza
del paziente,
previa redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
·
del
MMG;
·
del Medico dell’Unità Operativa
ospedaliera per acuti che dimette
il paziente;
·
del Medico
dell’Unità Operativa
di riabilitazione cod.
28, cod.
75, cod.
56 e dell’Unità
Operativa di lungodegenza cod. 60;
2) per trasferimento
da struttura
di post-acuzie o
dagli ospedali di
comunità
o da altra
struttura territoriale di
diverso
livello assistenziale con
preventiva
autorizzazione rilasciata
dalla UVM del
DSS ove ha residenza il paziente su
prescrizione-proposta del MMG;
3) a seguito
del miglioramento
delle condizioni cliniche del
paziente, per trasferimento
da RSA
- nucleo di assistenza
residenziale estensiva
(tipo A e
B) presente
nell’ambito
della stessa
RSA accreditata
e contrattualizzata
per il nucleo di
assistenza
residenziale di
mantenimento
(tipo A e
B) che già
ospita il paziente
con preventiva
autorizzazione rilasciata
dalla UVM del
DSS ove
ha residenza
il paziente
su proposta della stessa struttura.
Si può
accedere al
nucleo di RSA
DI MANTENIMENTO,
per anziani o
per soggetti
affetti da demenza,
se sussiste
il bisogno
assistenziale di trattamenti
di lungoassistenza e il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.
La presa in carico del paziente deve essere concordata e comunicata dalla struttura, entro 5 giorni lavorativi,
all’Area
Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso
assistenziale, all’Area
Socio Sanitaria della ASL di residenza
del paziente. Quest’ultima comunicherà
al Distretto
Socio Sanitario di residenza del paziente
l’avvenuta
presa in
carico. Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o proroghe).
La durata
del trattamento
residenziale di
mantenimento
per trattamenti
di lungoassistenza
è fissata in
base alle condizioni dell’assistito,
così come
indicato
nel PAI
redatto
dall’UVM, e può
essere soggetto
a proroga. Al
termine del
percorso
di trattamento
assistenziale di
mantenimento,
in assenza
di proroga
per l’ulteriore permanenza
nel nucleo e
persistendo il
bisogno del paziente
di assistenza,
questi sarà
trasferito
in altro
setting assistenziale appropriato, preferibilmente di tipo domiciliare, dietro nuova valutazione da parte dell’UVM.
La richiesta
di proroga
per l’ulteriore
permanenza nel
nucleo di RSA
DI MANTENIMENTO
deve
essere preventivamente
autorizzato dall’UVM del DSS nel quale insiste la struttura
erogante.
A tal
fine la struttura
che ha in
carico
il paziente,
almeno 30 giorni lavorativi
prima della scadenza,
notifica inderogabilmente
la richiesta
di proroga
alla UVM del DSS nel quale insiste
la struttura
erogante,
all’Area
Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente.
L’UVM del
DSS nel quale insiste
la struttura
erogante
provvede
alla valutazione della richiesta
di prosecuzione del trattamento
e a comunicare,
in caso
di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura
richiedente, all’Area Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto
Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento
in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata
in caso di esito negativo
alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente
i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o
proroghe) in
sede di verifica
dell’appropriatezza
che vale
fatto
salvo il periodo di proroga
tacitamente
accordato.
Si precisa che
per l’accesso al nucleo di
assistenza
residenziale di
mantenimento
di tipo B
(soggetti
affetti da demenza)
l’UVM si integra
o coordina
con il
Centro
per Distrurbi Cognitivi e
Demenze nell’ambito
del competente
DSS (CDCD) di
cui al “Piano
nazionale demenze”
approvato
con Accordo
Stato
– Regioni del 30/10/2014, o
con gli
altri servizi
territoriali specialistici
(neurologici, psichiatrici, geriatrici), competenti
per la diagnosi di demenza.
ART. 3
CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
Il centro
diurno per soggetti
non autosufficienti
è una
struttura
socio-sanitaria a
ciclo diurno finalizzata all’accoglienza
di soggetti
in condizione di
non autosufficienza,
che per il
loro declino cognitivo
e funzionale esprimono bisogni
non adeguatamente gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata.
Il centro
è destinato
a soggetti
affetti
da demenza
associata
o meno a
disturbi del
comportamento,
anche se non soggetti
anziani con
età
superiore ai
64 anni, non
affetti da
gravi
deficit motori,
gestibili in
regime di semiresidenzialità,
capaci di
trarre
profitto
da un intervento
integrato,
così come
definito
dal rispettivo
Piano assistenziale
individualizzato (PAI).
Non
possono essere accolti nel Centro le seguenti
tipologie di utenti:
• malattia
psichiatrica (es. schizofrenia, …)
• demenza
di grado
avanzato,
tale da
non consentire
il ciclo semiresidenziale di
assistenza
e le tipologie di prestazioni ivi erogabili
• disturbi del
comportamento
di entità
tale da
compromettere
lo svolgimento
delle attività
del Centro.
Il Centro
diurno per soggetti non
autosufficienti
eroga
trattamenti
di lungoassistenza,
recupero
e mantenimento funzionale, ivi
compresi
interventi
di sollievo,
a persone
non autosufficienti
con bassa
necessità di
tutela sanitaria.
I trattamenti
sono costituiti da
prestazioni professionali di
tipo medico,
infermieristico,
riabilitativo
e di riorientamento
in ambiente protesico
e tutelare.
L’accesso al
Centro
diurno avviene
tramite
valutazione da
parte dell’unità
di valutazione multidimensionale della competente ASL mediante utilizzo
di sistema di valutazione SVAMA.
La durata della degenza non è preordinata.
I trattamenti
di mantenimento
e lungoassistenza
in regime semiresidenziale sono a
carico
del Servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa
giornaliera.
Il Centro diurno per soggetti
non autosufficienti
è organizzato in nuclei di 30 posti. Ogni Centro diurno può essere autorizzato all’esercizio per
un massimo di 30 posti.
Il Centro
diurno per soggetti
non autosufficienti assicura
l’apertura
e l’erogazione dei
servizi previsti
per almeno otto
ore al
giorno, per
sei giorni a
settimana, dal lunedì al
sabato,
esclusi i giorni festivi da
calendario. La frequenza
di utilizzo
del Centro
per ciascun utente
potrà essere
di 3 o
6 accessi alla
settimana, in
base a quanto definito
nel PAI.
Finalità complessive del Centro sono le seguenti:
• controllare/contenere il processo di deterioramento cognitivo
ed i disturbi del comportamento;
• mantenere il più a lungo possibile le capacità funzionali e socio relazionali;
• consentire
il mantenimento
dei soggetti
a domicilio,
ritardandone il
ricovero
in strutture
residenziali;
• aiutare
la famiglia a
comprendere
l’evoluzione cronica
della malattia
e supportare
il care
giver rispetto
alle attività
del Centro.
Il centro deve, in ogni caso, organizzare:
• servizio di accoglienza
• attività
di cura e assistenza alla persona
• servizio medico e infermieristico
• attività
di terapia occupazionale
• attività
di stimolazione/riattivazione
cognitiva
(memory training,
terapia di
riorientamento
alla realtà– ROT, training procedurale)
• attività
di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia, ecc..)
• attività
di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza,
terapia della validazione, psicoterapia di supporto)
• strategie
per la riduzione della
contenzione, specie
farmacologica,
e per l’utilizzo
dei presidi di sicurezza
• socializzazione, attività
ricreative,
ludiche, culturali, religiose
• servizio pasti
Al Centro
diurno per soggetti
non autosufficienti si accede
con preventiva
autorizzazione rilasciata
dalla UVM del DSS
di residenza
del paziente,
previa
redazione del
PAI, su
diagnosi di
demenza effettuata
dal Centro
per Distrurbi Cognitivi e
Demenze nell’ambito
del competente
DSS (CDCD) di
cui al “Piano nazionale demenze”
approvato
con Accordo
Stato
– Regioni del 30/10/2014 o
dagli altri servizi
ospedalieri e territoriali specialistici (neurologici, psichiatrici, geriatrici).
La presa in carico del paziente deve essere concordata e comunicata dalla struttura, entro 5 giorni lavorativi, all’Area
Socio Sanitaria
della ASL nella
quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso
assistenziale, all’Area
Socio Sanitaria della ASL di residenza
del paziente. Quest’ultima comunicherà
al Distretto
Socio Sanitario di residenza del paziente
l’avvenuta
presa in
carico. Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o
proroghe). La
non frequenza
immotivata
del centro
per periodi superiori ai 10gg. consecutivi equivale alla dimissione volontaria
La durata
del trattamento
semiresidenziale di
mantenimento
per trattamenti
di lungoassistenza
è fissata in
base alle condizioni dell’assistito,
così come
indicato
nel PAI
redatto
dall’UVM, e può
essere soggetto
a proroga.
Al termine del
percorso
di trattamento
assistenziale di
mantenimento,
in assenza
di proroga
per l’ulteriore
permanenza nel
nucleo e persistendo il
bisogno del paziente
di assistenza,
questi sarà
trasferito
in altro setting assistenziale appropriato,
preferibilmente
di tipo domiciliare,
dietro
nuova
valutazione da
parte
dell’UVM.
La richiesta
di proroga
per l’ulteriore
permanenza nel
nucleo semiresidenziale di
mantenimento
di Centro diurno deve essere preventivamente
autorizzato dall’UVM del DSS nel quale insiste la struttura
erogante.
A tal
fine la struttura
che ha in
carico
il paziente,
almeno 30 giorni lavorativi
prima della scadenza,
notifica inderogabilmente
la richiesta
di proroga
alla UVM del DSS nel quale insiste
la struttura
erogante,
all’Area
Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente.
L’UVM del
DSS nel quale insiste
la struttura
erogante
provvede
alla valutazione della richiesta
di prosecuzione del trattamento
e a comunicare,
in caso
di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura
richiedente, all’Area Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto
Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento
in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata
in caso di esito negativo
alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente
i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o
proroghe) in
sede di verifica
dell’appropriatezza
che vale
fatto
salvo il periodo di proroga tacitamente accordato.
Si precisa che
per l’accesso al
Centro
diurno per soggetti
non autosufficienti
l’UVM si integra
o coordina
con il Centro
per Distrurbi Cognitivi e
Demenze nell’ambito
del competente
DSS (CDCD) di
cui al “Piano nazionale demenze”
approvato
con Accordo
Stato
– Regioni del
30/10/2014 o con
gli altri servizi
territoriali specialistici (neurologici, psichiatrici, geriatrici), competenti
per la diagnosi di demenza.
ART.4
REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA E IL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
La RSA
e il Centro
diurno per soggetti non autosufficienti
devono
essere in
possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti
leggi in materia di:
- protezione antisismica;
- protezione antincendio;
- protezione acustica;
- sicurezza elettrica
e continuità
elettrica;
- sicurezza antinfortunistica;
- igiene dei
luoghi di lavoro;
- protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- eliminazione
delle barriere architettoniche;
- smaltimento
dei rifiuti;
- condizioni microclimatiche;
- materiali esplodenti.
In merito
a tali
requisiti si
rinvia alle
specifiche norme nazionali, regionali, locali
e, per la
prevista
parte di competenza, alle disposizioni internazionali.
ART. 5
REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA
5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA
Standard dimensionali e strutturali
Gli standard
dimensionali sono determinati
nelle misure
che seguono,
tenendo presente
che gli standard rapportati
alle persone sono da considerarsi netti,
in quanto fanno riferimento a superfici utili per
lo svolgimento delle funzioni
specifiche:
a) la
superficie totale utile funzionale delle strutture
è fissata
in un minimo mq 40 per ospite;
b) per le camere (bagno escluso): minimo mq 12 per una
persona; minimo mq 18 per due
persone;
c) le
restanti
aree di
attività
e di servizio sono da
dimensionarsi nel computo
complessivo
di 40 mq
per ospite di cui alla precedente lettera
a);
d) nel
caso di
strutture
sanitarie o
sociosanitarie preesistenti
e di ristrutturazioni sono
accettabili misure
in difetto
entro il 15% degli standard di riferimento.
Le porte
devono
possedere caratteristiche tali da
limitare
l’ingombro
durante
l’apertura
(P. es. porte
scorrevoli, rototraslanti..). Le
porte di
accesso a camere,
bagni o ambienti
con spazi di
manovra
ridotti devono
aprire verso
l’esterno anche per
consentire
il soccorso
a pazienti
in caso
di caduta.
Quando la porta
apre verso
vie di fuga
o uscite
di emergenza
il senso di
apertura deve
essere verso
l’esodo. La
luce netta
della porta
deve
essere di misura tale da consentire
il passaggio di letti
con ruote, barelle doccia e carrozzine.
I pavimenti
devono
avere
una superficie antisdrucciolo e
non presentare
dislivelli, asperità,
sconnessioni e gradini nelle
aree utilizzate
dai degenti. Nelle aree
di transito
comuni a
degenti
e visitatori
eventuali
dislivelli devono essere eliminati
con brevi rampe a bassa pendenza (max 4-5%).
I corridoi devono
avere
larghezza
sufficiente per
consentire
il transito
di carrozzine
o barelle
e comunque dimensioni e caratteristiche adeguate all’esodo in situazioni di emergenza.
I percorsi
esterni non devono
presentare
buche o sporgenze
che li ingombrino così
da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Area
abitativa
Devono essere presenti
camere da 1 o 2 letti. All’interno di ogni camera deve essere garantita:
-
la privacy
degli ospiti, anche
attraverso
l’impiego
di divisori mobili, l’accesso e
il movimento
delle carrozzine, l’uso dei sollevatori e il passaggio delle barelle;
-
a ciascun posto
letto,
l’accessibilità
contemporanea di due
operatori
per lato,
onde garantire
le necessarie manovre
assistenziali, nonché la
possibilità di
trasferimento
dei pazienti
sia su carrozzina che barella;
-
la presenza
di bagno attrezzato
per la non
autosufficienza,
con possibilità
di accesso e
rotazione
-
completa
delle carrozzine e
sollevatore, dotato di lavandino, wc con doccino, doccia a pavimento o vasca;
-
la presenza di un armadio porta abiti e di un mobile basso (con funzione di comodino, scarpiera) per posto letto.
Gli arredi devono essere compatibili con la patologia del paziente;
-
TV.
Servizi
di
nucleo
I seguenti
servizi possono servire anche diversi nuclei:
·
locale soggiorno/TV/spazio collettivo;
·
sala da pranzo anche
plurinucleo;
·
angolo cottura;
·
locale di servizio per il personale con
annessi servizi igienici;
·
un bagno
assistito
per immersione totale in posizione supina (dovranno essere garantiti spazi idonei a consentire
le manovre al personale di assistenza);
·
locale deposito biancheria pulita (articolato
per piano per nuclei presenti
su più piani);
·
locale deposito materiale sporco,
con vuotatoio e lavapadelle (articolato
per piano per nuclei presenti
su più piani);
·
locale deposito per attrezzature,
carrozzine e materiale di consumo, etc. (articolato
per piano e per nuclei presenti
su più piani);
·
locale attività
pedagogico-educativa,
addestramento professionale, tempo libero.
Area
destinata
alla valutazione e
alle terapie
Tale area,
che deve
essere opportunamente
individuata
e indicata
all’interno
della struttura,
può servire anche diversi nuclei. Devono essere previsti:
·
ambulatorio o studio medico attrezzato
per visite e valutazioni specifiche di minimo mq 12;
·
locale per l’erogazione delle attività
specifiche di riabilitazione;
·
palestra
con attrezzature
e presidi necessari per le
specifiche attività
riabilitative
previste
di dimensione non
inferiore a 60 mq;
·
locale per l’attività
infermieristica.
Area
della socializzazione
Tale area,
che deve
essere opportunamente
individuata
e indicata
all’interno
della struttura,
può servire anche diversi nuclei. Devono essere presenti:
·
servizi per l’assistenza religiosa e relativo
locale;
·
locale bar (in alternativa
locale con distributori automatici di alimenti
e bevande);
·
soggiorno polivalente;
·
bagni per
i visitatori, distinti
per uomini e
donne, di cui
almeno uno accessibile alle
persone con disabilità;
·
aree verdi attrezzate,
e accessibili alle persone
con disabilità, all’interno del complesso.
Servizi
a richiesta
dell’utenza
• locali per servizi al degente (es.: barbiere, parrucchiere, podologo);
• possibilità di servizio lavanderia esterno;
Aree
generali e
di supporto
Tale area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della struttura,
può servire anche diversi nuclei.
Devono essere previsti:
• ingresso con portineria, posta, telefono;
• uffici amministrativi con archivio per la documentazione clinica e amministrativa;
• Sala
riunioni;
• cucina, dispensa e
locali accessori (se
il servizio
è appaltato
all’esterno
un locale
per lo sporzionamento);
• lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato all’esterno locali per lo stoccaggio);
• servizio di
pulizia ( se
il servizio è
appaltato all’esterno un
locale per lo
stoccaggio
attrezzi
e materiale vario);
• magazzini;
• camera ardente con sala dolenti;
• parcheggio
per motoveicoli
all’interno del
complesso fruibile dai
visitatori
realizzato
ed autorizzato nel rispetto
della normativa
vigente
di settore.
In alternativa,
laddove
possibile, è permesso l’utilizzo
di parcheggi
pubblici o privati
in convenzione con
la struttura
per la sosta
dei motoveicoli
appartenenti
ai visitatori.
Tutti i corridoi e le scale devono essere forniti di corrimano.
In caso
di strutture
a più piani, deve
essere presente
almeno un ascensore.
Le dimensioni dell’ascensore devono
essere tali
da garantire
l’accesso almeno
ad una carrozzina e
un operatore,
e comunque tali
da garantire
l’accesso di una barella/lettiga.
5.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI PER LE RSA
Tutti gli
ambienti delle
varie aree
e servizi
(area abitativa,
servizi di
nucleo, area
destinata
alla valutazione e alle
terapie, area
della socializzazione, aree
generali
e di supporto)
devono
essere dotati
di impianto
di riscaldamento e di condizionamento.
In ogni
struttura
è presente
e accessibile il
carrello
per la gestione delle
emergenze/urgenze,
completo
di defibrillatore,
saturimetro,
materiale per
l’assistenza
respiratoria [pallone AMBU
(Assistant
Manual Breathing Unit), maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro, fonendoscopio, laccio emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto intervento previsti
dalla normativa
vigente.
Devono essere presenti:
- letti
elettrici articolati
ad altezza variabile con sponde e ruote (per tutti i posti
letto
residenza);
- materassini antidecubito;
- cuscini antidecubito
in misura non inferiore ad ¼ dei posti
letto
della struttura;
- sistema di chiamata/allarme;
- sollevatori pazienti
elettrici con diverse tipologie di imbragature;
- carrozzine;
- apparecchi per aerosolterapia;
- broncoapiratori / bronco-aspiratori portatili
con sistema a batteria ricaricabile;
- almeno n. 2 poltroncine doccia
-
disponibilità di gas medicali.
5.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI PER LE RSA
Il ruolo di
Responsabile sanitario
della struttura
è affidato
a un medico
preferibilmente
specialista
in geriatria, neurologia, cardiologia e
discipline equipollenti e affini, o
specialista
in riabilitazione. Per medico
specialista in
riabilitazione si
intende un
medico con
specializzazione in
medicina fisica
e riabilitativa
ed equipollenti, ovvero
un medico
in possesso di
specialità in
discipline affini per
le quali ha
ottenuto,
nel rispetto
delle normative
concorsuali, l’accesso professionale alla
medicina fisica
e riabilitazione, ovvero
un medico
chirurgo in
possesso di specialità
in altre
discipline che, come
da normativa
concorsuale, ha
anzianità di
servizio in strutture
dedicate ad attività
riabilitative
così come individuate dal presente regolamento.*
*cfr. Documento
“Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
In caso
di assenza
o d’impedimento
temporanei le
funzioni del Responsabile sanitario
vengono
assunte da
un altro medico con le stesse caratteristiche professionali.
Il Responsabile sanitario
della RSA
deve
garantire
la presenza
per almeno 6
ore settimanali nel
nucleo estensivo e almeno 4 ore settimanali nel nucleo di mantenimento.
Il Responsabile sanitario cui è affidata
la direzione sanitaria:
-
garantisce la formulazione e l’applicazione del regolamento interno;
-
risponde della
idoneità del personale, delle attrezzature
e degli impianti;
-
vigila sulla puntuale osservanza
delle norme igienico
sanitarie, sulla efficienza
e sicurezza
dello strumentario e dei locali, sulla validità e corretta
applicazione delle metodologie in uso;
-
vigila sulla
gestione dei farmaci;
-
vigila sul
rispetto
delle norme che regolamentano le incompatibilità
del personale;
-
garantisce la regolare presenza del personale;
-
è responsabile del
rispetto
del PAI
definito
dall’UVM competente
per ciascun paziente
e della sua
regolare erogazione;
-
è responsabile della registrazione delle cartelle
cliniche degli ospiti, del
loro aggiornamento
periodico e dell’archiviazione;
-
vigila sull’aggiornamento formativo
dell’équipe della struttura.
Tutto
il personale operante
nella RSA è in
possesso delle necessarie qualificazioni professionali e
di idoneo titolo
legalmente riconosciuto.
Il personale operante
nella struttura
deve
essere garantito,
in termini numerici (equivalente
a tempo
pieno) per ciascuna figura
professionale, nel
rispetto
della normativa
nazionale e regionale vigente.
Il personale operante
nella struttura
deve
avere
un rapporto
lavorativo
di tipo subordinato
(tempo indeterminato
e determinato)
alla diretta
dipendenza del
titolare
della struttura.
Il ricorso
a contratti
a tempo
determinato è
possibile fino ad
un massimo del
20% rispetto
al totale
del personale in
organico,
ivi compreso
il ricorso
a contratti
a tempo
determinato
per sostituzioni di
personale a
seguito di
congedi
per maternità,
aspettativa o
malattia. In caso
di assenza
superiore a
15 giorni di
personale con
diritto alla
conservazione del
posto di lavoro
(maternità,
infortunio,
malattia, aspettativa)
è obbligatoria la
sostituzione con
personale di
pari profilo professionale nel rispetto
del debito orario richiesto nella sezione “Requisiti specifici organizzativi”.
A parziale deroga
di quanto
innanzi ed esclusivamente
per quanto
attiene il
personale medico
(responsabile sanitario e medici specialisti)
è consentito
il rapporto di tipo libero professionale.
Al legale
rappresentante
della RSA è fatto
divieto
di esternalizzare
la gestione della struttura
a soggetti terzi. Tale
divieto
non si applica
alle RSA
a titolarità
pubblica, ovvero
alle RSA
di Aziende Sanitarie
Locali, ai
sensi dell’art. 9
– bis del
D.L.gs.
n. 502/92 e
s.m.i. relativamente
alle sperimentazioni gestionali, e
alle RSA
di Comuni e di
Aziende pubbliche di
servizi alla
persona (ASP), in
riferimento
all’appalto
del servizio
di gestione ai
sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Le uniche
forme possibili di
gestione esternalizzata
riguardano il
servizio mensa,
il servizio
lavanderia e
il servizio di
pulizia.
Il personale medico è composto da medici specialisti in geriatria, neurologia, cardiologia e discipline equipollenti
e affini, o
specialisti in
riabilitazione. Per
medico specialista
in riabilitazione si
intende un
medico con
specializzazione in
medicina fisica
e riabilitativa
ed equipollenti,
ovvero
un medico
in possesso di
specialità in discipline affini per
le quali ha
ottenuto,
nel rispetto
delle normative
concorsuali, l’accesso professionale alla medicina fisica
e riabilitazione, ovvero
un medico
chirurgo
in possesso di
specialità in
altre discipline che, come
da normativa
concorsuale, ha
anzianità di
servizio in
strutture
dedicate ad
attività
riabilitative
così come individuate dal presente regolamento.*
*cfr. Documento
“Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
In subordine, il
personale medico
può essere
composto
da medici inseriti nella
graduatoria
regionale di medicina generale che non siano titolari di nessun incarico in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e che
non si trovino in
situazioni di incompatibilità
e conflitto
d’interessi ai
sensi dell’art.
17 dell’ACN
medicina generale vigente.
La struttura
trasmette
annualmente l’elenco
della dotazione organica
alla competente
Sezione regionale opportunamente dettagliato,
specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo
di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto
con il debito orario.
Per ogni utente è:
-
redatto
il Piano Assistenziale
Individuale;
-
compilata
la cartella
clinica che
deve
contenere
i dati
relativi al
paziente (anagrafici, operatori
di riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il
PAI, il
dettaglio delle attività
effettuate
da ciascun operatore,
i risultati
degli strumenti
di valutazione utilizzati,
le verifiche con
l’indicazione dei
risultati raggiunti
e la motivazione della chiusura
del programma; in
cartella
sono registrate
le eventuali assenze
dell’utente
dalla struttura,
con la relativa
motivazione.
L’organizzazione garantisce all’ospite:
-
prestazioni di
tipo alberghiero
comprendenti
alloggio,
vitto rapportati
alle particolari condizioni degli ospiti;
-
il rispetto
della dignità
e della libertà
personale, della
riservatezza,
dell’individualità
e delle convinzioni religiose;
-
la continuità
dei rapporti sociali e della vita di relazione;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni riabilitative;
-
prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
-
prestazioni di
prevenzione della sindrome
da immobilizzazione con
riduzione al massimo del
tempo trascorso a letto;
-
attività
di animazione, attività
occupazionale,
ricreativa
di integrazione e
di raccordo
con l’ambiente
familiare e
sociale di origine; le
autonomie e
la partecipazione familiare
e sociale sono favorite
utilizzando anche le risorse del contesto territoriale in cui è ubicata la struttura,
comprese le associazioni di volontariato;
-
prestazioni per
la cura
personale (es.: barbiere,
parrucchiere, lavanderia) a
richiesta
degli ospiti e
con oneri a carico
degli stessi;
-
è gradita
l’assistenza
religiosa e
spirituale favorendo la
presenza
di diversi
assistenti
religiosi a
seconda della confessione degli
ospiti.
Le prestazioni di
diagnostica
strumentale, di
laboratorio e
per immagini, farmaceutiche,
di assistenza
protesica, di fornitura
di dispositivi medici monouso,
le visite
specialistiche e
le prestazioni odontoiatriche, sebbene non erogate dalla struttura,
sono assicurate agli ospiti attraverso
i servizi della
ASL.
Un eventuale
peggioramento
delle condizioni cliniche del
paziente che
determini la
necessità di
ricovero ospedaliero
per acuzie determinerà l’attivazione del servizio territoriale di emergenza.
Nel solo caso
di ricovero
ospedaliero e
fino ad un
massimo di 20
giorni, il paziente
conserva
il posto
letto
nella struttura.
Decorsi
i 20 giorni senza che il paziente sia stato dimesso dall’ospedale, l’UVM valuta la situazione del paziente
al fine dell’aggiornamento
del PAI.
Per il
periodo di assenza
a seguito
di ricovero
ospedaliero, fino ad
un massimo di
20 giorni, alla
struttura
autorizzata
all’esercizio,
accreditata
e contrattualizzata
sarà riconosciuto quale corrispettivo
il 70% della quota sanitaria.
La struttura
redige
la carta
dei servizi,
da consegnare
agli ospiti e
ai familiari di
riferimento
al momento dell’ingresso. Il documento deve
specificare:
-
la
mission;
-
la dotazione del personale con le rispettive
attribuzioni/compiti;
-
le norme
igienico sanitarie;
-
le finalità
ed i metodi di cura/riabilitativi/assistenziali;
-
l’organizzazione della
vita all’interno
della struttura,
con particolare
riguardo sia
agli orari
dei pasti
e delle visite che alle modalità dei rapporti con
la famiglia, gli amici e gli
aderenti
alle associazioni di volontariato;
-
l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal SSR;
-
le modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti
per il miglioramento della qualità della struttura.
È garantita alla
famiglia una adeguata informazione e
partecipazione nonché specifica formazione prima del rientro del paziente nel proprio
ambiente di vita.
Il sistema di archiviazione delle cartelle cliniche deve consentire
un rapido accesso ai dati.
Le strutture
assolvono al
debito informativo
nei confronti
della Regione, delle ASL
e delle UVARP
anche attraverso
l’adesione al
Sistema Informativo
per l’Assistenza
Residenziale, secondo
modalità e
tempistica definite
a livello regionale.
ART. 6
REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
Il centro
può configurarsi
come entità
edilizia autonoma o
come spazio aggregato
ad altre
strutture
sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.
6.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
La struttura
deve, in ogni caso, garantire:
·
un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa riferimento
·
congrui spazi
destinati
alle attività,
non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti,
inclusi i servizi igienici e
le zone ad uso collettivo;
·
zone ad uso collettivo,
suddivisibili anche attraverso
elementi mobili, per il ristoro, le attività
di socializzazione e
ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
·
una zona
riposo distinta
dagli spazi destinati
alle attività,
con almeno una
camera
con n.
2 posti
letto
per il sollievo per la gestione delle emergenze;
·
autonomi
spazi destinati
alla preparazione e
alla somministrazione dei
pasti, in
caso di
erogazione del servizio;
·
spazio
amministrativo;
·
linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;
·
servizi igienici attrezzati:
-
2 bagni per
ricettività
fino a 15 utenti,
di cui uno destinato
alle donne;
-
3 bagni per
ricettività
oltre 15
utenti,
di cui uno riservato
in rapporto
alla ricettività
preventiva
uomini/donne.
·
un servizio igienico per il personale.
Tutti i servizi devono essere dotati
della massima accessibilità.
6.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
Il ruolo
di Responsabile sanitario del
Centro
diurno è affidato
ad un medico
specialista
preferibilmente
in geriatria o neurologia o psichiatria e discipline equipollenti.
In caso
di assenza
o d’impedimento
temporanei le
funzioni del Responsabile sanitario
vengono
assunte da
un altro medico con le stesse caratteristiche professionali.
Il Responsabile sanitario
del Centro
diurno deve
garantire
la presenza
per almeno 4
ore settimanali per nucleo.
Il medico cui è affidata
la direzione sanitaria:
-
garantisce la formulazione e l’applicazione del regolamento interno;
-
risponde della
idoneità del personale, delle attrezzature
e degli impianti;
-
vigila sulla puntuale osservanza
delle norme igienico
sanitarie, sulla efficienza
e sicurezza
dello strumentario e dei locali, sulla validità e corretta
applicazione delle metodologie in uso;
-
vigila
sulla gestione dei farmaci;
-
vigila sul
rispetto
delle norme che regolamentano le incompatibilità
del personale;
-
garantisce la regolare presenza del personale;
-
è responsabile della predisposizione del PAI per ciascun paziente e della regolare erogazione;
-
è responsabile della registrazione delle cartelle cliniche degli ospiti,
del loro
aggiornamento
e dell’archiviazione;
-
vigila sull’aggiornamento formativo
dell’équipe della struttura.
Tutto
il personale operante
nel Centro
diurno è in
possesso delle necessarie qualificazioni professionali e
di idoneo titolo legalmente riconosciuto.
Il personale operante
nella struttura
deve
essere garantito,
in termini numerici (equivalente
a tempo
pieno) per ciascuna figura
professionale, nel
rispetto
della normativa
nazionale e regionale vigente.
Il personale operante
nella struttura
deve
avere
un rapporto
lavorativo
di tipo subordinato
(tempo indeterminato
e determinato)
alla diretta
dipendenza del
titolare
della struttura.
Il ricorso
a contratti
a tempo
determinato è
possibile fino ad
un massimo del
20% rispetto
al totale
del personale in
organico,
ivi compreso
il ricorso
a contratti
a tempo
determinato
per sostituzioni di
personale a
seguito di
congedi
per maternità,
aspettativa o
malattia. In caso
di assenza
superiore a
15 giorni di
personale con
diritto alla
conservazione del
posto di lavoro
(maternità,
infortunio,
malattia, aspettativa)
è obbligatoria la
sostituzione con
personale di
pari profilo professionale nel rispetto
del debito orario richiesto nella sezione “Requisiti specifici organizzativi”.
A parziale deroga
di quanto
innanzi ed esclusivamente
per quanto
attiene il
personale medico
(responsabile sanitario e medici specialisti)
è consentito
il rapporto di tipo libero professionale.
Al legale
rappresentante
del Centro
diurno è fatto
divieto
di esternalizzare
la gestione della struttura
a soggetti terzi. Tale divieto
non si applica
ai Centri
diurni a titolarità
pubblica, ovvero
ai Centri
diurni di Aziende Sanitarie Locali,
ai sensi dell’art.
9 – bis
del D.L.gs.
n. 502/92 e
s.m.i. relativamente
alle sperimentazioni gestionali, e ai
Centri diurni di
Comuni e di
Aziende pubbliche di
servizi alla
persona (ASP),
in riferimento
all’appalto
del servizio di gestione ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i.
Le uniche
forme possibili di
gestione esternalizzata
riguardano il
servizio mensa,
il servizio
lavanderia e
il servizio di
pulizia.
Il personale
medico è
composto
da medici specialisti
in geriatria
o neurologia o
psichiatria
e discipline equipollenti.
La struttura
trasmette
annualmente l’elenco
della dotazione organica
alla competente
Sezione regionale opportunamente dettagliato,
specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il
titolo di
studio,
la data
di assunzione e
la tipologia del contratto
con il
debito orario. E’
fatto divieto
di utilizzare
il personale a
servizio di
più nuclei, fatta
esclusione per il
raggiungimento
del requisito del tempo pieno.
In subordine, il
personale medico
può essere
composto
da medici inseriti nella
graduatoria
regionale di medicina generale che non siano titolari di nessun incarico in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e che
non si trovino in
situazioni di incompatibilità
e conflitto
d’interessi ai
sensi dell’art.
17 dell’ACN
medicina generale vigente.
Per ogni utente è:
-
redatto
il Piano Assistenziale
Individuale;
-
compilata
la cartella
clinica che
deve
contenere
i dati
relativi al
paziente (anagrafici, operatori
di riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il
PAI, il
dettaglio delle attività
effettuate
da ciascun operatore,
i risultati
degli strumenti
di valutazione utilizzati,
le verifiche con
l’indicazione dei
risultati raggiunti
e la motivazione della chiusura
del programma; in
cartella
sono registrate
le eventuali assenze
dell’utente
dalla struttura,
con la relativa
motivazione.
L’organizzazione garantisce all’ospite:
-
prestazioni di
tipo alberghiero
comprendenti
il vitto
e uno spazio riposo rapportati
alle particolari condizioni degli
ospiti;
-
il rispetto
della dignità
e della libertà
personale, della
riservatezza,
dell’individualità
e delle convinzioni religiose;
-
la continuità
dei rapporti sociali e della vita di relazione;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni riabilitative;
-
prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
-
attività
di animazione, attività
occupazionale,
ricreativa
di integrazione e
di raccordo
con l’ambiente
familiare e
sociale di origine; le
autonomie e
la partecipazione familiare
e sociale sono favorite
utilizzando anche le risorse del contesto territoriale in cui è ubicata la struttura,
comprese le associazioni di volontariato;
La struttura
redige
la carta
dei servizi,
da consegnare
agli ospiti e
ai familiari di
riferimento
al momento dell’ingresso. Il documento deve
specificare:
- la
mission;
- la dotazione del personale con le rispettive
attribuzioni/compiti;
- le norme
igienico sanitarie;
- le finalità
ed i metodi di cura/riabilitativi/assistenziali;
- l’organizzazione della vita
all’interno della struttura,
con particolare riguardo
sia agli orari
dei pasti
che alle modalità
dei rapporti con
la famiglia, gli amici e gli
aderenti
alle associazioni di volontariato;
- l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal SSR;
- le modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti
per il miglioramento della qualità della struttura.
È garantita alla
famiglia una adeguata informazione e
partecipazione nonché specifica formazione prima del rientro del paziente nel proprio
ambiente di vita.
Il sistema di archiviazione delle cartelle cliniche deve consentire
un rapido accesso ai dati.
Le strutture
assolvono al
debito informativo
nei confronti
della Regione, delle ASL
e delle UVARP
anche attraverso
l’adesione al
Sistema Informativo
per l’Assistenza
Residenziale, secondo
modalità e
tempistica definite
a livello regionale.
ART. 7
REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
7.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA
E DEL CENTRO
DIURNO PER SOGGETTI
NON AUTOSUFFICIENTI
Ai requisiti previsti
rispettivamente
nell’art. 5.1 e 6.1
“Requisiti minimi strutturali”
sono richiesti
i seguenti ulteriori requisiti:
a)
nel caso
in cui il
servizio di
vitto
sia a gestione diretta
(preparazione in
loco), la
cucina deve
essere strutturata e dimensionata
in relazione al
numero di
pasti da
preparare/confezionare
e suddivisa in
settori/aree
lavoro
o locali secondo
la normativa
vigente
al fine di
garantire
un’adeguata
e corretta
gestione del
processo. La
cucina e i locali
annessi (servizi
igienici, deposito/dispensa, ecc.)
devono
inoltre rispettare
i requisiti previsti
dalla normativa
vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e
s.m.i.);
b)
b) nel
caso in
cui il servizio
di vitto
sia garantito
con pasti
veicolati,
deve/devono
essere presente/i
uno o più locali
(a seconda
del numero
dei pasti
veicolati)
di adeguate
dimensioni, dedicato/i
alla loro
ricezione, alla conservazione, alla
eventuale porzionatura
(ove
prevista),
nonchè al lavaggio
della stoviglieria e
dei contenitori
di trasporto;
nel locale
devono
essere presenti attrezzature
per la corretta
conservazione a
caldo e/o
a freddo
degli alimenti,
nonché le attrezzature
necessarie per garantire
la preparazione estemporanea di generi alimentari
di conforto.
Il locale
deve
inoltre rispettare
i requisiti previsti
dalla normativa
vigente
in materia di igiene
alimentare (Reg. CE 852/04 e
s.m.i.).
7.2 REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI DELLE RSA
Sono confermati
i requisiti descritti nell’art. 5.2 Requisiti minimi
tecnologici
7.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI DELLE RSA
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Piano Assistenziale Individuale con gli specifici programmi e
i tempi di
realizzazione previsti, ivi
compresi la formazione del
caregiver
e la presa in
carico del nucleo familiare (informazione/formazione/empowerment/riduzione carico
emozionale).
E’ garantita
la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici
specialisti;
- psicologi;
- assistenti
sociali;
- infermieri;
- terapisti
della riabilitazione;
- educatori professionali o terapisti
occupazionali;
- operatori socio-sanitari dedicati
all’assistenza.
La RSA che prepara e/o somministra pasti
attraverso
una gestione diretta
o affidamento
esterno deve:
a)
adottare
una tabella dietetica
contenente
indicazioni relative
ai menù, alle grammature,
nonché alle tecniche di preparazione e
cottura
degli alimenti,
validata
dal Servizio
di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione della ASL territorialmente
competente;
b)
b) avvalersi
di una figura
professionale interna
o esterna
(Medico specialista
in Scienze
dell’alimentazione, Dietista, Biologo Nutrizionista, Tecnologo Alimentare) al fine di consentire alla direzione sanitaria la valutazione dello stato
nutrizionale dei pazienti
e la definizione delle relative
tabelle dietetiche.
c)
Il personale
addetto
alla preparazione
e/o somministrazione
del vitto
deve
essere formato,
in relazione al tipo
di attività
svolta,
sui temi
della sicurezza
alimentare
e della nutrizione in
età
geriatrica
e delle diete personalizzate da seguire in relazione alle differenti
patologie.
Di seguito
è riportato
lo standard
organizzativo
minimo distinto
per RSA
estensiva
- nucleo di
tipo A e
B, RSA di mantenimento - nucleo di tipo A e B.
7.3.1 Requisiti specifici organizzativi
per RSA
estensiva -
nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo
A per persone anziane
Lo standard
minimo sotto
riportato
è riferito
all’attività
assistenziale di
n.1 nucleo da
20 posti
letto.
In presenza di
un numero
di nuclei superiori a
1, lo standard
di personale di
un nucleo è
moltiplicato
per il numero
di nuclei autorizzati.
In presenza
di nuclei con
numero di
posti letto
inferiori a
20, il personale è
rapportato
al numero dei
posti, fermo restando il
rispetto
della presenza
dell’operatore
socio sanitario
nell’arco
delle 24 ore.
NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE ESTENSIVA DI TIPO A PER PERSONE ANZIANE DA 20 POSTI LETTO |
CODICE
R2 |
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE SANITARIO |
6 ore sett. |
MEDICO SPECIALISTA |
8 ore sett. |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
3 |
OSS
presenza h 24 |
5 |
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE |
1 |
EDUCATORE PROFESSIONALE O TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
1 |
PSICOLOGO |
6 ore sett. |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6 ore sett. |
Le figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno;
1unità di medico = 38 ore sett.
1unità di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
Il personale riportato
in tabella s’intende
personale in organico,
come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.
La struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro specialista dipendente o convenzionato della ASL territorialmente competente secondo le specifiche esigenze dei pazienti
presenti.
Oltre
allo standard
di infermiere
professionale riportato
nella tabella, deve
essere garantita
la presenza
di n. 1 unità
infermieristica
in possesso di
attestato
di BLSD durante
il turno notturno all’interno della struttura.
A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato sul punto nel paragrafo 7.3.3.
I professionisti
sanitari della riabilitazione devono
essere in
possesso di idoneo titolo
( fisioterapista
ex D.M.
14 settembre
1994 n. 741– D.M.
27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex
D.M. 17
gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre
1998, n. 520 – D.M. 27 luglio
2000)
In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si rinvia
a quanto
previsto
dall’art. 46 del
R.R.
n. 4/2007 per quanto
compatibile con
la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
Ferma restando la
dotazione organica
relativa
agli OSS, stabilita
nella tabella di
cui innanzi in
misura pari
a n. 5 unità
per ogni modulo da
20 posti
letto,
nelle strutture
con più moduli l’organico
complessivo
del personale OSS è
utilizzato
in funzione delle necessità
assistenziali unitarie
della struttura
assicurando comunque la copertura durante il turno di notte
di n. 1 OSS ogni 40 posti
letto.
7.3.2 Requisiti specifici organizzativi
per RSA
estensiva -
nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo
B per persone affette
da demenza
Lo standard
minimo sotto
riportato
è riferito
all’attività
assistenziale di
n.1 nucleo da
20 posti
letto.
In presenza di
un numero
di nuclei superiori a
1, lo standard
di personale di
un nucleo è
moltiplicato
per il numero
di nuclei autorizzati.
In presenza
di nuclei con
numero di
posti letto
inferiori a
20, il personale è
rapportato
al numero dei
posti, fermo restando il
rispetto
della presenza
dell’operatore
socio sanitario
nell’arco
delle 24 ore.
NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE ESTENSIVA DI TIPO B PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA DA 20 POSTI LETTO |
CODICE
R2D |
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE SANITARIO |
6 ore sett. |
MEDICO SPECIALISTA |
6 ore sett. |
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE |
0,5 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
3 |
OSS
Con presenza di 1 OSS la notte |
8 |
EDUCATORE PROFESSIONALE O TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
1,5 |
PSICOLOGO |
12 ore sett. |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6 ore sett. |
Le figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno
1unità di medico = 38 ore sett.
1unità di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
Il personale riportato
in tabella s’intende
personale in organico,
come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.
La struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro specialista dipendente o convenzionato della ASL territorialmente competente secondo le specifiche esigenze dei pazienti
presenti.
Oltre
allo standard
di infermiere
professionale riportato
nella tabella, deve
essere garantita
la presenza
di n. 1 unità
infermieristica
in possesso di
attestato
di BLSD durante
il turno notturno all’interno della struttura.
A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato sul punto nel paragrafo 7.3.3.
I professionisti
sanitari della riabilitazione devono
essere in
possesso di idoneo titolo
(fisioterapista
ex D.M.
14 settembre 1994
n. 741– D.M.
27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex
D.M. 17
gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre
1998, n. 520 – D.M. 27 luglio
2000)
In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si rinvia
a quanto
previsto
dall’art. 46 del R.R.
n. 4/2007 per quanto
compatibile con
la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
7.3.3 Requisiti specifici organizzativi
per RSA
di mantenimento
- nucleo di
assistenza
residenziale di mantenimento
di tipo A
per persone anziane
Lo standard
minimo sotto
riportato
è riferito
all’attività
assistenziale di
n.1 nucleo da
20 posti
letto.
In presenza di
un numero
di nuclei superiori a
1, lo standard
di personale di
un nucleo è
moltiplicato
per il numero
di nuclei autorizzati.
In presenza
di nuclei con
numero di
posti letto
inferiori a
20, il personale è
rapportato
al numero dei
posti, fermo restando il
rispetto
della presenza
dell’infermiere
professionale e
dell’operatore socio sanitario nell’arco delle 24 ore.
NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO DI TIPO A PER PERSONE ANZIANE DA 20 POSTI LETTO |
CODICE
R3 |
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE SANITARIO |
4 ore sett. |
MEDICO SPECIALISTA |
2 ore sett. |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
2 |
OSS
presenza h 24 |
5 |
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE |
12 ore sett. |
EDUCATORE PROFESSIONALE O TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
12 ore sett. |
PSICOLOGO |
6 ore sett. |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6 ore sett. |
Le figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno
1unità di medico = 38 ore sett.
1unità di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
Il personale riportato
in tabella s’intende
personale in organico,
come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.
La struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro specialista dipendente o convenzionato della ASL territorialmente competente secondo le specifiche esigenze dei pazienti
presenti.
I professionisti
sanitari della riabilitazione devono
essere in
possesso di idoneo titolo
(fisioterapista
ex D.M.
14 settembre 1994
n. 741– D.M.
27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex
D.M. 17
gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre
1998, n. 520 – D.M. 27 luglio
2000).
In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si rinvia
a quanto
previsto
dall’art. 46 del R.R.
n. 4/2007 per quanto
compatibile con
la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
Oltre
allo standard
di infermiere
professionale riportato
nella tabella, deve
essere garantita
la presenza
di n. 1 unità infermieristica
in possesso di attestato
di BLSD durante il turno notturno all’interno della struttura.
L’infermiere professionale che garantisce il
turno di notte
vigila anche sui
pazienti ospitati
negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti
nella struttura.
Il costo
dell’infermiere
professionale che
garantisce
il turno di
notte nella
struttura
sarà compreso
nei costi
generali
da calcolarsi
ai fini della
determinazione della tariffa.
Per le
strutture
costituite
da più nuclei di mantenimento
e/o nuclei estensivi, per
i nuclei successivi al
primo il costo
relativo
all’infermiere
viene convertito
in maggiori ore
di prestazioni assistenziali da
parte di
OSS da erogarsi
nel corso
delle 24 ore.
Resta ferma la facoltà per la struttura
di garantire
la presenza di n. 1 infermiere di notte
per nucleo.
Ferma restando la
dotazione organica
relativa
agli OSS, stabilita
nella tabella di
cui innanzi in
misura pari
a n. 5 unità
per ogni modulo da
20 posti
letto,
nelle strutture
con più moduli l’organico
complessivo
del personale OSS è
utilizzato
in funzione delle necessità
assistenziali unitarie
della struttura
assicurando comunque la copertura durante il turno di notte
di n. 1 OSS su 40 pazienti.
7.3.4 Requisiti specifici organizzativi
per RSA
di mantenimento
- nucleo di
assistenza
residenziale di mantenimento
di tipo B
per persone affette
da demenza
Lo standard
minimo sotto
riportato
è riferito
all’attività
assistenziale di
n.1 nucleo da
20 posti
letto.
In presenza di
un numero
di nuclei superiori a
1, lo standard
di personale di
un nucleo è
moltiplicato
per il numero
di nuclei autorizzati.
In presenza
di nuclei con
numero di
posti letto
inferiori a
20, il personale è
rapportato
al numero
dei posti,
fermo
restando
il rispetto
della presenza
dell’operatore
socio sanitario
nell’arco
delle 24
ore.
NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO DI TIPO B PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA DA 20 POSTI LETTO |
CODICE
R3 |
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE SANITARIO |
4 ore sett. |
MEDICO SPECIALISTA |
2 ore sett. |
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE |
12 ore sett. |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
1,5 |
OSS
presenza h 24 |
5 |
EDUCATORE PROFESSIONALE O TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
12 ore sett. |
PSICOLOGO |
8 ore sett. |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6 ore sett. |
Le figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno
1unità di medico = 38 ore sett.
1unità di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
Il personale riportato
in tabella s’intende
personale in organico,
come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.
La struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro specialista dipendente o convenzionato della ASL territorialmente competente secondo le specifiche esigenze dei pazienti
presenti.
Oltre
allo standard
di infermiere
professionale riportato
nella tabella, deve
essere garantita
la presenza
di n. 1 unità
infermieristica
in possesso di
attestato
di BLSD durante
il turno notturno all’interno della struttura.
A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato sul punto nel paragrafo 7.3.3.
I professionisti
sanitari della riabilitazione devono
essere in
possesso di idoneo titolo
(fisioterapista
ex D.M.
14 settembre 1994
n. 741– D.M.
27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex
D.M. 17
gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre
1998, n. 520 – D.M. 27 luglio
2000)
In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si rinvia
a quanto
previsto
dall’art. 46 del
R.R.
n. 4/2007 per quanto
compatibile con
la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
Ferma restando la
dotazione organica
relativa
agli OSS, stabilita
nella tabella di
cui innanzi in
misura pari
a n. 5 unità
per ogni modulo da
20 posti
letto,
nelle strutture
con più moduli l’organico
complessivo
del personale OSS è
utilizzato
in funzione delle necessità
assistenziali unitarie
della struttura
assicurando comunque la copertura durante il turno di notte
di n. 1 OSS su 40 pazienti.
7.4 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
È garantita,
per ogni paziente,
la
predisposizione del Piano Assistenziale Individuale con gli specifici programmi e i
tempi di realizzazione previsti, ivi
compresi la formazione del
caregiver
e la presa
in carico
del nucleo familiare (informazione/formazione/empowerment/riduzione carico
emozionale).
E’ garantita
la presenza di:
- medico specialista con funzione di responsabile sanitario;
- psicologo;
- infermiere;
- terapista della riabilitazione;
- educatori professionali;
- operatori socio-sanitari dedicati
all’assistenza.
Il Centro
diurno che prepara
e/o somministra
pasti attraverso
una gestione diretta
o affidamento
esterno deve:
a)
adottare
una tabella dietetica
contenente
indicazioni relative
ai menù, alle grammature,
nonché alle tecniche di preparazione e
cottura
degli alimenti,
validata
dal Servizio
di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione della ASL territorialmente
competente;
b)
b) avvalersi
di una figura
professionale interna
o esterna
(Medico specialista
in Scienze
dell’alimentazione, Dietista, Biologo Nutrizionista, Tecnologo Alimentare) al fine di consentire alla direzione sanitaria la valutazione dello stato nutrizionale dei pazienti
e la definizione delle relative
tabelle dietetiche.
c)
Il personale
addetto
alla preparazione
e/o somministrazione
del vitto
deve
essere formato,
in relazione al tipo
di attività
svolta,
sui temi
della sicurezza
alimentare
e della nutrizione in
età
geriatrica
e delle diete personalizzate da seguire in relazione alle differenti
patologie.
Di seguito è riportato lo standard organizzativo
minimo del Centro diurno demenze.
Lo standard
minimo sotto
riportato
è riferito
all’attività
assistenziale di
n.1 nucleo da
30 posti.
In presenza
di nuclei con numero di posti
letto
inferiori a 30, il personale è rapportato al numero dei posti.
NUCLEO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA 30
POSTI |
CODICE
SR -
SD |
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE SANITARIO |
4 ore sett. |
MEDICO SPECIALISTA (geriatra, neurologo) |
6 ore sett |
FISIOTERAPISTA |
12 ore sett |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
18 ore sett |
OSS |
5 |
EDUCATORE PROFESSIONALE |
4 |
PSICOLOGO |
12 ore sett |
ASSISTENTE
SOCIALE |
8 ore sett. |
*1unità di medico = 38 ore sett.
1unità di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
Il personale riportato
in tabella s’intende
personale in organico,
come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.
I professionisti
sanitari della riabilitazione devono
essere in
possesso di idoneo titolo
(fisioterapista
ex D.M.
14 settembre 1994
n. 741– D.M.
27 luglio 2000; educatore
professionali ex
D.M. 8
ottobre 1998,
n. 520 – D.M. 27 luglio
2000)
In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si rinvia
a quanto
previsto
dall’art. 46 del
R.R.
n. 4/2007 per quanto
compatibile con
la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
ART. 8
REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DELLA RSA
E DEL CENTRO DIURNO PER
SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
Il presente capo disciplina i requisiti che le RSA e i Centri diurni devono possedere per accedere all’accreditamento istituzionale.
I requisiti sono
formulati
nel rispetto
dei principi di
cui all’articolo
8-quater del
decreto
legislativo
502/92 e successive
modificazioni e
sulla base degli
indirizzi contenuti negli
atti di
programmazione nazionale e regionale e degli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta regionale 23 aprile 2013, n.
775.
8.1 OBIETTIVO
1 - SISTEMA DI
GESTIONE
8.1.1. Politica,
obiettivi e piano di attività.
La direzione
della struttura provvede
alla definizione delle
politiche complessive
ed esplicita
gli obiettivi da raggiungere,
sia per la
tipologia ed i
volumi che
per la qualità
delle prestazioni per
le quali intende
accedere all’accreditamento istituzionale.
Per esplicitare
le politiche complessive,
gli obiettivi e
le relative
modalità di
realizzazione, la
direzione adotta un documento in cui sono riportati:
a) la missione e
cioè la ragione d’essere della organizzazione ed i valori cui si ispira;
b) i campi prioritari di azione ed i metodi da adottare
per raggiungere gli obiettivi che devono:
1) essere articolati
nel tempo;
2) risultare congruenti
con gli obiettivi previsti
nei documenti di programmazione sanitaria regionale.
La direzione della struttura deve coinvolgere nella elaborazione del documento tutte le articolazioni organizzative
al fine di garantirne la forte condivisione dei contenuti.
La direzione
della struttura
deve
altresì tenere
in considerazione le
indicazioni provenienti
da associazioni e comitati
e i suggerimenti
raccolti
direttamente
dagli utenti
attraverso
comunicazioni, interviste,
questionari, reclami.
La direzione deve esplicitare a tutte
le articolazioni organizzative
interessate gli obiettivi e le funzioni ad esse assegnate.
8.1.2. Obiettivi della struttura
Gli obiettivi della struttura
devono tenere in considerazione i seguenti
elementi:
a) la valutazione dei bisogni e della domanda;
b) il soddisfacimento del cittadino-utente
in conformità alle norme e all’etica
professionale;
c) il continuo miglioramento del servizio;
d) l’efficacia
e l’efficienza
delle prestazioni di servizio.
8.1.3. Obiettivi generali
Gli obiettivi generali sono commisurati
al lungo periodo di quattro
anni e devono:
a)
essere
stabiliti sia
per quanto
riguarda la
tipologia dei servizi
che la qualità
delle prestazioni che si
intendono erogare;
b)
essere congruenti
con le risorse specificamente
assegnate;
c)
essere
compatibili con
gli impegni che
la direzione
della struttura
è in grado
di sostenere
per garantirne
il raggiungimento;
d)
essere motivati
(sulla base del bisogno,
della domanda o di un mandato).
8.1.4. Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici costituiscono
la base della pianificazione economica
operativa
della struttura
e hanno la caratteristica
di essere improntati
sul medio e breve periodo.
Gli obiettivi specifici devono
coniugare
realisticamente
i volumi
di attività
previsti,
le risorse
disponibili, le iniziative
programmate di adeguamento delle risorse, le attività
di miglioramento e i risultati
attesi in termini di efficacia
e di efficienza
delle prestazioni.
Essi debbono
inoltre:
a) essere
inseriti in un
piano di attività
in cui sono
chiaramente
identificate
le responsabilità
per la loro attuazione;
b) essere
misurabili;
c) assoggettati
a scadenze (inizio e fine delle attività
connesse);
d) essere articolati
nel tempo;
e) essere sottoposti
a valutazione periodica per verificare
in quale misura sono stati
raggiunti.
Il piano di
attività
deve, in particolare,
comprendere:
a)
la tipologia ed
il volume di
attività
erogabili, in
rapporto
alle risorse
strutturali,
tecnologiche ed
umane presenti
nella struttura
ed ai limiti di spesa
fissati a livello regionale e locale;
b)
le modalità di erogazione del servizio;
c)
l’organigramma
con il
quale sono individuati
i responsabili delle articolazioni operative
e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo,
definite
le loro
funzioni;
d)
l’assegnazione di
specifiche responsabilità
durante
le varie fasi
previste
per il raggiungimento
degli obiettivi specifici, comprese quelle inerenti
alle revisioni o modifiche del piano stesso durante la sua realizzazione;
e)
le
specifiche procedure documentate o le istruzioni da applicare;
f)
il metodo,
le scadenze
e gli strumenti,
indicatori, per
misurare
il grado
di raggiungimento
degli obiettivi specifici;
g)
eventuali nuove iniziative
previste per conseguire gli obiettivi specifici.
Il documento
della struttura
deve
essere datato,
firmato dalla direzione e
riesaminato dalla stessa a
intervalli prestabiliti, almeno ogni
quattro
anni, in modo
da assicurarne
la continua adeguatezza
alle linee di
indirizzo, l’efficacia
a generare
eventuali
cambiamenti
strutturali
ovvero
organizzativi, la
idoneità in
riferimento
alle risorse specificamente
assegnate.
8.1.5. Diffusione - Condivisione - Motivazione
Per garantire
la comprensione, la
condivisione o
il rispetto
degli obiettivi contenuti nel
documento emesso dalla direzione
della struttura
esso deve
essere reso
disponibile al personale coinvolto
direttamente
o indirettamente
nella erogazione del
servizio,
affinché tutte
le attività
possono essere
riferite
agli indirizzi che vi sono espressi.
La direzione della struttura
deve
sostenere
la politica,
gli obiettivi e
il piano di
attività
espressi nel documento, garantendo la
disponibilità delle risorse
e dei mezzi
necessari e assicurandosi, mediante
iniziative
specifiche, che il personale coinvolto
lo sostenga,
lo comprenda e
lo attui,
tenuto
conto
che in un’organizzazione che eroga servizi,
le singole
persone costituiscono
una risorsa
molto importante
e il comportamento
e le prestazioni influiscono
direttamente
sulla qualità dei servizi erogati.
Per migliorare
la motivazione del
personale, la
sua crescita,
la sua capacità
relazionale, la
qualità delle prestazioni erogate,
la direzione deve
assumersi la
responsabilità
o designare
un proprio delegato,
se le dimensioni o la complessità della struttura
lo richiedono,
di:
a)
predisporre un ambiente di lavoro che stimola il miglioramento e consolida i rapporti di collaborazione;
b)
assicurare
che siano ben
compresi
i compiti da
svolgere,
gli obiettivi da
conseguire
e il modo
in cui essi influiscono
sulla qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
c)
curare
che tutti siano consapevoli
di avere
un ruolo e
di influire
sulla qualità
del servizio
fornito
al cittadino-utente;
d)
verificare
il livello di condivisione degli obiettivi per garantire
continuità
e correttezza
nella misurazione;
e)
accertare periodicamente la motivazione nel provvedere alla qualità del servizio;
f)
raccogliere
suggerimenti,
proporre
iniziative
per il miglioramento
della qualità
(efficienza,
efficacia)
delle prestazioni e dei servizi erogati;
g)
verificare
i risultati delle iniziative
di miglioramento attivate
e darne evidenza alla organizzazione.
8.1.6. Risorse umane
Nelle organizzazioni sanitarie e
sociosanitarie il
personale rappresenta
un elemento
primario nei vari
processi di produzione ed
erogazione di
prestazioni e
servizi. Le
attività
sanitarie, per
loro natura,
non sono sempre standardizzabili in
quanto l’ambito
discrezionale del
contributo
professionale è
sempre presente
in relazione al livello
di responsabilità
ed in grado
quindi di influenzare
il risultato,
quando il contributo
professionale ai processi produttivi di
una organizzazione rappresenta
una variabile così
rilevante,
la sua gestione assume inevitabilmente
valenza
strategica.
Di conseguenza,
la scelta
di professionalità
adeguate e
gli strumenti necessari per gestirle, rappresentano un aspetto
molto rilevante per l’organizzazione dei servizi.
I requisiti di
carattere
generale
cui devono
attenersi
i soggetti
titolari delle
strutture
oggetto
del presente regolamento sono:
il personale con
rapporto
di dipendenza
deve
garantire
la continuità
delle prestazioni, la
gestione delle situazioni a
rischio ed il
regolare
svolgimento
dei diversi
compiti di
assistenza
previsti,
con l’adozione di
un documento che riporta:
1)
il fabbisogno del
personale a
rapporto
di dipendenza
definito
sulla base dei
volumi, delle
tipologie delle attività
e di quanto
previsto
nell’ambito
dei requisiti specifici contenuti negli
articoli seguenti
del presente regolamento, per ciascuna tipologia di attività;
2)
la dotazione del
personale a
rapporto
di dipendenza
in servizio
suddiviso per ruolo,
profilo professionale e posizione funzionale, nonché
la dotazione di personale in servizio con altra tipologia di rapporto di lavoro;
3)
il rispetto
delle condizioni di
incompatibilità
previste
dalla vigente
normativa
nel rapporto
di lavoro
con il personale impiegato;
4)
il possesso da
parte del
personale sanitario
a rapporto
di dipendenza
- medico,
psicologo,
infermieristico, tecnico
della riabilitazione e
socio-sanitario dei
requisiti di
accesso che devono
risultare
identici a
quelli richiesti per l’accesso al
SSN;
5)
la corretta
applicazione, nei confronti
del personale, dei contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria.
La programmazione dell’eventuale avvicendamento
del personale deve
essere tale
da assicurare
la continuità relazionale e la presenza di referenti
per singoli pazienti.
8.1.7. Controllo del sistema per misurazioni
Procedure
per il controllo
e adeguamento
del sistema
di misurazione del
servizio sono
previste
per provare validità e affidabilità
di tutte le misure incluse inchieste e questionari di soddisfazione dell’utente.
La struttura
prevede
punti di
misura e
frequenze
di misurazione per
la rappresentazione dell’andamento
nel tempo e stabilisce le responsabilità della misurazione.
Sono redatte
procedure
o istruzioni sui
dati da
raccogliere,
indicando come, dove
e da chi
sono rilevati
e quale modulistica
è utilizzata
per la registrazione.
8.1.8. Miglioramento della qualità
La qualità
è una caratteristica
essenziale ed indispensabile dell’assistenza
sanitaria, un
diritto di
ogni paziente e di ogni comunità, un obiettivo
prioritario, specialmente in situazioni di risorse limitate e restrizioni economiche.
Il fine
prioritario della politica
sanitaria della Regione Puglia è
la promozione della qualità
dell’assistenza sanitaria e
sociosanitaria, in
termini di
equità, d’accesso,
umanizzazione delle cure,
gestione del
rischio clinico, qualità
della vita,
soddisfazione dell’utente
e uso appropriato
delle risorse,
anche sulla base di
rapporti costi- efficacia.
Una valutazione sistematica
e rigorosa
dell’assistenza
è legittima per
verificare
se le risorse
sono utilizzate
in maniera appropriata e fornire la migliore qualità possibile dell’assistenza sanitaria.
I soggetti
pubblici e privati
hanno la responsabilità
di garantire
e migliorare
sistematicamente
la buona qualità dell’assistenza
fornita
ai pazienti,
attraverso
adeguate politiche di
miglioramento.
Le attività
di miglioramento continuo della
qualità sono
definite
come “insieme di
attività
e di misurazioni integrate
e progettate
ai vari livelli
nell’organizzazione sanitaria, che
tende a
garantire
ed a migliorare
di continuo la
qualità dell’assistenza fornita
ai pazienti”.
Queste azioni
riguardano l’insieme del
processo assistenziale, dall’identificazione del bisogno sanitario
agli esiti delle cure
prestate.
Il miglioramento
della qualità
è considerato
un processo continuo
attraverso
il quale gli
aspetti importanti
dell’assistenza
sono monitorati
e migliorati
se necessario e le
novità
selezionate
continuamente.
Per garantire
e migliorare
l’assistenza
sanitaria è
necessario valutare di continuo se
l’assistenza
al paziente
risponde a criteri
di qualità,
per mantenere
una buona qualità
laddove esiste,
identificando
attraverso
il confronto
fra produttori,
le buone pratiche ed
applicando nella pratica
i risultati della ricerca
clinica e
la valutazione delle tecnologie, attraverso
linee guida e
raccomandazioni basate sull’evidenza.
Gli aspetti
della struttura,
dei processi e dei risultati
dell’assistenza (stato di salute,
qualità della vita, soddisfazione, costi)
sono valutati
e migliorati
se necessario. Le
opinioni dei soggetti
coinvolti,
operatori sanitari,
pazienti, finanziatori, autorità,
sulla buona qualità
dell’assistenza
sanitaria sono
incluse nelle attività di valutazione e miglioramento della qualità.
La valutazione delle tecnologie è
strumento
per la misurazione dell’efficacia
dei metodi
dell’assistenza sanitaria. Oggetto
di valutazione sono
sia i metodi
nuovi, sia
quelli conosciuti da
tempo e
stabilizzati
di prevenzione, diagnosi e terapia.
La valutazione interna, il
miglioramento
ed il mantenimento
della buona qualità
si completano
con la valutazione esterna, che deve essere parallela e di supporto alla valutazione interna ed al miglioramento.
Nel creare
le condizioni per
il miglioramento della qualità del servizio, occorre:
a) incoraggiare e sostenere uno stile direzionale che sia d’aiuto;
b) promuovere i valori, gli atteggiamenti
ed i comportamenti
che incoraggiano il miglioramento;
c) definire
chiari traguardi per il miglioramento della qualità;
d) incoraggiare una comunicazione efficace
e il lavoro di gruppo;
e) riconoscere i successi ed i risultati
ottenuti;
f) formare ed addestrare per il miglioramento.
Attraverso
la pianificazione e
il coinvolgimento
del personale operativo
si persegue il
miglioramento
con l’identificazione e
la segnalazione di
servizi o
di situazioni diverse
dal pianificato
di modo che
diventino
dovere e responsabilità d’ogni membro della struttura.
La struttura
attua azioni preventive
per l’eliminazione o la
riduzione della ricorrenza del problema.
Le condizioni necessarie per
attivare
il miglioramento
della qualità
richiedono valori, atteggiamenti
nuovi, comportamenti
condivisi, che si estrinsecano in:
a) focalizzazione sul soddisfacimento dei bisogni degli utenti,
sia interni che esterni;
b) coinvolgimento di tutte
le articolazioni organizzative
della struttura
nel miglioramento della qualità;
c) dimostrazione dell’impegno, ruolo guida e coinvolgimento della direzione;
d) enfatizzazione sul miglioramento come parte del lavoro di ognuno, in gruppo o
individuale;
e) facilitazione alla comunicazione aperta e all’accesso a dati
ed informazioni;
f) promozione del lavoro di gruppo e del rispetto
per l’individuo;
g) assunzione
delle decisioni sulla base dell’analisi dei dati.
Le attività
di miglioramento
della qualità
del servizio sono mirate
al conseguimento
di miglioramenti
nel breve e lungo termine e comprendono:
a) l’identificazione dei dati
pertinenti da raccogliere;
b) l’analisi dei dati,
dando priorità
a quelle attività
aventi
il maggior
impatto
negativo
sulla qualità
del servizio; c) le
informazioni di
ritorno,
sui risultati
delle analisi verso
la direzione della struttura
con raccomandazioni per il miglioramento immediato del servizio.
8.1.9. Obiettivi del miglioramento
Gli obiettivi del
miglioramento
sono specificati
per ogni articolazione organizzativa,
e sono strettamente integrati
con gli
obiettivi generali
definiti dalla direzione della struttura,
tenendo conto
della soddisfazione dell’utente e dell’efficacia
ed efficienza
dei processi.
Gli obiettivi del miglioramento sono:
a) misurabili nella realizzazione;
b) assoggettati
a scadenza;
c) chiaramente
comprensibili;
d) pertinenti.
Le strategie per
raggiungere
gli obiettivi di
cui sopra
sono compresi
e concordati
da coloro
che lavorano insieme per raggiungerli, oltre che riveduti e rispondenti
i cambiamenti
d’aspettativa
dell’utenza.
I responsabili dei
piani di miglioramento
predispongono
una metodologia di
lavoro,
mirata
all’efficienza
e all’efficacia
del complesso di attività
di servizio delle strutture.
I responsabili stimolano la
partecipazione del
personale ad
ogni livello
attraverso
suggerimenti,
attività
e programmi di
miglioramento
continuo tecnico,
organizzativo
con riduzione dei costi.
Ogni risorsa
umana delle varie articolazioni operative,
se coinvolta, può presentare proposte valide, frutto
dell’esperienza diretta.
8.1.10. Metodologia di raccolta suggerimenti
utenti
La valutazione dell’utente
è la misura
finale della qualità
di un servizio,
essa può essere
immediata,
ritardata o retrospettiva
e spesso è l’unico elemento di giudizio di un utente sul servizio ricevuto.
La struttura
effettua valutazioni e
misurazioni continue della soddisfazione dell’utente,
focalizzando su
quanto i requisiti del
servizio (comprese
le modalità
di erogazione) soddisfano
le esigenze
dell’utenza.
A tal
fine la struttura
predispone, almeno una
volta
l’anno,
una raccolta
(questionari, sondaggi,
indagini) sul grado
di soddisfazione degli utenti
per tenerne conto
in sede di
pianificazione dei
programmi per
il miglioramento
del servizio.
8.1.11. Metodologie di confronto con comitati
od associazioni
Il miglioramento
della qualità
prevede
programmi dedicati
a raccogliere
dati, suggerimenti
ed idee innovative da realtà esterne e rappresentative del collettivo
dell’utenza, quali organismi di rappresentanza e di volontariato.
8.2 OBIETTIVO
2 - PRESTAZIONI E
SERVIZI
8.2.1. La carta dei servizi
I soggetti
erogatori
di servizi
sanitari revisionano e
pubblicizzano,
in conformità
al decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19
maggio 2005, la
carta
dei servizi
che costituisce un
obbligo di
legge
ed offre alla organizzazione l’opportunità
di rivedere
e gestire
i propri
processi in
efficienza,
focalizzandoli sulla soddisfazione dell’utente, partendo dalla definizione degli impegni circa il servizio da erogare.
La carta
è redatta
con la
consultazione delle categorie
professionali e
delle associazioni di
tutela e
di volontariato rappresentative
del collettivo
dell’utenza.
Del processo di
consultazione deve
esistere
documentazione scritta al fine di preservare l’evidenza del contributo di ognuno.
La carta
dei servizi
sanitari è
il patto
tra le
strutture
del SSN ed
i cittadini, secondo i
seguenti
principi informatori:
a)
imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto
all’accesso ai servizi;
b) piena informazione dei cittadini utenti
sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;
c) definizione di
standard
e assunzione di
impegni da parte
dell’amministrazione locale
rispetto
alla promozione della qualità del servizio e alla determinazione di modalità di valutazione costante della qualità stessa;
d) organizzazione di modalità strutturate
per la tutela dei
diritti dei cittadini;
e) ascolto
delle opinioni e
dei giudizi, sulla qualità
del servizio,
espressi dai
cittadini direttamente
o tramite
le associazioni che li rappresentano attraverso
modalità e strumenti
di partecipazione e coinvolgimento.
8.2.2. Struttura
della carta dei servizi
La carta
dei servizi
recepisce gli
obiettivi di
qualità espressi dalla struttura
e riporta
in modo chiaro
e comprensibile:
a) informazioni sulla struttura
e servizi forniti; b) standard di qualità, impegni e programmi; c) meccanismi di tutela e verifica.
8.2.3. Eleggibilità e presa in carico dei pazienti
La struttura,
tenuto
conto
della normativa
regionale e delle disposizioni del presente
regolamento
in tema
di criteri di eleggibilità e presa in carico dei pazienti,
deve:
a) Formalizzare i protocolli per l’eleggibilità dei pazienti;
b) Adottare
e formalizzare
protocolli, linee guida e
procedure
per la gestione del
percorso
assistenziale del paziente nelle diverse fasi della malattia
e nei diversi setting assistenziali (intrastrutturali);
c) Definire
la responsabilità per la presa in carico e per la gestione del paziente;
d) Prevedere
la tracciabilità
della presa
in carico
dei pazienti
all’interno della documentazione sanitaria, compresa
la riconciliazione;
e) Gestire
il trasferimento
delle informazioni relative
alla presa
in carico
all’interno del
processo di
cura;
f) Verificare
la conoscenza
e l’applicazione dei
protocolli
e delle procedure
da parte
del personale ed
il loro miglioramento
se
necessario.
8.2.4. Continuità
assistenziale
L’organizzazione della
struttura
deve
progettare
ed implementare
i processi di
continuità
per coordinare l’assistenza
dei singoli pazienti
tra le
varie articolazioni organizzative.
La definizione delle responsabilità
e delle modalità
per il passaggio
in cura
contribuisce a
migliorare
la continuità,
il coordinamento,
la soddisfazione del paziente, la qualità e potenzialmente anche gli esiti. A tal fine la struttura
deve:
a)
Identificare
per tutto il periodo di degenza un responsabile della cura del paziente;
b)
Formalizzare
e mettere
in atto
protocolli
e linee guida
per la continuità
assistenziale dei pazienti
(appropriatezza
dei trasferimenti
all’interno
dell’organizzazione, della
dimissione dei pazienti
e del follow up);
c)
adottare
i processi a supporto di continuità
e coordinamento delle cure;
d)
definire
i collegamenti
funzionali tra
le varie articolazioni interne e
con le
strutture
esterne
coinvolte nell’assistenza;
e)
adottare
modalità strutturate
per il trasferimento
delle informazioni rilevanti
durante
i passaggi
di consegna, i trasferimenti
e i processi di
dimissione;
f)
adottare
e diffondere
le procedure
per consentire
che tutta
la documentazione clinica
del paziente
sia a disposizione degli
operatori
sanitari in
ogni momento,
al fine di
favorire
lo scambio
di informazioni per la corretta
gestione dei pazienti.
8.2.5. Gestione della documentazione
La documentazione, che
descrive il
sistema gestionale e
operativo,
rappresenta
l’evidenza
oggettiva
della struttura
organizzativa
e tecnica;
aderisce alla sua
realtà
operativa,
e per seguirne l’evolversi,
è organizzata in maniera
flessibile con
gerarchia di
contenuti ed
articolata
in differenti
livelli, che
individuano i rispettivi destinatari e le modalità di distribuzione.
8.2.6. Struttura
della documentazione
La documentazione contiene i
dati necessari al
riscontro
oggettivo
delle attività
svolte
al fine di
raccogliere
ed elaborare gli stessi al fine di fornire informazioni relativamente
al:
a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici;
b) livello di soddisfazione degli utenti
circa la qualità del servizio;
c) risultato di verifica
delle attività;
d) risultato
dei piani di miglioramento;
e) analisi per
l’individuazione delle tendenze di qualità;
f) azione correttiva
e la sua efficacia;
g) idoneità delle prestazioni dei fornitori;
h) addestramento
e competenza
del personale;
i) confronto con dati
nazionali di riferimento.
8.2.7. Controllo della documentazione
La documentazione che
dispone prescrizioni generali
e specifiche per
l’erogazione del
servizio deve
essere leggibile, datata
(incluse le date
di revisione), chiara
ed identificabile. In
funzione della tipologia
di documento, sono fissati
metodi per controllare l’emissione, la distribuzione e la revisione.
I metodi di cui sopra assicurano che i documenti
siano:
a) approvati
dal personale autorizzato;
b) emessi e
resi disponibili nelle aree dove l’informazione è
necessaria;
c) compresi e accettati
da parte di coloro che devono utilizzarli;
d) facilmente
rintracciabili;
e) esaminati
per ogni necessaria revisione;
f) ritirati
o distrutti quando superati.
8.2.8. Approvazione ed emissione dei documenti
I documenti
e i dati,
prima dell’emissione, sono
verificati
e approvati
da personale autorizzato
ai fini della loro adeguatezza.
Un elenco
generale,
preparato
e reso
disponibile, o altra
equivalente
forma di
controllo,
indica lo
stato
di revisione dei documenti
in vigore per impedire l’utilizzo
di quelli non più validi o
superati.
Il sistema di controllo, di cui sopra assicura che:
a) siano disponibili i
documenti necessari in
tutti i luoghi ove
si svolgono
le attività
essenziali per garantire
la qualità del servizio;
b) siano
prontamente
rimossi da tutti
i centri
di emissione o
di utilizzazione documenti
non validi ovvero superati,
per evitare un loro uso indesiderato;
c) siano
identificati
i documenti superati
e conservati
per motivi legali e di conservazione delle conoscenze.
8.2.9. Distribuzione dei documenti
modificati
La distribuzione dei
documenti modificati
è curata
dalla funzione che
li ha emessi
e sottoposti
a modifica, ovvero
dal responsabile incaricato
dell’archiviazione e
gestione; la
stessa funzione garantisce
l’eliminazione dei
documenti superati.
La distribuzione da
parte dell’emittente
può arrivare
fino al trasferimento
della documentazione ai
responsabili di altre
funzioni, i quali
provvedono
alla distribuzione interna, garantendone l’attribuzione di
responsabilità e la rintracciabilità.
8.2.10. Gestione del dato
Il sistema
di gestione del
dato è
finalizzato
alla raccolta,
elaborazione ed
archiviazione dei
dati di
struttura, processo ed esito al fine di:
a)
sostanziare e ridefinire
le politiche e gli obiettivi della struttura;
b) fornire
il ritorno informativo
alle articolazioni organizzative,
necessario per le
valutazioni di
loro competenza;
c) rispondere al debito informativo
nei confronti
dei livelli sovraordinati.
I dati
di origine generati
dallo svolgimento
delle attività
sono definiti e
coerenti
con gli
obiettivi della struttura, per garantire
che le informazioni generate siano oggettive
ed attendibili.
La struttura
della gestione del
dato è
dotata
di un sistema
informativo
per la corretta
gestione dei
documenti che dispone prescrizioni generali
e specifiche allo
svolgimento
delle attività
finalizzate
all’erogazione del servizio.
A tale scopo, la direzione assicura:
a) l’individuazione dei bisogni informativi della organizzazione;
b) la struttura
del sistema informativo
(e cioè la sua identificazione e la sua articolazione);
c) la
diffusione della documentazione presso le funzioni interessate;
d) le
modalità di raccolta dei dati
relativi alle attività
svolte;
e) la valutazione della qualità del dato (riproducibilità, accuratezza, completezza);
f) la
diffusione ed utilizzo
delle informazioni generate dall’elaborazione dei dati.
E’ individuato
un referente
del sistema
informativo,
responsabile delle procedure
di raccolta
e verifica
della qualità (riproducibilità, accuratezza,
completezza)
e diffusione dei
dati, ferme
restando le
responsabilità specifiche previste da norme
nazionali.
8.2.11. Registrazione dei dati
La struttura
predispone procedure
che individuano modalità
di registrazione dei
dati per
dimostrare
il conseguimento
della qualità
richiesta
e l’efficacia
del sistema
qualità, contribuendo alla crescita
di un tangibile patrimonio di conoscenze.
8.2.12.
Motivazione delle registrazioni
La struttura
produce e
conserva
i documenti
per dimostrare
il raggiungimento
degli obiettivi
prefissati
e valutare l’opportunità di attuare
interventi
di vario tipo,
quali in particolare:
a)
modifiche alle modalità di erogazione del servizio;
b) programmi di miglioramento;
c) sperimentazioni;
d) nuovi progetti;
e) interventi
sui costi.
I dati
raccolti
sono utilizzati
in modo proficuo se
sono soddisfatte
alcune condizioni, come
quelle elencate
di seguito:
a) essere conosciuti;
b) essere ordinati,
accessibili, organizzati;
c) essere leggibili ed interpretabili con facilità;
d) essere
supportati dalle
descrizioni atte
a chiarire
su quali basi
sono stati
prodotti ed
entro
quali limiti mantengono la loro significatività.
8.2.13.
Conservazione dei documenti
I documenti
di registrazione
dei dati
e le informazioni generate
dalla loro
elaborazione sono
conservati
in condizioni ambientali e di ordine per evitare possibili danneggiamenti
e permetterne la rintracciabilità.
E’ stabilito il tempo di conservazione per il quale occorre tener presente i seguenti
aspetti:
a) necessità di consultazione;
b) rispetto
delle disposizioni vigenti.
Sono adottate
opportune procedure
di accesso,
protezione
dei dati
e conservazione nel
caso di
utilizzo di supporti informatici (archivi elettronici).
Per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari si rinvia alle disposizioni vigenti
in materia di “privacy”.
8.2.14. Verifica
dei risultati
La direzione
della struttura
è responsabile della
creazione delle
condizioni organizzative
che facilitano
e consentono la promozione e il supporto ad attività
valutative.
La direzione
della struttura
assegna responsabilità
specifiche di controllo
periodico delle attività
al fine di assicurare la continua adeguatezza ed efficacia
per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici.
Il personale che
attua il
processo di
erogazione del
servizio è
investito
di responsabilità
delle seguenti valutazioni sistematiche:
a) aderenza alle specifiche di realizzazione del servizio;
b) controllo continuo che le specifiche di servizio siano soddisfatte;
c) aggiustamento del processo al verificarsi
di deviazioni.
8.2.15. Valutazione dei risultati
e del servizio da parte dell’organizzazione
La valutazione dei
risultati e
del servizio
da parte
della direzione
si svolge
su dati
oggettivi, in
collaborazione con
tutti gli operatori,
e si sviluppa al
livello delle
articolazioni organizzative
utilizzando personale interno preparato allo scopo.
La valutazione di cui sopra verifica:
a) il
grado di
conoscenza
e condivisione del
personale delle modalità
operative
pianificate
e dei criteri
di registrazione dei dati
generati
dallo svolgimento delle attività;
b) il
grado di
applicazione e
applicabilità
delle modalità
operative
pianificate
al fine di valutare
l’adeguatezza delle risorse umane (professionalità e numero) e materiali (idoneità e disponibilità
all’uso) messe a disposizione della struttura;
c) il
grado di
adeguatezza
dei processi operativi
per garantire
sia il livello
qualitativo
delle prestazioni dei servizi, sia il raggiungimento degli obiettivi specifici programmati.
I professionisti
sono particolarmente
coinvolti
ed incoraggiati
all’utilizzo
di specifiche tecniche per
i processi in esame.
Momenti
di verifica formali tra
i componenti
dell’equipe, riunioni di
gruppo periodiche, attività interprofessionali di miglioramento della qualità ed audit clinici possono essere previsti
per i professionisti
sanitari.
8.2.16. Criteri di registrazione dei dati
La valutazione dei
risultati della struttura
è continua
e svolta
su dati
oggettivi per
individuare e
perseguire azioni di miglioramento.
I criteri di registrazione dei dati
per l’analisi riguardano:
a) le attività
rilevanti
di ogni servizio che hanno
influenza
sulla efficacia
dell’ organizzazione;
b) le
caratteristiche delle attività
che devono
essere misurate
e controllate
per assicurare
la qualità
del servizio (indicatori);
c) i metodi di valutazione delle caratteristiche scelte a riferimento;
d) i mezzi per controllare le caratteristiche al fine di mantenerle entro i limiti stabiliti (standard).
I criteri
di registrazione dei
dati consentono
un efficace
controllo
dei processi di
servizio della struttura assicurando che il servizio erogato risponde a quello atteso
dall’utente e dalla struttura.
OBIETTIVO
3 - ASPETTI
STRUTTURALI
8.3.1. Idoneità all’uso della struttura
L’organizzazione sanitaria
deve
essere in
grado di
offrire ai
propri pazienti,
ai loro
familiari, al
personale e
ai visitatori una struttura
sicura. Per
raggiungere
quest’obiettivo
è necessaria una gestione della struttura,
degli impianti volta a ridurre, controllare, prevenire i rischi e i pericoli e mantenere condizioni di sicurezza. Pertanto,
l’organizzazione, indipendentemente
dalle dimensioni e
dalle risorse
proprie di
ciascuna, è tenuta ad osservare
la legislazione, la
normativa
e ogni altro
requisito
cogente
applicabile che
determinano il
modo in cui una
struttura
è progettata
e mantenuta
in efficienza.
La Direzione
deve
conoscere
la legislazione, la normativa
e i requisiti applicabili e
inserire a
bilancio, pianificare
e implementare
tutte le
attività
volte
a soddisfare i requisiti di legge.
A tal fine la struttura
deve:
a)
pianificare
e inserire
a bilancio il
potenziamento
o sostituzione di
impianti, edifici o componenti
necessari a garantire
l’idoneità
all’uso,
la sicurezza
e l’efficacia della struttura
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti
e degli altri requisiti che si applicano all’organizzazione;
b)
Prevedere
la presenza,
formalizzazione e
messa in atto
di un programma di
gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture;
c)
Prevedere la presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell’idoneità
della struttura
che fornisca
i dati
relativi
ad incidenti,
infortuni e
altri eventi
a supporto della pianificazione della
riduzione dei rischi (es.
report, audit ed incontri periodici relativi
alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza);
d)
Predisporre piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale;
e)
Prevedere la formazione e il coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell’ambiente di lavoro.
8.3.2. Gestione delle attrezzature
Le attrezzature
che sviluppano i
processi di
erogazione dei servizi
hanno impatto
sul livello qualitativo
ottenuto per
cui la loro
corretta
gestione è
fondamentale
ai fini dell’oggettiva
credibilità
dei valori risultanti
dal loro utilizzo.
La gestione delle
attrezzature,
dalla definizione dei
bisogni di acquisto
alla loro
alienazione, è caratterizzata da una
interfunzionalità.
Compito della
direzione
della struttura
è definire,
in fase
di pianificazione, le responsabilità delegate alle varie articolazioni organizzative.
L’insieme di
tutti i beni
che concorrono
in maniera
diretta
o indiretta
alla qualità
delle prestazioni sanitarie è definita
attrezzatura.
Le regole
generali
di gestione, di
seguito riportate,
si riferiscono
in particolare
alle attrezzature
biomediche che sono di particolare
criticità nel processo di erogazione.
Sono promosse, per l’acquisizione e gestione delle attrezzature
biomediche, attività
interdisciplinari di valutazione ed analisi relative
alla sicurezza, ai costi,
ai benefici, all’efficacia
ed agli aspetti etici.
8.3.3. Programmazione degli acquisti
di attrezzature
L’acquisizione delle attrezzature
è pianificata
in modo documentato
da assicurare
le prestazioni previste
dal piano di attività
in coerenza con gli obiettivi del piano
medesimo.
Un programma di
acquisto delle attrezzature
in generale
e, in particolare,
delle apparecchiature
biomediche e dei dispositivi
medici è previsto al fine di tenere conto:
a)
dell’evoluzione delle tipologie deiservizi;
b) dell’obsolescenza;
c) dell’adeguamento alle norme tecniche;
d) della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria.
8.3.4. Inventario delle attrezzature
La direzione della struttura
adotta un
inventario delle attrezzature
biomediche in dotazione, di
tipo dinamico, aggiornato con informazioni archiviate su supporto informatico
per:
a) soddisfare
gli obblighi di legge;
b) disporre di dati
riassuntivi;
c) permettere
la rintracciabilità delle attrezzature
biomediche;
d) fare
le analisi per
stabilire
dei criteri
di sostituzione, al
fine di programmare
gli investimenti
tecnologici, tenendo conto
dell’ obsolescenza
del parco
macchine e delle singole
tipologie di apparecchiature
biomediche.
Le informazioni raccolte
e rese
disponibili sia in
forma aggregata
per l’intero
parco
macchine, sia in
forma disaggregata
per singola
tipologia di attrezzatura,
centro
di costo,
classe di età,
produttore,
periodo di ammortamento e modalità di acquisizione: acquisto, noleggio, leasing, donazione, in service.
Le apparecchiature
temporaneamente
disattivate
sono immagazzinate,
protette,
verificate
e controllate
ad intervalli idonei per
garantire
che i requisiti di
precisione, accuratezza
e validità,
siano soddisfatti
al momento del riutilizzo.
8.3.5. Manutenzione
L’assicurazione della manutenzione è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi specifici della struttura
riguardo ai
volumi ed
al livello
qualitativo
delle prestazioni in
quanto garantisce
la efficienza
ed efficacia
delle apparecchiature biomediche in
uso.
La manutenzione è garantita
da apposito personale tecnico - professionale sia interno che esterno. Il piano per la manutenzione delle apparecchiature biomediche tiene conto delle:
a)
indicazioni relative
alla sicurezza in uso;
b) necessità di manutenzione mediante le indicazioni contenute nei manuali di servizi;
c) indicazioni contenute
nelle normative
tecniche relative
alla sicurezza
e al mantenimento
in uso secondo gli standard di funzionalità.
Il piano
di manutenzione generale
è articolato
sulla base delle criticità
dell’apparecchiatura
biomedica per
il risultato essenziale, distinguendo fra
manutenzione correttiva,
preventiva
e controlli
periodici di sicurezza
e funzionalità. Il
piano di manutenzione che
tende a garantire
i necessari standards
qualitativi delle prestazioni fornite
e di sicurezza,
deve
essere documentato
per ciascuna apparecchiatura
biomedica e
reso noto
ai diversi livelli operativi per consentire
lo svolgimento dei compiti attribuiti al singolo operatore.
E’ importante che la documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature, obbligatoriamente fornita
al momento
dell’acquisto,
sia a corredo
dello strumento
e conservata
in modo da
essere facilmente rintracciabile dal responsabile della manutenzione per la sua attività.
8.3.6. Manutenzione preventiva
e controlli di funzionalità e sicurezza
Il piano
di manutenzione prevede,
se richiesto
dalla tipologia delle
attrezzature,
le attività
relative
alla manutenzione preventiva
e ai controlli
di funzionalità e sicurezza delle attrezzature
al fine di garantire
la loro idoneità all’uso.
Il piano di
manutenzione per le apparecchiature biomediche deve:
a) identificare
tutte le
apparecchiature
che possono influire
sulla qualità
del servizio
offerto,
controllarle e metterle
a punto
ad intervalli prefissati
o prima dell’uso,
a fronte
dì campioni certificati
riconosciuti nazionali. In mancanza di tali campioni il criterio di controllo deve essere definito
e documentato;
b) definire
il processo da
utilizzare
per la manutenzione preventiva,
compresi
i dettagli
relativi
al tipo di apparecchiatura
biomedica, identificazione univoca,
ubicazione, frequenza
delle verifiche, metodo
di verifica, criteri di accettazione e provvedimenti
da adottare
qualora i risultati
non fossero soddisfacenti;
c) definire
il processo da
utilizzare
per i controlli di
funzionalità e
sicurezza
delle apparecchiature
biomediche, compresi
i dettagli relativi al
tipo di apparecchiatura
biomedica, identificazione univoca,
ubicazione, frequenza delle verifiche, metodo
di verifica,
criteri di
accettazione e
provvedimenti
da adottare
qualora i
risultati non fossero soddisfacenti;
d) identificare
le apparecchiature
biomediche mediante
contrassegno appropriato
o documenti
approvati
di identificazione per evidenziare lo stato di controllo;
e) conservare
le registrazioni relative
alle manutenzioni preventive
e ai controlli
delle apparecchiature
biomediche;
f) assicurare
che le condizioni ambientali
siano adatte
alle operazioni di
manutenzione preventiva
e controllo; g) assicurare
che la manipolazione, la
custodia e
la conserva
conservazione delle apparecchiature
biomediche siano adatte
a mantenere l’accuratezza e l’idoneità richiesta;
h) evitare
che le apparecchiature
biomediche subiscano
interventi
che possano pregiudicarne
il controllo funzionale e di sicurezza.
8.3.7. Archivio manutenzioni eseguite
Gli interventi
di manutenzione
correttiva
e preventiva,
compresi
i controlli
di funzionalità
e sicurezza
sulle apparecchiature
biomediche in dotazione, devono
essere documentati.
Per ogni
apparecchiatura
biomedica esiste
una documentazione cartacea o
preferibilmente
elettronica,
che riporta
i dati
significativi per
ogni intervento di manutenzione eseguito.
OBIETTIVO
4 - COMPETENZE DEL PERSONALE
8.4.1. Formazione
Le
risorse
umane sono fondamentali
per la guida della organizzazione e
la sua corretta
gestione;
è necessario che le modalità
di inserimento,
di addestramento,
di formazione e
aggiornamento
siano tenute
in considerazione per il personale ai vari livelli della struttura.
La direzione della struttura
adotta un
piano di formazione-aggiornamento
del personale, con
indicazione del responsabile e
normalizza le
modalità per
favorire
l’inserimento
operativo
del personale di
nuova
acquisizione.
8.4.2.Inserimento,affiancamento,addestramnto
I criteri
di valutazione possono essere
individuati per
consentire
la copertura
di un determinato
ruolo sia al personale di nuova acquisizione, sia a quello da destinare
a nuove mansioni.
Le necessità di addestramento sono programmate tenendo presente:
a) i tempi necessari al raggiungimento dei requisiti e delle abilità richieste;
b) il turn
over del personale;
c) la numerosità dello stesso.
La struttura
organizzativa identifica le esigenze di affiancamento
e di addestramento del personale e predispone attive
procedure documentate per gestirle.
L’addestramento
che riguarda
procedure
e capacità
tecniche onseguite
per eseguire
i compiti assegnati
e l’utilizzo
degli strumenti,
attrezzature
e dispositivi in dotazione è dimostrabile attraverso
archivi nominativi.
8.4.3. Formazione e aggiornamento
La formazione continua rappresenta uno strumento di cambiamento e di sviluppo del servizio erogato.
La direzione
della struttura
assume o assegna la
responsabilità
di coordinamento
delle attività
di formazione e di aggiornamento, le cui funzioni
sono:
a)
individuare le esigenze formative;
b) determinare gli strumenti
e le risorse per far fronte a tali esigenze;
c) prefissare
le priorità
di intervento
formativo
sulla base del budget
disponibile e delle linee strategiche della direzione;
d) selezionare
i criteri per il personale da aggiornare
e formare;
e) specificare
gli indicatori, per misurare l’efficacia
(impatto)
degli interventi
formativi;
f) pianificare
sia le attività
sulla base delle
esigenze
formative
richieste dal
Programma
Nazionale per la Formazione Continua -ECM-, sia quelle volte alla valutazione dell’efficacia
degli interventi
formativi.
La formazione della relazione interpersonale per
i professionisti
che sono in
diretto
contatto
col paziente
è curata con particolare
attenzione.
Le esigenze
di aggiornamento
interno ed
esterno volte
allo sviluppo professionale dell’individuo sono valutate in maniera trasparente sulla base delle strategie della struttura
- mission, vision, obiettivi
generali e specifici.
La struttura
prevede
metodi
(relazioni, meeting
settimanali, incontri
mensili, pubblicazioni )
volti a
garantire che le
conoscenze
maturate
all’esterno
vengano
condivise con
tutto il
personale interessato;
individua e rende noti e agibili punti
di raccolta delle informazioni- riviste, archivi, pubblicazioni, relazioni - necessarie all’aggiornamento
professionale del
personale, valuta
annualmente i
risultati complessivi di
soddisfazione e di impatto
dell’ attività
formativa.
Il personale sanitario operante
presso la
struttura
consegue, ogni anno,
i crediti formativi
previsti
dal Programma Nazionale per la Formazione Continua - ECM -.
La struttura
predispone la programmazione e le specifiche procedure che prevedono:
a) la
facilitazione all’inserimento
delle risorse
di nuova
acquisizione o assegnate
a nuove
mansioni mediante la fornitura delle informazioni
necessarie;
b) l’affiancamento
a personale esperto
al fine di
armonizzare
i tempi
necessari a rendere
pienamente operative le nuove risorse dal punto di vista tecnico, gestionale, di servizio;
c) l’addestramento
di tutto
il personale interessato
per abilitarlo
a gestire
sistemi, apparecchiature
ed attrezzature
sia in uso che di nuova
introduzione;
d) la formazione e l’aggiornamento secondo le necessità riconosciute di sviluppo personale e del servizio.
OBIETTIVO
5 - COMUNICAZIONE
8.5.1. Comunicazione
Per dare
trasparenza
alla propria politica
e alle caratteristiche del
servizio erogato,
la struttura
deve
munirsi di strumenti
idonei a garantire
una corretta
e sistematica
comunicazione all’interno e
all’esterno
della organizzazione.
La struttura
deve
assicurare
la piena informazione circa
le modalità
erogative,
i contenuti e
la capacità delle prestazioni di
servizio avendo
cura di
verificare
la chiarezza,
la comprensibilità
e la accessibilità
delle informazioni in
rapporto
alla tipologia dell’utilizzatore-cittadini, istituzioni, associazioni. Nella comunicazione con
gli utenti
deve
essere posta
anche grande attenzione al
recepimento
delle loro
esigenze.
A tal
fine, la direzione
predispone materiale informativo
in forma
sintetica
a disposizione dell’utenza,
che specifichi tipologia delle prestazioni erogate,
operatori responsabili delle prestazioni, orari ed
eventuali costi
per servizi aggiuntivi. Le
caratteristiche del
servizio devono
essere diffuse tramite
ogni soggetto
attivo
della struttura,
sia come singolo, sia organizzato in gruppi.
Alle Associazioni dei familiari maggiormente rappresentative in rapporto a ciascun ente erogatore è riconosciuto
il diritto
di informazione e
di accesso agli
atti che
riguardino la
pluralità
dei pazienti
e le loro esigenze
diffuse. L’esercizio è
finalizzato
alla maggior
tutela dei
soggetti
disabili e dei
soggetti
sui quali gravano obblighi di
vigilanza e
assistenza
in virtù di
rapporti familiari e/o
di parentela, di
tutela, curatela, amministrazione di
sostegno e/o
a qualsivoglia altro
titolo assimilabile. A
tal fine l’ente
erogatore
provvederà a
consentire
effettivo
accesso ed informazione, nel
rispetto
delle norme sulla
riservatezza
e sul trattamento dei dati.
La comunicazione deve essere efficace
per informare su:
a)
tipologia, disponibilità e realizzazione del percorso assistenziale;
b) oneri a carico del paziente per servizi aggiuntivi;
c) relazioni fra servizio atteso,
servizio percepito ed oneri sostenuti dal paziente;
d)
possibilità da parte del paziente di contribuire a migliorare la qualità del servizio.
In particolare
la persona o
il tutore
deve
essere informata
sulla malattia, sulle disabilità
ad essa correlate,
sulle possibili evenienze
della fase
successiva al
percorso
assistenziale e
amministrativo,
in modo che
sia in grado di gestire
tale fase. L’informazione alla persona deve essere garantita
con:
a) criteri espliciti di erogazione delle prestazioni;
b) informazione alla persona e ai famigliari sulla codifica
di gravità assegnata;
c) identificazione di un operatore referente;
d) indicazione dei tempi e luoghi per effettuare
l’informazione.
Se necessario,
la struttura
deve
prevedere
il coinvolgimento
degli utenti
nel percorso
clinico e
la partecipazione alla definizione del percorso assistenziale.
8.5.2. Comunicazione interna
La comunicazione interna garantisce che
i principi, gli
obiettivi che
si prefigge
e quanto
la struttura
pianifica per raggiungerli, siano condivisi, per il
coinvolgimento,
la motivazione e
l’ aumento
del senso di
appartenenza degli operatori.
La direzione istituisce specifiche figure
di riferimento,
in modo che
il personale svolga
correttamente
e con alto grado di motivazione le attività
assegnate
per:
a) assicurare
che siano compresi
i compiti
da svolgere,
gli obiettivi da conseguire
e il modo
in cui essi
influiscono sulla qualità;
b) curare
che ciascuno sia
consapevole
di avere
un ruolo e
di influire
sulla qualità
del servizio
fornito
all’utente; c) verificare
il livello
di condivisione degli obiettivi per garantire
continuità
e correttezza
(validità
e affidabilità) nella misurazione;
d) accertare
periodicamente
la motivazione del
personale nel
provvedere
alla qualità
del servizio (questionari, reclami, suggerimenti);
e) evidenziare al personale il grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità;
f) raccogliere
suggerimenti,
favorire
opportunità di
incontro
per analizzare
le criticità
e proporre
iniziative
per il miglioramento della qualità (efficienza
ed efficacia) delle prestazioni e dei servizi erogati;
g) verificare
i risultati delle iniziative
di miglioramento attivate
e darne evidenza a tutto
il personale.
La comunicazione all’interno
della struttura
prevede
momenti di
coordinamento
e di integrazione per
la predisposizione di
un ambiente
di lavoro,
che migliori i
rapporti di
collaborazione e
cooperazione per
la soluzione dei problemi.
I metodi di comunicazione possono comprendere:
a) incontri informativi della direzione; b) riunioni per scambi di informazioni; c) informazioni documentate;
d) mezzi informatici.
OBIETTIVO
6 – APPROPRIATEZZA
CLINICA E SICUREZZA
8.6.1. Approccio alla pratica
clinica secondo evidenze
Un’organizzazione deve
essere in
grado di
fornire
interventi
efficaci
nel rispetto
delle preferenze
individuali e dei valori culturali
e sociali di
ogni paziente.
Sono disponibili in
letteratura
evidenze
che possono guidare le
organizzazioni nell’implementare
strategie
e metodi
che possono essere
utilizzati
per fornire
cure e servizi
appropriati ed
efficaci.
Le linee guida
ed i protocolli
adottati dagli
operatori
devono
essere utilizzati
in relazione alle
specifiche condizioni organizzative
della propria realtà
operativa.
Ogni struttura
organizzativa ne
predispone una
raccolta
ed il personale deve
essere informato
sull’esistenza
di tali
documenti, che devono
essere facilmente
accessibili. Le organizzazioni devono
garantire
inoltre che
i professionisti
sanitari valutino le
evidenze
disponibili nei
processi di
definizione dei
percorsi
assistenziali e
attivino percorsi
di miglioramento
laddove
necessario. Le strutture devono
effettuare
una valutazione sistematica
dell’efficacia e dell’appropriatezza
delle prestazioni evidenziandone gli
scostamenti
rispetto
alle evidenze
disponibili e identificando gli ambiti di miglioramento.
Pertanto, la struttura
deve prevedere:
a)
la presenza,
formalizzazione e
messa in atto
di protocolli,
linee guida e/o
percorsi
di cura/assistenza
formulali secondo i principi della evidence based
medicine;
b)
I’accessibilìtà al personale della raccolta dei regolamenti
interni e delle linee
guida;
c)
l’aggiornamento
periodico dei regolamenti
interni e
delle linee guida sulla base delle evidenze
cliniche
disponibili;
d)
il coinvolgimento
del personale nell’implementazione e
nell’applicazione dei
protocolli,
linee guida e/o
percorsi
di cura/assistenza
attraverso
la diffusione
delle conoscenze
necessarie alla loro
attuazione e la formazione specifica
sui protocolli di assistenza ad esse correlati;
e)
la valutazione dell’efficacia
e dell’appropriatezza
delle prestazioni ed
attivazione di programmi di miglioramento se necessario.
8.6.2. Promozione della sicurezza e gestione dei rischi
Per gestione della sicurezza
s’intende l’applicazione e
lo sviluppo di
strutture
e processi che,
sulla base delle evidenze scientifiche, siano in grado di prevenire e ridurre i rischi all’interno di una struttura.
La sicurezza
in un’organizzazione sanitaria
è pertanto
la gestione integrata
del rischio ambientale,
del rischio operatore e del rischio paziente:
-
Rischio occupazionale: riguarda
gli operatori, sanitari
e.non, nello svolgimento
della loro
attività
lavorativa.
Questi rischi sono generalmente classificati
in rischio fisico,
chimico e biologico;
-
Rischio “non
clinico”: sono
problemi di
sicurezza
In generale,
ad esempio eventi
catastrofici, rischi finanziari;
-
Rischio clinico:
riguarda i
pazienti, fa
riferimento
alla possibilità
per gli stessi
di essere
danneggiati in relazione al trattamento
sanitario.
I tre
tipi di rischio sono tra
loro strettamente
connessi, pertanto
è necessario prevedere
una gestione integrata dei tre
livelli di
rischio; ciò implica
da un lato
la conoscenza
dei fattori
di rischio comuni e
dall’altro
l’adozione di strumenti
di analisi, gestione e monitoraggio e di strategie integrate.
L’organizzazione deve
elaborare
un piano per
la qualità
e sicurezza
declinato nei
tre ambiti sopra
descritti ovvero
un piano aziendale per
la gestione
del rischio,
orientato
alla sicurezza
di operatori, pazienti
e ambiente, che comprenda
anche la prevenzione ed
il controllo
delle infezioni
correlate
all’assistenza
e contempli ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione.
8.6.3. Programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli eventi
avversi.
Nei sistemi complessi è richiesto un elevato
controllo dei
rischi, dei processi e delle vulnerabilità che
devono essere
oggetto
di una sistematica
analisi e verifica
e conseguentemente
le organizzazioni devono
adottare misure e strumenti
atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La gestione degli eventi
avversi comprende: l’identificazione e segnalazione degli eventi
avversi mediante un sistema
strutturato,
le analisi e
le valutazioni per
comprendere
come e
perché l’evento
avverso
è accaduto
e per identificare
eventuali misure
preventive
e l’implementazione di
un piano di
azione; una procedura
per la comunicazione aperta
e trasparente
con i
pazienti ed
i loro
familiari, forme di
definizione stragiudiziale dei contenziosi.
Pertanto,la struttura deve prevedere:
a)
l’esistenza
di un sistema
per l’identificazione e
la segnalazione di
near miss, eventi
avversi
ed eventi
sentinella;
b)
la partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa
nazionale;
c)
l’identificazione dei
fattori
causali e/o
contribuenti
attraverso
le metodologie di
analisi disponibili in letteratura
(Root cause analysis, Audit clinico,
Significan event
audit) e azioni sistematiche di
verifica
della sicurezza
(Safety walkround);
d)
a presenza di piani di azione e relativi indicatori per il monitoraggio;
e)
l’applicazione e
monitoraggio
di linee guida, buone
pratiche, raccomandazioni, check-list
ed
altri
a)
strumenti
per la sicurezza;
f)
la definizione di
modalità e
procedure
per la comunicazione ai
pazienti e/o
familiari, la gestione dell’impatto di
un evento
avverso
sugli operatori, la
comunicazione esterna, la
risoluzione stragiudiziale dei contenziosi;
g)
la presenza
di un Piano di formazione;
h)
l’adozione di metodologie proattive
per la valutazione dei rischi.
8.6.4. Strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze
Nei sistemi
complessi è
richiesto un
elevato
controllo
dei rischi, dei
processi e
delle vulnerabilità
che devono essere
oggetto
di una sistematica
analisi e verifica
e conseguentemente
le organizzazioni devono
adottare misure e strumenti
atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La promozione della cultura
della sicurezza
non deve
essere solo
una dichiarazione di
intenti,
ma deve prevedere
una strategia
sistematica
di comunicazione, formazione e
sviluppo di
competenze
specifiche che comprenda anche la valutazione delle competenze professionali, sia tecniche che non tecniche.
La sostanziale attuazione di
politiche efficaci
per la sicurezza
richiede una preliminare
analisi per conoscere
le condizioni di partenza e quindi un piano per agire sugli specifici aspetti
di miglioramento.
L’implementazione di
ogni progetto
di cambiamento
deve
essere accompagnato
dal monitoraggio
e dalla valutazione al
fine di individuare
le migliori esperienze
e le: buone
pratiche da
mettere
Il disposizione e diffondere
nel SSN.
Pertanto, la struttura
deve prevedere:
a)
lo sviluppo di soluzioni innovative
per la sicurezza in ambiti specifici di attività;
b)
la produzione e diffusione di buone pratiche;
c)
la garanzia di competenze specifiche per la analisi degli eventi
avversi;
d)
la presenza,
formalizzazione e
messa in atto
di politiche e
procedure
per la partecipazione e il coinvolgimento dei pazienti
ai processi di gestione del rischio clinico.
7 PROCESSI
DI MIGLIORAMENTO
ED INNOVAZIONE
8.7.1. Programmi e progetti
di miglioramento
La struttura
effettua
annualmente al
proprio interno
o partecipa
ad almeno un
progetto
di miglioramento continuo
dell’assistenza
sanitaria favorendo il
coinvolgimento
del personale, sulla base
delle indicazioni contenute nel presente regolamento.
8.7.2. Mantenimento dei miglioramenti
acquisiti
I miglioramenti
raggiunti
devono
essere mantenuti mediante
modifica delle procedure,
istruzioni operative, addestramento,
formazione e
mediante verifica
che tali
modifiche siano parte
integrante
del lavoro
di ciascun membro della struttura.
8.7.3. Continuità
del miglioramento
Se il
miglioramento
desiderato
è stato
ottenuto,
nuovi progetti
o attività
di miglioramento
devono
essere selezionati
ed attuati.
Ulteriori miglioramenti
sono sempre
possibili, con
l’attuazione di nuovi
progetti o attività dì miglioramento
sulla base di
nuovi obiettivi. E’
indispensabile fissare
delle priorità
e dei limiti temporali per ogni progetto
ed inserirli in piani di attività
della struttura.
La ragione del
miglioramento
deriva dalla necessità
di fornire
valore
aggiunto
e soddisfazione per
gli utenti. Ogni membro
della struttura
deve
acquisire la
consapevolezza
che è sempre
possibile eseguire
una attività
in maniera più efficace
ed efficiente
riducendo sprechi di
risorse.
Una maggiore
efficacia ed
efficienza
è a vantaggio
degli utenti,
della struttura,
dei suoi membri e
della società in generale.
ART. 9
FABBISOGNO PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
1.
Il fabbisogno regionale delle strutture
oggetto
del presente regolamento è distinto
in:
a) fabbisogno di posti
letto/posti
semiresidenziali che possono
essere autorizzati
all’esercizio.
b) fabbisogno di posti
letto/posti
semiresidenziali che possono
essere anche accreditati.
Il rapporto tra i posti
letto/posti
semiresidenziali accreditabili e quelli autorizzabili all’esercizio è pari
1:1,3.
2. Ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio,
il fabbisogno di
posti letto
in regime residenziale e
di posti
in regime semiresidenziale per soggetti
non autosufficienti
è stabilito in misura pari a:
a)
numero
dei posti
letto/posti
accreditabili di
cui al successivo
articolo 10,
comma 1 con l ’aggiunta di:
i)
trenta
per cento
(30%) di posti
letto
aggiuntivi di
nuclei di mantenimento
per soggetti
non autosufficienti
( anziani e soggetti
affetti da demenza);
ii)
trenta
per cento
(30%) di posti
semiresidenziali aggiuntivi di
nuclei di mantenimento per soggetti
non autosufficienti distribuiti su
base distrettuale e
tenendo conto
dei distretti
sociosanitari carenti
o parzialmente
carenti
di posti.
3. In aggiunta
rispetto
ai parametri
di cui al
comma 2,
sono fatti
salvi i seguenti
posti letto/posti
semiresidenziali:
a)
posti
letto/
posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già
autorizzati
all’esercizio o già previsti
in atti di programmazione sanitaria regionale;
b)
posti
letto/posti
semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005
privati
già autorizzati
all’esercizio;
c)
posti
letto/posti
semiresidenziali di
RSA
ex R.R. n. 3/2005 privati
per i quali
è stato
concesso parere
di compatibilità
e per i
quali non sia
decorso
il termine biennale di
validità
ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e sd)
d)
i posti
di RSA
ex R.R. n. 3/2005 già
assegnati con
la deliberazione della Giunta
regionale 18 novembre
2002, n. 1870
(Piano di riconversione
dei Presidi ospedalieri di
Bisceglie e Foggia di cui
alla del. cons.
reg. n.
380/1999 e successive
modificazioni di
cui alla del.
giunta
reg. 1087/2002 –
Definizione dei
rapporti con
la congregazione religiosa “Casa
della Divina provvidenza”;
e)
i posti
letto
di RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007 e
s.m.i. autorizzate
al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento;
f)
i posti
letto
di RSSA ex
art. 66 R.R.
n. 4/2007
e s.m.i. e
di Centri
diurni ex
art. 60- ter
R.R. n.
4/2007 e s.m.i.
realizzati
dalle AASSLL,
dai Comuni o
dalle ASP o
dai soggetti
privati
con il contributo
dei fondi
FESR, della
Regione e/o
dei Comuni e
non ancora autorizzate al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento;
g)
i posti
letto
di RSSA ex
art. 66 R.R.
n. 4/2007 e
s.m.i. e di
Centri diurni
ex art.
60- ter
R.R. n.
4/2007 e s.m.i. che
hanno presentato
istanza
di autorizzazione alla
realizzazione o alla ristrutturazione di
strutture
sanitarie e
sociosanitarie con
mezzi propri
presentate
dai privati
alla data
del 31/12/2017 che
all’entrata
in vigore
del presente
regolamento sono state autorizzate
ovvero
per le quali è
decorso,
senza diniego,
il termine previsto
dalla legge
per il rilascio;
h)
i posti
letto
di RSAA
ex art. 67 R.R. n.
4/2007
e s.m.i., ai
sensi dell’art. 7-bis della L.R.
n. 53/2017 e s.m.i., per
i quali sia
stata
presentata
istanza
di riqualificazione quali RSA
di mantenimento;
ART. 10
FABBISOGNO PER
L’ACCREDITAMENTO
1. Ai fini
dell’accreditamento,
il fabbisogno di
posti letto
in regime residenziale e
di posti
in regime semiresidenziale per
soggetti
non autosufficienti
è stabilito in
misura pari a
8.380 equivalente
a 20 p.l./10.000 abitanti
così suddivisi:
RSA |
RSA ESTENSIVA – NUCLEI
PRESTAZIONI ESTENSIVE PER
ANZIANI |
R2 |
350 pl |
0,85/10
mila ab. |
RSA ESTENSIVA - NUCLEI PRESTAZIONI ESTENSIVE PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA |
R2D |
350 pl |
0,85/10
mila ab. |
RSA DI
MANTENIMENTO - NUCLEI PRESTAZIONI MANTENIMENTO PER
ANZIANI |
R3 |
5644 pl |
13,3/10
mila ab. |
RSA ESTENSIVA - NUCLEI PRESTAZIONI MANTENIMENTO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA |
R3 |
800 pl |
2/10 mila ab. |
CENTRO DIURNO NON
AUTOSUFFCIENTI |
NUCLEI
PRESTAZIONI MANTENIMENTO PER SOGGETTI
NON AUTOSUFFICIENTI |
SR-SRD |
1236 posti |
3/10mila
ab. |
2. Il fabbisogno regionale di
cui al comma
1 è rapportato
su base territoriale provinciale (popolazione residente – dati
ISTAT 2015).
3. Nell’ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:
a) i posti
letto
di RSA
pubbliche e private
già autorizzate
all’esercizio ed
accreditate
ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) i posti
letto
di RSA
pubbliche e private
già autorizzate
all’esercizio ai
sensi del R.R. n. 3/2005 alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento;
c) i posti
letto
di RSA
pubbliche e private
per i quali
è stato
concesso parere
di compatibilità
e per i quali lo stesso non
sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) i posti
letto
di RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e
private
già autorizzate
al funzionamento e
contrattualizzate
con le
Aziende Sanitarie
Locali alla data
di entrata
in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti
letto contrattualizzati;
e) i posti
letto
di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti
in atti di programmazione regionale;
f) i posti
letto
di RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007e s.m.i.
di Aziende Pubbliche per
i servizi
alle persona (ASP) ai sensi
dell’art. 62
della L.R. n. 67/2017
fatti salvi i seguenti
posti letto:
i)
posti
letto
di RSA
ex R.R.
n. 3/2005 già
assegnati con
la deliberazione della
Giunta
regionale 18 novembre
2002, n. 1870
(Piano di riconversione dei
Presidi ospedalieri di
Bisceglie e Foggia
di cui alla
del. cons.
reg. n.
380/1999 e successive
modificazioni di
cui alla del.
giunta reg.
1087/2002 – Definizione dei
rapporti con
la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;
ii)
posti
letto
di RSSA
ex art. 66 R.R.
n. 4/2007e e
s.m.i. non oggetto
di accordo
contrattuale con
la ASL che
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento
sono occupati
da a) pazienti provenienti
dagli Istituti Ortofrenici e
dalle stutture
manicomiali e
b) soggetti
psichiatrici stabilizzati
con età superiore ai 64 anni inviati
dal Dipartimento di Salute Mentale.
Tutti i posti
di cui al
presente
comma saranno oggetto
di riconversione nei
nuclei di assistenza
di tipo estensivo e
di mantenimento
per anziani e
soggetti affetti
da demenza
previsti
dal presente
regolamento,
ai sensi del successivo
art.12.
4. I posti
letto,
di cui al
fabbisogno del
comma 1
del presente
articolo, di RSA
estensiva
- nuclei di prestazioni estensive
per anziani e
nuclei di prestazioni estensive
per soggetti
affetti
da demenza sono così distribuiti:
a) il
50% dei posti
letto
sono attribuiti alle RSA
pubbliche e private
già autorizzate
all’esercizio ed accreditate
ai sensi del
R.R.
n.
3/2005alla
data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento mediante
riconversione del
corrispondente
numero di
posti già
autorizzati
ed accreditati,
ai sensi del successivo art.12;
b) il
50% dei posti
letto
sono attribuiti alle
RSSA
ex art.
66 R.R.
n.
4/2007 e
e s.m.i. pubbliche e
private già autorizzate
al funzionamento
e contrattualizzate con
le Aziende Sanitarie
Locali alla
data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento
mediante riconversione
del corrispondente
numero di posti
già autorizzati
al funzionamento, ai sensi del successivo art.12.
" i posti di RSA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18
novembre 2002, n. 1870 si riconvertono in:
- n. 20 posti letto di RSA
estensiva suddivisi in:
- n. 10 p.l. di prestazioni estensive per anziani;
- n. 10 p.l. di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza
per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie;
-n. 100 posti letto di RSA di
mantenimento:
• n. 4 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di
mantenimento per anziani;
• n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di
mantenimento per soggetti affetti da demenza per ciascuna delle due sedi di
Foggia e Bisceglie.” (1)
5. La restante
quota di
posti letto
disponibili di RSA
su base provinciale, non oggetto
del processo di riconversione di
cui ai precedenti
commi 3
e 4, ovvero
la restante
quota di
posti letto disponibili di RSA
di mantenimento
- nuclei di
prestazioni di
mantenimento
per anziani e nuclei prestazioni mantenimento
per soggetti affetti
da demenza
riveniente
dalla ricognizione di
cui all’art.
12.1 lettera
a), è assegnata all’esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:
a) il 30%
dei predetti
posti disponibili sono
destinati
alle strutture
dei DSS in
cui si registra un esubero
di posti
letto
già contrattualizzati
alla data
di entrata
in vigore
del presente regolamento
rispetto
al fabbisogno teorico
risultante
dalla applicazione del
criterio del
numero degli abitanti.
La quota
del 30% è
distribuita,
nel limite
massimo di un
nucleo da n.
20 p.l., alle RSSA
ex art. 66 R.R.
n. 4/2007 e
s.m.i. pubbliche e
private
già autorizzate
al funzionamento
e non contrattualizzate
alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) il restante
70% dei predetti
posti disponibili
sono destinati
alle strutture
dei DSS carenti
e parzialmente
carenti
di posti
letto
già contrattualizzati
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento
rispetto
al fabbisogno teorico
risultante
dalla applicazione del criterio del numero
degli abitanti,
da distribuirsi
in base alla popolazione residente.
La quota
del 70% è assegnata,
nel limite
massimo di un
nucleo da n.
20 p.l., alle RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche
e private
già autorizzate
al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:
1. RSSA ex art. 66 R.R.
n. 4/2007 non contrattualizzata;
2. RSSA ex art. 66 R.R.
n. 4/2007 già contrattualizzata.
Nella distribuzione dei
posti in
riferimento
al primo bimestre
di presentazione delle istanze
ai sensi della DGR 2037/2013 e
s.m.i., il limite
di un nucleo
da n. 20
p.l. e l’ordine
di preferenza
innanzi stabiliti alla
lettera
b) non opera
per le strutture
già autorizzate
all’esercizio alla
data
di entrata
in vigore del presente
regolamento e ubicate nei Comuni capoluoghi di Provincia con la seguente precisazione:
• Fino a
n. 3 strutture,
la quota
di posti disponibili è
assegnata
nel limite
di n. 3
nuclei da n. 20
p.l.;
• Da n.
4 strutture
in poi, la
quota di
posti disponibili è
assegnata
nel limite
di n. 2 nuclei da n. 20
p.l.
In riferimento
ai singoli
distretti
socio sanitari,
in presenza
di istanze
ammissibili superiori a
1 e a
parità di condizioni in
applicazione della DGR
2037/2013 e s.m.i., i
posti disponibili da
distribuire
saranno suddivisi in numero uguale tra le strutture
richiedenti.
A seguito
della distribuzione dei
posti disponibili, secondo
il criterio
di ripartizione del
30% e del
70% di cui alle precedenti
lettere
a) e b), l’eventuale
quota residua dei
posti non
assegnata
e rientrante
nel 30%, sarà aggiunta
ai posti
della quota
relativa
al 70% nel
rispetto
del criterio
di assegnazione di
cui alla precedente lettera
b).
Al termine delle procedure
di cui sopra,
qualora residuassero
posti letto
disponibili, al fine
di garantire
la maggiore
prossimità
tra il
luogo di
cura e
quello di residenza,
tali posti
letto
saranno distribuiti anche nei DSS viciniori. Per
il raggiungimento
dell’obiettivo,
la distribuzione dei posti,
dopo il primo bimestre
di presentazione delle istanze
ai sensi della DGR
2037/2013 e s.m.i., terrà
conto
della programmazione effettuata
dal Direttore Generale
della competente
ASL sulla base
del fabbisogno aziendale, e
sarà oggetto
di approvazione da
parte della giunta
regionale. Le
successive istanze
di assegnazione dei
posti, rese
ai sensi della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., saranno ammissibili a partire
dalla data di pubblicazione sul BURP del predetto
provvedimento.
Nella distribuzione dei
posti disponibili, secondo
il criterio
di ripartizione del
30% e del
70% di cui
alle precedenti
lettere
a) e b), i residui di
posti inferiori a
10 unità
non saranno
assegnati e
concorreranno
a formare
un residuo di
posti su
base regionale. La
Giunta
regionale con
proprio provvedimento
determinerà
le modalità di
ripartizione di tali posti.
6. Nell’ambito
del fabbisogno di
CENTRO DIURNO PER
SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI di
cui al comma 1 rientrano:
a) i posti
di RSA
diurno Alzheimer pubbliche e
private
già autorizzate
all’esercizio ed
accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) i posti di RSA
diurno Alzheimer pubbliche e
private
già autorizzate
all’esercizio ai
sensi
del
R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
c) i posti
di RSA
diurno Alzheimer pubbliche e
private
per i quali
è stato
concesso parere
di compatibilità
e per i
quali lo stesso non sia decaduto
alla data
di entrata
in vigore
del presente regolamento;
d) i posti
di RSA
diurno Alzheimer pubblici e
i posti
di Centro
diurno per soggetti
affetti da demenza
ex art.
60 ter R.R.
n. 4/2007 e
s.m.i. pubblici previsti
in atti
di programmazione regionale;
e) i posti
di Centro
diurno per soggetti affetti da
demenza ex
art. 60 ter R.R.
n. 4/2007
e s.m.i. pubblici e
privati già autorizzati al funzionamento
e contrattualizzati
con le
Aziende Sanitarie Locali alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento;
che saranno
oggetto
di riconversione
nei nuclei di
Centro
diurno previsti
dal presente
regolamento,
ai sensi del successivo art.12
7. La restante
quota di
posti disponibili di
Centro
diurno su base provinciale, e
non oggetto
del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti
disponibili di Centro diurno per
soggetti
non autosufficienti
riveniente
dalla ricognizione di
cui all’art.
12.1 lettera
b), è assegnata all’esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti
modalità:
a) il 30%
dei predetti
posti disponibili sono
destinati
alle strutture
dei DSS in
cui si registra un esubero
di posti
letto
già contrattualizzati
alla data
di entrata
in vigore
del presente regolamento rispetto
al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero
degli abitanti.
La quota
del 30% sarà
distribuita,
nel limite
massimo di un
nucleo da n30
posti ai
Centri diurni ex
art. 60 ter R.R.
n. 4/2007
e s.m.i. pubblici e
privati
già autorizzati
al funzionamento e
non contrattualizzati
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento;
b)
il restante
70% dei predetti
posti disponibili sono
destinati
alle strutture
dei DSS carenti
e parzialmente
carenti
di posti
già contrattualizzati
alla data
di entrata
in vigore
del presente regolamento rispetto
al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero
degli abitanti,
da distribuirsi
in base alla
popolazione residente.
La quota
del 70% è assegnata,
nel limite
di un nucleo
da n. 30
posti, ai Centri
diurni ex
art. 60 ter R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e
privati
già autorizzati
al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:
1. Centro diurno ex art. 60 ter R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
2. Centro diurno ex art. 60 ter R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata.
In riferimento
ai singoli
distretti
socio sanitari,
in presenza
di istanze
ammissibili superiori a
1 e a
parità di condizioni in
applicazione della DGR
2037/2013 e s.m.i., i posti
disponibili da distribuire
saranno suddivisi in numero
uguale tra
le strutture
richiedenti, rispettando possibilmente
il numero
minimo di posti
previsti
per un nucleo.
A seguito
della distribuzione dei
posti disponibili, secondo
il criterio
di ripartizione del
30% e del
70% di cui alle precedenti
lettere
a) e b), l’eventuale
quota residua dei
posti non
assegnata
e rientrante
nel 30%, sarà aggiunta
ai posti
della quota
relativa
al 70% nel
rispetto
del criterio
di assegnazione di
cui alla precedente lettera
b).
Al termine delle procedure
di cui sopra,
qualora residuassero
posti letto
disponibili, al fine
di garantire
la maggiore
prossimità
tra il
luogo di
cura e
quello di residenza,
tali posti
letto
saranno distribuiti anche nei DSS viciniori. Per
il raggiungimento
dell’obiettivo,
la distribuzione dei posti,
dopo il primo bimestre
di presentazione delle istanze
ai sensi della DGR
2037/2013 e s.m.i., terrà
conto
della programmazione effettuata
dal Direttore Generale
della competente
ASL sulla base
del fabbisogno aziendale, e
sarà oggetto
di approvazione da
parte della giunta
regionale. Le
successive istanze
di assegnazione dei
posti, rese
ai sensi della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., saranno ammissibili a partire
dalla data di pubblicazione sul BURP del predetto
provvedimento.
Nella distribuzione dei
posti disponibili, secondo
il criterio
di ripartizione del
30% e del
70% di cui
alle precedenti
lettere
a) e b), i residui di
posti inferiori a
10 unità
non saranno
assegnati e
concorreranno
a formare
un residuo di
posti su
base regionale. La
Giunta
regionale con
proprio provvedimento
determinerà
le modalità di
ripartizione di tali posti.
7.1 In riferimento
alle Aziende Sanitarie
Locali che
non hanno sottoscritto
accordi
contrattuali con
Centri diurni ex
art. 60 ter R.R.
n. 4/2007
e s.m.i., la
restante
quota di
posti disponibili di
Centro
diurno su base provinciale, e
non oggetto
del processo di
riconversione
di cui al
precedente
comma 6,
ovvero
la restante quota
di posti
disponibili di Centro
diurno per soggetti non
autosufficienti
riveniente
dalla ricognizione di
cui all’art. 12.1
lettera
b), è assegnata
all’esito
delle procedure
di cui al
successivo art.
12, mediante
distribuzione su base distrettuale in base alla popolazione residente.
In riferimento
ai singoli
distretti
socio sanitari, in
assenza di
istanze
ai fini dell’assegnazione dei posti
disponibili da parte
di Centri
diurni ex
art. 60 ter
R.R.
n. 4/2007 già
autorizzati
al funzionamento
e/o contrattualizzati
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento,
si terrà
conto
delle nuove
istanze
per posti
semiresidenziali residuali da assegnare alle strutture
di nuova realizzazione.
(1) Comma modificato dal R.R.
16/2020 art. 2,
comma1.
ART. 11
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO ED ACCREDITAMENTO
1. Le
RSA
e i Centri
diurni per soggetti
non autosufficienti
sono soggette
all’autorizzazione alla
realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e
all’accreditamento
secondo le
procedure
e nei termini stabiliti dalla
L.R.
2 maggio 2017, n.
9 e s.m.i., e
dalla DGR n.
2037/2013, per quanto
compatibile con
le previsioni del
presente regolamento, in relazione al fabbisogno definito
dal presente Regolamento.
2. In
ogni caso,
nella domanda di
autorizzazione all’esercizio ciascuna RSA
deve
indicare
le tipologie ed
il numero dei nuclei per i
quali richiede l’autorizzazione.
ART. 12
NORME
TRANSITORIE
12.1
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
a)
La giunta
regionale, entro
60 giorni dall’entrata
in vigore
del presente
regolamento,
approva
un atto ricognitivo
di tutte le
strutture
rientranti
tra gli autorizzati
all’esercizio di cui al comma 3
dell’art. 9
e dei posti letto
di RSA
ex R.R.
3/2005 e di
RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007 e
s.m.i. rientranti
nell’ambito
di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione:
1)
dei posti letto di RSA non autosufficienti
ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell’art.10;
2)
dei posti
letto
da assegnare
alle strutture
ammesse ai finanziamenti
di cui all’art. 29 comma 7
della legge
regionale n.
9/17 e s.m.i entro la
data di entrata in
vigore della stessa legge, entro la
percentuale pari al 5% dei
posti letto di cui alla precedente punto 1.
b)
La giunta
regionale, entro
60 giorni dall’entrata
in vigore
del presente
regolamento,
approva
un atto ricognitivo
di tutte le
strutture
rientranti
tra gli autorizzati
all’esercizio di cui al comma 3
dell’art. 9
e dei posti di RSA
diurno Alzheimer ex
R.R.
3/2005 e di
Centro
diurno demenze
ex art.
60 ter R.R.
n. 4/2007
e s.m.i. rientranti
nell’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione:
1)
dei posti
di Centro
diurno non autosufficienti
ancora
disponibili e
rientranti
nel fabbisogno di
2)
accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell’art.10;
3)
dei posti
letto
da assegnare
alle strutture
ammesse ai finanziamenti
di cui all’art. 29 comma 7
della legge
regionale n.
9/17 e
s.m.i entro la
data di entrata in
vigore della stessa legge, entro la
percentuale pari al 5% dei
posti di cui alla precedente punto 1.
12.2 NORME
TRANSITORIE PER
LE RSA
EX R.R.
3/2005 E PER
LE RSSA
EX ART.
66 R.R.
4/2007 e smi CONTRATTUALIZZATE CON
LE AA.SS.LL.
1. Le
RSA ex R.R.
3/2005e le RSSA
ex art. 66 R.R.
n. 4/2007 e
s.m.i. di cui ai
commi 3
e 4 dell’art. 10
devono convertire
i posti
letto
nel rispetto
del fabbisogno di
cui ai commi
1 e 2
dell’art. 10
e secondo
le previsioni degli stessi commi 3
e 4 dello stesso articolo,
tenuto
conto
dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti
dal presente regolamento.
2. A
tal fine
il processo di
conversione, per
le strutture
di cui al
comma 1
del presente
articolo,
sentite
le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto ricognitivo
di cui al
punto 12.1
e di apposite
preintese
da sottoscriversi
con ogni
singolo erogatore
da parte del
Direttore
del Dipartimento
Promozione della
Salute, del
Benessere sociale e
dello Sport per
tutti, da approvarsi con atto
di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A
far data
dall’approvazione del
piano di conversione, entro
i successivi 30
giorni i singoli
erogatori
presentano al competente
Servizio regionale istanza
di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento, con
la specifica
indicazione del
numero e
tipologia di nuclei
di assistenza
così come
previsti
nel piano di riconversione.
4. L’istanza
dovrà
contenere
una dichiarazione sostitutiva
di atto
di notorietà
del possesso dei
requisiti di
cui al presente
regolamento
qualora già
posseduti, ovvero un piano
di adeguamento
da attuarsi
entro
i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le
strutture
di cui al
comma 1
devono
adeguarsi ai
requisiti di
cui al presente
regolamento
nei termini di seguito indicati
a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali
minimi e specifici.
In deroga
al precedente
punto b),
le RSA
ex R.R.
3/2005
e le RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007
e smi possono mantenere i requisiti strutturali
previsti
dalla previgente normativa.
Le RSA
ex R.R.
3/2005
e le RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007 e
smi, qualora all’atto
della verifica
sul possesso dei requisiti non
dimostrino di
possedere i
requisiti strutturali
previsti
dalla previgente
normativa,
devono adeguarsi
ai requisiti strutturali
del presente
regolamento,
nel rispetto
del termine
previsto
al precedente punto b).
6. Entro
i trenta
giorni successivi alla scadenza
di ciascuno di
tali termini, a
pena di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento,
il responsabile della struttura
invia al
competente
Servizio regionale un’autocertificazione attestante
il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività
di verifica.
7. La
mancata
presentazione dell’istanza
di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli
9,
comma 4, lett.
c) e 26,
comma 2, lett.a) L.R.
n. 9/2017. Il
mancato adeguamento
ai requisiti di
cui al presente
regolamento
nei termini indicati
nel presente
articolo,
comporta la revoca
dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
ai sensi e
per gli effetti
degli articoli 14,
commi 6 e 8, e 26,,
commi 2 lett.
b) e 3,
L.R.
n. 9/2017.
8. Nel
periodo intercorrente
tra la
data
di approvazione del
piano di conversione
da parte
della Giunta regionale alla
data
di adozione dei
provvedimenti
regionali di
conversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, le
RSA ex
R.R.
3/2005 e le RSSA ex
art. 66 R.R.
n. 4/2007 e smi manterranno il
numero e la tipologia di
prestazioni per
cui sono già
autorizzate
all’esercizio ed
accreditate
con le
relative
tariffe
vigenti alla stessa data.
9. Nel periodo intercorrente
tra la
data
di entrata
in vigore
del presente
Regolamento
e la data
di approvazione, da parte
della Giunta
Regionale, del
piano di conversione
di cui al
presente
articolo 12.2,
le istanze
di autorizzazione alla
realizzazione per
trasformazione, di
autorizzazione all’esercizio e/o
di accreditamento relative
alle RSA
ex R.R.
3/2005 e
per le RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007
e s.m.i., contrattualizzate
con le AASSLL, sono
inammissibili.
12.3 NORME TRANSITORIE
PER LE RSSA
EX ART.
66 R.R.
n.
4/2007 e
smi AUTORIZZATE
AL FUNZIONAMENTO
E NON CONTRATTUALIZZATE CON
LE AA.SS.LL.
1. Le
RSSA
ex art. 66 R.R.
n. 4/2007 e
smi già autorizzate
al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente regolamento
e non contrattualizzate
con la
ASL, ai
fini della conferma
dell’autorizzazione all’esercizio come RSA
di mantenimento
- nuclei di
prestazioni di
mantenimento
per anziani e
nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti
da demenza,
si adeguano ai
requisiti di
cui al presente
regolamento
nei termini di
seguito indicati
a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali
minimi e specifici.
In deroga
al precedente
punto b),
le RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007 e
smi possono mantenere
i requisiti strutturali previsti
dalla previgente normativa.
2. Le
RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007
e smi già
autorizzate
al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento
e non contrattualizzate
con la
ASL, a
seguito dell’approvazione dell’atto
di Giunta regionale di
cui al all’art.
12.1, lett.
a), e relativamente
ai posti
letto
disponibili possono presentare
istanza di
accreditamento
come RSA
di mantenimento
- nuclei di
prestazioni di
mantenimento
per anziani e
nuclei prestazioni mantenimento per soggetti
affetti da demenza.
12.4 NORME TRANSITORIE PER LE
RSSA
EX ART.
66 R.R.
n.
4/2007 e
smi E PER LE
RSA
EX R.R.
3/2005 IN CORSO DI REALIZZAZIONE
1. Le RSSA
ex art.
66 R.R.
n. 4/2007
e smi realizzate
dalle AASSLL,
dai Comuni o
dalle ASP o
dai soggetti
privati
con il
contributo
dei fondi
FESR, della Regione e/o
dei Comuni ma non
ancora
autorizzate al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento,
ai fini dell’istanza
per l’autorizzazione all’esercizio come
RSA
di mantenimento
- nuclei di
prestazioni di mantenimento per anziani e
nuclei prestazioni mantenimento
per soggetti affetti da
demenza possono mantenere i
requisiti strutturali
previsti dalla previgente
normativa, ma devono
possedere i
requisiti tecnologici ed organizzativi
minimi e specifici previsti
dal presente
regolamento relativamente
ai nuclei di mantenimento
per soggetti
non autosufficienti
( anziani e soggetti
affetti da demenza).
2. Le RSA
ex R.R.
3/2005 alle quali è
stato
concesso parere
di compatibilità
e in corso
di realizzazione, ai fini dell’istanza
per l’autorizzazione all’esercizio come
RSA
di mantenimento
- nuclei di
prestazioni di mantenimento
per anziani e
nuclei prestazioni mantenimento
per soggetti
affetti
da demenza
possono mantenere
i requisiti strutturali
previsti
dalla previgente
normativa,
ma devono
possedere i
requisiti tecnologici ed
organizzativi
minimi e specifici previsti
dal presente regolamento
relativamente
ai nuclei di mantenimento per soggetti
non autosufficienti
(anziani e soggetti
affetti da demenza).
12.5 NORME TRANSITORIE
PER LE RSA
DIURNO ALZHEIMER EX EX R.R.
3/2005E
PER I CENTRI DIURNI EX
ART.
60
TER R.R. 4/2007 e smi CONTRATTUALIZZATI CON
LE AA.SS.LL.
1. Le
RSA
diurno Alzheimer ex
R.R.
3/2005
e i Centri
diurni ex
art. 60 ter R.R.
n.
4/2007
e s.m.i. di
cui al comma
6 dell’art.
10 devono
convertire i
posti nel
rispetto
del fabbisogno di
cui ai commi
1 e 2
dell’art. 10
e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi previsti
dal presente regolamento.
2. A
tal fine
il processo di
conversione, per
le strutture
di cui al
comma 1
del presente
articolo,
sentite
le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto ricognitivo
di cui al
punto 12.1
e di apposite
preintese
da sottoscriversi
con ogni
singolo erogatore
da parte del
Direttore
del Dipartimento
Promozione della Salute,
del Benessere
sociale e dello
Sport per tutti, da approvarsi con atto
di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A
far data
dall’approvazione del
piano di riconversione, entro
i successivi 30
giorni i singoli
erogatori presentano al competente
Servizio regionale istanza
conversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento,
con la
specifica indicazione del
numero e
tipologia di nuclei di
assistenza
così come previsti
nel piano di conversione.
4. L’istanza
dovrà
contenere
in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva
di atto
di notorietà
del possesso dei requisiti di
cui al presente
regolamento
qualora già
posseduti, ovvero
un piano di
adeguamento da attuarsi
entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le
strutture
di cui al
comma 1
devono
adeguarsi ai
requisiti di
cui al presente
regolamento
nei termini di seguito indicati
a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali
minimi e specifici.
In deroga
al precedente
punto b),
le RSA
diurno Alzheimer ex
R.R.
3/2005
e i Centri
diurni ex
art. 60 ter R.R.
n. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali
previsti
dalla previgente normativa.
Le RSA
diurno Alzheimer ex
R.R.
3/2005 e
i Centri
diurni ex
art. 60 ter R.R.
n.
4/2007
e smi, qualora
all’atto
della verifica
sul possesso dei
requisiti non
dimostrino di
possedere i
requisiti strutturali
previsti
dalla previgente normativa,
devono
adeguarsi ai
requisiti strutturali
del presente
regolamento,
nel rispetto
del termine previsto al precedente punto b).
6. Entro
i trenta
giorni successivi alla
scadenza
di ciascuno di
tali termini, a
pena di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento,
il responsabile della struttura
invia al
competente
Servizio regionale un’autocertificazione attestante
il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività
di verifica.
7. La
mancata
presentazione dell’istanza
di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli
9,
comma 4, lett.
c) e 26,
comma 2, lett.a) L.R.
n. 9/2017. Il
mancato adeguamento
ai requisiti di
cui al presente
regolamento
nei termini indicati
nel presente
articolo,
comporta la revoca
dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
ai sensi e
per gli effetti
degli articoli 14,
commi 6 e 8, e 26,,
commi 2 lett.
b) e 3,
L.R.
n.
9/2017.
8. Nel
periodo intercorrente
tra la
data
di approvazione del
piano di conversione
da parte
della Giunta regionale alla
data
di adozione dei
provvedimenti
regionali di
conversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, le RSA diurno Alzheimer ex R.R.
3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R.
n. 4/2007e
smi manterranno il
numero e
la tipologia di
prestazioni per
cui sono già
autorizzate
all’esercizio ed
accreditate
con le relative
tariffe
vigenti
alla stessa data.
9. Nel periodo intercorrente
tra la
data
di entrata
in vigore
del presente
Regolamento
e la data
di approvazione, da parte
della Giunta
Regionale, del
piano di riconversione di
cui al presente
articolo 12.5, le
istanze
di autorizzazione alla
realizzazione per
trasformazione, di
autorizzazione all’esercizio e/o
di accreditamento relative
alle RSA
diurno Alzheimer ex
R.R.
3/2005 e
ai Centri
diurni ex
art. 60 ter R.R.
n.
4/2007
e s.m.i., contrattualizzate
con le AASSLL, sono
inammissibili.
12.6 NORME TRANSITORIE
PER I CENTRI DIURNI EX
ART.
60
TER R.R.
4/2007 e
smi AUTORIZZATI
AL FUNZIONAMENTO E NON CONTRATTUALIZZATI CON
LE AA.SS.LL.
1. I
Centri diurni ex
art. 60 ter R.R.
n.
4/2007
e smi già
autorizzati
al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento
e non contrattualizzati
con la
ASL, ai
fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio come
Centri Diurni disciplinati
dal presente
regolamento
si adeguano ai
requisiti dallo
stesso previsti
nei termini di seguito indicati
a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
c)
entro 3 anni per i requisiti strutturali
minimi e specifici.
In deroga
al precedente
punto b),
i Centri
diurni ex
art. 60 ter R.R.
n.
4/2007 e
smi possono mantenere
i requisiti strutturali
previsti
dalla previgente normativa.
2. I
Centri diurni ex
art. 60 ter R.R.
n.
4/2007
e smi già
autorizzati
al funzionamento
alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento
e non contrattualizzati
con la
ASL, a
seguito dell’approvazione dell’atto
di Giunta
regionale di
cui al all’art.
12.1, lett.b) e
relativamente
ai posti
semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell’autorizzazione all’esercizio.
12.7 NORME TRANSITORIE
PER I CENTRI DIURNI EX
ART.
60
TER R.R.
4/2007 e
smi E PER
I CENTRI DIURNI ALZHEIMER EX R.R. 3/2005 IN CORSO DI REALIZZAZIONE
1. I
Centri diurni ex
art. 60 ter R.R.
n.
4/2007 e
smi realizzati
dalle AASSLL,
dai Comuni o
dalle ASP o
dai soggetti privati
con il
contributo
dei fondi FESR,
della Regione e/o
dei Comuni e
non ancora
autorizzati
al funzionamento alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento,
ai fini dell’istanza
per l’autorizzazione all’esercizio come
Centri diurni disciplinati
dal presente
regolamento
possono mantenere
i requisiti strutturali
previsti dalla previgente
normativa,
ma devono
dimostrare
il possesso dei
requisiti tecnologici ed
organizzativi minimi e specifici previsti
dal presente
regolamento
relativamente
ai nuclei semiresidenziali di
mantenimento
per soggetti
non autosufficienti.
2. I
Centri diurni ex
R.R.
3/2005 ai
quali è stato
concesso parere
di compatibilità
e in corso
di realizzazione, ai fini
dell’istanza
per l’autorizzazione all’esercizio come
Centri diurni
disciplinati dal
presente
regolamento possono mantenere
i requisiti
strutturali
previsti
dalla previgente
normativa,
ma devono
dimostrare
il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti
dal presente
regolamento relativamente
ai nuclei semiresidenziali
di mantenimento per soggetti
non autosufficienti.
12.8 NORME TRANSITORIE
PER I POSTI
DI RSA
EX R.R.
N. 3/2005 GIÀ
ASSEGNATI
CON LA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 18 NOVEMBRE 2002, N. 1870
1. I
posti di RSA
ex R.R.
3/2005 già assegnati
con la
deliberazione della
giunta
regionale 18
novembre
2002, n.
1870 (Piano di
riconversione
dei Presidi ospedalieri di
Bisceglie e Foggia
di cui alla
del. cons.
reg. n. 380/1999 e
successive modificazioni di
cui alla del.
giunta
reg. 1087/2002 –
Definizione dei
rapporti con la
congregazione religiosa “Casa
della Divina provvidenza”
di cui al
comma 3
dell’art. 10
devono
essere convertiti/attivati
in RSA
con posti
letto
di tipo estensivo
o di mantenimento
nel rispetto
del fabbisogno di
cui
al comma
4 dell’art.
10 e secondo
le previsioni dello stesso comma 4, tenuto
conto
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti
dal presente regolamento.
2. A
tal fine
il processo di
conversione/attivazione, per
i posti
di cui al
comma 1
del presente
paragrafo, sentite
le Associazioni di
categoria
maggiormente
rappresentative
a livello
regionale, avverrà
sulla base dell’atto
ricognitivo
di cui al
punto 12.1
e di apposita
preintesa
da sottoscriversi tra
il legale
rappresentante degli ex
ospedali psichiatrici di
Foggia
e Bisceglie e il Direttore
del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto
di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni il legale rappresentante degli ex
ospedali psichiatrici di
Foggia
e Bisceglie presenta
al competente
Servizio regionale istanza
di conversione
dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento,
con la
specifica indicazione del
numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti
nel piano di riconversione.
4. L’istanza
dovrà
contenere
una dichiarazione sostitutiva
di atto
di notorietà
del possesso dei
requisiti di
cui al presente
regolamento
qualora già
posseduti, ovvero un piano
di adeguamento
da attuarsi
entro
i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le
strutture
di cui al
comma 1
del presente
paragrafo
devono
adeguarsi ai
requisiti di
cui al presente regolamento
nei termini di
seguito indicati
a far
data
dalla approvazione del
piano di conversione da
parte della Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali
minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le strutture
di cui al comma 1 del presente paragrafo possono mantenere i requisiti strutturali
previsti
dalla previgente normativa.
Qualora, all’atto
della verifica
sul possesso dei
requisiti, si
accerti che i posti
già autorizzati
all’esercizio e accreditati
non possiedono i
requisiti strutturali
previsti
dalla previgente
normativa,
questi devono
essere adeguati
ai requisiti strutturali
del presente
regolamento,
nel rispetto
del termine previsto
al precedente punto b).
6. Entro
i trenta
giorni successivi alla
scadenza
di ciascuno di
tali termini, a
pena di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, il legale rappresentante della struttura
invia al competente Servizio regionale un’autocertificazione attestante
il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività
di verifica.
7. La
mancata
presentazione dell’istanza
di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli
9,
comma 4, lett.
c) e 26,
comma 2, lett.a) L.R.
n. 9/2017. Il
mancato adeguamento
ai requisiti di
cui al presente
regolamento
nei termini indicati
nel presente
articolo,
comporta la revoca
dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
ai sensi e
per gli effetti
degli articoli 14,
commi 6 e 8, e 26,
commi 2 lett.
b) e 3,
L.R.
n.
9/2017.
8. Nel
periodo intercorrente
tra la
data
di approvazione del
piano di conversione
da parte
della Giunta regionale alla
data
di adozione dei
provvedimenti
regionali di
conversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento,
i posti di RSA
ex R.R.
3/2005 manterranno il
numero e
la tipologia di
prestazioni per
cui sono già autorizzate all’esercizio ed accreditate con le relative
tariffe
vigenti
alla stessa data.
9. Nel periodo intercorrente
tra la
data
di entrata
in vigore
del presente
Regolamento
e la data
di approvazione, da parte
della Giunta
Regionale, del
piano di conversione
di cui al
presente
articolo 12.8,
le istanze
di autorizzazione alla
realizzazione per
trasformazione, di
autorizzazione all’esercizio e/o
di accreditamento relative
alle RSA ex R.R.
3/2005 sono
inammissibili.
12.9 NORME
TRANSITORIE PER I POSTI LETTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, LETTERA ii.
1. I
posti letto
di RSSA
ex art.
66 R.R.
n.
4/2007 e
s.m.i. non oggetto
di accordo
contrattuale con
la ASL che alla data
di entrata
in vigore
del presente
regolamento
sono occupati
da a) pazienti
provenienti
dagli Istituti Ortofrenici e
dalle strutture
manicomiali e
b) soggetti
psichiatrici stabilizzati
con età
superiore ai
64 anni inviati
dal Dipartimento
di Salute
Mentale,
di cui al
comma 3,
lettera
ii. dell’art.
10 sono convertiti in posti letto
di mantenimento
per anziani, tenuto
conto
dei requisiti strutturali,
tecnologici ed
organizzativi
previsti dal presente regolamento.
2. A
tal fine
il processo di
conversione, per i
posti
di cui al
comma 1
del presente
paragrafo,
sentite
le Associazioni
di categoria
maggiormente
rappresentative
a livello
regionale, avverrà
sulla base dell’atto
ricognitivo
di cui al punto
12.1 e di
apposita preintesa da
sottoscriversi
tra il
legale rappresentante
della RSSA
e il Direttore
del
Dipartimento
Promozione della Salute,
del Benessere
sociale e dello Sport per tutti, da
approvarsi
con atto
di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni il legale rappresentante della RSSA
presenta al competente
Servizio regionale istanza
di conversione dell’autorizzazione all’esercizio ed istanza
di accreditamento,
con la
specifica indicazione del
numero e
tipologia di posti
letto
così come previsti
nel piano di riconversione.
4. L’istanza
dovrà
contenere
una dichiarazione sostitutiva
di atto
di notorietà
del possesso dei
requisiti di
cui al presente
regolamento
qualora già
posseduti, ovvero un piano
di adeguamento
da attuarsi
entro
i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le
strutture
di cui al
comma 1
del presente
paragrafo
devono
adeguarsi ai
requisiti di
cui al presente regolamento
nei termini di
seguito indicati
a far
data
dalla approvazione del
piano di conversione da
parte della Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali
minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le strutture
di cui al comma 1 del presente paragrafo possono mantenere i requisiti strutturali
previsti
dalla previgente normativa.
Qualora,
all’atto
della verifica
sul possesso dei requisiti, si
accerti che i
posti già autorizzati
al funzionamento non possiedono i
requisiti strutturali
previsti
dalla previgente
normativa,
questi devono
essere adeguati
ai requisiti strutturali
del presente regolamento, nel rispetto
del termine previsto al precedente punto b).
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione al
funzionamento,
il legale
rappresentante
della struttura
invia al
competente
Servizio regionale un’autocertificazione attestante
il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività
di verifica.
7. La
mancata
presentazione dell’istanza
di conversione dell’autorizzazione al
funzionamento e
dell’istanza di accreditamento
deve
intendersi
quale rinuncia ai
sensi e per
gli effetti degli articoli
9,
comma 4, lett.
c) e 26,
comma 2, lett.a) L.R.
n. 9/2017. Il
mancato adeguamento
ai requisiti di
cui al presente
regolamento
nei termini indicati
nel presente
articolo,
comporta la revoca
dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
ai sensi e
per gli effetti
degli articoli 14,
commi 6 e 8, e 26,
commi 2 lett.
b) e 3,
L.R.
n.
9/2017.
8. Nel
periodo intercorrente
tra la
data
di approvazione del
piano di conversione
da parte
della Giunta regionale alla
data
di adozione dei
provvedimenti
regionali di
conversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento,
i posti letto
di RSSA
manterranno
il numero
e la tipologia di
prestazioni per
cui sono già autorizzate al funzionamento con le relative
tariffe
vigenti
alla stessa data.
9. Nel periodo intercorrente
tra la
data
di entrata
in vigore
del presente
Regolamento
e la data
di approvazione, da parte
della Giunta
Regionale, del
piano di conversione
di cui al
presente
articolo 12.9,
le istanze
di autorizzazione alla
realizzazione per
trasformazione, di
autorizzazione all’esercizio e/o
di accreditamento relative
ai posti letto
di RSSA di cui al presente paragrafo sono
inammissibili.
12.10 MONITORAGGIO
Ai fini
del monitoraggio
applicativo e
attuativo
del presente
regolamento
si procederà
con cadenza
triennale a valutare
il pieno utilizzo
dei posti letto
contrattualizzati
mediante il
tasso di
occupazione. Nell’ipotesi
in cui tale
tasso sia
inferiore
al 90% dei
posti non
utilizzati
nel triennio saranno
decurtati
dal nuovo
accordo
e si renderanno disponibili per la riassegnazione
secondo le regole di cui al precedente art. 10, comma 5.
ART.
13
VERIFICHE E
SANZIONI
1. Le
verifiche sul
rispetto
delle disposizioni di
legge,
sul possesso e
sulla permanenza
dei requisiti generali
e di quelli strutturali, impiantistici,
tecnologici e
organizzativi
specifici per le
RSA
e i Centri
diurni per soggetti non autosufficienti
sono effettuate
ai sensi della L.R.
n. 9/2017. e
s.m.i.
2. Per
quanto attiene il
regime sanzionatorio
si rinvia
a quanto
espressamente
disciplinato
in materia dalla L.R.
n. 9/2017. e
s.m.i.
ART.
14
NORMA DI
RINVIO
1.
Per quanto
non espressamente
previsto
nel presente
Regolamento,
si rinvia
alla normativa
regionale vigente
in materia, ed
in particolare
alla L.R.
n. 9/2017. e
s.m.i., alla L.R.
n. 53/2017 e
s.m.i. e al
Regolamento Regionale n.
3/2005 e s.m.i. per
la sezione A
“Requisiti generali”,
ed alla normativa
nazionale vigente
in materia.
2.
Per le strutture
ammesse alla deroga
di cui al
precedente
art.12, nei limiti di
quanto previsto
nello stesso articolo,
si rinvia
ai requisiti strutturali
per le RSA
del Regolamento Regionale n.
3/2005,
ai requisiti strutturali per le
RSSA
art. 66 del
R.R.
n. 4/2007 e
s.m.i., ai requisiti strutturali
per i Centri
diurni art. 60-ter del
R.R.
n. 4/2007e
s.m.i. e al DM 308/2001.
Il presente
Regolamento
è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per
gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
ALLEGATO
B
"PRIME
INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale
sull'Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non
autosufficienti
-
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva
e di mantenimento
-
Centro diurno per soggetti non autosufficienti"