IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art.44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7“Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
330 del 10/03/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.
1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private” e ss.mm.ii. (d’ora in avanti, L.R.
n. 9/2017), individua:
a) le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di
cui all’art .5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017;
b) le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di cui
all’art.5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017;
c) le prestazioni erogabili nelle strutture di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art.5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017;
d) i requisiti richiesti ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio in funzione della tipologia di struttura.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) studio professionale: la sede di espletamento
dell’attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente
in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla
prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale del professionista
abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo
studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i
pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto
contrattuale basato sull’intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In
ragione della prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale, lo
studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o
societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della
società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M.
34/2013;
a1) studio odontoiatrico di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale in cui vengono erogate
prestazioni odontoiatriche considerate a minore invasività, corrispondenti
alle prestazioni di chirurgia ovvero alle procedure diagnostiche e
terapeutiche che non siano di particolare complessità, ovvero che non
comportino un rischio per la sicurezza del paziente individuate dall’Allegato
1A del presente provvedimento. Lo studio odontoiatrico di cui all’art.
5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi previsti nell’Allegato 3B del presente
provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 12,
comma 1 della L.R.
n. 9/2017e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente
con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei
professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.); La disciplina generale di cui all’art. 10, comma 4, lett.
b) della Legge n. 183/2011 sulle
S.T.P. deve necessariamente essere applicata nel senso che il numero dei soci
professionisti / la partecipazione al capitale sociale dei professionisti,
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci, non può che essere riferita a soci professionisti nella
branca di odontoiatria. (1) In
caso di gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati
nella comunicazione e nel nulla osta i nominativi degli intestatari del
medesimo provvedimento (3) Qualora per particolari patologie o interventi, il
medico/odontoiatra titolare dello studio professionale decida di avvalersi
dell’ausilio di altro professionista anche di altra branca medica e sanitaria,
dovrà prevederlo direttamente nel piano di cura, informandone preventivamente
il paziente”. (5)
a2) studio odontoiatrico di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale attrezzato per erogare
prestazioni odontoiatriche considerate a media invasività, corrispondenti alle
prestazioni di chirurgia, ovvero alle procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del
paziente individuate dall’Allegato 2A al presente provvedimento, con la
possibilità di erogare anche le prestazioni di cui all’Allegato 1A del
presente provvedimento. Lo studio odontoiatrico di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell’Allegato 2B del
presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 12,
comma 1 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario,
coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno
dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.); La disciplina generale di cui all’art. 10, comma 4, lett.
b) della Legge n. 183/2011 sulle
S.T.P. deve necessariamente essere applicata nel senso che il numero dei soci
professionisti / la partecipazione al capitale sociale dei professionisti,
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci, non può che essere riferita a soci professionisti nella
branca di odontoiatria. (2) In
caso di gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati
nell’istanza e nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio i nominativi
degli intestatari della medesima autorizzazione.” (4) Qualora per particolari patologie o
interventi, il medico/odontoiatra titolare dello studio professionale decida
di avvalersi dell’ausilio di altro professionista anche di altra branca medica
e sanitaria, dovrà prevederlo direttamente nel piano di cura, informandone
preventivamente il paziente”. (6)
b) struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica
di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.: presidio sanitario caratterizzato da una
complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi che opera in regime di
impresa attrezzato per l’erogazione delle prestazioni a maggiore invasività di
cui all’Allegato 3A del presente provvedimento. Fermo restando che il
Responsabile Sanitario (i.e., il Direttore sanitario) deve essere iscritto
all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo in cui insiste la
sede operativa della struttura de qua, in ottemperanza al disposto di cui
all’art. 1, comma 536 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l’apporto del
professionista sanitario abilitato non è l’elemento prevalente rispetto
all’organizzazione dei beni, strumenti ed accessori che ne fanno parte e,
pertanto, il titolare dell’ambulatorio può essere sia una persona fisica che
una persona giuridica, e nel caso di persona fisica può anche non avere il
titolo di odontoiatra. L’esercizio dell’attività sanitaria sotto forma di
impresa, sia come ditta individuale sia nelle forme societarie, anche in forma
cooperativa, in conformità ai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, è
consentito esclusivamente nell’ambito di tale tipologia di struttura
caratterizzata da una complessità organizzativa maggiore rispetto allo studio
professionale. In tale tipologia di strutture rientrano gli ambulatori
odontoiatrici collocati presso strutture pubbliche (i.e., presso strutture
ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali). Le strutture di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica si rivolgono alla generalità dei
cittadini e, pertanto, sono considerate locali aperti al pubblico. Le
prestazioni individuate dall’Allegato 3A sono erogabili in via esclusiva
nell’ambito delle anzidette strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare
anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento.
Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica devono essere in
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti
nell’Allegato 1B del presente provvedimento.
(1) Periodo aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 2,
comma 1.
(2) Periodo aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 2, comma 1.
(3) Periodo aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 2, comma 2.
(4) Periodo aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 2, comma 3.
(5) Periodo aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 2, comma 4.
(6) Periodo aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 2, comma 4.
Art. 3
Classificazione delle strutture odontoiatriche
ai fini del regime autorizzativo applicabile
1. Al fine di individuare il regime autorizzativo
applicabile alle strutture che erogano prestazioni odontoiatriche, si fa
riferimento alla seguente tripartizione:
a) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5,,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., i quali non sono sottoposti ad autorizzazione
all’esercizio ma all’obbligo di comunicazione di apertura dello studio all’ASL
territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso
il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia
il nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale;
b) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., i quasono sottoposti ad autorizzazione
all’esercizio di competenza comunale ai sensi dell’art. 8, comma 4 della
sopracitata legge;
c) le strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., le quali sono sottoposte ad autorizzazione alla
realizzazione comunale, previo parere di compatibilità al fabbisogno
regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
1.1
“I legali rappresentanti
delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi
della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui
alla L.R. n. 65/2017, e degli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero
nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 dell’art. 5 della L.R. n. 9/2017 che
intendono trasformarsi in studi
odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017,
devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di
dell’autorizzazione all’esercizio per trasformazione come studi odontoiatrici di
cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento.
(7)
1.2 Gli
ambulatori odontoiatrici autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici
ai sensi della L.R. n. 8/2004 e gli studi odontoiatrici autorizzati
all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., nei casi in cui siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni
ricomprese nell’Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino
di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni
se non previa acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di
attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1
punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento
ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B
del presente regolamento e presentazione da parte dei relativi legali
rappresentanti al Comune territorialmente competente dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in strutture di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto
1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune
territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per
trasformazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del
rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente
Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione
per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi
presentano alla competente Sezione regionale istanza di autorizzazione
all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. (8)
1.3 Nei casi in
cui l’autorizzazione comunale rilasciata agli ambulatori odontoiatrici ai sensi
della L.R. n. 8/2004 e agli studi
odontoiatrici ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., escluda l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A
del presente regolamento, le strutture de quibus possono erogare in regime
privatistico tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A del R.R. n.
5/2020, previo rilascio del
provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione
all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2.
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in
regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A,
previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedimento di
aggiornamento dell’accreditamento istituzionale. (9)
2. Alla luce della individuazione della tripartizione di cui al comma
precedente, si riporta nella tabella che segue il procedimento amministrativo
richiesto in relazione alla tipologia di struttura:
Classificazione per
|
Prestazioni
|
Requisiti |
Regime
|
livello di complessità
|
erogabili
|
strutturali, |
autorizzativo
|
delle prestazioni e
|
|
organizzativi
e |
|
della complessità
|
|
tecnologici |
|
organizzativa
|
|
Struttura di specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. |
prestazioni di cui agli
Allegati 1A, 2A e 3A |
cfr. Allegato 1B
|
- autorizzazione alla
realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di
compatibilità al fabbisogno; - autorizzazione all’esercizio di competenza
regionale. |
Studio odontoiatrico di cui
all’art. 5
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. |
prestazioni di cui agli
Allegati 1A e 2A |
cfr. Allegato 2B
|
-autorizzazione
all’esercizio di competenza comunale. |
Studio odontoiatrico di cui
all’art. 5,
comma 6 dellaL.R.
n. 9/2017 |
prestazioni di cui
all’Allegato 1A |
cfr. Allegato 3B
|
- comunicazione di inizio
attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da
parte del SISP competente. |
(7) Comma aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 3, comma 1.
(8) Comma aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 3, comma 1.
(9) Comma aggiunto dal R.R.
n.6/2021, art. 3, comma 1.
Art. 4
Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore,
media e maggiore invasività
1. Qualora siano indispensabili specifici standard di sicurezza
per i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria o con disturbi del
comportamento) e/o più complessi clinicamente -quindi nelle ipotesi in cui
sussista un rischio statisticamente non trascurabile di complicanze
post-intervento che richiedano un periodo di osservazione di oltre 24 ore dal
termine della procedura -sia le prestazioni di cui all’Allegato 3A sia le
prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento possono
essere erogate esclusivamente in strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica di cui all’art 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. che, inoltre, siano attrezzate secondo gli standard
di sicurezza dell’ambulatorio “protetto” (corrispondenti alle strutture
ambulatoriali collocate all’interno di presidi di ricovero per acuti, di presidi
periferici di strutture di ricovero per acuti e di PTA).
2. Si individuano i seguenti criteri per la distinzione delle
prestazioni a minore, media e maggiore invasività:
2.1 Sono considerate a minore invasività le procedure
diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito
indicati:
a) non apertura chirurgica delle sierose;
b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni
infettive;
c) rischio statisticamente trascurabile di
complicanze immediate;
d) interventi che non
comportano sedazione farmacologica profonda.
2.2 Sono considerate a media invasività tutte le procedure
diagnostiche e terapeutiche per le quali non ricorrono i criteri indicati nei
punti 2.1. e 2.3 di cui al presente comma.
2.3. Sono considerate a maggiore invasività le procedure
diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfino i seguenti criteri:
a) complessità tecnica delle prestazioni;
b)
tecniche e complessità dell’atto anestesiologico;
c) rischio
statisticamente trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano,
di regola
un periodo di osservazione entro le 24 ore dal
termine della procedura.
2.4. Ai fini della presa in carico del paziente, la
valutazione della situazione clinica del paziente medesimo è di competenza
esclusiva dell’odontoiatra. È di responsabilità esclusiva dell’odontoiatra la
valutazione delle ipotesi di cui al comma 1 in cui siano indispensabili
specifici standard di sicurezza per i pazienti fragili (i.e., con disabilità
psicomotoria o con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente,
quindi nei casi in cui si configuri un rischio statisticamente non
trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano un periodo di
osservazione di oltre 24 ore dal termine della procedura.
Art. 5
Produzione emocomponenti per uso non
trasfusionale
1. La produzione degli emocomponenti per uso non
trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro
della Salute 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.
2. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono
essere prodotti dalle strutture odontoiatriche di cui al presente regolamento,
previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Azienda sanitaria
territorialmente competente, secondo il modello riportato nell’allegato della
deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 5 giugno 2018.
Art. 6
Individuazione dei requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici in funzione della tipologia di struttura
odontoiatrica
1. Alla luce della classificazione delle strutture che
erogano prestazioni odontoiatriche di cui all’art. 2 del presente provvedimento,
si individuano:
a) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. che erogano le prestazioni odontoiatriche a minore
invasività individuate nell’Allegato 1A del presente provvedimento e che
devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici di cui all’Allegato 3B del presente provvedimento;
b) gli studi odontoiatrici di cui all’art.5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. che possono erogare, oltre alle prestazioni
odontoiatriche a minore invasività individuate nell’Allegato 1A, anche le
prestazioni a media invasività individuate nell’ Allegato 2A provvedimento e
che devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici di cui all’Allegato 2B del presente provvedimento;
c) le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica
di cui all’art. 5,
comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. che, oltre alle prestazioni odontoiatriche a
minore invasività individuate nell’Allegato 1A ed a quelle a media invasività
individuate nell’Allegato 2A del presente provvedimento, possono erogare le
prestazioni odontoiatriche a maggiore invasività individuate nell’Allegato 3A
del presente provvedimento e che devono essere in possesso dei requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici di cui all’Allegato 1B del presente
provvedimento.
2. La sottosezione B.01.10 (“Odontoiatria”)
della Sezione “B” (“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici
per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale”) del Regolamento
Regionale 5 febbraio 2010, n. 3 è abrogata.
3. Con provvedimento di Giunta Regionale possono essere
stabilite eventuali modifiche e/o integrazioni agli elenchi di prestazioni di
cui agli Allegati 1A, 2A e 3°, sentiti gi Ordini provinciali.
Art. 7
Requisiti previsti ai fini dell’accreditamento
1. I requisiti di accreditamento di cui al presente comma
si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all’esercizio,
corrispondenti alle strutture di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2 ed a quelle di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., soggetti a mero nulla osta da parte del Servizio di
igiene pubblica dell’ASL territorialmente competente, non sono accreditabili, in
quanto i medesimi non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 3,
comma 3 del R.R.
n. 16/2019 (Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali
di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sino a
conclusione del processo di revisione dei requisiti minimi per l’autorizzazione
all’esercizio previsti dal R.R.
n. 3/2010, con riferimento alle strutture di cui all’art. 5, comma 1, punto
1.6.2 ed a quelle di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., unitamente ai requisiti ulteriori previsti dai
Manuali di accreditamento, costituiscono requisiti di accreditamento i requisiti
ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali di tipo
quantitativo/dimensionale, ovvero richiedenti specifiche condizioni
organizzative, status giuridici o professionali previsti dal R.R.
n. 3/2010, ai fini dell’accreditamento nella colonna di destra della Sezione
“A” (Requisiti generali) e della Sezione “B” (Requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale) -Sottosezione B.01.01 (Assistenza
specialistica ambulatoriale), applicabili in quanto compatibili e per quanto non
diversamente disciplinato dal presente regolamento.
3. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
R.R.
n. 16/2019 si applicano i requisiti previsti dai Manuali di
accreditamento nei tempi e modi stabiliti dall’art. 2
del R.R.
n. 16/2019 e, fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma del presente
articolo, ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento sono abrogate le norme
statuenti i requisiti ulteriori di qualità e di processo previsti ai fini
dell’accreditamento nella colonna di destra della Sezione A (Requisiti generali)
del R.R.
n. 3/2010,
Art. 8
Fabbisogno
1. Gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e,
pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai
fini del rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio. Ai fini
dell’accreditamento istituzionale, gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti a fabbisogno. Fino alla determinazione
del fabbisogno ai fini dell’accreditamento rispetto alle strutture già
accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento (da
definirsi con successivo provvedimento di giunta regionale entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento, sentite le Commissioni Albo
Odontoiatri provinciali), sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell’art.
3,
comma 32 della L.R.
n. 40/2007.
2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di
prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime
privatistico relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017e s.m.i. deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni
500.000 abitanti (o frazione superiore a 250.000 abitanti) per ASL. Con
provvedimento di giunta regionale potranno essere approvate eventuali modifiche
ai fini della determinazione del succitato fabbisogno.
3. Gli ambulatori di odontostomatologia da autorizzare ai
sensi dell’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. nell’ambito di strutture pubbliche (i.e., presso
strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) non sono
soggetti al fabbisogno; pertanto i suddetti ambulatori non scontano la verifica
di compatibilità con il fabbisogno regionale ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione (propedeutica all’autorizzazione
all’esercizio) e sono esclusi dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del
rilascio ai soggetti privati dell’autorizzazione all’esercizio di cui al
precedente comma 2 nonché dell’accreditamento istituzionale.
4. Le strutture autorizzate quali ambulatori
odontoiatrici ai sensi della L.R.
n. 8/2004 e della L.R.
n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 65/2017, ovvero quali studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai
sensi dell’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 come modificata dalla L.R.
n. 65/2017 in entrambi i casi senza previa autorizzazione alla realizzazione
e verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, non concorrono alla
determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio
e dell’accreditamento istituzionale degli ambulatori odontoiatrici di cui all’
art. 5,
comma 1, punto 1.6.2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. nelle seguenti ipotesi:
a) se attivate alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento nell’ambito di strutture pubbliche;
b) se collocate presso strutture di ricovero per acuti
private che siano state accreditate per l’erogazione delle prestazioni
odontoiatriche alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
c) se collocate presso strutture di ricovero per acuti
private che siano state accreditate per la disciplina di Chirurgia
Maxillo-facciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 9
Criteri per la valutazione delle richieste di
verifica di compatibilità
1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai
Comuni ai sensi dell’art. 7,
comma 2 della L.R.
n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione
di strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art.
5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.L.R.
n. 9/2017 R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito
nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale di volta in volta
maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale
di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire
l’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della
localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse
strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel
territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il
criterio della localizzazione è verificato, in conformità all’art. 7
comma 3 della L.R.
n. 9/2017 sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della
tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale.
2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di
tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e
della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale
residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste, il Servizio regionale
competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai
progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei
parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n.
2037 del 07/11/2013.
Art. 10
Disciplina transitoria (11)
1. Ai sensi dell’art. 5,
comma 7 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero
nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,
ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento
possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020,
salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo
stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata
dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del
presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti
strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo.
2. I legali rappresentanti delle
strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della
L.R.
n. 8/2004 e della L.R.
n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza
di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di
cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui
l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in
capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di
cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale
forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo
restando l’obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro
e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo
del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è
presente la struttura odontoiatrica. Le forme societarie dovranno essere
autorizzate secondo la tipologia prevista dal presente regolamento. (12)
3. I
legali rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai
sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 come modificata dalla
L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai
sensi del sopracitato articolo entro il termine del 30/09/2021, allegandovi
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi
in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata
rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le
strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere
gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente
provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di conferma
dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali
variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della
provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Nelle ipotesi in cui i
legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P.,
anteriormente alla data di entrata in vigore delR.R.
n. 5/2020 abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio al
Comune territorialmente competente ovvero abbiano ottenuto il parere preventivo
favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente,
tali strutture sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando il possesso
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato
2B del presente regolamento.” (13)
4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l’aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’eserci¬zio, nelle ipotesi
previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. Qualora il
Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti
strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all’Allegato 2B, fatta salva
la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del
presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all’art. 14
(Sanzioni) della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
5. In deroga ai requisiti strutturali previsti
dall’Allegato 2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale
che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri
quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale se-parato da utilizzare per la
decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici
può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati
rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna
di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01
“Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento
Regionale 5 febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall’Allegato
3B del presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata
in vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di
appar¬tenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al
soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di
apertura dello studio di cui all’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in
possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del pre¬sente
regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla
quale trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
1B del pre-sente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso
strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e
poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per
il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno
9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per
la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi
medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano
stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa
(colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione
B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento
Regionale 5 febbraio 2010, n. 3).
6. La mancata presentazione dell’istanza di cui ai
commi 2 e 3 entro i termini previsti dal presente re¬golamento è da intendersi
quale ipotesi di rinuncia all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9,
comma 4, lett. c) della L.R.
n. 9/2017 comportante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio
che è dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito
provvedimento. In ogni caso, a far data dal 31/12/2020 è vietata l’erogazione
delle prestazioni previste nell’Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in
possesso del
mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non
abbiano presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione
all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente
competente.
7. I legali rappresentanti delle strutture
accreditate di cui ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente
Sezione regionale l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione
all’esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del
provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione
all’esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3
presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma
dell’accreditamento istituzionale, allegan-dovi il propedeutico provvedimento
comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio.
[8. Gli ambulatori odontoiatrici di cui al
comma 2 e gli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei
casi in cui siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese
nell’Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le
sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non
previa acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B
del presente regolamento e presentazione da parte dei relativi legali
rappresentanti al Comune territorialmente competente dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in strutture di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune
territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per
trasforma-zione ai sensi dell’art. 7
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere
favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della
conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i
legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente
Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.
8
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. ] (14)
[9. Nei casi in cui l’autorizzazione comunale
rilasciata agli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi
odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo escluda l’erogazione di
prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture
de quibus possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese
negli Allegati 1A e 2A del presente regolamento, previo rilascio del
provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione
all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora
accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono
erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati
1A e 2A, previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del
provvedi-mento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale.]
(15)
10. Gli ambienti dedicati ad
attività degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e
degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica
ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le
relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non
è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio
odontoiatrico di cui all’art. 5,, comma 3, punto 3.2.
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o
dello studio di cui all’art. 5,, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con
un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia possibile
separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna
condivisione degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già
autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 ,
anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e di studi
odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5,, comma 3, punto
3.2. della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata presentata istanza di
autorizzazione all’esercizio o parere preventivo favorevole alla realizzazione
da parte della ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione
degli spazi con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il
progetto con le relative planimetrie già allegate all’istanza di autorizzazione
all’esercizio o al parere
preventivo alla realizzazione. Nell’ipotesi di studi odontoiatrici ex art.
5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. per i quali è stato già rilasciato il nulla osta, è consentito mantenere
la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse
dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività
amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per
le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata comunicata
l’apertura dello studio oppure sia
stato rilasciato parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della
ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi
dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi
igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto
con le relative planimetrie in allegato all’istanza di autorizzazione
all’esercizio (16)
(11) Articolo sostituito dal R.R.
17/2020 art.1.
(12) Comma gia sostituito dal R.R.
17/2020, è stato nuovamente sostituito dal R.R.
6/2021, art.1,
comma 1. che ha modificato il comma 2 del R.R. 17/2020, art, 10
.Pecedentemente il suddetto comma era cosi formulato : ( I
legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori
odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017,anteriormente alla modifica
di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al
Comune territorialmente competente istanza di aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5,comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017
entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti
dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione
all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società
non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente
comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in
deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.
)
(13) Comma gia sostituito dal R.R.
17/2020, è stato nuovamente sostituito dal R.R.
6/2021, art. 1, comma 2. che ha modificato il comma 2 del R.R. 17/2020, art,
10.Pecedentemente il suddetto comma era cosi formulato : I
legali rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai
sensi dell’art. 5,comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 come modificata dalla
L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai
sensi del sopracitato articolo entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento,
allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento.
Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia
stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della
S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad
essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente
provvedimento. Nelle ipo¬tesi in cui i legali rappresentanti di società non
inquadrabili nella disciplina della S.T.P. abbiano presentato, anteriormente
alla data di entrata in del R.R. n. 5/2020, istanza di autorizzazione
all’esercizio al Comune ter-ritorialmente competente, tali strutture sono
autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i..
(14) Comma abrogato dal R.R.
17/2020, la quale a sua volta è stato abrogato dal R.R.
6/2021 art.5,comma
1
(15) Comma abrogato dal R.R.
17/2020, la quale a sua volta è stato abrogato dal
R.R.
6/2021 art.5,comma 1
(16) Comma gia sostituito dal R.R.
17/2020, è stato nuovamente sostituito dal R.R.
6/2021, art.1, comma 3. che ha modificato il comma 2 del R.R. 17/2020, art,
10 .Pecedentemente il suddetto comma era cosi formulato : Gli
ambienti dedicati ad attività degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. devono essere
distinti da quelli de¬dicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono
essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative
responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non è
ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio
odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio
odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia
possibile sepa-rare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza
alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già
autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica
di cui alla L.R. n. 9/2017 e di studi odontoiatrici già
autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. è consentito
mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati
per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche
diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad
accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici.
Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata presentata
istanza di autorizzazione all’esercizio è consentita la condivisione degli spazi
con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi
dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’atte-sa e servizi
igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto
con le relative planime¬trie in allegato all’istanza di autorizzazione
all’esercizio.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.