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Regolamento Vigente

Anno
2017
Numero
16
Data
07/08/2017
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia
Note
Bollettino n° 94 Supplemento pubblicato il 08-08-2017
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1167 del 18 luglio 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Attività ispettiva in sanità

1. Mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta Regionale la Regione Puglia esercita l’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi dell’art.39, lett. b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38 nei confronti: 

a)   delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata,

b)   delle strutture pubbliche e private da essa autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e socio­ sanitaria,

c)   delle strutture pubbliche e private accreditate,

d)  dei titolari di accordi contrattuali sottoscritti con la Regione Puglia o con gli Enti del S.S.R. (1)

2. Il Servizio ispettivo esercita l’attività ispettiva di cui al comma 1 su atti e fatti di gestione in materia sanitaria attraverso la struttura prevista al successivo articolo 3, in raccordo con le strutture amministrative competenti della Regione Puglia, con particolare riferimento alla struttura regionale responsabile della Prevenzione della Corruzione a norma della legge 6 Novembre 2012, n.190. La Sezione Ispettiva svolge altresì attività ispettiva nei confronti delle strutture interne della Regione operanti nel settore sanitario e sociosanitario, in relazione agli ambiti in cui si esplica la gestione amministrativa ad esse affidata.

3. L’attività ispettiva disciplinata nel presente regolamento riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:

• eventuali fenomeni di frode;

• la conformità alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei procedimenti;

• l’efficacia ed efficienza delle attività operative;

• l’attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del SSR;

• presunti casi di malasanità e/o disservizi a danno degli utenti;

• qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in ambito sanitario;

• requisiti delle strutture private accreditate e qualità dei servizi offerti.

4. L’attività è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati. L’attività ispettiva e di vigilanza disciplinata dal presente regolamento si configura come di “secondo livello” in quanto non sostituisce l’ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle altre strutture regionali competenti, ma si pone l’obiettivo di fornire maggiori rassicurazioni sul corretto e regolare funzionamento del sistema di gestione e controllo posto a presidio del servizio sanitario e socio-sanitario regionale pugliese.

5. L’attività ispettiva ivi disciplinata riguarda principalmente la verifica   amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge, tuttavia gli ispettori potranno realizzare specifiche procedure di verifica ritenute appropriate. Essa viene ordinariamente esercitata nei confronti di tutte le strutture del servizio sanitario e socio-sanitario regionale o di alcune tipologie di esse in conformità alle previsioni normative ed al piano annuale dell’attività ispettiva di cui all’articolo 2.

6. L’attività ispettiva può essere attivata, altresì in via straordinaria dal Dirigente del Servizio Ispettivo di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza oggetto di segnalazioni, esposti, denunce, notizie apprese da fonti di stampa o da altri organi di informazione. Le segnalazioni, esposti e denunce in ambito sanitario e socio-sanita-rio sono annotate in ordine cronologico nell’apposito registro di protocollo riservato istituito presso il Servizio ispettivo, che è sottratto all’accesso. La richiesta del Presidente della Giunta regionale di attivazione dell’ispezione indirizzata al dirigente del Servizio ispettivo, segue motivatamente l’ordine di priorità delle ispezioni di carattere straordinario, sulla base delle segnature contenute nel registro che prima facie appaiono fondate e rilevanti.

(1) Comma sostituito dal R.R. 1/2021, art. 1, comma 1.

 

Articolo 2

Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell’art. 7. Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere all’approvazione del Piano, ed in ogni caso entro il successivo 31 luglio. (2)

1 bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 pu, altresì, essere conferito, nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale in quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura di Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto comma 1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate. (3)

2.Sulla base delle segnalazioni pervenute per il periodo di riferimento, il piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell’attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale. Qualora lo ritenga opportuno il dirigente del Servizio Ispettivo può decidere di assoggettare ad audit anche tutte le aree prioritarie di intervento rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni. (4)

3. Il piano viene redatto tenendo conto della metodologia e delle disposizioni contenute nella legge 6 Novembre 2012, n.190, in modo tale che il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria integri il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia per le attività previste con riferimento alle strutture regionali incardinate nel Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.)

4. Il piano può essere modificato nel corso dell’anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione. In sede di prima applicazione, il Piano è predisposto entro sessanta giorni dalla operatività della struttura amministrava incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza.

(2) Comma sostituito dal R.R. 1/2021 , art. 2 , comma 1. Precedentemente il  comma era stato sostituito  sostituito dal R.R. 12/2019, art.1 recante : (La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell’art. 7. )

(3) Comma aggiunto dal R.R. 12/2019, art. 2.

(4) Comma sostituito dalR.R, n.  1/2021, art. 2, comma 2.

Articolo 3

Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)

1. Il Servizio ispettivo competente presso il Segretariato Generale del Presidente si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (di seguito N.I.R.S.) formato da un numero massimo di 5 profili di seguito elencati: 

•  4 (quattro) dirigenti o funzionari di categoria D, appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa l’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia, dei quali: uno con profilo giuridico amministrativo, uno con profilo sanitario di tipo ospedaliero, uno con profilo sanitario esperto in materia di prevenzione e uno con profilo economico-contabile;

•  1 (un) componente con funzioni di coordinamento. (5)

 1 bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 pu, altresì, essere conferito, nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale in quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura di Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto comma 1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate.(6)

2. La nomina dei quattro componenti del N.I.R.S. è disposta con decreto del Presi-dente della Giunta Regionale, con cadenza triennale. La nomina non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche ispettive.

3. L’attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, che rivestono la qualità di dipendente di una delle amministrazioni indicate al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi. Per l’attività da svolgere all’esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale regionale.  ( 7)

4.Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all’art. 4, da dirigenti o funzionari regionali che per ruolo o competenze siano ritenuti indispensabili ai fini del buon esito dell’indagine ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.  .(8)

(5 ) Comma sostituito dal R.R. n. 1/2021, art. 3, comma 1.

(6) Comma inserito R.R. 12/2019, art. 2, comma 1.

(7) Comma sostituito dal R.R. 1/2021 art. 3, comma 2.

(8) Comma sostituito dal R.R. n. 1/2021, art, 3, comma 3 ; Precedentemente il comma era stato  sostituito  dal R.R. 12/2019, art. 2, recante (Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i quattro componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all’art. 4, ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 4

Componenti temporanei del N.I.R.S

1. Il Dirigente del Servizio ispettivo, nei casi di motivata opportunità in relazione alla specificità delle ispezioni da svolgere, può nominare quali componenti temporanei del N.I.R.S. specifiche figure professionali, scelte tra gli iscritti in apposito Elenco in base al tipo di professionalità richiesta.

2. Il Dirigente del Servizio ispettivo conferisce gli incarichi di cui al comma recedente secondo principi di imparzialità ed obiettività, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e dell’esperienza degli iscritti nell’Elenco.

3. Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S.:

- i magistrati, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, collocati in quiescenza che dichiarino di accettare di prestare la loro attività occasionale e temporanea a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate;

- i dipendenti di pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio e specificate nell’Avviso pubblico in base alle professionalità richieste;

- i dipendenti di aziende ed enti del S.S.R. di altre Regioni.

4. L’Elenco è formato ed aggiornato dal Dirigente del Servizio ispettivo previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul Portale istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione trasparente/Organizzazione, nonché sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it. nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento Albo N.I.R.S

5. Lo schema di Avviso pubblico, predisposto dal Servizio ispettivo, è approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente. Esso definisce criteri e modalità per la formazione dell’Elenco e per la sua utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi, nonché le ‘modalità di presentazione delle domande e i requisiti di iscrizione, avendo particolare riguardo ad indicare le specifiche professionalità ed esperienze richieste. La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per il conferimento dell’incarico di componente temporaneo del N.I.R.S. L’iscrizione nell’Elenco non fa sorgere in ca-po all’iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine al conferi-mento dell’incarico.

6. Il richiedente l’iscrizione nell’Elenco, all’atto della presentazione della domanda, deve autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;

- di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati in danno della P .A. che incidono sulla moralità professionale;

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministra-zione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;

- di non aver subito provvedimenti disciplinari; -di non avere situazioni di incompati-bilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico le condizioni e gli obblighi stabiliti dalli Avviso pubblico;

- di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiara-zioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco ove le modifiche comportino tale effetto;

- di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere l'incari co e può cessare in qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione e decadenza previsti dall'Avviso pubblico e dal presente Regolamento.

7. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio ispettivo avvia le procedure per la formazione dell'Elenco entro un mese dal suo insediamento. Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine previsto dall'Avviso pubblico il Dirigente, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria delle domande di iscrizione pervenute, approva l'Elenco con atto dirigenziale che successivamente viene pubblicato sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it.. L'Elenco è aggiornato con cadenza triennale e resta valido sino all'approvazione del successi-vo". All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'iscritto dovrà:

- attestare con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la permanenza dei requisiti richiesti dall' Avviso pubblico e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, o di conflitto di interessi rispetto alla specifica ispezione; la mancata comunicazione comporta, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco;

- obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comporta-mento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR 4 luglio 2014 n. 1423 e successive modifi-che o integrazioni;

- obbligarsi a dare immediata comunicazione al Servizio ispettivo in caso di rinuncia, dimissioni, collocamento in aspettativa o di pensionamento, nonché nei casi di eventuale sopravvenienza di impedimenti soggettivi allo svolgimento della presta-zione, ivi comprese le situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità;

la mancata comunicazione degli impedimenti sopravvenuti comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco.

8. La decadenza da componente temporaneo del N.I.R.S. e la cancellazione dall'Elen-co è disposta dal Dirigente del Servizio ispettivo con atto dirigenziale ed è comunica-ta all'amministrazione/ente di appartenenza.

Articolo 5

Attività ispettiva straordinaria

1 Le verifiche ispettive straordinarie sono disposte dal Dirigente del Servizio ispettivo ed effettuate N.I.R.S. eventualmente integrato da ai sensi dell'art. 3 comma 4 o dell'art. 4 comma 1, previa -ove occorra - autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato.

2 La nota dirigenziale che dispone la verifica straordinaria costituisce titolo legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la struttura da ispezionare di consentirne l'esecuzione.

3 Il Dirigente del Servizio ispettivo sovrintende l'attività del N.I.R.S. valutando la qualità delle sue prestazioni e relaziona al Presidente sulle soluzioni per ottimizzare la capacità del Nucleo di conseguire risultati operativi di rilievo.

Articolo 6

Modalità di esercizio dell'attività ispettiva

1 L'attività ispettiva è articolata in tre fasi:

a) fase istruttoria, dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto normativo ed amministrativo di riferimento;

b) fase di indagine in senso stretto, che prevede, se del caso, gli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti e registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti, per l’esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti; (9)

c) fase conclusiva, dedicata all'elaborazione della relazione ispettiva.

2 Nella fase istruttoria di cui alla lett. a), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti a prendere cognizione dell'attività, dell'organizzazione, delle finalità istituzionali e della normativa riguardante la struttura da verificare.

3 Nella fase di indagine di cui alla lett. b), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti all'atto del primo accesso presso la struttura a qualificarsi mediante esibizione della nota dirigenziale che dispone la verifica ispettiva e di un valido documento di riconoscimento. Il suo svolgimento deve essere sobrio ed improntato all'insegna della cortesia, della collaborazione e della riservatezza, evitando interferenze con il normale andamento delle attività della struttura sottoposta a verifica.

3-bis Qualora non ritenuta necessaria ovvero in situazioni eccezionali, dovute ad esempio ad emergenze sanitarie, la fase sub b) di cui al precedente comma 3 può non essere svolta. In ogni caso gli ispettori incaricati si assicurano di portare a termine la verifica in modo tale da accertare che l’obiettivo del controllo sia stato conseguito. (10)

 3-ter Nel caso in cui nel corso delle verifiche l’ispettore incaricato ritenga che, ai fini del buon esito del controllo sia necessario un supporto tecnico, deve darne tempestivamente notizia al Servizio Ispettivo affinché siano adottati opportuni provvedimenti. (11)

4 Le procedure di verifica vengono formalizzate dai componenti del nucleo sulla base di opportuni schemi di relazione conclusiva approvati dal Dirigente del Servizio Ispettivo.  (12)

5 I soggetti controllati hanno l'obbligo, entro i termini fissati nella richiesta del N.I.R.S., di fornire le informazioni e la documentazione indicate e di consentire l'accesso nei locali. In mancanza, il Dirigente del Servizio ispettivo solleciterà il legale rappresentante della struttura ad ottemperare nel rispetto degli obblighi normativi e contrattuali. L'eventuale rifiuto, anche conseguente all'eccepito smarrimento o al non rinvenimento dei documenti richiesti, deve essere verbalizzato. Nel caso in cui i documenti non consegnati  fossero ritenuti determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il Dirigente del Servizio ispettivo valuterà la necessità di segna-lare il fatto alle competenti autorità.

6 L'ARESS e gli Uffici Regionali incardinati presso l'Assessorato alle Politiche per la salute devono supportare per le materie di propria competenza, ove richiesto, gli ispettori del NIRS e l'attività del Servizio Ispettivo fornendo le informazioni e/o la documentazione richiesta entro 15 giorni. In caso di inottemperanza o di ingiusti-ficato ritardo nel fornire il supporto richiesto, da parte dei suddetti organismi, l'inottemperanza alla presente disposizione costituirà elemento di valutazione negativa in sede di verifica delle performances nei confronti dei responsabili della competente struttura.

7 Qualora nel corso dell'attività ispettiva, ordinaria e straordinaria, il N.I.R.S. riscontri l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente del Servizio ispettivo, che ne informa il Presidente della Giunta. Detta comunicazione non esonera dal predisporre la relazione conclusiva .

(9) Lettera sostituita   dal R.R. 12/2019, art. 3.

(10) Comma inserito dal R.R. n.1/2021 art. 4, comma 1.

(11) Comma inserito dal R.R. n.1/2021 art. 4, comma 1.

(12) Comma sostituito dal R.R. 12/2019, art. 4.

Articolo 7

Relazione conclusiva

1 L’attività ispettiva, sia ordinaria in quanto prevista dal Piano che straordinaria, si conclude con una relazione conclusiva degli ispettori incaricati, sottoscritta per attestazione della conclusione dell’attività anche dal Dirigente del Servizio ispettivo, e trasmessa al Presidente della Giunta regionale, al Coordinatore del NIRS e al Direttore generale dell’ASL o dell’Ente del SSR interessato. Il termine di conclusione di ciascuna attività ispettiva è fissato in 90 giorni decorrenti dal conferimento dell’incarico. Il termine è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori. (13)

Il NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4, predispone una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo al Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere alla redazione della RAC, ed in ogni caso entro il successivo 30 giugno. La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo Piano, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente Commissione Consiliare Permanente. (14)

[3 La relazione conclusiva della verifica ispettiva straordinaria è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di cui al Regolamento regionale n. 13 del 4/6/2015: il termine resta sospeso per il periodo necessario all'acquisizione da parte del N.I.R.S. della documentazione e delle informazioni richieste. Entro sessanta giorni dalla sua ricezione il Presidente riferisce alla Giunta Regionale.] (15)

4 La relazione conclusiva deve contenere una rappresentazione oggettiva dei fatti riscontrati, evidenziare le illegittimità e irregolarità rilevate ed astenersi da valuta-zioni o giudizi inerenti all'elemento psicologico dell'agente. Tali accertamenti spettano, eventualmente, all'Autorità giudiziaria competente. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure da adottare per eliminare le illegittimità e/o criticità, nonché specifiche proposte, ove ne ricorrano i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni previste.

5 Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale, la mancata tempestiva adozione di provvedimenti in autotutela ovvero di interventi correttivi da parte del Direttore generale dell'Azienda costituisce elemento di valutazione dello stesso in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e delle previsioni del contratto di lavoro di diritto privato.

6 Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di strutture private accreditate con il S.S. R., il Servizio ispettivo provve-derà a darne comunicazione alla Sezione regionale competente in materia di accreditamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6 bis. Nei casi in cui, a causa del verificarsi delle circostanze di cui ai commi 5 e 6 dell’art.6, si sostanzi il mancato accesso ad informazioni ritenute indispensabili per garantire il completamento delle procedure di verifica e la corretta valutazione degli esiti, inclusa la fondatezza o meno della segnalazione, l’ispettore incaricato deve riportare nella relazione conclusiva apposita limitazione al controllo. (16)

7 In caso di denuncia penale il Dirigente della Sezione competente dovrà tempesti-vamente darne notizia al Presidente della Giunta Regionale. La denuncia penale costituisce atto autonomo rispetto alla relazione ispettiva.

8 Nel caso in cui vengano rilevate illegittimità e/o irregolarità che configurino ipotesi di danno erariale, in applicazione dell'art. 6 della legge 1291/1962, la denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti avverrà a cura del Dirigente della Sezione competente, che ne darà tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

(13) Comma sostituito  dal R.R. 12/2019, art. 5.

(14) Comma sostituito dal R.R. n. 1/2021, art. 5, comma 1 ; Precedentemente il comma era sta sostituito  dal R.R. 12/2019, art. 5; recante : ( Il NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4, predispone una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo al Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo Piano entro il successivo 30 aprile, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente Commissione Consiliare Permanente.)

(15) Comma soppresso dal R.R. 12/2019, art. 5.

(16) Comma inserito dal R.R. n. 1/2021 , art. 5, comma 2.

Articolo 8

Tutela legale e copertura assicurativa

1 Ai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, si applica la medesima disciplina sul patrocinio legale ed il rimborso degli oneri difensivi vigente per i dipendenti regiona-li.

2 Ai fini della responsabilità civile verso terzi, la Regione Puglia garantirà la copertura assicurativa dei componenti del N.I.R.S. per l'attività svolta in esecuzione dell'incari-co ricevuto, con esclusione della responsabilità civile riconducibile a condotte dolose o gravemente colpose

 

Articolo 9

Tutela della privacy

 I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. (17)

2 I dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono trattati esclusiva-mente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e so-no conservati in modo tale da non renderli accessibili al pubblico.

3 I componenti del N.I.R.S. sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni apprese nello svolgimento dell'attività ispettiva.

(17) Comma modificato dal R.R. n. 1/2021, art. 6, comma 1.

 

Articolo 10

Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva

1 Eventuali richieste di accesso alle informazioni o agli atti dell'attività ispettiva devono essere formulate per iscritto al Dirigente del Servizio ispettivo.

2 L'attività ispettiva è coperta da riservatezza fino alla sua conclusione. Nel caso in cui le richieste siano riferite ad attività ispettiva in corso di svolgimento, il Dirigente del Servizio ispettivo ne differisce l'accesso alla conclusione del procedimento.

Articolo 11

Pubblicazione e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento regionale del 4 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser-vare come Regolamento della Regione Puglia.