CAPO I
Modifiche alla legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo
di lucro)
Art. 1
Modifica all’articolo 39
della l
.r. 11/1999
1. L’articolo 39
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività
turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni
senza scopo di lucro) è sostituito dal seguente:
“Art. 39 (Ostelli)
1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro
accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati
per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose,
sportive ed educative.
2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla
prestazione deiservizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità
di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al
comma 1.
3. La somministrazione di alimenti e bevande è
consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa
vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari),
limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari
strutture e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti
secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore
della struttura.
5.
Gliostellidevonopossedereirequisitiminimiobbligatoriegarantireiserviziminimiprevistidallatabella
“F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in
materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione
incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e
di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso
dei locali e degli edifici.
6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto
previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione
per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e
dimensionali.
7. Per gli ostelli da insediare o già insediati in
edifici costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o in
edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse
storico o monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o
architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e
dimensionali.
Art. 2
Integrazione dell’articolo 39
bis alla l
.r. 11/1999
1. Dopo
l’articolo 39
della l
.r. 11/1999, è inserito il seguente:
“Art. 39 bis (Ostelli per
escursionisti)
1. Sono ostelli per
escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi
nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici
di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche
funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il
conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e
educative.
2. Negli ostelli deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima
colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire
le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di
alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti
alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro
accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere
dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di
gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la
responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
5. Gli ostelli per
escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i
servizi minimi previsti dalla tabella "F" allegata alle presenti disposizioni e
osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico
sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere
architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché
quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 40.
Art.
3
Modifiche all’articolo 40
della l
.r. 11/1999
1. L’articolo 40
della l
.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 (Destinazione
e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli)
1. L’esercizio di
ostelli per escursionisti è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio
edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale
dell’ambito ambientale, naturalistico e urbanistico in cui la struttura è
collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo
originario.
2. La conversione e
l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non
comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso alberghiera.
3. L’adeguamento
delle strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia
disicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla
vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente
alle unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente
alle unità immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.
4. Gli ostelli e gli
ostelli per escursionisti non sono soggetti a classificazione.
Art.
4
Integrazione dell’articolo 40 bis alla l
.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo
40
della l
.r. 11/1999 , è inserito il seguente:
“Art. 40 bis
(Contrassegni identificativi)
1. I contrassegni
identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:
a) logo
distintivo della tipologia di struttura;
b) logo della Regione
Puglia;
c) logo dell’Agenzia PugliaPromozione;
d) logo
eventuale della zona o del percorso.
2. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari
dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le
immagini approvati con delibera di Giunta regionale.
3. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ingresso
principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico
e non costituiscono messaggio pubblicitario.”
Art.
5
Modifica all’articolo 41
della l
.r. 11/1999
1. Al comma 3
dell’articolo 41
della l
.r. 11/1999 è aggiunto infine il seguente periodo: “Si intende gestione
imprenditoriale e non occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti
per vacanza.”
Art. 6
Modifica all’articolo 46
della l
.r. 11/1999
1. Dopo il comma 2
dell’articolo 46
della l
.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’attività
di ristoro è destinata esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere.”
Art.
7
Modifica all’articolo 48
della l
.r. 11/1999
1. Al comma 2
dell’articolo 48
della l
.r. 11/1999 dopo le parole:su aree di proprietà privata sono aggiunte le
seguenti: “o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio.”.
Art.
8
Modifiche all’articolo 49
della l
.r. 11/1999
1. All’articolo 49
della l
.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le
parole: “deve essere autorizzata dal Comune” sono sostituite dalle seguenti:
“è consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell’articolo 59
della presente legge”;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è
subordinato all’ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può
avvalersi degli organi competenti in materia di tutela ambientale.
Art.
9
Modifiche all’articolo 49
bis della l
.r. 11/1999
1. All’articolo 49
bis della l
.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 la
parola: “decorrerà” è sostituita dalla seguente: “decorre” e le parole: “in fase
di prima applicazione della presente legge” sono soppresse;
b) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
“5. Il sistema di
classificazione degli stabilimenti balneari è definito con regolamento approvato
dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare,
al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenuto
conto anche degli orientamenti a livello internazionale.
Art.
10
Abrogazione dell’articolo 49
ter della l
.r. 11/1999
1. L’articolo 49
ter è abrogato.
Art.
11
Modifiche all’articolo 59
della l
.r. 11/1999
1. All’articolo 59
della l
.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
“5. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli
ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente
competente.”;
b) il comma 6 è
abrogato;
c) alla lettera f) del
comma 10 è aggiunto il seguente: “da destinarsi esclusivamente agli ospiti
dell’affittacamere”
Art. 12
Modifiche alla tabella “F”
allegata alla l
.r. 11/1999
1. Alla tabella “F” sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la tabella “F” è
sostituita dalla tabella “F” allegata;
b) la tabella “F” potrà
essere modificata e/o integrata con provvedimento di Giunta regionale.
Art. 13
Modifiche all’articolo 5
della l.r.
25/2018
1. All’articolo 5
della legge
regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è
abrogato;
b) il comma 3 è
abrogato;
Art.
14
Disposizioni urgenti in materia di presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste
1. Il fabbisogno di
prestazioni residenziali e semiresidenziali dei presidi territoriali di recupero
e di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste, disciplinato dagli articoli 12
e 15
del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 comprende ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento, altresì, i posti residenziali e
semiresidenziali per i quali, a seguito di istanza di autorizzazione alla
realizzazione, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento regionale
sia stata richiesta dal Comune la verifica di compatibilità al fabbisogno alla
Regione e, anche successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento regionale, sia stato rilasciato il relativo parere favorevole di
compatibilità.
Art.
15
Modifica all’articolo 2
della l.r.
10/2021
1. Al comma 2
dell’articolo 2
della legge
regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore deisoggetti fragili per
l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di
minori stranieri non accompagnati) le parole: “, così come quantificato dal
Giudice tutelare,” sono soppresse.
Art.
16
Modifiche alla l.r.
12/1980
1. Alla legge
regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale
pugliese per la storia dell’antifascismo, della resistenza e della Costituzione)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma
numero 2) dell’articolo 2 dopo le parole: “altre iniziative culturali” sono
aggiunte le seguenti: “anche su indicazione del Consiglio regionale”;
b) dopo il primo
comma dell’articolo 3 è aggiunto il seguente: “Il Consiglio regionale è socio
di diritto dell’Istituto.”;
c) al primo comma
dell’articolo 7 le parole: “La regione” sono sostituite dalle seguenti: “Il
Consiglio regionale”.
Art.
17
Modifica all’articolo 13
della l.r.
49/2017
1. Al comma 3 bis
dell’articolo 13
della legge
regionale 1° dicembre 2017,n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), dopo le parole:
“l’annualità 2020 sono aggiunte le seguenti: “e 2021, poste in essere nel
perdurare dello stato di emergenza dichiarato con provvedimenti normativi
statali,
Art.
18
Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non
residenziali
1. Per gli
interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali e quali
condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), la determinazione della dotazione minima degli standard
deve avvenire ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro peri lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765),solo qualora la destinazione finale sia
diversa da quella iniziale. La cessione delle aree standard deve essere
calcolata sulla complessiva volumetria dell’intervento da realizzare. Non è
consentita la monetizzazione degli standard e gli stessi devono essere reperiti
nel lotto d’intervento.
TABELLA F
Definizione dei
servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli
ostelli.
OSTELLI
STANDARD MINIMI OBBLIGATORI
Almeno
un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con
un numero massimo di posti letto per camera |
max
dieci posti letto per camera |
|
Numero
camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con
limitate capacità motorie |
almeno
una |
|
Superficie
minima delle camere |
nove
metri quadrati |
|
Cubatura
minima per ogni posto letto |
otto
metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri
di altitudine |
|
Percentuale
minima di camere con bagni privati |
sessanta
per cento |
|
E'
consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò
dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la
cubatura minima di mc. 8 a persona |
|
|
Sale
ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero dei posti
letto, dotate di televisori, libri o giornali multilingue e giochi da
tavolo |
|
|
Aria
condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località
situate oltre i seicento metri di altitudine |
|
|
Riscaldamento
in tutto l'esercizio |
|
|
Almeno
un punto ristoro attrezzato per la fornitura della prima
colazione |
|
|
Servizio
di custodia dei valori in cassaforte |
|
|
Servizio
Internet, almeno una stampante e una
fotocopiatrice |
|
|
Disponibilità
di sistemazione per biciclette e motocicli |
|
|
DOTAZIONI
MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI |
|
|
CAMERE |
|
|
Ogni
camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla
capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di
adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno
privato. |
|
|
BAGNI |
|
|
I
bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno
(telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed
essere completi di tutte le apparecchiature igieniche e non, idonee a
rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di
norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato
dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo
soccorso. |
|
|
STATO
DI MANUTENZIONE
Strutture,
attrezzature e arredi devono essere in condizioni impeccabili, funzionanti
ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di
sicurezza. |
|
REQUISITI
FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI
OFFERTI |
|
Connessione
internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità
tecnica |
almeno
nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i
locali |
Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici |
|
Periodo
minimo di apertura |
sei
mesi all'anno |
Cadenza
servizio di pulizia |
quotidiano |
Biancheria:
• Lenzuola e federe ad
ogni cambio di cliente ed almeno una volta a
settimana;
• Asciugamani nelle
camere e nei bagni ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a
settimana. |
|
Numero
di ore minimo del servizio di ricevimento |
sei
su ventiquattro |
Conoscenza
linguistica minima richiesta agli addetti al
ricevimento |
lingua
inglese
|
Personale
disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore
notturne |
|
Sistema
di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal
servizio di ricevimento |
|
Possibilità
di soggiorno anche per singoli ospiti |
|
Possibilità
di assegnazione di un posto letto anche in camere
multiple |
|
Disponibilità
di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e
locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico,
ambientale, enogastronomico |
|
Partecipazione
a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni
notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi
Ostelli |
|
Indicazioni
dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco,
francese e spagnolo |
|
OSTELLI
PER ESCURSIONISTI
STANDARD
MINIMI OBBLIGATORI
Capacità
ricettiva massima (posti letto) |
trenta |
Almeno
un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con
un numero massimo di posti letto per camera |
max
dieci posti letto per camera |
Numero
camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con
limitate capacità motorie |
almeno
una |
Superficie
minima delle camere |
nove
metri quadrati |
Cubatura
minima per ogni posto letto |
Otto
metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri
di altitudine |
Percentuale
minima di camere con bagni privati |
quaranta
per cento |
E'
consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò
dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la
cubatura minima di mc. 8 a persona |
|
Sale
ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero degli ospiti,
dotate di televisore, libri o giornali multilingue e giochi da
tavolo |
|
Aria
condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località
situate oltre i seicento metri di altitudine |
|
Riscaldamento
in tutto l'esercizio |
|
Almeno
un punto ristoro, anche con distributori automatici, attrezzato per la
fornitura della prima colazione |
|
Servizio
di custodia dei valori in cassaforte |
|
Servizio
Internet, almeno una stampante e una
fotocopiatrice |
|
Disponibilità
di sistemazione per biciclette e motocicli |
|
DOTAZIONI
MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI |
|
CAMERE |
|
Ogni
camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla
capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di
adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno
privato. |
|
BAGNI |
|
I
bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno
(telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed
essere completi di tutte le apparecchiature, igieniche e non, idonee a
rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di
norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato
dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo
soccorso. |
|
STATO
DI MANUTENZIONE
Strutture,
attrezzature e arredi devono essere in condizioni Impeccabili, funzionanti
ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di
sicurezza. |
|
|
REQUISITI
FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI
OFFERTI |
|
|
Connessione
internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità
tecnica |
almeno
nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i
locali |
|
Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di
pubblica sicurezza |
|
|
Periodo
minimo di apertura |
quattro
mesi all'anno |
|
Cadenza
servizio di pulizia |
quotidiano |
|
Biancheria:
• lenzuola e federe
ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a
settimana;
• asciugamani nelle
camere e nei bagni a ogni cambio di cliente ed almeno una volta a
settimana. |
|
|
Numero
di ore minimo del servizio di ricevimento |
sei
su ventiquattro |
|
Conoscenza
linguistica minima richiesta agli addetti al
ricevimento |
lingua
inglese |
|
Personale
disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore
notturne |
|
|
Sistema
di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal
servizio di ricevimento |
|
|
Possibilità
di soggiorno anche per singoli ospiti |
|
|
Possibilità
di assegnazione di un posto letto anche in camere
multiple |
|
|
Disponibilità
di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e
locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico,
ambientale, enogastronomico |
|
|
Partecipazione
a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni
notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi
Ostelli |
|
|
Indicazioni
dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco,
francese e spagnolo |
|
|
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.