Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera a), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
TITOLO I
Finalità, determinazione dei comprensori e
costituzione dei consorzi di bonifica integrale
Art. 1
[La programmazione e
l'esecuzione delle opere di bonifica integrale, disciplinate dalla presente
legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola e
dell'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e
dell'ambiente. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione
economica nazionale, regionale e comprensoriale, dei programmi e dei piani dei
Consorzi di bonifica, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità
montane e dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle
esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione, degli Enti
locali e di eventuali altri organismi intermedi, in materia di agricoltura e di
lavori pubblici.
Il Consiglio regionale provvede con propria
deliberazione alla classificazione, alla declassificazione ed alla delimitazione
dei comprensori di bonifica integrale nonché alle successive modifiche, ai sensi
del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.
Nella delimitazione dei comprensori di bonifica
si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati
nell'ambito di unità idrografiche funzionali.
Qualora i provvedimenti di cui al secondo comma
interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si
applicano le disposizioni dell'art. 73, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616. ]
Art. 2
Costituzione dei Consorzi.
[Alla costituzione dei
Consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio regionale con propria
deliberazione, su proposta della Giunta regionale, cui abbia fatto richiesta
almeno il 10% dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno
il 10% della superficie del territorio. ]
Art. 3
Costituzione
d'ufficio.
[In assenza di
iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti anche
d'ufficio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui agli artt. 1, 2 e al
presente articolo sono adottate sentito il Comitato regionale permanente per la
Bonifica di cui al successivo art. 9, i Consigli dei Comuni e delle Province,
delle Comunità montane e degli eventuali organismi comprensoriali interessati
nonché le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate
esistenti nel territorio.
I relativi pareri devono essere espressi entro
60 gg. dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio adotta il
provvedimento.
L'Amministrazione dei Consorzi è retta
inizialmente da un Commissario assistito da una Consulta di non più di 11
membri, di cui 6 scelti su designazione delle organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, 2 scelti tra i componenti
degli Enti Locali elettivi ricadenti nel territorio interessato, 3 scelti fra
tecnici agricoli.
Il Commissario e la Consulta sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera del Consiglio
regionale.
Il parere della Consulta è obbligatorio nelle
materie indicate nel successivo art. 34.
Il Commissario, nel termine fissato nel decreto
di nomina, deve predisporre lo statuto e convocare l'Assemblea degli aventi
diritto per l'elezione degli Organi istituzionali.
Le spese di costituzione dei Consorzi sono a
carico dell'Amministrazione regionale.]
Art. 4
Raggruppamento Uffici, fusioni, soppressioni e modifiche
territoriali.
[Con decreto del
Presidente della Giunta, previa delibera del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati e il Comitato regionale
permanente per la bonifica di cui al successivo art. 9, si provvede al
raggruppamento degli Uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei
Consorzi di bonifica integrale e alla modifica dei loro confini territoriali.
Il parere dei Consorzi interessati dovrà essere
espresso entro 60 gg.; trascorso tale termine, la Regione adotta il
provvedimento.
Il personale dipendente conserva, comunque, il
diritto al posto salvo la sistemazione con la qualifica posseduta presso altro
ufficio consortile.
Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in presenza di effettive esigenze di servizio, comportanti assunzioni di
personale è fatto obbligo ai Consorzi di riservare, in opzione, i posti
disponibili a personale di pari qualifica appartenente ai ruoli degli altri
consorzi di bonifica operanti in Puglia.
Per i consorzi interregionali si applicano le
norme di cui all'art. 73, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.]
TITOLO II
Funzioni del Consorzio
Art. 5
Programmi di intervento.
[La Regione attua
interventi di bonifica nei territori classificati di bonifica integrale in base
a programmi pluriennali e stralci annuali predisposti dai consorzi di bonifica
integrale sulla base dei piani generali di bonifica di cui al successivo art. 6.
Tali programmi sono approvati dal Consiglio
regionale e la loro esecuzione è affidata ai predetti Consorzi mediante
concessione, stipulata sulla base di criteri da definire in apposito regolamento
regionale (1) . ]
Art. 6
Piano
generale di bonifica.
[I Consorzi di bonifica
integrale provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di
tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la
programmazione regionale, con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché con
quanto definito nei piani zonali di sviluppo agricolo, come disposto dalla legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32.
Il piano generale di bonifica e di tutela del
territorio rurale deve disporre:
a) la ripartizione del comprensorio in zone
distinte secondo possibili utilizzazioni produttive;
b) l'individuazione delle opere pubbliche di
bonifica integrale e delle altre opere necessarie per la tutela e la
valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le eventuali proposte indirizzate alle
competenti autorità regionali, per l'imposizione di vincoli in difesa
dell'ambiente naturale del comprensorio.
Nella predisposizione del piano generale di
bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione
idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei
bacini interessati.
Il piano è depositato presso la Giunta
regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel B.U. della
Regione e negli albi dei comuni interessati.
Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del
predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il
Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni.
Il Consorzio di bonifica, entro i successivi 30
gg., trasmette alla Giunta regionale le osservazioni accompagnate da proprie
controdeduzioni.
Alla scadenza del termine fissato dal comma
precedente il piano, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato
regionale permanente per la bonifica e Il Comitato tecnico scientifico per la
programmazione economica regionale di cui al successivo art. 9, è approvato dal
Consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.
In caso di inerzia di un Consorzio, la Giunta
regionale fissa un termine entro il quale il Consorzio deve completare la
predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.
Decorso inutilmente il termine medesimo, la
Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario per i necessari
adempimenti.
Quando si tratta di piani di bonifica che
interessano il territorio di più regioni, si provvede ai sensi dell'art. 73
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. ]
[Fino all'approvazione
del piano generale di bonifica, che dovrà verificarsi entro un anno dalla
promulgazione della presente legge, gli interventi saranno attuati sulla base
dei programmi predisposti dai Consorzi ed approvati :
- su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ;
- dal Consiglio regionale. ]
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 3787 del
24-10-2006 (ud. del 11-10-2006),
Consorzio per la Bonifica
della Capitanata e altri c. Regione Puglia
Art. 8
Altre funzioni.
I Consorzi di bonifica partecipano alla
elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi
di difesa dell'ambiente e di tutela dall'inquinamento.
La Regione può utilizzare i predetti Consorzi
quali strumenti di attuazione della politica regionale in difesa dell'ambiente.
Ai Consorzi di bonifica può essere affidato
dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti territoriali operanti nel
territorio regionale l'esecuzione di opere pubbliche.
[È istituito presso
l'Assessorato all'agricoltura, un Comitato regionale permanente nominato dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e
composto:
1) dal componente della Giunta regionale
preposto al Settore agricoltura, in qualità di Presidente;
2) da sette tecnici regionali, esperti in
materia di bonifica;
3) da un rappresentante per ogni consorzio di
bonifica integrale della Regione;
4) da un rappresentante dell'Ente regionale di
sviluppo agricolo della Puglia, designato dal Presidente dell'Ente stesso;
5) da un rappresentante dell'Unione regionale
delle bonifiche.
Il Comitato ha il compito di studiare i problemi
e di dare pareri su argomenti inerenti la bonifica, la attività istituzionale
dei Consorzi e sui programmi.
La spesa per il funzionamento del Comitato fa
carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.]
Art. 10
Oneri a
carico dei Consorzi.
[Nelle spese di
esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento
dei Consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli
ed extra agricoli nonché gli affittuari, ai sensi dell'art. 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 11, che traggono un beneficio dall'attività consortile,
compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro
pertinenza.
La ripartizione della quota di spesa è fatta in
via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività
consortile e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi
del beneficio conseguibile.
I contributi dei proprietari di cui al primo
comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili
con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta erariale, prendendo grado
immediatamente dopo tali imposte.
Alla riscossione dei contributi si provvede con
le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.]
[I consorzi di bonifica
integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa
gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente art. 10.
Le deliberazioni consortili contenenti le
proposte dei criteri di ripartizione della spesa sono depositati presso
l'Assessorato all'agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante
avviso da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della Provincia, o delle
Province interessate.
Contro le deliberazioni sui criteri di riparto è
ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro 30 gg. dalla data
del predetto avviso.
Il Consiglio regionale approva con propria
deliberazione i criteri di riparto e decide contestualmente sugli eventuali
ricorsi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al
precedente art. 9. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla
deliberazione, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle
modifiche introdotte dal Consiglio regionale.
Contro il provvedimento del Consiglio regionale
è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale amministrativo
regionale.]
Art. 12
Concorso
della Regione nella spesa delle opere pubbliche.
[La spesa di esecuzione
delle opere pubbliche di bonifica integrale è a totale carico della
Regione.]
Art. 13
Manutenzione ed esercizio delle opere.
[La manutenzione e
l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica integrale saranno attuati sulla
base di programmi annuali predisposti dai Consorzi ed approvati, su proposta
dell'Assessore all'agricoltura, dalla Giunta regionale nei limiti degli
stanziamenti del bilancio annuale.
Per gli interventi di cui al comma precedente,
da attuarsi nei modi previsti dall'art. 67 del R.D. 25 maggio 1895, n.
350, l'importo delle concessioni assentite può essere erogato in favore dei
Consorzi di bonifica mediante acconti in corso d'opera nella misura sotto
indicata:
- 50% dopo l'approvazione del progetto;
- un ulteriore 45% quando i lavori o le
forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo della
concessione;
- il restante 5% ad approvazione degli atti di
collaudo. ]
Art. 14
Obblighi dei Consorziati.
[Nei comprensori di
bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori
di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per
dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e
comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite
o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.]
Art. 15
Interventi sostitutivi.
[Qualora i proprietari
omettano di eseguire i lavori di loro competenza al sensi del precedente
articolo deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il
Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.
Il provvedimento di approvazione dei progetti di
tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei relativi lavori.
In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la
Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il
Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente
articolo, assegnando il contributo previsto dalla legislazione vigente per le
opere di miglioramento fondiario.
La ripartizione degli oneri per i lavori, siano
essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio
di bonifica.
Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli
effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere di competenza regionale.
I progetti dei lavori e i provvedimenti di
ripartizione degli oneri sono approvati dal Consiglio regionale con propria
deliberazione.]
Art. 16
Concorso
nelle spese consortili (2)
.
[In considerazione delle
finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica integrale e
della opportunità di contenere entro limiti di sopportabilità economica la
contribuenza a carico dei privati, la Regione, in presenza di situazioni
eccezionali, può concorrere nelle spese di funzionamento dei consorzi sulla base
di analitica e documentata richiesta.
I consorzi documenteranno nel loro consuntivo le
spese sostenute, restando responsabili della utilizzazione dei fondi ottenuti.
]
TITOLO III
Consorzi di II grado
Art. 17
Costituzione.
[Il Consiglio regionale,
allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire, ai
sensi dell'art. 57 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Consorzi di II
grado, su proposta dei consorzi di bonifica integrale interessati o, in carenza
di iniziativa, d'ufficio su proposta della Giunta regionale sentito il Comitato
regionale permanente per la bonifica di cui al presente articolo. ]
[Il Consorzio di II
grado, costituito a norma del precedente articolo, può adempiere, in
sostituzione e per conto dei Consorzi elementari e con organizzazione unitaria,
alle funzioni proprie dei Consorzi elementari medesimi con particolare riguardo
alla centralizzazione di servizi comuni, quando ciò comporti una migliore
efficienza dei servizi stessi. Può altresì provvedere all'esecuzione di opere
pubbliche, e, in via eccezionale, anche alla loro manutenzione ed esercizio, nei
modi e nei limiti che saranno previsti dallo stesso statuto del Consorzio di II
grado.
Le spese per il funzionamento del Consorzio di
II grado e per l'esecuzione di opere e di attività non a totale carico della
Regione, sono a carico dei Consorziati i cui immobili rientrino nel perimetro
consorziale. Alla loro ripartizione e alla loro riscossione provvede il
Consorzio di II grado con le norme dei precedenti artt. 10 e 11.]
[Il Consorzio di II
grado costituito a norma dell'art. 17 è amministrato da un Consiglio dei
Delegati composto da rappresentanti di tutti i Consorzi elementari e da membri
di diritto.
Questi ultimi sono scelti e nominati con le
stesse modalità stabilite al successivo art. 23 per i membri di diritto dei
Consorzi elementari.
I rappresentanti dei Consorzi elementari sono
nominati dai rispettivi consigli dei delegati.
Il numero complessivo dei membri di diritto non
può superare il 20% del numero dei rappresentanti dei Consorzi elementari.
In caso di impedimento i Consiglieri possono
essere sostituiti nelle adunanze da persone delegate dal competente organo degli
Enti che rappresentano.
Il Consiglio elegge nel suo seno una Deputazione
Amministrativa, un Vice Presidente, e un Presidente scelti tra i rappresentanti
dei Consorzi elementari.
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Ente.
Per quanto non è espressamente previsto nel
presente articolo ed in quelli precedenti della presente legge valgono, per i
Consorzi di II grado, le norme di legge che regolano la vita dei Consorzi
elementari.]
[I Consorzi, sia
elementari che di II grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la
propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli Statuti.
L'approvazione degli Statuti dei Consorzi sia
elementari che di II grado è effettuata dal Consiglio regionale, che decide
anche sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni al testo
deliberato dai Consorzi stessi, sentito il Comitato regionale permanente per la
bonifica di cui al precedente art. 9. ]
TITOLO IV
Organizzazione dei Consorzi di bonifica
Art. 21
Organi.
[Sono organi del
Consorzio di bonifica integrale:
1) l'Assemblea dei consorziati;
2) il Consiglio dei delegati;
3) la Deputazione amministrativa;
4) il Presidente;
5) il Collegio dei revisori dei conti. ]
[Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati gli
iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il
contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel
comprensorio o a un onere derivante da contratto agrario. ]
Art. 23
Consiglio dei delegati.
[Il Consiglio dei
delegati è composto da membri elettivi nonché da membri di diritto, in numero
pari al 20% di quelli elettivi.
Lo statuto del Consorzio fisserà il numero dei
delegati elettivi che non potrà essere superiore a 90 ed inferiore a 40 ed
indicherà gli altri Enti intermedi di cui alla lettera a).
Sono membri di diritto:
a) delegati delle Comunità montane o di altri
Enti intermedi il cui territorio ricada totalmente o parzialmente nel perimetro
consortile;
b) delegati dei comuni che non siano già
rappresentati dalle Comunità montane o da altri Enti intermedi.
I membri di diritto sono nominati dal Consiglio
regionale su designazione degli Enti interessati.
Il Consorzio è tenuto a comunicare agli Enti
interessati la data delle elezioni almeno trenta giorni prima; i predetti Enti
dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni entro i cinque giorni
successivi alla data delle elezioni consortili.
Trascorso il termine predetto il Consiglio
regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle
indicazioni pervenute o d'ufficio in caso di carenza totale di designazioni.
Trascorsi 60 giorni dalla data delle elezioni
consortili il Consiglio dei Delegati è validamente costituito, anche se non
siano ancora stati designati i membri di diritto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto
consultivo un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita
assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.]
Art. 24
Elezioni dei Delegati.
[Ai fini dell'elezione dei delegati i
consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del
Consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso
carico contributivo dei consorziati.
Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di
delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente
pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti
parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al
limite massimo della metà dei delegati da eleggere.
I delegati eventualmente non attribuiti ad una
sezione perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti
alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.
L'elezione del Consiglio dei delegati si
svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su
presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli
elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
Le liste dei candidati dovranno essere
presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto
al voto della sezione.
Alla lista di candidati che, all'interno di
ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i
2/3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.
Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
Qualora in una sezione sia stata presentata una
sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche
ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista
presentata.
In questo caso, in deroga al precedente settimo
comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Sia nell'ipotesi del settimo comma, sia in
quella del nono comma del presente articolo, in caso di parità di voti risulterà
eletto colui che risulta più anziano di età. ]
Art. 25
Individuazione fasce di contribuenza.
[L'individuazione delle
contribuenze di cui al precedente art. 24 è effettuata con deliberazione della
Deputazione amministrativa del Consorzio, approvata dalla Regione.
Per i Consorzi di nuova istituzione e per quelli
che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza, in via transitoria e fino
a quando non saranno emessi tali ruoli, il «parametro contribuenza» per la
determinazione delle categorie di cui al primo comma dell'art. 24 è sostituito
con il «parametro superficie», ferme restando tutte le modalità contenute negli
artt. 24 e 26. ]
Art. 26
Diritto al voto.
[Ogni membro
dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se
non nei limiti di cui al successivo comma.
Ogni avente diritto al voto può farsi
rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa
sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli
interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i
falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o
dall'amministratore.
In caso di comunione, il diritto al voto è
esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere
conferita delega dei titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche
le quote del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale
rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli
aventi diritto al voto. ]
Art. 27
Ricorsi.
[I verbali relativi alle
operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessorato all'Agricoltura
entro 8 giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i
risultati delle operazioni elettorali devono essere depositati presso la
Presidenza della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dei risultati sull'albo consortile.
La Regione decide sui ricorsi entro 60 giorni
dalla data di deposito e può provvedere anche d'ufficio all'annullamento delle
elezioni.]
[Il Consiglio dei
delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili (3) .
I delegati elettivi che per qualsiasi motivo
cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella
medesima lista.
Alla sostituzione dei membri di diritto provvede
la Regione.]
(3) In merito alla sospensione dei
termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati, vedi quanto disposto dall'art.
1, L.R.
9 marzo 1998, n. 9, dall'art. 1, L.R.
25 marzo 1999, n. 14, dall'art. 14, comma 1, L.R.
25 agosto 2003, n. 19, dall'art. 47, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, L.R.
11 agosto 2005, n. 8.
Art. 29
Nomina del
Presidente della Deputazione.
[Il Consiglio dei
delegati nomina il Presidente della Deputazione fra i propri membri elettivi e
gli altri componenti delle Deputazioni rispettando la proporzione fra i membri
eletti e di diritto stabilita dall'art. 23 primo comma.
Fra i membri della Deputazione amministrativa
sono eletti uno o due Vice Presidenti.
La Deputazione resta in carica 5 anni. ]
[La Giunta regionale
nomina un suo delegato a far parte con voto deliberativo degli Organi
amministrativi dei Consorzi di bonifica integrale, nonché dei Consorzi di II
grado, ovvero della Consulta in caso di amministrazione commissariale.]
Art. 31
Funzioni del Presidente.
[Il Presidente del
Consorzio ha la legale rappresentanza dell'Ente. Presiede il Consiglio dei
delegati e la Deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a
norma dello statuto dell'Ente.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente e
membro della Deputazione hanno la durata di cinque anni.
Per la partecipazione alle sedute degli Organi
collegiali sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra spesa
effettivamente sostenuta e documentata. È facoltà del Consiglio determinare la
corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'ammontare, ed
eventuali altri emolumenti.]
Art. 32
Collegio dei revisori dei conti.
[Il Collegio dei
revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti, eletti
dal Consiglio dei delegati anche tra non consorziati. Almeno due dei membri
effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.
La Giunta regionale, prima della elezione del
Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia, uno
dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del Collegio. ]
TITOLO V
Vigilanza e controlli
Art. 33
Tutela e vigilanza.
[Le funzioni di
vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica integrale sono esercitate dalla
Regione nei modi stabiliti dalla presente legge, salvo quanto disposto dai
successivi artt. 34, 35 e 36. ]
Art. 34
Amministrazione Commissariale.
[Qualora nella gestione
dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili
mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale,
può disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi.
Con il decreto di scioglimento si provvede alla
nomina di un Commissario regionale incaricato dell'Amministrazione dell'Ente. Il
Commissario deve convocare entro i termini fissati dallo stesso decreto
l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.
Il Commissario regionale rimane in carica sino
all'insediamento dei nuovi Organi consortili.
Il Commissario regionale è assistito da una
Consulta di non più di 11 membri nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, osservando i
criteri di cui al quarto comma dell'art. 3.
Tale Consulta esprime parere obbligatorio nelle
materie sotto-indicate:
a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
b) convocazione dell'assemblea per il ripristino
dell'Amministrazione ordinaria;
c) provvedimenti di cui all'art. 6 del D.P.R.
23 giugno 1962, n. 947;
d) statuto consortile e relative modifiche;
e) regolamento e norme sul funzionamento dei
servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
f) piano generale di bonifica e progetti di
massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;
g) programmi di attività del Consorzio;
h) criteri di classifica del comprensorio per il
riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
i) bilancio preventivo e variazione;
l) bilancio consuntivo;
m) assunzione di mutui garantiti da delegazioni
sui contributi consorziali;
n) partecipazioni ad enti, Società ed
Associazioni. ]
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 2778 del 07-06-2005,
Intercantieri s.p.a. c.
Consorzio per la bonifica della Capitanata di
Foggia
Art. 35
Controlli.
[Sono sottoposte
all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli
statuti Consorziali, i regolamenti di Amministrazione e i criteri di riparto
degli oneri consortili.
Sono sottoposti al visto di legittimità delle
Sezioni del Comitato regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno
sede i Consorzi stessi:
a) i conti consuntivi ;
b) Le assunzioni di mutui.
Le Sezioni del Comitato regionale di controllo
esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci preventivi e le
eventuali variazioni (4) .
Per le deliberazioni adottate dai Consorzi
interregionali saranno presi accordi tra le regioni interessate, ai sensi del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.]
(4) Comma così sostituito dall'art.
28, comma 1, L.R.
4 maggio 1999, n. 17. Il testo originario così disponeva: «Sono sottoposti al visto di legittimità della Giunta regionale:
1) i bilanci preventivi e le
eventuali variazioni; 2) i conti consuntivi; 3) le assunzioni di mutui».
Art. 36
[1. Di tutte le
deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di
provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia alle Sezioni
del Comitato regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede legale
i Consorzi stessi.
2. Se dall'esame delle deliberazioni le Sezioni
del Comitato regionale di controllo rilevano delle irregolarità, ne danno
comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica (5) .]
(5) Articolo così sostituito
dall'art. 29, comma 1, L.R.
4 maggio 1999, n. 17. Il testo originario così disponeva: «Art. 36.
Deliberazioni. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative
alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa
quindicinalmente copia all'Assessore all'Agricoltura.
Se dall'esame delle
deliberazioni l'Assessore rilevi delle irregolarità ne riferisce per i
provvedimenti di competenza agli Organi della Regione.
Il visto o l'approvazione si
intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal
ricevimento degli atti».
Art. 37
Norma finale.
[Per quanto non
espressamente disciplinato con la presente legge, e purché non in contrasto con
esso, trovano applicazione le norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e
successive modificazioni.]
Art. 38
Norma finale
[Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi dovranno adeguare i
propri statuti alle norme della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.]
[La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.]