IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
1036 del 02/07/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento e
definizioni
1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione
di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) della legge
regionale n. 24 del 16 aprile 2015 come modificata dalla legge
regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo
come legge.
2. Le presenti norme attuano altresì quanto
contenuto nel regolamento
regionale 10 settembre 2018, n. 11, “Requisiti e procedure per
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, approvato ai sensi delle
lettere a), c) ed h) del comma 1 dell’art. 3
della legge.
3. Le definizioni contenute nel presente regolamento
fanno riferimento a quanto previsto dalla legge
ed in particolare:
a. la superficie di vendita di un esercizio
commerciale è definita dall’art. 4,
comma 1, lettera e) della legge
;
b. i parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente
regolamento sono riferiti ai settori merceologici alimentare e non alimentare
in applicazione dell’art. 16,
commi 2 e 3 della legge
c.
le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono definite dall’art.16,
comma 5, della leggeche
ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita;
d. le
modalità insediative delle grandi strutture di vendita sono definite dall’art.
16,,
comma 6 della legge
4. Nel presente regolamento per struttura complessa
si intende una grande struttura di vendita formata da più esercizi commerciali e
cioè: il centro commerciale, l’area commerciale integrata e il parco permanente
attrezzato.
5. In applicazione dell’art. 17,
comma 1, del regolamento
n. 11/2018 è considerata non alimentare la struttura che includa il settore
merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in
misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.
6. La dotazione di servizio di cui all’art. 6 è
valutata con riferimento all’area territoriale costituita dal comune oggetto di
intervento e dai comuni contermini.
7. Le disposizioni del presente regolamento
tengono conto delle finalità previste dal r.r.
n. 15 del 15/07/2011 concernente “I Distretti urbani del commercio”.
Art. 2
Obiettivi e strumenti della programmazione
1. La programmazione delle grandi strutture di vendita
persegue le finalità previste dall’art. 2
della legge
e, in particolare:
-rendere sostenibile l’impatto delle grandi strutture
di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e sociali;
-consentire le modifiche delle strutture esistenti, anche attraverso la
possibilità di riallocazione in aree all’interno del comune, in cui possano
sviluppare una maggiore capacità di servizio;
-favorire gli insediamenti
nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
-tener conto
delle specificità territoriali e del livello di servizio all’utente presente e
atteso;
-tener conto della mobilità determinata dal progetto, con
particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull’uso di mezzi di
trasporto pubblici e privati;
-favorire iniziative che presentino una
particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della
rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree
dismesse o degradate;
-tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di
una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità;
-favorire il risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già
urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o
rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il paesaggio.
2. Le norme del presente regolamento, nel rispetto
del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, ai
fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti dagli articoli
che seguono.
Art. 3
Periodo di validità e procedure per il rinnovo
1. Le norme del presente regolamento hanno
validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque
valide fino all’approvazione del provvedimento successivo.
2. Ai fini della redazione del successivo documento
di programmazione la Regione verifica gli effetti del presente regolamento e la
sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di
aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.
3. La proposta di nuovo regolamento viene
predisposta centoventi giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con
le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti
dall’Osservatorio regionale sul commercio.
Art. 4
Norme di carattere generale
1. I centri commerciali di interesse locale di cui
all’art. 16,
comma 10, della legge
e le piccole aree commerciali integrate con superficie di vendita massima di mq
4.000 sono previsti dai comuni all’interno degli strumenti di programmazione
comunale delle medie strutture di vendita e sono subordinati ai parametri 7 e 8.
2. L’autorizzazione di aree commerciali
integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie
strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del
presente documento.
3. Il rilascio dell’autorizzazione per il Parco
permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio del
permesso di costruire per l’intero parco. Non è consentita l’attivazione in
tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle
altre attività del parco.
TITOLO II
OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA
Art. 5
Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture
1. Il presente titolo definisce i parametri di
sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro
compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque
subordinato al possesso dei requisiti di legge.
2. I parametri e la soglia minima garantiscono
il conseguimento delle finalità dell’art. 2
della legge
e degli obiettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento, con particolare
riferimento: alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al
contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l’utilità
sociale della stessa ex art. 41 Cost., all’equilibrio funzionale e insediativo
delle strutture in rapporto con l’uso del suolo e del territorio e alla
mitigazione degli impatti ambientali.
3. Il rilascio dell’autorizzazione per una
nuova grande struttura di vendita avviene a condizione che l’impatto della
struttura sul territorio sia classificato sostenibile e quindi è accoglibile a
condizione che siano ridotti a zero gli impatti generati dall’insediamento.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo si procede a valutazione integrata degli impatti, volta ad
esaminare in concreto gli impatti generati dalla struttura commerciale,
attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure
compensative e di mitigazione.
Art. 6
Parametro n. 1: Impatto socioeconomico
Razionalizzazione del servizio agli utenti e
contemperamento della libertà di iniziativa economica con l’utilità
sociale
1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva
dell’insediamento:
a. superiore a 20.000 mq punti 0
b. superiore a 10.000 mq., ma inferiore/uguale a 20.000
mq punti 5
c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale
a 10.000 mq. punti 8
d. fino a 5.000
mq. punti 10
2. Presenza di strutture commerciali impattanti:
a. grandi strutture alimentari di tipo
G2
punti 0
b. grandi strutture alimentari di tipo
G1
punti 5
c. solo strutture non alimentari, con
eventuale presenza di una media struttura
alimentare punti
10
3. Modalità insediative:
a. Struttura
isolata
punti 15
b. Centro
commerciale
punti 10
c. Area Commerciale
Integrata punti
5
d. Parco permanente
attrezzato
punti 0
4. Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni
dell’area, rapporto fra superfici di vendita esistenti nell’area,
articolato per settore merceologico alimentare o non alimentare, inclusa la
struttura da autorizzare, e popolazione complessiva residente nell’area
(comune sede di insediamento e comuni contermini):
a. rapporto >1 punti 0
b.
rapporto >=0,4 e <= 1 punti 2
c. rapporto compreso tra
>=0,2 e <0,4 punti 5
d. rapporto compreso tra >=0,1 e
<0,2 punti 8
e. rapporto inferiore a
0,1 punti 10
4.1 Il dato anagrafico previsto al precedente comma 3
è quello risultante dall’ultima rilevazione ISTAT disponibile. Non si
considerano nel computo i comuni contermini di altre regioni.
5. Riduzione di tempi di percorrenza per i
consumatori.
5.1 I tempi vanno calcolati, con riferimento alla
velocità massima consentita dal Codice della Strada agli autoveicoli calcolata
sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dell’insediamento di
cui è richiesta l’autorizzazione da altre grandi strutture analoghe per
tipologia e settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o
autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il
parametro assume i seguenti valori:
a. da 0 a 10
minuti
punti 2
b. da 10 a 20
minuti
punti 3
c. da 20 a 30
minuti
punti 4
d. oltre 30
minuti
punti 5
5.2 Il tempo di percorrenza deve essere incluso nella
relazione prevista dall’art. 12 comma 1, lett. f) del regolamento
n. 11/2018, ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione
medesima.
6. Dotazione di servizio al consumatore.
6.1 Il criterio mira a favorire gli insediamenti di
nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio in rapporto ai
residenti. L’obiettivo di servizio è calcolato in relazione alla dotazione di
superficie di vendita di grandi strutture esistenti nei comuni contermini
rapportato ai residenti dei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore
merceologico.
6.2 L’obiettivo di servizio regionale è fissato
a 50 mq ogni 1000 abitanti per il settore alimentare e 100 mq ogni 1000 abitanti
per il settore non alimentare.
6.3 Ai fini della valutazione dei progetti il
punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie di vendita non
alimentare, qualora la struttura includa una media struttura alimentare:
a) valore dell’area a seguito
dell’insediamento proposto superiore all’obiettivo di
servizio
punti 0
b) valore dell’area a seguito dell’insediamento
proposto inferiore all’obiettivo di servizio
regionale punti 10
6.4 La dotazione di servizio al consumatore viene
calcolata sulla base della ricognizione prevista dall’articolo 9, comma 4, del
presente regolamento e dell’ultima rilevazione demografica disponibile
dell’ISTAT.
7. Il presente parametro viene attuato nel
rispetto delle disposizioni sulla concorrenza tra le domande fissate dai
successivi articoli 11 e 12.
8. La soglia minima del parametro n. 1 è di 40
punti su 60.
9. Ai soli fini della valutazione del presente
parametro viene considerata non alimentare anche la struttura che includa una
media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore
merceologico alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la
struttura è classificata alimentare ai fini delle norme sulla concorrenza dei
successivi artt. 11 e 12.
Art. 7
Parametro n. 2: Impatto territoriale
1. Aree di insediamento, criteri di preferenza:
a. intervento previsto in area
urbana
punti 5
b. intervento che preveda un progetto
finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale definito dal piano
commerciale punti 10
c.
intervento previsto all’interno dell’accordo di DUC (Distretto Urbano del
Commercio)
punti 15
1.1 I punteggi di cui al precedente comma 1 sono
alternativi e non cumulabili.
2. Presenza di alternative di accessibilità esistenti
o realizzate a carico del proponente:
a. fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata
a meno di un chilometro dall’ingresso della struttura
commerciale
punti 2
b. servizio di mezzi di trasporto collettivo su
gomma con fermata collocata a meno di 500 metri dall’ingresso della struttura
commerciale
punti 2
c. presenza di percorsi ciclabili e pedonali che
colleghino l’area con il centro urbano più vicino e le eventuali fermate
ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro. punti 2
d.
accessibilità autostradale: casello a meno di un chilometro dall’ingresso
della struttura
commerciale
punti 2
2.1 I punteggi previsti dal precedente comma sono
cumulabili fra loro.
3. Ottimizzazione dell’uso del territorio:
a. parcheggi a raso che garantiscano la
permeabilità dei
suoli
punti 0
b. prevalenza di parcheggi multipiano (almeno
50% dei posti
auto)
punti 5
c. prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50%
dei posti
auto)
punti 10
3.1 I punteggi di cui al precedente comma non sono
fra loro cumulabili.
4. Impatto sui sistemi urbani esistenti.
Impegni assunti dal proponente per ridurre l’impatto della nuova struttura
rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la
dotazione di servizi.
-contribuzione aggiuntiva, rispetto agli importi previsti
dall’art. 18 comma 1 del presente regolamento, in favore dei comuni contermini
con il comune di insediamento, proporzionalmente alla popolazione residente,
per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale:
1 punto ogni 30 euro a mq di superficie di vendita fino ad un massimo di punti
4
5. Impatto occupazionale. Impegni assunti dal
proponente sui livelli occupazionali diretti (con l’esclusione dell’indotto),
garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all’avvio
e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati
corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
a. impegno all’assunzione di personale nella
struttura commerciale nel rispetto del CCNL, di almeno 25 ULA per strutture
non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 1
b. impegno al riassorbimento di mano d’opera nel settore a
rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL di almeno 25 ULA per strutture
non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 1
c. intervento proposto all’interno di un progetto di più ampio
sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di
natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi occupati nel
rispetto del CCNL punti 2
6. I punteggi di cui al precedente comma sono tra
loro cumulabili per un massimo di punti 3.
7. Qualora, in fase di attivazione
dell’autorizzazione, il Comune verifichi il mancato rispetto dell’impegno
assunto ai sensi del punto sub) 5 il proponente è tenuto a compensare con la
contribuzione aggiuntiva prevista al punto sub 4).
8. La soglia minima del presente parametro è di
20 punti su 40.
9. Il punteggio conseguito è elevato di 10 punti
qualora il progetto includa una struttura dismessa già esistente e con
destinazione commerciale alla data di entrata in vigore del regolamento.
Art. 8
Parametro n. 3: impatto
ambientale
1. Gli elementi per la valutazione del presente
parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di
verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto
ambientale prevista dall’articolo, 12
comma 1, lett. d) e lettere a), b) c) ed e) del regolamento
11/2018.
2. Impatto paesaggistico e ambientale
a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle
valutazioni d’impatto e non completamente risolvibili risolte a
livello:
ì. paesaggistico: presenza o vicinanza di beni
paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici come individuati nel
vigente Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ovvero di elementi
di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico individuati dagli
strumenti urbanistici comunali o provinciali;
ii. di criticità della rete stradale già esistenti o
previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della
rete, innesti sulla rete pubblica);
iii. sensibilità dell’area all’incremento di inquinamento
(atmosferico o acustico) derivante dall’insediamento della struttura, anche
per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze
protette ecc.);
iv. rischi idrogeologici o per le falde acquifere. punti 0
b. poco impattante: senza criticità rilevanti ovvero con
soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla
lettera a) punti 10
3. Impatto energetico e sulle risorse
3.1 Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi
idrici attraverso:
a. realizzazione di una rete duale per
l’approvvigionamento idrico: per l’acqua potabile ed per usi non potabili
(scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.)
alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte
da “tetti verdi”;
b. adozione di dispositivi tecnologici per
la riduzione del consumo di acqua. Valutazione:
se viene realizzato almeno uno dei punti sopra
riportati punti 1 se vengono realizzati entrambi i punti punti 2
3.2 Acque sotterranee - Obiettivo: Riduzione dello scarico
delle acque reflue attraverso:
a. reti fognarie separate (acque nere, acque
bianche, acque grigie),
b. idonei interventi per la gestione
delle acque di prima pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o
depurazione;
c. realizzazione di impianti di fitodepurazione.
3.2.1 I sistemi per la laminazione delle acque
meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati
nel territorio dal punto di vista paesaggistico.
Valutazione:
se viene realizzato almeno uno dei punti sopra
riportati
punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti
punti 2
3.3 Energia - Obiettivo: ridurre i consumi attraverso
interventi per:
a. ridurre i consumi di energia primaria per
riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli
ambienti interni, mediante l’adozione di sistemi naturali di climatizzazione
(es. free cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione
delle emissioni di CO2. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti
energetici stabiliti dal D.Lgs. n.311 del 29/12/2006 e s.m.i., con riferimento
ai parametri indicati per la zona climatica C.
b. garantire
almeno il livello energetico a) di cui al D.Lgs n.311/06 e s.m.i.
c. ridurre l’utilizzo delle fonti non rinnovabili per
l’approvvigionamento energetico e massimizzare l’utilizzo di fonti
rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del fabbisogno di
acqua calda sanitaria. Predisporre l’edificio ad ospitare pannelli solari
termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie
dotazioni impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico
(geotermico, micro eolico, biomassa). Realizzare impianti centralizzati, con
generatori termici ad alta efficienza modulari. Per l’illuminazione
artificiale, per le insegne e luci di arredo, utilizzare sistemi ad alto
rendimento, basso consumo e risparmio di energia rispetto a convenzionali
lampade alogene (es. lampade a iuduri metallici; tecnologia a LED colorati.)
d. ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione
naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico
e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale
per contenere al massimo l’uso della luce artificiale nelle ore diurne.
Adottare dispositivi che permettano di controllare/razionalizzare i consumi di
energia elettrica per illuminazione
e. perseguire il risparmio
energetico e il contenimento dell’inquinamento luminoso negli ambienti esterni
pubblici e privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con
tecnologie a basso consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e
utilizzare corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi
luminosi verso l’alto.
Valutazione:
se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra
riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti
punti 2
4. Gestione dei Rifiuti
4.1 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei
rifiuti prodotti in fase di realizzazione della struttura:
a. Garantire la qualità ambientale e la
salubrità dei materiali da costruzione utilizzati;
b.
Ridurre il consumo di materia e la produzione di rifiuti tendendo alla
chiusura del ciclo: ridurre, recuperare e riutilizzare i rifiuti inerti
risultanti da demolizioni o scarti di lavorazione; stabilire e definire le
modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la raccolta e la gestione
dei rifiuti internamente all’area di cantiere;
c. Ridurre i
rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti realizzando adeguate
aree per il deposito temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti;
d. Scegliere i materiali da costruzione, i rivestimenti e
gli arredi che più rispondono ai concetti della bio-edilizia, facilmente
riciclabili e privi di pericolosità e tossicità;
e.
Garantire il corretto ed efficace recupero -riciclo degli sfridi e scarti di
costruzione e dei rifiuti inerti derivanti da scavi e demolizioni;
assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo smaltimento dei rifiuti
speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le attività di cantiere;
f. Massimizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo
generate durante la realizzazione dell’opera, in applicazione del DPR
120/2017.
Valutazione:
se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra
riportati
punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti
punti 2
4.2 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei
rifiuti prodotti durante la gestione della struttura:
a. Organizzare un corretto sistema di
raccolta differenziata e intercettazione- separazione almeno delle seguenti
tipologie di rifiuto prodotte: carta e cartone, plastica e metalli, vetro,
frazione organica. Garantire l’avvio a recupero della frazione dei rifiuti
solidi urbani e assimilati su indicati in misura almeno pari alla
percentuale-obiettivo del 65% dei rifiuti prodotti, in conformità alle
previsioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
b.
Impegnarsi attraverso specifici accordi di fornitura / forme di cooperazione
ad attuare le seguenti misure di prevenzione della produzione dei rifiuti:
1. Riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di
risorse naturali attraverso il recupero dei prodotti alimentari prossimi alla
scadenza invenduti o dei prodotti che hanno perso il loro valore
commerciale e la loro distribuzione per il sostentamento alimentare delle
fasce pideboli della
popolazione.
2. Dotazione di auto-compostiere per effettuare il
trattamento e recupero di rifiuti organici prodotti dai reparti ortofrutticoli
e dalle attività di ristorazione, trasformandoli in compost.
3. Riduzione della produzione di rifiuti costituiti
da carta minimizzando la produzione di cataloghi e volantini pubblicitari
cartacei e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità digitale (posta
elettronica, sms e mms, spot televisivi o radiofonici, ecc.).
4. Riduzione dell’utilizzo degli imballaggi a
vantaggio per esempio della “vendita alla spina” di detersivi, bevande,
legumi, zucchero, farina, cereali ecc.
5. Selezione di fornitori che garantiscano una
maggiore eco-compatibilità degli imballaggi nella fase di fabbricazione
(attraverso la riduzione della quantità e dello spessore del materiale
utilizzato
e l’utilizzo di materiali riciclati), e nella fase di
consumo (promuovendo il loro riutilizzo).
6. Adesione alla campagna “plastic free” negli esercizi di
ristorazione attraverso la sostituzione della plastica con materiale
biodegradabile e/o con materiali durevoli.
c. Promuovere la filiera corta tramite l’offerta di prodotti
agricoli “dal produttore al consumatore”, favorendo la riduzione delle
emissioni legata ai trasporti e la riduzione della produzione di rifiuti
associata agli imballaggi e alle confezioni.
Valutazione:
Punto a: obbligatorio
Punto b: se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra
riportati
punti 4
Punto
c:
punti 1
5. Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima acustico:
5.1 In coerenza con la disciplina della legge quadro
sull’inquinamento acustico L. n. 447 del 26 ottobre, 1995, come modificata dal
D. Lgs. 42 del 17-02-2017 deve essere assicurato un “buon clima acustico”:
a. esternamente all’area (sorgenti
interne/esterne, ricettori esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti
esterne di inquinamento acustico);
b. all’interno dell’area
(sorgenti interne, ricettori interni);
c. all’interno degli
edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti.
5.2 Per “buon clima acustico” si fa riferimento alle soglie
normate dal DPCM 14/11/1997 e precisamente:
a. III classe per le residenze, interne ed
esterne all’area;
b. IV classe per aree, spazi, unità con
permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar, ecc.), interni ed
esterni all’area;
c. 3dB (A) in meno rispetto ai limiti di
emissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997, in corrispondenza dei confini di ogni
struttura
Valutazione:
se vengono realizzati almeno due dei punti sopra
riportati punti 1
se vengono realizzati tutti i
punti
punti 2
6. La soglia minima del presente parametro è di 18 punti su
24.
Art. 9
Disposizioni relative agli obblighi, impegni e
condizioni attestate
1. Le condizioni di sussistenza dei parametri
oggetto di valutazione sono attestate dal proponente, in sede di presentazione
della domanda, nelle relazioni di cui al comma 1 art. 12
del regolamento
regionale 11/2018 e sono asseverate dal comune all’interno delle valutazioni
di conformità di cui all’art. 12, commi 5 e 6, del medesimo regolamento.
2. Le informazioni per il calcolo dei parametri
di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 sono desunte:
a. dall’ultima rilevazione regionale, prevista al successivo
comma 4, che risulta pubblicata alla data di
presentazione della domanda;
b. dalla valutazione di conformità prevista dall’art.12,
comma 5, del regolamento
n. 11/2018.
3. A fini ricognitivi e conoscitivi il
proponente, all’atto di presentazione della domanda, è tenuto a produrre
dettagliata rilevazione delle grandi strutture esistenti sul territorio
provinciale di riferimento. La rilevazione dovrà tener conto di tutte
le strutture aventi superficie di vendita complessiva superiore a mq 2500
previste dall’art. 16 comma 5 lett. c) e art. 16
comma 6 lett. a), b), c) e d) della legge.
4. La Regione aggiorna al 30 giugno e al 31 gennaio
di ogni anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a
seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni
intervenute.
5. Gli impegni dei proponenti al rispetto dei
requisiti di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche
attraverso un atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 17
comma 10 della legge .
6. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con
il predetto atto d’obbligo, costituisce causa di non conformità
dell’autorizzazione rilasciata e comporta l’applicazione dei commi 4, 5, 6
dell’art. 62
della legge
previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle
difformità o sugli inadempimenti individuati.
7. L’attivazione dell’autorizzazione è
subordinata alla trasmissione, da parte del Comune sede di insediamento, della
relazione prevista dall’art. 14,
comma 9, del Reg.
Reg. n.11/2018.
Art. 10
Presentazione delle domande
1. Le domande per autorizzazioni disciplinate
dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente dal 1° al 31
maggio e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. Le domande presentate al di fuori
dei predetti periodi sono da considerarsi irricevibili.
2. Le domande di autorizzazione per le quali
non è prevista l’applicazione dei parametri di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8,
possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto dalla
legge, dal regolamento
n.11/2018 e dal presente regolamento.
3. La dotazione di servizio per la valutazione
dell’impatto socioeconomico è quella di cui art. 9 comma 4.
Art. 11
Concorrenza tra le domande
1. Le domande riferite a strutture analoghe per
settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo
periodo di tempo e nella medesima area vengono considerate concorrenti e
valutate congiuntamente.
2. Ai fini della valutazione congiunta i
punteggi di cui ai punti 5 e 6 (riduzione dei tempi di percorrenza e dotazione
di servizio al consumatore) dell’art. 6 del presente regolamento, vengono
assegnati prioritariamente alla domanda che raggiunge il punteggio più elevato
nei parametri di valutazione previsti dagli artt.7 e 8 e tenendo conto, in caso
di parità di punteggio, dei criteri di cui all’art. 12.
Art. 12
Priorità tra domande concorrenti
1. A parità di punteggio, ai fini della valutazione delle
domande concorrenti si tiene conto dei criteri sotto indicati che sono posti in
ordine di prevalenza dal primo al sesto punto:
I. domanda che contiene l’impegno del proponente alla
sottoscrizione di convenzioni con le associazioni di categoria del settore per
la commercializzazione di prodotti locali alimentari o non alimentari con
riferimento al settore merceologico della struttura oggetto di domanda;
II. domanda che contiene l’impegno al riassorbimento di un maggior numero
di lavoratori del settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL;
III. domanda che contiene l’impegno ad attivare un servizio navetta o
altre soluzioni di accesso “car free” alla struttura;
IV.
domanda che contiene l’impegno alla promozione di servizi e di politiche
attive a favore dell’attività commerciale all’interno dei centri storici
urbani (presentazione, e impegno alla sua realizzazione, di un progetto di
promozione delle attività commerciali nei centri storici e urbani, che
contempli una partnership con l’amministrazione comunale e gli altri operatori
economici, sul modello dei distretti del commercio di cui al regolamento
n. 15/2011;
V. domanda che contiene misure volte a
favorire il riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti;
VI. domanda che contiene la promozione di misure di welfare
territoriale o aziendale.
Art. 13
Esame delle domande in conferenza dei servizi
1. Le domande vengono presentate con i
contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento
n. 11/2018.
2. I comuni provvedono a trasmettere alla
regione le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio,
in conformità con quanto previsto dall’art. 12
del regolamento
n. 11/2018, in caso di mancato inoltro del parere questo si intende
positivo.
3. L’esame delle domande avviene in sede di
conferenza ai sensi dell’art. 17
comma 7 della legge.
4. In caso ricorrano le condizioni di
concorrenza di cui all’art. 12, la comparazione delle diverse alternative
avviene in sede conferenza dei servizi.
5. Le domande considerate ammissibili vengono
poi ordinate dalla regione sulla base del punteggio complessivo ottenuto
applicando i parametri di cui agli artt. 6, 7 ed 8 e nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 13.
TITOLO III
MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA
Art. 14
Norme generali
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18
comma 5 del regolamento
n.11/2018, gli ampliamenti e le modifiche delle grandi strutture di vendita
sono soggette alle procedure della conferenza di servizi prevista dall’art. 17
comma 7 della legge, sono subordinate al possesso dei requisiti di legge, alle
disposizioni dell’art. 18
della legge e
sono soggette ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8, ad eccezione delle
fattispecie disciplinate dal successivo art. 15.
2. Per le modifiche che non comportino
variazioni di superficie di vendita e complessive si applica l’art. 18
comma 5 del regolamento
n. 11/2018.
3. La domanda di qualsiasi modifica di aree
commerciali integrate può essere presentata o da un promotore comune oppure
anche da singoli esercenti presenti nell’area. La modifica delle strutture
incluse nelle strutture complesse comporta la verifica e l’adeguamento degli
standard di parcheggio dell’intera area.
Art. 15
Ampliamenti e trasferimenti di strutture
esistenti
1. Il trasferimento di una grande struttura di
vendita nello stesso territorio comunale, anche all’interno di strutture
complesse già esistenti, non modifica l’impatto dell’esistente a condizione che
la struttura trasferita sia stata attiva per almeno tre anni, non è subordinata
alla verifica del parametro di cui all’art. 6 ed è esaminata in sede di
conferenza dei servizi.
2. Il trasferimento di una grande struttura di
vendita al di fuori del territorio comunale segue le procedure previste per le
nuove autorizzazioni.
3. Gli ampliamenti delle strutture attive da
almeno tre anni, che siano contenuti nei limiti del 20% della superficie
complessiva, sono subordinati al possesso dei parametri di cui agli artt. 7 e 8.
Oltre tale limite l’ampliamento è subordinato anche al possesso del parametro di
cui all’art.6.
Art. 16
Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di
strutture esistenti
1. La modifica della modalità insediativa ai sensi
dell’art. 16
comma 6 della legge
è consentita a parità di superficie di vendita e con le condizioni previste per
la tipologia di trasformazione.
Art. 17
Esercizi che commercializzano beni a basso impatto
urbanistico
1. La vendita, all’interno di esercizi del settore a basso
impatto urbanistico di cui all’art. 16,
comma 3 lett. b) della legge,
di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non
alimentare altri beni” di cui all’art. 16, comma 3, lett. c), non comporta il
mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi
applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso
impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:
a. la vendita interessi al massimo del 30% della
superficie di vendita, senza necessità di separazione o delimitazione per
merceologie;
b. la superficie di vendita complessiva
dell’esercizio non superi gli 8.000 mq.
c. il fatturato
derivante dalla vendita dei prodotti a basso impatto sia prevalente;
d. l’azienda si impegni a versare il contributo di cui
all’art. 18, con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
e. siano garantiti gli standard di parcheggio previsti dalla
legge con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
f.
l’esercizio a basso impatto non sia incluso all’interno di strutture
complesse.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a
rischio di tenuta della rete distributiva
1. L’importo del contributo previsto dall’art. 17
comma 10 della legge
deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq di superficie di vendita ampliata,
trasferita o trasformata e di € 50 per ogni mq di nuova superficie autorizzata.
2. L’utilizzo delle risorse resesi disponibili a
seguito dell’attuazione del comma precedente avviene con le seguenti modalità:
a) i fondi vengono destinati alla creazione ed al
funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all’art.13
della legge.
b) Il versamento dei fondi previsti dall’art. 7, comma 4, e
dal comma precedente deve essere effettuato prima o contestualmente al
rilascio dell’autorizzazione a cui il versamento si riferisce.
3. I fondi vengono versati alla Regione sull’apposito
capitolo di spesa ed il 30% degli stessi è destinato alle attività
dell’Osservatorio Regionale del Commercio e al rafforzamento della governance
dei DUC (Distretti Urbani del Commercio).
Art. 19
Disposizioni finanziarie e finali e disciplina
transitoria
1. È abrogato il regolamento
regionale 22 dicembre 2011, n.27. Tutti i procedimenti avviati prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere
disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del r.r.
27/2011.
2. In fase di prima applicazione del presente
regolamento, la Regione, al fine di assicurare l’aggiornamento dei dati riferiti
alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli
ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, effettua nei successivi 30 giorni la
rilevazione di cui all’articolo 9 co.4.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.