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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
76
Data
12/12/1979
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 dicembre 1979, n. 92
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

La Regione Puglia è titolare di tutte le funzioni relative ai Centri di servizi sociali e culturali trasferiti dalla Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con delibera del C.I.P.E. del 12 dicembre 1972 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti gestori secondo le finalità indicate dall'art. 8 dello Statuto regionale, con i poteri dettati dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità con la legge regionale 17 aprile 1978, n. 20 e legge regionale 1° settembre 1978, n. 41.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, l'ambito territoriale di competenza di ciascun Centro le funzioni di cui al comma precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui è o sarà ubicata la sede del Centro interessato.

Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito comitato di gestione e programmazione di cui all'art. 9 della presente legge.

 

Art. 2

I Centri di servizi sociali e culturali assumono la definizione di Centri di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.).

I Centri di servizio e programmazione culturale regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese.

In attuazione di tali fini i Centri:

1) curano l'acquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti locali e concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;

2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;

3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;

4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia. I Centri di servizio e programmazione culturale regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

 
 

Art. 3

La Regione riconosce come Centri di servizio e programmazione culturale regionale i centri di cui all'art. 1 della presente legge, già ubicati in:

Acquaviva

ex EISS

Altamura

ex Umanitaria

Bari

ex UNLA

Bari

ex Umanitaria

Bari

ex CIF

Bari

ex Comune di Bari (Poggiofranco)

Brindisi

ex MCC

Canosa

ex MCC

Cerignola

ex MCC

Conversano

ex MCC

Foggia

ex EISS

Foggia

ex Umanitaria

Foggia

ex Umanitaria

Foggia

ex CIF

Grottaglie

ex UNLA

Maglie

ex EISS

Manfredonia

ex Umanitaria

Massafra

ex Umanitaria

Nardò

ex UNLA

S. Severo

ex MCC

Taranto

ex CIF

Taranto

ex CIF

Taranto

ex CIF

Taranto

ex CIF

L'Assessorato ai beni culturali è tenuto, entro il 31 dicembre 1979, a presentare il piano di ridistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione consiliare, con l'indicazione dei comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvederà ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza.

 

Art. 4

Per consentire ai Centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza del seguente personale qualificato:

un responsabile del Centro, in possesso di laurea;

tre operatori culturali della carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono affidati, nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura;

un segretario con mansioni di archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;

un ausiliario, in possesso di licenza della scuola dell'obbligo.

Per effetto della presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella della legge n. 18 del 25 marzo 1974, viene modificata ed aumentata di:

n. 24 unità del 6° livello per i responsabili dei Centri;

n. 72 unità del 5° livello per gli operatori culturali;

n. 24 unità del 4° livello per i segretari;

n. 24 unità del 2° livello per gli ausiliari.

 

Art. 5

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione si avvale del personale già operante nei Centri di servizi sociali e culturali di cui all'art. 3 della presente legge, assunto entro il 31 dicembre 1976, in servizio al 31 dicembre 1977 ed in rapporto di lavoro con la Regione Puglia dal 1° gennaio 1978 ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 20, legge regionale 8 settembre 1978, n. 41 e legge regionale 18 aprile 1979, n. 26.

Il personale di cui al comma precedente viene inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della Regione, previo superamento di una prova concorsuale.

La domanda per l'ammissione alla prova di concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti commi deve superare distinte prove concorsuali, a seconda dei livelli di inquadramento di cui ai precedenti articoli.

Le prove di concorso consisteranno in:

a) un esame-colloquio su temi di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario;

b) un esame-colloquio su temi di cultura generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale che aspira alla qualifica di segretario;

c) un esame-colloquio a carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;

d) un esame-colloquio sulla programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla qualifica di responsabile del Centro.

L'esame-colloquio dovrà prevedere in particolare la conoscenza del testo della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Puglia.

Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di una commissione così composta:

Assessore al personale - Presidente;

esperto estraneo all'Amministrazione regionale designato dall'Assessore al personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

un funzionario dell'Assessorato alla cultura;

un funzionario dell'Assessorato al personale, designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

Alle prove di concorso potranno accedere coloro che, privi dei requisiti di cui all'art. 4, abbiano svolto mansioni equivalenti a quelle cui aspirano per l'inquadramento, purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo viene destinato ai comuni per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

 

Art. 6

Al personale che avrà superato le prove di concorso verrà riconosciuta un'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio per conto della Regione.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di concorso.

 

Art. 7

Alla copertura dei posti in organico risultanti disponibili dopo le prove di concorso di cui all'art. 5, dovrà provvedersi mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o per pubblico concorso.

Il personale trasferito di cui al comma precedente dovrà frequentare e superare un corso di formazione professionale appositamente istituito.

 

Art. 8

Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal responsabile che risponde dell'azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di gestione e programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta all'approvazione del Comitato di gestione e programmazione e quindi trasmesso, tramite i comuni ove hanno sede i Centri, all'Assessorato regionale alla Cultura.

 

Art. 9

Presso ogni Centro è istituito un Comitato di gestione e programmazione composto da:

1) due rappresentanti per ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a livello locale;

2) due rappresentanti di ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro scelti tra i consiglieri comunali ed eletti con voto limitato

3) un rappresentante della Provincia;

4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dall'area di competenza del Centro;

5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nell'area di competenza del Centro;

6) il direttore del Centro, con funzione di Segretario.

Il Comitato di gestione e programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

L'insediamento del Comitato può avvenire anche quando sia stata designata la metà più uno dei suoi componenti. L'insediamento del primo Comitato avverrà su convocazione dell'Assessore regionale alla Cultura. Successivamente vi provvederanno i sindaci dei comuni ove hanno sede i Centri.

 

Art. 10

Il Comitato di gestione e programmazione:

1) approva la proposta di piano annuale dell'attività elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonché il consuntivo di tutte le attività svolte nell'anno precedente;

2) garantisce la coerenza dell'attività del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell'ambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.

Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione.

 

Art. 11

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui all'art. 1, ispirato a criteri che esaltino l'autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:

1) il finanziamento dei programmi delle attività del C.S.P.C.R. che saranno realizzati dai comuni di cui all'art. 1 della presente legge, con le modalità previste dall'art. 35 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17;

2) ... (1) ;

3) ... (2) ;

4) ... (3) .

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti della cui gestione il responsabile di ciascun Centro risponderà al Comitato di gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune interessato. L'entità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per attività proposte e approvate.

(1)  Punto abrogato dal primo comma dell'art. 10, L.R. 11 maggio 1990, n. 28.

(2)  Punto abrogato dal primo comma dell'art. 10, L.R. 11 maggio 1990, n. 28.

(3)  Punto abrogato dal primo comma dell'art. 10, L.R. 11 maggio 1990, n. 28.

 

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvederà come segue:

per l'art. 4 della presente legge L. 1.200.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio 1980 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali», L.R. 25 marzo 1974, n. 18 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. 18 luglio 1974, n. 23;

per l'art. 11 della presente legge L. 4.000.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio 1980 «Piano di intervento per le attività culturali».

Gli oneri di cui sopra trovano copertura nel bilancio pluriennale del «Bilancio di previsione 1979-1981» all'art. 4 della L.R. 6 giugno 1979, n. 31 - Settore di intervento: 13/3 - Programmazione e promozione di attività culturali.

Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel finanziamento già disposto con la legge regionale 18 aprile 1979, n. 26.

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli esercizi stessi.

 

Art. 13

Con la presente legge viene soppressa la legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10.

Ogni altra norma in contrasto con la presente legge è da ritenersi nulla.

 

Art. 14

Il termine di cui alla legge regionale 18 aprile 1979, n. 26, è prorogato al 31 marzo 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.