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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
79
Data
23/06/1980
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 luglio 1980, n. 51
Allegati
Nessun allegato

 



(1)  La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, salvo le disposizioni applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 37. In precedenza il primo comma dell'art. 6, L.R. 17 aprile 1990, n. 11 aveva sospeso per il quinquennio 1990-1994 le disposizioni di cui alla presente legge con essa incompatibili. Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 26 giugno 1981, n. 35.  

TITOLO I

Finalità

Art. 1

[La presente legge stabilisce le norme per la organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e la disciplina degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui all'art. 1 lett. b) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e all'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] .

 

TITOLO II

Organizzazione dei servizi di trasporto

Art. 2
Piano regionale dei trasporti.

[Il piano regionale dei trasporti è lo strumento col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del trasporto, strettamente connesso alle linee di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale. Detto sistema deve soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e di trasporto delle merci con servizi che, garantendo regolarità, sicurezza e comfort, rispondano a criteri di essenzialità, produttività ed economia di gestione.

Il piano, i cui obiettivi vanno armonizzati con quelli del piano nazionale dei trasporti, viene formulato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le forze sociali della Regione Puglia, e sottoposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'approvazione del Consiglio regionale.

Il piano, ai fini dell'organizzazione dei servizi di cui all'art. 1:

a) individua i bacini di traffico;

b) traccia la rete delle linee interbacino;

c) fissa i criteri per la determinazione della efficienza e della produttività dei servizi, ne stabilisce gli standards ottimali e i campi di variabilità ammissibile dei parametri indicatori;

d) definisce la politica tariffaria;

e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani di trasporto di bacino;

f) determina la misura ed i criteri di intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti.

I criteri, gli obiettivi e le finalità del piano regionale dei trasporti sono fissati con apposito quadro di riferimento.

Il quadro di riferimento si richiama nelle forme e nel contenuto a quello per la formazione del piano nazionale dei trasporti e ne sviluppa gli indirizzi e le linee, tenuta presente la specifica realtà regionale. È predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato con delibera del Consiglio regionale.

Per la redazione del piano la Giunta regionale può avvalersi di prestazioni esterne rivolgendosi di preferenza ad Istituti universitari] .

 

Art. 3
Bacini di traffico.

... (2) .

(2)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 4
Il Consorzio di bacino.

... (3) .

(3)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 5
Piano dei trasporti di bacino.

... (4)

 

(4)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 6
Delega di Consorzi di bacino.

... (5)

(5)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

TITOLO III

Disciplina degli autoservizi

Art. 7
Classificazione.

[Gli autoservizi sono classificati in regionali e di bacino.

Sono linee regionali quelle che soddisfano relazioni principali di traffico che interessano più di due bacini.

Sono linee di bacino quelle che si svolgono all'interno di un solo bacino o che vi appartengano funzionalmente anche se si svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo. Le linee di bacino che collegano insediamenti urbani minori ad un centro urbano dominante, con il quale esista sostanziale continuità di abitato, sono considerate suburbane.

I servizi pubblici di trasporto si distinguono in:

1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;

3) di gran turismo, quando abbia finalità esclusivamente turistiche.

I servizi di trasporto di competenza dei comuni sono distinti dai servizi di bacino, ma sono con questi coordinati] .

 

Art. 8
Produzione dei Servizio.

... (6) .

(6)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 9
Linee interbacino.

... (7) .

(7)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 10
Concessioni ed autorizzazioni.

... (8) .

(8)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 490 del 22-04-1989, Viaggi e turismo Marozzi s.r.l. c. Regione Puglia , Società autolinee
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 306 del 30-04-1999, Soc. E. c. Regione Puglia e Soc. A.C.
 
 

Art. 11
Domande relative alle concessioni.

[Per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto, le domande sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, corredate dal Piano tecnico-economico. In particolare il piano deve comprendere:

a) il programma di esercizio;

b) il programma economico contenente la previsione dei costi e dei ricavi di esercizio, nonché la indicazione del personale e degli automezzi necessari all'effettuazione del servizi] .

 

Art. 12
Procedure per il rilascio e le modificazioni delle concessioni.

[Per il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo, l'Assessore regionale ai Trasporti promuove una conferenza dei servizi cui partecipano l'Assessore stesso o suo delegato, i rappresentanti degli Enti locali interessati, il Consorzio di bacino interessato, un rappresentante dell'Azienda richiedente la concessione, le altre aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto ricadenti nel bacino nonché un rappresentante di ciascuna delle Aziende ferroviarie interessate ai trasporti nel bacino.

Tale conferenza dei servizi, tenuto conto dell'equilibrio tecnico-economico del complesso del servizio nell'area interessata, ha lo scopo di verificare:

a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica della linea;

b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto, l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio tra linee afferenti a diverse concessioni, nonché di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio;

c) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

La conferenza dei servizi di cui al presente articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla circolare ministeriale 18 luglio 1955, n. 326] .

 

Art. 13
Modifiche delle concessioni in atto.

[La Giunta regionale ha facoltà di introdurre nel corso dell'anno variazioni nel percorso di esercizio delle singole linee concesse in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la Giunta regionale può anche adottare provvedimenti per la istituzione di nuovi servizi esistenti e formulare programmi unitari per più linee di una stessa area.

Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati] .

 

Art. 14
Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto.

... (9) .

(9)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 15, L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 15
Cessazione delle concessioni.

[In conseguenza dell'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, il Consorzio di bacino può adottare i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Per il rilievo delle attrezzature fisse e del materiale rotabile di proprietà delle imprese cessanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17] .

 

Art. 16

[La proposta del Consorzio di cui all'articolo precedente è formalizzata con provvedimento della Giunta regionale].

 
 

Art. 17
Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione delle concessioni.

[Nei casi di cessazioni di concessioni, i concessionari interessati possono richiedere all'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) il rilievo totale o parziale delle attrezzature fisse e del materiale mobile utilizzato per l'esercizio delle linee per le quali è stata disposta la cessazione, per un corrispettivo pari al valore di scambio capitalizzato dei miglioramenti e secondo lo stato d'uso.

Per l'espletamento delle trattative relative ai beni patrimoniali il Presidente della Giunta regionale fissa un termine massimo di giorni novanta.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione dell'indennizzo saranno demandati ad una commissione, nominata entro i successivi 20 giorni, dal Presidente della Giunta regionale e composta:

a) da un Presidente designato d'accordo tra le parti, o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Bari;

b) da due membri nominati dall'E.R.P.T.;

c) da due membri nominati dal concessionario] .

 

Art. 18
Trasferimento di personale in caso di cessazione di concessione.

[All'organismo pubblico che subentra ai concessionari cessanti, è fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto ricevuti, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite.

Il concessionario cessante definirà direttamente con l'organismo pubblico subentrante I rapporti di credito o debito del personale da trasferire e derivanti da contratto di lavoro.

Entrambi i concessionari restano comunque solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori interessati.

Il contingente di personale trasferito coincide, per numero e qualifiche, con quello risultante dall'organico approvato alla data del provvedimento di cessazione.

Nell'interno dell'organismo pubblico il personale trasferito conserva i diritti acquisiti nell'azienda o gestione di provenienza e viene utilizzato tenuto conto delle mansioni svolte in precedenza] .

 

TITOLO IV

Interventi finanziari

Art. 19
Le aziende interessate.

[Il consorzio di bacino interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici autoservizi di linea mediante sovvenzioni di esercizio finalizzate a garantire l'equilibrio economico delle gestioni medesime.

Gli interventi finanziari predetti trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linea su concessione regionale oppure sulla base di affidamento provvisorio e precario purché deliberati della Giunta regionale] .

 

Art. 20
Previsione annuale del programma di esercizio.

[Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale, valutata sulla base dei programmi di bacino di cui al precedente art. 4 l'importanza socio-economica di ciascuna autolinea e la situazione di eventuale concorrenzialità rispetto ai trasporti ad impianto fisso, determina, sentita la competente commissione consiliare, le risorse da destinare per il finanziamento dei servizi automobilistici, nonché le autolinee da ammettere a godere, nell'anno successivo, dei benefici finanziari di cui al precedente art. 19.

Dalle autolinee predette sono escluse quelle di gran turismo] .

 

Art. 21
Sovvenzione di esercizio.

[Il consorzio di bacino accorda alle imprese che ne hanno titolo a norma dell'art. 19 una sovvenzione annua di esercizio.

La sovvenzione viene determinata in via preventiva ed è riferita al complesso delle autolinee autorizzate e tiene conto della percorrenza chilometrica di programma, dei prodotti dell'esercizio, dell'ammortamento degli investimenti o di eventuali noli autorizzati di materiale rotabile, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Dal computo delle percorrenze saranno esclusi i servizi effettuati con onere a carico del committente.

In sede di prima applicazione della legge, la sovvenzione non potrà superare quattro volte il valore delle entrate lorde previste per i prodotti del traffico.

Entro un quinquennio, a decorrere dall'anno 1980, l'ammontare della sovvenzione dovrà essere ridotto ad un valore non superiore allo stesso ammontare dei prodotti;

Per conseguire tale risultato il consorzio di bacino dispone, previa autorizzazione della Giunta regionale, adeguamenti tariffari e prescrive provvedimenti finalizzati all'aumento della produttività e a migliorare il coordinamento tra le diverse autolinee con i servizi ad impianto fisso].

 

Art. 22
Modalità di accesso alla sovvenzione.

[In sede di prima applicazione della presente legge e fino a quando non sia costituito il consorzio di bacino competente, le aziende pubbliche e private interessate ad ottenere la sovvenzione di esercizio di cui all'art. 21 dovranno far pervenire all'assessorato regionale ai trasporti, nei termini che saranno fissati dallo stesso assessorato e relativamente alle concessioni in atto autorizzate, domanda corredata dal bilancio di previsione per l'esercizio 1981 al fine di motivare l'entità della richiesta di sovvenzione] .

 

Art. 23
Erogazione delle sovvenzioni.

[Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e possono essere corrisposte a rate trimestrali anticipate.

L'erogazione delle singole rate è subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dall'azienda interessata] .

 

Art. 24
La convenzione.

[La sovvenzione di cui al precedente art. 21 deriva da una convenzione annuale approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La convenzione è sostitutiva di ogni altra convenzione a qualsiasi titolo in precedenza stipulata per i servizi integrativi o sostitutivi di linee ferroviarie e tramviarie.

Nella convenzione sono indicati:

a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;

b) i programmi di esercizio;

c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;

d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;

e) l'organico del personale;

f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;

g) le tariffe;

h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;

i) l'ammontare della sovvenzione.

A garanzia del servizio, le imprese private sono tenute a versare una cauzione pari ad un quarto della sovvenzione annuale] .

 

Art. 25
Revisione della sovvenzione.

[A domanda della ditta interessata, da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni dei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale (10) .

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda assumono efficacia ai fini della revisione della sovvenzione a seguito di approvazione della Giunta regionale.

In sede di revisione sarà prevista l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

... (11) .

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, il consorzio di bacino può disporre in qualunque momento la revisione della convenzione] .

(10)  Il presente comma, la cui applicazione, ai sensi del primo comma dell'art. 3, L.R. 19 marzo 1982, n. 13, è limitata al 31 dicembre 1981, è stato così modificato dal primo comma dell'art. 1,L.R. 21 gennaio 1984, n. 5.
(11)  Comma soppresso dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 21 gennaio 1984, n. 5.

 

Art. 26
Risoluzione anticipata della convenzione.

[Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste alla convenzione, l'assessore regionale ai trasporti, anche su segnalazione del consorzio di bacino, contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione può essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nei casi di risoluzione anticipata della convenzione la Giunta regionale assegnerà i servizi al consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.

Con il medesimo provvedimento la Giunta deciderà anche in merito all'utilizzazione del personale addetto ai servizi ed al rilievo del materiale e degli impianti messi a disposizione del precedente, nella misura ritenuta, dalla Giunta stessa, necessaria per la prosecuzione dei servizi.

Qualora le deficienze e le inadempienze vengano riscontrate a carico del consorzio di bacino, la Giunta regionale procederà nei confronti dei relativi consigli di amministrazione ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383].

 

Art. 27
Piano autobus.

[Il piano relativo al fabbisogno di autobus e' redatto dallo ERPT ogni tre anni e tiene conto delle indicazioni rivenienti dai piani di bacino nonche' delle esigenze delle imprese produttrici dei servizi.

Detto piano riguarda l' intero settore del trasporto pubblico su gomma, sia pubblico che privato, sia urbano che extraurbano o suburbano, ed e' sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale.

Per l' effettuazione del piano, la Giunta regionale trasferisce annualmente all' ERPT i fondi rivenienti da appositi finanziamenti statali o regionali.

L' ERPT provvede alla gestione del piano, formulando appositi programmi annuali.

Tali programmi sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Contestualmente, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni anche di natura finanziaria per l' affidamento agli Enti ed alle imprese assegnatarie degli autobus acquistati.

Gli autobus acquistati ai sensi del presente articolo debbono risultare conformi ai tipi unificati dal Ministero del Trasporti.

Gli autobus acquistati con finanziamenti pubblici non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli pubblici di linea.] (12) 

(12)  Articolo soppresso dal primo comma dell'art. 11, L.R. 9 marzo 1982, n. 13. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 28
I controlli delle gestioni.

[n concomitanza con l'introduzione del regime sovvenzionale, ciascun Consorzio di bacino, d'intesa con l'Assessorato regionale ai Trasporti, avvierà un'approfondita serie di controlli delle gestioni al fine di individuare, unitamente alla economicità delle gestioni stesse, i settori di ciascuna azienda abbisognevoli di interventi razionalizzanti, nonché le linee che per scarsa produttività abbiano perduto l'originaria funzione di traffico.

Per consentire e favorire tali controlli, le aziende concessionarie sono tenute a presentare, annualmente in sede di revisione della sovvenzione, ed anche trimestralmente in occasione del ratei, al Consorzio di bacino competente i documenti da questo richiesti per il rilevamento sistematico dei dati di esercizio, degli elementi di costo e degli elementi statistici del movimento.

Dagli elementi suddetti e dalla loro successiva elaborazione il predetto Consorzio trarrà i parametri di efficienza di ciascun complesso aziendale con riferimento al personale, al materiale rotabile ed al servizio offerto.

La documentazione di cui al precedente comma, corredata da una relazione del Consorzio di bacino, è trasmessa all'Assessorato regionale ai Trasporti che dall'esame dei parametri suddetti trarrà gli elementi per formulare gli standards di efficienza intesi come soglie di quantità e di valori massimi e/o minimi ammissibili per ciascun parametro.

Entro tre anni a decorrere dall'anno 1980 l'E.R.P.T. adotterà le iniziative necessarie per la memorizzazione e l'elaborazione elettronica dei dati di esercizio relativi alle singole linee ed ai singoli complessi aziendali.

Entro il medesimo periodo di tempo l'E.R.P.T. assumerà le iniziative necessarie per attuare un sistema di emissione e obliterazione meccanizzato dei titoli di viaggio su tutte le autolinee di competenza regionale] 

 
 

Art. 29
Vigilanza.

[La vigilanza sullo svolgimento dei servizi è esercitata dall'Assessorato regionale ai Trasporti.

I funzionari dell'Assessorato al Trasporti hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Assessorato, di fornire a questo tutti i dati o elementi concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato] .

 

Art. 30
Sanzioni pecuniarie.

[Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie comminate dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale ai Trasporti, se delegato, in ogni caso di infrazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'art. 24.

La misura delle sanzioni, da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 1.000.000, viene determinata dal Presidente della Giunta o dall'Assessore regionale ai Trasporti se delegato, tenuto conto della gravità dell'inadempienza.

Il provvedimento relativo deve essere preceduto da formale contestazione.

Nei casi in cui sia stata formalizzata la nomina del responsabile dei servizi, le contestazioni e le relative sanzioni pecuniarie saranno rivolte nei confronti di detto responsabile] .

 

Art. 31
Tassa di concessione e contributo di sorveglianza.

[I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle apposite leggi regionali] (13) .

... (14) .

(13)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 8, L.R. 26 giugno 1981, n. 35. L'intero testo della presente legge è stato successivamente abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.
(14)  Comma abrogato dal terzo comma dell'art. 8, L.R. 26 giugno 1981, n. 35. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

(giurisprudenza)

Cassazione Civile
Sez. Lav., sent. n. 8313 del 24-07-1991, S.p.a. S.I.T.A. c. Bendetto ed altri (rv 473312)

Art. 32
Trattamento giuridico ed economico del personale.

[Al personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per viaggiatori, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1° gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabile.

A tutti i dipendenti delle medesime aziende si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri nella parte che si riferisce alle aziende associate alla FENIT, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.

Al personale delle aziende fino a 25 dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali e di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale si applicano, in quanto compatibili, gli accordi integrativi stipulati dall'azienda operante nel bacino che abbia il minor numero di dipendenti] .

 

TITOLO VI

Disciplina tariffaria

Art. 33
Unificazione tariffaria.

... (15) .

(15)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 34
Biglietti ordinari.

[Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un Comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni ferroviarie che hanno origine o destinazione presso lo scalo stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati ai prezzi degli abbonamenti ordinari di seconda classe applicati dal vettore ferroviario sulle distanze corrispondenti ] (16) .

(16)  Articolo, prima modificato dal primo comma dell'art. 18, L.R. 19 marzo 1982, n. 13 e, successivamente, abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 35
Bagagli.

... (17) .

(17)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37,L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 36
Abbonamenti.

[E' fatto obbligo alle aziende esercenti pubbliche autolinee di concessione regionale di rilasciare, a richiesta, i seguenti tipi di abbonamento:

a) settimanali - validi per effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi' alla domenica;

b) settimanali - validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi' alla domenica;

c) settimanali - validi per effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi' alla domenica;

d) mensili - validi per effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale e' stato rilasciato;

e) mensili - validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale e' stato rilasciato .

 Il prezzo degli abbonamenti settimanali sara' calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio, arrotondati al chilometro superiore, e applicando i seguenti sconti:

- per i primi 10 km. 20%

- da 11 km. a 20 km. 30%

- da 21 km. a 30 km. 40%

- da 31 km. a 40 km. 50%

- da 41 km. a 50 km. 60%

- da 51 km. a 60 km. 70%

- da 61 km. 80%

Il prezzo degli abbonamenti mensili sara' calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio arrotondati al chilometro superiore e applicando i seguenti sconti:

- fino a 10 km. 30%

- da 11 a 20 km. 40%

- da 21 a 30 km. 50%

- da 31 a 40 km. 60%

- da 41 a 50 km. 70%

- da 51 a 60 km. 80%

- da 61 km. 90%

Puo' essere inoltre autorizzato il rilascio, a richiesta delle aziende e su conforme autorizzazione della Giunta regionale, di abbonamenti settimanali e mensili a corse illimitate.

Il prezzo degli abbonamenti a corse illimitate sara' calcolato:

- per gli abbonamenti settimanali maggiorando del 50% il prezzo dell' abbonamento settimanale a dodici corse:

- per gli abbonamenti mensili maggiorando del 50% il prezzo dell' abbonamento mensile a 50 corse.

Sui prezzi degli abbonamenti viene operato l' arrotondamento alle 100 lire superiori.

I prezzi minimi degli abbonamenti di cui al presente articolo sono calcolati sulla base di una percorrenza di dieci km.

Ogni abbonamento dovra' essere munito di documento di identificazione legalmente riconosciuto o di apposita tessera rilasciata a cura delle aziende esercenti dietro consenso a titolo di rimborso spese di 500 lire.

A richiesta dell' utenza le Aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti unidirezionali secondo le tipologie gia' fissate nel medesimo comma, a prezzi ridotti del 50% rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali.

I prezzi degli abbonamenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno inferiori a quelli rivenienti dall' applicazione delle norme fissate nel presente articolo saranno gradualmente allineati a questi ultimi mediante aumenti successivi in misura non superiore al 30% per ciascuno aumento.

Il primo aumento avra' decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Gli aumenti successivi saranno attuati a distanza di sei mesi dal primo.

I prezzi degli abbonamenti che risulteranno superiori saranno riportati ai nuovi livelli in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.] (18) .

(18)  Articolo, prima modificato dal secondo e terzo comma dell'art. 18, L.R. 19 marzo 1982, n. 13 e, successivamente, abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 37
Ragazzi.

... (19) .

(19)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 38
Biglietti.

... (20) .

(20)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 39
Sistemi meccanizzati.

... (21) .

(21)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 40
Libera circolazione.

[Alle Aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto locale e' fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o  semigratuiti validi sulle linee da essa gestite.

Le tessere e i biglietti gia' rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di avere validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente agli autobus:

- il personale dell' Assessorato ai Trasporti per esigenze di servizio, munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione;

- il personale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali dipendenti, muniti dell' apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

- gli agenti dei circoli delle costruzioni telegrafiche addetti alla manutenzione, autorizzati secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei Trasporti del 16- 4- 53, ser. VI, N. 3465 (63) 98 bis;

- i funzionari dell' ANAS e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal compartimento ANAS e vistata dall' Assessorato ai Trasporti limitatamente ai percorsi svolgentisi su strade statali;

- i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazioni e relativi accompagnatori, muniti della tessera rilasciata dalle rispettive associazioni di categoria, ovvero dalle Amministrazioni pubbliche competenti;

- i ciechi di guerra e i ciechi civili e relativi accompagnatori;

- gli appartenenti alle forze dell' Ordine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardie di Finanza, Agenti di Custodia, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali muniti di tessera non nominativa rilasciata dalle aziende concessionarie, a richiesta dei Comandi interessati in numero non superiore a due per Comando, con validita' limitata ad un anno, suscettibile di rinnovo o proroga;

- il personale dipendente dalle aziende di trasporto, su disposizione dei rispettivi gestori, per esigenze di servizio ] (22) .

(22)  Articolo prima sostituito dal primo comma dell'art. 19, L.R. 19 marzo 1982, n. 13 e, successivamente, abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5. Il primo comma dell'art. 1, L.R. 4 ottobre 1989, n. 14 ha peraltro, abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1990, le disposizioni contenute nel presente articolo. Successivamente, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

Art. 41
Irregolarità di viaggio.

[E' fatto obbligo ai viaggiatori di munirsi di titolo di viaggio, valido per il percorso da effettuare o a bordo dell' autobus o presso le biglietterie a terra quando queste siano appositamente istituite.

I viaggiatori che all' atto dei controlli risultino sprovvisti di documento di viaggio o presentino documento di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa pari a due volte lo importo del biglietto evaso con un minimo di lire 15.000.

All' accertamento delle irregolarita' di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli agenti addetti all' esercizio.

A tal fine le aziende dovranno disporre che tali agenti assumano la qualifica di giurati nelle forme volute dalla legge.

L' importo della sanzione amministrativa prevista dal secondo comma del presente articolo e' devoluto all' azienda. ] (23)

(23)  Articolo prima modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 6 settembre 1984, n. 43 e successivamente abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.L'intero testo della presente legge è stato poi abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13.

 

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Art. 42
Norma transitoria.

[Le funzioni attribuite dalla presente legge ai Consorzi di bacino sono svolte fino alla loro costituzione dalla Giunta regionale] .

 

Art. 43
Abrogazioni.

[È abrogata ogni legge e disposizione in contrasto con le norme della presente legge] .