Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia, L.R. 12 maggio 2004, n. 7, ed in particolare
gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 2;
Vista la L.R. 3 agosto 2006, n. 25;
Vista la L.R. 19 settembre 2008, n 23 ed in particolare
l'art. 3;
Vista la Delib.G.R. 12 aprile 2011, n. 695 di adozione del
regolamento;
emana
il
seguente regolamento:
Regolamento di
organizzazione del “Distretto Socio Sanitario” (D.S.S.)
TITOLO I
Le funzioni del distretto socio sanitario
Art. 1
Oggetto e definizioni.
1. Il presente regolamento disciplina le
funzioni e l'organizzazione del Distretto Socio Sanitario, di seguito per
brevità Distretto, così come previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti
(D.Lgs. n. 229/1999, L.R.
n. 36/1994, L.R.
n. 25/2006, L.R.
n. 26/2006, L.R.
n. 34/2006, L.R.
n. 35/2006, L.R.
n. 23/2008 “Piano Regionale di Salute 2008-2010” e Reg.
reg. 18 luglio 2008 n. 16).
2. Il Distretto è una Macrostruttura
dell'Azienda, della quale costituisce articolazione territoriale, operativa,
organizzativa e centro di coordinamento, responsabilità e costo.
Art. 2
Il modello di riferimento.
1. Il Distretto è la Macrostruttura che
garantisce il coordinamento e l'integrazione di tutte le attività sanitarie e
sociosanitarie a livello territoriale.
2. Il Distretto svolge la propria attività
nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla direzione strategica della ASL,
coerentemente con la programmazione regionale, per garantire il soddisfacimento
dei bisogni sanitari e sociosanitari individuati dal Programma delle Attività
Territoriali (PAT).
3. Il Distretto ricerca, promuove e
realizza opportune sinergie tra tutti i sistemi di offerta territoriale
(Dipartimenti e Strutture Sovradistrettuali) e funge da strumento di
coordinamento per il sistema delle cure primarie (Medici di Medicina Generale,
Pediatri di Libera Scelta e Continuità Assistenziale).
4. Il Distretto è il centro di riferimento
per il governo clinico e per il governo istituzionale del territorio di
competenza. Tutela e presidia lo stato di salute della popolazione di ambito,
attraverso l'organizzazione e la gestione delle cure primarie e intermedie, ove
si realizza la sintesi tra la funzione di produzione, esercitata prevalentemente
dalla Struttura Cure Primarie e Intermedie, e la funzione di committenza
specificamente attribuita alla Struttura Direzione di Distretto.
5. Garantisce, attraverso la Porta Unica
di Accesso (PUA), la presa in carico globale della persona al fine di perseguire
il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia del setting
assistenziale e l'appropriatezza della continuità delle cure.
6. Promuove, cura e attiva la rete formale
e informale di protezione sanitaria e sociale integrando e coordinando le azioni
dei diversi attori coinvolti.
7. Il Distretto è l'interlocutore degli
Enti Locali ed esercita tale funzione in modo coordinato con le politiche
aziendali.
Art. 3
Funzioni di committenza e di produzione.
1. Il Distretto garantisce l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza territoriale esercitando sia la funzione di
committenza che la funzione di produzione; al Distretto compete, inoltre, la
valutazione delle attività sanitarie e sociosanitarie.
2. Il Distretto, nell'esercizio delle sue
funzioni, si ispira al principio di integrazione tra i Macrolivelli di
assistenza.
3. La funzione di committenza è propria
della Direzione del Distretto che la esprime attraverso:
a) l'analisi e la definizione dei bisogni di salute;
b) la promozione della salute;
c) la definizione di strategie di prevenzione, di
concerto con il Dipartimento di Prevenzione, soprattutto per la prevenzione
collettiva;
d) il governo dei volumi e delle tipologie di prestazioni
acquistate dall'Azienda e assegnate con la politica di budget;
e) il monitoraggio dei volumi e delle tipologie di tutte
le prestazioni erogate al fine di garantire l'equità di accesso.
4. La funzione di produzione è svolta sia
dalla Direzione del Distretto che dalla Struttura Complessa Cure Primarie e
Intermedie che la esprimono attraverso l'organizzazione dei servizi, in coerenza
con le norme vigenti e gli indirizzi della programmazione nazionale, regionale e
aziendale.
Art. 4
Livelli di Assistenza Territoriale.
1. In ciascun Distretto sono assicurati i seguenti
livelli di assistenza territoriale:
a) assistenza primaria e intermedia comprendente:
assistenza sanitaria di base, continuità assistenziale, assistenza di emergenza
territoriale, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare, ospedale di
comunità, assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali
territoriali;
b) assistenza specialistica comprendente: assistenza
specialistica ambulatoriale, ivi compresa la medicina dello sport, assistenza
riabilitativa, assistenza protesica, assistenza termale e specialistico -
riabilitativa;
c) assistenza consultoriale;
d) assistenza psicologica;
e) assistenza penitenziaria;
f) assistenza sociosanitaria.
2. Il Distretto assicura gli altri livelli
dell'assistenza territoriale attraverso l'integrazione funzionale con tutte le
strutture sovradistrettuali e, in particolare, con la Struttura Complessa
Farmaceutica Territoriale e con le Strutture del Dipartimento di Salute Mentale,
del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, del Dipartimento di Prevenzione.
La funzione di accesso alla rete integrata dei servizi sanitari e sociosanitari
territoriali, compresa la gestione della continuità assistenziale per i pazienti
in dimissione protetta dagli ospedali, è di competenza esclusiva del Distretto
che la assicura, come previsto dalla normativa e dagli strumenti di
programmazione regionale, attraverso la Porta Unica di Accesso (PUA) e l'Unità
di Valutazione Multidimensionale (UVM).
Art. 5
La Conferenza dei Distretti.
1. Ciascuna Azienda Sanitaria Locale
istituisce la Conferenza dei Direttori di Distretto al fine di:
• assicurare i livelli di assistenza sul territorio,
sentito il Comitato Consultivo Misto;
• omogeneizzare le modalità di erogazione;
• condividere e uniformare le procedure amministrative;
• facilitare l'accessibilità e la fruibilità delle
prestazioni erogate ai cittadini sull'intero territorio aziendale;
• interfacciarsi con l'Area Socio Sanitaria Aziendale di
cui all'art. 15
comma 4 lett. e) della L.R.
n. 36/1994;
• prevedere, nel regolamento di funzionamento da
approvare nella seduta di insediamento, momenti di confronto con tutte le
strutture sovradistrettuali e gli altri dipartimenti territoriali.
2. La Conferenza è presieduta dal
Direttore Generale e coordinata dal Direttore Sanitario aziendale, ed esprime il
proprio parere in merito alla definizione del Piano Attuativo Locale.
3. La Conferenza designa due
rappresentanti per il Tavolo Regionale dei Distretti.
TITOLO II
Articolazione organizzativa del distretto
socio sanitario
Art. 6
Le Strutture del Distretto.
1. Il Distretto è articolato in Strutture
Complesse e Strutture Semplici.
2. La Struttura Complessa “Direzione di
Distretto” ricomprende le seguenti Strutture Semplici:
a) Struttura Semplice Direzione Amministrativa;
b) Struttura Semplice Assistenza Consultoriale;
c) Struttura Semplice Assistenza Psicologica;
d) Struttura Semplice Assistenza Penitenziaria, laddove
si verifichi la coincidenza territoriale.
3. La Struttura Complessa Cure Primarie ed
Intermedie ricomprende le seguenti strutture semplici:
a) Struttura Semplice Assistenza Specialistica;
b) Struttura Semplice Cure Domiciliari e Assistenza
Intermedia;
c) Struttura Semplice Assistenza Sanitaria di base,
continuità assistenziale e emergenza territoriale.
4. Articolazioni organizzative diverse su
scala aziendale e distrettuale devono essere esplicitamente autorizzate dalla
Giunta Regionale, preliminarmente alla adozione dell'Atto aziendale, previa
attestazione e verifica della maggiore efficienza organizzativa e della
sostenibilità economica.
5. Il coordinamento delle attività del
Distretto è assicurato dal Direttore della Struttura Complessa Direzione di
Distretto.
Capo I
La Direzione del distretto
Art. 7
Il Direttore del Distretto.
1. Il Direttore del Distretto è la figura
dirigenziale manageriale cui è demandato il governo strategico del sistema
distrettuale.
2. È individuato a seguito di selezione
interna all'Azienda Sanitaria Locale, cui possono partecipare i MMG e PLS in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed è incaricato dal Direttore
Generale per un periodo compreso tra i cinque e i sette anni con provvedimento
motivato.
3. È sottoposto alle procedure di verifica
previste per gli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa.
4. Il Direttore del Distretto rappresenta
la Direzione Strategica Aziendale nei rapporti con i Sindaci, nonché con gli
altri soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 328/2000 e all'art. 4
della L.R.
n. 19/2006; interagisce con i Comuni, titolari della funzione sociale e
socio-assistenziale, per l'attuazione dei Piani Sociali di Zona.
Art. 8
Funzioni del Direttore.
1. Il Direttore del Distretto assicura le
seguenti funzioni:
a) coordinamento organizzativo delle strutture
distrettuali complesse e semplici, nonché di tutti gli uffici e i servizi, come
declinati dal presente regolamento;
b) analisi del fabbisogno di assistenza sanitaria e
socio-sanitaria della popolazione, funzionale all'elaborazione della proposta
del PAT, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici e
riabilitativi adeguati ai bisogni delle persone ed alle aree della cronicità,
della fragilità, della non autosufficienza;
c) governo della domanda assistenziale, attraverso la
promozione e la ricerca degli strumenti più idonei a garantire la appropriatezza
delle prestazioni;
d) coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse
tecnico - professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al
Distretto attraverso la procedura di budget;
e) concertazione e definizione di protocolli operativi
con i Comuni associati in Ambito Territoriale per la gestione coordinata e
integrata delle funzioni sociosanitarie e socioassistenziali;
f) gestione del budget e allocazione delle risorse e dei
servizi per assicurare la quantità e la qualità delle prestazioni da erogare;
g) monitoraggio dei dati di organizzazione e attività e
gestione dei flussi informativi;
h) analisi dei fabbisogni formativi in coerenza con gli
obiettivi aziendali al fine della definizione dei Piani Formativi da concertare
con la Conferenza dei Distretti.
2. In attuazione dell'art. 14
della L.R.
n. 25/2006 la Direzione di Distretto promuove la definizione di modalità
organizzative e protocolli operativi che assicurano l'integrazione funzionale
con l'Ospedale, l'Area Farmaceutica Territoriale, le strutture del Dipartimento
di Salute Mentale, del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, del
Dipartimento di Prevenzione e con ogni altra struttura
sovradistrettuale.
3. La Direzione del Distretto unitamente
alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale ed alle direzioni di ogni
altra struttura sovra distrettuale coinvolta, al fine di assicurare
l'integrazione scolastica di cui alla L. n. 104/1992, e garantire il diritto
allo studio dei disabili, promuove modalità integrate di lavoro tra l'Assistenza
Specialistica e la Neuropsichiatria Infantile per la valutazione
multidisciplinare dello studente disabile e la predisposizione della diagnosi
funzionale.
Art. 9
Articolazione della Direzione di Distretto.
1. La Direzione di Distretto si avvale dei
seguenti livelli organizzativi e funzioni di staff:
a) Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
D.Lgs. n. 229/99 art. 3-sexies, art. 25 dell'ACNL dei medici di medicina
generale;
b) Ufficio per la Programmazione ed il monitoraggio delle
attività in medicina generale (AIR art 12);
c) Ufficio per la Programmazione e il monitoraggio per la
pediatria di libera scelta (AIR art. 5);
d) Ufficio di segreteria;
e) Porta Unica di Accesso;
f) Unità di Valutazione Multidimensionale;
g) Servizio sociale professionale (art. 14,
comma 14, lett. c) L.R.
n. 25/2006);
h) Servizio infermieristico e ostetrico (art. 34
L.R.
n. 26/2006).
2. Alla Direzione di Distretto fa capo
l'articolazione distrettuale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP).
3. La Direzione di Distretto ricomprende,
inoltre, le strutture elencate all'art. 6, comma 2, del presente
regolamento.
Art. 10
Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali.
1. L'Ufficio di Coordinamento delle
Attività Distrettuali (UCAD) svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Direttore di Distretto nella definizione
del PAT;
b) contribuisce all'elaborazione dei Programmi delle
Attività nel Distretto con le relative modalità di verifica e valutazione;
c) sviluppa azioni idonee all'integrazione tra le
diverse figure professionali all'interno del distretto;
d) contribuisce alla definizione di modalità
organizzative atte a favorire l'integrazione tra servizi sanitari e tra questi e
i servizi socio assistenziali;
e) promuove le attività di partecipazione.
2. L'UCAD è composto:
a) dal Direttore del Distretto che lo presiede;
b) dal Responsabile della Struttura Complessa Cure
Primarie e Intermedie e dai responsabili delle Strutture Semplici del Distretto
di cui all'art. 6 del presente regolamento;
c) da un rappresentante dei Medici di Medicina Generale
già responsabile dell'ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle
attività in medicina generale;
d) da un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta già
responsabile dell'ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività
in pediatria di libera scelta;
e) da un rappresentante degli specialisti ambulatoriali
convenzionati operanti nel Distretto, eletto tra gli specialisti del Distretto
medesimo;
f) dal responsabile del Servizio Sociale
Professionale;
g) dal responsabile del Servizio Infermieristico e
Ostetrico.
3. L'ufficio di coordinamento si riunisce
almeno due volte l'anno ovvero su richiesta del Direttore del Distretto o di
almeno 1/3 dei componenti, su specifici temi. La partecipazione alle riunioni è
a titolo gratuito per tutto il personale dipendente e convenzionato.
Art. 11
Ufficio per la Programmazione e il Monitoraggio delle
Attività in Medicina Generale.
1. L'Ufficio per la Programmazione e il
monitoraggio delle attività di Medicina Generale è un livello organizzativo del
Distretto e rappresenta l'organismo istituzionale per la gestione dei rapporti
tra la Medicina Generale e il Direttore del Distretto. La sua organizzazione e
le sue funzioni sono disciplinate dall'Accordo Integrativo Regionale.
Art. 12
Ufficio per la Programmazione e il Monitoraggio delle
Attività in Pediatria di libera scelta.
1. L'Ufficio per la Programmazione e il
monitoraggio delle attività di Pediatria di Libera Scelta è un livello
organizzativo del Distretto e rappresenta l'organismo istituzionale per la
gestione dei rapporti tra i Pediatri di Libera Scelta e il Direttore del
Distretto. La sua organizzazione e le sue funzioni sono disciplinate
dall'Accordo Integrativo Regionale.
Art. 13
Ufficio di Segreteria.
1. L'ufficio di segreteria, in staff alla
Direzione, supporta il Direttore del Distretto, svolge funzioni di
protocollazione e archiviazione degli atti della Direzione Distrettuale,
inoltre, funge da raccordo tra la Direzione e i livelli organizzativi interni ed
esterni di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.
Art. 14
Servizio Sociale Professionale.
1. Il Servizio Sociale Professionale, in
staff alla Direzione del Distretto, contribuisce alla presa in carico globale
della persona, con particolare riferimento agli elementi di natura sociale,
integrandosi con tutte le professionalità che assicurano l'assistenza.
2. Il Servizio assicura la funzione di
raccordo operativo a livello distrettuale in materia sociosanitaria, tra le
Strutture del Distretto, i Servizi sovradistrettuali ed i Comuni associati in
Ambiti Territoriali.
3. Il responsabile del Servizio Sociale
Professionale, individuato ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 5 giugno 2001, n.
328 supporta e coadiuva il Direttore del Distretto in tutte le attività di
integrazione sociosanitaria garantendo il raccordo con gli organismi
distrettuali.
4. Il responsabile del servizio sociale
professionale è componente dell'UVM.
Art. 15
Servizio Infermieristico e Ostetrico Distrettuale.
1. Il Servizio infermieristico e ostetrico
distrettuale, in staff alla Direzione del Distretto, contribuisce alla presa in
carico globale della persona, con particolare riferimento all'assistenza
infermieristica e ostetrica.
2. Il Servizio svolge le seguenti
funzioni:
a) garantisce la continuità delle cure e delle pratiche
assistenziali integrandosi con tutte le professionalità che assicurano la presa
in carico dell'utente;
b) favorisce l'integrazione dei diversi percorsi di cura
ed educativi;
c) promuove, realizza e valorizza nuovi modelli
organizzativi, assistenziali e programmi di attività, orientati a favorire la
centralità del paziente;
d) collabora all'individuazione dei bisogni formativi e
di aggiornamento di tutto il personale sanitario (infermieristico, ostetrico, di
riabilitazione e di supporto) seguendo costantemente l'andamento e la verifica
dei risultati raggiunti.
3. Il responsabile del Servizio
Infermieristico e Ostetrico, individuato ai sensi della L. n. 43/2006 e dei
CC.CC.NN.LL., collabora con il Direttore della Struttura Complessa Cure
Primarie, con il responsabile dell'Assistenza Specialistica Ambulatoriale e con
il responsabile dell'Assistenza Consultoriale, nella valutazione degli esiti
delle attività assistenziali.
Porta Unica di Accesso.
1. La Porta Unica di Accesso (PUA) è la
funzione che garantisce l'accesso alla rete dei servizi sociosanitari,
promuovendo la semplificazione delle procedure, l'unicità del trattamento dei
dati, l'integrazione nella gestione del caso, la garanzia per l'utente di un
tempo certo per la presa in carico.
2. La PUA è collocata funzionalmente in
staff alla Direzione di Distretto.
3. La PUA svolge le seguenti
attività:
a) fornisce informazioni ai cittadini sui diritti e le
opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale dei servizi
sociosanitari, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari
opportunità nell'accesso;
b) decodifica il bisogno e attiva gli altri referenti
territoriali della rete formale per un approfondimento della richiesta
dell'utente;
c) accoglie la domanda di assistenza domiciliare,
semiresidenziale e residenziale, a gestione integrata e compartecipata,
proveniente dalla rete formale (MMG/PLS, Distretti Sociosanitari, Strutture
Sovradistrettuali, Ospedali, Servizio Sociale Professionale, Uffici dei Servizi
Sociali dei Comuni singoli e/o associati) e attiva l'UVM per la predisposizione
del PAI;
d) verifica i requisiti di ammissibilità per la
predisposizione del progetto personalizzato, nei casi ad elevata integrazione
sociosanitaria;
e) garantisce il raccordo operativo con la UVM,
attraverso la gestione dell'agenda, l'organizzazione dei lavori e la
calendarizzazione delle sedute della stessa, convocate dalla direzione del
distretto.
Art. 17
Unità di Valutazione Multidimensionale.
1. L'Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM), costituita ai sensi dell'art. 27
della L.R.
n. 4/2010, è un'équipe multiprofessionale di tipo funzionale, a composizione
variabile, posta in staff alla Direzione del Distretto.
2. Per garantire adeguata presenza di
specialisti, in relazione al bisogno specifico della persona, la Direzione
Generale istituisce un apposito elenco degli specialisti, del SSR o
convenzionati, per il funzionamento della UVM.
3. La partecipazione alle sedute dell'UVM
è parte dell'ordinaria attività di servizio del personale di ruolo del
SSN.
4. L'UVM assolve alle seguenti
funzioni:
a) valuta i bisogni sanitari e/o sociosanitari complessi;
b) svolge, per conto della Direzione del Distretto,
funzioni di committenza ai fini della presa in carico della persona;
c) funge da filtro per l'accesso al sistema dei servizi
sanitari e socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale
extraospedaliera a carattere integrato.
5. L'UVM, secondo quanto previsto dal
“Piano Regionale di Salute” di cui alla L.R.
n. 23/2008, dal “Piano Regionale delle Politiche Sociali” e dall'art. 4
della L.R.
n. 2/2010, svolge i seguenti compiti:
a) effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando
gli strumenti di valutazione e le procedure previste a livello regionale;
b) verifica la presenza delle condizioni
socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un determinato
percorso di cura e assistenza per garantire l'appropriatezza della presa in
carico;
c) elabora il progetto assistenziale individualizzato
(PAI), che deve essere condiviso e sottoscritto dall'utente e/o dal suo nucleo
familiare;
d) individua il care giver ed il case manager;
e) verifica periodicamente l'andamento del progetto
personalizzato, al fine di aggiornarlo e/o prorogarlo;
f) procede alla dimissione protetta, programmata e
concordata.
6. La Direzione Generale della ASL,
sentita la Conferenza dei Sindaci, emana apposito regolamento per la
costituzione, il funzionamento della UVM e la disciplina delle attività di
valutazione per l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari residenziali,
semiresidenziali e domiciliari integrati del Distretto, in coerenza con gli
indirizzi regionali.
7. La Direzione Distrettuale con apposita
determina recepisce il regolamento di cui al precedente comma e nomina i
componenti della UVM distrettuale, assumendo l'indicazione del Coordinamento
Istituzionale dei Comuni dell'Ambito/Distretto per il componente che rappresenta
i Servizi Sociali di Ambito.
Art. 18
Struttura semplice Direzione Amministrativa.
1. Alla Struttura Semplice di Direzione
Amministrativa competono le funzioni operative, di supporto e d'integrazione
amministrativo-gestionale delle articolazioni distrettuali che assicurano i
livelli di assistenza territoriale elencati all'art. 4 del presente
regolamento.
2. La Struttura, che risponde direttamente
al Direttore del Distretto, garantisce, sul piano amministrativo, il
coordinamento funzionale e la corretta gestione del Distretto secondo gli
indirizzi stabiliti dall'Azienda.
3. La Struttura è competente in materia
di:
a) assistenza amministrativa ai cittadini;
b) gestione economico-finanziaria, in raccordo con la
Struttura Complessa Gestione delle Risorse Finanziarie, limitatamente al budget
di stretto;
c) gestione del magazzino economale e dei beni mobili, in
raccordo con la Struttura Complessa Gestione del Patrimonio;
d) gestione amministrativa del personale dipendente e
convenzionato, in raccordo con la Struttura Complessa Gestione delle Risorse
Umane;
e) gestione dell'anagrafe degli assistiti;
f) Centro Unificato di Prenotazione (CUP) per tutti i
punti CUP presenti sul territorio di competenza.
4. La Struttura Semplice di Direzione
Amministrativa supporta il Direttore del Distretto nel controllo di gestione,
raccordandosi con la struttura aziendale.
5. La Struttura assicura le seguenti
funzioni, regolamentate nel dettaglio da atti di organizzazione interna:
a) servizi generali e strutture operative locali;
b) amministrazione, finanze e controllo.
6. Il responsabile della Struttura
Amministrativa è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore
Amministrativo, sentito il Direttore del Distretto.
Art. 19
Struttura semplice Assistenza Consultoriale.
1. La Struttura Semplice di Assistenza
Consultoriale è formata dai consultori familiari afferenti all'ambito
territoriale di riferimento, che svolgono le attività previste dalla L. n.
405/1975, dalla L.R.
n. 30/1977, dalla L.R.
n. 23/2008 nonché dalle altre disposizioni specifiche di settore.
2. È diretta da un dirigente medico o
psicologo, nominato dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore
di Distretto.
Art. 20
Struttura semplice Assistenza Psicologica.
1. La Struttura semplice Assistenza
Psicologica assicura nel Distretto risposte appropriate ed efficaci al bisogno
di benessere psicologico attraverso le funzioni di: psicologia ambulatoriale e
domiciliare emergenziale.
2. Assicura, inoltre, la funzione di
filtro volta ad orientare l'utenza verso forme appropriate di presa in carico,
anche al fine di ridurre il ricorso ai ricoveri impropri in ospedale e nelle
strutture residenziali territoriali.
3. È diretta da un dirigente psicologo
nominato dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore di
Distretto.
Art. 21
Struttura semplice Assistenza Penitenziaria.
1. La Struttura Semplice di Assistenza
Penitenziaria, in ottemperanza alle indicazioni operative della Delib.G.R. n.
2020/2009, è costituita secondo il principio della coincidenza territoriale, nei
distretti laddove insistono Istituti di Pena con oltre 500 detenuti.
2. Assicura i livelli essenziali di
assistenza alle persone detenute, integrandosi funzionalmente con le altre
Strutture operative del Distretto e con i Dipartimenti di Salute Mentale,
Dipendenze Patologiche e di Prevenzione, per le attività connesse anche alla
salubrità degli ambienti e alle condizioni di vita.
3. È diretta da un dirigente medico
nominato dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore di
Distretto.
CAPO II
Struttura complessa cure primarie e
intermedie
Art. 22
Cure primarie e intermedie.
1. Le cure primarie e intermedie
presidiano tutte quelle particolari situazioni di fragilità, cronicità e non
autosufficienza in cui il sociale e il sanitario si integrano poiché la
complessità è tale da rendere inscindibili le due dimensioni
dell'assistenza.
2. Le cure primarie e intermedie sono
volte ad assicurare una risposta globale e integrata ai bisogni di salute della
persona e sono assicurate dalla Struttura Complessa Cure Primarie e Intermedie,
in conformità con quanto previsto dall'art. 14
commi 8 e 9 della L.R.
n. 25/2006.
3. La Struttura Complessa Cure Primarie e
Intermedie è articolata in tre strutture semplici:
a) Cure domiciliari e assistenza intermedia;
b) Assistenza sanitaria di base, continuità assistenziale
e emergenza territoriale;
c) Assistenza specialistica.
Art. 23
Il Direttore delle Cure Primarie e Intermedie.
1. La Struttura Complessa Cure Primarie e
Intermedie è diretta da un Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, nominato dal Direttore Generale,
secondo le indicazioni contenute nell'art. 14
comma 9 della L.R.
n. 25/2006.
2. Il direttore della Struttura Complessa
Cure Primarie e Intermedie presidia la produzione dei livelli essenziali di
assistenza, come declinati nella normativa vigente, e svolge le seguenti
principali funzioni:
a) gestione delle risorse umane e tecnologiche per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e
specialistiche, promozione della appropriatezza prescrittiva, e attività di
farmacovigilanza, in collaborazione con gli organismi distrettuali della
medicina generale e della pediatria di libera scelta;
c) collabora con il direttore del Distretto nella
predisposizione del PAT e nella valutazione della sua attuazione, mediante la
predisposizione di una relazione periodica, almeno trimestrale, sulle attività
realizzate e i risultati raggiunti;
d) collabora con il MMG ed il PLS assegnati alla
struttura secondo quanto previsto dal comma 9, dell'art. 14
della L.R.
n. 25/2006. Il MMG e PLS presenti nella struttura sono designati dai
componenti di diritto dell'UCAD per la medicina generale e prestano la propria
attività a titolo gratuito.
3. È sottoposto alle procedure di verifica
previste per gli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa.
Struttura semplice Assistenza Specialistica.
1. La Struttura Semplice di Assistenza
Specialistica assicura nel Distretto l'assistenza specialistica ambulatoriale,
ivi compresa la medicina dello sport, l'assistenza riabilitativa, l'assistenza
protesica, l'assistenza psicologica, l'assistenza termale e specialistico -
riabilitativa.
2. È diretta da un dirigente medico,
nominato dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore della
Struttura Complessa Cure Primarie e Intermedie, sentito il Direttore di
Distretto.
Art. 25
Struttura semplice Cure Domiciliari e Assistenza Intermedia.
1. La Struttura Semplice di Cure
Domiciliari e Assistenza Intermedia organizza le risorse umane e strumentali per
l'erogazione diretta delle prestazioni domiciliari. Assicura, inoltre, la
verifica e il controllo dei servizi affidati a soggetti terzi, sulla base degli
accordi contrattuali definiti, al fine di garantire l'erogazione degli
interventi e delle prestazioni previste dal PAI.
2. Provvede alla gestione organizzativa
delle Unità di Degenza Territoriali (UDT) o Ospedali di Comunità, laddove
attivati.
3. È diretta da un dirigente medico
nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura
Complessa Cure Primarie e Intermedie, sentito il Direttore di Distretto.
Art. 26
Struttura semplice Assistenza Sanitaria di Base, Continuità
Assistenziale e Emergenza Territoriale.
1. La Struttura Semplice Assistenza
Sanitaria di Base, continuità assistenziale e assistenza di emergenza
territoriale si occupa degli aspetti connessi alla organizzazione delle risorse
umane e strumentali necessarie ad assicurare la continuità della medicina di
base e l'emergenza territoriale.
2. Sovrintende all'erogazione di presidi
diagnostici e terapeutici, materiale di medicazione, prodotti dietetici a favore
di alcune categorie di cittadini affetti da particolari patologie.
3. È diretta da un dirigente medico
nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura
Complessa Cure Primarie, sentito il Direttore del Distretto.
Il presente
regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
Il nuovo assetto Organizzativo – Funzionale
del Distretto
ALLEGATO
INDICE DEL
REGOLAMENTO
TITOLO I - LE FUNZIONI
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Art. 1 - Oggetto e
Definizioni
Art. 2 - Il modello di
riferimento
Art 3 - Funzioni di
Committenza e di Produzione
Art 4 - Livelli di
Assistenza Territoriale
Art 5 - La Conferenza
dei Distretti
TITOLO II -
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Art. 6 - Le Strutture
del Distretto
CAPO I - LA DIREZIONE
DEL DISTRETTO
Art. 7 - Il Direttore
del Distretto
Art. 8 - Funzioni del
Direttore
Art. 9 - Articolazione
della Direzione di Distretto
Art. 10 - Ufficio di
Coordinamento delle Attività Distrettuali
Art. 11 - Ufficio per la
Programmazione e il Monitoraggio delle Attività in Medicina Generale
Art. 12 - Ufficio per la
Programmazione e il Monitoraggio delle Attività in Pediatria di Libera Scelta
Art. 13 - Ufficio di
Segreteria
Art. 14 - Servizio
Sociale Professionale
Art. 15 - Servizio
Infermieristico e Ostetrico Distrettuale
Art. 16 - Porta Unica di
Accesso
Art. 17 - Unità di
Valutazione Multidimensionale
Art. 18 - Struttura
Semplice Direzione Amministrativa
Art. 19 - Struttura
Semplice Assistenza Consultoriale
Art. 20 - Struttura
Semplice Assistenza Psicologica
Art. 21 - Struttura
Semplice Assistenza Penitenziaria
CAPO II - STRUTTURA
COMPLESSA CURE PRIMARIE E INTERMEDIE
Art. 22 - Cure Primarie
e Intermedie
Art. 23 - Il Direttore
delle Cure Primarie e Intermedie
Art. 24 - Struttura
Semplice Assistenza Specialistica
Art. 25 - Struttura
Semplice Cure Domiciliari e Assistenza Intermedia
Art. 26 - Struttura
Semplice Assistenza Sanitaria di Base, Continuità Assistenziale e Emergenza
Territoriale