(1) La presente
legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 37, L.R.
25 marzo 1999, n. 13, salvo le disposizioni applicabili ai rapporti
sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza, come
disposto dal secondo comma dello stesso art. 37. In precedenza il primo comma
dell'art. 6, L.R.
17 aprile 1990, n. 11 aveva sospeso per il quinquennio 1990-1994 le
disposizioni di cui alla presente legge con essa incompatibili. Vedi, anche,
quanto disposto dalla L.R.
26 giugno 1981, n. 35.
TITOLO I
Finalità
Art. 1
[La presente legge
stabilisce le norme per la organizzazione dei servizi di trasporto di interesse
regionale e la disciplina degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui
all'art. 1 lett. b) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e all'art. 84 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] .
TITOLO II
Organizzazione dei servizi di trasporto
Art. 2
Piano regionale dei trasporti.
[Il piano regionale dei trasporti è lo strumento
col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del
trasporto, strettamente connesso alle linee di sviluppo socio-economico e di
assetto territoriale. Detto sistema deve soddisfare le esigenze di mobilità
delle persone e di trasporto delle merci con servizi che, garantendo regolarità,
sicurezza e comfort, rispondano a criteri di essenzialità, produttività ed
economia di gestione.
Il piano, i cui obiettivi vanno armonizzati con
quelli del piano nazionale dei trasporti, viene formulato dalla Giunta
regionale, sentiti gli enti locali e le forze sociali della Regione Puglia, e
sottoposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
all'approvazione del Consiglio regionale.
Il piano, ai fini dell'organizzazione dei
servizi di cui all'art. 1:
a) individua i bacini di traffico;
b) traccia la rete delle linee interbacino;
c) fissa i criteri per la determinazione della
efficienza e della produttività dei servizi, ne stabilisce gli standards
ottimali e i campi di variabilità ammissibile dei parametri indicatori;
d) definisce la politica tariffaria;
e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono
conformarsi i piani di trasporto di bacino;
f) determina la misura ed i criteri di
intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti.
I criteri, gli obiettivi e le finalità del piano
regionale dei trasporti sono fissati con apposito quadro di riferimento.
Il quadro di riferimento si richiama nelle forme
e nel contenuto a quello per la formazione del piano nazionale dei trasporti e
ne sviluppa gli indirizzi e le linee, tenuta presente la specifica realtà
regionale. È predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed è approvato con delibera del Consiglio regionale.
Per la redazione del piano la Giunta regionale
può avvalersi di prestazioni esterne rivolgendosi di preferenza ad Istituti
universitari] .
Art. 3
Bacini di traffico.
... (2) .
Art. 4
Il Consorzio di
bacino.
... (3) .
Art. 5
Piano dei
trasporti di bacino.
... (4)
(4) Articolo abrogato
dal primo comma dell'art. 15, L.R.
8 gennaio 1992, n. 3. L'intero testo della presente legge è stato
abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R.
25 marzo 1999, n. 13.
Art. 6
Delega di Consorzi di bacino.
... (5)
TITOLO III
Disciplina degli autoservizi
Art. 7
Classificazione.
[Gli autoservizi sono classificati in regionali
e di bacino.
Sono linee regionali quelle che soddisfano
relazioni principali di traffico che interessano più di due bacini.
Sono linee di bacino quelle che si svolgono
all'interno di un solo bacino o che vi appartengano funzionalmente anche se si
svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo. Le linee di bacino che
collegano insediamenti urbani minori ad un centro urbano dominante, con il quale
esista sostanziale continuità di abitato, sono considerate suburbane.
I servizi pubblici di trasporto si distinguono
in:
1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla
generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
2) speciali, quando il servizio sia riservato a
determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;
3) di gran turismo, quando abbia finalità
esclusivamente turistiche.
I servizi di trasporto di competenza dei comuni
sono distinti dai servizi di bacino, ma sono con questi coordinati] .
Art. 8
Produzione dei Servizio.
... (6) .
Art. 9
Linee interbacino.
... (7) .
Art. 10
Concessioni ed autorizzazioni.
... (8) .
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. VI, sent. n. 490 del 22-04-1989, Viaggi e turismo
Marozzi s.r.l. c. Regione Puglia , Società autolinee
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 306 del 30-04-1999, Soc.
E. c. Regione Puglia e Soc. A.C.
Art. 11
Domande relative alle concessioni.
[Per il rilascio di nuove concessioni o per
modifiche di quelle in atto, le domande sono rivolte al Presidente della Giunta
regionale, corredate dal Piano tecnico-economico. In particolare il piano deve
comprendere:
a) il programma di esercizio;
b) il programma economico contenente la
previsione dei costi e dei ricavi di esercizio, nonché la indicazione del
personale e degli automezzi necessari all'effettuazione del servizi] .
Art. 12
Procedure per il rilascio e le modificazioni delle
concessioni.
[Per il rilascio e le modifiche delle
concessioni di cui al precedente articolo, l'Assessore regionale ai Trasporti
promuove una conferenza dei servizi cui partecipano l'Assessore stesso o suo
delegato, i rappresentanti degli Enti locali interessati, il Consorzio di bacino
interessato, un rappresentante dell'Azienda richiedente la concessione, le altre
aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto ricadenti nel bacino
nonché un rappresentante di ciascuna delle Aziende ferroviarie interessate ai
trasporti nel bacino.
Tale conferenza dei servizi, tenuto conto
dell'equilibrio tecnico-economico del complesso del servizio nell'area
interessata, ha lo scopo di verificare:
a) le ragioni di interesse pubblico per la
istituzione o la modifica della linea;
b) la possibilità di coordinare la linea oggetto
dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto,
l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio tra linee afferenti a
diverse concessioni, nonché di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di
viaggio;
c) l'armonizzazione degli orari di tutti i
servizi.
La conferenza dei servizi di cui al presente
articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla circolare
ministeriale 18 luglio 1955, n. 326] .
Art. 13
Modifiche delle concessioni in atto.
[La Giunta regionale ha facoltà di introdurre
nel corso dell'anno variazioni nel percorso di esercizio delle singole linee
concesse in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di
aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.
In questo quadro la Giunta regionale può anche
adottare provvedimenti per la istituzione di nuovi servizi esistenti e formulare
programmi unitari per più linee di una stessa area.
Tutti i provvedimenti previsti dai commi
precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere
adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati] .
Art. 14
Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di
pubblico trasporto.
... (9) .
Art. 15
Cessazione delle concessioni.
[In conseguenza dell'approvazione del programma
annuale di cui al precedente articolo, il Consorzio di bacino può adottare i
provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese
nel programma stesso.
Per il rilievo delle attrezzature fisse e del
materiale rotabile di proprietà delle imprese cessanti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 17] .
Art. 16
[La proposta del Consorzio di cui all'articolo
precedente è formalizzata con provvedimento della Giunta regionale].
Art. 17
Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione
delle concessioni.
[Nei casi di cessazioni di concessioni, i
concessionari interessati possono richiedere all'Ente regionale pugliese
trasporti (E.R.P.T.) il rilievo totale o parziale delle attrezzature fisse e del
materiale mobile utilizzato per l'esercizio delle linee per le quali è stata
disposta la cessazione, per un corrispettivo pari al valore di scambio
capitalizzato dei miglioramenti e secondo lo stato d'uso.
Per l'espletamento delle trattative relative ai
beni patrimoniali il Presidente della Giunta regionale fissa un termine massimo
di giorni novanta.
Trascorso tale termine senza che le parti
abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione
dell'indennizzo saranno demandati ad una commissione, nominata entro i
successivi 20 giorni, dal Presidente della Giunta regionale e composta:
a) da un Presidente designato d'accordo tra le
parti, o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Bari;
b) da due membri nominati dall'E.R.P.T.;
c) da due membri nominati dal concessionario] .
Art. 18
Trasferimento di personale in caso di cessazione di
concessione.
[All'organismo pubblico che subentra ai
concessionari cessanti, è fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai
servizi di trasporto ricevuti, facendone salve le posizioni giuridiche ed
economiche legittimamente acquisite.
Il concessionario cessante definirà direttamente
con l'organismo pubblico subentrante I rapporti di credito o debito del
personale da trasferire e derivanti da contratto di lavoro.
Entrambi i concessionari restano comunque
solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori interessati.
Il contingente di personale trasferito coincide,
per numero e qualifiche, con quello risultante dall'organico approvato alla data
del provvedimento di cessazione.
Nell'interno dell'organismo pubblico il
personale trasferito conserva i diritti acquisiti nell'azienda o gestione di
provenienza e viene utilizzato tenuto conto delle mansioni svolte in precedenza]
.
TITOLO IV
Interventi finanziari
Art. 19
Le aziende interessate.
[Il consorzio di bacino interviene
finanziariamente nella gestione dei pubblici autoservizi di linea mediante
sovvenzioni di esercizio finalizzate a garantire l'equilibrio economico delle
gestioni medesime.
Gli interventi finanziari predetti trovano
applicazione nei confronti di tutte le imprese pubbliche e private che
esercitano pubblici autoservizi di linea su concessione regionale oppure sulla
base di affidamento provvisorio e precario purché deliberati della Giunta
regionale] .
Art. 20
Previsione annuale del programma di esercizio.
[Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta
regionale, valutata sulla base dei programmi di bacino di cui al precedente art.
4 l'importanza socio-economica di ciascuna autolinea e la situazione di
eventuale concorrenzialità rispetto ai trasporti ad impianto fisso, determina,
sentita la competente commissione consiliare, le risorse da destinare per il
finanziamento dei servizi automobilistici, nonché le autolinee da ammettere a
godere, nell'anno successivo, dei benefici finanziari di cui al precedente art.
19.
Dalle autolinee predette sono escluse quelle di
gran turismo] .
Art. 21
Sovvenzione di esercizio.
[Il consorzio di bacino accorda alle imprese che
ne hanno titolo a norma dell'art. 19 una sovvenzione annua di esercizio.
La sovvenzione viene determinata in via
preventiva ed è riferita al complesso delle autolinee autorizzate e tiene conto
della percorrenza chilometrica di programma, dei prodotti dell'esercizio,
dell'ammortamento degli investimenti o di eventuali noli autorizzati di
materiale rotabile, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e
degli oneri finanziari.
Dal computo delle percorrenze saranno esclusi i
servizi effettuati con onere a carico del committente.
In sede di prima applicazione della legge, la
sovvenzione non potrà superare quattro volte il valore delle entrate lorde
previste per i prodotti del traffico.
Entro un quinquennio, a decorrere dall'anno
1980, l'ammontare della sovvenzione dovrà essere ridotto ad un valore non
superiore allo stesso ammontare dei prodotti;
Per conseguire tale risultato il consorzio di
bacino dispone, previa autorizzazione della Giunta regionale, adeguamenti
tariffari e prescrive provvedimenti finalizzati all'aumento della produttività e
a migliorare il coordinamento tra le diverse autolinee con i servizi ad impianto
fisso].
Art. 22
Modalità di accesso alla sovvenzione.
[In sede di prima applicazione della presente
legge e fino a quando non sia costituito il consorzio di bacino competente, le
aziende pubbliche e private interessate ad ottenere la sovvenzione di esercizio
di cui all'art. 21 dovranno far pervenire all'assessorato regionale ai
trasporti, nei termini che saranno fissati dallo stesso assessorato e
relativamente alle concessioni in atto autorizzate, domanda corredata dal
bilancio di previsione per l'esercizio 1981 al fine di motivare l'entità della
richiesta di sovvenzione] .
Art. 23
Erogazione delle sovvenzioni.
[Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi
della presente legge sono annuali e possono essere corrisposte a rate
trimestrali anticipate.
L'erogazione delle singole rate è subordinata ad
esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dall'azienda
interessata] .
Art. 24
La convenzione.
[La sovvenzione di cui al precedente art. 21
deriva da una convenzione annuale approvata dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
La convenzione è sostitutiva di ogni altra
convenzione a qualsiasi titolo in precedenza stipulata per i servizi integrativi
o sostitutivi di linee ferroviarie e tramviarie.
Nella convenzione sono indicati:
a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;
b) i programmi di esercizio;
c) la consistenza del parco del materiale
rotabile e le sue caratteristiche;
d) la consistenza degli impianti fissi impegnati
nell'esercizio;
e) l'organico del personale;
f) il trattamento economico e normativo
riconosciuto al personale;
g) le tariffe;
h) eventuali condizioni limitative degli
esercizi;
i) l'ammontare della sovvenzione.
A garanzia del servizio, le imprese private sono
tenute a versare una cauzione pari ad un quarto della sovvenzione annuale] .
Art. 25
Revisione della sovvenzione.
[A domanda della ditta interessata, da
presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per
l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto
dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e
dalle variazioni dei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano
stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto
della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale (10) .
Gli accordi integrativi aziendali che comportino
maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per
l'azienda assumono efficacia ai fini della revisione della sovvenzione a seguito
di approvazione della Giunta regionale.
In sede di revisione sarà prevista l'adozione di
provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei
servizi svolti.
... (11) .
In relazione a particolari esigenze di traffico,
o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, il consorzio di
bacino può disporre in qualunque momento la revisione della convenzione] .
Art. 26
Risoluzione anticipata della convenzione.
[Nei casi di deficienze dei servizi o di
inadempienze alle condizioni previste alla convenzione, l'assessore regionale ai
trasporti, anche su segnalazione del consorzio di bacino, contesta gli
inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro
eliminazione.
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta
regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la
contestuale decadenza della concessione.
La risoluzione anticipata della convenzione può
essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle
concessioni.
Nei casi di risoluzione anticipata della
convenzione la Giunta regionale assegnerà i servizi al consorzio di bacino, se
costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la
finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare
svolgimento.
Con il medesimo provvedimento la Giunta deciderà
anche in merito all'utilizzazione del personale addetto ai servizi ed al rilievo
del materiale e degli impianti messi a disposizione del precedente, nella misura
ritenuta, dalla Giunta stessa, necessaria per la prosecuzione dei servizi.
Qualora le deficienze e le inadempienze vengano
riscontrate a carico del consorzio di bacino, la Giunta regionale procederà nei
confronti dei relativi consigli di amministrazione ai sensi del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 2578 e del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383].
Art. 27
Piano autobus.
[Il piano relativo al
fabbisogno di autobus e' redatto dallo ERPT ogni tre anni e tiene conto delle
indicazioni rivenienti dai piani di bacino nonche' delle esigenze delle imprese
produttrici dei servizi.
Detto piano riguarda l' intero
settore del trasporto pubblico su gomma, sia pubblico che privato, sia urbano
che extraurbano o suburbano, ed e' sottoposto all' approvazione del Consiglio
regionale.
Per l' effettuazione del piano,
la Giunta regionale trasferisce annualmente all' ERPT i fondi rivenienti da
appositi finanziamenti statali o regionali.
L' ERPT provvede alla gestione
del piano, formulando appositi programmi annuali.
Tali programmi sono sottoposti
alla preventiva approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente.
Contestualmente, la Giunta
regionale stabilisce i criteri e le condizioni anche di natura finanziaria per
l' affidamento agli Enti ed alle imprese assegnatarie degli autobus acquistati.
Gli autobus acquistati ai sensi
del presente articolo debbono risultare conformi ai tipi unificati dal Ministero
del Trasporti.
Gli autobus acquistati con
finanziamenti pubblici non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli
pubblici di linea.] (12)
TITOLO V
Disposizioni varie
Art. 28
I controlli delle gestioni.
[n concomitanza con l'introduzione del regime
sovvenzionale, ciascun Consorzio di bacino, d'intesa con l'Assessorato regionale
ai Trasporti, avvierà un'approfondita serie di controlli delle gestioni al fine
di individuare, unitamente alla economicità delle gestioni stesse, i settori di
ciascuna azienda abbisognevoli di interventi razionalizzanti, nonché le linee
che per scarsa produttività abbiano perduto l'originaria funzione di traffico.
Per consentire e favorire tali controlli, le
aziende concessionarie sono tenute a presentare, annualmente in sede di
revisione della sovvenzione, ed anche trimestralmente in occasione del ratei, al
Consorzio di bacino competente i documenti da questo richiesti per il
rilevamento sistematico dei dati di esercizio, degli elementi di costo e degli
elementi statistici del movimento.
Dagli elementi suddetti e dalla loro successiva
elaborazione il predetto Consorzio trarrà i parametri di efficienza di ciascun
complesso aziendale con riferimento al personale, al materiale rotabile ed al
servizio offerto.
La documentazione di cui al precedente comma,
corredata da una relazione del Consorzio di bacino, è trasmessa all'Assessorato
regionale ai Trasporti che dall'esame dei parametri suddetti trarrà gli elementi
per formulare gli standards di efficienza intesi come soglie di quantità e di
valori massimi e/o minimi ammissibili per ciascun parametro.
Entro tre anni a decorrere dall'anno 1980
l'E.R.P.T. adotterà le iniziative necessarie per la memorizzazione e
l'elaborazione elettronica dei dati di esercizio relativi alle singole linee ed
ai singoli complessi aziendali.
Entro il medesimo periodo di tempo l'E.R.P.T.
assumerà le iniziative necessarie per attuare un sistema di emissione e
obliterazione meccanizzato dei titoli di viaggio su tutte le autolinee di
competenza regionale]
Art. 29
Vigilanza.
[La vigilanza sullo svolgimento dei servizi è
esercitata dall'Assessorato regionale ai Trasporti.
I funzionari dell'Assessorato al Trasporti hanno
facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le
contabilità ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed
hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse e
nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.
Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare
alle prescrizioni dell'Assessorato, di fornire a questo tutti i dati o elementi
concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai
funzionari predetti il proprio mandato] .
Art. 30
Sanzioni pecuniarie.
[Salvo il provvedimento di risoluzione del
rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie
comminate dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale ai Trasporti,
se delegato, in ogni caso di infrazione degli obblighi derivanti dalla
convenzione di cui all'art. 24.
La misura delle sanzioni, da un minimo di L.
20.000 ad un massimo di L. 1.000.000, viene determinata dal Presidente della
Giunta o dall'Assessore regionale ai Trasporti se delegato, tenuto conto della
gravità dell'inadempienza.
Il provvedimento relativo deve essere preceduto
da formale contestazione.
Nei casi in cui sia stata formalizzata la nomina
del responsabile dei servizi, le contestazioni e le relative sanzioni pecuniarie
saranno rivolte nei confronti di detto responsabile] .
Art. 31
Tassa di concessione e contributo di sorveglianza.
[I servizi esercitati su concessione
regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza
nella misura prevista dalle apposite leggi regionali] (13) .
... (14) .
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. Lav., sent. n. 8313 del 24-07-1991, S.p.a. S.I.T.A.
c. Bendetto ed altri (rv 473312)
Art. 32
Trattamento giuridico ed economico del personale.
[Al personale dipendente dalle aziende pubbliche
e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per
viaggiatori, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1° gennaio 1978, n. 30, in
quanto applicabile.
A tutti i dipendenti delle medesime aziende si
applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri nella parte che si riferisce alle
aziende associate alla FENIT, e dagli accordi integrativi aziendali da detto
contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed
economiche già acquisite presso le rispettive aziende.
Al personale delle aziende fino a 25 dipendenti,
su richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali e di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale si applicano, in quanto
compatibili, gli accordi integrativi stipulati dall'azienda operante nel bacino
che abbia il minor numero di dipendenti] .
TITOLO VI
Disciplina tariffaria
Art. 33
Unificazione tariffaria.
... (15) .
[Sui servizi classificati ordinari che
abbiano la funzione preminente di collegamento di un Comune con il proprio scalo
ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni
ferroviarie che hanno origine o destinazione presso lo scalo stesso, i prezzi
degli abbonamenti saranno equiparati ai prezzi degli abbonamenti ordinari di
seconda classe applicati dal vettore ferroviario sulle distanze
corrispondenti ] (16) .
... (17) .
Art. 36
Abbonamenti.
[E' fatto obbligo alle aziende
esercenti pubbliche autolinee di concessione regionale di rilasciare, a
richiesta, i seguenti tipi di abbonamento:
a) settimanali - validi per
effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo
di una settimana dal lunedi' alla domenica;
b) settimanali - validi per
effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo
di una settimana dal lunedi' alla domenica;
c) settimanali - validi per
effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una
settimana dal lunedi' alla domenica;
d) mensili - validi per
effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese
per il quale e' stato rilasciato;
e) mensili - validi per
effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da
usufruirsi nel mese per il quale e' stato rilasciato .
Il prezzo degli abbonamenti
settimanali sara' calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle
corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio,
arrotondati al chilometro superiore, e applicando i seguenti
sconti:
- per i primi 10 km.
20%
- da 11 km. a 20 km.
30%
- da
21 km. a 30 km. 40%
- da
31 km. a 40 km. 50%
- da
41 km. a 50 km. 60%
- da
51 km. a 60 km. 70%
- da 61 km.
80%
Il prezzo degli abbonamenti
mensili sara' calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle
corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio
arrotondati al chilometro superiore e applicando i seguenti
sconti:
- fino a 10 km.
30%
- da 11 a 20 km.
40%
- da 21 a 30 km.
50%
- da 31 a 40 km.
60%
- da 41 a 50 km.
70%
- da 51 a 60 km.
80%
- da 61 km.
90%
Puo' essere inoltre
autorizzato il rilascio, a richiesta delle aziende e su conforme autorizzazione
della Giunta regionale, di abbonamenti settimanali e mensili a corse illimitate.
Il prezzo degli abbonamenti
a corse illimitate sara' calcolato:
- per gli abbonamenti
settimanali maggiorando del 50% il prezzo dell' abbonamento settimanale a dodici
corse:
- per gli abbonamenti
mensili maggiorando del 50% il prezzo dell' abbonamento mensile a 50
corse.
Sui prezzi degli
abbonamenti viene operato l' arrotondamento alle 100 lire superiori.
I prezzi minimi degli
abbonamenti di cui al presente articolo sono calcolati sulla base di una
percorrenza di dieci km.
Ogni abbonamento dovra'
essere munito di documento di identificazione legalmente riconosciuto o di
apposita tessera rilasciata a cura delle aziende esercenti dietro consenso a
titolo di rimborso spese di 500 lire.
A richiesta dell' utenza le
Aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti unidirezionali
secondo le tipologie gia' fissate nel medesimo comma, a prezzi ridotti del 50%
rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali.
I prezzi degli abbonamenti
che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno inferiori a
quelli rivenienti dall' applicazione delle norme fissate nel presente articolo
saranno gradualmente allineati a questi ultimi mediante aumenti successivi in
misura non superiore al 30% per ciascuno aumento.
Il primo aumento avra'
decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione
della presente legge.
Gli aumenti successivi
saranno attuati a distanza di sei mesi dal primo.
I prezzi degli abbonamenti
che risulteranno superiori saranno riportati ai nuovi livelli in occasione del
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.] (18) .
Art. 37
Ragazzi.
... (19) .
Art. 38
Biglietti.
... (20) .
Art. 39
Sistemi meccanizzati.
... (21) .
[Alle Aziende che gestiscono servizi
pubblici di trasporto locale e' fatto divieto di rilasciare tessere di libera
circolazione e biglietti gratuiti o
semigratuiti validi sulle linee da essa gestite.
Le tessere e i biglietti
gia' rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di
avere validita' dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Possono accedere
gratuitamente agli autobus:
- il personale dell'
Assessorato ai Trasporti per esigenze di servizio, munito di apposita tessera di
riconoscimento rilasciata dalla Regione;
- il personale della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali dipendenti,
muniti dell' apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei
Trasporti;
- gli agenti dei circoli
delle costruzioni telegrafiche addetti alla manutenzione, autorizzati secondo le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei Trasporti del 16- 4- 53,
ser. VI, N. 3465 (63) 98 bis;
- i funzionari dell' ANAS e
gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal
compartimento ANAS e vistata dall' Assessorato ai Trasporti limitatamente ai
percorsi svolgentisi su strade statali;
- i grandi invalidi civili,
di guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti
alle proprie associazioni e relativi accompagnatori, muniti della tessera
rilasciata dalle rispettive associazioni di categoria, ovvero dalle
Amministrazioni pubbliche competenti;
- i ciechi di guerra e i
ciechi civili e relativi accompagnatori;
- gli appartenenti alle
forze dell' Ordine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardie di Finanza, Agenti
di Custodia, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali muniti di tessera non
nominativa rilasciata dalle aziende concessionarie, a richiesta dei Comandi
interessati in numero non superiore a due per Comando, con validita' limitata ad
un anno, suscettibile di rinnovo o proroga;
- il personale dipendente
dalle aziende di trasporto, su disposizione dei rispettivi gestori, per esigenze
di servizio ] (22) .
(22) Articolo prima sostituito dal
primo comma dell'art. 19, L.R.
19 marzo 1982, n. 13 e, successivamente, abrogato dal primo comma
dell'art. 27, L.R.
23 gennaio 1992, n. 5. Il primo comma dell'art. 1, L.R.
4 ottobre 1989, n. 14 ha peraltro, abrogato, con effetto dal 1°
gennaio 1990, le disposizioni contenute nel presente articolo. Successivamente,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma
dell'art. 37, L.R.
25 marzo 1999, n. 13.
Art. 41
Irregolarità di viaggio.
[E' fatto obbligo ai
viaggiatori di munirsi di titolo di viaggio, valido per il percorso da
effettuare o a bordo dell' autobus o presso le biglietterie a terra quando
queste siano appositamente istituite.
I viaggiatori che all' atto
dei controlli risultino sprovvisti di documento di viaggio o presentino
documento di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del
normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa pari
a due volte lo importo del biglietto evaso con un minimo di lire
15.000.
All' accertamento delle
irregolarita' di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli
agenti addetti all' esercizio.
A tal fine le aziende
dovranno disporre che tali agenti assumano la qualifica di giurati nelle forme
volute dalla legge.
L' importo della sanzione
amministrativa prevista dal secondo comma del presente articolo e' devoluto all'
azienda. ] (23)
TITOLO VII
Norme finali e transitorie
Art. 42
Norma transitoria.
[Le funzioni attribuite dalla presente legge ai
Consorzi di bacino sono svolte fino alla loro costituzione dalla Giunta
regionale] .
Art. 43
Abrogazioni.
[È abrogata ogni legge e disposizione in
contrasto con le norme della presente legge] .