Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1048 del 19/05/2015 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Finalità
[1. La riorganizzazione della rete
ospedaliera della Regione Puglia di cui al presente regolamento è redatta in
attuazione del Programma 14.1 del Programma Operativo 2013-2015 della Regione
Puglia adottato con Deliberazione di Giunta Regionale “Approvazione Programma
Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012” del 4 luglio 2014,
n. 1403; dell’art. 4, comma 1 dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto
per la Salute 2014-2016, nonché dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il
regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (di seguito
Regolamento ministeriale sugli standard) Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio
2015.
2. Il presente regolamento è finalizzato a proseguire le azioni
già adottate con i regolamenti
Regionali n. 18/2010 e s.m.i. e n.
36/2012, per conseguire la rimodulazione della dotazione di posti
letto per disciplina in funzione dei fabbisogni di salute nel rispetto dello
standard di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e in particolare l’articolo 15, comma 13,
lettera e). Tali interventi hanno inoltre l’obiettivo di consolidare gli
interventi tesi al miglioramento della qualità ed appropriatezza dell’offerta
ospedaliera ed al contenimento della relativa spesa, in coerenza con le risorse
programmate per il Servizio Sanitario Regionale, con i provvedimenti adottati ai
sensi della Legge
Regionale n. 23/2008 e della Legge
Regionale n. 2/2011.
3. In particolare, con il presente
Regolamento, la Regione intende:
a. procedere alla classificazione delle
strutture ospedaliere in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato
1 del Regolamento ministeriale sugli standard;
b. definire i criteri per
la rimodulazione della dotazione di posti letto regionale in linea con le
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, così come integrate dalla comunicazione del Coordinamento Tecnico
della Commissione Salute in ordine allo standard di posti letto calcolato al
netto dell’80% del valore saldo della mobilità interregionale ospedaliera ai
sensi del Regolamento ministeriale, come meglio specificato nel seguito;
c. perseguire tendenzialmente gli standard per disciplina indicati nel
paragrafo 3 dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale, tenendo conto delle
specificità del territorio regionale, documentate sulla base delle evidenze
epidemiologiche e di accessibilità, attraverso compensazioni tra discipline,
nel rispetto degli standard dalla Legge 135/2012, relativi ai posti letto e al
tasso di ospedalizzazione;
d. avviare l’articolazione della rete
ospedaliera nelle reti per patologia secondo il modello Hub & Spoke;
e. aggregare stabilimenti che risultano, in esito all’attuale
rimodulazione, non in possesso di tutte le discipline necessarie per
configurare un ospedale di base, ovvero al fine di attivare integrazioni tra
le diverse discipline per l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei percorsi
clinici, anche nel senso della sostenibilità degli interventi;
f.
incrementare l’offerta di assistenza sanitaria territoriale attraverso la
riconversione di alcune strutture ospedaliere sottoutilizzate in strutture
territoriali di assistenza denominate Presidi Territoriali di Assistenza, come
di seguito definite;
g. potenziare, nell’ambito dei Presidi Territoriali
di Assistenza, l’offerta sanitaria di prestazioni residenziali
extraospedaliere per persone gravemente non autosufficienti e affette da
patologie croniche, anche attraverso l’implementazione di Residenze Sanitarie
Assistenziali denominate R1, come nel seguito definite;
h. avviare
l’adeguamento della rete ospedaliera alle previsioni della riorganizzazione
della rete dell’emergenza-urgenza.
4. Ai fini del calcolo degli standard sono
considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e, conseguentemente,
rientranti nella relativa dotazione, per mille abitanti, i posti di
residenzialità presso strutture sanitarie territoriali per i quali la Regione
copra un costo giornaliero a carico del Servizio Sanitario Regionale pari o
superiore ad un valore soglia corrispondente alla tariffa giornaliera
corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, ad eccezione dei posti
presso: le strutture sanitarie con specifica finalità assistenziale di cui alla
legge 15 marzo 2010, n. 38, per le cure palliative e la terapia del dolore, le
strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le strutture
extraospedaliere di cui al capitolo 4, lettera c), paragrafo Riabilitazione
intensiva del documento recante Piano di Indirizzo per la Riabilitazione,
allegato all’Accordo sancito il 10 febbraio 2011 della Conferenza Permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano (repertorio 30/CSR-2011), nonché le strutture residenziali territoriali
per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all’Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n. 44/CU-2011),
disciplinate dal Regolamento
Regionale n. 24 del 2 novembre 2011. A tal fine le aziende
sanitarie locali certificano, entro il 31 novembre di ciascun anno, con
riferimento ai posti di residenzialità territoriali, il numero dei posti letto
con costo giornaliero inferiore al valore soglia, il numero di quelli con costo
giornaliero superiore al valore soglia, il numero di quelli con specifica
finalità assistenziale come definita dal presente comma, affinché la Regione
possa procedere alla successiva certificazione di cui all’art.1 comma 3, lettera
c) del Regolamento ministeriale sugli standard. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 2
Articolazione della rete ospedaliera
[1. Le strutture ospedaliere sono
classificate in tre livelli a complessità crescente.
a. Presidi ospedalieri di
base: sono strutture dotate di Pronto Soccorso, con posti letto
tecnici di Osservazione breve Intensiva, e almeno delle seguenti discipline:
Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e
servizi di supporto di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità
H24 di Cardiologia, Radiologia, un’articolazione della rete dei Laboratori e
un’articolazione della rete dei Servizi Trasfusionali (ai sensi dei Regolamenti
Regionali n. 15 del 2 luglio 2013 e n.
14 del 25/06/2014).
b. Presidi ospedalieri di I
livello: sono strutture dotate delle seguenti specialità: Medicina
Generale, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e
Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista, in funzione della soglia
per volumi di parto superiori a n. 500/anno), Pediatria, Cardiologia con UTIC,
Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria,
Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o reperibilità in rete per
le patologie che lo prevedono. Devono essere presenti i Servizi di radiologia
almeno con TAC ed Ecografia, un’articolazione della rete dei Laboratori e
un’articolazione della rete dei Servizi Trasfusionali in base alla complessità
dell’attività svolta ai sensi dei Regolamenti
regionali n. 15 del 2 luglio 2013 e n.
14 del 25/06/2014. .Per le patologie complesse e tempo-dipendenti
devono essere attivati protocolli di consultazione e trasferimento presso i
presidi ospedalieri di II livello. Sono dotati di posti letto tecnici per
l’osservazione breve intensiva e la terapia subintensiva multidisciplinare.
c. Presidi ospedalieri di II
livello: tali presidi sono strutture dotate di tutte le specialità
previste per l’Ospedale di I livello, nonché, a titolo indicativo e nel
rispetto del criterio prevalente del fabbisogno territoriale in funzione dei
bacini di utenza: Cardiologia con emodinamica interventistica H24,
Neurochirurgia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica,
Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, endoscopia digestiva ad alta
complessità, broncoscopia interventistica, radiologia interventistica,
rianimazione pediatrica e neonatale, medicina nucleare e altre eventuali
discipline di alta specialità; devono essere presenti H24 i servizi di
radiologia con almeno TAC ed Ecografia (con presenza medica), Laboratorio,
Servizio Immunotrasfusionale ai sensi del Regolamento
regionale n. 15/2013.
2. La dotazione massima di posti letto
spettante alla Regione Puglia fa riferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come
integrate dalla comunicazione del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute
in ordine allo standard di posti letto calcolato al
netto dell’80% del
valore saldo della mobilità interregionale ospedaliera ai sensi del Regolamento
ministeriale.
3. La rimodulazione dei posti letto nei limiti massimi
come sopra definiti sarà effettuata in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3
comma 6 del presente regolamento.
[4. La rete dell’emergenza-urgenza è
stata definita con precedente provvedimento di Giunta Regionale e sarà soggetta
ad eventuale aggiornamento in funzione dei fabbisogni territoriali nonché del
numero di accessi appropriati annui, secondo i requisiti riportati nel paragrafo
9 del Regolamento ministeriale sugli standard. ] (1)
5. E’ riconvertito in struttura di assistenza
territoriale il plesso ospedaliero di Mesagne.
[6. Tutte le strutture
ospedaliere riconvertite con il presente provvedimento e con i Regolamenti
Regionali n. 18/2011 e s.m.i. e n.
36/2012 si configurano quali Presidi Territoriali di Assistenza, di
cui al successivo art. 5. Nell’ambito di tali strutture, sono attivati 356 posti
letto nell’ambito degli Ospedali di Comunità di cui al punto 10.1 del
Regolamento ministeriale sugli standard, 315 posti destinati a residenza
sanitaria assistenziale a totale carico del sistema sanitario regionale (RSA
R1), di cui al successivo art. 7 del presente provvedimento, nonché ulteriori
degenze territoriali nell’ambito dell’assistenza residenziale, delle cure
palliative, dell’assistenza psichiatrica e servizi come riportato nelle tabelle
allegate.] (2)
7. Il
presente provvedimento stabilisce la rimodulazione della dotazione di posti
letto degli IRCCS pubblici e privati, enti ecclesiastici e delle case di cura
private accreditate così come riportato nelle tabelle allegate.
8. La
rimodulazione della rete ospedaliera relativa al privato accreditato non
comporta incremento dei tetti di spesa e sarà oggetto di apposita preintesa,
approvata con provvedimento di Giunta Regionale, dopo apposita istruttoria
espletata, anche sulla base di quanto previsto al punto 2.5 dell’Allegato 1 del
Regolamento ministeriale sugli standard, dall’Area per le Politiche per la
promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità per garantire la
continuità amministrativa nel rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale
del 27.10.2011 n. 2392
9. Per quanto attiene i modelli organizzativi
delle strutture sanitarie pubbliche, si confermano i criteri di cui alla DGR n.
468 del 23/2/2010, nonché gli standard sulle unità operative semplici e
complesse di cui alla DGR n. 3008 del 27 dicembre 2012.
[10. Negli
stabilimenti che risultano aggregati funzionalmente in un’unica struttura di
ricovero, è prevista una unica direzione medica ed un’unica direzione
amministrativa di presidio, nonché l’accorpamento di tutte le unità operative e
servizi; agli stabilimenti (ed alle relative unità operative) sono comunque
attribuiti sottocodici identificativi in ragione della necessità di assicurare
costante e capillare monitoraggio dei flussi di ricovero, per garantire
l’ottemperanza agli standard qualitativi e quantitativi di cui all’art. 3 del
presente regolamento.] (3)
11. All’interno
delle U.O. complesse di Medicina Interna e Chirurgia Generale possono essere
destinati posti letto ad attività specialistiche compatibili con le discipline
di base, la cui responsabilità deve essere affidato a personale medico in
possesso dei requisiti specifici, incardinato nell’organico. Inoltre negli
ospedali di base e di I livello devono essere attivati posti letto per pazienti
critici (area critica) a disposizione delle unità operative afferenti al
dipartimento; i pazienti che occupano i posti letto indistinti sono a carico
delle unità operative che hanno disposto il ricovero.
12. Le Unità
Operative di Lungodegenza sono articolazioni funzionali delle Unità Operative di
Medicina Interna.
13. Le consulenze specialistiche delle discipline
assenti nel presidio devono essere assicurate dagli specialisti presenti in
altri ospedali aziendali ovvero nei poliambulatori del territorio di
riferimento.
14. In relazione alla rete dei laboratori di
analisi pubblici, si prevede la costituzione di una Unità Operativa complessa di
Patologia Clinica per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente collocata
nell’ambito degli ospedali di II livello, che rappresenta l’Hub del territorio
di pertinenza; nei restanti ospedali, i laboratori sono qualificati come spoke
della rete. Tutti i laboratori ospedalieri effettuano prestazioni per tre
tipologia di utenza: prestazioni ambulatoriali; prestazioni riguardanti i
pazienti ricoverati; prestazioni in emergenza-urgenza. Queste ultime devono
essere garantite h24 in tutti gli ospedali dotati di pronto soccorso.
Nell’ambito dei PTA è istituito un centro prelievi, raccordato funzionalmente
con i laboratori spoke e Hub del territorio di riferimento. Con successivo atto
regionale, entro 90 giorni dall’adozione del presente regolamento, saranno
definiti l’assetto funzionale e l’eventuale aggiornamento dei requisiti
organizzativi, tecnologici e strutturali della rete dei servizi di cui al
Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i..
15. In relazione alla rete dei
servizi di anatomia patologica, si prevede la costituzione di una Unità
Operativa complessa per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente
collocata nell’ambito degli ospedali di II livello, che rappresenta l’Hub del
territorio di pertinenza; nei restanti ospedali, i servizi sono qualificati come
spoke della rete. Con successivo atto regionale, entro 90 giorni dall’adozione
del presente regolamento, saranno definiti l’assetto funzionale e l’eventuale
aggiornamento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali della rete
dei servizi di anatomia patologica di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e
s.m.i..
16. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento regionale le Aziende sanitarie locali e ospedaliere devono
costituire, ove non già esistente, il Comitato del Buon Uso del Sangue, ai sensi
del Decreto Ministero della Sanità del 1 settembre 1995; entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente provvedimento l’Area Politiche per la
promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità, per il tramite
del Servizio competente definisce un modello unico di convenzione per le case di
cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 giugno 1986, sono dotate di frigoemoteca; entro 120 giorni dall’entrata in
vigore del presente regolamento l’Area Politiche per la promozione della Salute,
delle persone e delle pari opportunità, per il tramite del Servizio competente
definisce uno schema tipo di convenzione per l’organizzazione e gestione,
singolarmente o in forma aggregata, delle Unità di Raccolta del sangue e degli
emocomponenti, in ottemperanza al punto 5.5 della Convenzione con le
Associazioni e federazioni dei donatori di sangue, di cui alla D.G.R. n. 1407del
23/07/2013.
[17. Nell’ospedale di nuova attivazione di Altamura, per il
completamento dell’offerta assistenziale del territorio di competenza, è
stabilita l’attivazione di 4 posti letto di UTIC (con conseguente riduzione dei
posti letto del codice 08 di cardiologia a 12); 10 posti letto di oculistica; 10
posti letto di otorinolaringoiatria; 15 posti letto di pneumologia.] (4)
[18. In considerazione delle specifiche
criticità epidemiologiche dell’area di Taranto sono attivati 15 posti letto
della disciplina di pneumologia presso l’ospedale di Manduria.] (5)
19. Per mero errore materiale, nel RR 36/2012 non
erano stati riportati 15 posti letto di pneumologia nell’ospedale di Putignano
e, nell’ospedale di Martina Franca, 4 posti letto nella disciplina UTIC e 8
nella disciplina di recupero e riabilitazione funzionale, che si confermano con
il presente provvedimento.
[20. Le strutture ospedaliere pubbliche anche
in relazione a quanto già definito nell’ambito della rete
dell’emergenza/urgenza,sono classificate come segue: ]
Provincia
|
Tipologia |
Codice
ospedale |
Sottocodice
Stabilimento
(2) |
Ospedale |
Classificazione |
Foggia |
ASL |
160164 |
|
Manfredonia |
Base |
130163 |
01 |
San severo |
I Livello |
07 |
Lucera |
160047 |
|
Cerignola |
I Livello |
AOU |
160910 |
|
Ospedali Riuniti |
II Livello |
|
|
|
|
|
|
BT |
ASL |
160174 |
01 |
Andria |
I Livello |
02 |
Canosa |
160177 |
|
Barletta |
I Livello |
160178 |
01 |
Bisceglie |
I Livello |
02 |
Trani |
|
|
|
|
|
|
Bari |
ASL |
190158
|
01 |
San Paolo |
I Livello |
05 |
Corato |
05 |
Terlizzi |
03 |
Molfetta |
160169 |
01 |
Di Venere |
I Livello |
03 |
Triggiano |
160157 |
|
Altamura |
I Livello |
160159 |
01 (1) |
Monopoli |
I Livello |
02 (2) |
Putignano |
AOU |
160907 |
01 |
Policlinico |
II Livello |
02 |
Giovanni XXIII |
IRCCS
pubblici |
160901 |
|
Giovanni Paolo II |
Specialistico |
160902 |
|
De Bellis |
Specialistico |
|
|
|
|
|
|
Brindisi |
ASL |
160161 |
01 |
Ostuni |
Base |
02 |
Fasano |
160170 |
01 (3) |
Perrino |
II Livello |
02 |
San Pietro Vernotico |
04 |
Neuromotulesi |
160162 |
|
Francavilla Fontana |
I Livello |
|
|
|
|
|
|
Taranto |
ASL |
160172 |
01 (1) |
SS. Annunziata/Moscati |
II Livello |
02 (1) |
Grottaglie |
160168 |
|
Castellaneta |
I Livello |
160075 |
|
Martina Franca |
I Livello |
160074 |
|
Manduria |
I Livello |
|
|
|
|
|
|
Lecce |
ASL |
160171 |
01 |
Vito Fazzi |
II Livello |
02 |
San Cesario |
160062 |
01 (1) |
Galatina |
I Livello |
02 (1) |
Copertino |
160167 |
01 (1) |
Casarano |
I Livello |
03 (1) |
Gallipoli |
160166 |
|
Scorrano |
Base |
(1) La data effettiva di
attribuzione dei subcodici a seguito di accorpamento sarà condivisa con il
Ministero della salute
(2) I subcodici effettivi possono
subire modifiche a seguito di condivisione con il Ministero della
salute
(3) Fino alla effettiva chiusura del
plesso di Mesagne a questo viene attribuito il subcodice
02] (6)
(1) Lettera abrogata dal r.r.
n. 7/2017, art. 9, c. 1.
(2) Comma abrogato dal r.r..
7/2019, art. 8.
(3) Lettera abrogata dal r.r.
n. 7/2017, art. 9, c. 1.
(4) Lettera abrogata dal r.r.
n. 7/2017, art. 9, c. 1.
(5) Lettera abrogata dal r.r.
n. 7/2017, art. 9, c. 1.
(6) Lettera abrogata dal r.r.
n. 7/2017, art. 9, c. 1.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 3
Standard qualitativi e quantitativi
dell’assistenza ospedaliera
[1. Gli standard fissati con Legge n.
135/2012, relativamente ai posti letto e al tasso di ospedalizzazione che non
deve essere superiore a 160/1000 abitanti, sono conseguiti, oltre che con la
rimodulazione della dotazione di posti letto per disciplina che sarà effettuata
come specificato al successivo comma 6, anche intervenendo sull’indice di
occupazione dei posti letto, che deve attestarsi su valori del 90% tendenziale e
sulla durata media di degenza, per ricoveri ordinari, che deve essere inferiore
mediamente a 7 giorni, salvo motivate esigenze clinico-assistenziali.
2.
In materia di qualità e sicurezza strutturale si applicano i contenuti degli
atti normativi e delle linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di
qualità e sicurezza delle strutture.
3. Sono recepite le soglie minime
di volumi di attività specifici, correlati agli esiti migliori, e soglie per
rischi di esito riportate al punto 4.6 del citato Regolamento del Ministero
della Salute: entro il 31.12.2015, in base all’analisi dei dati sanitari
pertinenti, con apposito provvedimento saranno identificate, in relazione alle
risorse disponibili, con il supporto dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari della Regione Puglia (AReS Puglia):
a. le strutture pubbliche e private
(Ospedali e Unità Operative in relazione allo specifico requisito) che possono
svolgere le funzioni assistenziali identificate, per garantire le soglie di
volume e di esito stabilite;
b. le condizioni e i percorsi di intervento
sulle strutture pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione
allo specifico requisito) che non hanno garantito il rispetto dei requisiti
come sopra identificati, affinché raggiungano gli standard fissati;
c. le
strutture pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione allo
specifico requisito) per le quali non sono determinabili condizioni ed
interventi che consentano il rispetto dei requisiti di volume ed esito
rispetto al volume complessivo e di attività e per le quali pertanto si
determinano le condizioni per la disattivazione;
d. le procedure di
controllo e di auditing clinico ed organizzativo per prevenire i fenomeni
opportunistici di selezione dei pazienti e/o di inappropriatezza, prevedendo
le relative misure sanzionatorie;
e. le misure per regolare l’ingresso nel
sistema di nuove strutture erogatrici, in particolare per quanto riguarda i
tempi per la verifica dei requisiti di volume e di esito.
4. Le misure e le stime di riferimento e di
verifica per i volumi di attività e gli esiti sono quelle prodotte dal Programma
Nazionale Esiti di Agenas, ai sensi del comma 25 bis dell’art. 15 della L.
135/2012, opportunamente integrate con indicatori di performance elaborati
dall’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Puglia (AReS
Puglia).
5. Con successivo atto regionale di indirizzo, la Regione
adotterà le linee guida relative a specifici criteri per l’ammissione ai
trattamenti ospedalieri sia di elezione che in condizione di emergenza-urgenza,
che saranno elaborate dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero della
salute, di cui al punto 1.4 del Regolamento ministeriale sugli standard.
6. In applicazione delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, entro il 31.12.2015, sulla base degli indicatori come sopra
identificati, sarà effettuata una revisione dell’attuale articolazione per
verificare la rispondenza ai requisiti quali-quantitativi e di sicurezza;
eventuali rimodulazioni sia della rete ospedaliera, della rete di
emergenza-urgenza, nonché delle reti territoriali, saranno effettuate con
provvedimenti di Giunta Regionale. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 4
Reti cliniche (7)
[1.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di riordino dell’intera
rete ospedaliera con provvedimento di Giunta regionale la Regione anche con il
supporto di A.Re.S. Puglia, emana specifiche disposizioni per la definizione,
ovvero l’adeguamento ai requisiti contenuti nel citato Regolamento del Ministero
della Salute, delle seguenti reti cliniche, che integrano l’attività ospedaliera
per acuti e postacuti con l’attività territoriale, recependo le linee guida
organizzative e le raccomandazioni contenute negli appositi Accordi sanciti
dalla Conferenza Stato Regioni sulle rispettive materie, qualora non già
definite:
a.
Rete delle emergenze cardiologiche (lungo i nodi individuati all’allegata
‘Tabella C_bis’)
b.
Rete ictus (lungo i nodi individuati all’allegata Tabella
C_bis’)
c.
Rete traumatologica (lungo i nodi individuati all’allegata Tabella
C_bis’)
d.
Rete neonatologica e punti nascita
e.
Rete medicine specialistiche, in particolare
•
Rete ematologica
•
Rete dialitica
•
Rete gastroenterologica
•
Rete dermatologica
•
Rete reumatologica
•
Rete malattie neurodegenerative
f.
Rete oncologica, con particolare riferimento alle breast
unit
g.
Rete pediatrica
h.
Rete terapia del dolore
i.
Rete malattie rare]
(7) Articolo così sostituito dal
r.r.
n. 7/2017, art. 4. Il testo originario era così
formulato"1. Entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del presente provvedimento la Regione, con il supporto di
AReS Puglia, emana specifiche disposizioni per la definizione, ovvero
l’adeguamento ai requisiti contenuti nel citato Regolamento del Ministero della
Salute, delle seguenti reti cliniche, che integrano l’attività ospedaliera per
acuti e post-acuti con l’attività territoriale, recependo le linee guida
organizzative e le raccomandazioni contenute negli appositi Accordi sanciti
dalla Conferenza Stato Regioni sulle rispettive materie: a.
Rete delle emergenze cardiologiche b. Rete ictus c. Rete traumatologica d. Rete
neonatologica e punti nascita e. Rete oncologica f. Rete ematologica g. Rete
Oncoematologica pediatrica h. Rete pediatrica i. Rete terapia del dolore j. Rete
malattie rare k. Rete reumatologica l. Rete della medicina trasfusionale
"
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 5
Rete cardiologica ospedaliera
[1. La rete cardiologica ospedaliera, sulla
base dei criteri definiti dal Regolamento ministeriale sugli standard circa la
distribuzione delle Unità operative in funzione dei bacini di utenza, e
dell’analisi dei dati di attività e di performance, è articolata in strutture
definite su diverse tipologie a ognuna delle quali corrispondono specifiche
funzioni assistenziali:
a. Cardiologia di base (cod. 08) con guardia
attiva H24:
i. Infarto miocardico acuto NSTEMI a
rischio basso-intermedio in attesa di trasferimento ai centri Hub, secondo
le linee-guida aziendali; NSTEMI stabile dopo rivascolarizzazione
ii.
scompenso cardiaco non trattabile in regime diurno o ambulatoriale
iii.
aritmie senza compromissione emodinamica ed impianto di devices in pazienti
non complicati
iv. embolia polmonare emodinamicamente stabile
v.
miocarditi con moderata disfunzione ventricolare
vi. dolore toracico in
pazienti ad alto rischio ischemico
vii. iperdosaggio/avvelenamento da
farmaci cardioattivi
b. Cardiologia con UTIC senza emodinamica
h24 (cod. 08 e cod. 50):
i. Infarto miocardico acuto STEMI in
condizioni di stabilità e/o dopo riperfusione
ii. Infarto miocardico
acuto NSTEMI a rischio moderato o stabile dopo rivascolarizzazione
iii.
scompenso cardiaco acuto o cronico refrattario alla terapia medica con
necessità di ventilazione assistita o ultrafiltrazione ma senza indicazione
ad assistenza meccanica
iv. aritmie con necessità di monitoraggio e/o
con necessità di impianto di devices
v. embolia polmonare
emodinamicamente stabile
vi. miocarditi con moderata disfunzione
ventricolare
vii. dolore toracico in pazienti ad alto rischio ischemico
viii. iperdosaggio/avvelenamento da farmaci cardioattivi
c. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24 (i
precedenti codici, con servizio h24 di emodinamica):
i. Infarto miocardico acuto STEMI nelle
prime 24/48 ore, o con complicanze o ad alto rischio
ii. Infarto
miocardico acuto NSTEMI a rischio elevato persistente anche dopo
rivascolarizzazione meccanica
iii. scompenso cardiaco acuto o shock
cardiogeno con necessità di assistenza meccanica
iv. aritmie gravi
refrattarie alla terapia medica o con necessità di procedure
interventistiche (ad es. ablazione)
v. embolia polmonare massiva con
grave compromissione emodinamica
vi. miocarditi con estesa disfunzione
ventricolare o instabili
d. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24,
in presenza di cardiochirurgia (i precedenti codici, più cod. 07):
i. dissezione aortica per terapia medica
ed osservazione post chirurgica
ii. miocarditi con necessità di biopsia
miocardica
iii. pazienti da sottoporre a procedure interventistiche
percutanee complesse a rischio di complicanze
iv. pericardiocentesi in
elezione
v. pazienti in supporto meccanico in attesa di trapianto
vi. complicanze post-trapianto cardiaco
e. Cardiologia riabilitativa (cod. 56.1):
i. scompenso cardiaco cronico riacutizzato
o con comorbilità che rendano necessario un trattamento in regime di degenza
ma senza necessità di trattamenti invasivi
ii. attività di
riabilitazione postoperatoria o postacuzie (scompenso, cardiopatia ischemica
acuta) in regime di degenza
iii. trattamento e monitoraggio di aritmie
non complicate
iv. coordinamento dei percorsi diagnostico terapeutici
del cardiopatico cronico con finalità di integrazione con l’assistenza
territoriale.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 6
Rete delle terapie intensive (8)
[1. Nell’ambito della rete ospedaliera pubblica, sono
attive le seguenti unità di terapia intensiva con posti letto:
Azienda |
Ospedale |
Posti letto |
Foggia |
San severo |
8 |
Cerignola |
8 |
AOU OORR |
OORR |
20 |
BT |
Andria |
10 |
Barletta |
8 |
Bisceglie |
6 |
Bari |
San Paolo |
8 |
Di Venere |
8 |
Altamura |
8 |
Monopoli |
8 |
AOU Policlinico |
Policlinico |
32 |
Giovanni XXIII |
8 |
Brindisi |
Francavilla Fontana |
6 |
Perrino |
16 |
Taranto |
Manduria |
6 |
Martina Franca |
8 |
Castellaneta |
8 |
SS. Annunziata/Moscati |
20 |
Lecce |
Galatina |
4 |
Copertino |
6 |
V. Fazzi |
15 |
Gallipoli |
8 |
Casarano |
6 |
Scorrano |
4 |
2. Le unità di terapia intensiva con posti letto
(rianimazione) e i servizi di Anestesia e Rianimazione costituiscono una unica
struttura complessa negli ospedali di I livello.
3. Tutte le strutture
di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza sono dotate di posti letto di
osservazione e astanteria (OBI).
4. Nell’ambito delle dotazioni di posti
letto delle UO di pneumologia della rete ospedaliera pubblica, 5 posti letto
sono dedicati ad attività intensiva e/o semiintensiva respiratoria. ]
(8) Articolo abrogato dal r.r.
n. 7/2017, art. 9, c. 1
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 7
Rete delle oncoematologie pediatriche
[1. La rete delle oncoematologie pediatriche della
Regione Puglia si articola attraverso il modello Hub & spoke, organizzato su
tre aree territoriali: area nord, area centro-sud, area sud.
2. Gli Hub sono rappresentati dalle UO dell’AOU Policlinico
di Bari, dell’EE Casa Sollievo della Sofferenza e dell’Ospedale Vito Fazzi di
Lecce.
3. La dotazione di posti letto della UOC di pediatria
dell’Ospedale SS.Annunziata/Moscati di Taranto è incrementata di 10 pl destinati
all’assistenza di bambini con patologie oncoematologiche.
4. Entro il
30.10.2015 con apposito atto sono definiti i percorsi clinici tra le varie
articolazioni della rete.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 8
Sistema di trasporto di emergenza neonatale
(STEN) e di
trasporto protetto della
gravida a rischio (STAM)
[1. Entro il 31.12.2015 deve essere operativo su tutta la
regione il sistema di trasporto di emergenza neonatale (STEN) e il sistema di
trasporto protetto della gravida a rischio (STAM), attraverso la definizione di
un modello Hub & spoke organizzato su tre aree territoriali: area nord, area
centro-sud, area sud.
2. Gli Hub sono rappresentati dai punti nascita
dotati di terapia intensiva neonatale che dispongono degli assetti tecnologici e
strumentali, nonché delle équipe adeguate allo svolgimento delle funzioni
previste.
3. Con successivo atto si provvederà a definire i percorsi
clinici tra i punti nascita spoke e gli Hub e le opportune integrazioni con il
sistema di emergenza-urgenza territoriale 118.
4. Entro il 30.06.2015
dovranno essere operativi gli Hub l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti di Foggia, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e
l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma
1.
Art. 9
Presidi Territoriali di Assistenza (9)
[1. Il Presidio Territoriale di Assistenza (a seguire, PTA)
rappresenta la risposta alla riconversione delle strutture ospedaliere e
contribuisce alla rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali concentrando, il
più possibile, tutte le attività che possono contribuire a realizzare la
copertura assistenziale nell’arco delle 12 o 24 ore.
2. I PTA
corrispondono alle strutture ospedaliere oggetto di processo di riconversione,
per effetto del presente Regolamento, nonché dei R.R.
n. 18/2010 e s.m.i. e n.
36/2012, e rappresentano il perno della riorganizzazione dei
servizi distrettuali attraverso una nuova modalità di riorganizzare e
rifunzionalizzare le cure primarie, realizzando una reale revisione della rete
dei servizi che mira ad integrare e mettere in collegamento (organizzazione a
rete) i punti di offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione
dell’assistenza territoriale.
3. I PTA rappresentano il punto di
partenza dell’integrazione tra le diverse funzioni assistenziali e dello
sviluppo dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in modo da
conseguire tre macro obiettivi prioritari:
a. la massima efficienza erogativa (h24);
b. la
migliore efficacia, attraverso la “messa in comune” delle competenze e delle
abilità in forma integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati
percorsi assistenziali;
c. la maggiore appropriatezza nell’uso delle
risorse in quanto coordinate e orientate ad obiettivi di salute condivisi;
d. la maggiore integrazione con la rete dei servizi sanitari e
sociosanitari territoriali a ciclo diurno e a carattere domiciliare.
Il PTA si realizza sia attraverso un pieno accorpamento dei
servizi territoriali, di norma presso il Comune sede del Distretto
Sociosanitario e non servito da un Presidio Ospedaliero di cui all’art. 2 del
presente Regolamento. Sono possibili aggregazioni parziali degli stessi
all’interno dell’ambito distrettuale qualora, per complessità dei contesti
territoriali e dei fabbisogni rilevati, tale flessibilità sia necessaria ad
assicurare la continuità dell’assistenza.
All’interno del PTA possono
pertanto essere svolte le seguenti funzioni, in ragione dello specifico contesto
di offerta di servizi e di fabbisogno:
1. Degenza Territoriale:
• Ospedale di comunità;
• Centro risvegli;
•
Assistenza Residenziale;
• Hospice.
2. Servizi Sanitari e SocioSanitari:
• Accesso Unico alle Cure:
- C.U.P.
- Accesso Unico Facilitato al Sistema
- Gestione e presa in carico delle cd. “dimissioni protette” e raccordo
con UVM distrettuale
• Attività amministrativa
- Scelta e revoca Medico
- Esenzioni ticket
- Rimborsi
- Ausili, Presidi e Protesi
- Assistenza Integrativa
Farmaceutica
• Attività Medica di base e Specialistica
Ambulatoriale:
- Associazionismo complesso della Medicina e
Pediatria di Famiglia
- Continuità assistenziale
- Cure domiciliari
Integrate (CDI)
- Assistenza Farmaceutica Territoriale
-
Poliambulatorio Specialistico (secondo l’articolazione definita con LR
23/2008)
• Day service medico
• Day service chirurgico
• Ambulatorio delle cronicità
- Diagnostica di Base
• Radiodiagnostica
• Centro prelievi
• Assistenza Consultoriale e Materno
Infantile
- Consultorio familiare
- Centro di
Procreazione Medicalmente Assistita
• Emergenza-Urgenza
- Punto di primo Intervento Territoriale
-
Postazione 118
• Prevenzione
- Vaccinazioni
- Medicina Legale e fiscale
• Salute Mentale
- Centro Salute Mentale
- Centro diurno
psichiatrico
- Centro residenziale/semiresidenziale per i Disturbi del
comportamento alimentare (DCA)
• Dipendenze Patologiche
- Ser.T.
• Riabilitazione
- Centro riabilitazione ambulatoriale
o- Trattamenti domiciliari
• Servizi a gestione ospedaliera
- Posti rene
4. La responsabilità gestionale, organizzativa e
igienico-sanitaria fa capo al Direttore del Distretto Socio-Sanitario
territorialmente competente, che assicura anche le necessarie consulenze
specialistiche.
5. I PTA devono essere censiti nell’Area Anagrafe delle
Strutture Sanitarie del Sistemi Informativi sanitari regionali. Per la
determinazione dei contenuti informativi e del loro aggiornamento si rinvia alle
determinazioni della Cabina di Regia NSIS, di cui all’art. 5 comma 18 del Patto
per la Salute 2014-2016.
6. In materia di qualità e sicurezza strutturale si
applicano i contenuti degli atti normativi e delle linee guida nazionali e
regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture.]
(9) Articolo abrogato dal R.R.
7/2019, art. 8.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 10
Ospedale di comunità
[1. Nell’ambito del PTA può essere ospitato l’ospedale di
comunità, struttura sanitaria con un numero limitato di posti letto di degenza
territoriale (unità di degenza territoriale), di norma non superiore a 20 p.l.,
gestiti da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è garantita
nelle 24 ore da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o da
altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN.
2. L’ospedale di
comunità prende in carico pazienti che necessitano:
a. di interventi sanitari potenzialmente erogabili a
domicilio ma che necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di
idoneità del domicilio (strutturale e familiare)
b. di sorveglianza
infermieristica continuativa
c. di osservazione sanitaria breve.
2. L’accesso ai reparti di degenza territoriale potrà
avvenire o dalle strutture residenziali su proposta del medico di medicina
generale titolare della scelta, dai reparti ospedalieri su proposta del medico
ospedaliero di riferimento che ha indicato la necessità di una dimissione
protetta, o direttamente dal pronto soccorso.
3. L’assistenza sarà
garantita nelle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all’assistenza,
dai Medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dai medici
della continuità assistenziale, che potranno avvalersi della consulenza
specialistica degli specialisti ambulatoriali del PTA o, in assenza della branca
specialistica necessaria, di altri specialisti del territorio, previo accordo
con il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di competenza.
4. Entro
120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Regione adotta le
linee guida per la definizione dei percorsi clinici e dei modelli organizzativi
dell’Ospedale di comunità, anche sulla base delle indicazioni del Comitato
Permanente Regionale della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta;
il competente Servizio dell’Assessorato al Welfare e Politiche per la Salute
entro il medesimo termine provvede alla definizione dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali nonché alla definizione delle tariffe delle
prestazioni erogate presso gli Ospedali di Comunità. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma
1.
Art. 11
Residenze Sanitarie Assistenziali tipologia R1
[1. Nell’ambito del PTA possono essere ospitati posti
letto di residenzialità sanitaria per persone gravemente non autosufficienti,
aggregati in Unità di Cure Residenziali Intensive di tipologia R1 (RSA R1), a
totale carico del sistema sanitario regionale, in un numero pari a quanto
indicato all’art. 2 comma 4 del presente Regolamento.
2. Le RSA R1
erogano Prestazioni a pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti
intensivi ad elevata integrazione sanitaria, essenziali per il supporto alle
funzioni vitali come ad esempio: ventilazione meccanica e assistita, nutrizione
enterale o parenterale protratta, trattamenti specialistici ad alto impegno
(tipologie di utenti: stati vegetativi o coma prolungato, pazienti con gravi
insufficienze respiratorie, pazienti affetti da malattie neurodegenerative
progressive, etc.).
3. Con successivo atto della Giunta Regionale, da
adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento,
saranno definiti i requisiti organizzativi, tecnologici, e strutturali e le
relative tariffe. Per la gestione delle RSA R1 le Aziende Sanitarie Locali
adottano soluzioni gestionali efficienti sul piano tecnico ed economico, anche
con la definizione di un rapporto pubblico-privato innovativo e coerente con
l’art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs n.
229/1999, nonché con la normativa vigente in materia di gestione di servizi
pubblici.
4. L’accesso dei pazienti, che possono provenire dal
domicilio, da struttura ospedaliera per acuti, da struttura di post-acuzie o
dagli ospedali di comunità, viene garantito sulla base di criteri oggettivi di
valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali specifici.
5. Le
prestazioni residenziali avranno una durata strettamente connessa al perdurare
delle condizioni di bisogno e di appropriatezza dell’erogazione: la valutazione
periodica dell’ospite costituisce il parametro per valutare la proroga del
trattamento in quello specifico livello assistenziale.
6. Entro il
31.12.2015 la Giunta Regionale, sulla base dei dati epidemiologici e di bisogno
della popolazione residente, aggiorna con proprio provvedimento il fabbisogno di
posti letto di RSA R1 anche in ragione del riordino complessivo della
residenzialità sanitaria e sociosanitaria per anziani non
autosufficienti.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 12
Programmazione relativa alla costruzione dei nuovi ospedali
(10)
[1.
La razionalizzazione della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4
nuovi presidi ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e
per completare l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono disattivati gli altri
presidi ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del
Reg. R. n. 18/2011 e n. 36/2012, come di seguito
indicati:
a.
Nuovo Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano, con conseguente
disattivazione degli attuali stabilimenti di Monopoli e
Fasano;
b.
Nuovo Ospedale di Andria, con conseguente disattivazione degli attuali
stabilimenti di Andria, Canosa e Corato;
c.
Nuovo Ospedale del Sud-salento, tra Maglie e Melpignano con conseguente
disattivazione degli attuali stabilimenti di Scorrano e
Galatina;
d.
Nuovo Ospedale del Nord-barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi con
conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Bisceglie, Trani,
Molfetta, e Terlizzi;
2.
Nella città di Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio
ospedaliero di II livello, in sostituzione a regime dei seguenti stabilimenti
ospedalieri facenti capo al presidio del Santissima Annunziata di
Taranto:
a.
San Marco di Grottaglie
b.
Santissima Annunziata-Moscati di Taranto.
3.
Alla realizzazione delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo
si procede:
a)
con decorrenza immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano,
stante la copertura finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013
di cui all’Accordo di Programma Quadro “Benessere e
Salute”;
b)
in relazione alla maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art. 20
I.n. 67/1988 ovvero a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri
fondi regionali prioritariamente per gli ospedali di Andria e del Sud
Salento.
4.
Alla riqualificazione ed al potenziamento nonché all’adeguamento alla normativa
vigente antincendio, antisismica,
efficientamento energetico, ecc.) degli ospedali preesistenti, non oggetto di
riconversione in strutture territoriali ai sensi del presente regolamento, si
procede nei limiti delle risorse finanziare europee, nazionali e regionali
all’uopo destinate sulla base di priorità da definirsi a cura della Giunta
regionale con proprie deliberazioni.]
(10) Articolo così sostituito dal r.r.
n. 7/2017, art. 6. Il testo originario era così
formulato:"1. La razionalizzazione della rete
ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi ospedalieri di I
livello, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare
l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono disattivati gli altri presidi
ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del
Reg. R. n. 18/2011 e
n. 36/2012, come di seguito
indicati: a. Nuovo Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano; b. Nuovo
Ospedale di Andria; c. Nuovo Ospedale del Sud-salento, tra Maglie e Melpignano;
d. Nuovo Ospedale del Nord-Barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi; 2.
Nella città di Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio
ospedaliero di II livello, in sostituzione a regime dei seguenti stabilimenti
ospedalieri facenti capo al presidio del Santissima Annunziata di Taranto: a.
San Marco di Grottaglie b. Santissima Annunziata-Moscati di Taranto. 3. Alla
realizzazione delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo si
procede: a) con decorrenza immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di
Monopoli-Fasano, stante la copertura finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2007-2013 di cui all’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”;
b) in relazione alla maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art.
20 l.n. 67/1988 ovvero a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri
fondi regionali."
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’ art.
44 comma 3 e dell’art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 04 giugno 2015
Allegati A e B (vedasi allegati)