CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
Finalità
1. La
Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione italiana, nel
rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle
leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal titolo V della
Costituzione, nonché del protocollo d’intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008
per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria), al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di
bonifica avviato con la legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di
bonifica) e con la legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei consorzi di bonifica), di procedere al loro risanamento e
giungere all’equilibrio di gestione e all’autogoverno, con le presenti
disposizioni:
a)
senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile (1) riordina l’esercizio delle funzioni pubbliche di
bonifica e irrigazione e stabilisce le modalità di gestione delle relative
opere;
b)
prevede, ai sensi del dell’articolo
2, comma 4 della l.r. 4/2012, la modifica delle modalità di gestione dei
comprensori di bonifica;
c)
individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare
e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per
le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell’ordinamento
statale; (2)
d)
garantisce la gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e
potabili rurali.
(1) Comma modificata dall' art. 1
, l.r.
38/2017;
(2)
Comma sostituito dall' art. 1
, l.r.
38/2017 ; ( in origine il comma era così formulato : individua misure necessarie per giungere al ripiano della debitoria
pregressa e al riequilibrio della gestione corrente; )
CAPO II
NORME STRAORDINARIE SULLA DEBITORIA PREGRESSA
E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE CORRENTE
Art. 2
Completamento del processo di riforma dei Consorzi di bonifica
Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia e istituzione del
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia; (3)
1. I
Consorzi Arne, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia sono soppressi
al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono
contestualmente trasferite al Consorzio unico centro-sud Puglia secondo le
disposizioni di seguito indicate. (4)
2. Senza
soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, al verificarsi
delle condizioni indicate al comma 6"; (5) i
comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica
commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia, così
come individuati ai sensi dell’articolo
2 della I.r. 4/2012, sono gestiti da un unico consorzio di bonifica
denominato “Consorzio di bonifica centro-sud Puglia” che assume le funzioni dei
Consorzi soppressi.
3. Il
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia ha come limite territoriale a nord la
destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio
regionale e ha sede legale in Bari. I nuovi confini a terra sono determinati
dagli attuali confini nord territoriali di Stornara e Tara e Terre d’Apulia.
4.
Nell’ambito del territorio gestito dal Consorzio centro-sud Puglia sono
istituiti quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati
“distretti”, corrispondenti ai comprensori con il compito di individuare le
azioni di bonifica idraulica e difesa del suolo e di irrigazione, necessarie ai
territori, di provvedere alla gestione delle acque irrigue per i terreni
rientranti nell’ambito del distretto e alle funzioni di polizia idraulica
secondo quanto previsto nelle relative norme dello statuto.
[5. Per l’esercizio delle funzioni attribuite, il Consorzio di
bonifica centro-sud Puglia potrà utilizzare i beni strumentali materiali e
immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni
debitorie dei Consorzi soppressi, detti beni e i residui rapporti giuridici
attivi sono trasferiti al Consorzio di bonifica centro- sud Puglia.]
(6)
6. Il
Commissario straordinario unico, coadiuvato da due sub nominati dalla Giunta
regionale nell’ambito di un elenco di almeno cinque nominativi proposti dalle
organizzazioni professionali agricole del partenariato del Piano di sviluppo
rurale (PSR), garantendo le diverse provenienze territoriali, Senza
soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, al verificarsi
delle condizioni indicate al comma 6"; (7) pone
in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’avvio
del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui
al comma 1. In particolare il Commissario straordinario unico effettua la
ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di tutte le posizioni
economico-finanziarie e la trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale
che, entro sessanta giorni e previa istruttoria del Dipartimento regionale
agricoltura, l’approva.
7. Il
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della
approvazione del proprio statuto, dell’approvazione della ricognizione di cui al
comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo
statuto del nuovo Consorzio unico e ne approva l’operatività. Da tale momento si
producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e
sino alla elezione degli organi ai sensi della I.r.
4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla I.r.
12/2011, e successive modifiche e integrazioni, assume per il Consorzio di
bonifica centro-sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi.
Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede
anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi di cui
al comma 1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di
continuità nell’esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica
centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di
proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e
dei rapporti giuridici che dovessero residuare all’esito della loro
liquidazione.”. (8)
(3) Rubrica sostituita dall'art. 2 l.r.
38/2017, comma 1, lett. a ; ( In origine la rubrica era così formulata :
Soppressione Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e
Terre d’Apulia
(4) Comma sostituito dall'art. 2
l.r. l.r.
38/2017,, comma 1, lett. b ; ( In origine la rubrica era così
formulata : I Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e
Tara e Terre d’Apulia, sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate
secondo le disposizioni di seguito indicate.)
(5) Parole inserite dall'art. 2
l.r. l.r.
38/2017,, comma 1, lett. c ;
(6) Comma soppresso dall'art. 2
l.r. l.r.
38/2017,, comma 1, lett. d ;
(7) Parole inserite dall'art. 2
l.r. l.r.
38/2017,, comma 1, lett. e ;
(8) Comma sostituito dall'art. 2
l.r. l.r.
38/2017,, comma 1, lett. f ; ( In origine il comma era cosi
formulato : Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia
inizia a operare a seguito dell’adozione del proprio statuto, dell’approvazione
della ricognizione di cui al comma 6, della definizione delle attività di cui
all’articolo 5. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono
approva l’operatività del nuovo Consorzio. Da tale momento si producono gli
effetti previsti dai commi 2, 3, 4 e 5. Dal medesimo momento e sino alla
elezione degli organi ai sensi della l.r. 4/2012, il Commissario straordinario
unico di cui alla l.r. 12/2011 e successive modifiche
e integrazioni assume per il Consorzio di bonifica centro-Sud Puglia le funzioni
già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario
unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività
necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui al comma 1. )
Art. 3
Riduzione della massa debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo,
Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia (9)
1. Per
la riduzione (10) della massa debitoria
pregressa, così come risultante dalla ricognizione fatta in adempimento della l.r.
12/2011 e del dell’articolo 2, comma 6, della presente legge, è istituito un
fondo della Regione Puglia destinato [ unicamente
] (11) al soddisfacimento dei creditori
che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione alle
condizioni di cui ai commi 2, 3, e 4. (12)
1 bis. La mancata adesione alla procedura o il suo mancato
perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che
resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole
dell’ordinamento civile.; (13)
2. Il
Commissario straordinario unico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, rende noto con mezzi idonei e comunque con un
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, indicando un termine a
partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l’avvio del
relativo (14) procedimento di definizione
concordata dell’esposizione debitoria dei Consorzi soppressi con riferimento ai
crediti certi e liquidi, dei quali sia stata preventivamente verificata la
regolarità amministrativa e contabile.
3. I
Creditori interessati devono presentare apposita istanza di pagamento, secondo
il modello pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di cui al
comma 2, accettando tutte le condizioni di seguito specificate:
a) rinuncia
totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi
legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa
accessoria;
b) in
relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a
qualsivoglia procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con
compensazione delle spese legali e accessorie;
c) espressa
remissione di almeno il cinquanta per cento del credito, come determinato ai
sensi del presente comma.
4. La
Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Commissario
straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei
limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo la
natura del credito. In caso di crediti aventi identica natura, secondo la
percentuale di remissione e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine
di presentazione dell'istanza.". (15)
5. Per la
risoluzione delle controversie esistenti, il Commissario straordinario unico dei
Consorzi soppressi, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle
stesse e sul loro probabile esito redatte dai difensori dei consorzi, formula
ragionevoli proposte transattive, in nessun caso a condizioni più onerose di
quelle di cui al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere
dell’Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive, eventualmente
modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi delle disponibilità
del fondo di cui al comma 1. Le proposte transattive perdono efficacia decorsi
trenta giorni dalla comunicazione alla controparte.
6. La
situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche può essere
definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni di cui al presente
articolo. A tal fine, il Commissario straordinario unico predispone una
specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale per le conseguenti
iniziative.
6
bis. Per i pagamenti degli oneri rivenienti dal presente
articolo si provvede secondo le modalità di cui al capo IV, articolo 12, comma 3,
della presente legge, così come sostituito dall’articolo 4
della legge
regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 3 febbraio 2017, n. 1 ‘Norme straordinarie in materia di Consorzi di
bonifica commissariati’). (16)
7. Non
rientrano nell’applicazione del presente articolo i crediti della Regione Puglia
nei confronti dei consorzi soppressi.
(9) Rubrica sostituita dall'art. 3,
l.r.
38/2017, Comma 1, lett. a ; ( In origine la rubrica era così formulata :
Definizione della esposizione debitoria pregressa dei
Consorzi di bonifica soppressi )
(10) Parole sostituite dall'art. 3,
l.r.
38/2017, Comma 1, lett. b ; ( In origine le parole erano :
Per il ripiano ).
(11) Parola soppressa dall'art. 3,
l.r.
38/2017, Comma 1, lett. c ;
(12) Parole sostituite dall'art. 3,
l.r.
38/2017, Comma 1, lett. d ; ( In origine le parole erano :
( In origine le parole erano : alle condizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5. )
(13) Comma inserito dall'art. 3,
l.r.
38/2017, Comma 1, lett. e ;
(14) Parola inserita dall'art. 3,
l.r.
38/2017, Comma 1, lett. f ;
(15) comma sostituito dall'art. 3,
l.r.
38/2017, Comma 1, lett. g ; ( In origine il comma era così
formulato : La Giunta regionale, sulla base
dell’istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le
istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità
annuali del fondo di cui al comma 1, secondo l’ordine di presentazione.
)
(16) Comma inserito dalla l.r.
n. 20/2018, art. 3,
comma 1.
Art. 4
Spese di gestione degli interventi
1. Per
l’attuazione degli interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione
indicati nell’articolo
4 della l.r. 4/2012, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati
dalla Regione, sono riconosciute in favore di tutti i consorzi di bonifica
pugliesi le spese di gestione degli interventi.
2.
L’aliquota delle spese, da prevedere nel quadro economico dell’intervento
finanziato dalla Regione, è determinata nei limiti ammissibili dalle norme
vigenti nella misura forfettaria massima del dodici per cento dell’importo lordo
dei lavori a base d’asta.
3. Con
apposito regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, viene definita la misura delle spese da
riconoscere a favore dei consorzi attuatori.
Art. 5
Personale dei consorzi soppressi
1. Il
personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi, espletate le
attività e le procedure di cui ai commi 2 e 3, è trasferito al Consorzio di
bonifica centro-sud Puglia, conservando il medesimo inquadramento contrattuale e
trattamento economico.
2. Il
Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali e previa
fissazione dei criteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispone il Piano di organizzazione variabile (POV) del
costituendo Consorzio centro-sud Puglia, individuando l’eventuale personale in
esubero rispetto alle dotazioni organiche dei consorzi soppressi. Il POV diventa
esecutivo a seguito del controllo di cui all’articolo
35 della l.r. 4/2012.
3. La
Regione, nei limiti delle risorse stanziate a valere sul proprio bilancio, può
erogare un contributo per favorire l’esodo incentivato del personale a tempo
indeterminato e in coerenza con il POV. A tal fine entro sessanta giorni
dall’approvazione del Piano di organizzazione variabile, il Commissario
straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il piano
dell’esodo incentivato con le relative modalità e oneri da sottopone alla Giunta
regionale, per il tramite del Dipartimento agricoltura, per l’approvazione che
deve avvenire entro i trenta giorni successivi.
4. I
lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nell’ultimo triennio a
carattere stagionale con contratto a tempo determinato presso uno dei consorzi
commissariati hanno diritto di precedenza nell’assunzione con la medesima
qualifica e forma contrattuale nel Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, a
condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi
dalla data di operatività del medesimo consorzio.
5. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali, predispone
un Piano di utilizzo dei lavoratori di cui al comma 4 che garantisce un impegno
annuo di almeno centocinquantuno giorni.
Art. 6
Riorganizzazione amministrativa e contabile
1. Il
Commissario straordinario unico entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge avvia le attività per l’adozione dello statuto del
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia di cui all’articolo 2 con le procedure
definite dalla l.r.
4/2012.
2. Il
Commissario straordinario unico entro novanta giorni dall’adozione della
deliberazione di Giunta regionale che approva l’operatività del Consorzio di
bonifica centro-sud Puglia, ai sensi del comma 7, articolo 2, della presente
legge:
a)
avvia procedura a evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema
di contabilità economico finanziaria per centri di costo, che garantisca
efficienza ed economicità della gestione dei lavori e delle attività in
relazione ai tributi consortili, trasparenza e controllo di gestione;
b)
procede alla predisposizione e approvazione dei regolamenti necessari alla
corretta gestione della contabilità economica e finanziaria, del personale,
dell’affidamento dei lavori e dei tributi;
c)
programma e avvia tutte le attività finalizzate al raggiungimento del
riequilibrio della gestione corrente di cui all’articolo 11.
3. Entro un
anno dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l’operatività del
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il
Commissario straordinario unico indice le elezioni degli organi ai sensi
della l.r.
4/2012.
CAPO III
NORME SULLA GESTIONE UNICA
DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA
Art. 7
Articolazione operativa del Consorzio di bonifica centro-sud
Puglia
1. Il
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia è articolato in due Sezioni operative
aziendali, ognuna organizzata con un autonomo sistema di gestione, contabilità e
controllo per centri di costo:
a)
Sezione irrigazione e acquedotti rurali;
b)
Sezione bonifica.
2. La
Sezione irrigazione e acquedotti rurali esercita le funzioni previste dalla I.r.
4/2012 in materia di gestione, ammodernamento, realizzazione e manutenzione
di opere pubbliche di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e
distribuzione relative al recupero degli acquedotti rurali e ai sistemi irrigui,
nonché delle opere per il recupero delle acque per fini irrigui agricoli, a
esclusione degli impianti di affinamento delle acque reflue urbane.
3. Le
restanti funzioni previste dalla l.r.
4/2012 sono esercitate dalla Sezione bonifica.
Art. 8
Attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali
1. Per
l’esercizio delle funzioni assegnate all’articolo 7, la Sezione irrigazione e
acquedotti rurali si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio
centro-sud Puglia, della direzione tecnica dell’Acquedotto pugliese S.p.A. (AQP
S.p.A.) e dell’ausilio della struttura amministrativa della stessa AQP
S.p.A.
2. A tal
fine, nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che
approva l’operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro- sud Puglia e AQP
S.p.A. sottoscrivono apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale,
finalizzata alla disciplina dei rapporti di cui al comma 1 e al raggiungimento
dell’efficientamento del servizio, attraverso piani di riduzione dei costi e
delle perdite, raggiunti anche a mezzo delle più opportune economie di scala e
in conformità con l’obiettivo costituzionale del pareggio di bilancio.
3. In caso
di mancata sottoscrizione della convenzione, la Giunta regionale è delegata ad
adottare apposito atto amministrativo diretto a disciplinare i rapporti tra il
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e AQP S.p.A., in conformità con gli
obiettivi di cui al comma 2.
4. Nel
termine di centoventi giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva
l’operatività del Consorzio di bonifica centro sud - Puglia, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia predispone
un Piano pluriennale degli investimenti per l’ampliamento, il ripristino e
l’efficientamento del sistema irriguo, con relativa stima dei costi e
cronoprogramma di realizzazione, da sottoporre alla Regione Puglia, affinché ne
valuti la fattibilità e l’eventuale finanziamento. Il Piano degli investimenti
può essere aggiornato, con le medesime modalità, con cadenza annuale.
5. Qualora
accordati, i finanziamenti regionali per gli investimenti di cui al comma 4,
devono essere obbligatoriamente liquidati per stati di avanzamento e a saldo,
salvo che la fonte di finanziamento utilizzata non prescriva modalità
differenti.
6. Il
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia assegna alla Sezione irrigazione e
acquedotti rurali il contingente necessario di personale a disposizione.
7. La
Sezione irrigazione e acquedotti rurali determina le tariffe seguendo criteri di
omogeneità all’interno del territorio del Consorzio.
Art. 9
Valutazione dell’attività della Sezione irrigazione e acquedotti
rurali
1. Entro il
1° dicembre 2018 e analogamente, di anno in anno, per i successivi, la Giunta
regionale valuta l’andamento dell’attività della Sezione irrigazione e
acquedotti rurali del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia verificando il
rispetto dei criteri di economicità, di equilibrio finanziario, di efficienza
nei servizi resi ai consorziati e il raggiungimento degli obiettivi di cui agli
articoli 8 e 11 e quelli assegnati dalla Giunta regionale.
[2.
Qualora la Giunta regionale, acquisito il parere non vincolante della competente
Commissione consiliare, valuta negativamente l’attività espletata, la Sezione
irrigazione e acquedotti rurali cessa le sue funzioni, che sono trasferite,
unitamente al personale dipendente, ad AQP S.p.A., senza necessità di ulteriori
provvedimenti legislativi.] (17)
(17) Comma soppresso dalla l.r.
35/2020 , art. 7
comma 4, lett. a)
Art. 10
Gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi
1.
Terminata la fase commissariale la Regione Puglia non può erogare alcun
finanziamento, comunque denominato, a titolo di contributo a copertura delle
spese di gestione, in ordine alle funzioni disciplinate dalle presenti
disposizioni, a favore del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, del
Consorzio di Capitanata e del Consorzio montano del Gargano e di AQP, salvo che
in ottemperanza a disposizioni legislative statali.
2. Per la
migliore e più funzionale gestione della risorsa idrica, in conformità con i
principi e la legislazione europea e nazionale, tutti i Consorzi di bonifica
pugliesi [e AQP S.p.A.] (18) sottoscrivono nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo
finalizzato al migliore e coordinato esercizio degli schemi idrici pluriuso,
approvato dalla Giunta regionale.
3. In caso
di mancata sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 2, la Giunta regionale è
delegata ad adottare nei successivi trenta giorni apposito atto amministrativo
sostitutivo dell’accordo.
(18) Parole soppresse dalla l.r.
35/2020 , art. 7 comma 4, lett. b)
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 11
Riequilibrio della gestione corrente del Consorzio di bonifico
centro-sud Puglia
1. Entro
sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva
l’operatività del Consorzio, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il Commissario
straordinario unico predispone un Piano biennale di riequilibrio finalizzato al
raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio, al netto dei contributi
regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l’adeguamento di
tariffe e tributi consortili. In particolare, il riequilibrio deve essere
raggiunto attraverso:
a) la
ripresa dell’iscrizione a ruolo e la relativa riscossione dei contributi di
bonifica e di irrigazione dovuti dai soggetti consorziati, avendo riguardo ai
piani di classifica approvati e ai criteri di riparto ivi contemplati;
b) al
dimensionamento ottimale del personale necessario allo svolgimento delle
funzioni assegnate al Consorzio;
c)
l’utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da enti e/o agenzie
strumentali della Regione;
d) la
rivisitazione dei costi indiretti, con contestuale ristrutturazione
dell’organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici;
e) la
rinegoziazione e l’efficientamento dei costi di approvvigionamento,
vettoriamento e sollevamento dell’acqua.
Art. 12
Contributo regionale straordinario per la gestione
corrente
1. Al fine
di consentire l’attuazione della presente legge nonché della l.r.
12/2011 e della l.r.
4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica
commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, un
contributo straordinario nei limiti dello stanziamento previsto. (19)
2. Le somme
stanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di
funzionamento:
a)
emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b)
consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso
agricolo;
c)
oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza
fino al 31 dicembre 2016;
d)
spese di gestione;
e)
spese per contenzioso tributo 630.
3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1
e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione e pagamento,
del Commissario straordinario unico, ovvero del commissario ad acta di cui
all'articolo
2, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39 (Variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016), senza compensi
aggiuntivi. L'attività del Commissario straordinario unico, ovvero del
Commissario ad acta ex articolo
2, comma 4 della I.r. 39/2016 può essere supportata dalla struttura
regionale.". (20)
(19) La l.r.
55/2019, art. 6
ha confermato il contributo regionale straordinario , nel limite di euro 10
milioni , anche per l'esercizio finanziario 2020. La l.r.
35/2020 , art. 7
comma 1, ha confermato il contributo regionale straordinario , nel limite di
euro 10 milioni , anche per l'esercizio finanziario 2021.
(20) Comma sostituito dall'art. 4
della l.r.
38/2017, comma 1 lett. a ; ( in origine il comma era così formulato
: Per gli adempimenti di
cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione
e pagamento, del Commissario straordinario unico, senza compensi aggiuntivi.
L’attività del Commissario straordinario unico può essere supportata dalla
struttura regionale. )
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1.
Dall’attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a valere sulla
missione 16, programma 1, titolo 1, dell’esercizio finanziario 2017 per un
totale di euro 22 milioni.
2. Le
risorse necessarie a finanziare gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura
per euro 7 milioni nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale
di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano
dopo l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 49, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016 e per euro 15
milioni nell’ambito del medesimo fondo ex
articolo 61 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019
della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017).
3. La
giunta regionale, con variazione al bilancio gestionale, provvede a stanziare
negli appositi capitoli le somme di cui ai precedenti commi.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.