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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2017
Numero
7
Data
10/03/2017
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
REGOLAMENTO REGIONALE: “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITÀ 2016-2017. MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL R.R. N. 14/2015”
Note
Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. Bollettino n° 32 pubblicato il 14-03-2017
Allegati

 



Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 239 DEL 28/02/2017 di ado zione del Regolamento;

 

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1

Finalità

[1. La riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Puglia di cui al presente regolamento è redatta in attuazione del Decreto Ministero della Salute del 2 aprile 2015 , n. 70 (DM70/2015 per il seguito) e della legge di Stabilità 2016 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. nonché del Programma 14.1 del Programma Operativo 2013-2015 della Regione Puglia adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1403 del 4 luglio 2014 “Approvazione Programma Operativo 2013- 2015 predisposto ai sensi dell’art.15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012”.

2. Il presente regolamento è finalizzato a rimodulare la dotazione di posti letto regionale in linea con le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all’assistenza ospedaliera individuati nell’Allegato 1 del citato DM 70/2015. Tali interventi hanno inoltre l’obiettivo di consolidare gli interventi tesi al miglioramento della qualità ed appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al contenimento della relativa spesa, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio Sanitario Regionale.

3. Con il presente Regolamento, la Regione intende:

a. procedere, in funzione della suddetta rimodulazione, alla classificazione delle strutture ospedaliere con riferimento agli ospedali pubblici, degli IRCCS pubblici e privati, enti ecclesiastici e delle case di cura private accreditate in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale sugli standard;

b. stabilire la rimodulazione della dotazione di posti letto così come riportato nelle tabelle allegate ‘Tabella A’, ‘Tabella B’, ‘Tabella C_bis’ e ‘ Tabella C_ter’;

c. perseguire tendenzialmente gli standard per disciplina indicati nel paragrafo 3 dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale, tenendo conto delle specificità del territorio regionale, documentate sulla base delle evidenze epidemiologiche e di accessibilità, attraverso compensazioni tra discipline, nel rispetto degli standard dalla Legge 135/2012, relativi ai posti letto e al tasso di ospedalizzazione.

4. La rimodulazione della rete ospedaliera relativa al privato accreditato non comporta incremento dei tetti di spesa e sarà oggetto di apposita preintesa, approvata con provvedimento di Giunta Regionale, dopo apposita istruttoria espletata, anche sulla base di quanto previsto al punto 2.5 dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale sugli standard e dagli emanandi decreti ministeriali in tema di ospedali monospecialità e di equiparazione di struttura complessa pubblica con punto di erogazione privato, dal Dipartimento “Promozione della salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” di concerto con l’Agenzia Regionale Sanitaria.

5. La dotazione massima di posti letto della Regione Puglia, riveniente dall’applicazione delle previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DM 70/2015, per l’anno 2016 (applicando il coefficiente di 0,65 al saldo della mobilità interregionale, è pari a 14.783, di cui 11.986 per acuti e 2.797 per post acuti.

6. La configurazione della presente rete ospedaliera si attesta a complessivi n. 13.288, di cui n. 11.373 acuti, n. 1.463 post acuti e 452 per lungodegenza. (1)

7. La configurazione dell’offerta sanitaria delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia tiene conto delle proposte dei relativi Protocolli di Intesa Università-Regione, che dovranno rispettare requisiti di cui al DM 70/2015 nonché della sos tenibilità economica delle previsioni.

8. L’allineamento della dotazione dei posti letto si determina progressivamente nel corso del triennio 2016-2018, anche attraverso rimodulazioni annuali da effettuarsi sulla base dei criteri di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.]

(1) Comma così rettificato dal Reg. Reg 3/2018, art. 1.

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 2

Classificazione delle strutture ospedaliere

[1. Coerentemente con la classificazione di cui al Capitolo 2 dell’Allegato 1 del DM70/2015 la rete ospedaliera della Regione Puglia, in prima applicazione entro il 31/12/2017, si articola in:

a. 5 Ospedali di Secondo Livello

i. AOU Ospedali Riuniti - Foggia

ii. AOU Policlinico Consorziale - Bari con il plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII

iii. Ospedale Ss.ma Annunziata - Taranto (ASL Taranto) con il plesso oncologico Ospedale San Giuseppe Moscati di Statte e con il plesso ospedaliero di Grottaglie

iv. Ospedale Antonio Perrino - Brindisi (ASL Brindisi), con il plesso riabilitativo di Ceglie Messapica

v. Ospedale Vito Fazzi - Lecce (ASL Lecce) con il plesso riabilitativo Ospedale Antonio Galateo di San Cesario di Lecce

b. 17 Ospedali di Primo Livello

i. Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (Ente Ecclesiastico)

ii. Ospedale Teresa Masselli Mascia - San Severo (ASL Foggia)

iii. Ospedale Giuseppe Tatarella - Cerignola (ASL Foggia)

iv. Ospedale Mons. Raffaele Dimiccoli - Barletta (ASL BT)

v. Ospedale Lorenzo Bonomo - Andria (ASL BT)

vi. Ospedale San Paolo - Bari (ASL Bari)

vii. Ospedale Di Venere - Bari (ASL Bari)

viii. Ospedale della Murgia - Altamura (ASL Bari)

ix. Ospedale Umberto I - Corato (ASL Bari)

x. CdC CBH Mater Dei Hospital - Bari

xi. Ospedale Generale Miulli - Acquaviva delle Fonti (Ente Ecclesiastico)

xii. Ospedale Civile - Castellaneta (ASL Taranto)

xiii. Ospedale Valle d’Itria - Martina Franca (ASL Taranto)

xiv. Ospedale Dario Camberlingo - Francavilla Fontana (ASL Brindisi)

xv. Ospedale Sacro Cuore - Gallipoli (ASL Lecce)

xvi. Ospedale Veris Delli Ponti - Scorrano (ASL Lecce)

xvii. Ospedale Card. Giovanni Panico - Tricase (Ente Ecclesiastico)

c. 2.1 “25 Case di Cura private accreditate”

i. CCRR Villa Serena e Nuova San Francesco - Foggia

ii. CdC “San Michele” Gestione Daunia Medica Spa - Manfredonia

iii. CdC Santa Maria Bambina - Foggia

iv. CdC Professor Brodetti - Villa Igea - Foggia

v. CdC Leonardo De Luca srl - Castelnuovo della Daunia

vi. CdC Congregazione Divina Provvidenza - Bisceglie

vii. CdC Santa Maria s.p.a. - Bari

viii. CdC Anthea Hospital - Bari

ix. CdC Monte Imperatore - Noci

x. CdC Medicol Villa Lucia - Conversano

xi. CdC Villa Verde - Taranto

xii. CdC Bernardini srl - Taranto

xiii. CdC San Camillo srl - Taranto

xiv. Centro Medico Riabilitazione Maugeri - Ginosa

xv. CdC Centro Medico Riabilitativo Villa Bianca - Martina Franca

xvi. CdC Arca Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità - Taranto

xvii. CdC D’Amore Hospital - Taranto

xviii. CdC Santa Rita srl - Taranto

xix. CdC Salus srl - Brindisi

xx. CdC Città di Lecce Hospital - Lecce

xxi. CdC Prof. Petrucciani srl - Lecce

xxii. CdC Euroitalia - Casarano

xxiii. CdC San Francesco - Galatina

xxiv. CdC Villa Verde - Lecce

xxv. CdC Villa Bianca – Lecce (2)

d. 1 Ospedale di Area Particolarmente Disagiata

i. Ospedale Francesco Lastaria - Lucera, collegato funzionalmente all’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo.

2. La rete ospedaliera suddetta trova integrazione e complemento in:

a. 2 Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico pubblici

i. IRCCS Giovanni Paolo II - Bari a indirizzo oncologicoù

ii. IRCCS Saverio de’ Bellis - Castellana Grotte a indirizzo gastroenterologico

b. 2 Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico privati accreditati

i. IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri - Cassano Murge

ii. IRCCS Eugenio Medea - Brindisi

c. 24 Case di Cura private accreditate

i. CCRR Villa Serena e San Francesco - Foggia

ii. CdC Santa Maria Bambina - Foggia

iii. CdC Professor Brodetti - Foggia

iv. CdC Leonardo De Luca - Castelnuovo Daunia

v. CdC Congregazione Divina Provvidenza - Bisceglie

vi. CdC Santa Maria - Bari

vii. CdC Anthea Hospital - Bari

viii. CdC Monte Imperatore - Noci

ix. CdC Medicol Villa Lucia - Conversano

x. CdC Villa Verde - Taranto

xi. CdC Bernardini – Taranto

xii. CdC San Camillo - Taranto

xiii. Centro Medico Riabilitazione Maugeri - Ginosa

xiv. CdC Villa Bianca - Martina Franca

xv. CdC Cittadella della Carità - Taranto

xvi. CdC D’Amore Hospital - Taranto

xvii. CdC Santa Rita - Taranto

xviii. CdC Salus - Brindisi

xix. CdC Città di Lecce Hospital - Lecce

xx. CdC Prof. Petrucciani - Lecce

xxi. CdC Euroitalia - Casarano

xxii. CdC San Francesco - Galatina

xxiii. CdC Villa Verde - Lecce

xxiv. CdC Villa Bianca - Lecce

3. Con realizzazioni, valutazioni e atti successivi la rete ospedaliera subirà ulteriore riassetto a seguito di:

a. costituzione in ente ospedaliero autonomo con una capacità attrattiva extra- regionale del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII di Bari, con separazione dall’AOU Policlinico, assorbimento delle discipline pediatriche di alta specialità insistenti negli ospedali limitrofi e delle altre province e istituzione di nuove ritenute strategiche;

b. aggregazione funzionale delle UU.00. di Chirurgia pediatrica, Pediatria eOncoematologia pediatrica nel Polo Pediatrico del P.O. V. Fazzi;

c. realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto, che subentrerà all’Ospedale Ss.ma Annunziata di Taranto comportandone la riconversione, insieme al plesso dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di State e al plesso ospedaliero di Grottaglie;

d. realizzazione del nuovo Ospedale del Sud Salento, che comporterà la riconversione dell’Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano e dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina;

e. realizzazione del nuovo Ospedale di Andria, che comporterà la riconversione dell’Ospedale Lorenzo Bonomo di Andria e dell’ospedale di Corato, oltre all’Ospedale di Canosa, riconvertito con il presente provvedimento;

f. realizzazione del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, che comporterà la riconversione dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli, oltre all’Ospedale di Fasano, riconvertito con il presente provvedimento;

g. realizzazione dell’Ospedale del Nord barese, che comporterà la riconversione degli ospedali di Bisceglie e Molfetta, oltre agli Ospedali di Trani e Terlizzi, riconvertiti con il presente provvedimento;

4. La programmazione di medio periodo (2017-2025), come schematizzato nell’allegata ‘Tabella C_ quater’, prevede un passaggio:

a. da uno schema con 5 ospedali di secondo livello, 17 ospedali di primo livello e 10 ospedali di base

b. a uno schema a tendere con 6 ospedali di secondo livello, 16 ospedali di primo livello e 8 ospedali di base.]

(2) Lettera così rettificata dal Reg. Reg 3/2018, art. 2.

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

Art. 3

Applicazione degli standard qualitativi e quantitativi dell’assistenza ospedaliera di cui all’art. 3 RR 14/2015

 

[1. La presente riorganizzazione della rete ospedaliera viene predisposta con l’obiettivo di adeguare l’offerta ospedaliera regionale agli standard fissati con Legge n. 135/2012, relativamente ai posti letto e al tasso di ospedalizzazione, che vengono conseguiti, oltre che con la rimodulazione della dotazione di posti letto per disciplina, anche intervenendo sull’indice di occupazione dei posti letto, che deve attestarsi su valori tendenziali del 90% e sulla durata media di degenza, per ricoveri ordinari, che deve essere inferiore mediamente a 7 giorni, salvo motivate esigenze clinico-assistenziali.

2. La riorganizzazione è stata realizza attraverso un’analisi dell’attuale articolazione con particolare riferimento alla distribuzione delle unità operative per bacino di utenza, all’indice di occupazione, alle soglie minime di volumi di attività specifici (correlati agli esiti migliori) e soglie per rischi di esito riportate al punto 4.6 dell’Allegato 1 del DM 70/2015, tenendo conto del profilo epidemiologico e delle caratteristiche logistiche dei territori.

3. La riorganizzazione è stata realizzata anche con criteri di sostenibile fattibilità operativa avendo come termine temporale di messa a regime della stessa la data del 31/12/2017. Per tale motivo, in molti casi, non si è potuto prescindere dalla capacità organizzativa, tecnologica e strutturale della situazione di partenza, intendendo il processo di riordino come percorso di qualificazione continua della rete di offerta agli standard presenti e futuri.

4. La non completa compatibilità tra tempi ravvicinati di prima messa a regime della rete (31/12/2017) e aderenza a tutti gli standard di disciplina clinica in rapporto ai bacini di popolazione e alla funzione di emergenza-urgenza comporta nella prima stesura di piano alcuni disallineamenti rispetto al prescritto per limiti tecnologici e strutturali nel breve termine.

5. Per il computo e la distribuzione delle strutture per bacino di cui al Capitolo 3 dell’Allegato 1 del DM70/2015 si è fatto riferimento esclusivamente alle “strutture organizzative complesse” per i posti letto pubblici e ai punti di erogazione comunque dimensionati per i posti letto privati, riservando una eventuale rivisitazione delle stesse a nuova e diversa indicazione da parte ministeriale.

5.1 Nelle more della completa ridefinizione dell’offerta di servizi dei Presidi Territoriali di Assistenza e della adozione di uno specifico Regolamento recante la disciplina dei Presidi Territoriali e degli Ospedali di Comunità, in via sperimentale, ed al fine di consentire l’operatività dei presidi oggetto di conversione ai sensi del comma 14 e, nei limiti previsti, del comma 15 del presente articolo, gli stessi possono garantire tutte le funzioni di cui all’art. 8 comma 5, con particolare riferimento alla Degenza territoriale, in relazione ai posti letto individuati nei Protocolli di intesa tra Regione, ASL ed enti locali, recepiti con atti deliberativi delle competenti Direzioni Generali delle ASL, i quali devono considerarsi provvisoriamente inclusi nel fabbisogno regionale territoriale sino alla approvazione del richiamato Regolamento che disciplinerà i Presidi territoriali. Con riferimento agli Ospedali di Comunità, potranno essere provvisoriamente inseriti nel fabbisogno ed autorizzati secondo quanto previsto nel periodo precedente esclusivamente i posti letto relativi ai pazienti adulti, come concordato nel corso della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente ministeriale per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 23 novembre 2017. (3)

6. Per mantenere e/o ricondurre il numero delle strutture per bacino nei limiti minimi e massimi prescritti dal DM70/2015 e dettagliati per la Puglia nella Tabella 2 e al fine di supportare il legame hub&spoke alla base della rete, l’istituzione e il mantenimento in esercizio di “strutture organizzativamente complesse” verrà valutata compatibilmente con le determinazioni dell’atto aziendale da parte delle direzioni strategiche delle Aziende del SSR.

7.  Per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo e per le soluzioni di cui al precedente punto 6 del presente articolo la rete ospedaliera programmata registra un numero di strutture complesse di ricovero (pubbliche e private assimilate) pari a 541 unità, ben ricomprese all’interno della forbice tra numero minimo (314) e numero massimo (619) di strutture previste per la popolazione regionale (vedi allegata ‘Tabella C_ter’). Per le differenze in eccedenza più vistose si dispone:

a. Cardiologia (3 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 27): trasformazione in servizio di cardiologia senza posti letto entro il 31/12/2018 se insistenti in ospedali - pubblici e privati accreditati – non dotati di Unità Coronarica;

b. Neurochirurgia (6 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 30 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018;

c. Nefrologia (5 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 29 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018;

d. Pneumologia (7 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 10): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 68 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018. (4)

8. Gli altri limitati casi di discipline presenti in numero superiore al limite massimo previsto per il bacino di utenza sono ritenuti fisiologici rispetto alla conformazione geografica della Regione, distribuita su un territorio lungo oltre 400 km e largo non oltre 80 km, che richiede l’allestimento di reti pluricentriche rispetto a territori con più omogenea equidistanza tra centro e periferia. Per le discipline ritenute fisiologiche verrà effettuato un monitoraggio specifico in termini di volumi ed esiti.

9. I disallineamenti sulla rete di emergenza-urgenza per discipline presenti in esubero negli ospedali  i base e per discipline prescritte ma assenti negli ospedali di primo livello troveranno risoluzione nel corso del triennio 2017-2019, stante la limitata disponibilità di stabilimenti logisticamente ricettivi fino alla concorrenza delle discipline di primo livello e l’ampia disponibilità di stabilimenti logisticamente molto capienti rispetto alle sole discipline di base.

10. Fuori dalle discipline cliniche e dai servizi senza posti letto regolamentate dal DM 70/2015, è fatta salva la discrezionalità delle aziende sanitarie di istituire punti di erogazione per discipline non contemplate se il fabbisogno locale o specifiche eccellenze di offerta lo consiglino.

11. Le misure e le stime di riferimento e di verifica per i volumi di attività e gli esiti sono quelle  prodotte dal Programma Nazionale Esiti di A.Ge.Na.S., ai sensi del comma 25 bis dell’art. 15 della L. 135/2012, opportunamente integrate con indicatori di performance elaborati dall’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Puglia (A.Re.S. Puglia). La più aggiornata ricognizione dei nove indicatori prescritti dal DM70 è riportata nell’allegata ‘Tabella 3’.

12. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, in base all’analisi dei dati sanitari pertinenti predisposta con il supporto di A.Re.S. Puglia, sarà elaborata una relazione di verifica del rispetto del funzionamento della rete in relazione agli standard quali-quantitativi e di sicurezza dell’assistenza ospedaliera di cui ai punti precedenti. Tale relazione dovrà evidenziare eventuali esigenze di riconfigurazione ovvero condizioni e percorsi di intervento sulle strutture pubbliche e private (Ospedali e ‘Unità Operative in relazione allo specifico requisito) che non hanno garantito il rispetto dei criteri come sopra identificati, affinché raggiungano gli standard fissati.

13. Eventuali rimodulazioni della rete ospedaliera, nonché eventuali conseguenti rimodulazioni della rete di emergenza-urgenza, ivi compresa la stipula di protocolli interaziendali per le aree di confine, e delle reti territoriali, condotte in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno effettuate con provvedimenti di Giunta Regionale.

14. Per i seguenti stabilimenti ospedalieri si dispone la riconversione entro il 31/12/2017 in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) secondo modello e criteri di cui al successivo Art. 8:

a. San Nicola Pellegrino - Trani

b. Umberto I - Fasano

c. Ninetto Melli - San Pietro Vernotico

d. San Camillo de’ Lellis - Mesagne

15. Per i seguenti stabilimenti ospedalieri si dispone la riconversione entro il 30/06/2018 in Presidi  di Post-Acuzie secondo l’allegata ‘Tabella C_bis’ e con possibilità di essere complementati con il modello assistenziale del PTA:

a. Caduti in Guerra - Canosa di Puglia, plesso dell’Ospedale di Andria

b. Michele Sarcone - Terlizzi, plesso dell’Ospedale di Corato

c. Francesca Fallacara - Triggiano, plesso dell’Ospedale Di Venere di Bari

d. San Marco - Grottaglie, plesso dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto (al termine del completamento dei lavori per la costruzione del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto)

16. Ai plessi (ed alle relative unita operative) sono comunque attribuiti sottocodici identificativi in ragione della necessità di assicurare costante e capillare monitoraggio dei flussi di ricovero, per garantire l’ottemperanza agli standard qualitativi e quantitativi.]

(3) Comma integrato dall Reg.Reg. 3/2018, art. 3.

(4)  Comma così rettificato dal Reg. Reg 3/2018, art. 3

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

Art. 4

Reti cliniche

[1. L’articolo 4 del Regolamento 14/2015 è così sostituito:

“1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di riordino dell’intera rete ospedaliera con provvedimento di Giunta regionale la Regione anche con il supporto di A.Re.S. Puglia, emana specifiche disposizioni per la definizione, ovvero l’adeguamento ai requisiti contenuti nel citato Regolamento del Ministero della Salute, delle seguenti reti cliniche, che integrano l’attività ospedaliera per acuti e postacuti con l’attività territoriale, recependo le linee guida organizzative e le raccomandazioni contenute negli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni sulle rispettive materie, qualora non già definite:

a. Rete delle emergenze cardiologiche (lungo i nodi individuati all’allegata ‘Tabella C_bis’)

b. Rete ictus (lungo i nodi individuati all’allegata Tabella C_bis’)

c. Rete traumatologica (lungo i nodi individuati all’allegata Tabella C_bis’)

d. Rete neonatologica e punti nascita

e. Rete medicine specialistiche, in particolare

• Rete ematologica

• Rete dialitica

• Rete gastroenterologica

• Rete dermatologica

• Rete reumatologica

• Rete malattie neurodegenerative

f. Rete oncologica, con particolare riferimento alle breast unit

g. Rete pediatrica

h. Rete terapia del dolore

i. Rete malattie rare]

 

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

Art. 5

Rete trasfusionale

[1. La rete trasfusionale, sulla base dei criteri definiti dagli Accordi Stato - Regioni del 16/10/2010 (Rep. Atti n. 242/CSR) e del 25 luglio 2012 (Rep atti n. 149/CSR), nonché dai Regolamenti regionali n. 15/2013 e n. 14/2015, è articolata in strutture definite su diverse tipologie a ognuna delle quali corrispondono specifiche funzioni assistenziali:

a. Articolazioni organizzative: sono punti di prelievo fissi che dipendono sotto il profilo organizzativo, tecnologico e strutturale da un SIMT o da una ST di riferimento; l’attività consiste nella raccolta del sangue intero e degli emocomponenti mediante aferesi (quest’ultima se autorizzata e prevista dalla programmazione dipartimentale) e le giornate di apertura devono essere coerenti con i dati di attività rilevati negli ultimi tre anni. L’attività è limitata all’orario antimeridiano delle giornate feriali, ma possono essere previste aperture nei giorni festivi in base alla programmazione dipartimentale.

b. Sezioni Trasfusionali (ST): sono strutture dipartimentali presenti in presidi ospedalieri nei quali si rende necessario il decentramento delle prestazioni trasfusionali per la complessità delle unità operative esistenti, per la presenza di attività di emergenza/urgenza e di branche specialistiche di particolare impatto trasfusionale.

Le ST effettuano le seguenti funzioni:

i. raccolta di sangue intero ed emocomponenti anche mediante procedure di aferesi multicomponent secondo la programmazione annuale del Dipartimento in cui insistono;

ii. gestione dei programmi di autotrasfusione;

iii. distribuzione ed assegnazione del sangue ed emocomponenti;

iv. attività di consulenza trasfusionale.

Possono altresì, ove previsto dalla programmazione dipartimentale, esercitare le seguenti attività:

v. Laboratorio di Immunoematologia;

vi. Laboratorio emostasi (centri per la sorveglianza delle malattie tromboemboliche)

vii. Aferesi terapeutica

viii. Ambulatorio trasfusionale;

ix. Visite di idoneità e prelievo ai donatori che desiderano iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo (ADMO)

Le Sezioni Trasfusionali devono garantire le succitate attività dalle ore 8 alle 20, con presenza medica e tecnica, e nelle ore notturne e festive con la pronta disponibilità.

Per quanto riguarda la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti raccolte e la lavorazione del sangue intero le Sezioni Trasfusionali fanno riferimento al Servizio di Medicina Trasfusionale (SIMT) individuato dalla programmazione regionale.

c. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT): sono strutture complesse che insistono in tutti i DEA di II livello e nei DEA di I livello’individuati dalla programmazione regionale.Svolgono le seguenti attività:

i. raccolta di sangue intero ed emocomponenti anche mediante procedure di aferesi multicomponent secondo la programmazione annuale del Dipartimento in cui insistono; ii. gestione dei programmi di autotrasfusione;

iii. distribuzione ed assegnazione del sangue ed emocomponenti;

iv. attività di consulenza trasfusionale;

v. aferesi terapeutica (Plasmaexchange, Plasmatrattamento con filtri colonna, Eritroexchange, LDL aferesi, Fototerapia Extra Corporea)

vi. ambulatorio trasfusioni e infusioni

vii. visite di idoneità e prelievo ai donatori che desiderano iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo (ADMO)

viii. visite di idoneità e selezione di donatrici di sangue del cordone ombelicale

Alcuni centri, individuati dalla programmazione regionale, possono svolgere le seguenti attività:

i. qualificazione biologica del sangue (SIMT degli Ospedali Riuniti di Foggia, San Paolo di Bari e  Vito Fazzi di Lecce)

ii. lavorazione emocomponenti

iii. laboratorio di Immunoematologia eritrocitaria, piastrinica e leucocitaria;

iv. laboratorio di emostasi e trombosi

v. laboratorio di citofluorimetria

vi. laboratorio tipizzazione HLA

vii. raccolta di cellule staminali emopoietiche periferiche

viii. produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale

ix. prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue e dell’emostasi (centri per la sorveglianza delle malattie tromboemboliche)

x. Gestione della banca degli emocomponenti congelati (AOU Policlinico di Bari)

xi. Banca del sangue del cordone ombelicale (ove previsto dalla programmazione regionale)

2. I SIMT devono assicurare la copertura delle urgenze ed emergenze trasfusionali su tutto il territorio di competenza 24 ore su 24 mediante l’istituto di guardia Medica e Tecnica attiva.

3. La rete trasfusionale dovrà essere definita con provvedimento di Giunta regionale entro 60 giorni dalla emanazione del Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera pugliese (pubblica e privata accreditata), su proposta della Struttura Regionale di Coordinamento, privilegiando la concentrazione delle attività di lavorazione e produzione del sangue e degli emocomponenti su scala aziendale o, qualora possibile, sovraziendale (Area Vasta).]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 6

Programmazione degli investimenti ospedalieri

[1. L’art. 12 del RR 14/2015 è così sostituito dal presente.

“1. La razionalizzazione della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono disattivati gli altri presidi ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del Reg. R. n. 18/2011 e n. 36/2012, come di seguito indicati:

a. Nuovo Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano, con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Monopoli e Fasano;

b. Nuovo Ospedale di Andria, con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Andria, Canosa e Corato;

c. Nuovo Ospedale del Sud-salento, tra Maglie e Melpignano con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Scorrano e Galatina;

d. Nuovo Ospedale del Nord-barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Bisceglie, Trani, Molfetta, e Terlizzi;

2. Nella città di Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II livello, in sostituzione a regime dei seguenti stabilimenti ospedalieri facenti capo al presidio del Santissima Annunziata di Taranto:

a. San Marco di Grottaglie

b. Santissima Annunziata-Moscati di Taranto.

3. Alla realizzazione delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo si procede:

a) con decorrenza immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano, stante la copertura finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”;

b) in relazione alla maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art. 20 I.n. 67/1988 ovvero a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri fondi regionali prioritariamente per gli ospedali di Andria e del "Sud Salento.”

4. Alla riqualificazione ed al potenziamento nonché all’adeguamento alla normativa vigente  antincendio, antisismica, efficientamento energetico, ecc.) degli ospedali preesistenti, non oggetto di riconversione in strutture territoriali ai sensi del presente regolamento, si procede nei limiti delle risorse finanziare europee, nazionali e regionali all’uopo destinate sulla base di priorità da definirsi a cura della Giunta regionale con proprie deliberazioni.”]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 7

Riconversione dei Punti di Primo Intervento

[1. Come definita dal Capitolo 9, paragrafo 9.1.5 dell’Allegato 1 al DM 70 del 2 aprile 2015, “La funzione dei Punti di Primo Intervento è la trasformazione in postazione medicalizzata del 118 entro un arco temporale predefinito, implementando l’attività territoriale al fine di trasferire al sistema dell’assistenza primaria le patologie a bassa gravità e che non richiedono trattamento ospedaliero [...]

2. In adempimento al suddetto Capitolo 9, paragrafo 9.1.5 dell’Allegato 1 al DM 70 del 2 aprile 2015 e come richiamato dal citato verbale del 26/07/2016 della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, si dispone la riconversione dei Punti di Primo Intervento - preesistenti e di nuova costituzione - in postazione medicalizzata 118 entro il 31/12/2017 secondo il cronoprogramma di cui alla Tabella D_bis e in progressiva integrazione organizzativa con le postazioni programmate di tipo Mike, India e Automedica.]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 8

Rete dei Presidi Territoriali di Assistenza (5)

[1. Il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) rappresenta la risposta alla riconversione delle strutture ospedaliere e contribuisce alla rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali concentrando, il più possibile, tutte le attività che possono contribuire a realizzare la copertura assistenziale nell’arco delle 12 o 24 ore.

2. I PTA corrispondono alle strutture ospedaliere oggetto di processo di riconversione, per effetto del R.R. n.14/2015, nonché dei R.R. n. 18/2010 e s.m.i. e n. 36/2012 di riordino della rete ospedaliera, nonché per effetto del presente regolamento, e rappresentano il perno della riorganizzazione dei servizi distrettuali attraverso una nuova modalità di riorganizzare e rifunzionalizzare le cure primarie, realizzando una reale revisione della rete dei servizi che mira ad integrare e mettere in collegamento (organizzazione a rete) i punti di offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione dell’assistenza territoriale.

3. I PTA rappresentano il punto di partenza dell’integrazione tra le diverse funzioni assistenziali e dello sviluppo dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in modo da conseguire tre macro obiettivi prioritari:

a. la massima efficienza erogativa (h24);

b. la migliore efficacia, attraverso la “messa in comune” delle competenze e delle abilità in forma integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati percorsi assistenziali;

c. la maggiore appropriatezza nell’uso delle risorse in quanto coordinate e orientate ad obiettivi di salute condivisi;

d. la maggiore integrazione con la rete dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali a ciclo diurno e a carattere domiciliare.

4. Il PTA si realizza sia attraverso un pieno accorpamento dei servizi territoriali, di norma presso il Comune sede del distretto socio-sanitario ed in numero di almeno uno per distretto socio-sanitario. Sono possibili aggregazioni parziali degli stessi all’interno dell’ambito distrettuale qualora, per complessità dei contesti territoriali e dei fabbisogni rilevati, tale flessibilità sia necessaria ad assicurare la continuità dell’assistenza.

5. All’interno del PTA potranno pertanto essere svolte le seguenti funzioni, in ragione dello specifico contesto di offerta di servizi e di fabbisogno:

a. Orientamento Assistenziale e Accesso Unico alle Cure con:

• Centro Unico Prenotazioni

• Accesso Unico Facilitato al Sistema (PUA e analoghi)

• Presa in carico e gestione delle dimissioni protette

• Raccordo con UVM distrettuale

b. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale

c. Associazionismo complesso della Medicina e Pediatria di Famiglia e continuità assistenziale con:

• Ambulatorio delle Cronicità

• Cure domiciliari Integrate (CDI)

• Assistenza Farmaceutica Territoriale

• Poliambulatorio Specialistico (secondo l’articolazione definita con LR 23/2008)

• Day service (medico e chirurgico)

• Diagnostica Strumentale di Base e Biolmaging

• Centro Prelievi

• Centro Dialisi Territoriale

d. Assistenza Consultoriale e Materno Infantile con:

• Consultorio Familiare

• Centro Procreazione Medicalmente Assistita

• Promozione della Salute e Prevenzione

• Servizio Vaccinale

• Servizi di Medicina Legale e Fiscale

• Sportelli Sicurezza Alimentare e Sanità Animale

• Servizi Medicina del Lavoro

e. Degenza Territoriale con:

• Ospedale di Comunità

• Hospice

• Centro Risvegli

Residenzialità Socio-sanitaria (RSA, RSSA, Centri Diurni)

f. Salute Mentale con:

• Centro Salute Mentale

• Centro Diurno Psichiatrico

• Centro Territoriale Autismo ed eventuali moduli riabilitativi

• Centro Residenziale/Semiresidenziale per i Disturbi del Comportamento Alimentare g. Dipendenze Patologiche con:

• Ser.D.

• Centri Terapeutici Speciali (fumo, alcol, ludopatie)

h. Riabilitazione con:

• Centro Riabilitazione Ambulatoriale

• Trattamenti Domiciliari

i. Emergenza Urgenza con:

• Punto di Primo Intervento Territoriale (per il tempo residuo di vigenza)

• Postazione 118

j. Servizi Amministrativi con:

• Scelta e revoca del medico di famiglia

• Esenzioni ticket

• Rimborsi

• Ausili, Presidi e Protesi

• Assistenza Integrativa Farmaceutica

6. La responsabilità gestionale, organizzativa e igienico-sanitaria fa capo al Direttore del Distretto Socio- Sanitario territorialmente competente, che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche.

7. Al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale il funzionamento dei PTA e le modalità di accesso e di fruizione dei vari servizi presenti al suo interno da parte dell’utenza, è opportuno che l’A.Re.S. proceda ad effettuare gli studi e le sperimentazioni atte a definire un protocollo operativo da validarsi a livello regionale.

8. Il progetto di offerta assistenziale che la rispettiva ASL si impegna a rendere disponibile in uno specifico PTA deve essere il risultato della massima coprogettazione con amministrazioni locali, parti sociali e società civile interessate dall’opera e deve essere adottato con provvedimento amministrativo della ASL conduttrice.

9. Alla riconversione delle strutture ospedaliere in PTA ed all’adeguamento a PTA, laddove necessario, delle strutture territoriali esistenti si procede prioritariamente con le risorse del PO FSER 2014/2020 – Obiettivo Tematico IX.]

(5) Articolo abrogato dal R.R. 7/2019, art. 8.

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

Art. 9

Abrogazione articoli del Regolamento regionale n. 14/2015.

[1. Con il presente Regolamento regionale sono abrogati l’art. 2.4; 2.10; 2.17, 2.18, 2.20, l’art. 6, del Regolamento regionale, n. 14/2015.]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.