ARTICOLO 1
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 16,
L.R. 29 aprile 2004, n. 6.
Art. 1
Finalità.
[1. La Regione promuove e
favorisce lo sviluppo delle iniziative di produzione e distribuzione nei settori
della musica, della danza, del teatro, della cinematografia, degli audiovisivi,
nonché di iniziative culturali, incentivando l'espansione dei consumi di
qualità, garantendo la libertà di espressione artistica e l'autonomia
professionale, valorizzando le specificità della cultura pugliese.
2. La Regione, con riferimento
ai settori d'intervento di cui alla presente legge ed alle materie di cui agli
articoli 47 e 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su iniziativa propria e di
enti, società e associazioni che operano nel suo territorio, può patrocinare,
sostenere, realizzare convegni, seminari e ricerche di rilievo almeno regionale.
3. Le funzioni regionali e gli
interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto della
normativa statale e saranno adeguati alle leggi statali di riforma, secondo
quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] .
Art. 2
Piano triennale
regionale.
[1. Per la realizzazione delle
finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro il 30 settembre
di ogni triennio, propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano
triennale delle attività culturali, della musica, del teatro e del
cinema (2).
2. Il Piano triennale indica:
a) gli obiettivi e le priorità
dell'intervento regionale;
b) i criteri di attuazione;
c) l'ammontare dello
stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale
della Regione;
d) il riparto dello
stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento previste dalla
presente legge] (3).
(2) Comma cosi
sostituito dal primo comma dell'art. 21,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17, come modificato, a sua volta, dall'art. 62,
L.R.
12 aprile 2000, n. 9. Il testo originario così disponeva: "1. Per la
realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale,
entro il 15 dicembre di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio
regionale un Piano triennale".
(3) L'intero testo
della La presente legge è stata abrogata dall'art.
16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.
Art. 3
Comitato dagli
esperti.
[1. È istituito presso la
Regione un Comitato di esperti composto da 8 membri, di cui 2 indicati dalle
minoranze con voto limitato a uno, e presieduto dall'Assessore competente;
svolge le funzioni di segretario un funzionario dello stesso Assessorato.
2. I componenti del Comitato
sono eletti dal Consiglio regionale tra esperti di comprovata esperienza. Va
garantita la presenza di almeno un esperto per i settori della musica, della
danza, del teatro, della cinematografia e delle arti figurative.
3. I componenti il Comitato
restano in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili; ad
essi saranno corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa
regionale.
4. Il Comitato definisce le
linee e gli obiettivi per la redazione del Piano triennale; esprime parere
motivato sulla rilevanza e sulla congruità dei piani, dei programmi, dei
progetti presentati alla Regione e per gli interventi di cui ai successivi
articoli 4, 5 e 6, nonché sulle iniziative di cui al successivo art. 9] .
Art. 4
Contributi ai
Comuni.
[1. La Regione, per incentivare
iniziative nei settori di cui all'art. 1 della presente legge, può assegnare
contributi in favore dei Comuni pugliesi, singoli o associati, sulla base di
piani comunali annuali di attività.
2. Il piano comunale deve
contenere:
a) relazione sulle attività
programmate e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'anno successivo;
b) elenco delle iniziative che
si intendono gestire direttamente ed elenco distinto delle iniziative da gestire
in associazione tra più Comuni;
c) periodo di realizzazione e
costo delle singole iniziative.
3. Il piano comunale può
altresì prevedere contributi in favore di enti, società o associazioni,
pubbliche o private, senza fini di lucro, che intendano realizzare iniziative
per le quali, entro il 30 giugno, abbiano presentato al Comune domanda di
contributo con una relazione finanziaria.
4. Il piano deve essere
presentato alla Regione entro il 30 settembre corredato da:
a) la delibera del Consiglio
comunale con un impegno di spesa pari almeno al 50% del costo complessivo delle
iniziative e dei contributi previsti;
b) una relazione analitica sui
fondi spesi per il piano dell'anno precedente, se realizzato col contributo
finanziario della Regione, ovvero una relazione sulle iniziative realizzate e
sostenute direttamente.
5. Il contributo regionale è
determinato per ciascun piano comunale avendo riguardo ai suoi contenuti e non
può comunque superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.
6. La Giunta regionale, sentito
il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale,
approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un provvedimento di riparto, da
sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente] .
Art. 5
Incentivi alla
produzione.
[1. La Regione può incentivare
la produzione nei settori di cui alla presente legge per mezzo di:
a) contributi;
b) convenzioni.
Tali interventi possono essere
deliberati per la realizzazione di specifici progetti di particolare valore
artistico, orientati alla qualificazione professionale degli operatori ed alla
fruizione del pubblico.
2. Gli incentivi alla
produzione possono essere concessi ad enti, società ed associazioni, senza fini
di lucro, che abbiano sede nel territorio regionale, ivi svolgano
prevalentemente la propria attività e siano dotate di autonomia organizzativa e
riconosciute capacità tecnico - artistiche.
3. Le domande per la
concessione degli incentivi alla produzione devono essere presentate alla
Regione entro il 30 maggio e devono contenere:
a) copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati;
b) copia autentica del
certificato di vigenza degli organi, di riconoscimento ministeriale e di
liberatoria ENPALS ove prescritti;
c) relazione dettagliata del
progetto e relativo piano finanziario riferito solo ai costi di allestimento e/o
diretti alla produzione, nonché l'indicazione delle attrezzature in dotazione.
4. Il contributo, eventualmente
concesso, non potrà superare la misura del 30% dei costi considerati ammissibili
e potrà essere liquidato solo ad avvenuta realizzazione del progetto produttivo.
L'aliquota determinata a carico della Regione sarà commisurata al conto
consuntivo documentato, ove lo stesso risulti inferiore al conto preventivo.
5. Per la realizzazione di
speciali progetti in linea con gli obiettivi fissati dal Piano triennale, i
soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono chiedere di
stipulare con la Regione apposita convenzione. Tale convenzione dovrà contenere:
a) esatta definizione del
programma;
b) modalità e tempi di
produzione;
c) criteri di erogazione ed
entità del finanziamento regionale, che comunque non potrà superare il 75% dei
costi considerati ammissibili;
d) esclusione di qualsiasi
intervento finanziario finalizzato da parte di altri enti pubblici.
6. La Giunta regionale, sentito
il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale,
approva, entro il 10 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da
sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente] .
Art. 6
Teatri di
tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.
[1. Per il raggiungimento delle
finalità della presente legge riferite all'attività di produzione musicale, i
teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali riconosciuti dal
competente Ministero e operanti in Puglia presentano alla Regione, entro il 10
maggio, piani triennali di attività che contengono:
a) l'indicazione dei programmi
e le forme di coordinamento che le diverse istituzioni intendono realizzare;
b) i piani finanziari per la
realizzazione degli stessi;
c) le iniziative che si
intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura
musicale nella Regione, secondo criteri di perequazione territoriale;
d) le iniziative che si
intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori Regione la produzione
artistica pugliese;
e) il bilancio consuntivo
dell'anno precedente.
2. La Giunta regionale, sentito
il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale,
approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da
sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente.
3. La Regione, ai fini della
valorizzazione della propria tradizione artistica e della diffusione in campo
nazionale ed internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese,
riconosce ai Teatri Petruzzelli di Bari, Politeama di Lecce e Giordano di Foggia
il ruolo di «Centri teatrali musicali di interesse regionale» (4)] (5).
(4) Il Governo ha
osservato:
1) circa l'articolo 6, che il
Teatro Petruzzelli di Bari è riconosciuto "teatro di tradizione" ai sensi
dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 numero 800 e parimenti il Teatro
Politeama di Lecce ai sensi del D.M. 16 novembre 1976, ex ultimo comma
dell'articolo 28 della legge numero 800/1967 citata;
2) circa l'articolo 7, secondo
comma, che l'approvazione dello statuto del Teatro pubblico pugliese è da
effettuarsi mediante lo strumento legislativo;
3) circa la norma finanziaria
di cui all'articolo 11, che la Regione, in sede di assestamento del bilancio
1990, dovrà provvedere ad istituire appositi capitoli di spesa in relazione sia
alla diversa natura degli interventi che alla diversa tipologia dei soggetti
beneficiari dei contributi regionali.
(5) L'intero testo della La presente legge
è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.
Art. 7
Ente Teatro
pubblico pugliese.
[1. La Regione istituisce
l'Ente regionale per la produzione, la programmazione e la promozione culturale
teatrale in Puglia denominato "Teatro pubblico pugliese".
2. Entro il 31 dicembre 1990 il
Consiglio regionale approverà lo statuto e il regolamento organico e funzionale
dell'Ente e, nel rispetto della normativa sulla mobilità, adotterà i relativi
provvedimenti sul personale] .
Art. 8
Mediateca
regionale pugliese.
[1. È istituita la Mediateca
regionale pugliese (M.R.P.) con la finalità di promuovere la diffusione e la
conoscenza del patrimonio cinematografico-audiovisivo.
2. Tale struttura regionale è
dotata delle necessarie attrezzature tecniche e può avvalersi delle altre
strutture complementari esistenti nella Regione.
3. I compiti della mediateca
sono i seguenti:
a) acquisire, conservare e
valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse,
con precipuo riferimento a quello della Puglia;
b) realizzare rassegne, mostre,
laboratori di sperimentazione, ricerche, convegni e stages riservati ad
operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;
c) provvedere alla costituzione
e all'incremento di una biblioteca, emeroteca e fototeca specializzata;
d) redigere, aggiornare e
coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati
presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
e) promuovere progetti
finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di operatori per
l'utilizzazione, l'uso e la manutenzione dei sussidi audiovisivi in dotazione
presso strutture pubbliche.
4. La Regione approva un
apposito regolamento che disciplina le condizioni d'uso dei materiali
audiovisivi e delle attrezzature della mediateca (6)]
(7).
(6) Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 27,L.R. 17 giugno 1994, n. 21.
(7) L'intero testo della La presente legge
è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.
Art. 9
Iniziative
regionali.
[1. La Regione promuove
direttamente, anche in collaborazione con Amministrazioni dello Stato, la RAI,
le altre Regioni, ovvero con le Università, le Amministrazioni provinciali e le
Case editrici pugliesi, ovvero con soggetti pubblici e privati, associazioni ed
istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la realizzazione di progetti
che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli obiettivi del Piano
triennale.
2. Nell'ambito delle iniziative
di cui al comma precedente e con l'obiettivo di finalizzare l'attività formativa
dei Conservatori e dei Licei musicali in Puglia, la Regione promuove la
istituzione di un'orchestra giovanile, secondo le modalità e i criteri che
saranno determinati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione
consiliare.
3. La Regione può aderire o
partecipare alla costituzione di Enti o Fondazioni di cui all'art. 12 C.C. che,
senza scopo di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.
4. La Regione promuove la
costituzione della Fondazione Paolo Grassi anche al fine di sostenere e
potenziare nazionalmente e internazionalmente il «Festival della Valle d'Itria».
5. La Regione può promuovere
l'istituzione, a norma dell'art. 39 del C.C., di appositi Comitati
organizzatori, o, se già costituiti, può aderirvi definendo il proprio impegno
finanziario, quando si presentino particolari e non ricorrenti occasioni per
manifestazioni culturali di interesse regionale.
6. La Regione, inoltre,
sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati, che non perseguono fini
di lucro, che, disponendo di proprie dotazioni e di strutture organizzative di
particolare rilievo, siano in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio
regionale, una funzione di diffusione, documentazione, promozione, formazione,
divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore di propria
competenza.
L'individuazione di tali
soggetti avviene esclusivamente attraverso la loro inclusione nell'ambito del
Piano triennale.
7. La Giunta regionale compie
tutti gli atti necessari relativi ai precedenti commi, salvo quelli
espressamente riservati al Presidente della Regione dall'art. 14 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, considerato il parere del Comitato degli esperti] .
Art. 10
Abrogazione.
[1. Con la presente legge sono
abrogati la legge regionale 25 gennaio 1975, n. 16 e i
punti 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76
(8)] (9).
(8) Abroga la legge regionale 25 gennaio 1975, n. 16 e i punti 2, 3
e 4, dell'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76 riportata al $
III.5.8.
(9) L'intero testo della La presente legge
è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.
Art. 11
Norma
finanziaria.
[1. Agli oneri rivenienti
dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione,
nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1990, del cap. 0813012 "Programmazione e promozione attività culturali e di
musica, teatro e cinema (legge regionale 11 maggio 1990, n. 28)" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire
7.000.000.000, con prelievo di paro importo dal cap. 1020020 "Fondo per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale"
(10)] (11).
(10) Il Governo ha
osservato:
1) circa l'articolo 6, che il
Teatro Petruzzelli di Bari è riconosciuto "teatro di tradizione" ai sensi
dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 numero 800 e parimenti il Teatro
Politeama di Lecce ai sensi del D.M. 16 novembre 1976, ex ultimo comma
dell'articolo 28 della legge numero 800/1967 citata;
2) circa l'articolo 7, secondo
comma, che l'approvazione dello statuto del Teatro pubblico pugliese è da
effettuarsi mediante lo strumento legislativo;
3) circa la norma finanziaria
di cui all'articolo 11, che la Regione, in sede di assestamento del bilancio
1990, dovrà provvedere ad istituire appositi capitoli di spesa in relazione sia
alla diversa natura degli interventi che alla diversa tipologia dei soggetti
beneficiari dei contributi regionali.
(11) L'intero testo della La presente legge
è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.
Art. 12
Norma finale
transitoria.
[1. I soggetti interessati agli
interventi della presente legge, in fase di prima applicazione, entro 60 giorni
dalla sua pubblicazione, presentano all'Assessorato alla cultura apposita
istanza motivata.
2. Trascorso tale termine, la
Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dai precedenti articoli, approva
il Piano di interventi per l'anno 1990, sentita la competente Commissione
consiliare] .