CAPO
I
MISURE DI
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 1
Modifiche e
integrazioni alla l.r.
9/2017
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) è
aggiunta la seguente:
“a bis) applica le sanzioni di cui
all’articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti
dalla legge, la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio.
2. Il comma 2 dell’articolo 7
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “2. Il comune, verificati i titoli di cui
al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e
la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed
allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
3. Il comma 4 dell’articolo 7
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “4. Il parere di compatibilità di cui al
comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il
termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato
non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente
della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la
decadenza.
4. Al comma 5 dell’articolo 7
della l.r.
9/2017 dopo la parola: “comune” aggiungere la seguente:
“inderogabilmente.
5. Al comma 5 dell’articolo 7
della l.r.
9/2017 aggiungere infine il seguente periodo: “In caso di mancato rilascio
dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di
centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità
di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del
termine di 1centoventi giorni dalla data del ricevimento da parte del comune del
parere favorevole di compatibilità regionale.
6. Il comma 6 dell’articolo 7
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “6. Il termine biennale di validità del
parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato con
provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al
soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica
certificazione del comune o del direttore di lavori. La proroga è richiesta
prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni.
7. All’articolo 7
della l.r.
9/2017 è aggiunto il seguente comma: “6 bis. Il termine di scadenza del
provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di
scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e
salvo quanto disposto dal comma 6.
8. Il comma 4 dell’articolo 12
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “4. Nelle strutture ambulatoriali,
residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono
svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, ancorché
in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.
9. Il comma 5 dell’articolo 12
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “5. Negli ambulatori che svolgono
esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile
sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 (Indirizzo e
coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti
minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione
funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di
laboratorio.) con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura
pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui
l’attività è stata svolta, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto
dal comma 8.
10. Il comma 6 dell’articolo 12
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “6. Non è consentito svolgere le funzioni
di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per
le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle
territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione
che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a
cinquanta, e per le strutture socio-santarie. I soggetti che erogano servizi
sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento
attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico
responsabile sanitario. Fermo restando, per tutte le ipotesi di cui sopra,
l’obbligo di garantire il debito orario previsto dai regolamenti sia per il
responsabile sanitario, sia per il responsabile delle attività cliniche.
11. Il comma 8 dell’articolo 12
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “8. Il limite di età massimo previsto per
lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti
medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione
per gli ambulatori specialistici non accreditati.
12. Il comma 3 dell’articolo 23
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente: “3. L’Organismo tecnicamente
accreditante, nell’espletamento dell’attività di controllo sulle strutture già
accreditate, verifica i requisiti ulteriori di accreditamento e segnala ogni
eventuale violazione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge.
13. Il comma 2 dell’articolo 24
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente:
“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti
ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale.
14. L’articolo 25
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente:
“Art. 25. Autorizzazione all’esercizio e accreditamento
istituzionale a seguito di unica istanza.
1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 2, ove la
struttura sia accreditabile, la Regione conferisce contestuale incarico al
dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e
all’Organismo tecnicamente accreditante, rispettivamente ai fini della
verifica del possesso dei requisiti minimi e della verifica del possesso dei
requisiti ulteriori di accreditamento.
2.. Nei casi di ampliamento o
trasformazione, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere k) e l), le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, già
autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa acquisizione di
autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con unica istanza il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili, in tale ultima ipotesi,
trova applicazione il comma 1.
15. Il comma 4 dell’articolo 26
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente:
“4. La revoca dell’accreditamento può essere disposta
immediatamente, senza invito alla rimozione previsto al comma 3, qualora nei
casi previsti dal medesimo comma la violazione o la carenza sia grave e
continuativa, oppure sia stata reiterata.
16. All’articolo 29
della l.r.
9/2017 il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al
regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a) articolo 57 (Comunità
socio-riabilitativa);
b) articolo 57 bis (Comunità
residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c) articolo 58 (Residenza
socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto
cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo
diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per
anziani);
h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per
persone con problematiche psicosociali); i) articolo 88 (Servizio di
assistenza domiciliare integrata).
Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla
legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e
dal regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento che
individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i
requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per
l’accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di
accreditamento di cui al regolamento
regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza
sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per
soggetti non autosufficienti) e al regolamento
regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria
assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo
per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate e alle RSA e RSSA
non contrattualizzate (1) continuano ad
applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r.
n. 3/2005 e dal r.r.
n. 4/2007 art. 66).
(1) Parole inserite dalla l.r.
26/2020, art. 17,
comma 1.
Art. 2
Modifiche alla l.r.
53/2017
1. L’articolo 7
bis della legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture
socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale)
è sostituito dal seguente:
“Art. 7 bis. Norma Transitoria finale
1. Le RSAA di
cui all’articolo 67 del regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 -Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia), entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma, ai fini del
fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento
regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza
sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per
soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali
strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare
l’attività mantenendo esclusivamente natura di struttura
socio-assistenziale.
2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a
modificare l’articolo 67
del r.r.
4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di
struttura esclusivamente socio-assistenziale.
3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r.
4/2019 e del regolamento
regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria
assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo
per disabili.), le strutture di cui all’articolo 7 bis, possono mantenere i
requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il
possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti
dai regolamenti attuativi.
4. Le strutture autorizzate ex articolo 67
del r.r.
4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età
superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla
legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni
sanitarie continue e complesse.
5. La Regione Puglia provvede al momento della data
di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per
la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture
autorizzate in base all’articolo 67
del r.r.
4/2007 . Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro
sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.
CAPO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI REQUISITI
DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
Art. 3
Disposizioni in materia di
requisiti strutturali
1. Ferma restando l’applicazione della
metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di
standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento sono consentite
difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima
prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10
per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione.
2. Ai fini dell’istanza di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r.
4/2019 e del r.r.
5/2019, le strutture rientranti nell’ambito di applicazione del comma 7 bis
dell’art. 29
della l.r.
9/2017, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente
normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi
minimi specifici, previsti dai regolamenti relativamente ai nuclei di
mantenimento per soggetti non autosufficienti o per disabili.
Art. 4
Disposizioni in materia di area socio-sanitaria
nelle aziende sanitarie locali
1. L’area di coordinamento dei servizi sociali
nell’ambito delle aziende sanitarie locali viene ridenominata “area
socio-sanitaria”.
2. L’incarico di responsabile dell’area
socio-sanitaria viene affidato ad un dirigente appartenente all’area
contrattuale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA), al ruolo
amministrativo o tecnico-profilo sociologo o profilo equipollente dell’area
socio-psico-pedagogica.
3. Con regolamento regionale sono individuate
le funzioni e l’organizzazione dell’area socio-sanitaria.
Art. 5
Disposizioni in materia di personale della
riabilitazione
1. In conformità alla legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), comma 517, l’educatore
professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e
socio-assistenziali nonché, ai fini di conseguire risparmi di spesa, nei servizi
e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti
socio-educativi.
2. Nell’ambito dei servizi di cui al comma 1,
sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare,
limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di un terzo di
educatori professionali socio-pedagogici o psicologi o assistenti sociali. Nel
computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5
e, in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI FABBISOGNO DI
PRESTAZIONI, DI PARERE DI COMPATIBILITÀ, DI ACCREDITAMENTO E PERSONALE
Art. 6
Disposizioni in materia di fabbisogno di prestazioni
ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale
dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste
1. Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali
dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato
dall’articolo 5,
comma 1, del regolamento
regionale 21 novembre 2019, n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni
ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste -Modifica al regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni
ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all’esercizio
nell’ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già
autorizzati all’esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali.
2. Nel caso in cui dall’atto di ricognizione di
cui all’articolo 12.1,
lettera a), del r.r.
5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per
l’accreditamento di cui all’articolo 10,
comma 1, del r.r.
5/2019, sufficiente a garantire l’accreditamento e la contrattualizzazione
di tutti i posti letto di RSSA ex articolo 58
del r.r.
4/2007, esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo
bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037 (Principi e criteri per l’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai
sensi dell’articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e articolo 7
l.r.
8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di
cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l.r.
8/2004,), la distribuzione di posti letto oltre il limite di venti e nel
limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento.
Art. 7
Disposizioni in materia di richieste di compatibilità
relative ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di
strutture socio-sanitarie
1. Nell’arco temporale di ciascun bimestre calcolato ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 2037/2013, le richieste di
compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per
trasformazione di strutture socio-sanitarie autorizzate in altra tipologia di
struttura socio-sanitaria hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di
compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.
Art. 8
Disposizioni in materia di accreditamento delle
strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli
hospice
1. Le comunità riabilitative assistenziali
psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento
regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione
delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e
private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel
fabbisogno disciplinato dal regolamento
regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art.3,
comma 1, lettera a), punto 1) della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della
verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già
autorizzate all’esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari).
2. I gruppi appartamento e i centri diurni di
cui al r.r.
7/2002, autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di entrata in
vigore della presente legge sono accreditabili.
3. Sono ammesse a domanda, a valutazione ai
fini del rilascio del parere di compatibilità le richieste presentate alla data
del 31 dicembre 2019 purché rientranti nel fabbisogno.
Art. 9
Disposizioni in materia di
fabbisogno di RMN grandi macchine e RMN a basso campo “dedicate” o “open di
nuova generazione” *
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 19
della legge
regionale 9/2017 è sostituito dal seguente: “Ferma restando la necessità di
verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate
ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale.
* La
Corte Costituzionale con sentenza
22
settembre - 15 ottobre 2021, n. 195
, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 10
Norma in materia di incarichi a tempo
determinato
1. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica
e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale
già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso
aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo
determinato alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del
servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest’ultima a
tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data in
vigore della presente legge, di
apposita domanda di mobilità. *
* La
Corte Costituzionale con sentenza
22
settembre - 15 ottobre 2021, n. 195
, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.