IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22
gennaio 1999, n. 6)
1. All’articolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la
rubrica è sostituita dalla seguente: “Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione dell’ambiente”;
b) al
comma 1, le parole: “l’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “la protezione
dell’ambiente”.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r.
6/1999)
1. All’articolo 3 della l.r.
6/1999 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al
comma 3, le parole: “all’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle
seguenti: “all’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)”;
b) al comma 4, dopo le parole:
“laboratoristico richiesto” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “secondo il
programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di indirizzo di cui
all’articolo 6 e, comunque, nel rispetto della pianificazione sanitaria della Regione e tramite un apposito protocollo di
intesa”.
Art. 3
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 4 della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Compiti dell’Agenzia)
1. L’ARPA svolge, in
particolare, le seguenti attività:
a) promuove, sviluppa e realizza,
anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le
iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambientefisico,
sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale,
nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela
dell’ecosistema;
b) indagini di epidemiologia
ambientale;
c) provvede alla raccolta
sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi
la formazione e l’aggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con
il sistema informativo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali
e attraverso un proprio sistema informativo;
d) elabora i suddetti dati
ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo
rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell’esercizio delle funzioni di
programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle
Province;
e) collabora con l’Agenzia per
l’ambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);
f)
presta supporto alla
Regione nella
predisposizione e attuazione
del programma regionale per la tutela dell’ambiente ai sensi
dell’articolo 4 della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di tutela ambientale) e nella redazione dei piani mirati per la tutela
dell’ambiente di interesse regionale;
g) coordina le
attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi
territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture
sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
h) definisce l’organizzazione dei
propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;
i)
cura le attività
di formazione, educazione e
informazione ambientale, anche
in collaborazione con il sistema
regionale e con le Università;
j)
contribuisce all’informazione sulla prevenzione dei rischi
ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dell’ambiente della
regione Puglia;
k) cura attività
tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in collaborazione con
gli organismi e istituti di ricerca pubblici e nazionali;
l)
esercita ogni tipo di controllo tecnico e amministrativo sulle
attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di un’efficace
valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;
m) promuove la ricerca nonché lo
sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti
e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
a) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non,
proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di
accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità dell’aria,
delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle
metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei
fenomeni d’inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la
tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente, delle aree naturali
protette, dell’ambiente marino e costiero;
b) presta supporto per l’esame e
l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di Valutazione
d’impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);
c) presta supporto per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 18 della
l.r. 11/2001;
d) fornisce il
supporto tecnico-scientifico agli
organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto
tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di
progetti e al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;
e) verifica la congruità e
l’efficacia tecnica nell’applicazione delle disposizioni normative e
amministrative in materia ambientale;
f)
verifica i livelli di contaminazione dei siti da inserire
nell’anagrafe dei siti da bonificare secondo quanto definito dall’articolo 17
del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento
recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e
il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e
integrazioni) e gestisce l’anagrafe stessa secondo la regolamentazione adottata
dalla Regione e d’intesa con le Province;
g) provvede alle verifiche e ai
controlli impiantistici, preventivi e periodici, nei grandi rischi industriali
e delle tematiche rientranti nell’ambito dell’ingegneria ambientale;
h) provvede al controllo dei
fattori fisici, chimici e biologici d’inquinamento ambientale;
i)
provvede, nell’ambito delle proprie competenze, al controllo
ambientale delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare;
provvede, altresì, ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti
e non realizzando il catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e
apparecchiature operanti con frequenze comprese tra 0 KHz e trecento GHz, ai
sensi dell’articolo 19, lettera b), della l.r.
17/2000;
j)
in collaborazione con
i Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL, persegue l’unitarietà dell’esame dei problemi della protezione dell’ambiente
attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla
tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;
k) svolge attività di studio,
ricerca, controllo e monitoraggio dell’ambiente marino costiero, provvedendo,
d’intesa con la Regione e gli Enti locali, alla
diffusione dei dati relativi, fatte salve le competenze statali;
l)
elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e
provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;
m) promuove attività di aggiornamento
tecnico scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi
organismi nazionali e internazionali;
n) promuove forme di consultazione
con le organizzazioni ambientalistiche, con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale e con le associazioni
imprenditoriali di categoria di livello regionale, mediante sottoscrizione di
appositi protocolli che definiscano le azioni di intervento, le modalità
operative e i tempi del confronto;
o) svolge, nell’ambito
delle proprie competenze,
attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico
nei confronti delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità
e di altri soggetti pubblici;
p) svolge
le indagini richieste
dalla Regione, dalle
Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti
gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per
lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività
collegata alla competenza in materia ambientale;
q) svolge
attività di vigilanza
in materia ambientale
tramite i propri
servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di
prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria, raccordandosi,
ove necessario, con le forze dell’ordine operanti in materia ambientale, allo
scopo di favorire le azioni di contrasto ai fenomeni di inquinamento e di criminalità
ambientale;
r) presta supporto: alla Regione, per l’individuazione delle aree caratterizzate
da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo, che comportano rischio per
l’ambiente e la popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 8
della l.r.
1/2000; alle
Province, in materia di monitoraggio dell’inquinamento acustico secondo quanto
previsto dall’articolo. 13 della l.r.
17/2000; alla Regione e alle Province, in materia di inquinamento
atmosferico, per tutte le funzioni e compiti previsti dagli articoli 15 e 16
della l.r.
17/2000.
2.
In sede di definizione degli indirizzi triennali e del programma
annuale di attività, il Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6 definisce
le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. Per quanto attiene alle indagini strumentali e di laboratorio,
relativamente all’igiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si
avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA o degli Istituti zooprofilattici.
4. Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a
supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si
avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA. Gli oneri sono stabiliti con
specifici protocolli d’intesa.
5.
Rimangono attribuite alle competenze dell’ARPA tutte le funzioni espressamente
assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in
materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di
competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL .
Art. 4
(Modifica dell’articolo 5 della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 5 della l.r.
6/1999, come
modificato dall’articolo 53, comma 2, della l.r.
4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Organi dell’Agenzia)
1
Sono organi dell’Agenzia il Direttore generale, il Comitato di
indirizzo e il Collegio dei revisori.
2
Il Direttore
generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i
soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e
documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e attestanti
qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in
enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza
acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti.
Può costituire titolo preferenziale, nella scelta, l’aver svolto le predette
attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della
prevenzione della salute pubblica. Il Direttore generale è nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta.
3
Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da
contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile con decreto
del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, è
a tempo pieno.
4
I
contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione
degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore
generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni. La Giunta
regionale è autorizzata ad adottare apposito provvedimento per l’adeguamento
e l’aggiornamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla
presente norma.
5
Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli
obiettivi e della corretta gestione delle risorse.
6
Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione
nonché la legale rappresentanza dell’Agenzia.
7
Per l’espletamento delle funzioni di competenza, il Direttore
generale si avvale del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo di
cui all’articolo 8.
8
Il Direttore generale provvede in particolare:
1. all’adozione dello Statuto e
dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell’ARPA, da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale;
2. all’adozione, sulla base di uno
schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e
del rendiconto, secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
3. alla definizione dei programmi
annuali o pluriennali di intervento;
4. alla nomina del Direttore
scientifico, del Direttore amministrativo e dei responsabili delle strutture
complesse dell’Agenzia. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il
Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell’articolo 8, tutti gli altri
dirigenti responsabili delle strutture complesse dell’Agenzia sono nominati
dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di
livello apicale organicamente assegnato all’ARPA, secondo criteri che tengano
conto della professionalità e dell’esperienza dei candidati valutata in base a
un giudizio complessivo sull’attività svolta e sui titoli posseduti;
5. alla determinazione delle
risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali e alle strutture
complesse dell’Agenzia, nonché alla verifica e al controllo sull’utilizzo
delle stesse;
6. alla redazione di una relazione
annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla
valutazione della Giunta regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o
la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni
di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità
dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede
alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell’ufficio o
nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative
funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico,
su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più
anziano.
10.
In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è
pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4.”.
Art. 5
(Modifica dell’articolo 6 della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 6 della l.r.
6/1999, come
modificato dall’articolo 53 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Comitato di indirizzo)
1. Il Comitato di indirizzo è
organo di programmazione dell’ARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30
settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data
dell’anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell’azione
dell’ARPA sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività predisposto dall’ARPA sulla
base degli indirizzi di cui alla lettera a).
2.In sede di approvazione del programma
di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed
elementi integrativi di giudizio, deve approvarlo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del
termine.
3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
1. l’Assessore regionale all’ambiente, che lo
presiede;
2. l’Assessore regionale alla sanità;
3. il Presidente del Comitato regionale di
protezione civile;
4. il Presidente del Comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia, istituita con l.r.
19/2002, in
attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
5. e) il Presidente
delle Province della
Puglia, o gli Assessori
provinciali all’ambiente, se delegati;
6. i Sindaci dei capoluoghi di provincia
della regione o gli Assessori all’ambiente, se delegati;
7. un rappresentante dell’ANCI;
4. Ai componenti del Comitato
non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle
riunioni del Comitato medesimo.”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 6/1999)
1. All’articolo 8 della l.r.
6/1999 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. Il Direttore scientifico è scelto
tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia
superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque
anni, qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e di
tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con
provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti
dello stesso.”.
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. Il Direttore scientifico
coordina le Aree tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le
altre strutture tecniche dell’Agenzia e fornisce parere obbligatorio al
Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.”.
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente :
“3. Il Direttore amministrativo
è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o economiche o
tecniche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia
svolto per almeno cinque anni qualificata attività amministrativa in enti o
strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del
Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso.”.
Art. 7
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 9 della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente :
“Art. 9 (Aspetti organizzativi)
1.
Al fine di perseguire le proprie funzioni e compiti di
istituto, l’ARPA si articola a livello regionale in una struttura centrale e a
livello territoriale in Dipartimenti provinciali.
2.
Alla struttura centrale dell’ARPA, con sede nel capoluogo di
regione, sono demandate tutte le attività connesse alla gestione del
personale, del bilancio e del patrimonio, al coordinamento tecnico delle
attività, alla formazione e aggiornamento del personale, e ogni altra attività
programmatica che coinvolga l’ARPA nella sua unitarietà.
3.
Il livello territoriale è organizzato in Dipartimenti
provinciali, dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in
ogni capoluogo di provincia.
4.
Allo scopo dell’utilizzo ottimale delle risorse, il Direttore
generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nell’ambito dei
Dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale e
regionale.
5.
A ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, scelto
dal Direttore generale, sentito il parere del Direttore scientifico, tra il
personale qualificato che ne possegga i titoli ai sensi del contratto collettivo
nazionale del lavoro (CCNL), tramite procedure concorsuali.
6.
L’assetto
organizzativo dell’Agenzia, sia per quanto riguarda i compiti e le funzioni
dettate dalla presente legge, sia per quanto riguarda il dimensionamento e le
forme di direzione e coordinamento delle proprie strutture centrali,
provinciali e quelle di cui al comma 4, viene definito dal regolamento
dell’ARPA di cui all’articolo 10, comma 1. In esso devono comunque essere assicurate, a
livello decentrato, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle
funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle AUSL.
7. Ciascun Dipartimento provinciale dell’Agenzia
deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità,
nell’arco dell’intera giornata, anche festiva.”.
Art. 8
(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 10 della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Regolamenti)
1. Sulla base degli
obiettivi del controllo ambientale stabiliti dai parametri di cui all’articolo
03, comma 2, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente), articolo premesso all’articolo 1
dalla legge di 21 gennaio 1994, n. 61, l’organizzazione interna dell’ARPA, i
poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, delle
aree tecnica e amministrativa centrali, dei Dipartimenti provinciali e delle
altre strutture, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori,
vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente normativa, con apposito regolamento della Giunta regionale su
proposta del Direttore generale, sentiti i pareri del Direttore scientifico e
del Direttore amministrativo, previa consultazione con le organizzazioni di
categoria firmatarie del CCNL.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi
e comitati di cui agli articoli 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità
di funzionamento.
3.
Per la definizione delle attività tecniche
a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale
degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la
individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi
delle prestazioni erogate dall’ARPA, la Regione
promuove la conclusione di un apposito accordo di programma tra i soggetti
interessati. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
convoca un’apposita conferenza tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni
capoluogo, dell’ARPA, dell’ANCI e dell’UPI per la valutazione degli elementi e
delle condizioni dell’accordo.”.
Art. 9
(Modifica dell’articolo 11 della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 11 della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Organismi)
1. Nell’ambito dell’ARPA sono
istituiti i seguenti organismi:
a) Comitato di consultazione, nominato dal
Direttore generale, che lo presiede, composto da:
1) un
rappresentante dell’ANCI;
2) un
rappresentante dell’UPI;
3) tre
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
4) tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
5) tre rappresentanti delle
associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
6) un rappresentante delle associazioni
consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
Il Comitato di consultazione
viene convocato prima della convocazione del Comitato di indirizzo per la
definizione dei criteri di quantificazione delle quote di finanziamento di
cui all’articolo 14, lettera g), e per formulare pareri su proposte del
Comitato di indirizzo.
b) Comitato di programmazione e coordinamento,
costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico e
amministrativo, dai Direttori delle Aree tecniche regionali e dai Direttori
dei Dipartimenti provinciali;
c) Comitato di garanzia, nominato dal Direttore generale, costituito
dal Direttore scientifico, che lo presiede, da un docente delle Università
pugliesi, da un docente di un’Università di altra regione, da un rappresentante
degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione pubblica esperto
in materia ambientale. Il Comitato fornisce parere annuale sul rapporto dello
stato dell’ambiente, prima della sua pubblicazione.”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 6/1999)
1. All’articolo 12 della l.r.
6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
lettera b) del comma 2 è abrogata;
b) al comma
3, le parole:
“partecipano di diritto
il Direttore scientifico
e il Direttore amministrativo”
sono sostituite dalle seguenti: “partecipa di diritto un rappresentante della
Direzione generale”.
Art. 11
(Modifica all’articolo 13 della l.r. 6/1999)
1. All’articolo 13 della l.r.
6/1999 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bisL’ARPA stipula convenzioni quadro con
le Università e gli Enti pubblici di ricerca presenti nella regione, al fine di
perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4.”.
Art. 12
(Modifica all’articolo 15 della l.r. 6/1999)
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r.
6/1999 è
abrogato.
Art. 13
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 6/1999)
1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r.
6/1999 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale personale costituisce l’iniziale
dotazione organica dell’ARPA.”.
Art. 14
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 6/1999)
1. Il comma 6 dell’articolo 16
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“6 Il
Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal
CCNL del personale dipendente del SSN, individua i soggetti preposti alle
attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con il Presidente della Regione, li propone all’autorità competente per il
riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.”.
Art. 15
(Integrazione alla l.r. 6/1999)
1. Dopo l’articolo 16 della l.r.
6/1999 è
inserito il seguente:
“Art. 16 bis (Personale in posizione di
comando)
1. Il personale in posizione di
comando e in servizio presso l’ARPA alla data del 15 settembre 2006, a domanda da
effettuarsi al Direttore generale dell’ARPA, entro il 30 novembre 2006, è
trasferito nell’iniziale dotazione organica dell’ARPA.”.
Art. 16
(Abrogazione di articoli)
1. L’articolo 17 (Gestione amministrativa) e l’articolo 18
(Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP) (erroneamente riportato
come articolo 19 sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia 27 gennaio 1999, n. 10) della l.r.
6/1999 sono
abrogati.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto
della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data
a Bari, addì 4 ottobre 2006