TITOLO I
Art. 1
(Istituzione e finalità dell'Avvocatura
regionale)
1. E' istituita l'Avvocatura
regionale.
2. Gli avvocati
dell'Avvocatura regionale rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle
giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi
giurisdizionali.
3. L'Avvocatura regionale
esprime pareri e svolge consulenza legale alla Presidenza della Regione, al
Consiglio, alla Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della
Regione.
4. La Regione può avvalersi
di avvocati esterni in caso di incompatibilità degli avvocati regionali con
l'oggetto dell'affare da trattare; in caso di eccedente carico di lavoro
segnalato dall'Avvocatura regionale; in caso di motivata opportunità. (1)
4 bis. Gli avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a
non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a
dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia
necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da
parte dell’Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di
obiettive situazioni di conflitto di interessi. (2)
4 ter. Il mandato ai
legali esterni viene conferito dalla Giunta regionale sulla base di una
convenzione-tipo che prevede, tra l’altro, l’obbligo per il legale officiato di
non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei
compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla data di
presentazione di una regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di
affidamento. I compensi professionali vengono predeterminati sulla scorta dei
parametri fissati dalla Giunta regionale. (3)
4 quater. Qualora
sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può
procedere direttamente alla nomina del difensore e al conferimento del mandato
difensivo ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera g), dello Statuto della
Regione Puglia. (4)
4
quinquies. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale procede alla
ratifica del mandato e all’impegno della spesa derivante dal conferimento
dell’incarico. (5)
4
sexies. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno adottati al fine
di regolarizzare gli affidamenti di mandati già conferiti a legali esterni e per
i quali non si sia ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in
parte la spesa. (6)
(1) Vedi
anche la l.r.
n. 22/97, art.11.
(2) Comma
inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42.
(3) Comma
inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42.
(4) Comma
inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42.
(5) Comma
inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42.
(6) Comma
inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art. 42.
Art. 2
(Autonomia dell'Avvocatura regionale)
1. L'Avvocatura regionale è
autonoma. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale rispondono dell'espletamento
del mandato professionale unicamente al Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
(Organizzazione dell'Avvocatura
regionale)
1. L'Avvocatura regionale è organizzata in
due Settori:
a) legale;
b) amministrativo.
2. Alla direzione dei
Settori di cui al comma 1 è preposto l'Avvocato coordinatore.
3. All'Avvocatura regionale
è garantita la necessaria dotazione organizzativa, tecnica e di studio.
4. Agli avvocati
dell'Avvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per
responsabilità professionale.
Art. 4
(Coordinamento dell'Avvocatura
regionale)
1. L'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura
regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati
regionali in possesso della qualifica dirigenziale iscritti all'elenco speciale
dell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature
superiori ovvero tra gli avvocati esterni alla Regione abilitati al patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori, in possesso di comprovata esperienza
professionale.
2. L'Avvocato coordinatore
cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora
vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dell'incarico.
3. L'Avvocato coordinatore
svolge le seguenti funzioni:
a) assegna agli avvocati
dell'Avvocatura regionale le pratiche di cui all'articolo 1 e ne coordina
l'attività;
b) riferisce al Presidente
della Giunta regionale circa l'opportunità di ricorrere a professionisti
esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4;
c) sentite le strutture
regionali, esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia
alle liti e agli atti di transazione;
d) riferisce semestralmente
al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dall'Avvocatura
regionale, sullo stato del contenzioso, in ordine agli incarichi esterni nonché
agli affari che riguardano la Regione e sulle necessità di adeguamento della
normativa regionale;
e) provvede direttamente
alla gestione del personale assegnato all'Avvocatura regionale, esercita i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli
atti di propria competenza;
f) propone la nomina di
membri di collegi arbitrali;
g) esprime il proprio
parere sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via
amministrativa che possono costituire oggetto di controversie;
h) esprime il proprio
parere sull'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa nei
procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o
dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o
compiti d'ufficio.
4. Entro sessanta giorni
dalla nomina, l'Avvocato coordinatore sottopone al Presidente della Giunta
regionale un progetto di organizzazione, articolazione e funzionamento della
struttura.
5. L'Avvocato coordinatore
annualmente indica al Presidente della Giunta regionale l'entità delle risorse
finanziarie necessarie al funzionamento della struttura.
Art. 5
(Reclutamento degli avvocati
regionali)
1. Il reclutamento degli
avvocati regionali avviene per pubblico concorso da espletarsi nelle stesse
forme e con le medesime modalità previste per il reclutamento degli avvocati
dell'Avvocatura dello Stato.
1-bis.
E’ comunque consentita, in presenza di significative esigenze di rafforzamento
dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto delle procedure previste
per le relazioni sindacali, la possibilità di procedere, attraverso procedure di
mobilità interna e previo espletamento di apposita selezione, all’assegnazione
all’Avvocatura regionale di personale in servizio nei ruoli amministrativi della
Regione inquadrato nella categoria D, già abilitato allo svolgimento della
professione forense. (7)
1
ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano al personale inserito
nell’elenco di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 novembre 2014,
n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e
della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147) a esclusione del personale retribuito con fondi a
valere sul bilancio vincolato, inquadrato nella categoria D). Il personale
selezionato dal predetto elenco dovrà prevalentemente seguire il contenzioso
afferente i dipartimenti e le sezioni regionali di provenienza. (8)
2. Gli avvocati
dell'Avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'Albo degli
avvocati.
2-bis.
Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano anche in favore del personale
delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS assegnato alle strutture
legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e la rappresentanza
dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari, in
qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria,
amministrativa, tributaria e speciale. Con separato regolamento sono
disciplinati i termini e le modalità dell’istituto. (9)
(7) Comma inserito dalla l.r. n. 45/2013, art. 13,c.1, lett.
a)
(8) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 40/2016, art. 7, c. 1, lett. a)
.
(9) Comma inserito dalla l.r. n. 45/2013, art. 13,c.1, lett.
b)
Art. 6
(Inquadramento, trattamento economico e
progressione
di carriera degli avvocati
regionali)
1. L'inquadramento professionale e il
trattamento economico degli avvocati dell'Avvocatura regionale sono disciplinati
dalle norme contrattuali collettive vigenti.
2. Gli avvocati
dell'Avvocatura regionale sono valutati separatamente rispetto agli altri
dipendenti della Regione sulla base dell'attività professionale esercitata senza
vincolo di orario.
3. Con apposito
regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti il numero delle posizioni dirigenziali
relative agli avvocati dell'Avvocatura regionale e le modalità di attribuzione
delle medesime, nonché le forme di riconoscimento dell'attività svolta.
Art. 7
(Compensi professionali degli
avvocati regionali)
1. Agli avvocati regionali sono
dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal
Consiglio nazionale forense approvati con decreto ministeriale, derivanti da
decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di ogni ordine
e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva.
1
bis. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n .413),
ai [dirigenti e ] (10) funzionari del
Servizio finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di
imposta dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono
riconosciute, in caso di esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in
sentenza. A tal fine viene istituito apposito fondo, separato da quello
dell’Avvocatura regionale. (11)
1 ter. Le propine di cui al comma 1 bis competono ai funzionari
costituiti in giudizio nella misura e secondo le modalità stabilite con apposito
regolamento. (12)
2. Con separato regolamento
(13) sono disciplinati i
termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali.
(10) Parole
abrogate dalla l.r.
35/2020, art. 22,
comma 1.
(11)
Comma
inserito
dalla l.r.
19/2010, art. 6 .
(12)
Comma inserito dalla l.r.
35/2020 art. 22,
comma 2.
(13)
In attuazione del presente comma si veda REGOLAMENTO
REGIONALE 1 febbraio 2010, n. 2
Art. 8
(Norme finali e
transitorie)
1. E' soppresso il Settore
legale presso la Presidenza della Giunta regionale. (14)
2. Il personale e gli avvocati
di cui all'articolo 3 impiegati presso il Settore legale e gli altri avvocati
dipendenti regionali iscritti negli Albi dei tribunali pugliesi inquadrati nella
categoria D sono assegnati, su istanza, all'Avvocatura regionale.
3. In fase di prima
attuazione l'Avvocatura regionale ha sede a Bari. All'Avvocato coordinatore
dell'Avvocatura è demandata l'organizzazione territoriale della stessa.
4. Sono abrogate le
disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.
(14)
Vedi anche la l.r.
1/98, art. 5 così come sostituito dalla l.r.
11/99, art. 32 e la l.r.
28/2001, art. 82 bis .
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Per l'attivazione e il
funzionamento dell'Avvocatura regionale, per l'esercizio finanziario 2006, è
istituito nel bilancio di previsione 2006 il capitolo 1310 denominato "Fondo per
l'Avvocatura regionale", con stanziamento come competenza e cassa di euro 150
mila e conseguente diminuzione, come competenza e cassa, di euro 150 mila del
cap. 1020 - u.p.b. 0.1.1 "Consiglio
regionale".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n°
7 "Statuto
della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 26 giugno
2006
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