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TITOLO I
  Art. 1 
  
(Istituzione e finalità dell'Avvocatura 
regionale) 
 1. E' istituita l'Avvocatura 
regionale.  
 2. Gli avvocati 
dell'Avvocatura regionale rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle 
giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi 
giurisdizionali.  
 3. L'Avvocatura regionale 
esprime pareri e svolge consulenza legale alla Presidenza della Regione, al 
Consiglio, alla Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della 
Regione.  
 4. La Regione può avvalersi 
di avvocati esterni in caso di incompatibilità degli avvocati regionali con 
l'oggetto dell'affare da trattare; in caso di eccedente carico di lavoro 
segnalato dall'Avvocatura regionale; in caso di motivata opportunità. (1) 
  
4 bis. Gli avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a 
non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a 
dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia 
necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da 
parte dell’Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di 
obiettive situazioni di conflitto di interessi. (2)
  4 ter. Il mandato ai 
legali esterni viene conferito dalla Giunta regionale sulla base di una 
convenzione-tipo che prevede, tra l’altro, l’obbligo per il legale officiato di 
non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei 
compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla data di 
presentazione di una regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di 
affidamento. I compensi professionali vengono predeterminati sulla scorta dei 
parametri fissati dalla Giunta regionale. (3)
  4 quater. Qualora 
sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può 
procedere direttamente alla nomina del difensore e al conferimento del mandato 
difensivo ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera g), dello Statuto della 
Regione Puglia. (4)
  4 
quinquies. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale procede alla 
ratifica del mandato e all’impegno della spesa derivante dal conferimento 
dell’incarico. (5)
  4 
sexies. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno adottati al fine 
di regolarizzare gli affidamenti di mandati già conferiti a legali esterni e per 
i quali non si sia ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in 
parte la spesa. (6) 
  
(1) Vedi 
anche la l.r. 
n. 22/97, art.11. 
  
(2) Comma 
inserito dalla l.r. 
n. 37/2014, art. 42.  
  
(3) Comma 
inserito dalla l.r. 
n. 37/2014, art. 42.  
 (4) Comma 
inserito dalla l.r. 
n. 37/2014, art. 42.  
  
(5) Comma 
inserito dalla l.r. 
n. 37/2014, art. 42.  
  
(6) Comma 
inserito dalla l.r. 
n. 37/2014, art. 42.  
Art. 2  
(Autonomia dell'Avvocatura regionale)  
 
  
 1. L'Avvocatura regionale è 
autonoma. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale rispondono dell'espletamento 
del mandato professionale unicamente al Presidente della Giunta regionale. 
 
 Art. 3 
  
(Organizzazione dell'Avvocatura 
regionale) 
 1. L'Avvocatura regionale è organizzata in 
due Settori:  
 a) legale; 
 
 b) amministrativo. 
 
 2. Alla direzione dei 
Settori di cui al comma 1 è preposto l'Avvocato coordinatore. 
 
 3. All'Avvocatura regionale 
è garantita la necessaria dotazione organizzativa, tecnica e di studio. 
 
 4. Agli avvocati 
dell'Avvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per 
responsabilità professionale.  
  
   
Art. 4  
  
(Coordinamento dell'Avvocatura 
regionale) 
 1. L'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura 
regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati 
regionali in possesso della qualifica dirigenziale iscritti all'elenco speciale 
dell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature 
superiori ovvero tra gli avvocati esterni alla Regione abilitati al patrocinio 
dinanzi alle magistrature superiori, in possesso di comprovata esperienza 
professionale.  
 2. L'Avvocato coordinatore 
cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora 
vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dell'incarico. 
 
 3. L'Avvocato coordinatore 
svolge le seguenti funzioni:  
 a) assegna agli avvocati 
dell'Avvocatura regionale le pratiche di cui all'articolo 1 e ne coordina 
l'attività;  
 b) riferisce al Presidente 
della Giunta regionale circa l'opportunità di ricorrere a professionisti 
esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4;  
 c) sentite le strutture 
regionali, esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia 
alle liti e agli atti di transazione;  
 d) riferisce semestralmente 
al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dall'Avvocatura 
regionale, sullo stato del contenzioso, in ordine agli incarichi esterni nonché 
agli affari che riguardano la Regione e sulle necessità di adeguamento della 
normativa regionale;  
 e) provvede direttamente 
alla gestione del personale assegnato all'Avvocatura regionale, esercita i 
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli 
atti di propria competenza;  
 f) propone la nomina di 
membri di collegi arbitrali;  
 g) esprime il proprio 
parere sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via 
amministrativa che possono costituire oggetto di controversie; 
 
 h) esprime il proprio 
parere sull'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa nei 
procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o 
dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o 
compiti d'ufficio.  
 4. Entro sessanta giorni 
dalla nomina, l'Avvocato coordinatore sottopone al Presidente della Giunta 
regionale un progetto di organizzazione, articolazione e funzionamento della 
struttura.  
 5. L'Avvocato coordinatore 
annualmente indica al Presidente della Giunta regionale l'entità delle risorse 
finanziarie necessarie al funzionamento della struttura.  
  
Art. 5  
(Reclutamento degli avvocati 
regionali) 
 1. Il reclutamento degli 
avvocati regionali avviene per pubblico concorso da espletarsi nelle stesse 
forme e con le medesime modalità previste per il reclutamento degli avvocati 
dell'Avvocatura dello Stato.  
  
1-bis. 
E’ comunque consentita, in presenza di significative esigenze di rafforzamento 
dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto delle procedure previste 
per le relazioni sindacali, la possibilità di procedere, attraverso procedure di 
mobilità interna e previo espletamento di apposita selezione, all’assegnazione 
all’Avvocatura regionale di personale in servizio nei ruoli amministrativi della 
Regione inquadrato nella categoria D, già abilitato allo svolgimento della 
professione forense. (7) 
  
1 
ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano al personale inserito 
nell’elenco di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 novembre 2014, 
n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e 
della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147) a esclusione del personale retribuito con fondi a 
valere sul bilancio vincolato, inquadrato nella categoria D). Il personale 
selezionato dal predetto elenco dovrà prevalentemente seguire il contenzioso 
afferente i dipartimenti e le sezioni regionali di provenienza. (8) 
 2. Gli avvocati 
dell'Avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'Albo degli 
avvocati. 
  
2-bis. 
Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano anche in favore del personale 
delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS assegnato alle strutture 
legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e la rappresentanza 
dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari, in 
qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, 
amministrativa, tributaria e speciale. Con separato regolamento sono 
disciplinati i termini e le modalità dell’istituto. (9) 
  
(7) Comma inserito dalla l.r. n. 45/2013, art. 13,c.1, lett. 
a) 
(8) Comma aggiunto dalla l.r. 
n. 40/2016, art. 7, c. 1, lett. a) 
. 
(9) Comma inserito dalla l.r. n. 45/2013, art. 13,c.1, lett. 
b) 
  
  
Art. 6  
  
(Inquadramento, trattamento economico e 
progressione  
di carriera degli avvocati 
regionali) 
 1. L'inquadramento professionale e il 
trattamento economico degli avvocati dell'Avvocatura regionale sono disciplinati 
dalle norme contrattuali collettive vigenti.  
 2. Gli avvocati 
dell'Avvocatura regionale sono valutati separatamente rispetto agli altri 
dipendenti della Regione sulla base dell'attività professionale esercitata senza 
vincolo di orario.  
 3. Con apposito 
regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono definiti il numero delle posizioni dirigenziali 
relative agli avvocati dell'Avvocatura regionale e le modalità di attribuzione 
delle medesime, nonché le forme di riconoscimento dell'attività svolta. 
 
 
 
  
Art. 7 
 
  
(Compensi professionali degli 
avvocati regionali) 
  1. Agli avvocati regionali sono 
dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal 
Consiglio nazionale forense approvati con decreto ministeriale, derivanti da 
decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di ogni ordine 
e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. 
  
1 
bis. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al 
Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n .413), 
ai  [dirigenti e ] (10) funzionari del 
Servizio finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di 
imposta dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono 
riconosciute, in caso di esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in 
sentenza. A tal fine viene istituito apposito fondo, separato da quello 
dell’Avvocatura regionale. (11) 
1 ter. Le propine di cui al comma 1 bis competono ai funzionari 
costituiti in giudizio nella misura e secondo le modalità stabilite con apposito 
regolamento. (12) 
 2. Con separato regolamento 
(13)  sono disciplinati i 
termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali. 
  
(10) Parole 
abrogate dalla l.r. 
35/2020, art. 22, 
comma 1. 
  
(11) 
Comma 
inserito 
dalla l.r. 
19/2010, art. 6 . 
  
(12) 
Comma inserito dalla l.r. 
35/2020 art. 22, 
comma 2. 
  
(13) 
In attuazione del presente comma si veda REGOLAMENTO 
REGIONALE 1 febbraio 2010, n. 2 
  
 Art. 8 
  
(Norme finali e 
transitorie) 
 1. E' soppresso il Settore 
legale presso la Presidenza della Giunta regionale. (14) 
  
2. Il personale e gli avvocati 
di cui all'articolo 3 impiegati presso il Settore legale e gli altri avvocati 
dipendenti regionali iscritti negli Albi dei tribunali pugliesi inquadrati nella 
categoria D sono assegnati, su istanza, all'Avvocatura regionale. 
 3. In fase di prima 
attuazione l'Avvocatura regionale ha sede a Bari. All'Avvocato coordinatore 
dell'Avvocatura è demandata l'organizzazione territoriale della stessa. 
 
 4. Sono abrogate le 
disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.  
  
(14) 
Vedi anche la l.r. 
1/98, art. 5 così come sostituito dalla l.r. 
11/99, art. 32 e la l.r. 
28/2001, art. 82 bis . 
 Art. 9 
  
(Norma finanziaria) 
 
 1. Per l'attivazione e il 
funzionamento dell'Avvocatura regionale, per l'esercizio finanziario 2006, è 
istituito nel bilancio di previsione 2006 il capitolo 1310 denominato "Fondo per 
l'Avvocatura regionale", con stanziamento come competenza e cassa di euro 150 
mila e conseguente diminuzione, come competenza e cassa, di euro 150 mila del 
cap. 1020 - u.p.b. 0.1.1 "Consiglio 
regionale". 
   
La presente legge è dichiarata urgente e sarà 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 53, 
comma 1 della  L.R. 12/05/2004, n° 
7 "Statuto 
della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione. 
    E' fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Puglia. 
    Data a Bari, addì 26 giugno 
2006 
  
  
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