IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7“Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
1334 del 07/08/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Modifica al Regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 ad oggetto “Presidi territoriali di recupero
e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione,
autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici”
1. All’art. 12
“DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 , ultimo capoverso dopo le parole:
“Il numero dei posti letto occupati da pazienti ricoverati nell’ex Istituto
Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia alla data di promulgazione del presente
regolamento saranno riconvertiti in nuclei di assistenza residenziale di
mantenimento riabilitativo”
sono eliminate le parole
“ad esaurimento”
E sono aggiunte le parole
“ come specificato di seguito:
- n. 9 nuclei, da n. 20 p.l. ciascuno, di NUCLEO DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO – 2^ tipologia per la sede di
Bisceglie;
- n. 5 nuclei, da n. 20 p.l. ciascuno, di NUCLEO DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO – 2^ tipologia per la sede di
Foggia.”
Art. 2
Modifica al Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 4 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro
diurno per soggetti non autosufficienti”
1. All’art. 10
“FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO” del Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 4 , al comma 4 sostituire le parole: “I posti
di RSA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n.
1870 si riconvertono in:
-n. 40 posti letto di RSA estensiva:
- n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per anziani;
- n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per soggetti affetti da
demenza
per ciascuna delle due sedi di Foggia e
Bisceglie;
-n. 200 posti
letto di RSA di mantenimento:
- n. 8 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per
anziani;
- n. 2 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per
soggetti affetti da demenza per per ciascuna delle due sedi di Foggia e
Bisceglie;
con le parole:
" i posti di RSA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18
novembre 2002, n. 1870 si riconvertono in:
- n. 20 posti letto di RSA
estensiva suddivisi in:
- n. 10 p.l. di prestazioni estensive per anziani;
- n. 10 p.l. di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza
per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie;
-n. 100 posti letto di RSA di
mantenimento:
• n. 4 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di
mantenimento per anziani;
• n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di
mantenimento per soggetti affetti da demenza per ciascuna delle due sedi di
Foggia e Bisceglie.”
Art. 3
Modifica al Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 5 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili –
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno
socioeducativo e riabilitativo per disabili”
1 All’art. 10
“FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO” del Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 5, al comma 3 dopo la lettera i) aggiungere il
seguente capoverso:
“Sono fatti salvi i posti letto di RSA ex R.R.
n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18
novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di
Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive
modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti
con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”. Tali posti letto
si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A.”
2 All’art. 12
“NORME TRANSITORIE” del Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 5 dopo il punto 12.8 è aggiunto il
seguente:
“12.9 NORME TRANSITORIE PER I POSTI DI RSA EX
R.R. N. 3/2005 GIÀ ASSEGNATI CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18
NOVEMBRE 2002, N. 1870
1. I posti di RSA ex R.R.
n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della giunta regionale 18
novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di
Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive
modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti
con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza” di cui al comma 3
dell’art. 10 devono essere convertiti/attivati in n. 6 nuclei di RSA di
mantenimento per disabili gravi – tipo A per ciascuna sede di Foggia e
Bisceglie, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal presente regolamento.
2. A tal fine il processo di conversione/attivazione, per i posti di
cui al comma 1 del presente paragrafo, sentite le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto
ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposita preintesa da sottoscriversi tra
il legale rappresentante degli ex ospedali psichiatrici di Foggia e Bisceglie e
il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e
dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di
conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i
successivi 30 giorni il legale rappresentante degli ex ospedali psichiatrici di
Foggia e Bisceglie presenta al competente Servizio regionale istanza di
conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, con la
specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come
previsti nel piano di riconversione.
4. L’istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già
posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali
stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo devono
adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito
indicati a far data dalla approvazione del piano di conversione da parte della
Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le strutture di cui al comma 1 del presente
paragrafo possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente
normativa.
Qualora, all’atto della verifica sul possesso dei requisiti, si accerti che i
posti non possiedono i requisiti strutturali previsti dalla previgente
normativa, questi devono essere adeguati ai requisiti strutturali del presente
regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di
tali termini, a pena di decadenza, il legale rappresentante della struttura
invia al competente Servizio regionale un’autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di verifica.
7. La mancata presentazione dell’istanza di conversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento deve intendersi quale
rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9,
comma 4, lett. c) e 26,
comma 2, lett.a) L.R.
n. 9/2017.
8. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore
del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta
Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.8, le istanze
di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione
all’esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R.
n. 3/2005 sono inammissibili.”
Art. 4
Modifica al Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 6 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario-
Residenza Sanitaria Assistenziale R1.”
1. All’art. 7
“DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” del Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 6 dopo la tabella aggiungere il seguente
elenco puntato:
• “40 posti letto, pari a n. 2 nuclei da n. 20 p.l., per ospitare i
pazienti ricoverati negli Istituti Ortofrenici presso “Casa della Divina
Provvidenza” nelle sedi di Foggia e/o Bisceglie, riclassificati in pazienti da
ospitare in RSA R1”
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.