(giurisprudenza)
Cassazione Civile Sez. I, sent.
n. 7709 del 07-06-2000, A.U.S.L. BA/2 c. Impresa edile Masciopinto (rv
537368).
Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 6344 del 24-10-2006 (ud. del
21-04-2006), D.N.R. c. Gestione Liquidatoria della ex Usl Fg xxx di Accadia
e altri
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 232 del 17-04-1998, A.S.L. BA 5
c. Co.re.co. di Bari.
TITOLO I
Programmazione
Art. 1
Finalità della legge.
1. La presente legge disciplina l'ordinamento
contabile e patrimoniale delle Unità sanitarie locali (U.S.L.) e delle Aziende
ospedaliere della Regione Puglia, in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
Art. 2
Collegamento con la programmazione sanitaria regionale.
1. Gli atti di programmazione delle U.S.L.
attuano gli obiettivi del piano sanitario nazionale, del piano sanitario
regionale e degli altri atti di programmazione della Regione, nei limiti delle
compatibilità finanziarie.
2. Le scelte di programmazione delle U.S.L.
devono essere effettuate attraverso piani generali e di settore che devono
consentire verifiche di attuazione e di risultato.
Art. 3
Piano generale.
1. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le
politiche di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale e
nei piani di settore devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano
sanitario regionale e degli altri atti della programmazione regionale e tener
conto dei piani di zona approvati dal Comune, dalla Conferenza dei sindaci o dai
Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Le azioni
programmatiche devono essere articolate almeno per anno e, in quest'ambito,
distintamente per le fondamentali strutture dell'unità sanitaria locale:
Ospedali, Distretti, Dipartimento di prevenzione, servizi generali. Deve inoltre
essere data separata evidenza ai servizi sociali.
2. Il piano generale deve essere adottato entro
il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente.
3. Il piano generale è aggiornato annualmente,
entro il 31 dicembre, in correlazione anche alla verifica dello stato di
attuazione della programmazione.
4. Entro il 20 novembre di ogni anno il piano
generale o i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Sindaco o alla rappresentanza
della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle
circoscrizioni. Tali soggetti rimettono le proprie osservazioni alla Giunta
regionale e alla U.S.L.
Art. 4
Verifica dello
stato di attuazione della programmazione.
1. Per garantire con continuità la coerenza fra i
contenuti degli strumenti della programmazione e le condizioni esterne ed
interne alla U.S.L., viene attuata una sistematica verifica dello stato di
attuazione della programmazione e vengono adottati i conseguenti aggiornamenti
degli strumenti stessi.
2. A tale scopo, entro il 31 ottobre e con
riferimento al 30 settembre dell'anno in corso, deve essere redatto dal
Direttore generale un rapporto che illustri lo stato di attuazione del piano,
dei programmi e dei progetti, distinguendo i risultati conseguiti nell'anno
precedente da quelli conseguiti o in corso di formazione nell'anno corrente.
3. Il rapporto sullo stato di attuazione della
programmazione deve essere trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.
Art. 5
Fonti di
finanziamento.
1. Le fonti di finanziamento della U.S.L. sono
costituite da:
a) quote provenienti dalla ripartizione delle
risorse regionali, tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria per
tipologia di prestazioni;
b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni
statali, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, da altri enti del settore
pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e
convenzioni;
c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a
pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti
dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi
integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e
convenzioni;
d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi
comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai
cittadini;
e) ricavi derivanti da alienazioni e rendite
derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
f) risultati economici positivi;
g) speciali contributi della Regione per i
fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili;
h) donazioni ed altri atti di liberalità.
2. La U.S.L. e l'Azienda ospedaliera, per il
finanziamento di investimenti e previa l'autorizzazione regionale di cui al
successivo comma 3, possono contrarre mutui o accedere ad altre forme di
credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.
3. L'autorizzazione regionale alla contrazione di
mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti previste nel
bilancio annuale di competenza ad esclusione della quota di fondo sanitario
regionale di parte corrente di competenza.
4. Le aziende sanitarie possono attivare
anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di
tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare per le stesse
fissato dal documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria (1).
4-bis. Le aziende sanitarie possono disporre
l'utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi
specifica destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa
all'anticipazione bancaria. L'utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche
richieste dell'Area per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende
sanitarie (2).
4-ter. Il ricorso all'utilizzo dei contributi in
conto esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2,
vincola una quota corrispondente dell'anticipazione bancaria. Con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la
consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati (3).
(1) Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così
sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20. Il testo del comma sostituito era il
seguente: «4. L'Unità sanitaria locale e l'Azienda ospedaliera possono attivare
anticipazioni bancarie con l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di
cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate
previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.».
(2)
Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono
l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20. Il testo del comma sostituito era il
seguente: «4. L'Unità sanitaria locale e l'Azienda ospedaliera possono attivare
anticipazioni bancarie con l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di
cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate
previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.».
(3)
Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono
l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20. Il testo del comma sostituito era il
seguente: «4. L'Unità sanitaria locale e l'Azienda ospedaliera possono attivare
anticipazioni bancarie con l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di
cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate
previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.».
Art. 6
Finanziamento dei servizi socio-assistenziali
delegati dagli enti locali.
1. Gli oneri per la realizzazione di servizi
socio-assistenziali delegati sono a totale carico degli enti locali deleganti.
2. La U.S.L., allo scopo di assicurare il
pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare
con l'ente delegante apposita convenzione che regoli i contenuti da realizzare,
i relativi finanziamenti e le scadenze nei pagamenti.
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 796 del 09-03-2006 (ud. del
29-09-2005),
C. s.a.s. c. Azienda Unità Sanitaria Locale
(omissis)
Art. 7
Finanziamento delle USSL.
1. Il Fondo sanitario, al netto della quota
riservata alle Aziende ospedaliere, nonché delle quote individuate ai sensi
dell'art. 5 della presente legge, è ripartito annualmente dalla Giunta regionale
sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza
di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni (4).
2. Le quote capitarie di finanziamento sono
determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti
elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria infraregionale per
tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto, sulla base di
contabilità analitiche, per singolo caso, fornite dalle U.S.L.;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;
d) anticipazione delle spese di gestione di cui
ai commi 7 e 9 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
e) risultanze dei controlli di gestione.
(4) Ai sensi del primo comma dell'art. 6,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17, la ripartizione del fondo sanitario
regionale e l'individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende
ospedaliere sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale assegnato
per l'anno in corso.
Art. 8
Finanziamento delle Aziende ospedaliere.
1. La Giunta regionale destina annualmente alle
Aziende ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione, una quota di
finanziamento pari al 60 per cento dei costi complessivi delle prestazioni che
l'Azienda è in condizioni di erogare, rilevabili sulla base della contabilità.
2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del
precedente comma 1 sono finanziate attraverso:
a) gli introiti derivanti dal pagamento delle
prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla Giunta regionale;
b) le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente dovute da parte dei cittadini;
c) gli introiti connessi all'esercizio
dell'attività libero professionale dei diversi operatori e i corrispettivi
relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni,
nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda;
e) eventuali altre risorse acquisite per
contratti o convenzioni.
3. Le somme di cui al precedente comma 2, lettera
a), derivanti da prestazioni erogate a favore di utenti delle U.S.L. della
Regione Puglia, sono corrisposte, per conto delle U.S.L. interessate, dalla
Giunta regionale all'Azienda ospedaliera al netto delle eventuali quote di
partecipazione alla spesa corrisposte dai cittadini.
4. Per i fini di cui al precedente comma 3, le
Aziende ospedaliere forniscono alla Giunta regionale specifiche contabilità
analitiche per singolo caso.
5. Le somme corrisposte dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 3 del presente articolo sono detratte dalla quota di
finanziamento erogata alle singole U.S.L. in occasione della ripartizione del
Fondo sanitario.
Art. 9
Finanziamento di progetti-obiettivo e di
interventi particolari.
1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di
interventi particolari previsti dal piano sanitario nazionale e regionale o da
programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e
programmi ovvero sulla base di criteri specifici definiti dalla Giunta
regionale.
Art. 10
Accantonamento di quote del Fondo
sanitario.
1. La Giunta regionale, in occasione della
ripartizione del Fondo sanitario, accantona:
a) una quota non superiore al 5 per cento da
utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali;
b) una quota non superiore al 2 per cento da
utilizzarsi per interventi imprevisti;
c) una quota non superiore all'1 per cento da
utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle
Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di
interventi particolari di cui all'art. 9, prioritariamente per
l'emergenza-urgenza, controllo di qualità e prevenzione (5).
2. La parte non utilizzata delle quote di cui
alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 è ripartita a fine esercizio tra
le U.S.L. con i criteri di cui all'articolo 7 della presente legge.
(5)
Lettera già sostituita dal secondo comma dell'art. 20,
L.R.
5 giugno 1997, n. 16 e così ulteriormente sostituita dal
primo comma dell'art. 61,L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 11
Finanziamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico.
1. La Giunta regionale destina annualmente agli
Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, a parziale
copertura delle spese di gestione correlate alle attività assistenziali, una
quota di finanziamento pari al 70 per cento dei costi complessivi delle
prestazioni che ciascun Istituto è nelle condizioni di erogare, rilevabili sulla
base della contabilità.
2. Salvo quanto previsto al precedente comma 1,
ai predetti Istituti si applicano le norme stabilite dal presente titolo
relativamente alle Aziende ospedaliere.
Art. 12
Modalità di definizione delle tariffe per le
prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere.
1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle
Aziende ospedaliere sono definite dalla Giunta regionale, sentiti gli Ordini
professionali ed i Collegi competenti.
2. Nella definizione delle tariffe si deve tener
conto del costo delle prestazioni erogate, della quota già finanziata ai sensi
del comma 1 del precedente art. 8, nonché dei criteri generali fissati dal
Ministero della sanità ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13
Spesa in conto capitale - Criteri di
finanziamento.
1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale
è ripartita tra le U.S.L., le Aziende ospedaliere, le Istituzioni sanitarie e
gli Istituti scientifici di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sulla base di programmi di investimento approvati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta, sentiti i Direttori generali e gli
Amministratori delle Aziende, delle Istituzioni e degli istituti interessati.
2. I programmi di cui al precedente comma 1
devono tener conto, in via prioritaria, della necessità di riequilibrare,
correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di
disomogeneità esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture
immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.
Art. 14
Servizio di cassa.
1. Il servizio di cassa della U.S.L. è affidato,
con apposita convenzione, ad un istituto di credito che curerà i rapporti con le
Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni
riguardanti la Tesoreria unica.
2. Il Direttore generale, con proprio atto, deve
definire specifiche modalità e procedure dei pagamenti della U.S.L. e
individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.
Art. 15
Bilancio pluriennale di previsione.
1. Il bilancio pluriennale di previsione è
elaborato con riferimento al piano generale e agli altri strumenti della
programmazione adottati dalla U.S.L. e ne è la rappresentazione in termini
economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale considerato.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha una
durata corrispondente a quella del piano generale ed è annualmente aggiornato
per scorrimento.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è
articolato in:
a) parte economica;
b) parte finanziaria;
c) parte patrimoniale.
4. Il contenuto di ogni singola parte del
bilancio pluriennale di previsione è articolato per anno e, nell'ambito di
questo, rispetto alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il
piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.
5. Il bilancio pluriennale di previsione è
strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale, in
conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 5
- comma 5 - del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni,
in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari
e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico
preventivo e del budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione è
corredato di una relazione del Direttore generale.
6. I dati del bilancio pluriennale di previsione
sono integrati con espliciti ed esaustivi riferimenti ai piani, programmi e
progetti della U.S.L.
7. Il bilancio pluriennale di previsione è
trasmesso entro il 20 novembre di ogni anno al Sindaco o alla rappresentanza
della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle
circoscrizioni.
Art. 16
Bilancio economico preventivo.
1. Il bilancio economico preventivo dà
dimostrazione, in termini analitici, delle entrate previste e del previsto
risultato economico complessivo finale della U.S.L. per l'anno considerato. Deve
essere articolato in base alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate
per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.
2. Il bilancio economico preventivo deve essere
formulato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale in
conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 5,
comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ed
è corredato di una relazione del Direttore generale.
Art. 17
Termine di deliberazione dei bilanci di
previsione (6).
1.Al
fine di consentire di predisporre e sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale il bilancio economico preventivo consolidato del SSR nei termini
previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 118 del 2011, il bilancio
pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal
direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui i
bilanci economici preventivi si riferiscono e inviati entro cinque giorni
all’Area politiche della salute - Servizio gestione accentrata finanza sanitaria
regionale.
(6) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 45/2013, art. 14. Il testo originario era così frmulato:"1. Il bilancio
pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal
Direttore generale entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, entro dieci
giorni, alla Giunta regionale. "
TITOLO II
Budget
Art. 18
Metodica di budget.
1. Allo scopo di pervenire alla formulazione di
articolate e puntuali previsioni, relativamente ai risultati da conseguire, alle
attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse
finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, è
obbligatoria l'adozione della metodica di budget secondo una struttura che
comprenda:
a) il documento di direttive;
b) il budget generale;
c) il budget delle strutture;
d) il budget di centro di responsabilità.
Art. 19
Documento di direttive.
1. Le direttive di raccordo sono formulate allo
scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della
programmazione e i budget.
2. Le direttive di raccordo sono elaborate dal
Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e
progetti adottati e indicano obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e
parametri per l'elaborazione dei budget.
Art. 20
Budget generale.
1. Il budget generale riguarda l'intera attività
della U.S.L. e si articola nelle seguenti parti:
a) il budget economico, che indica in analisi le
attività, i costi, i ricavi ed i proventi; la rappresentazione dei costi deve
consentire l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;
b) il budget finanziario, che indica in analisi i
flussi di entrata e di spesa;
c) il budget patrimoniale, che indica in analisi
le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la
distinzione della gestione corrente e della gestione degli investimenti.
2. Il budget generale deve essere accompagnato da
una relazione che illustri i parametri sui quali si fondano le previsioni, i
rapporti tra le quantità rappresentate nel budget e gli obiettivi, le azioni
programmatiche e i risultati attesi, dimostrando esplicitamente ed
esaustivamente la correlazione alle scelte della programmazione.
3. Le singole parti del budget generale e la
relazione di accompagnamento devono essere articolate in base alle fondamentali
strutture della U.S.L. come indicate per il piano generale, con separata
evidenza dei servizi sociali.
4. Il budget generale e la relazione di
accompagnamento costituiscono allegati necessari del bilancio economico
preventivo.
Art. 21
I budget delle strutture.
1. I budget delle strutture sono formulati con
riguardo alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il piano
generale.
2. l budget delle strutture sono articolati e
strutturati come il budget generale.
Art. 22
Budget di centro di responsabilità.
1. I budget di centro di responsabilità sono
formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di
responsabilità.
2. I budget di centro di responsabilità sono
articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle
fondamentali strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari
e patrimoniali, rendendo inoltre possibile l'attribuzione della responsabilità
di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da
conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.
Art. 23
Deliberazione dei budget.
1. Il Direttore generale, entro lo stesso termine
stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione, delibera il budget
generale, i budget delle strutture, i budget di centro di responsabilità.
Art. 24
Controllo periodico e revisione dei
budget.
1. Entro la fine del mese successivo alla
scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una
relazione sullo stato di avanzamento del budget generale che, oltre a porre in
evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono
determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, operi una proiezione della
situazione finanziaria e del risultato economico finale.
2. A seguito dei controlli periodici trimestrali,
il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a
fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede
alla revisione dei budget generale.
3. Qualora nei rapporti di cui al comma 1 del
presente articolo emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed
economico e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle
revisioni del budget, il Collegio dei revisori deve formulare le proprie
osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese
successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.
TITOLO III
Contabilità
Art. 25
Scritture contabili obbligatorie.
1. La U.S.L. deve tenere le seguenti scritture
obbligatorie:
- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro delle deliberazioni del Direttore
generale;
- libro delle adunanze e dei verbali del Collegio
dei revisori.
2. La U.S.L. deve, altresì, tenere le altre
scritture contabili previste dalle leggi.
3. Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e
di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al precedente comma 1, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.
Art. 26
Contabilità analitica.
1. La U.S.L. applica la contabilità analitica con
lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e
imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle
caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.
2. La contabilità analitica elabora i valori
relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai
prezzi interni, con riferimento a individuati oggetti di rilevazione che sono
rappresentati:
a) dai centri di responsabilità;
b) da specifiche aree di attività semplici o
complesse;
c) da beni, servizi e prestazioni destinati
all'utenza esterna o da impiegare internamente alla U.S.L..
3. I dati di base contabili ed extracontabili per
l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo
della U.S.L. e, in particolare, dalla contabilità economico-patrimoniale.
TITOLO IV
Bilancio di esercizio
Art. 27
Bilancio di esercizio.
1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare il
risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria della U.S.L.. II
bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali
della U.S.L., con separata evidenza dei servizi sociali.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal
Direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce ed è trasmesso, entro dieci giorni, alla Giunta regionale corredato
della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori.
Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso al Sindaco o alla
rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti
delle circoscrizioni.
Art. 28
Principi e criteri di redazione del bilancio
di esercizio.
1. Nella redazione del bilancio di esercizio
devono essere osservati i seguenti principi:
a) si possono indicare esclusivamente i risultati
economici positivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e
dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole poste devono essere valutati separatamente;
e) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
2. La modifica dei criteri di valutazione da un
esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato
economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.
Art. 29
Criteri di valutazione degli elementi del
patrimonio.
1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le
immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo
di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al
costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.
3. I diritti e i valori mobiliari, quando non
rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo d'acquisto o, se
incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione
media dell'ultimo trimestre.
4. Per la valutazione delle altre poste di
bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia di criteri di
valutazione.
5. Gli elementi patrimoniali che, alla data della
chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i commi precedenti devono essere iscritti a tale minimo
valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti
meno i motivi della rettifica effettuata.
6. La Giunta regionale, al fine di assicurare
l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle U.S.L.,
può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.
7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai
criteri, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota
integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio
dei revisori al bilancio di esercizio.
Art. 30
Criteri di ammortamento.
1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed
immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è
limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (7).
2. Di norma, le quote di ammortamento sono
calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme
fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di
deterioramento e consumo.
3. Eventuali deroghe all'applicazione del
criterio di cui al precedente comma devono essere giustificate analiticamente
nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della
relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.
(7)
Vedi, anche, l'art. 11,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 31
Struttura del bilancio di esercizio.
1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le
attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura
dell'esercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati relativi
al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e
dei beni presso terzi.
3. Il conto economico deve rappresentare gli
elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico d'esercizio,
evidenziando tale risultato.
4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del
conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio
economico preventivo e con quelle corrispondenti dell'esercizio precedente. Se
le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono
essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di
questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
5. La nota integrativa deve essere redatta in
conformità ai contenuti disciplinati dal Codice civile.
6. La struttura e il contenuto del bilancio di
esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio adottato dalla Giunta
regionale.
7. Nel caso che lo schema obbligatorio adottato
dalla Giunta regionale per la rappresentazione del bilancio di esercizio
differisca da quello prescritto da norme statali, la U.S.L. procederà
obbligatoriamente alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo
schema indicato da tali norme.
Art. 32
Relazione sulla gestione.
1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato
di una relazione del Direttore generale sulla situazione della U.S.L.,
sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le
fondamentali strutture, come indicate per il piano generale, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.
2. La relazione sulla gestione dovrà indicare:
a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al
bilancio economico preventivo;
b) una sintesi dei risultati della gestione, in
termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di
responsabilità, elaborata secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta
regionale.
3. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita
di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza
all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.
Art. 33
Risultati economici di esercizio.
1. L'eventuale risultato economico positivo di
esercizio è destinato in via prioritaria a investimenti e alla incentivazione
del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il
recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata
e quando non alterino le prospettiche condizioni di equilibrio della gestione.
L'eventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in un fondo di
riserva.
2. Nel caso di perdita, il Direttore generale, in
accompagnamento al bilancio di esercizio, deve formulare una separata proposta
che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il
riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata
dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione
del Direttore generale.
3. Alla perdita di esercizio si fa fronte
utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva
non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa
fronte, in via prioritaria, attraverso l'alienazione di beni appartenenti al
patrimonio disponibile e mediante specifici interventi del Direttore generale in
ordine all'organizzazione e al funzionamento della U.S.L. in grado di garantire
economie di gestione.
Art. 34
Pubblicità del bilancio di esercizio.
1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla
sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella
relazione sulla gestione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
entro trenta giorni dall'approvazione della Giunta regionale.
TITOLO V
Controllo di gestione
Art. 35
Controllo di gestione.
1. La U.S.L. attua il controllo di gestione allo
scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di
impegno delle risorse.
Art. 36
La struttura organizzativa del controllo di
gestione.
1. La struttura organizzativa del controllo di
gestione è costituita dall'insieme dei centri di responsabilità e dall'unità
organizzativa proposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. I centri di responsabilità corrispondono ad
unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget,
determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte
all'ottenimento di individuali risultati.
3. All'unità operativa è attribuita la
qualificazione di centro di responsabilità quando risponde alle seguenti
caratteristiche:
a) omogeneità delle attività svolte:
b) valore delle risorse impiegate;
c) esistenza di un responsabile di gestione e di
risultato.
4. L'insieme dei centri di responsabilità
costituisce il piano dei conti di responsabilità.
Art. 37
Struttura tecnico contabile del controllo di
gestione.
1. La struttura tecnico contabile del controllo
di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi
che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo
svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo
di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla
contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla
metodologia di budget e da altre parti del sistema informativo della U.S.L., si
fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica
degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi,
con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente utilizzate, ai singoli
fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.
Art. 38
Processo di controllo di gestione.
1. Il processo di controllo di gestione è
attivato dal Direttore generale, che provvede, su proposta del responsabile
dell'unità di controllo di gestione e mediante apposite deliberazioni a:
a) individuare i centri di responsabilità
economica ed il responsabile di ciascun centro;
b) definire gli strumenti per la raccolta e
l'elaborazione delle informazioni;
c) disciplinare le fasi del processo di
controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.
2. L'unità di controllo di gestione è proposta al
processo di controllo. A tal fine:
a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la
struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;
b) analizza i dati di gestione attraverso una
serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli
scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei
fattori operativi impiegati;
c) redige i periodici rapporti di gestione sullo
stato di avanzamento del budget;
d) redige il rapporto annuale finale che attua il
sistematico confronto tra i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da
porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei
rendimenti a livello sia di centri di responsabilità sia delle fondamentali
strutture della U.S.L., come indicate per il piano generale.
3. Il rapporto annuale finale deve essere
trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.
TITOLO VI
Controllo regionale
Art. 39
Controllo regionale.
1. La Giunta regionale esercita il controllo
sull'attività della U.S.L. mediante:
a) l'apposizione del visto di congruità di cui al
successivo articolo 40;
b) la continua attività anche ispettiva di
vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla
Regione stessa;
c) la nomina di un Commissario ad acta qualora il
Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità
prescritte dalla presente legge, all'adozione del piano generale e dei suoi
aggiornamenti e del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico
preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della
proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione
economica che accompagna il bilancio di esercizio.
Art. 40
Visto regionale di congruità.
1. Devono essere trasmessi alla Giunta regionale,
per il visto di congruità:
a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il
bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget
generale;
b) la proposta per la copertura della perdita e
per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto
per la trasmissione del bilancio di esercizio.
2. I documenti di cui al procedente comma 1,
formalizzati con atto deliberativo del Direttore generale, devono essere
trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale, corredati delle relazioni
accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.
3. [La Giunta regionale esamina
gli atti entro trenta giorni dalla ricezione] (8).
(8)
Comma abrogato dall'art. 29,
comma 5, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
TITOLO VII
Collegio dei revisori
Art. 41
Funzioni del Collegio dei revisori.
1. Al Collegio dei revisori spettano funzioni di:
a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e
contabile;
b) vigilanza sulla gestione economica,
finanziaria e patrimoniale;
c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.
Art. 42
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e
contabile.
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza
sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche nel corso
dell'anno che riguardano:
a) l'applicazione delle norme della presente
legge;
b) la regolare tenuta dei libri;
c) l'affidabilità, la compiutezza e la
correttezza delle procedute e delle scritture contabili;
d) gli adempimenti relativi agli obblighi
fiscali;
e) la regolarità formale dei singoli atti di
gestione e dei titoli di spesa.
2. Il Collegio dei revisori deve inoltre
accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la
regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Qualora per l'attività di verifica il Collegio
dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei
criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi
compiute e, comunque, garantire la rotazione delle poste campionate. La
descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei
verbali del Collegio dei revisori.
Art. 43
Vigilanza sulla gestione economica,
finanziaria e patrimoniale.
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza
sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.
2. In particolare, il Collegio dei revisori:
a) formula al Direttore generale un parere
preventivo su progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio
economico preventivo, di budget generale, nonché sulle revisioni del budget
generale. Il Collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della
fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti
di budget. Il Collegio redige inoltre proprie relazioni sul bilancio pluriennale
di previsione e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse
alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei
documenti ai quali si riferiscono;
b) svolge i compiti previsti nell'ambito del
controllo periodico e della revisione del budget di cui al precedente art. 17.
3. Il Collegio dei revisori può formulare
osservazioni e proposte al Direttore generale affinché adotti tutti quei
provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire
ulteriori squilibri ed esprime pareri su specifici quesiti, rientranti nei
propri compiti, sottoposti allo stesso dal Direttore generale.
Art. 44
Esame e valutazione del bilancio di
esercizio.
1. Il Collegio dei revisori formula al Direttore
generale un parere preventivo sul progetto di bilancio di esercizio, nel quale
esprime le proprie valutazioni e proposte con riguardo alla redazione del
bilancio stesso.
2. Il Collegio dei revisori, con riferimento al
bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:
a) l'andamento della gestione nel suo complesso
ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di
realizzazione del budget;
b) l'affidabilità, la compiutezza e la
correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del
bilancio e le risultanze delle scritture contabili;
c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti
del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui ai precedenti articoli
28, 29 e 30.
Art. 45
Espletamento delle funzioni e dei compiti del
Collegio dei revisori.
1. I Revisori possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
2. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie
al Direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di
gestione.
3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere
sottoposti al Collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la
redazione delle relazioni previste dalla presente legge devono essere trasmessi
formalmente dal Direttore generale al Collegio stesso con congruo anticipo, onde
consentire l'espletamento dei compiti del Collegio stesso.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul
libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.
5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle
proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a
conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione, ha l'obbligo di
darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla Giunta regionale.
6. La U.S.L. pone a disposizione del Collegio dei
revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle
funzioni svolte dal Collegio stesso.
TITOLO VIII
Norme transitorie e finali
(giurisprudenza)
Cassazione Civile
Sez. Lav., sent. n. 12865 del 12-07-2004,
Taranto c. Associazione Comunità Emmanuel
Art. 46
Regime transitorio.
1. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via
transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e
normativamente ordinati dalla legge
regionale 16 gennaio 1981, n. 8 "Norme di contabilità e di amministrazione
del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali" e sue modificazioni. Oltre tale
termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del
rendiconto generale annuale per l'esercizio 1997. Entro il suddetto termine i
Direttori generali devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per
l'attivazione del nuovo sistema contabile. In caso di inadempienza, la Regione
provvede a comminare le sanzioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 25
febbraio 1997 della sanità. La Regione provvede alla predisposizione dello
schema di bilancio ex art. 16, comma 2, della legge regionale n. 38 del 1994 ed
emana indirizzi alle ASL e alle Aziende ospedaliere entro il 30 settembre 1997
(9).
2. Per l'anno 1995 i valori di riferimento per il
ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono
rispettivamente individuati:
a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti
previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota del Fondo
sanitario regionale di parte corrente attribuita alla U.S.L.;
b) nell'ammontare delle entrate previste nel
bilancio di competenza al netto delle partite di giro.
3. Il Collegio dei revisori, durante il periodo
di applicazione della contabilità finanziaria:
a) vigila sulla regolarità contabile della
gestione finanziaria mediante verifiche periodiche delle scritture contabili,
nonché degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
b) redige una relazione sui documenti di
bilancio;
c) redige una relazione sul rendiconto generale
annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze
contabili.
4. Le relazioni di cui ai punti sub b) e c) del
precedente comma 3 devono essere trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli
atti ai quali si riferiscono.
5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, il fondo di cassa e i rapporti di credito e debito
facenti capo alle U.S.L. poste in liquidazione confluiscono dal 1° gennaio 1995
in apposite gestioni a stralcio, la cui responsabilità è affidata al Direttore
generale, in qualità di Commissario liquidatore, della U.S.L. di nuova
costituzione nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli
assistiti della U.S.L. posta in liquidazione. In nessun caso i crediti e i
debiti risalenti alle gestioni delle U.S.L. poste in liquidazione possono
gravare sulle U.S.L. di nuova costituzione (10).
6. Nel caso che le nuove U.S.L. ricomprendano una
parte minore degli ambiti territoriali della U.S.L. posta in liquidazione e
qualora ivi insistano strutture edilizie con contratti di appalto di lavoro in
corso di esecuzione, la nuova U.S.L. subentra nella prosecuzione dei medesimi
contratti, acquisendo dalla U.S.L. posta in liquidazione i relativi crediti e
fondi di cassa.
7. L'Istituto di credito titolare del servizio di
tesoreria nella U.S.L. che presenta, tra quelle poste in liquidazione e
ricomprese negli ambiti territoriali della nuova U.S.L., la più elevata
consistenza di assistiti assicura, per il solo anno 1995, il servizio di
tesoreria della nuova U.S.L., con le medesime condizioni contrattuali, salvo il
diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria decadono dal 1° gennaio
1995.
(9)
Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 20,
L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(10) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 1,
L.R.
12 aprile 1995, n. 19.
Art. 47
Adempimenti iniziali del Direttore
generale.
1. Entro trenta giorni dalla data del suo
insediamento, il Direttore generale:
a) avvia le rilevazioni invent"Times New Roman"i
per la composizione dell'inventario generale del patrimonio;
b) adotta i documenti di bilancio previsti dalla
legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 e successive
modificazioni.
2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei
documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il Direttore
generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di
gestione provvisoria, di un dodicesimo dell'importo complessivo dei
trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per l'anno 1995 in favore della
U.S.L.. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate solo
in casi di comprovata necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca
grave pregiudizio per l'espletamento delle normali attività della U.S.L..
3. Entro sessanta giorni dalla data del suo
insediamento, il Direttore generale adotta, con deliberazione, il progetto per
la realizzazione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di
controllo della U.S.L.. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione
degli operatori coinvolti delle azioni da compiere, delle risorse a disposizione
e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è
trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori.
Art. 48
Introduzione del nuovo assetto programmatorio,
contabile, gestionale e di controllo.
1. In fase di prima applicazione della presente
legge, il Direttore generale deve comunicare alla Giunta regionale, con
relazioni semestrali la progressiva realizzazione del progetto per il nuovo
assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo. Nel 1995 tali
relazioni devono essere inoltrate entro il 30 luglio ed entro il 31 dicembre.
Successivamente e fino al compimento del progetto, le relazioni semestrali sulla
progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle sullo stato di
avanzamento del budget relative al secondo e all'ultimo trimestre.
2. Le relazioni semestrali sulla progressiva
realizzazione del progetto sono accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei
revisori.
TITOLO IX
Del patrimonio - classificazione dei beni e
scritture patrimoniali
Art. 49
Classificazione dei beni.
1. I beni appartenenti alle U.S.L. e alle Aziende
ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni
patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i
beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali quali
definiti dall'ultimo comma dell'articolo 826 del codice civile.
3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni
destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e
comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli indicati al precedente comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai precedenti
commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri
soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.S.L. e
delle Aziende.
5. I Direttori generali provvedono alla
classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi.
Art. 50
Inventario.
1. Le attività e le passività relative alla
U.S.L. ed alle Aziende ospedaliere sono descritte in un apposito inventario.
2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e
si chiude con il bilancio consuntivo di esercizio.
3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti
i dati necessari all'esatta identificazione dei beni e in particolare:
a) titolo di provenienza, dati catastali e
rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;
b) valore iniziale e successive variazioni, ivi
compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;
c) eventuale redditività.
4. Le tipologie dei beni descritti negli
inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale
adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'art. 5, comma 5,
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. I beni mobili non più idonei all'uso loro
assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e
scaricati dal relativo inventario, previo accertamento tecnico-economico delle
condizioni che determinano tale stato.
6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il
Direttore generale, che dispone altresì per la destinazione dei beni
interessati.
Art. 51
Consegnatari dei beni.
1. I Direttori generali delle U.S.L. e delle
Aziende ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna
i beni mobili.
2. Tali dipendenti hanno l'obbligo di vigilanza
sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi inventari, del
libro giornale, delle note di variazione e dei buoni di carico e scarico.
Art. 52
Destinazione d'uso dei beni indisponibili.
(12)
1. I beni appartenenti al patrimonio
indisponibile possono essere destinati:
a) all'uso diretto da parte delle Aziende
proprietarie;
b) ad un uso particolare, compatibilmente con la
natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.
2. L'uso particolare dei beni indisponibili è
autorizzato dalla Giunta regionale e può essere attribuito ad organismi pubblici
o privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, si dia luogo alle
sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
(12) Per quanto riguarda le procedure per
l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n.
15.
Art. 53
Destinazione d'uso dei beni disponibili. (13)
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile
sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore generale.
2. L'assegnazione può avvenire:
a) a titolo oneroso, mediante contratti di
locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo
di un canone;
b) a titolo gratuito, mediante contratti di
comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono
finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria,
socio-sanitaria e ospedaliera.
(13) Per quanto riguarda le procedure per
l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n.
15.
Art. 54
Cancellazione di beni dal patrimonio
indisponibile. (14)
1. La cancellazione di beni dal patrimonio
indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e disposta
dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1 il
Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di
autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
a) ai motivi per i quali si intende procedere
alla cancellazione;
b) ai fini perseguiti con la cancellazione
stessa: alienazione, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in
favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico del
Servizio sanitario regionale, o uso diverso da quello stabilito ai sensi del
precedente art. 52. (15)
3. Nei casi in cui la cancellazione sia
finalizzata all'alienazione, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito
esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda
ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale, la
richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del
valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del
successivo art. 56. (16)
(14) Per quanto riguarda le procedure per
l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n.
15.
(15) Comma modificato dall'art. 1, comma
1, lettera a) della L.R. del 25
giugno 2013, n. 15.
(16) Comma modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) della L.R. del 25
giugno 2013, n. 15.
Art. 55
Alienazione dei beni patrimoniali. (17)
1. Il Direttore generale provvede all'alienazione dei beni
patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi.
2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante
pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene è
individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione
privata.
3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del
prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella
lettera di invito.
4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata
nei seguenti casi:
a) quando il valore del bene non superi lire 200
milioni: tale importo è aggiornato annualmente dal Direttore generale in base
alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto centrale
di statistica;
b) quando le aste o le licitazioni siano andate
deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, ove si
sperimentassero, andrebbero deserte;
c) quando ricorrano circostanze eccezionali di
estrema urgenza, adeguatamente motivate;
d) quando la scelta del contraente sia
determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un
soggetto, pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse,
quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.
(17) Per quanto riguarda le procedure per
l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n.
15.
Art. 55 bis (18)
Alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali
1. Il Direttore generale provvede al trasferimento a
titolo gratuito ad altra azienda sanitaria locale, azienda
ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale dei
beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le
procedure di cui all’articolo 54, nel rispetto dei principi e delle procedure di
cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 2009, n. 42).
2. Il provvedimento del Direttore generale di cui al
comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari
(18) Articolo inserito
dall'art. 2, comma 1 della L.R. 25 giugno 2013, n. 15
Art. 56
Valori degli elementi del patrimonio
iniziale.
1. La valorizzazione degli elementi compresi nel
patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1995 avviene con riferimento ai
criteri di seguito indicati.
2. I beni immobili sono valutati secondo i
criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di Imposta comunale sugli
immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano
anche i costi accessori.
3. I beni mobili sono valutati al costo storico
di acquisto o di produzione idoneamente e analiticamente comprovato.
4. I beni conservati in scorta sono valutati al
costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.
5. I diritti e i valori mobiliari, quando
rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo di acquisto o se
incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa alla quotazione
media dell'ultimo trimestre.
6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a
posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla
contabilità finanziata e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio
1994.
7. Deve essere, inoltre, accertata la consistenza
di cassa con riferimento alla data del 1° gennaio 1995.
Art. 57
Valutazione degli elementi patrimoniali per
l'avvio della contabilità economico-patrimoniale.
1. Con riferimento alla data del 31 dicembre
1995, si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali per la
composizione dello stato patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilità
economico- patrimoniale.
2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si
applicano i criteri di cui al precedente articolo 56 con le seguenti
integrazioni:
a) il valore dei beni immobili, degli impianti e
delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio
delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener
conto del periodo intercorso tra la data originaria di acquisizione e la data
del 31 dicembre 1995. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento
stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei, da calcolare
scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente, avendo
riguardo al normale periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo
intercorso tra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1995
risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito
dall'applicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per l'importo
di lire una;
b) i beni del patrimonio privi di funzioni
strumentali devono essere valorizzati sulla scorta del presunto valore di
realizzo.
3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati
e rettificati in base alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 58
Altri adempimenti della U.S.L..
1. La U.S.L. è tenuta agli adempimenti di cui
all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi
dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine
all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di
consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.
Art. 59
Attività contrattuale e amministrativa del
patrimonio.
1. Fino all'emanazione di una organica disciplina
regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione del
patrimonio, si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali
vigenti.
2. ... (19).
(19) Sostituisce la lettera e)
dell'art. 65,
L.R.
16 gennaio 1981, n. 8.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.