Art.
1
Oggetto
e finalità
1.
La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria, statale e regionale in
materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della
popolazione, sostiene e promuove la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile per:
a) contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
b) ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;
c) favorire un’economia basata sulla chiusura dei cicli produttivi,
efficiente, resiliente e sostenibile.
2.
A tal fine, la Regione riconosce l’idrogeno come sistema di accumulo,
vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce
la sua produzione mediante l’impiego di energia elettrica prodotta da fonte
rinnovabile per favorire un uso più efficiente dell’energia prodotta, la
generazione distribuita e una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili e
integrati, nonché la produzione di biometano da biomasse e biogas.
3.
Le presenti
disposizioni disciplinano, inoltre, il procedimento amministrativo di
autorizzazione per l’integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e
riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte eolica e conversione fotovoltaica della fonte solare, nel
rispetto delle disposizioni nazionali dettate in materia, al fine di:
a) ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente degli impianti
esistenti;
b) contenere e ridurre il consumo del suolo quale bene comune e risorsa
non rinnovabile;
c) promuovere il ricorso a soluzioni progettuali e tecnologiche
innovative volte a ottenere una maggiore sostenibilità ambientale degli impianti
e delle opere connesse e il migliore inserimento degli impianti stessi nel
contesto paesaggistico e naturale;
d) garantire misure di compensazione di carattere ambientale in favore
delle comunità locali.
CAPO
I
Promozione
dell’utilizzo dell’idrogeno prodotto da energia da fonte
rinnovabile
Art.
2
Strategia
e obiettivi
1.
La Regione favorisce e sostiene una economia basata sull’idrogeno
prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile attraverso una
programmazione strategica che favorisce la domanda e l’offerta di idrogeno sul
territorio regionale, sostiene l’attività di ricerca e l’industria a essa
collegata, nonché promuove la conoscenza dell’economia basata sull’idrogeno
prodotto da energia da fonti rinnovabili.
2.
Mediante le
azioni di cui alle presenti norme, la Regione si propone di:
a) favorire la produzione di idrogeno mediante l’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, anche al fine di contribuire al bilanciamento
delle reti di distribuzione e trasmissione nazionale e alla produzione di
combustibili e carburanti avanzati per il settore dei trasporti;
b) promuovere la diffusione e l’implementazione di impianti cogenerativi
alimentati a idrogeno per la produzione di energia elettrica e calore per
alimentare reti di teleriscaldamento ed edifici, pubblici e privati, nonché di
impianti per la produzione di metano tramite la reazione fra idrogeno prodotto
da energia da fonti rinnovabili e anidride carbonica;
c) promuovere nel territorio regionale la diffusione di una rete
distributiva di idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili per
autotrazione;
d) contribuire alla creazione di domanda di idrogeno attraverso
l’incentivazione al rinnovamento del parco autoveicoli con mezzi alimentati a
idrogeno, una specifica politica della committenza pubblica volta all’utilizzo
dell’idrogeno e delle celle a combustibile in applicazioni stazionarie e di
mobilità, l’implementazione della mobilità sostenibile attraverso la promozione
del car sharing con l’utilizzo di autoveicoli alimentati a idrogeno;
e) sostenere l’insediamento di attività produttive sul territorio
regionale che possano implementare tecnologie basate sul ciclo dell’idrogeno
anche per la produzione di combustibili e carburanti rinnovabili;
f) favorire la costituzione di poli energetici per la
ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico alle realtà
produttive delle tecniche basate sulla produzione e sull’utilizzo dell’idrogeno,
sostenendo anche progetti pilota finalizzati allo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile;
g) promuovere e sostenere forme di
aggregazione tra produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile,
distributori di energia, produttori di idrogeno, università ed enti di ricerca
al fine di sostenere l’insediamento di attività produttive per lo sviluppo e
l’implementazione di tecnologie legate al ciclo dell’idrogeno;
h) favorire lo sviluppo di relazioni, forme di cooperazione e
partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i
paesi transfrontalieri, per la definizione e l’attuazione di politiche,
strategie e azioni comuni destinate a incentivare una economia dell’idrogeno
prodotto da energia da fonte rinnovabile e implementarne i progetti attraverso
forme di gestione condivise;
i) sostenere forme di aggregazione di cittadini, imprese ed enti locali
per l’acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta nel territorio
della regione, nonché per la generazione, lo stoccaggio e la vendita
dell’energia elettrica da fonte rinnovabile.
3.
Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale
dell’idrogeno sono: gli accordi di programma, le convenzioni e i protocolli di
intesa con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi e società consortili,
associazioni di categoria, consorzi di imprese e società.
Art.
3
Piano
regionale dell’idrogeno
1. Per
il raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 2, in coerenza con la
programmazione europea in materia di energia e trasporti e quella nazionale in
materia di trasporti, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente
commissione consiliare, approva il Piano regionale triennale dell’idrogeno
(PRI).
2. Il
PRI:
a) analizza lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive di
sviluppo della ricerca applicata all’idrogeno;
b) definisce gli obiettivi da raggiungere nell’arco temporale di tre
anni;
c) individua gli interventi regionali di promozione e sostegno dei
settori legati alla filiera dell’idrogeno prodotto da energia da fonte
rinnovabile al fine di razionalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie
disponibili;
d) definisce gli ambiti di ricerca e di ricerca applicata da sostenere;
e) evidenzia le risorse finanziarie destinate all’attuazione del PRI;
f) prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione del PRI.
3.
In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il PRI entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
4.
Il PRI è aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale
da adottare entro l’ultimo semestre di ciascun triennio, all’esito di una
procedura di consultazione dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.
5.
Tenendo conto delle finalità, degli obiettivi e delle azioni di cui alle
presenti disposizioni, la Regione aggiorna gli atti di programmazione generale e
il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), di cui all’articolo2,
della legge
regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili).
Art.
4
Osservatorio
regionale sull’idrogeno
1
La Regione istituisce l’Osservatorio regionale sull’idrogeno che svolge
attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi alla
filiera dell’idrogeno, nonché di supporto nella definizione della programmazione
regionale al fine di raccordare le iniziative promosse e incentivare più
efficacemente l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile.
2.
All’Osservatorio competono:
a) la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e l’aggiornamento dei dati
afferenti l’economia dell’idrogeno;
b) l’osservazione dell’andamento delle attività economiche e di ricerca
legate alla filiera dell’idrogeno;
c) la promozione di incontri, studi e dibattiti;
d) il supporto alla Giunta regionale nell’elaborazione del PRI, nel
monitoraggio della sua attuazione, nonché nell’aggiornamento del PEAR e degli
atti di programmazione generale;
e) il supporto alla Giunta e al Consiglio regionale nella definizione di
politiche per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili per
favorire i processi di transizione energetica nei cicli produttivi, nonché per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo
economico 15 marzo 2012, n. 59658 (Definizione e qualificazione degli obiettivi
regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di
gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle
regioni e province autonome, c.d. Burden Sharing).
3.
I componenti dell’Osservatorio sono nominati con deliberazione di Giunta
regionale e restano in carica per tre anni, con la possibilità di un solo
rinnovo consecutivo del mandato.
4.
L’Osservatorio è composto da esperti rappresentativi della filiera della
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, del settore della
produzione di idrogeno e celle a combustibile, del settore della ricerca, delle
università, nonché da rappresentanti dell’ANCI, delle associazioni
ambientaliste, dei distretti produttivi pugliesi attivi nel settore delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, degli enti non a scopo di
lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno e da rappresentanti delle
strutture regionali con competenza nei settori energia, mobilità, ambiente e
innovazione.
5.
In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, la Giunta regionale
provvede alla costituzione dell’Osservatorio.
6.
L’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’idrogeno non comporta
oneri per il bilancio regionale. La partecipazione dei componenti
all’Osservatorio regionale è a titolo gratuito.
Art.
5
Azioni
a sostegno dell’idrogeno
1
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente,
concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese
per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto da energia da
fonte rinnovabile. A tal fine, la Giunta regionale aggiorna gli atti di
programmazione generale ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie per il
periodo 2014-2020.
2. In
particolare, la Regione concede contributi agli investimenti, anche sotto forma
di facilitazioni finanziarie e prevede criteri premiali nelle misure di
attuazione della programmazione esistente per:
a) la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno
prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore
per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti di teleriscaldamento
pubbliche e private. Particolari forme di premialità sono riconosciute a favore
di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti in zone industriali e
rurali;
b) le iniziative finalizzate alla realizzazione di impianti, anche
sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto dall’utilizzo
di energia da fonti rinnovabili, promuovendo e favorendo, a tal fine, la
sottoscrizione di accordi di programma e convenzioni con gestori di reti
stradali e autostradali, le università e le imprese con sede legale o operativa
nel territorio della Regione;
c) la realizzazione di impianti per la produzione di biometano mediante
idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.
3.
Al fine di incentivare l’utilizzo di autoveicoli e materiale rotabile
ferroviario dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno
prodotto da energia da fonte rinnovabile a servizio del Trasporto pubblico di
interesse regionale e locale (TPRL):
a) la Regione promuove il rinnovo del parco rotabile su gomma e
ferroviario adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle a
combustione alimentati a idrogeno, mediante bandi dedicati o la previsione di
criteri premiali;
b)
la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, provvede a determinare, in relazione ai servizi minimi di
trasporto, un contributo finanziario aggiuntivo a compensazione degli obblighi
di servizio pubblico svolto mediante veicoli dotati di sistemi a celle a
combustione alimentati a idrogeno.
4.
La Regione promuove, altresì, una rete infrastrutturale regionale per la
ricarica dei veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia elettrica da
fonte rinnovabile e l’implementazione del car sharing basato su veicoli
alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, prevedendo
misure di cofinanziamento in favore degli enti locali.
5.
Al fine di incentivare il rinnovo del parco autoveicoli pubblico e
privato sul territorio regionale sono esentati dal pagamento della tassa
automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2
del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento
recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità
successive, i veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal
1° gennaio 2018. Al termine del periodo complessivo di esenzione l’importo della
tassa automobilistica è ridotto a un quarto.
Art.
6
Ricerca
1
La Regione sostiene, anche finanziariamente, la ricerca finalizzata alla
riduzione dei costi di produzione e incremento dell’efficienza impiantistica per
la produzione di idrogeno mediante energia da fonte rinnovabile e la ricerca
applicata sull’idrogeno come vettore energetico per la mobilità sostenibile e
forma di accumulo di energia, in cui siano impegnate università, centri di
ricerca pubblici e privati e imprese con sede legale o operativa nel territorio
della Regione Puglia.
2
Al fine di pervenire a un polo regionale di riferimento sull’idrogeno che
raccordi le diverse iniziative e ne stimoli l’ulteriore sviluppo nel territorio,
la Regione promuove accordi di programma, convenzioni o protocolli di intesa tra
università, centri di ricerca pubblici e privati e imprese.
3
Per gli scopi indicati ai commi 1 e 2, la Regione potrà utilizzare il
fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e della mobilità
sostenibile istituito dall’articolo 11,
comma 3, della l.r.
25/2012.
Art.
7
Comunità
locali dell’energia
1.
Al
fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia individualmente
che in forma aggregata, al mercato dell’energia e favorire la generazione
diffusa di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la Regione:
a) promuove la creazione di comunità locali dell’energia, organizzate
anche nella forma di cooperative di comunità ai sensi della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità) o
di comunità di energia rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, punto 16),
della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2018, n. 2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
aventi a oggetto l’attività di generazione distribuita, stoccaggio, gestione
fisica o virtuale della rete di distribuzione locale e/o vendita di prossimità
di energia elettrica;
b) favorisce campagne informative finalizzate a promuovere la
partecipazione attiva dei cittadini al mercato della produzione, vendita e
consumo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;
c) promuove la diffusione di sistemi di accumulo, anche a uso
condominiale.
2.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Giunta regionale
adotta misure finalizzate alla concessione di aiuti, anche finanziari, per
sostenere l’accesso e la partecipazione attiva dei cittadini, in maniera
aggregata, al mercato dell’energia e favorirne la loro presenza attiva come
produttori e consumatori locali di energia.
CAPO II
Disposizioni
in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e
riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte
eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare
Art.
8
Obiettivi
1.
La Regione, nel rispetto della normativa statale dettata in materia di
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, favorisce gli
interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e
riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare che
comportano una riduzione del numero di aereogeneratori e delle superfici
occupate dagli impianti esistenti, nonché l’adeguamento tecnologico degli stessi
al fine di incentivare il processo di decarbonizzazione, promuovere la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ridurre i processi di
antropizzazione e il consumo del suolo.
2.
La Regione promuove procedimenti semplificati per favorire la
prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti che garantiscono il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Art.
9
Definizioni
1.
Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
a) area vasta: un’area geografica comprendente i territori di almeno
cinque comuni contigui l’uno con l’altro all’interno della quale sono ubicati
più impianti esistenti;
b) area di ingombro del singolo aerogeneratore: l’area pari a un quadrato
il cui lato è pari a tre volte il diametro del rotore e avente per centro l’asse
della torre dell’aerogeneratore;
c) impianto esistente: un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonte rinnovabile autorizzato e realizzato per il quale il
soggetto proponente intende provvedere alla integrale ricostruzione,
potenziamento, rifacimento e riattivazione;
d) integrale ricostruzione: l’intervento che prevede la realizzazione,
utilizzando componenti nuove o rigenerate, di un impianto alimentato da fonti
rinnovabili in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un
altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere
riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti;
e) potenziamento: l’intervento che prevede la realizzazione di opere
sull’impianto volte a ottenere un aumento della potenza dell’impianto;
f) riattivazione: la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre
dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerate;
g) rifacimento: l’intervento finalizzato al mantenimento in piena
efficienza produttiva dell’impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni
e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei
principali macchinari e opere costituenti l’impianto. Il rifacimento è
considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell’intervento
complessivamente effettuato;
h) superficie destinata all’installazione di un impianto eolico: l’area
determinata dalla sommatoria della superficie occupata dalle opere accessorie
(viabilità di accesso, aree di stoccaggio, viabilità interna e piazzole di
montaggio) e della sua area di ingombro, nell’ipotesi di singolo
aereogeneratore, o dell’area che racchiude il gruppo di aerogeneratori
determinata come di seguito:
1) aerogeneratori in gruppo: superficie racchiusa dalla poligonale
congiungente gli aerogeneratori aumentata della distanza pari a tre volte il
raggio del rotore su tutti i lati della poligonale;
2) aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza
tra primo e ultimo aerogeneratore aumentata di tre volte il raggio del rotore su
ogni estremo e larghezza pari a tre volte il diametro del rotore;
i) superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico: la
superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli
fotovoltaici e comprensiva di tutti gli spazi liberi tra pannelli, delle aree di
sedime delle strutture accessorie e delle eventuali recinzioni;
j) superficie radiante: la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici
al netto di tutti gli spazi liberi tra pannelli;
k)
superficie spazzata: la superficie aerea corrispondente al cerchio formato dal
raggio del rotore.
Art.
10
Valutazione
preliminare dei potenziali impatti ambientali *
[1
I progetti relativi a interventi di integrale ricostruzione,
potenziamento, rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il
rendimento delle prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione
di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte
solare con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW, risultante dagli
interventi proposti, possono essere sottoposti, su richiesta del proponente, al
procedimento di valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2
All’esito della valutazione preliminare, i progetti di cui al comma 1 non
sono comunque assoggettati al procedimento di verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale o a VIA a condizione che prevedano: a) per gli
impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 50
per cento del totale di aereogeneratori precedentemente installati; b) per gli
impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il
20 per cento della superficie radiante precedentemente installata o una
riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto
fotovoltaico pari ad almeno il 20 per cento di quella precedentemente occupata.
I progetti di cui alle lettere a) e b) devono altresì prevedere misure di
compensazione di carattere ambientale e territoriale in favore dei comuni nei
cui territori ricadono gli impianti, conformi ai criteri definiti dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e dalle
linee guida regionali adottate ai sensi dell’articolo 16, per le quali i comuni
abbiano manifestato il proprio assenso.
3.
Agli effetti di cui al comma 2, nel caso in cui il progetto coinvolga più
impianti esistenti ricadenti in un’area vasta, per gli impianti eolici la
riduzione del numero di aereogeneratori è pari ad almeno il 40 per cento del
totale degli aereogeneratori precedentemente installati; le soglie minime di
riduzione previste per gli impianti fotovoltaici sono pari ad almeno il 15 per
cento.
4.
Laddove l’applicazione delle percentuali indicate nei commi 2 e 3 per la
definizione della soglia minima di riduzione del numero di aereogeneratori
determini un quoziente con cifre decimali, si applica un arrotondamento in
difetto se il decimale è inferiore alla metà dell’unità; al contrario, si
applicherà l’arrotondamento in eccesso qualora il decimale è uguale o superiore
alla metà dell’unità.
5.
Ai fini di quanto disposto al comma 2, fermo restando l’obbligo di
prevedere misure di compensazione, le soglie minime di riduzione di cui
all’articolo 10 non trovano applicazione per i progetti di cui al comma 1
relativi agli impianti esistenti di cui al paragrafo 12.1 e 12.2 del d.m.
47987/2010, nonché agli impianti esistenti aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2,
comma 2, della legge
regionale 18 ottobre 2010, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 “Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale”).
6.
Per la valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del d.lgs.
152/2006 dei progetti di cui al presente articolo e per gli eventuali
conseguenti procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA,
l’autorità competente è la Regione. La Regione è altresì autorità competente
qualora il progetto debba essere assoggettato a valutazione di incidenza, ad
autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.
]
* La
Corte costituzionale con sentenza n. 258/2020 ha
dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
Art.
11
Disciplina
delle modifiche sostanziali e non sostanziali
1.
Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 3, primo
periodo del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli
interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e
riattivazione realizzati su impianti esistenti, eolici o fotovoltaici, che, a
prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi
proposti, non comportano variazioni in aumento delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e della superficie destinata
all’installazione degli impianti stessi, né delle opere connesse, nonché, per
gli impianti eolici, spostamenti al di fuori dell’area di ingombro dei singoli
aerogeneratori, non sono considerate modifiche sostanziali ai fini e per gli
effetti dell’articolo 5, comma 3, secondo periodo del d.lgs. 28/2011. Per gli
impianti eolici non sono, altresì, considerati modifiche sostanziali gli
interventi consistenti nella sostituzione della tipologia dei rotori a
condizione che non comportino una variazione in aumento della superficie
spazzata e della volumetria delle strutture determinate da tutti gli
aerogeneratori complessivamente considerati, della superficie destinata
all’installazione degli impianti stessi, né delle opere connesse, nonché
spostamenti al di fuori dell’area di ingombro dei singoli aerogeneratori.
2.
Sono altresì soggetti al procedimento di cui all’articolo 6 del d.lgs.
28/2011 gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e
riattivazione realizzati su impianti esistenti, eolici o fotovoltaici, non
qualificabili come modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, a condizione
che comportino la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva
non superiore a 1 MW.
3.
Qualora gli interventi disciplinati ai commi 1 e 2 ricadano nei territori
di due o più comuni, la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs.
28/2011 è presentata al comune nel cui territorio l’intervento prevede, nel caso
di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di aerogeneratori e, nel
caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di pannelli.
4.
Sono comunque soggetti al procedimento di autorizzazione unica
disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità) gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento,
rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti eolici o
fotovoltaici:
a) che sono qualificati come modifiche sostanziali di impianti esistenti
e comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva
superiore a 1 MW;
b) che sono qualificati come modifiche non sostanziali di impianti
esistenti assentiti con Denuncia inizio attività (DIA), Procedura abilitativa
semplificata (PAS) o Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) e
comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva
superiore a 1 MW.
5.
Restano fermi, se previsti e salvo quanto disposto dall’articolo 10, la
valutazione preliminare, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, nonché
l’autorizzazione paesaggistica, l’accertamento di compatibilità paesaggistica e
i pareri ambientali eventualmente necessari. In particolare, la verifica di
assoggettabilità a VIA o la VIA si applicano qualora l’impianto esistente non
sia stato assoggettato a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e gli
interventi proposti determinano il superamento della soglia di 1 MW o un aumento
superiore a 1 MW della potenza nominale complessiva dell’impianto esistente.
Art.
12
Rinnovo
del titolo abilitativo *
[1.
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 8, il
rinnovo dell’autorizzazione di un impianto esistente, per una durata pari a
quella autorizzata dal titolo abilitativo originario, può essere disposto a
condizione che si preveda l’esecuzione di uno degli interventi di cui
all’articolo 11 e:
a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori
pari ad almeno il 40 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente
installati;
b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante
pari ad almeno il 15 per cento della superficie radiante precedentemente
installata o la riduzione della superficie destinata all’installazione
dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 15 per cento di quella
precedentemente occupata.
2.
Agli effetti di cui al comma 1, nel caso in cui l’intervento coinvolga
più impianti esistenti ricadenti in un’area vasta, per gli impianti eolici la
riduzione del numero di aereogeneratori è pari ad almeno il 30 per cento del
totale degli aereogeneratori precedentemente installati; le soglie minime di
riduzione previste per gli impianti fotovoltaici sono ridotte al 10 per cento;
le medesime percentuali si applicano qualora l’intervento preveda la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di idrogeno da
elettrolisi dell’acqua, con annesso impianto di stoccaggio, integrato
all’impianto eolico o fotovoltaico oggetto dell’intervento.
3.
Qualora l’impianto esistente sia stato assentito con un titolo
abilitativo diverso dall’autorizzazione unica, il rinnovo del titolo abilitativo
originario sarà disposto per una durata pari a venti anni.
4.
Laddove l’applicazione delle percentuali indicate nei commi 1 e 2 per la
definizione della soglia minima di riduzione del numero di aereogeneratori
determini un quoziente con cifre decimali, si applica un arrotondamento in
difetto se il decimale è inferiore alla metà dell’unità; al contrario, si
applicherà l’arrotondamento in eccesso qualora il decimale è uguale o superiore
alla metà dell’unità.
5.
Le soglie minime di riduzione di cui all’articolo 12 non trovano
applicazione per gli interventi di cui al comma 1 relativi agli impianti
esistenti di cui al paragrafo 12.1 e 12.2 del d.m. 47987/2010, nonché agli
impianti esistenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 2,
della l.r. 13/2010.
6.
La dichiarazione per l’avvio della procedura abilitativa semplificata,
qualora l’intervento ricada in una delle ipotesi di cui all’articolo 11, commi 1
e 2, o l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica, qualora l’intervento
ricada nelle ipotesi di cui al medesimo articolo 11, comma 4, è presentata
almeno dodici mesi prima della data di scadenza del titolo abilitativo
dell’impianto esistente. Nel caso di progetti ricadenti in area vasta, il
termine per la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica è determinato
con riferimento alla data di scadenza del titolo abilitativo più risalente nel
tempo.
7. L’inizio dei lavori deve avvenire ed
essere comunicato entro e non oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di scadenza del titolo abilitativo dell’impianto esistente ovvero dalla data di
perfezionamento della PAS o dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica, se
successiva. Nel caso di progetti ricadenti in area vasta, l’inizio dei lavori
deve avvenire ed essere comunicato entro e non oltre il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di scadenza del titolo abilitativo più risalente nel tempo
o dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica, se successiva. Il termine di
inizio dei lavori è prorogabile per un massimo di dodici mesi, su istanza
motivata presentata almeno quindici giorni prima della data di scadenza, qualora
il soggetto autorizzato abbia presentato o intenda presentare istanza di
partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi previsti per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
8.
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in trenta mesi dalla
data di inizio dei lavori.
9. Entro centottanta giorni dalla data di
rilascio dell’autorizzazione unica ovvero dalla data di perfezionamento della
PAS, nel caso di interventi che comportano la realizzazione ed esercizio di un
impianto di potenza nominale superiore ai limiti fissati dall’articolo 6
della l.r.
25/2012, il soggetto autorizzato:
a) provvede agli adempimenti di cui all’articolo 4,
comma 2, lettere a), b) e c), della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in
materia ambientale);
b) costituisce un fondo di accantonamento in un conto corrente bancario o
postale fruttifero – con possibilità di reinvestimento in titoli o obbligazioni
statali – vincolato a favore del comune nel cui territorio è ubicato l’impianto
a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di
messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto.
L’accantonamento è pari a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica e potrà
essere effettuato in un’unica soluzione o secondo un piano che preveda
versamenti semestrali e si completi entro tre anni dall’apertura del conto
corrente bancario o postale;
c) deposita fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia
dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in
pristino dello stato dei luoghi, per l’ipotesi di decadenza del titolo
abilitativo dichiarata ai sensi del comma 12, di importo non inferiore a euro
50,00 per ogni kW di potenza elettrica installata.
10. Entro
trenta giorni dal puntuale adempimento degli obblighi prescritti dal comma 9 è
svincolata la fideiussione eventualmente rilasciata a garanzia del ripristino
dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto esistente ai sensi
dell’articolo 4,
comma 2, lettera d), della l.r.
31/2008. La fideiussione rilasciata per le finalità di cui al comma
9, lettera c), è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di
collaudo.
11. I termini
di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 sono perentori e non sono soggetti a proroga, fatta
salva l’ipotesi di cui al comma 7, ultimo periodo.
12. Nel caso in
cui i termini indicati dai commi 7, 8 e 9 non siano rispettati o qualora non sia
rispettato il piano di accantonamento di cui al comma 9, lettera b), la PAS o
l’autorizzazione unica perde efficacia e decade. In tal caso, la completa
dismissione dell’impianto esistente e delle opere eventualmente realizzate,
nonché le opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, deve avvenire entro
il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di notificazione del
provvedimento di decadenza della PAS o dell’autorizzazione unica, se successiva
alla data di scadenza del titolo abilitativo relativo all’impianto esistente.
13. Restano
fermi, se previsti e salvo quanto disposto dall’articolo 10, la valutazione
preliminare, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, nonché
l’autorizzazione paesaggistica, l’accertamento di compatibilità paesaggistica e
i pareri ambientali eventualmente necessari.
14. Con il
provvedimento di cui all’articolo 16, la Giunta regionale definisce termini,
modalità ed elaborati per la presentazione dell’istanza di procedura abilitativa
semplificata e di rilascio dell’autorizzazione unica, regola i relativi
procedimenti, stabilisce condizioni e modalità per la costituzione del fondo di
accantonamento di cui al comma 9, lettera b). ]
* La
Corte costituzionale con sentenza n. 258/2020 ha
dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
Art.
13
Norma
di coordinamento
1.
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 10, 11 e 12, trovano
applicazione le disposizioni statali e regionali che disciplinano i procedimenti
di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di
impatto ambientale, nonché di autorizzazione unica e procedura abilitativa
semplificata.
Art.
14
Criteri
per la determinazione delle misure di compensazione
1.
Relativamente agli interventi disciplinati dal capo II, le misure
compensative sono definite con il provvedimento conclusivo del procedimento di
cui all’articolo 10, comma 2, ovvero, qualora previste, con il provvedimento di
VIA o di non assoggettabilità a VIA e sono riconosciute in favore dei comuni nei
cui territori sono realizzati gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare.
2. Le
misure compensative hanno carattere non meramente patrimoniale e sono
finalizzate a interventi di miglioramento ambientale, mitigazione degli impatti
riconducibili al progetto, miglioramento della sostenibilità ambientale di
immobili e infrastrutture pubbliche, nonché di sensibilizzazione delle comunità
locali sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione orientata
all’economia circolare e della riduzione della dipendenza dai combustibili
fossili. A tale scopo, possono
essere destinate a:
a) contribuire all’efficientamento energetico di impianti e immobili
comunali;
b) realizzare impianti pubblici di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile o di accumulo;
c) contribuire all’acquisto di flotte autoveicoli a zero o basse
emissioni in atmosfera;
d) realizzare punti per l’approvvigionamento di energia elettrica o
idrogeno;
e) realizzare opere di mitigazione dell’impatto visivo degli impianti sul
centro abitato;
f) valorizzare il patrimonio culturale e le componenti del paesaggio;
g) realizzare strade o il loro rifacimento mediante l’utilizzo di asfalti
ecologici;
h) realizzare piste pedo-ciclabili;
i) costituire comunità locali dell’energia.
Art.
15
Riconversione
di aree industriali dismesse, cave esaurite e siti
inquinati
1
Accertato e verificato che non vi siano le condizioni per la destinazione
dei suoli a uso agricolo o alla coltivazione e alla riattivazione di una cava,
la Regione favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree
industriali dismesse e in cave esaurite al fine di favorirne la riconversione
industriale, lo sviluppo economico e il riutilizzo. Per le medesime finalità, la
Regione promuove il riutilizzo di siti inquinati e dei siti di interesse
nazionale di cui all’articolo 252 del d.lgs. 152/2006, a condizione che gli
stessi siano bonificati in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale con
oneri a carico del soggetto proponente.
2
A tal fine, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali in
materia di autorizzazione unica, la Giunta regionale promuove accordi di
programma che prevedano la delocalizzazione nelle aree indicate al comma 1 di
impianti esistenti ubicati in aree non idonee ai sensi del regolamento
regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del decreto del
Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la
individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della
Regione Puglia”.), nonché in aree in cui la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica
della fonte solare non sia ammissibile ai sensi del Piano paesaggistico
territoriale della Regione Puglia (PPTR) o in zone classificate agricole con
contestuale dismissione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi.
Art.
16
Disposizioni
in materia di adempimenti della Giunta regionale
1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, al fine di assicurare tempestività, efficacia e coerenza nella
definizione dei procedimenti disciplinati nel capo II, la Giunta regionale:
a) individua termini, modalità, criteri, modelli e buone prassi da
seguire nell’avvio e nella definizione dei procedimenti di cui al capo II;
b) definisce l’attività di supporto e monitoraggio nell’istruttoria,
nello svolgimento e nella definizione dei procedimenti di competenza dei comuni;
c) adotta criteri e indirizzi per lo svolgimento della valutazione
preliminare di cui all’articolo 10, in conformità a quelli statali;
d) definisce le linee guida per la determinazione delle misure di
compensazione di cui all’articolo 14.
2.
Nel medesimo termine, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente
legge, la Giunta regionale aggiorna il r.r.
24/2010 e avvia il procedimento di revisione del PPTR. In particolare, in
sede di aggiornamento e revisione del predetto regolamento e del PPTR, qualora
anche un solo impianto esistente sia localizzato in aree non idonee ai sensi del
suddetto r.r.
24/2010, ovvero in aree la cui realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte
solare non sia ammissibile ai sensi del PPTR, potranno ritenersi ammissibili i
progetti relativi a interventi di integrale ricostruzione, potenziamento,
rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il rendimento delle
prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione di energia
elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare, a
condizione che prevedano una riduzione del numero di aereogeneratori pari ad
almeno il 70 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente
installati e, per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie
radiante pari ad almeno il 40 per cento della superficie radiante
precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata
all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 40 per cento di
quella precedentemente occupata, nonché sia verificata la loro compatibilità con
gli specifici valori dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e
artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del
paesaggio rurale. In tali ipotesi, trovano applicazione i moduli procedimentali
e le previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.
NORME FINALI
Art.
17
Clausola
valutativa
1.
Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale
trasmette alle competenti commissioni consiliari permanenti una relazione sullo
stato di attuazione e sulla efficacia delle presenti norme, elaborata sulla base
dei dati forniti dal Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio e dal Dipartimento regionale sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro. In particolare, la relazione deve
contenere dati e informazioni in merito:
a) agli interventi attuati dalla Regione per promuovere e sostenere i
settori legati alla filiera dell’idrogeno prodotto da energia da fonte
rinnovabile;
b) alle azioni intraprese dall’Osservatorio regionale sull’idrogeno per
la promozione dell’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile,
nonché all’attività di supporto nella definizione della programmazione regionale
in materia di idrogeno;
c) alle azioni a sostegno della produzione e consumo di idrogeno prodotto
da energia da fonte rinnovabile ai sensi dell’articolo 5;
d) alle misure promosse dalla Regione per sostenere anche
finanziariamente la ricerca e la ricerca applicata sull’idrogeno di cui
all’articolo 6;
e) alle iniziative finalizzate a incentivare la creazione di comunità
locali dell’energia;
f) al numero di istanze di rilascio di titoli abilitativi presentate per
assentire la realizzazione di interventi di integrale ricostruzione,
potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare,
nonché ai tempi medi di definizione dei procedimenti anche riferiti alla fase
endoprocedimentale ambientale e ai relativi esiti;
g) alla produzione di energia elettrica generata da impianti alimentati
da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare e, in
particolare, da impianti oggetto degli interventi di cui all’articolo 8, comma
1.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo agli esercenti
gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o per
conversione fotovoltaica della fonte solare di comunicare, con cadenza
semestrale, i dati della produzione.
Art.
18
Rispetto
della normativa dell’Unione europea
1.
I contributi previsti dalle presenti disposizioni sono concessi nel
rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di
stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato nei commi 2, 3 e 4.
2.
I contributi, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono
concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea emanati ai sensi
del regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1588,
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 2015,
serie L 248.
3.
I contributi, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono
concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) del
Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589, recante modalità di applicazione
dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, serie L 248,
oppure se siano da ritenere autorizzati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del
medesimo regolamento.
4.
Le presenti disposizioni sono comunicate alla Commissione europea ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, n. 1535, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell’informazione, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre 2015, serie L 241.
Art.
19
Norma
finanziaria
1.
Per le
finalità di cui alle presenti disposizioni, nel bilancio autonomo regionale:
a)
nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, ai fini della concessione
di contributi a enti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di
produzione di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile o di impianti di
produzione di energia elettrica e calore alimentati a idrogeno di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250
mila;
b)
nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, ai fini della concessione
di contributi per favorire il rinnovo del parco rotabile su gomma e ferroviario
adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle a combustione
alimentati a idrogeno di cui all’articolo 5, comma 3, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila;
c) nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, ai fini della
concessione di contributi a enti locali che implementano il car sharing mediante
l’utilizzo di veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte
rinnovabile di cui all’articolo 5, comma 4, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila;
d) nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, ai fini della
concessione di contributi per il finanziamento dei programmi di ricerca di cui
all’articolo 6, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
2.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli
stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
3.
Alla copertura finanziaria degli oneri indicati al comma 1, pari a
complessivi euro 500 mila, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente, in corso di
adozione, missione 20, programma 3, titolo 1.
4.
Al finanziamento degli interventi previsti dalle presenti disposizioni
concorrono altresì fondi nazionali o comunitari all’uopo destinati.
CAPO
III
Disposizioni
urgenti in materia edilizia
Art.
20
Conferma
disposizioni ai sensi dell’articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1.
Nelle more dell’emanazione delle linee guida previste dall’articolo
94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del capo I, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è
confermato l’attuale regime disciplinare definito dalla deliberazione di Giunta
regionale 3 giugno 2010, n. 1309 (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. – D.M.
14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizioni organizzative in
materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito
delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti
interpretativi) e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016, n.
1166 (DPR 380/2001 – procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o
rilascio di relative autorizzazioni. Direttive.).
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, dellalegge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.