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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
22
Data
05/07/2019
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva
Note
Bollettino n. 76, pubblicato il 08/07/2019
Allegati

 



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1          Le presenti disposizioni disciplinano la pianificazione e l’esercizio dell’attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) nel territorio della regione Puglia, nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e del corretto sviluppo del territorio.

 2. Le presenti disposizioni perseguono le seguenti finalità:

            a) pianificare l’attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l’interesse pubblico all’utilizzo delle risorse del sottosuolo, risorse primarie -unitamente all’attività estrattiva – per lo sviluppo socio-economico del territorio, con quello alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;

            b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, assicurando il recupero dei siti di cava e il contenimento del consumo di suolo e del prelievo delle risorse non rinnovabili, incentivando a tal fine il reimpiego, il riutilizzo e il recupero dei materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva e privilegiando l’ampliamento degli attuali siti rispetto all’apertura di nuovi siti estrattivi;

            c) promuovere l’economia circolare, incentivando gli esercenti l’attività estrattiva al miglioramento dei cicli produttivi, favorendo l’attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla legge regionale 1 agosto 2006, n. 23 (Norme per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche);

            d) promuovere la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore estrattivo;

            e) pianificare, disciplinare e promuovere il recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, ai fini della messa in sicurezza del territorio, dell’incremento della rete ecologica regionale, del riutilizzo sostenibile di tali aree, della valorizzazione e riqualificazione del patrimonio minerario dismesso e della cultura mineraria, della fruizione da parte della collettività;

            f) valorizzare le pietre ornamentali o da taglio estratte nel territorio regionale come materiali di elevata qualità e pregio, favorendone il loro utilizzo nella realizzazione delle opere pubbliche regionali nonché la loro promozione sui mercati internazionali.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

1          Costituisce attività di cava, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, l’attività che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all’estrazione e prelievo per fini di utilizzazione e di commercializzazione dei materiali previsti all’articolo 2 del r.d. 1443/1927, nella seconda categoria.

2          Le presenti disposizioni non si applicano al demanio fluviale, lacuale e marittimo.

 

Art. 3

Definizioni e classificazione dei materiali di cava e assimilati

1. Ai fini delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:

           a) materiali di cava: sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al r.d. 1443/1927. Ai fini della pianificazione dell’attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava, i sottoprodotti così come definiti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

            b) materiali di pregio: le pietre ornamentali o da taglio, gli inerti silicei o alluvionali, il gesso, le argille e i materiali di cui alla lettera a), che presentano scarsa disponibilità sul territorio regionale, un alto valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato, delle caratteristiche fisiche o di altre ragioni di interesse pubblico. Sono altresì considerati materiali di pregio, i materiali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

            c) cava autorizzata: l’area, comprensiva delle eventuali pertinenze di cui alla lettera d), in cui si svolge l’attività estrattiva e di recupero in forza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e nel piano di coltivazione autorizzato;

            d) pertinenza di cava: le aree, gli immobili e gli impianti funzionali e a servizio esclusivo dell’attività estrattiva e necessari a rendere i materiali di cava idonei all’utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni;

            e) cava dismessa: sito di cava, inserito nel censimento di cui all’articolo 27, in cui l’attività estrattiva sia cessata senza che siano state effettuate opere di recupero ambientale e/o messa in sicurezza o per il quale non sussista un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con garanzia finanziaria in vigore;

            f) esercente: chiunque eserciti l’attività estrattiva o di ricerca in forza di un titolo autorizzativo di cui agli articoli 9, 22 e 35 delle presenti disposizioni avendo la disponibilità giuridica dei terreni interessati;

            g) recupero ambientale: l’insieme delle azioni da mettere in atto contestualmente o al termine dell’attività estrattiva, aventi il fine di realizzare, sull’area indicata nel provvedimento di autorizzazione, un assetto finale dei luoghi funzionali agli obiettivi di riuso indicati nel progetto autorizzato e coerente con la destinazione urbanistica dell’area;

            h) ampliamento di cava: procedimento finalizzato all’estensione dell’attività di coltivazione di cava su nuove superfici rispetto al piano di coltivazione autorizzato e/o al perimetro di cava autorizzato, anche a distanza, nel limite massimo di 500 metri dal perimetro della cava autorizzata, che sia caratterizzato da continuità giacimentologica;

            i) approfondimento di cava: procedimento finalizzato all’estensione dell’attività di coltivazione di cava a profondità maggiore rispetto a quella già autorizzata che non comporta l’interessamento di nuove superfici rispetto al piano di coltivazione già autorizzato;

            j) riattivazione di cava: procedimento finalizzato alla ripresa dell’attività estrattiva che interessa una cava dismessa di cui alla lettera e), anche con aumento della superficie interessata in aree adiacenti, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento residuo e il recupero ambientale dei luoghi;

            k) proroga dell’autorizzazione: procedimento finalizzato all’estensione del termine di validità di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità;

            l) rinnovo dell’autorizzazione: procedimento finalizzato al conseguimento di un nuovo provvedimento di autorizzazione per un progetto di coltivazione e recupero il cui titolo autorizzativo abbia perso validità da non più di centottanta giorni;

            m) attività estrattiva abusiva: attività estrattiva esercitata in assenza del titolo autorizzativo a norma di legge;

n) attività estrattiva in difformità: attività estrattiva effettuata da un esercente di cui alla lettera f) che non interessa superfici esterne al perimetro di cava autorizzato, in difformità dal piano di coltivazione autorizzato e/o con inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo e negli atti di assenso necessari e presupposti all’attività estrattiva;

o) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione, necessarie all’individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all’identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all’esecuzione dei conseguenti interventi di recupero ambientale dei luoghi;

p) cava cessata: sito di cava in cui sia stata verificata l’avvenuta realizzazione delle opere di recupero ambientale prescritte e l’attività estrattiva sia stata dichiarata cessata con provvedimento formale a norma di legge;

q) lotto di coltivazione: porzione dell’area di cava di adeguata estensione e caratteristiche morfologiche e giacimentologiche, tali da garantire l’esercizio autonomo dell’attività estrattiva in condizioni di sicurezza.

 

Art. 4

Competenze della Regione e dei comuni in materia di attività estrattive

1. Le competenze regionali ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni attengono alle materie di:

            a) elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi compresa la definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, dei criteri di determinazione degli oneri di cui all’articolo 10;

            b) pianificazione delle attività estrattive;

            c) censimento e recupero delle aree di cava dismesse;

            d) formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per l’esercizio dell’attività di cava.

 

2.         La struttura regionale competente in materia di attività estrattive rilascia parere di compatibilità al Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) e alle Norme tecniche di coltivazione e recupero nell’ambito del procedimento di autorizzazione ovvero esercita i poteri sostitutivi, di cui agli articoli 9 e 22, attribuiti alla Regione.

3.         Salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di autorizzazioni delle attività estrattive di cui al capo III e le funzioni inerenti “Vigilanza e sanzioni” di cui al capo V.

4.         I comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, costituiscono anche in forma associata, la commissione tecnica delle attività estrattive di cui all’articolo 5.

 

Art. 5

Commissione tecnica delle attività estrattive

1          I comuni anche in forma associata, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, costituiscono, la commissione tecnica delle attività estrattive.

2          La commissione tecnica delle attività estrattive svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui agli articoli 29 e 30.

 3. La commissione tecnica è composta da:

            a) il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;

            b) il dirigente, o suoi delegati, della struttura regionale in materia  di attività  estrattive;

            c) quattro componenti esterni nominati dal comune esperti nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche.

4.         Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il comune competente.

5.         Il comune competente con proprio provvedimento dispone la creazione della commissione tecnica delle attività estrattive, ne adotta il regolamento recante le modalità di funzionamento e nomina gli esperti di cui al comma 3, lettera c), cui spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), con imputazione nello stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge. I provvedimenti di cui al presente comma sono inviati alla Regione che ne prende atto ai fini di quanto disposto dal comma 6.

6.         La Regione prevede, a favore dei comuni, incentivi economici annuali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive.

 

CAPO II

PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 6

Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)

1          Il PRAE è lo strumento settoriale generale strategico di indirizzo, programmazione e pianificazione territoriale delle attività estrattive nella Regione Puglia. Il PRAE persegue la valorizzazione dei giacimenti dei materiali di cava, con particolare riferimento ai materiali di pregio e ha l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici.

2          La Regione Puglia stabilisce con il PRAE gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di ricerca di materiali di cava e per l’attività di coltivazione di cava nonché per il recupero ambientale dei siti interessati.

3. Il PRAE si configura quale piano regionale di settore ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale. Le previsioni relativamente alle individuazioni delle aree suscettibili di attività estrattiva, nonché delle aree di cui all’articolo 7, comma 4, lettere k) e l), hanno efficacia immediatamente vincolante e costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

3          Il PRAE è sottoposto a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006, nonché alla verifica periodica di cui all’articolo 8, comma 3.

 

Art. 7

Contenuti del PRAE

1          Per la finalità di cui all’articolo 6, il PRAE contiene i criteri di localizzazione nonché la localizzazione stessa, attraverso indagini giacimentologiche, geognostiche, idrologiche, idrogeologiche relative alla profondità degli acquiferi, della presenza di cave e della tipologia di intervento proposto e studi concernenti il quadro tecnico ed economico del settore, delle aree suscettibili di attività estrattiva.

2          La Regione finanzia le attività di indagine di cui al comma 1 anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli oneri a essa riconosciuti ai sensi dell’articolo 10.

3          Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 14, 24 e 27 della presente legge, l’attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, nel rispetto delle presenti disposizioni e delle norme e disposizioni di cui al comma 4, lettera c).

4.        Il PRAE, in particolare, contiene:

            a) l’individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale;

            b) i criteri di compatibilità e ammissibilità degli interventi estrattivi possibili in funzione della presenza o meno di vincoli ostativi o condizionanti, delle potenziali aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale, individuate sulla base di indagini di cui al comma 3 e della tipologia di intervento proposto;

            c) l’indicazione, sentite le autorità e gli enti interessati, dei vincoli preclusivi o limitativi dell’attività estrattiva di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente o dalla pianificazione regionale, con l’indicazione di criteri e scale di compatibilità;

            d) le norme e le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero ambientale delle aree interessate;

            e) le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo di vigenza del PRAE;

            f) la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali,

nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo;

            g) la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo) e dalla l.r. 23/2006, nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 199 del d.lgs. 152/2006;

            h) il censimento delle cave attive;

            i) il censimento delle cave dismesse, gli indirizzi e strategie ai fini del recupero e messa in sicurezza;

            j) la carta giacimentologica;

            k) la carta dei vincoli di cui alla lettera c);

            l) l’individuazione delle aree nelle quali l’attività estrattiva è subordinata alla preventiva approvazione di un piano attuativo, la classificazione, le caratteristiche e le modalità di formazione e approvazione dei piani attuativi;

            m) l’individuazione delle aree estrattive per il reperimento dei materiali di pregio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

            n) regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave e per la redazione dei progetti di coltivazione e recupero.

 

5. I contenuti del PRAE sono resi pubblici e accessibili sul sito internet ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 8

Procedimento di approvazione del PRAE

1. Il PRAE è adottato e approvato dalla Giunta regionale secondo il seguente schema logico-procedurale, coordinato con le attività di deposito, pubblicazione e consultazione di cui alla VAS ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica):

          a) la Giunta regionale, sentito il parere preliminare della Consulta regionale per le attività estrattive di cui all’articolo 26, adotta il documento programmatico di piano, unitamente al Rapporto preliminare di orientamento per la VAS, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e avvia la fase di consultazione preliminare per la VAS con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati di cui all’articolo 6, comma 5, della l.r. 44/2012, pubblicando la documentazione sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità competente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca i suddetti soggetti nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, le associazioni ambientaliste e altri soggetti che possono fornire contributi e osservazioni, alla prima conferenza di co-pianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione di eventuali contributi e osservazioni sul documento programmatico di piano e sul Rapporto preliminare di orientamento.

La fase di consultazione preliminare per la VAS si conclude entro novanta giorni dalla comunicazione della convocazione di avvio della stessa;

            b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, adotta il PRAE e il relativo Rapporto ambientale per la VAS, recante anche i contenuti previsti dall’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) per la Valutazione d’incidenza, e alla Sintesi non tecnica. Dell’adozione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, che reca altresì un avviso contenente le informazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della l.r. 44/2012, La fase di consultazione pubblica si conclude entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURP. Entro tale termine, chiunque può prendere visione della documentazione e rendere le proprie osservazioni scritte secondo le modalità indicate;

            c) a seguito dell’adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive informa dell’avvenuta adozione l’Autorità regionale competente per la VAS, i suddetti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti di gestione delle aree protette interessate, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni per le finalità di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 44/2012, e all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale). Contestualmente la stessa struttura regionale convoca gli stessi nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive e le associazioni ambientaliste alla seconda conferenza di co-pianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo Rapporto ambientale, nonché dei pareri, nulla osta o altro previsto per legge;

            d) terminata la suddetta fase di consultazione, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette all’autorità competente per la VAS le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano e/o al rapporto ambientale. Entro i successivi novanta giorni, l’Autorità competente per la VAS svolge le attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato, con riferimento altresì alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza;

            e) decorsi i termini di cui alla lettera d), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c) e del parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE e, successivamente, approva il PRAE in via definitiva, comprensivo del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e del Piano di monitoraggio di cui agli articoli 13 e 15 della l.r. 44/2012, e procede alla pubblicazione sul proprio sito web di tutta la documentazione e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di un avviso relativo all’approvazione del piano con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione;

            f) il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è pubblicato nel sito della Regione Puglia, unitamente al parere motivato espresso dall’autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

 

2.         Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione nel sito della Regione Puglia.

3.         Il PRAE è soggetto a revisione ogni cinque anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.

 

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 9

Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva

            1. L’esercizio dell’attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione del comune competente per territorio, salvo quanto previsto al comma 3. Chiunque intenda esercitare l’attività estrattiva dei materiali di cava, sui terreni di cui abbia la disponibilità giuridica, presenta domanda di autorizzazione al comune competente. Il soggetto proponente contestualmente alla domanda di autorizzazione all’attività estrattiva, presenta la documentazione necessaria all’ottenimento di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari, ivi compresa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la Valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, se prevista, la valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), qualora la cava oggetto d’istanza ricada nelle aree della Rete Natura 2000 nonché la verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 qualora la cava oggetto d’istanza ricada nelle aree ovvero negli ulteriori contesti di PPTR della Regione Puglia.

2.         L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, il soggetto proponente può richiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che, previa diffida, vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

3.         Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni, che non si siano associati come previsto dall’articolo 5, l’autorizzazione unica di cui al comma 1 è di competenza della Regione.

4.         Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di autorizzazione nuova cava, agli ampliamenti, alla riattivazione di cava, alla proroga, al rinnovo dell’autorizzazione e in generale alle varianti sostanziali del progetto dell’attività estrattiva nonché agli interventi di recupero ambientale di cui all’articolo 14.

 

Art. 10

Onerosità dell’esercizio

1.         L’esercizio dell’attività estrattiva è a titolo oneroso.

2.         Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per l’autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.

3.         Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull’attività estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie totale autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.

4.         La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri di cui al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori.

5.         La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e successivamente con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari dell’autorizzazione nonché le modalità di pagamento.

6.         Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all’area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.

7.         I comuni utilizzano prioritariamente le somme di cui al presente articolo per il recupero ambientale e la messa in sicurezza, anche eseguiti in danno ai sensi dell’articolo 27, comma 5, delle cave dismesse, per la creazione delle commissioni tecniche di cui all’articolo 5 e per la manutenzione delle pubbliche infrastrutture e della viabilità di servizio alle aree estrattive, oltre che per la formazione del personale degli uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, nonché per l’implementazione di sistemi informatici e buone pratiche per il rilascio della predetta autorizzazione ovvero per attività di promozione culturale dei territori interessati dall’attività di coltivazione di cava.

8.         La Regione utilizza le somme di cui all’articolo 10 per sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all’innovazione tecnologica, all’attività di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), e all’articolo 28, all’attività di promozione, studi e ricerche di cui alla legge regionale 15 novembre 2007 n. 31 (Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo) e per il recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse di cui all’articolo 27, comma 4, e per gli incentivi economici di cui all’articolo 5, comma 6.

 

Art. 11

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è indirizzata all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 ed è corredata dai seguenti elaborati:

            a) progetto di coltivazione, anche articolato per lotti, che contenga la descrizione dell’area dell’intervento, le tipologie e i quantitativi dei materiali da estrarre, il metodo di coltivazione adottato, le pertinenze necessarie, la scansione temporale e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;

            b) relazioni tecniche illustrative contenenti l’analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento e, in particolare, relazioni geologica e geotecnica che evidenzino rapporti sulla geomorfologia, litologia, quantificazione delle proprietà fisicomeccaniche dei depositi e caratteristiche del giacimento;

            c) progetto di recupero ambientale da articolare per lotti qualora la coltivazione sia consentita in tale forma, per la definitiva messa in sicurezza e il recupero ambientale dell’area, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;

            d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

            e) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti e dei costi delle opere di recupero ambientale o di ripristino, computo metrico con i prezzi indicati nei prezziari ufficiali regionali;

            f) titolo di disponibilità giuridica dei terreni interessati dalla proposta progettuale;

            g) documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici ed economici del richiedente per l’esercizio dell’attività;

            h) ogni elaborato necessario al conseguimento di atti e pareri necessari e presupposti all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva, ivi compresa la documentazione necessaria all’espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica.

 

2. La struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce e rende disponibili linee guida per la redazione degli elaborati di cui al comma 1 e nei regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera n), aggiorna e dettaglia l’elenco di cui al comma 1.

 

Art. 12

Contenuti dell’atto di autorizzazione

1. L’autorizzazione determina:

            a) la natura e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione;

            b) la localizzazione, l’estensione e la profondità massima consentite nell’area soggetta ad attività estrattiva eventualmente suddivisa in lotti e le pertinenze di cui all’articolo 22 del r.d. 1443/1927;

            c) le prescrizioni per lo svolgimento dell’attività e per la conseguente sistemazione e recupero finale;

            d) il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva e per la realizzazione delle opere di recupero;

            e) l’ammontare, la durata, le caratteristiche e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, eventualmente articolate in base ai singoli lotti di coltivazione autorizzati;

            f) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell’esercizio dell’attività estrattiva e nell’esecuzione delle opere di recupero, a salvaguardia delle esigenze di sicurezza, tutela ambientale, paesaggistica, idrogeologica e igienica;

         g) gli adempimenti a carico del titolare da porre in essere preventivamente e durante l’esercizio dell’attività estrattiva.

Art. 13

Ampliamenti, approfondimenti e riattivazione di cava

1.         Gli interventi di ampliamento di cave esistenti regolarmente autorizzate sono preferiti all’apertura di nuove cave e soggiacciono agli stessi requisiti e procedure previste per queste ultime secondo le disposizioni precedenti.

2.         Gli interventi di approfondimento di cave autorizzate e la riattivazione di cave dismesse non sono considerati ampliamento di cava e sono comunque soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 9.

3.         La riattivazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j), è finalizzata a conseguire il recupero ambientale delle cave dismesse. A tal fine il progetto di riattivazione deve prevedere le opere di recupero e gli interventi di mitigazione e/o compensazione finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi.

4.         Il progetto di riattivazione deve essere compatibile con il PRAE e in particolare con gli indirizzi e strategie di cui all’articolo 7, comma 4, lettera h). Nelle more della realizzazione del censimento di cui all’articolo 27, il proponente chiede alla Regione l’inserimento del sito nell’elenco delle cave dismesse presente nel Catasto cave di cui all’articolo 25. La Regione valuta la riattivabilità dell’attività estrattiva di ogni singolo sito in base ai criteri di cui all’articolo 27, comma 2.

5.         Il progetto di riattivazione può prevedere l’estensione della coltivazione su terreni non interessati da pregressa attività estrattiva nella misura massima del 40 per cento della superficie di cava dismessa e comunque fino ad un massimo di 40.000 metri quadri, a condizione che il relativo progetto di recupero riguardi anche l’intera area di cava dismessa.

 

Art. 14

Interventi di recupero ambientale delle cave dismesse

 1.        I progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, che comportano prelievo dei materiali di cava presenti in sito, sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 9.

2.         L’autorità competente, per i progetti di cui al comma 1, rilascia l’autorizzazione a condizione che l’attività estrattiva sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo. La stessa autorità, tenuto conto dei pareri e degli esiti del procedimento di autorizzazione, individua la durata e la modalità della fase di prelievo dei materiali di cava, le effettive quantità massime di materiale da scavare e/o prelevare e commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.

3.         La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all’articolo 11, da uno studio delle condizioni naturalistiche  del sito.

4.         Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell’autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell’area interessata.

5.         Il sito estrattivo dismesso, recuperato e qualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva.

6.         La durata della fase di prelievo dei materiali di cava, nell’ambito degli interventi di recupero delle cave dismesse ricadenti nelle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), nonché nei siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE, è definita dal soggetto gestore dell’area protetta o del sito Natura 2000 in relazione alle specifiche caratteristiche della cava e della proposta progettuale ed è strettamente mirata a ottenere una conformazione dei luoghi ottimale per la realizzazione delle opere di recupero ambientale.

 7.      L’istanza per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al comma 6, fatta salva la compatibilità con il regolamento di cui all’articolo 11 della l. 394/1991, è ammissibile solo previa stipula di apposita convenzione con l’autorità di gestione dell’area protetta interessata. La convenzione deve essere allegata alla domanda di cui all’articolo 11 e individua il preventivo accordo tra il richiedente e l’autorità di gestione dell’area protetta in merito a:

            a) ruoli e mansioni delle parti;

            b) localizzazione ed estensione delle aree interessate dalle operazioni di coltivazione del giacimento, di stoccaggio dei materiali e recupero;

            c) tempistica e modalità di svolgimento delle operazioni di coltivazione del giacimento e recupero dei luoghi;

            d) eventuali opere di mitigazione e compensazione;

            e) ammontare delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4.

 

8.         Nell’ambito degli interventi di recupero di cui al comma 6, gli oneri per l’esercizio dell’attività estrattiva sono maggiorati del 50 per cento e sono versati annualmente da ciascun esercente per il 70 per cento del totale dovuto a favore dell’autorità di gestione dell’area protetta interessata e per il restante 30 per cento alla Regione.

9.         Il recupero ambientale delle cave dismesse può prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ricarica della falda. In tal caso l’utilità delle opere deve essere attestata dall’autorità idrica competente e il progetto deve comprendere anche le strutture necessarie per il funzionamento del bacino. La Regione promuove programmi di intervento che consentono il recupero delle predette cave e l’utilizzazione delle stesse come bacini di accumulo di riserve strategiche favorendo il riuso delle acque reflue.

 

Art. 15

Durata delle autorizzazioni, proroga e rinnovo

1          L’autorizzazione alla coltivazione ha durata compatibile con le dimensioni del giacimento autorizzato e comunque non superiore a venti anni.

2          Può essere rilasciata proroga a istanza del titolare dell’autorizzazione, al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione o di recupero, previa valutazione della documentazione di cui al comma 4 e verifica della vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all’articolo 9, necessari all’esercizio dell’attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica.

3          La domanda di proroga deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione. Qualora l’istanza di proroga pervenga oltre tale termine, l’attività estrattiva è sospesa a far data dal termine fissato nell’atto di autorizzazione, fino a determinazione dell’amministrazione competente.

4          La domanda di proroga deve essere corredata da apposita relazione illustrativa delle ragioni del mancato completamento del progetto di coltivazione e contenente la stima dei tempi necessari al completamento dello stesso, nonché di un rilievo fotografico e di una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5          La domanda di rinnovo è presentata dall’esercente il cui titolo abbia perso validità entro centottanta giorni dall’avvenuta scadenza dell’autorizzazione. Il comune competente verifica, prima di procedere al rinnovo dell’autorizzazione, lo stato di attuazione delle opere di recupero e impone la realizzazione delle opere previste preventivamente alla ripresa dell’attività estrattiva. Il comune verifica altresì la vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all’articolo 9, necessari all’esercizio dell’attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze, ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica e acquisisce pareri, nulla osta e gli assensi richiesti dalle normative vigenti.

 

Art. 16

Recupero ambientale delle cave

1.         Il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell’esercente.

2.         Il recupero delle aree soggette ad attività estrattiva, in conformità al piano di ripristino e recupero ambientale autorizzato, deve essere realizzato contestualmente, ove possibile, o al termine della fase di coltivazione della cava, sulla base di comprovate esigenze tecnico-produttive e di sicurezza nell’esercizio dell’attività. A tal fine le opere di coltivazione e recupero ambientale negli elaborati di cui all’articolo 11 sono articolate per lotti successivi, ove possibile. Al termine della realizzazione del recupero ambientale di ogni singolo lotto, l’esercente può richiedere lo svincolo parziale delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4.

3.     Il recupero ambientale deve garantire la pubblica sicurezza, la stabilità e funzionalità del contesto idrogeologico, la salvaguardia dell’ambiente naturale e deve essere coerente con le caratteristiche del contesto, e in particolare, con le componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell’intervento. La realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma approvato e comunque entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 9. Il comune competente, su specifica richiesta dell’esercente, può concedere proroga per la realizzazione delle suddette opere di recupero ambientale, previo aggiornamento delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4, tenuto conto delle fasi di coltivazione completate. La durata della proroga deve essere coerente con le caratteristiche delle opere di recupero ambientale autorizzate e non eccedere i limiti temporali di vigenza delle autorizzazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica.

2.         Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3:

            a) le garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4, devono essere congrue e coerenti con le opere di recupero previste nel progetto autorizzato e comunque dimensionate in relazione al prezzario regionale di riferimento; a tale fine la Regione predispone apposite linee guida e prezziario specifico per le opere di recupero delle cave;

            b) il terreno vegetale riveniente dalle operazioni di scopertura dei giacimenti dovrà essere conservato in cava o nelle apposite aree previste dagli strumenti attuativi, per essere interamente ricollocato in posto a seguito della coltivazione;

            c) i rifiuti di estrazione sono gestiti in conformità al d.lgs. 117/2008;

            d) lo stato e la morfologia dei luoghi a fine lavori di coltivazione deve essere compatibile e propedeutico alla realizzazione delle opere di recupero.

 

5.         Il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all’inizio dell’attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti e abbia specifico e preventivo assenso delle autorità competenti.

 6.     E’ considerata opera di recupero ambientale connessa all’attività estrattiva ai sensi delle presenti disposizioni, il colmamento, anche parziale, delle depressioni di cava, a condizione che tale opera:

            a) sia prescritta per ragioni di sicurezza e stabilità dei luoghi dalle autorità competenti;

            b) sia prescritta e autorizzata dagli enti e autorità preposti alla valutazione ambientale e paesaggistica dei progetti di cava;

            c) per caratteristiche tecniche, economiche e di durata non si configuri come attività di smaltimento ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

7.         Il colmamento, anche parziale, delle depressioni di cava nell’ambito delle opere di recupero deve essere prioritariamente effettuato con i rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008. È altresì consentito l’utilizzo di materiali idonei previsti dalla normativa vigente e secondo le relative procedure autorizzative. L’utilizzo di tali materiali deve avvenire garantendo la tracciabilità e localizzazione degli stessi e la salvaguardia della salute delle popolazioni e dell’ambiente. In particolare deve essere impedito l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 9 valutano il rispetto delle condizioni di cui al presente comma e acquisiscono i pareri e gli atti di assenso necessari in merito alla idoneità dei materiali di colmamento, ivi compreso il parere dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente.

8.         Le opere di colmamento eseguite con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008, sono considerate in ogni caso attività di smaltimento dei rifiuti e non rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni.

 

Art. 17

Obblighi e adempimenti dell’esercente

1          L’esercente di cava è tenuto a osservare gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

2.         L’esercente ha l’obbligo di acquisire, ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva e dell’utilizzo delle pertinenze di cava, ogni ulteriore parere e/o atto di assenso non acquisito durante le procedure di cui all’articolo 9, previsti da altra normativa in materia, nonché a curare che gli stessi siano vigenti per l’intera durata dell’esercizio.

3.         Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità.

4.         Il rilascio e l’effettiva validità dell’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva e alla realizzazione delle opere di recupero ambientale è condizionato alla prestazione in favore del comune territorialmente competente, fatto salvo il caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, (1)  di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell’area oggetto dell’attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza. Le garanzie finanziarie devono avere validità fino al termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione e comunque per tutta la durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni. E’ consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore alla durata dell’autorizzazione, purché l’esercizio di attività estrattiva sia sempre svolto  in presenza di valida garanzia maggiorata di due anni, nonché nel rispetto del comma 4bis del presente articolo. (2) Qualora il progetto di coltivazione autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria di cui al presente comma può essere rilasciata per singolo lotto di coltivazione. In tal caso, l’esercizio dell’attività estrattiva è consentito limitatamente a quei lotti per i quali il titolare ha prodotto garanzia finanziaria. La garanzia è svincolata in misura proporzionale, qualora l’esercente abbia effettuato le opere di ripristino e/o recupero ambientale su parte dell’area di cava autorizzata in anticipo rispetto al progetto d coltivazione e recupero ambientale autorizzato.

4bis. Ove l’esercente presti garanzie finanziarie ciascuna per periodi di durata inferiore a quella complessiva autorizzata e comunque non inferiore ai cinque anni maggiorati di due, lo stesso provvede entro il termine di due anni dalla scadenza a prolungarne la validità, in modo da garantire che l’attività estrattiva o di ricerca sia sempre svolta in presenza di fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell’articolo 12, e pertanto, la sua violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 33, commi 4 e 6. (3)


4ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4bis, relative alla prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell’area oggetto dell’attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza, si applicano altresì alle attività estrattive o di ricerca in esercizio, autorizzate ai sensi della legge regionale 22 maggio 1987, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave). (4)

5.         L’esercente è tenuto a fornire alla Regione e al comune ogni informazione richiesta in ordine all’attività esercitata, anche ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.

 6.      Entro il 31 marzo di ogni anno, ai fini statistici e della pianificazione di settore, l’esercente è tenuto a fornire alla Regione e al comune competente, mediante apposita relazione, le seguenti informazioni e correlata documentazione aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente:

            a) il calcolo delle superfici e dei volumi già estratti;

            b) il piano quotato dell’area di cava;

            c) il volume del giacimento rimanente, documentato mediante una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000;

            d) la scheda statistica dell’anno di riferimento.

 7.     La relazione di cui al comma 6, con l’allegata documentazione concernente l’andamento dell’attività, deve essere prodotta in forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000, a firma congiunta del direttore dei lavori e dell’esercente.

8.          La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per le attività estrattive, determina e aggiorna con proprio atto le modalità di presentazione e i contenuti della documentazione di cui ai commi 6 e 7.

9.          L’esercente è tenuto a consentire l’accesso in cava alle autorità competenti per le attività di vigilanza e controllo.

10.          L’esercente l’attività estrattiva è tenuto a comunicare al comune e alla competente struttura regionale ogni sospensione e successiva ripresa dell’attività estrattiva.

(1) Parole aggiunte dalla l.r. 35/2020 , art. 33, comma 1, lett. a)

(2) Parole aggiunte dalla l.r. 35/2020 , art. 33, comma 1, lett. b)

(3) Comma aggiunto dalla l.r. 35/2020 , art. 33, comma 2.

(4) Comma aggiunto dalla l.r. 35/2020 , art. 33, comma 2.

 

 

Art. 18

Varianti al progetto di coltivazione

1.         Fatti salvi i provvedimenti imposti dall’autorità competente ai sensi del titolo XVII del d.p.r. 128/1959, le varianti sostanziali al progetto di coltivazione e recupero autorizzato sono sottoposte all’autorizzazione di cui all’articolo 9 e successivi su richiesta dell’esercente.

2.         Sono considerate in ogni caso varianti sostanziali i progetti di coltivazione che prevedano l’estensione della coltivazione mineraria in aree esterne al perimetro di cava autorizzato.

3.     Fermo restando quanto disposto al comma 2, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza o un più razionale approntamento dei luoghi per le opere di recupero ambientale non sono considerate varianti sostanziali:

            a) i progetti di eliminazione dei setti di separazione tra cave confinanti;

            b) la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale;

            c) la riduzione delle distanze minime da infrastrutture di cui all’articolo 36;

            d) approfondimenti e ampliamenti, nell’ambito del perimetro di cava già autorizzata, nella misura strettamente necessaria alla messa in sicurezza della cava e per ragioni tecniche riferibili alle particolari caratteristiche del giacimento coltivato.

4.         Il comune, previa rimodulazione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4, acquisisce pareri, nulla osta e gli assensi eventualmente richiesti dalle normative vigenti e autorizza con proprio nulla osta le varianti non sostanziali.

 

Art. 19

Adempimenti conseguenti all’ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero

1          Al termine della coltivazione e della realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate, il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione al comune interessato inviando una relazione, planimetria quotata, sezioni principali e rilievo fotografico che documentino le opere di recupero realizzate.

2.       Entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, in assenza della comunicazione di cui al comma 1, il comune diffida il titolare all’esecuzione delle opere di recupero previste nel progetto autorizzato. Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di notifica della suddetta diffida, il comune procede secondo i commi 3, 4, e 5, previa verifica dello stato dei luoghi.

3.         Il comune interessato convoca il titolare dell’autorizzazione o delegato, effettua un sopralluogo al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione e recupero realizzati a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione e nel relativo progetto di coltivazione e recupero. Ai fini della verifica delle opere di recupero ambientale di cui al presente articolo, il comune competente può richiedere ed effettuare, a carico dell’esercente e dei proprietari dei terreni, tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Le risultanze del sopralluogo e delle verifiche effettuate sono riportate in un unico verbale e sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

4.         Sulla base delle risultanze del verbale di cui al comma 3, il comune emette provvedimento di cessazione della cava e di svincolo delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4, ovvero intima al titolare la regolare esecuzione, entro un congruo termine, delle opere necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e prescrizioni disposti, dall’autorizzazione e ogni altra opera finalizzata a garantire lo stato di sicurezza dei luoghi. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente, anche mediante incameramento, quale acconto, delle somme depositate a garanzia.

5.         Il comune procede allo svincolo, totale o parziale, delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4, a seguito di specifica richiesta dell’esercente, solo a conclusione della verifica dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

 

Art. 20

Trasferimento e subentro nella coltivazione

1.         L’autorizzazione all’attività estrattiva è personale e può essere ceduta a terzi che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene solo con il preventivo assenso dell’autorità competente di cui all’articolo 9.

2.         Al fine di ottenere l’assenso di cui al comma 1, l’esercente e il subentrante chiedono al comune rispettivamente il trasferimento e il subentro nella titolarità dell’autorizzazione, presentando domanda corredata del titolo e della documentazione comprovante l’idoneità tecnica ed economica del subentrante, nonché di una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000.

3.         Il comune provvede emanando apposito provvedimento di trasferimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 2 e a condizione che il subentrante effettui il rinnovo delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4.

4.         L’autorizzazione al trasferimento nella coltivazione è subordinata all’accettazione di tutte le prescrizioni autorizzatorie e di legge.

 

Art. 21

Pertinenze di cava e impianti connessi

1.         Le pertinenze di cava devono essere puntualmente descritte e individuate nelle caratteristiche, dimensioni e dislocazione nella documentazione di cui all’articolo 11 e sono autorizzate, in deroga alle vigenti norme urbanistiche, con il provvedimento di cui all’articolo 9.

2.         Le eventuali variazioni o modifica delle pertinenze di cava, a esclusione delle modifiche che comportano l’interessamento di nuove superfici esterne al perimetro di cava autorizzato, sono soggette all’approvazione del comune competente, che valuta se acquisire pareri e/o atti di assenso eventualmente necessari.

3.         Gli impianti di produzione calcestruzzi, conglomerati bituminosi o recupero rifiuti inerti non pericolosi, sono ammessi all’interno del perimetro di cava, previa acquisizione di tutti gli atti di assenso e pareri previsti dalla normativa vigente e a seguito di nulla osta del comune e a condizione che la realizzazione degli stessi sia compatibile con il prosieguo dell’attività estrattiva e con le opere di recupero ambientale previste. Nel caso di realizzazione di tali impianti, l’esercente deve aggiornare il piano di coltivazione e recupero e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare le possibili interferenze tra le attività. A tal fine, tali impianti devono essere separati dall’attività di cava a mezzo di apposita recinzione.

4.         La modifica delle pertinenze di cava, ivi compresi gli edifici, gli impianti fissi e mobili al servizio della cava, nonché gli impianti destinati alla prima lavorazione del materiale estratto, è soggetta all’approvazione del comune competente.

 

Art. 22

Autorizzazione alla ricerca

1.         L’autorizzazione alla ricerca di sostanze minerali di cava è rilasciata dal comune competente per territorio.

2.         Il soggetto proponente presenta al comune competente la domanda di autorizzazione all’attività di ricerca, corredata da una relazione tecnico-economica e relazione geologica indicante le zone interessate, il progetto di ricerca e di ripristino, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e il calcolo dei costi delle opere di ricerca e ripristino. Il progetto di ricerca e ripristino è finalizzato all’individuazione e caratterizzazione del giacimento in un’area e prevede, in particolare, la quantificazione dei volumi e le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali estratti, la viabilità di servizio e gli interventi di recupero.

3.         L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa di cui alla l. 241/1990.

4.         L’autorizzazione contiene le prescrizioni per lo svolgimento dell’attività di ricerca e per la successiva risistemazione dell’area, nonché gli estremi della garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.

5.         L’autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria l’autorizzazione di cui all’ articolo 9.

6.         Prima dell’inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al comune interessato la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall’articolo 28 del d.p.r. 128/1959.

7.         In caso di esito positivo della ricerca, il ricercatore presenta al comune e alla Regione i risultati della stessa. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, si procede come prescritto dagli articoli 9 e successivi delle presenti disposizioni.

8.      L’autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore a un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa adeguata motivazione.

9.         Quando i terreni sui quali s’intende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in attività e i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dell’attività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche degli scarti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

10.       La Regione, eseguiti i necessari accertamenti a seguito di quanto previsto al comma 7, può inserire i terreni oggetto di ricerca nelle aree suscettibili di attività estrattiva del PRAE di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a).

 

Art. 23

Risarcimento del danno conseguente alle attività di ricerca

1.         Il ricercatore ha l’obbligo di risarcire i danni cagionati dalla ricerca al proprietario dei terreni interessati.

2.         In caso di contestazione sull’entità dei danni, il comune competente stabilisce d’ufficio, provvisoriamente, l’ammontare del deposito cauzionale da versare, eseguito il quale il ricercatore e l’esercente possono dare esecuzione ai lavori.

 

Art. 24

Cave di prestito

1.         Fatta salva l’applicazione del d.m. 203/2003 e della l.r. 23/2006, l’apertura delle cave di prestito per l’estrazione di inerti è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 9 a condizione che si riveli indispensabile alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale, comunale. E’ comunque vietata l’apertura di cave di prestito qualora nel raggio di 50 km dal sito di realizzazione dell’opera vi sia una cava autorizzata per l’estrazione di materiale idoneo.

2.         Alla domanda di autorizzazione, oltre agli elaborati di cui all’articolo 11, è allegata una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso a una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell’opera da realizzare.

3.         L’esercizio dell’attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell’opera cui la cava stessa è finalizzata.

4.         Tutto il materiale inerte scavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell’opera pubblica o impiegato per il recupero del sito estrattivo, pena la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 30.

 

CAPO IV

FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE

Art. 25

Catasto delle attività estrattive

1          E’ istituito presso la competente struttura della Regione, il Catasto delle attività estrattive.

2          Il Catasto delle attività estrattive provvede al censimento delle cave attive, cessate e delle cave dismesse comprensivo dello stato giuridico, realizza il sistema informativo geografico e pubblica la localizzazione delle attività estrattive tramite gli strumenti cartografici regionali, effettua il monitoraggio delle produzioni di materiali avvalendosi della documentazione inviata di cui all’articolo 17, comma 6. A tal fine, i comuni notificano tempestivamente ogni provvedimento di cui agli articoli 9 e successivi.

 

Art. 26

Consulta regionale per le attività estrattive

1.         È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al settore estrattivo nonché supporto per la redazione e aggiornamento del PRAE, al fine di definire gli obiettivi e verificare lo stato di attuazione del PRAE.

2.         Alla Consulta competono:

           a) la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e l’aggiornamento dei dati afferenti le attività estrattive della Regione;

           b) l’osservazione dell’andamento delle attività economiche e di ricerca legate alle attività estrattive.

3.       La Consulta, in particolare, provvede a elaborare:

           a) le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo di vigenza del PRAE;

            b) la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali, nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l’utilizzazione delle aree interessate nell’arco di un decennio, con le relative tabelle;

            c) la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal d.m. 203/2003 e dalla l.r. 23/2006, nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 199 del d.lgs. 152/2006;

            d) la promozione di incontri, studi e dibattiti;

            e) il supporto consultivo alla Giunta regionale nell’elaborazione del PRAE e suo aggiornamento e nel monitoraggio della sua attuazione e nella determinazione degli oneri di cui all’articolo 10;

            f) presentare alla struttura regionale competente proposte concernenti la programmazione dell’attività estrattiva nonché l’adeguamento della legislazione di settore vigente;

            g) la redazione di pareri su ogni altra questione di interesse del settore, ove richiesto dalla Regione.

 

4.         La Consulta è composta dall’assessore regionale del settore o un suo delegato, che la presiede, dal dirigente della struttura regionale competente, da un rappresentante dell’A.N.C.I., da cinque tecnici qualificati nella materia mineraria, economica, giuridica, urbanistico-ambientale e geologica, designati dagli ordini professionali, cinque esperti nelle medesime materie designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive e da un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale.

5.         In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, provvede a designare i componenti della Consulta, che partecipano a titolo gratuito.

6. I componenti di cui al comma 4, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta, decadono dall’incarico. La Consulta è rinnovata ogni cinque anni, con la possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato.

 

Art. 27

Censimento delle aree estrattive e dismesse

1          Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti, pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate, contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà.

            2. Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le priorità in base ai seguenti criteri:

            a) riduzione dei rischi per la sicurezza e salute della popolazione;

            b) riduzione della pericolosità idrogeologica;

            c) caratteristiche e dimensioni del sito;

            d) grado di naturalizzazione e ruolo ecologico del sito;

            e) localizzazione e stato giuridico del sito;

            f) caratteristiche e qualità dell’ambito paesaggistico;

            g) densità di cave dismesse sul territorio comunale;

            h) interferenza con aree residenziali;

            i) grado di infrastrutturazione dell’area.

3.         Il censimento di cui al comma 1 individua le cave dismesse suscettibili di riattivazione di cui all’articolo 13.

4.         La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, con priorità per quelli all’interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE.

5.         Nelle aree di cui al presente articolo, il comune competente, di concerto con la Regione, qualora siano rilevati pericoli per la pubblica sicurezza e/o situazioni di emergenza igienico-sanitaria, intima al proprietario dei terreni o agli aventi diritto di eseguire, entro il termine coerente con le caratteristiche e complessità degli interventi previsti, le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua i suddetti interventi con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo.

 

Art. 28

Attività formativa e formazione del personale che opera nel settore estrattivo

1.        La Regione promuove e supporta la formazione e l’aggiornamento professionale del personale con mansioni afferenti alle competenze previste dalle presenti disposizioni, in servizio presso la Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni.

2          La Regione promuove e supporta la formazione, l’informazione e l’aggiornamento professionale per gli esercenti, per i direttori responsabili e per il personale addetto all’uso dell’esplosivo nella coltivazione di cava.

 

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29

Funzione di vigilanza e di polizia mineraria

1.      Fatte salve le competenze delle Forze di Polizia e della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale, sono esercitate dai comuni, anche in forma associata:

            a) le funzioni di vigilanza sull’attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell’autorizzazione;

            b) le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959, ivi comprese quelle già di competenza dell’ingegnere capo.

 

2.         I comuni, per le funzioni di cui al comma 1 si avvalgono dei Corpi di Polizia dello Stato, delle aziende sanitarie locali, della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e dell’ARPA Puglia, ciascuno secondo la propria competenza.

3.         Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al d.p.r. 128/1959, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e al d.lgs. 81/2008, sono esercitate dalle aziende sanitarie locali.

4.         La Regione predispone ed emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, specifiche linee guida al fine di supportare i soggetti preposti e uniformare l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 29.

5.         La Regione promuove specifici accordi e protocolli d’intesa tra i soggetti di cui ai commi 2 e 3 al fine di coordinare le attività di vigilanza e polizia mineraria sulle attività estrattive. 

 

Art. 30

Sospensione e decadenza dell’autorizzazione

1.        Il comune diffida l’esercente ad adempiere entro un termine, pena la sospensione dell’attività estrattiva, per:

           a) interruzione dell’attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune competente;

            b) realizzazione interventi in difformità dal progetto di coltivazione autorizzato;

            c) verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni ritenute tali dalle autorità competenti;

            d) inosservanza delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro e inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 9;

            e) mancato conseguimento e/o rinnovo delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi del titolo di cui all’articolo 9, necessari all’esercizio dell’attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze, ivi comprese le verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica;

            f) mancata ottemperanza all’obbligo di fornire le informazioni e documentazione di cui all’articolo 17;

            g) mancato versamento degli oneri di cui all’articolo 10.

 

2.        Il comune ordina la sospensione immediata dell’attività estrattiva qualora:

            a) accerti l’attività estrattiva abusiva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m);

            b) l’esercente non abbia più requisiti tecnici ed economici necessari per l’esercizio dell’attività estrattiva;

            c) l’esercente non abbia la disponibilità giuridica dei terreni soggetti ad attività estrattiva;

            d) l’esercente abbia trasferito l’autorizzazione senza preventivo assenso del comune competente;

            e) l’esercente non rinnovi la validità della garanzia finanziaria di cui all’articolo 17, comma 4;

            f) si accerti la mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;

         g) siano necessari accertamenti istruttori, anche in materia di sicurezza idrogeologica, ambientale, del lavoro o propedeutici all’adozione del provvedimento di decadenza o di revoca.

3.     Il comune adotta il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’attività estrattiva ove l’interessato non provveda nei termini prescritti a porre in essere i necessari adempimenti e a conformarsi agli obblighi di legge e prescrizioni del titolo autorizzativo ordinati al fine di riprendere l’attività estrattiva. La decadenza dell’autorizzazione all’attività estrattiva è altresì disposta per reiterata violazione degli obblighi di cui alle presenti disposizioni.

 

Art. 31

Revoca dell’autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o qualora sia intervenuta un’alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata, tale da rendere pericoloso il proseguimento dell’attività estrattiva o tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, può essere disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione. La revoca è adottata dalle amministrazioni competenti, anche in forma associata, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui all’articolo 9.

 

Art. 32

Obbligo di ripristino delle aree soggette ad attività estrattiva abusiva e in difformità

1          Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all’articolo 19.

2.    Il comune, solo qualora le aree interessate dalla coltivazione abusiva ricadano nelle aree suscettibili di attività estrattiva di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), del PRAE, può valutare istanza ai sensi dell’articolo 9, previa attestazione di avvenuto pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 33 e verifica dell’avvenuto adempimento di ogni altro obbligo di legge previsto. In tal caso, l’obbligo alla messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, può essere sospeso previa prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del progetto di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell’attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza aventi validità fino al termine stabilito dal comune competente e comunque, fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell’ente garantito.

3.         Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi ritenuti necessari con addebito delle spese ai soggetti interessati, ai proprietari o agli aventi diritto sulle aree.

 

Art. 33

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti, anche in forma associata, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. L’entità della sanzione è determinata secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Costituiscono elementi per valutare la gravità della violazione:

            a) entità delle aree e volumetria interessate dallo scavo abusivo e/o in difformità;

            b) sensibilità ambientale e paesaggistica delle aree interessate;

            c) valore commerciale dei materiali di cava estratti;

            d) compresenza di più violazioni di legge poste in essere;

            e) disponibilità delle aree interessate dalle violazioni.

 

2.         Chiunque eserciti l’attività estrattiva abusiva è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di cinque e massima di dieci volte il valore degli oneri di cui all’articolo 10 e comunque, non inferiore a euro 20 mila.

3.         L’esercente che effettui l’attività estrattiva abusiva in aree suscettibili di attività estrattiva di cui all’articolo 7, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del triplo e massima del quintuplo del valore degli oneri di cui all’articolo 10 e, comunque, non inferiore a euro 10 mila.

4.         L’esercente che effettui l’attività estrattiva in difformità, o effettui attività di approfondimento di cava oltre la quota autorizzata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del triplo del valore della tariffa applicata alla tipologia del materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 5 mila.

5.         Il mancato versamento degli oneri finanziari di cui all’articolo 10 comporta l’aumento degli stessi nella misura pari al:

         a)    5 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine disposto nel regolamento;

         b) 15 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

        c) 30 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b). Decorso inutilmente il termine di cui alla presente lettera c), la Regione provvede alla riscossione del contributo, nella misura del doppio del dovuto, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili tra loro.

6.         Chiunque eserciti attività di ricerca di materiali di cava in mancanza o in difformità del permesso di cui all’articolo 19, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10 mila fermo restando l’obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

7.         La sanzione è determinata tenendo conto dell’ammontare degli oneri di cui all’articolo 10 vigente al momento in cui è stata accertata la violazione.

8.         Chiunque trasgredisca all’obbligo di consentire l’accesso per ispezioni e controlli o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 76 del d.p.r. 445/2000.

9.         Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono periodicamente aggiornate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per le attività estrattive.

10.       I proventi delle sanzioni amministrative previste dl presente articolo sono destinati, fino alla concorrenza del 50 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari, per investimenti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, per l’attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area coltivata.

 

Art. 34

Patrimonio indisponibile della Regione

1.         Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

2.         Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione, per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal PRAE, la Regione su istanza del comune invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l’avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

3.         In quest’ultimo caso la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, la idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa e comunque nel rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

4.         La disposizione di cui al comma 3, si applica anche nei casi di decadenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 30, qualora il titolare di quest’ ultima sia proprietario del fondo.

5.         Qualora il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale procede analogamente a quanto previsto dai commi 2 e 3, per l’ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

6.         Il concessionario subentrante nell’esercizio della cava è tenuto a corrispondere all’avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile, presso la cava.

7.         I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma 6.

8          Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Regione, tenendo conto delle dimensioni e dell’attività svolta dai singoli stabilimenti.

 

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Disposizioni transitorie e finali

1.         Le attività estrattive in possesso di atto formale di autorizzazione, ai sensi della l.r. 37/1985, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono fino al completamento del piano di coltivazione e recupero autorizzato.

2.         I procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, proseguono il loro iter presso la competente struttura regionale secondo le disposizioni di cui alla l.r. 37/1985, ivi compresi i procedimenti inerenti le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 37/1985, per le quali è stata presentata istanza ai sensi della legge regionale 23 novembre 2016, n. 33 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 ”Disposizioni in materia di attività estrattiva”).

3.         Fino all’approvazione del nuovo PRAE o di una sua variante secondo le modalità previste dall’articolo 8, conservano efficacia le disposizioni contenute nel PRAE vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4.         Le procedure relative alla formazione e approvazione dei piani attuativi del PRAE già avviate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, proseguono il loro iter sino alla conclusione secondo le norme del PRAE vigente al momento della loro attivazione.

5          Le attività estrattive in esercizio ai sensi della l.r. 37/1985 che non hanno ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA, inoltrano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 33/2016. Trascorso detto termine i titoli autorizzativi sono decaduti e viene dato corso alle procedure di estinzione del sito estrattivo.

6.         All’allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, nell’elenco B.3, dopo la lettera B.3.m) è aggiunta la seguente:

       “B.3.m bis) cave e torbiere con meno di 500 mila mc/anno di materiale estratto e/o di area interessata inferiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inseriti all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza.”.

 

Art. 36

Distanze di sicurezza dalle infrastrutture

1. Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e la stabilità di pubblici e privati manufatti, è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a:

            a) 10 metri da strade di uso pubblico non carrozzabili, dai luoghi cinti da muro ad uso pubblico, da terreni a confine con privati, salvo espressa autorizzazione;

            b) 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabile, autostrade, tranvie, corsi d’acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche che non siano ad esclusivo uso dell’attività estrattiva;

            c) 50 metri da ferrovie, da opere di difesa dei corsi d’acqua, da sorgenti, da acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

 

2.         Le distanze individuate si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dello scavo.

3.         A istanza del titolare di cava, il comune competente può autorizzare interventi in deroga alle predette distanze, quando le condizioni di sicurezza lo consentono e sentiti gli organi preposti e/o i soggetti interessati.

 

Art. 37

Abrogazioni, modificazioni e rinvio

1.         È abrogata la legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave).

2.         Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva).

3.         E’ abrogato l’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

4          Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si osservano le norme statali in materia di attività estrattive.

 

Art. 38

Dotazioni finanziarie

1. Le entrate a disposizione della Regione Puglia, previste dall’articolo 10, comma 6, introitate nel capitolo di entrata n. 3061150 (titolo 3, tipologia 100, categoria 3) sono destinate a finanziare: nella misura del 70 per cento, la missione 14, programma 1, titolo 2, per le spese per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all’innovazione tecnologico e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse, e nella misura del 30 per cento per le spese in conto corrente di cui il 20 per cento alla missione 14, programma 1, titolo 1, per spese inerenti la gestione e di promozione delle attività estrattive (l.r. 31/2007) e per incentivi economici annuali agli enti locali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive e il 10 per cento alla missione 15, programma 2, titolo 1, per le attività di formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo, autorizzando la relativa variazione al bilancio di previsione, nei limiti dello stanziamento già previsto nel bilancio previsionale vigente.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, dellalegge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.