Art. 1
(Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge disciplina il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
TITOLO II
Aspetti istituzionali e di
ordinamento
Capo I
Art. 2
(Soggetti istituzionali)
1. Sono soggetti istituzionali del Servizio
sanitario regionale:
a) la Regione;
b) i Comuni;
c) le Unità sanitarie locali-aziende;
d) le Università;
e) le Aziende ospedaliere.
Art.
3
(Soggetti concorrenti)
1. Concorrono alle finalità del Servizio
sanitario regionale le Comunità montane, le Province, nonché le istituzioni
sanitarie pubbliche - ivi compresi gli ospedali militari - e private e i
professionisti convenzionati.
2. Gli enti assistenziali pubblici e gli
organismi di volontariato e di privato sociale e le associazioni di tutela dei
cittadini concorrono alle medesime finalità con le modalità previste dalle leggi
regionali.
Art. 4
(Regione)
1. La Regione svolge funzioni legislative,
di programmazione, di indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti delle
Aziende sanitarie.
2. La Regione definisce i rapporti fra le
Unità sanitarie locali e le istituzioni sanitarie pubbliche e private e i
professionisti convenzionali attraverso gli strumenti, le procedure e i vincoli
della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale vigila
sull'osservanza delle disposizioni in materia di requisiti minimi e di
classificazione delle strutture erogatrici dell'assistenza e controlla che la
gestione produca i risultati quantitativi e qualitativi prefissati nel piano
sanitario regionale e nelle azioni programmatiche.
4. La Giunta regionale trasmette la proposta
di piano sanitario regionale alle Università e ai Comuni. Le relative
osservazioni sono rimesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
Art. 5
(Unità sanitaria locale)
1. L'Unità sanitaria locale è azienda
dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. L'Unità sanitaria locale assicura ai
cittadini l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli uniformi di
assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano sanitario
regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonché delle aziende e degli
istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle istituzioni sanitarie pubbliche -
ivi compresi gli ospedali militari - o private, sulla base di criteri di
integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. A questo scopo ogni
Unità sanitaria locale può stipulare apposite convenzioni con altre Unità
sanitarie locali e quindi avvalersi delle strutture delle stesse.
3. L'Unità sanitaria locale esercita la
propria autonomia aziendale nell'ambito degli indirizzi di programmazione del
piano sanitario regionale, delle norme di organizzazione e funzionamento di cui
alla presente legge, delle norme e dei principi di contabilità della normativa
regionale, nonché delle norme e delle disposizioni della Regione.
4. L'Unita sanitaria locale, nell'ambito
degli indirizzi stabiliti dal piano sanitario regionale e sulla base delle linee
di indirizzo regionale, elabora il piano generale attuativo triennale.
5. L'Unita sanitaria locale fornisce alla
Regione, nei tempi e con le modalità
stabiliti dal sistema informativo regionale, tutti gli indicatori di sintesi
funzionali all'attività di controllo che la Regione svolge ai sensi del
precedente art. 4.
Art. 6
(Università)
1. Le Università contribuiscono, per quanto di
competenza, al processo di elaborazione del piano sanitario regionale.
2. La Giunta regionale e le Università, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così
come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, stipulano appositi protocolli d'intesa:
a) per regolamentare l'apporto delle Facoltà di
medicina e chirurgia alle attività assistenziali del Servizio sanitario;
b) per la realizzazione degli obiettivi del
Servizio sanitario nazionale connessi alla formazione degli specializzandi e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
c) per l'espletamento dei corsi di formazione,
per il conseguimento del diploma universitario di 1° livello, di cui all'art. 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. La Giunta regionale, per le Aziende
ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio
clinico della Facoltà di medicina e chirurgia, istituisce la Commissione paritetica
Regione- Università con compiti
propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di
contenzioso tra le suddette istituzioni.
4. La Commissione paritetica è
costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e da n. 3 rappresentanti della Università.
Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo, un
rappresentante dell'Azienda ospedaliera interessata.
Art. 7
(Comuni)
1. I Comuni partecipano in via consultiva al
processo di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale, entro il 10
settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente, trasmette
la proposta di piano sanitario regionale alla consultazione dei Comuni. Il
parere deve essere espresso entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla
data di trasmissione. Nel caso di inosservanza del termine indicato, il parere
si intende acquisito favorevolmente a tutti gli effetti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la
Giunta regionale adotta un regolamento tipo per disciplinare le
modalità organizzative, di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei
sindaci o dei Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale,
nonché della propria rappresentanza di cui all'art. 3, comma 14, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 4,
lettera 1), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
4. La rappresentanza della Conferenza dei sindaci
è l'organismo attraverso il quale i Comuni interessati esprimono alla
Regione il proprio parere in merito
al piano sanitario regionale e alle proposte programmatorie. Nel caso in cui
l'ambito territoriale della Unità sanitaria locale coincida con quello del
Comune, provvede direttamente il Sindaco.
5. Spetta al Sindaco o alla rappresentanza della
Conferenza dei sindaci o dei Presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale:
a) definire, nell'ambito della programmazione
regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività
delle Unità sanitarie;
b) definire le linee di indirizzo dei piani di
zona dei servizi sociali;
c) esaminare il bilancio pluriennale di
previsione e il bilancio di esercizio;
d) verificare l'andamento generale dell'attività
dell'Unità sanitaria locale;
e) trasmettere le proprie valutazioni e proposte
all'Unità sanitaria locale e alla Regione.
Art. 8
(Province, Comunità montane e organizzazioni
maggiormente rappresentative delle forze sociali)
1. Le Province, le Comunità montane, le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli
operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di privato sociale e le
associazioni di tutela dei diritti dei cittadini partecipano, in via consultiva,
al processo di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale trasmette la proposta
di piano sanitario regionale per la consultazione delle Comunità montane, delle
Province, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali
e degli operatori sanitari, degli organismi di volontariato e di privato sociale
e delle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini entro il 10 settembre
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente.
Capo II - Processo di
programmazione
Art. 9
(Strumenti della programmazione)
1. Sono strumenti della programmazione sanitaria,
di competenza del Consiglio regionale:
a) il piano sanitario regionale;
b) i programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute;
c) i piani settoriali;
d) le azioni programmatiche.
2. Sono strumenti attuativi della programmazione
regionale:
a) i piani generali attuativi delle Unità
sanitarie locali, nonché i loro aggiornamenti annuali;
b) i singoli programmi d'intervento.
3. Il piano sanitario regionale definisce,
coerentemente con le indicazioni del piano sanitario nazionale, gli obiettivi
della programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standards dei
servizi.
4. I programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute e i piani settoriali costituiscono gli strumenti per
l'attuazione degli obiettivi previsti dalla legge di piano sanitario regionale e
fissano, per i periodi non superiori al triennio, i contenuti delle azioni
finalizzate a tale situazione, le condizioni organizzative e le risorse
necessarie con la previsione delle relative fonti di finanziamento.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno,
la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulla sposa sanitaria e
sullo stato sanitario della Regione
che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi.
6. I piani generali attuativi delle Unità
sanitarie locali nonché i loro aggiornamenti annuali e i singoli programmi di
intervento di cui al precedente comma 2, lettera b), sono approvati dalla Giunta
regionale.
Art. 10
(Azioni strumentali della
programmazione)
1. Le azioni strumentali contribuiscono al
perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema
socio-sanitario regionale in attuazione del piano sanitario regionale.
2. Sono azioni strumentali della programmazione:
a) la realizzazione del sistema informativo;
b) l'attivazione e lo sviluppo dell'osservazione
epidemiologica;
c) le attività di sperimentazione;
d) la definizione di un sistema di indicatori
finalizzato al controllo di qualità;
e) la formazione permanente del personale.
3. Il sistema informativo sanitario è l'insieme
coordinato di strutture, strumenti e procedure finalizzate all'acquisizione,
elaborazione, produzione e diffusione delle informazioni utili all'esercizio
delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo.
4. A tal fine la Regione promuove prioritariamente:
a) l'estensione della rete informativa;
b) la qualificazione delle basi informative;
c) lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio
e la verifica dei risultati delle attività sanitarie;
d) l'ottimizzazione dell'accesso da parte degli
utenti ai servizi, anche per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5. L 'Osservatorio epidemiologico
regionale, di cui alla legge
regionale 5 aprile 1985, n. 14 e successive modifiche, provvede
alla realizzazione del sistema di osservazione epidemiologica.
6. La Giunta regionale può promuovere
sperimentazioni gestionali e organizzative, nella ricerca di più efficienti
modelli di governo per l'uso delle risorse finalizzate a conseguire gli
obiettivi prefissati nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
7. Il controllo di qualità è organizzato ai
livelli regionali, di azienda e per singola unità operativa. La Giunta regionale individua
il sistema di controllo definendo, tra l'altro: indicatori di strutture, di
procedure e di risultati, necessari, anche ai fini dell'accreditamento di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 517, e tali
da garantire un costante miglioramento della qualità dei servizi sanitari
forniti.
Capo III - Integrazione tra
servizi sanitari e servizi socio-assistenziali
Art. 11
(Servizi socio-assistenziali)
1. La Regione, nell'ambito della
programmazione, persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e, a
tal fine, promuove la delega da parte degli Enti locali alle Unità sanitarie
locali della gestione dei servizi socio-assistenziali.
2. Le funzioni sanitarie e socio-assistenziali si
integreranno attraverso accordi di programma, così come previsto dall'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; definiranno altresì il rapporto tra
personale da utilizzare e il relativo fabbisogno finanziario. Nei suddetti
accordi saranno indicate:
a) le funzioni di supporto indispensabili
all'attuazione di programmi di prevenzione e riabilitazione;
b) le funzioni socio-assistenziali delle unità
operative;
c) le altre funzioni socio-assistenziali delegate
dai Comuni.
3. La Conferenza dei sindaci approva il
piano dei servizi sociali, attraverso intese di programma o convenzioni e lo
trasmette all'Unità sanitaria locale.
4. Le Unità sanitarie locali assumono per delega
la gestione dei servizi sociali da attuarsi attraverso i distretti, con
contabilizzazione specifica.
Capo IV - Ordinamento
Art. 12
(Organi delle Unità sanitarie locali)
1. Sono organi dell'unità sanitaria locale:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale delle Aziende
ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio
clinico della Facoltà di medicina è nominato d'intesa con il Rettore delle
rispettive Università; il Direttore generale stipula appositi accordi con la
rispettiva Università al fine di regolare i rapporti in attuazione dei
protocolli d'intesa di cui al precedente art. 6, comma 2.
3. Al Collegio dei revisori, nominato dal
Direttore generale, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
4. Spetta al Collegio dei revisori:
a) vigilare sulla regolarità amministrativa e
contabile, anche mediante verifiche periodiche sulla base di indagini
campionarie;
b) accertare almeno ogni trimestre la consistenza
di cassa;
c) vigilare sulla gestione economico-finanziaria
e patrimoniale, anche attraverso valutazioni sul grado di realizzazione degli
obiettivi di budget e sull'efficienza ed efficacia della gestione;
d) controllare il bilancio di esercizio e la
relazione annuale, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di
formazione degli stessi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, tutti gli atti adottati dal Direttore generale sono notificati al
Collegio dei revisori all'atto della pubblicazione nell'albo dell'Azienda. Entro
quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei revisori notifica al
Direttore generale gli eventuali rilievi.
6. Entro dieci giorni dalla nomina, il Direttore
generale provvede alla prima convocazione del Collegio dei revisori. In tale
seduta il Collegio provvede all'elezione, tra i propri componenti, del
Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 4, lettera i), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Nei casi di decadenza,
dimissione o decesso del Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni
sono esercitate dal membro più anziano per età fino all'elezione di un nuovo
Presidente. Entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, il
Direttore generale provvede a chiedere all'Amministrazione competente una nuova
designazione e a ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di
designazione.
7. Qualora si verifichino ripetute ingiustificate
assenze o altre anomalie gravi di funzionamento, il Direttore generale le
segnala ai soggetti che hanno proceduto alle designazioni dei revisori per
dichiarare la conseguente decadenza e provvedere alla sostituzione, ai sensi
dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dall'art. 4, lett. i), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 e nei termini di cui al precedente comma 6.
Capo V - Partecipazione e tutela
dei diritti dei cittadini
Art. 13
(Partecipazione e tutela dei diritti dei
cittadini)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la
Giunta regionale emana direttive che garantiscano la
partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dall'art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Unità sanitaria locale concorda con
gli organismi di volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dei
cittadini le modalità e i tempi di raccolta e valutazioni delle loro
osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all'erogazione delle
prestazioni.
3. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria
locale convoca, almeno una volta all'anno, l'apposita Conferenza dei servizi
quale strumento per verificare l'andamento dei servizi, ai sensi dell'art. 14
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dall'art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta
regionale emana direttive per disciplinare le modalità organizzative e di
funzionamento della Conferenza dei servizi.
TITOLO III
Aspetti organizzativi e di
funzionamento
Capo I - Organizzazione
generale
Art. 14
(Direttive di organizzazione) (1)
1. L'Unità sanitaria locale, sulla base
di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, deve essere
organizzata secondo le seguenti direttive:
a) a ciascuna struttura e unità operativa devono
essere assegnati compiti, obiettivi e strumenti coerenti fra loro e rispondenti
a logiche di organicità ed omogeneità;
b) per ciascuna struttura e unità operativa deve
essere individuato un unico responsabile, in possesso di titoli specifici per le
funzioni da svolgere, dal quale dipendono tutti gli operatori assegnati alla
struttura o unità operativa;
c) ciascuna struttura e unità operativa deve
essere individuata come centro di attività e di costo e deve essere assegnataria
sia di specifici obiettivi in termini quantitativi e qualitativi, sia un
definito budget. Il Dirigente della struttura è responsabile del raggiungimento
degli obiettivi e del rispetto del budget;
d) devono essere previsti meccanismi che
assicurino il coordinamento tra strutture o unità operative che, pur nell'ambito
della propria autonomia, devono necessariamente agire in maniera integrata.
(1)
Vedi il r.r.
n. 10/2015
Art. 15
(Articolazione dell'Unità sanitaria
locale)
1. L'Unità sanitaria locale si articola
in:
a) direzione generale;
b) direzione operative.
2. La direzione generale dell'Unita sanitaria
locale è composta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore
amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni. Spetta alla direzione generale assicurare i livelli
uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano
regionale.
3. Costituiscono le direzioni operative
dell'Unità sanitaria locale le aree e le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
4. Nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera
sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse:
a) struttura burocratico-legale;
b) gestione tecnica;
c) gestione del personale;
d) gestione delle risorse finanziarie;
e) gestione del patrimonio;
f) unità operativa per le attività di statistica
ed epidemiologia (2);
g) unità controllo di gestione (3);
h) centrale operativa provinciale del sistema di
emergenza "118" (4);
i) servizi di radiologia territoriali, uno per
ciascuna AUSL, purché dotati di TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia
presenti nella stessa struttura poliambulatoriale (5);
l) servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla
data del 31 dicembre 2003, dalle aziende sanitarie sulla base delle direttive
regionali emanate con Delib.G.R. 23 luglio 1996, n. 3227 e con Delib.G.R. 16
maggio 2000, n. 614, a seguito della soppressione dei Consorzi provinciali
antitubercolari (CPA) (6).
Nell'azienda USL sono previste obbligatoriamente
le seguenti strutture complesse e dipartimentali:
a) il dipartimento di prevenzione;
b) i distretti;
c) la struttura complessa farmaceutica
territoriale;
d) il dipartimento di salute mentale;
e) la struttura complessa servizio
socio-sanitario;
f) i presidi ospedalieri (7).
5. Le strutture e le aree dell'Unita sanitaria
locale sono dirette da un dirigente apicale nominato dal Direttore generale e si
articola in unità operative sulla base dei criteri stabiliti dal precedente art.
14.
6. I dirigenti delle strutture operative sono
scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario; i dirigenti delle aree
gestione del personale, gestione delle risorse finanziarie e gestione del
patrimonio sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo amministrativo; i
dirigenti delle aree gestione tecnica e coordinamento dei servizi sociali sono
scelti tra i dipendenti appartenenti rispettivamente al ruolo professionale e
tecnico. l dirigenti dell'area gestione del servizio farmaceutico sono scelti
tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 30, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
(3) Lettera aggiunta dall'art.
30, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.
(4) Lettera aggiunta dall'art.
30, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.
(5) Lettera aggiunta dall'art.
30, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 21, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(7) Comma così sostituito
dall'art. 30,
comma 1, lettera A), L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, poi così
modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così
formulato: «4. Sono strutture operative dell'Unità sanitaria locale: -
l'Ospedale organizzato in forma dipartimentale e unificato ai fini funzionali
nel caso in cui più presidi insistono nella stessa Unità sanitaria locale; - il
Dipartimento di prevenzione; - il Dipartimento di salute mentale;- il Distretto
socio-sanitario. Sono aree: - la gestione del personale; - la gestione delle
risorse finanziarie; - la gestione tecnica; - la gestione del servizio
farmaceutico; - la gestione del patrimonio; - il coordinamento dei servizi
sociali.». Ai sensi del primo comma dell'art. 1,
L.R.
6 settembre 1999, n. 27, ad
integrazione del comma sostituito (soprariportato), in ciascuna Azienda unità
sanitaria locale (A.U.S.L.) è istituito il «Dipartimento delle dipendenze
patologiche».
Capo II - Direzione generale
Art. 16
(Direttore
generale)
1. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria
locale esercita le funzioni di governo complessivo e di rappresentanza ai fini
del raggiungimento degli obiettivi generali assegnati dalla Giunta regionale; è
responsabile del raggiungimento dei suddetti obiettivi ed in particolare della
corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'azienda.
2. Il Direttore generale è coadiuvato, nello
svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore sanitario, dal Direttore
amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
3. Il Direttore generale è inoltre coadiuvato dal
Consiglio dei sanitari e dall'Unità controllo di gestione.
3 bis. Può essere nominato direttore generale, amministrativo o sanitario
di un’azienda sanitaria locale della Regione anche il titolare di un rapporto di
lavoro dipendente con la stessa azienda sanitaria locale. In tal caso il
provvedimento di nomina determina l’applicazione del regime di aspettativa senza
assegni nei termini previsti dall’articolo 3 bis, comma 11, del d. lgs.
502/1992. In caso di inadempienza il direttore generale decade
dall’incarico 3 bis. Può essere nominato direttore generale, amministrativo o sanitario
di un’azienda sanitaria locale della Regione anche il titolare di un rapporto di
lavoro dipendente con la stessa azienda sanitaria locale. In tal caso il
provvedimento di nomina determina l’applicazione del regime di aspettativa senza
assegni nei termini previsti dall’articolo 3 bis, comma 11, del d. lgs.
502/1992. In caso di inadempienza il direttore generale decade
dall’incarico
4. Il Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta medesima, risolve il contratto dichiarandone
la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore generale nei casi
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 17
(Direttore sanitario)
1. Il Direttore sanitario è nominato dal
Direttore generale con provvedimento motivato e a lui si applicano le norme di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il Direttore sanitario coadiuva il Direttore
generale nel governo dell'Unità sanitaria locale, fornendo pareri obbligatori
sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo,
coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture
dell'Unità sanitaria locale, con riferimento agli aspetti organizzativi e
igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della
salute, nonché collaborando al controllo di gestione dell'Azienda e al controllo
di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. II Direttore sanitario, in
particolare, assicura l'integrazione tra servizi ambulatoriali ospedalieri e
territoriali.
3. Per giustificati motivi, il Direttore
sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con
provvedimento motivato.
Art. 18
(Direttore amministrativo)
1. Il Direttore amministrativo è nominato dal
Direttore generale con provvedimento motivato e a lui si applicano le norme di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il Direttore amministrativo coadiuva il
Direttore generale nel governo dell'Unità sanitaria locale, fornendo pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività
di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle
strutture dell'Unità sanitaria locale, con riferimento agli aspetti gestionali
amministrativi, nonché collaborando al controllo di gestione dell'Azienda.
3. La Giunta regionale emana direttive per
disciplinare le modalità organizzative secondo le quali articolare i servizi,
nonché le modalità di raccordo funzionale, all'interno dell'Unità sanitaria
locale stessa, tra tutti gli operatori che operano nei servizi e nelle strutture
dell'Azienda.
4. Per giustificati motivi, il Direttore
amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale
con provvedimento motivato.
Art. 19
(Coordinatore dei servizi sociali)
1. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato
dal Direttore generale con provvedimento motivato e nominativo.
2. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva
il Direttore generale nel governo dell'Unità sanitaria locale fornendo Pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività
di indirizzo e supporto nei confronti dei responsabili delle Unità operative
dell'Azienda per i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.
3. Per giustificati motivi il Coordinatore dei
servizi sociali può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale
con provvedimento motivato.
Art. 20
(Consiglio dei sanitari)
1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo
dell'Unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è
presieduto dal Direttore sanitario. Fanno parte del Consiglio dei sanitari:
a) medici in maggioranza ed altri operatori
sanitari laureati: chimici, fisici, biologi psicologi, farmacisti e sociologi,
con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica ai sensi
dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dall'art. 4, lettera h), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517;
b) un medico veterinario;
c) una rappresentanza del personale
infermieristico;
d) una rappresentanza del personale
tecnico-sanitario.
2. Nella composizione del Consiglio dei sanitari
delle Aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del corso formativo del
triennio clinico della Facoltà di medicina deve essere assicurata la presenza
delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle
stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la
Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalità
di elezione e la composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari.
4. Il Consiglio dei sanitari fornisce i pareri di
cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dall'art. 4, lettera h), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 21
Unità controllo di gestione.
(giurisprudenza)
Sez. I, sent. n. 2211 del
06-05-2002,
C.M. c. Regione Puglia
1. L'Unità controllo di gestione opera
alle dirette dipendenze del Direttore generale e collabora con la direzione
generale.
2. All'Unità controllo di gestione compete
l'applicazione di metodica di budget in stretta integrazione con il controllo di
gestione al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di
acquisizione e di impiego delle risorse e di evidenziare il principio di
responsabilità economica.
3. L'Unità controllo di gestione è
individuata dal Direttore generale con provvedimento che motivi il numero e le
competenze degli operatori assegnati all'Unità in relazione alle attività
attribuite alla stessa.
4. Sono, altresì, alle dirette dipendenze del
Direttore generale la struttura burocratica legale per l'assunzione del
patrocinio e la consulenza, autonoma ai sensi della legislazione professionale
forense, e l'Unità operativa per le attività di statistica e di epidemiologia.
Capo III - Strutture operative
Art. 22 (8)
(Dipartimento
ospedaliero)
1. In applicazione dell'art. 17 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 4, comma 3, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 2, comma 5, della legge n. 549 del
1995, l'organizzazione interna degli ospedali deve osservare
il modello dipartimentale.
2. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria
locale, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari,
provvede alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.
3. Sono finalità del Dipartimento ospedaliero:
a) la gestione integrata degli spazi delle
risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità
interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più
contenuto;
b) la sperimentazione e l'adozione di modalità
organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
c) il coordinamento e lo sviluppo delle attività
cliniche, di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;
d) il miglioramento del livello di umanizzazione
delle strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela
dei diritti dei cittadini, alla diffusione delle informazioni agli utenti
sull'uso delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli utenti.
4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno
dei dirigenti delle Divisioni e dei Servizi interessati, nominato dal Direttore
generale, con provvedimento motivato, su proposta del Direttore sanitario. Il
responsabile del Dipartimento assicura il raggiungimento delle finalità di cui
al comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le unità operative che lo
compongono e il rispetto del budget.
5. I Dipartimenti vengono individuati nell'ambito
dell'assistenza ospedaliera quale funzione unica dell'Azienda USL di cui
all'art. 23,
comma 1, della legge
regionale n. 36 del 1994.
6. La Giunta regionale detta principi
sull'organizzazione dei Dipartimenti mediante l'emanazione di apposite
linee-guida, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
(8) Articolo così modificato dal
primo comma dell'art. 62, L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 23
(Assistenza ospedaliera)
1. L'assistenza ospedaliera è funzione
unica dell'Unità sanitaria locale anche se erogata da più Presidi.
2. Nei Presidi ospedalieri quali risultano dal
riordino della rete ospedaliera è previsto un dirigente medico, in possesso
della idoneità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, su delega
del Direttore sanitario della U.S.L., e un dirigente amministrativo per
l'esercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento amministrativo, su
delega rispettivamente del Direttore generale e del Direttore amministrativo
della U.S.L.
3. All'Ospedale è attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio
dell'Unità sanitaria locale.
Art. 24
(Dipartimento di prevenzione)
1. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura
dell'Unità sanitaria locale preposta all'organizzazione e alla promozione nel
territorio di competenza della tutela della salute della popolazione, attraverso
azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di
malattia, in particolare quelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine
umana che animale, in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è
sottoposta a rischio.
2. Sono finalità del Dipartimento di prevenzione:
a) assicurare la qualità e l'efficienza degli
interventi di prevenzione;
b) assicurare l'omogeneità degli interventi di
prevenzione;
c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse a
disposizione;
d) promuovere programmi di educazione alla
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
3. Il Dipartimento di prevenzione è articolato
almeno nei seguenti Servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre
aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
4. Le funzioni amministrative in materia di
igiene e sanità pubblica e veterinaria sono trasferite al Dipartimento di
prevenzione. Ferme restando le attribuzioni, quali autorità sanitarie, del
Sindaco e del Presidente della Giunta regionale, sono abrogate le norme
incompatibili con la presente legge.
5. [Il Direttore generale nomina sentiti il
Direttore sanitario amministrativo, il responsabile del Dipartimento di
prevenzione, scelto fra il personale della Unità sanitaria locale avente
qualifica dirigenziale, prioritariamente tra i responsabili dei Servizi di cui
al precedente comma 3.
In quest'ultima ipotesi, il responsabile del Dipartimento
di prevenzione può conservare la direzione del proprio Servizio] (9).
6. Al responsabile del Dipartimento di
prevenzione spetta:
a) il coordinamento dell'assetto organizzativo;
b) la gestione del budget;
c) la direzione degli operatori assegnatigli dal
Direttore generale;
d) la pianificazione e il controllo.
7. [I Dipartimenti di prevenzione individuati a
tal fine dal piano sanitario regionale svolgono funzioni multizonali nelle
materie indicate dal piano stesso, sulla base di accordi e programmi concordati
dai Direttori generali delle Unità sanitarie locali interessate] (10).
8. [La Giunta regionale disciplina:
- il raccordo funzionale, all'interno dell'Unità
sanitaria locale, tra Dipartimento di prevenzione e Distretti;
- i rapporti tra Unità sanitarie locali, tra
Dipartimento di prevenzione e Distretti;
- i rapporti tra le Unità sanitarie locali per
quelle attività attribuite ad alcuni Dipartimenti di prevenzione con funzioni
multizonali, di cui al precedente comma 7.
Il regolamento, infine, disciplinerà i rapporti
tra Dipartimenti di prevenzione e Istituti zooprofilattici, Province e Agenzia
regionale, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con
modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, alla quale afferiscono
i Presidi multizonali di prevenzione] (11).
(9) Comma abrogato dall'art. 30,
comma 1, lettera B), L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
(10) Comma abrogato dall'art. 30,
comma 1, lettera B), L.R. 7 gennaio 2004, n.
1.
(11) Comma abrogato dall'art. 30,
comma 1, lettera B), L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 25
(Dipartimento di salute mentale)
(12)
1. Il Dipartimento di salute mentale è una delle
strutture operative dell'Unità sanitaria locale.
2. Il Dipartimento di salute mentale svolge
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a livello
ambulatoriale, domiciliare e ospedaliero.
3. Il Dipartimento di salute mentale è il centro
di responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e le attività necessarie
alla popolazione del proprio ambito territoriale.
4. Ogni Dipartimento è dotato delle seguenti
unità operative:
a) Centro salute mentale;
b) Servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
5. Il Dipartimento di salute mentale è coordinato
da un medico psichiatra di II livello, nominato dal Direttore generale tra
quelli in servizio nel Dipartimento in relazione ai risultati conseguiti e
verificati annualmente.
(12) Vedi anche la l.r.
16 dicembre 1998, n. 30 "Norme e principi per il
funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla l.r.
28 dicembre 1994, n. 36"
Art. 26
(Distretto socio-sanitario)
(giurisprudenza)
Sez. I, sent. n. 2574 del
17-06-2000, P.R. c. Azienda U.S.L. BA 4, C.D. ed altri.
Sez. II, sent. n. 6855 del
04-10-2004, Ordine psicologi Regione Puglia ed altri c. Azienda U.S.L. LE 2 ed
altro
1. Il Distretto assicura la tutela della salute
nel territorio di competenza e l'integrazione dei servizi sanitari,
socio-sanitari e assistenziali, se delegati dai Comuni.
2. Il Distretto è, altresì, il centro di
responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e le attività necessarie alla
popolazione del proprio ambito territoriale.
3. Il Distretto, in collaborazione anche con i
medici e i pediatri di base, assicura un efficace filtro della domanda e orienta
la stessa garantendo la continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi
luoghi di trattamento. Il Distretto indirizza e coordina in particolare le
prescrizioni in tema di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e
assistenza protesica e termale. Funge da centro ordinatore per le relative
prestazioni erogate dalle proprie unità operative di cui al successivo comma 4 e
dalle aziende e dagli istituti ed enti di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio
pubblico, e dai professionisti convenzionati.
4. Al responsabile di Distretto spetta la
gestione del budget e la direzione degli operatori assegnatigli dal Direttore
generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel distretto
vengono assicurate le seguenti prestazioni, di norma strutturate in unità
operative:
a) l'informazione, la prenotazione e l'assistenza
amministrativa ai cittadini per l'utilizzazione dei vari servizi sanitari e
sociali;
b) l'educazione sanitaria sociale;
c) l'assistenza medico-generica e pediatrica,
ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;
d) l'assistenza domiciliare-integrata;
e) l'assistenza consultoriale;
f) l'assistenza residenziale e semi-residenziale;
g) le attività socio-assistenziali delegate dagli
enti locali;
h) l'assistenza specialistica poliambulatoriale,
organizzata nel presidio poliambulatoriale;
i) l'assistenza riabilitativa e protesica;
l) l'assistenza psicologica;
m) la tutela della salute degli anziani;
n) l'assistenza farmaceutica.
5. A livello distrettuale sono altresì
svolte attività proprie del Dipartimento di prevenzione.
6. Il Direttore generale nomina, con
provvedimento motivato, il responsabile del Distretto, sentiti il Direttore
sanitario e il Direttore amministrativo.
7. [L'incarico di direttore di distretto,
struttura complessa della disciplina 'Organizzazione dei servizi sanitari di
base', è attribuito dal Direttore generale con le procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanità
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale di ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale). Possono partecipare alla procedura di selezione i dirigenti medici e
medici convenzionati di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi
dell'azienda USL, previsti dall'articolo 3-sexies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. In caso di
incarico a medico convenzionato è congelato un corrispondente posto di organico
della dirigenza medica. È istituito l'Ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali, ai sensi dell'articolo 3-sexies, comma 2, del D.Lgs. n.
502/1992, composto da figure professionali operanti nel distretto. Il
direttore di distretto si avvale di detto Ufficio] (13).
8. La Giunta regionale disciplina il
raccordo tra Ospedale e Distretti. Il Consiglio regionale disciplina
l'organizzazione dei servizi aventi natura sovradistrettuale e in particolare
gli interventi in materia di salute mentale, di prevenzione delle
tossicodipendenze e di assistenza riabilitativa salvaguardando la continuità
terapeutica.
(13) Comma così sostituito dall'art. 30,
comma 1, lettera C), L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, poi abrogato
dall'art. 1,
comma 2, lettera a), L.R.
7 febbraio 2006, n. 1. Il testo
originario era così formulato: «7. Il responsabile del Distretto è scelto fra il
personale sanitario avente qualifica dirigenziale dell'Unità sanitaria locale.
La Regione, sentite le Province
interessate e l'ANCI regionale, articola il territorio dell'azienda USL in
distretti, di norma sulla base dei seguenti criteri: a) corrispondenza dell'area
distrettuale a una popolazione di almeno cinquantamila abitanti; b) coincidenza
dell'area distrettuale, ove possibile, con quella complessiva di una o più
Circoscrizioni comunali o uno o più Comuni. All'ambito territoriale del
Distretto di area urbana possono essere aggregati Comuni limitrofi, per motivate
ragioni di vincoli o potenzialità socio-economiche, di viabilità e consolidata
mobilità della popolazione. È consentita deroga al numero minimo degli abitanti
previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili
in realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione. II
Direttore generale della Unità sanitaria locale, entro sessanta giorni dalla
nomina delibera la costituzione dei Distretti.».
Art. 27
(Programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute)
1. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria
locale, su proposta del Direttore sanitario, nomina i dirigenti dei programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute, individuati con il piano
sanitario nazionale e regionale.
2. Ai dirigenti dei programmi di intervento di
area specifica a tutela della salute spetta coadiuvare il Direttore sanitario ed
il Coordinatore dei servizi sociali nello svolgimento delle loro funzioni di
sovraordinazione alla realizzazione dei programmi.
3. Il Direttore generale individua i dirigenti di
cui al comma 1 del presente articolo, scegliendo fra il personale dell'Unità
sanitaria locale avente qualifica dirigenziale.
Capo IV - Controllo di qualità
Art. 28
(Controllo di qualità)
1. La Regione, allo scopo di garantire la
qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, adotta in
via ordinaria il metodo della rettifica e revisione della qualità e della
quantità delle prestazioni, nonché del loro costo.
2. La Giunta regionale, al fine di valutare
la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, definisce un sistema di
indicatori e di parametri di riferimento.
3. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria
locale assicura l'attivazione del sistema di indicatori di cui al precedente
comma 2, ferma restando la possibilità di integrarli per ulteriori analisi a
livello di Unità sanitaria locale.
Capo V - Finanziamento del
Servizio sanitario regionale
Art. 29
(Principi per la ripartizione delle risorse
finanziarie)
1. La ripartizione della quota destinata al
finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Unità sanitarie
locali avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su
base capitaria riscritti alla popolazione residente, tenendo conto di
particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi, per il conseguimento
dei livelli uniformi di assistenza.
2. In sede di ripartizione della quota
destinata al finanziamento delle Unità sanitarie locali viene accantonata una
quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio
territoriale.
3. Le prestazioni sanitarie rese a cittadini
residenti in altri ambiti territoriali sono compensate tra le Unità sanitarie
locali, sulla base di certificazioni definite dalla Giunta regionale, in sede di
assegnazione regionale delle quote di finanziamento.
4. La ripartizione della quota destinata al
finanziamento degli investimenti avviene con provvedimento della Giunta
regionale, che procede all'approvazione dei programmi e dei progetti di massima
presentati da ciascuna Unità sanitaria locale, in relazione alle previsioni
della programmazione sanitaria regionale. I programmi ed i progetti di massima
presentati dalle Unità sanitarie locali devono essere accompagnati da una
dettagliata analisi costo-beneficio.
5. La Giunta regionale provvede altresì a
definire le quote di finanziamento ammesse per ciascun anno e per ciascun
programma approvato.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
Capo I - Temporalizzazione del
processo di riordino del Servizio sanitario regionale
Art. 30
(Disposizioni per il primo
funzionamento)
(giurisprudenza)
Sez. II, sent. n. 191 del
23-03-1999,
C.Q. c. A.S.L. LE 2 di Maglie ed altro
1. I Direttori generali delle Unità sanitarie
locali sono immessi nelle funzioni alla data del 1° gennaio 1995. Gli stessi, in
sede di prima nomina, esercitano anche le funzioni di Commissari liquidatori
delle Unità sanitarie locali. Contestualmente decadono gli amministratori
straordinari.
2. I Direttori generali delle Unità sanitarie
locali, in via preliminare, individuano le strutture operative e definiscono le
piante organiche delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro,
nell'ambito dei contenuti della presente legge e degli indirizzi emanati dalla
Giunta regionale. I provvedimenti di definizione delle piante organiche sono
sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo le modalità dell'art. 4,
comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione
del regolamento di organizzazione dell'Unità sanitaria locale, il Direttore
generale provvede alla definitiva assegnazione del personale e comunque entro i
limiti qualitativi e quantitativi della pianta organica definitiva. Il Direttore
generale, per comprovate e motivate esigenze di servizio, può disporre la
mobilità del personale in conformità alle disposizioni legislative e
contrattuali che disciplinano la materia.
4. Il personale del Servizio sanitario regionale
in servizio al momento della costituzione delle Unità sanitarie locali è
trasferito alle medesime ed è utilizzato nell'Unità operativa di appartenenza.
5. La Giunta regionale, informate le
Organizzazioni sindacali, prima della immissione nella funzione dei Direttori
generali, provvede a disciplinare:
a) i criteri per la gestione delle piante
organiche provvisorie;
b) la formazione dei piani distributivi del
personale tra le costituende Aziende;
c) l'attuazione delle prime misure concernenti
l'assetto organizzativo e funzionale aziendale e l'attribuzione delle connesse
responsabilità dirigenziali.
6. All'atto del suo insediamento, il Direttore
generale indice l'elezione del Consiglio dei sanitari.
Art. 31
(Disposizioni in materia di gestione dei
servizi socio-assistenziali)
1. Il personale dipendente degli enti locali,
messo a disposizione per lo svolgimento di attività sociali nelle preesistenti
Unità sanitarie locali, continua a svolgere le funzioni assegnate fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni.
Art. 32
(Riorganizzazione assistenza
ospedaliera)
(giurisprudenza)
Sez. I, sent. n. 428 del
21-05-1999, Comune di Mola di Bari c. A.S.L. BA 4 ed altro
1. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche a stralcio del piano sanitario
regionale, il Consiglio regionale approva la riorganizzazione della rete
ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30
dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro lo stesso termine il Consiglio
regionale individua le Aziende ospedaliere destinate a centri di riferimento
della rete dei servizi di emergenza. I Direttori generali delle Aziende
ospedaliere di cui al presente articolo sono immessi nella funzione alla data
del 1° gennaio 1995.
2. La riorganizzazione della rete ospedaliera
deve perseguire:
a) la razionalizzazione e la riqualificazione dei
servizi ospedalieri, ai fini di una più equilibrata distribuzione degli stessi
sul territorio regionale, in relazione al fabbisogno della popolazione e
all'ottimale utilizzazione delle risorse;
b) l'organizzazione di una rete di servizi
conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai
cittadini le risposte più adeguate, in rapporto alle loro diverse esigenze
assistenziali;
c) l'eliminazione dei ricoveri impropri per
ricondurre la rete ospedaliera alla funzione propria;
d) la riconversione o la riduzione delle unità
operative che nell'ultimo quinquennio presentano dati di funzionalità inferiori
a quelli indicati dalla normativa di cui al primo comma del presente articolo;
e) la riconversione o la soppressione delle
strutture ospedaliere che nell'ultimo quinquennio presentano una dotazione
funzionale inferiore a n. 120 posti letto.
3. Il piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera è diretto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) adeguamento della rete ospedaliera ai criteri
organizzativi e agli standards previsti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo alla dotazione complessiva dei posti letto nonché agli standards di
attività e di efficienza;
b) riconduzione dell'Ospedale alle sue proprie
funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute e di risposta
alle emergenze sanitarie;
c) integrazione funzionale delle strutture
ospedaliere tra di loro e con i servizi del territorio;
d) rimozione negli Ospedali delle cause di
disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una ottimale utilizzazione delle
risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordino, su base omogenea e secondo
parametri funzionali, delle piante organiche;
e) riconversione delle strutture ospedaliere, non
rispondenti a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in strutture
extraospedaliere residenziali o non residenziali, nell'ambito delle tipologie
previste dalla vigente normativa;
f) dimensionamento e razionalizzazione della rete
delle case di cura accreditate, in relazione al soddisfacimento del fabbisogno
assistenziale programmato.
Art. 33
(Riorganizzazione territoriale della rete
ospedaliera)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo e in
conformità alle prescrizioni della presente legge, provvede, previa verifica
della situazione esistente, alla quantificazione dei posti letto complessivi,
distinti per area funzionale e disciplina, delle singole Unità sanitarie locali,
così come risultanti a seguito del riazzonamento previsto dall'art. 3, comma 5,
lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun
complesso ospedaliero individuato per essere costituito in Azienda ospedaliera
in attuazione del decreto legislativo stesso.
2. La Giunta regionale, nel definire
l'assetto organizzativo degli Ospedali, accorpa, di norma ai fini funzionali e
tenuto conto del bacino di utenza e della specificità del territorio, quelli
ubicati nell'ambito della stessa Unità sanitaria locale, che non siano destinati
ad essere costituiti in Aziende ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, sono stabiliti i tempi di realizzazione della riorganizzazione
territoriale della rete ospedaliera, assegnando priorità ai servizi connessi
alle emergenze sanitarie.
Art. 34
(Ospedali al di sotto di 120 posti
letto)
(giurisprudenza)
Sez. I, sent. n. 428 del
21-05-1999, Comune di Mola di Bari c. A.S.L. BA 4 ed altro
1. Le strutture ospedaliere gestite direttamente
dalle Unità sanitarie locali, con una dotazione di posti letto inferiore a 120
nell'ultimo quinquennio, sono riconvertite come segue:
a) accorpamento, previa eventuale trasformazione,
anche parziale, dei relativi servizi, nell'ambito del presidio ospedaliero di
Unità sanitaria locale, ridefinendo la distribuzione complessiva dei servizi e
dei posti letto e favorendo la realizzazione delle strutture polivalenti di cui
alla successiva lettera b), anche con riferimento ai bacini di utenza e tenuto
conto della fluttuazione della popolazione;
b) variazione del tipo di destinazione ai fini
sanitari mediante trasformazione in strutture extraospedaliere
poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in altre strutture
residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando la realizzazione
di strutture polivalenti;
c) disattivazione ai fini della variazione di
destinazione per usi non sanitari per quei presidi che risultino non
utilizzabili ai fini sanitari, avuto riguardo allo stato e qualità delle
strutture edilizie, nonché alla funzionalità ed economicità della gestione e che
si trovino in ambiti territoriali che dispongono dei previsti standard di posti
letto.
Art. 35
(Organizzazione nelle aree funzionali -
Dipartimenti)
[1. Le Unità sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere, ove costituite, nonché le istituzioni di cui agli articoli 41 e 42
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione dei provvedimenti regionali di riorganizzazione territoriale della
rete ospedaliera, presentano alla Regione. assessorato sanità, una proposta per
attuare, nell'ambito delle strutture ospedaliere di competenza, il modello
organizzativo delle aree funzionali omogenee di cui al comma 3 dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, con presenza obbligatoria del day
hospital e di spazi adeguati per l'esercizio della libera professione
intramuraria e posti letto per le camere a pagamento. L'istituzione del day
hospital è effettuata attraverso la riconversione di una quota parte dei posti
letto complessivi. I posti letto da destinare alla istituzione delle camere a
pagamento, nonché quelli riservati all'esercizio della libera professione
intramuraria, non sono compresi nello standard dei posti letto per mille
abitanti.
2. Il modello organizzativo di cui al precedente
comma 1 deve prevedere l'organizzazione dell'Ospedale in Dipartimenti, collegati
funzionalmente anche con le strutture extraospedaliere.
3. Le proposte di cui al comma 1 del presente
articolo sono approvate con deliberazione della giunta regionale, previa
verifica della loro compatibilità con la programmazione regionale e della loro
rispondenza alle direttive della Regione. Nella stessa deliberazione sono indicati,
per ogni presidio, i tempi di realizzazione del modello organizzativo delle aree
funzionali omogenee, in funzione delle risorse effettivamente a disposizione.
4. I provvedimenti della Giunta regionale sono
adottati sentita la competente Commissione consiliare permanente] (14).
(14) Articolo abrogato dal
secondo comma dell'art. 62, L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 36
(Istituti di ricovero e cura
obbligatoriamente convenzionati con il Servizio sanitario regionale)
1. I rapporti convenzionali con le istituzioni
indicate agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
vengono ridefiniti sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo di
cui alla presente legge.
2. L'istituzione di nuove Divisioni e
Servizi universitari, ivi compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e di
ricerca, che comportino nuovi oneri a carico del Servizio sanitario regionale, è
attuata d'intesa tra Regione e
Università, nell'ambito del fabbisogno complessivo di Servizi ospedalieri
definito ai sensi del precedente art. 32, nel rispetto della normativa contenuta
nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L'istituzione di nuove Divisioni e
Servizi ospedalieri da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è
soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di
ricerca scientifica biomedica svolta dagli stessi. È altresì soggetta ad
autorizzazione della Giunta regionale l'istituzione di nuove Divisioni di cui
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le variazioni di
organico che comportino nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dell'assetto
organizzativo della struttura.
4. La Giunta regionale, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, è tenuta ad
acquisire il parere della competente Commissione permanente del Consiglio
regionale, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
5. L'eventuale riconoscimento quale
presidio dell'Unità sanitaria locale delle strutture di cui al secondo comma
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 potrà, essere previsto
nell'ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma dell'art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 37
(Case di cura private accreditate)
1. Le convenzioni con le Case di cura private
decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse
continuano a produrre effetti fino al termine indicato nei provvedimenti di
riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera nei quali è indicato il
fabbisogno di attività ospedaliere da accreditare, distinte per disciplina in
conformità ai criteri di seguito indicati e comunque non oltre il 31 dicembre
1996:
a) complementarietà ed integrazione delle
attività svolte dalle Case di cura private rispetto a quelle dei presidi
ospedalieri pubblici;
b) accreditamento delle Case di cura private per
le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali organizzativi
e funzionali previsti dalle leggi vigenti;
c) accreditamento delle Case di cura che, per
l'insieme delle tecnologie sanitarie e la presenza di più specialità, offrano
migliori garanzie di assistenza in rapporto alle patologie da trattare.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione
58 e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.