TITOLO I
 
Principi generali
 
 
Art. 1
 
Oggetto e 
finalità.
 
 
1. Gli aiuti oggetto della 
presente legge sono quelli a sostegno del sistema produttivo compatibili con il 
mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE. La Regione Puglia con appositi 
regolamenti disciplina i regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e 
degli indirizzi stabiliti dalla presente legge. 
 
2. La Giunta regionale 
nell'esercizio della potestà regolamentare deve assicurare il conseguimento 
delle seguenti finalità: 
 
a) sviluppo 
della competitività e dell'innovazione; 
 
b) 
incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo; 
 
c) 
ampliamento della base produttiva; 
 
d) 
diffusione dell'ingegneria finanziaria; 
 
e) 
promozione del capitale umano; 
 
f) sviluppo 
delle filiere produttive e dei settori innovativi; 
 
g) sviluppo 
del settore turistico; 
 
h) 
incremento occupazionale. 
 
3. Le disposizioni della presente 
legge si applicano ai seguenti settori di attività: artigianato, industria, 
turismo commercio e servizi. Sono altresì applicabili, compatibilmente con le 
specifiche limitazioni fissate a livello comunitario, per i settori considerati 
"sensibili", quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre 
sintetiche, l'industria automobilistica. Sono esclusi i settori di attività 
relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli di cui all'allegato II del trattato CE, alla pesca e all'industria 
carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria. 
 
4. La presente legge disciplina, 
altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo 
Stato alla Regione e 
l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) 
 
 
Art. 2
 
Tipologie di 
aiuto.
 
 
1. Le finalità di cui 
all'articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti 
tipologie di aiuto: 
 
a) 
contributo in c/impianti; 
 
b) 
contributo in c/esercizio; 
 
c) 
contributo in c/interessi; 
 
d) credito 
d'imposta; 
 
e) bonus 
fiscale; 
 
f) 
partecipazione al capitale di rischio; 
 
g) 
promozione e partecipazione a fondi di garanzia; 
 
h) sostegno 
allo sviluppo del capitale umano. 
 
2. La concessione degli aiuti è 
effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico 
alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale. 
 
3. L'intensità di aiuto, 
calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda 
(ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, 
non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla 
Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per 
la Regione Puglia dalla carta degli 
aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata 
automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE. 
 
 
 
Art. 3
 
Soggetti 
beneficiari.
 
 
1. I destinatari dei regimi di 
aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione 
comunitaria di piccola e media impresa (PMI). Beneficiarie degli aiuti di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera h), possono essere anche imprese non rientranti 
nella definizione di cui al precedente periodo (1). 
 
2. I destinatari degli aiuti 
possono essere imprese singole o associate in forma consortile. 
 
3. Per poter accedere alle 
agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con 
i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di 
livello territoriale. 
(1) Periodo aggiunto dall'art. 4, 
L.R. 2 
novembre 2006, n. 32. 
 
 
 
Art. 4
 
Regimi di aiuto.
 
 
1. La Giunta regionale, in 
coerenza, e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i 
regimi di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso regolamenti attuativi 
(2) contenenti le condizioni e le modalità di 
accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni 
necessarie all'effettiva applicabilità del regime. I regolamenti devono altresì 
contenere: 
 
a) le ragioni che giustificano 
l'istituzione del regime di aiuto; 
 
b) la dimostrazione della 
coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre 
disposizioni in materia di aiuti a finalità regionali; 
 
c) gli obiettivi generali e 
specifici che il regime intende perseguire. 
 
2. I regolamenti di attuazione 
dei regimi di aiuto devono inoltre: 
 
a) indicare dettagliatamente le 
singole tipologie di intervento ammissibili; 
 
b) escludere l'ammissibilità di 
progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della 
richiesta di agevolazione; 
 
c) prevedere l'obbligo di 
mantenimento dell'investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data 
di entrata in funzione; 
 
d) esplicitare le modalità e le 
procedure per la valutazione e selezione dei progetti; 
 
e) esplicitare le modalità e le 
procedure per l'erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il 
monitoraggio dei progetti, le sanzioni, la revoca degli aiuti e la prestazione 
di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate. 
 
3. Le agevolazioni di cui alla 
presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme erogate 
nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non 
risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di 
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo l999, n. 68 (Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili). 
(2) Vedi, al riguardo, il 
Reg. 18 marzo 
2005, n. 7, il 
Reg. 18 marzo 
2005, n. 8, il 
Reg. 18 marzo 
2005, n. 9, il 
Reg. 18 marzo 
2005, n. 10, il 
Reg. 18 marzo 
2005, n. 11, il 
Reg. 18 marzo 
2005, n. 12 , il 
Reg. 18 
luglio 2006, n. 10  e il 
Reg. 
22 aprile 2008, n. 4.
 
Art. 5
 
Procedimenti.
 
 
1. I procedimenti attuativi dei 
singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento 
delle procedure valutative. 
 
2. Nei casi in cui la tipologia 
e/o le procedure previste per l'applicazione dei singoli regimi di aiuto lo 
prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o di 
accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono 
essere affidate a soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, 
organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e 
comunitaria. 
 
 
 
TITOLO II
 
Norme finali
 
 
Art. 6
 
Abrogazioni.
 
 
1. Sono abrogate la legge 
regionale 4 gennaio 2001, n. 3 (Disciplina dei regimi regionali di 
aiuto) e la legge 
regionale 10 agosto 2001, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 4 
gennaio 2001, n. 3.)