Vedi
anche il Reg.
reg. 25/2012 recante
“Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle
aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di
ristrutturazione”; il Reg.
reg. 26/2012 recante
“Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale
appartenente all’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione” e il
Reg. reg.
27/2012 recante“Regolamento
regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente
all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di
ristrutturazione”.
Art. 1
Ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera. *
1. In applicazione della legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della
Regione Puglia 2010-2012) - obiettivo B 3.1 - le aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale (SSR), in connessione con i processi di riorganizzazione,
ivi compresi quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di
cui al Reg.
reg. 16 dicembre 2010, n. 18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera
della Regione Puglia per l'anno 2010) e successive modifiche e integrazioni,
procedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche.
2. La ridefinizione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1 deve, altresì, prevedere il rientro della spesa
complessiva del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo
determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione, entro i
limiti di cui al combinato disposto dei commi 71 e 72 dell'articolo 2
(Disposizioni diverse) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2010) e dell'articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché nel rispetto della
sentenza della Corte Costituzionale 24 novembre 2010, n. 333.
3. I Direttori e/o Commissari straordinari
predispongono le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 applicando:
a) gli standard organizzativi stabiliti con Reg.
reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie), attuativo della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
b) i parametri standard adottati con provvedimento di Giunta regionale
per l'individuazione delle strutture complesse e semplici, posizioni
organizzative e di coordinamento ex articolo 12, comma 2, lett. b), dell'Intesa
del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012.
4. A seguito della ridefinizione delle
dotazioni organiche, secondo i criteri riportati nei commi precedenti, le
aziende ed enti del SSR procedono al ridimensionamento dei pertinenti fondi
della contrattazione integrativa, fermo restando, comunque, il rispetto di
quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 convertito,
con modificazioni, dalla L. 122/2010.
5. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti e all'articolo 2
(Blocco turn-over) della L.R.
n. 12/2010 devono essere recepite nei protocolli d'intesa
Università-Regione. In caso di mancato recepimento, eventuali costi eccedenti i
limiti stabiliti dalle leggi finanziarie richiamate e dalla presente legge non
possono essere posti a carico del SSR bensì, per quanto di rispettiva
competenza, a carico del bilancio della Regione e dell'Università.
*
Vedi la l.r. 11/2012, art. 1, c. 1 che così dispone: “I Direttori
generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale approvano
le dotazioni organiche di cui all’articolo 1 (Ridefinizione dotazioni organiche
rete ospedaliera), commi 1, 2 e 3, della legge regionale 28 settembre 2011, n.
22 (Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 – Approvazione del Piano di rientro
della Regione Puglia 2010-2012), entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni relative alla seconda fase del piano di
riordino ospedaliero, prevista dalla l.r. 2/2011. In caso di mancato rispetto
del termine, la Giunta regionale procede, entro e non oltre i dieci giorni
successivi,alla nomina di un commissario ad acta.”
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.