IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così
come modificato
dalla legge
costituzionale 22
novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2,
lett.
c) della
L. R.
12 maggio
2004, n.
7 “Statuto
della Regione
Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma
2, della
L. R.
12 maggio
2004, n.
7“Statuto
del Regione Puglia” così
come
modificato dalla
L.R.
20 ottobre
2014, n.
44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2025 del 15/11/2018 di
adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
OGGETTO
Il presente
regolamento
definisce l’organizzazione ed
il funzionamento
dei Presidi Territoriali di
Assistenza
– di seguito
denominati P.T.A.
– e viene emanato
a modifica
ed integrazione dei Regolamenti
Regionali nn. 3/2005, 14/2015
e n. 07/2017
(integrato dal R.R.
03/2018).
Art. 2
DEFINIZIONI
Il PTA
è una struttura
del Distretto
Socio-Sanitario che
fornisce una
risposta
integrata
ai bisogni di
salute della popolazione aggregando
e/o integrando
funzionalmente le
diverse
componenti
dell’assistenza
territoriale, secondo
livelli di
complessità
variabili a
seconda dei
fattori di comorbilità
ed in coerenza
con gli
obiettivi stabiliti dalla legge regionale 3 agosto 2006, n. 25.
Art. 3
OBIETTIVI
Gli
obiettivi primari del PTA sono:
a)
organizzare
in modo appropriato,
efficace
ed efficiente
i percorsi
dei pazienti
in relazione ai
loro bisogni di salute, rivolgendo particolare
attenzione alle
persone con patologie croniche;
b)
organizzare
la transizione tra
cure primarie e
cure secondarie e
terziarie, promuovendo percorsi
assistenziali integrati
che mettano
in evidenza
le responsabilità,
i contributi ed
i risultati
di tutti i
professionisti
impegnati nella filiera di cura e assistenza.
Art. 4
L’OFFERTA DEI PTA (1)
1. Con deliberazione della Giunta Regionale possono essere
istituiti nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, su richiesta delle
AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario
del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti,
nonché dell’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito
ai processi di riorganizzazione dell’offerta. La previsione di servizi aventi
natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un’adeguata
esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale relativa a
ciascuna tipologia di assistenza.
2. La richiesta deve essere,
altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità
finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova
attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in
altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore
aggiunti vedi assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità
deve indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale
trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le
risorse destinate a coprire i costi previsti.
3. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità
organizzativa della riconversione, indicando il personale necessario, con
particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, le modalità e i
tempi per l’eventuale reclutamento e la compatibilità con il piano dei
fabbisogni della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.
4. La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e approvata dalla Giunta Regionale con
propria deliberazione che istituisce i nuovi PTA.
5. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale
approva, altresì, le relative schede.
6. L’istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista,
prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali
strutture, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Regolamento
regionale n.7/2017 e ss.mm.ii .
7. In ogni caso, l’inserimento di ulteriori presidi
territoriali nella programmazione regionale e l’adozione della deliberazione
istitutiva del PTA rappresentano condizione imprescindibile per l’avvio della
attuazione di eventuali interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti
regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.
(1) Articolo sostituito dal R.R.
9\2020, art.1,
comma 1.
Art. 4.1.
Il PTA diffuso
In alcune aree
caratterizzate
da condizioni geografiche e
demografiche particolarmente
disagiate (comuni con
popolazione ridotta
ed elevate
distanze
rispetto
ai centri
abitati
più popolosi) la
Azienda Sanitaria, previa condivisione ed
autorizzazione del
Dipartimento regionale, può
adottare
un modello organizzativo
che non preveda
un’unica
sede fisica,
ma una piattaforma comune
in cui integrare
i servizi
distrettuali, attraverso
il collegamento
funzionale (organizzazione a
rete)
tra il
PTA
di riferimento
ed i punti
di offerta
dei servizi
presenti
sul territorio
che concorrono
alla erogazione della
assistenza
distrettuale.
La responsabilità
della gestione
è attribuita
al Distretto
in cui è
localizzata
la struttura
pivot della rete organizzativa.
L’integrazione organizzativo/funzionale tra
le diverse
componenti
sarà garantita
dal responsabile del
PTA.
Art. 5
L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA
La tipologia dei
servizi può
variare
in funzione delle
caratteristiche
del
territorio,
della densità
della popolazione, del quadro epidemiologico della popolazione assistita
e della offerta
sanitaria presente sul territorio.
La definizione degli specifici servizi sanitari, sociosanitari
e sociali da
implementare
all’interno di
ciascun PTA è
effettuata
dalla Azienda Sanitaria Locale
di riferimento,
sentito
il Direttore
del Distretto
Socio-Sanitario competente,
in coerenza
con gli
atti di
programmazione regionale che
regolano
l’organizzazione dell’offerta
e gli investimenti
infrastrutturali
e strutturali, fermo restando
il set
minimo di cui
al successivo
articolo 5.2).
I
servizi resi in ciascun presidio sono individuati nelle apposite schede che sono
allegate ad atto deliberativo della Giunta Regionale. (2)
Ogni successiva
modifica e/o
integrazione dell’offerta
dei servizi
dei singoli
PTA
e delle relative
schede sarà disposta
con delibera
di giunta,
su richiesta
motivata
delle Aziende Sanitarie, fermo restando quanto stabilito
dal presente
regolamento
rispetto
al set
minimo di servizi,
e dagli specifici regolamenti
regionali che disciplinano il
fabbisogno regionale relativo
ai singoli
servizi offerti nel
PTA.
È fatta
salva la
facoltà
di disporre la
modifica delle
ore di
specialistica
ambulatoriale indicate
nelle schede con
atti dirigenziali del
Dirigente
di Sezione competente.
In ogni
caso,
l’inserimento
di ulteriori servizi
nella programmazione regionale di
cui al presente
regolamento e
ss.mm. e l’adozione del
relativo
atto
regionale rappresentano
condizione imprescindibile per
l’avvio
della attuazione degli interventi
previsti
e per la
richiesta
di finanziamenti
regionali a valere
sulla programmazione comunitaria 2014-2020.
Salvo
motivate e documentate esigenze connesse alla attuazione degli investimenti
programmati, l’offerta dei servizi previsti nelle schede approvate dalla Giunta
Regionale dovrà essere resa disponibile entro 12 mesi dalla entrata in vigore
del Regolamento regionale n. 7/2019 per i n. 33 PTA in esso previsti e, per i
PTA di nuova istituzione, entro la data indicata dalla deliberazione di Giunta
regionale che istituisce ciascun nuovo presidio.(3)
La Regione curerà
il monitoraggio
degli stati
di avanzamento
della attuazione di
quanto previsto
nel presente regolamento.
A tal
fine le Aziende dovranno
elaborare
e presentare
esaurienti rapporti di
monitoraggio
con le scadenze individuate dalla Regione.
(2) Comma sostituito dal R.R.
9\2020, art.1, comma 1.
(3) Comma sostituito dal R.R.
9\2020, art.1, comma 1.
Art. 5.1
Struttura
del PTA
Il PTA
deve
includere differenti
tipi di spazi suddivisi
nelle seguenti
macro-aree:
a) Area
pubblica;
b) Area
clinica;
c) Area di direzione.
I contenuti delle macro
aree di
cui al comma
precedente,
omogenei e
raggruppati
per funzione, sono
declinati nel documento
allegato.
Essi devono
essere riconoscibili dall’utente,
anche attraverso
le finiture,
gli arredi, i colori, per
rendere
chiari i percorsi
e l’orientamento
secondo quanto
dettagliato nell’allegato
documento,
e nel rispetto
di quanto
stabilito
dalla Regione nei documenti
programmatici
per la comunicazione istituzionale.
Art. 5.2
Servizi di base del PTA. Set minimo.
Nel PTA devono essere garantite
le seguenti funzioni di base:
-
tutti i servizi previsti
nell’area pubblica (come elencati
nel documento allegato);
-
il Punto
Unico di Accesso (PUA), che deve
fornire
risposte integrate
sociosanitarie ai bisogni di salute dei
cittadini con
funzioni di front
office (accoglienza,
ascolto,
rilevazione bisogni, apertura
fascicolo personalizzato,
informazioni sui
servizi della
struttura e
locali, primo
orientamento)
e di back office
(prevalutazione casi
segnalati, rapporto
costante
con MMG,
aggiornamento
mappa dei servizi
sul territorio);
-
la presenza
delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, già
previste
dall’ACN
2009 e perfezionate
dall’art. 1 della Legge 189/2012 e della continuità
assistenziale;
-
l’ambulatorio per le cronicità;
-
l’assistenza
specialistica
ambulatoriale, nei
limiti di quanto
autorizzato
dal Dipartimento
promozione della Salute,
del Benessere
Sociale e dello Sport per
Tutti, e
nel rigoroso
rispetto
dei vincoli
di finanza
vigenti.
Dovranno,
in ogni caso,
essere garantite
le branche collegate
al Programma Care Puglia per la presa in
carico
dei pazienti
affetti
dalle principali patologie croniche, ossia: cardiologia, pneumologia, endocrinologia/diabetologia, nonché le branche di oculistica,
neurologia ed ortopedia.
-
l’attività
di diagnostica
di primo livello per immagini
e strumentale, nonché il punto prelievi;
-
l’ambulatorio
infermieristico,
prevalentemente
dedicato ai
percorsi
dei Pazienti
cronici, anche
con funzioni di Follow up per attività
e prestazioni ricomprese nel piano
individuale;
-
la postazione di emergenza-urgenza territoriale;
-
la farmacia territoriale ed
i punti
di distribuzione per
assistenza
integrativa
farmaceutica
nei PTA
che abbiano moduli
di residenzialità/degenza
territoriale o
che presentino
un numero
di accessi giornalieri ai
servizi ambulatoriali superiore
a 70. Per
detti servizi
deve
essere garantita
una attenta
sorveglianza
nelle forme più idonee.
-
la presenza
di un POCT
a supporto
delle unità
riabilitative
cod. 56
e cod.
60 nei PTA
allocati nell’ambito dei Presidi di Post Acuzie (Terlizzi, Triggiano, Canosa e Grottaglie);
Le Aziende Sanitarie
Locali devono
prevedere
necessariamente, nella programmazione dei
servizi di
ciascun PTA, le funzioni di base di cui al set
minimo.
Art. 5.3
Tipologie di
servizi aggiuntivi
nel PTA.
Le AA.SS.LL. possono prevedere
le ulteriori funzioni di
area amministrativa
e di accoglienza,
di articolazione dei diversi dipartimenti
aziendali, di articolazione delle reti cliniche, di servizi socio-sanitari, di servizi semiresidenziali in
relazione alla
specifica configurazione dell’offerta
distrettuale nel
territorio di
riferimento. Nelle strutture
più complesse, e
verificata
la coerenza
della programmazione aziendale con
quella regionale, le AA.SS.LL. possono ampliare
i servizi
di cui al
set minimo con
moduli di residenzialità/degenza
territoriale da individuare
in funzione della programmazione regionale e
aziendale, in ordine al
fabbisogno ed
alla rete
di offerta
del territorio di competenza.
I requisiti organizzativi,
strutturali
e tecnologici delle
strutture
di degenza
territoriale, di
cui al comma precedente, sono disciplinati
dagli appositi regolamenti
regionali.
Nei PTA
dotati
di una sala
operatoria a
norma, rispondente
ai requisiti previsti
dalle normative
vigenti in materia ed,
in particolare,
dal R.R.
3/2005 e dalle DD.GG.RR. nn.
433/2011 e 1202/2014, e
dotata
del necessario personale di
supporto,
possono erogarsi
prestazioni chirurgiche ambulatoriali in
regime di
Day Service.
Nei PTA possono, inoltre, erogarsi prestazioni in regime di Day Service medico.
Nei PTA
e nei PPA
sarà possibile impiegare
strumenti
di diagnostica
avanzata
(RMN,TAC).
A tale
riguardo,
si precisa che
l’installazione delle
grandi macchine RMN
con potenza
superiore 0,5
tesla, ovvero
delle RMN dedicate
a basso campo
o open di
nuova
generazione (cfr
sentenza
C.d.S. n.3140 del
15.06.2017), in analogia a quanto
previsto
per le A.O.
e per gli
I.R.C.S.S. all’art.
1 lett.C),
sub c) del
R.R.
n.3/2006, non sono
assoggettabili al limite
del fabbisogno ivi
previsto.
Tale deroga,
nella misura
di n.1 macchina per
ASL, è
finalizzata
a garantire l’abbattimento
delle liste
d’attesa,
nel rispetto
delle prescrizioni di
cui al DM
09.12.2015,
privilegiando le apparecchiature
già autorizzate
e finanziate
con i
fondi FESR
alla data
di adozione del presente
provvedimento.
All’art.1, lett.C),
sub c) del
R.R.
n.3/2006 dopo le
parole: “RMN: 1
ogni 120.000 abitanti
e frazione con riferimento
al territorio della USL,
escluse quelle delle
A.O.
e I.R.C.S.S.”
sono aggiunte
le parole:
“e
dei P.T.A.
Per i PTA
tale deroga opera
nella misura di
n.1 RMN per
ciascuna ASL”.
Art. 6
LA RESPONSABILITA’ GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E IGIENICO-SANITARIA
La responsabilità
gestionale ed organizzativa del PTA fa capo al Direttore
del Distretto
Socio-Sanitario territorialmente
competente
o - su
espressa delega
- al Dirigente
Medico Responsabile delle Cure
Primarie e Intermedie del
DSS, che svolge
anche una funzione di
collegamento
con i responsabili della assistenza
e delle diverse
strutture
interne e
la direzione aziendale assicurando le
necessarie competenze
specialistiche; cura
le relazioni con
i medici dell’Assistenza
Primaria; garantisce
il coordinamento
delle attività
e l’integrazione con i diversi Dipartimenti
interessati.
La responsabilità
igienico-sanitaria fa
capo al
Responsabile Aziendale per i
profili igienico-sanitari
dei PTA,
che sarà individuato in ciascuna ASL, tra i soggetti
in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa
vigente.
Nelle strutture
a maggiore
complessità,
caratterizzate
dalla contemporanea
presenza
della residenzialità/ degenza
territoriale e della sala operatoria, le Direzioni aziendali possono affidare
la responsabilità
gestionale, organizzativa
ed igienico
sanitaria ad
un Dirigente
medico responsabile del
PTA,
con incarico
di responsabilità
definito
in maniera
modulata
rispetto
alla complessità
della struttura
affidata
(da incarico
professionale di
cui alla lettera
c, ad incarico
di direzione di
struttura
semplice di cui
alla lettera
b dell’articolo
27 del vigente
CCNL Dirigenza
Medica).
Può essere
prevista una figura di coordinamento
infermieristico
dei PTA
su base aziendale, al fine
di omogeneizzare
e semplificare
le procedure
di accesso alle
prestazioni ed
ai servizi
territoriali, sia
ambulatoriali
che domiciliari, nonché di
promuovere
l’integrazione ospedale-territorio
attraverso
una rapida presa in
carico nelle dimissioni protette.
Le responsabilità
delle strutture
di degenza
territoriale eventualmente
presenti
nel PTA
sono disciplinate
dagli appositi regolamenti
regionali che disciplinano
ciascuna tipologia di struttura.
Art. 7
REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Tutti i
Presidi Territoriali di
Assistenza
realizzati
e/o da
realizzarsi
devono
essere censiti nell’Area
Anagrafe delle Strutture
Sanitarie del
Sistema Informativo
Sanitario Regionale e
possedere i
requisiti minimi
per l’autorizzazione all’esercizio, oltre
agli ulteriori requisiti necessari per il
riconoscimento
dell’accreditamento istituzionale di cui agli specifici regolamenti
regionali.
La struttura
deve
essere dotata
di cartella clinica
informatizzata
condivisa ed
integrata
con gli
attuali software dei medici AP e PLS e con quelli dei
vari ambulatori specialistici.
Tutte
le prestazioni sanitarie
erogate
all’interno
dei PTA
devono
essere registrate
nei flussi informativi
di competenza. Per le attività
di nuova istituzione deve essere creato un apposito flusso informativo.
Ogni ambulatorio specialistico,
in relazione alla
specificità dell’attività
da svolgersi,
deve
essere dotato
di risorse tecnologiche che permettano
ai vari specialisti
di esprimere
il massimo delle loro
capacità
professionali
assicurando la
reale e
tempestiva
presa in
carico
degli utenti,
nonché l’equo
accesso a cure
sicure ed
appropriate,
oltre all’arredamento
ed alle attrezzature
e presidi medico
chirurgici generici che
dovranno essere
presenti.
Tutti gli
ambienti devono
essere a
norma per quanto
riguarda l’illuminazione, sia
naturale
che artificiale, l’areazione, l’impiantistica,
etc.
ed il personale sanitario deve
essere adeguato
al volume
ed alla tipologia delle prestazioni erogate
e da erogarsi.
Per ciascuna delle possibili attività/aree
funzionali attivate
nell’ambito
dello specifico
PTA,
si rinvia
alla normativa
di riferimento
che disciplina requisiti strutturali,
tecnologici ed
organizzativi
minimi di ciascuna struttura.
Art. 8
ABROGAZIONI
Con l’entrata
in vigore
del presente
Regolamento
sono abrogate
le seguenti disposizioni: art.
2.6 e art. 9 del R.R. n.14/2015; art.8
del R.R. 7/2017.
Sono, inoltre, abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento.
Il presente
Regolamento
è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per
gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.