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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
54
Data
31/05/1980
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 giugno 1980, n. 41, S.O. Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

TITOLO I

Finalità, determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale

Art. 1

[La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica integrale, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, dei programmi e dei piani dei Consorzi di bonifica, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane e dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione, degli Enti locali e di eventuali altri organismi intermedi, in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

Il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione alla classificazione, alla declassificazione ed alla delimitazione dei comprensori di bonifica integrale nonché alle successive modifiche, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali.

Qualora i provvedimenti di cui al secondo comma interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'art. 73, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. ]

 
 

Art. 2
Costituzione dei Consorzi.

[Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, cui abbia fatto richiesta almeno il 10% dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 10% della superficie del territorio. ]

 

 

Art. 3
Costituzione d'ufficio.

[In assenza di iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti anche d'ufficio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Le deliberazioni di cui agli artt. 1, 2 e al presente articolo sono adottate sentito il Comitato regionale permanente per la Bonifica di cui al successivo art. 9, i Consigli dei Comuni e delle Province, delle Comunità montane e degli eventuali organismi comprensoriali interessati nonché le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro 60 gg. dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio adotta il provvedimento.

L'Amministrazione dei Consorzi è retta inizialmente da un Commissario assistito da una Consulta di non più di 11 membri, di cui 6 scelti su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, 2 scelti tra i componenti degli Enti Locali elettivi ricadenti nel territorio interessato, 3 scelti fra tecnici agricoli.

Il Commissario e la Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera del Consiglio regionale.

Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie indicate nel successivo art. 34.

Il Commissario, nel termine fissato nel decreto di nomina, deve predisporre lo statuto e convocare l'Assemblea degli aventi diritto per l'elezione degli Organi istituzionali.

Le spese di costituzione dei Consorzi sono a carico dell'Amministrazione regionale.]

 

 

Art. 4
Raggruppamento Uffici, fusioni, soppressioni e modifiche territoriali.

[Con decreto del Presidente della Giunta, previa delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati e il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo art. 9, si provvede al raggruppamento degli Uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi di bonifica integrale e alla modifica dei loro confini territoriali.

Il parere dei Consorzi interessati dovrà essere espresso entro 60 gg.; trascorso tale termine, la Regione adotta il provvedimento.

Il personale dipendente conserva, comunque, il diritto al posto salvo la sistemazione con la qualifica posseduta presso altro ufficio consortile.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di effettive esigenze di servizio, comportanti assunzioni di personale è fatto obbligo ai Consorzi di riservare, in opzione, i posti disponibili a personale di pari qualifica appartenente ai ruoli degli altri consorzi di bonifica operanti in Puglia.

Per i consorzi interregionali si applicano le norme di cui all'art. 73, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.]

 

 

TITOLO II

Funzioni del Consorzio

Art. 5
Programmi di intervento.

[La Regione attua interventi di bonifica nei territori classificati di bonifica integrale in base a programmi pluriennali e stralci annuali predisposti dai consorzi di bonifica integrale sulla base dei piani generali di bonifica di cui al successivo art. 6.

Tali programmi sono approvati dal Consiglio regionale e la loro esecuzione è affidata ai predetti Consorzi mediante concessione, stipulata sulla base di criteri da definire in apposito regolamento regionale (1) . ]

 

Art. 6
Piano generale di bonifica.

[I Consorzi di bonifica integrale provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché con quanto definito nei piani zonali di sviluppo agricolo, come disposto dalla legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32.

Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo possibili utilizzazioni produttive;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali, per l'imposizione di vincoli in difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.

Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

Il piano è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel B.U. della Regione e negli albi dei comuni interessati.

Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni.

Il Consorzio di bonifica, entro i successivi 30 gg., trasmette alla Giunta regionale le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica e Il Comitato tecnico scientifico per la programmazione economica regionale di cui al successivo art. 9, è approvato dal Consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.

In caso di inerzia di un Consorzio, la Giunta regionale fissa un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.

Decorso inutilmente il termine medesimo, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario per i necessari adempimenti.

Quando si tratta di piani di bonifica che interessano il territorio di più regioni, si provvede ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. ]

 

 

Art. 7
Programmi provvisori.

[Fino all'approvazione del piano generale di bonifica, che dovrà verificarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge, gli interventi saranno attuati sulla base dei programmi predisposti dai Consorzi ed approvati :

- su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ;

- dal Consiglio regionale. ]

 
 

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 3787 del 24-10-2006 (ud. del 11-10-2006),

Consorzio per la Bonifica della Capitanata e altri c. Regione Puglia


Art. 8
Altre funzioni.

I Consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dall'inquinamento.

La Regione può utilizzare i predetti Consorzi quali strumenti di attuazione della politica regionale in difesa dell'ambiente.

Ai Consorzi di bonifica può essere affidato dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti territoriali operanti nel territorio regionale l'esecuzione di opere pubbliche.

 

 

Art. 9
Comitato regionale.

[È istituito presso l'Assessorato all'agricoltura, un Comitato regionale permanente nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composto:

1) dal componente della Giunta regionale preposto al Settore agricoltura, in qualità di Presidente;

2) da sette tecnici regionali, esperti in materia di bonifica;

3) da un rappresentante per ogni consorzio di bonifica integrale della Regione;

4) da un rappresentante dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, designato dal Presidente dell'Ente stesso;

5) da un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

Il Comitato ha il compito di studiare i problemi e di dare pareri su argomenti inerenti la bonifica, la attività istituzionale dei Consorzi e sui programmi.

La spesa per il funzionamento del Comitato fa carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.]

 

 

Art. 10
Oneri a carico dei Consorzi.

[Nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei Consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli nonché gli affittuari, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che traggono un beneficio dall'attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

La ripartizione della quota di spesa è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

I contributi dei proprietari di cui al primo comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta erariale, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.]

 

 

Art. 11
Riparto delle spese.

[I consorzi di bonifica integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente art. 10.

Le deliberazioni consortili contenenti le proposte dei criteri di ripartizione della spesa sono depositati presso l'Assessorato all'agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della Provincia, o delle Province interessate.

Contro le deliberazioni sui criteri di riparto è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro 30 gg. dalla data del predetto avviso.

Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione i criteri di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente art. 9. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio regionale.

Contro il provvedimento del Consiglio regionale è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale amministrativo regionale.]

 

 

Art. 12
Concorso della Regione nella spesa delle opere pubbliche.

[La spesa di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale è a totale carico della Regione.]

 

 

Art. 13
Manutenzione ed esercizio delle opere.

[La manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica integrale saranno attuati sulla base di programmi annuali predisposti dai Consorzi ed approvati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale.

Per gli interventi di cui al comma precedente, da attuarsi nei modi previsti dall'art. 67 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, l'importo delle concessioni assentite può essere erogato in favore dei Consorzi di bonifica mediante acconti in corso d'opera nella misura sotto indicata:

- 50% dopo l'approvazione del progetto;

- un ulteriore 45% quando i lavori o le forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo della concessione;

- il restante 5% ad approvazione degli atti di collaudo. ]

 

Art. 14
Obblighi dei Consorziati.

[Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.]

 

Art. 15
Interventi sostitutivi.

[Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza al sensi del precedente articolo deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo, assegnando il contributo previsto dalla legislazione vigente per le opere di miglioramento fondiario.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza regionale.

I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.]

 

 

Art. 16
Concorso nelle spese consortili (2) .

[In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica integrale e della opportunità di contenere entro limiti di sopportabilità economica la contribuenza a carico dei privati, la Regione, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere nelle spese di funzionamento dei consorzi sulla base di analitica e documentata richiesta.

I consorzi documenteranno nel loro consuntivo le spese sostenute, restando responsabili della utilizzazione dei fondi ottenuti. ]

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 10 ottobre 2003, n. 23.

 

TITOLO III

Consorzi di II grado

Art. 17
Costituzione.

[Il Consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire, ai sensi dell'art. 57 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Consorzi di II grado, su proposta dei consorzi di bonifica integrale interessati o, in carenza di iniziativa, d'ufficio su proposta della Giunta regionale sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al presente articolo. ]

 

 

Art. 18
Funzioni.

[Il Consorzio di II grado, costituito a norma del precedente articolo, può adempiere, in sostituzione e per conto dei Consorzi elementari e con organizzazione unitaria, alle funzioni proprie dei Consorzi elementari medesimi con particolare riguardo alla centralizzazione di servizi comuni, quando ciò comporti una migliore efficienza dei servizi stessi. Può altresì provvedere all'esecuzione di opere pubbliche, e, in via eccezionale, anche alla loro manutenzione ed esercizio, nei modi e nei limiti che saranno previsti dallo stesso statuto del Consorzio di II grado.

Le spese per il funzionamento del Consorzio di II grado e per l'esecuzione di opere e di attività non a totale carico della Regione, sono a carico dei Consorziati i cui immobili rientrino nel perimetro consorziale. Alla loro ripartizione e alla loro riscossione provvede il Consorzio di II grado con le norme dei precedenti artt. 10 e 11.]

 

 

Art. 19
Amministrazione.

[Il Consorzio di II grado costituito a norma dell'art. 17 è amministrato da un Consiglio dei Delegati composto da rappresentanti di tutti i Consorzi elementari e da membri di diritto.

Questi ultimi sono scelti e nominati con le stesse modalità stabilite al successivo art. 23 per i membri di diritto dei Consorzi elementari.

I rappresentanti dei Consorzi elementari sono nominati dai rispettivi consigli dei delegati.

Il numero complessivo dei membri di diritto non può superare il 20% del numero dei rappresentanti dei Consorzi elementari.

In caso di impedimento i Consiglieri possono essere sostituiti nelle adunanze da persone delegate dal competente organo degli Enti che rappresentano.

Il Consiglio elegge nel suo seno una Deputazione Amministrativa, un Vice Presidente, e un Presidente scelti tra i rappresentanti dei Consorzi elementari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo ed in quelli precedenti della presente legge valgono, per i Consorzi di II grado, le norme di legge che regolano la vita dei Consorzi elementari.]

 

 

Art. 20
Natura dei Consorzi.

[I Consorzi, sia elementari che di II grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli Statuti.

L'approvazione degli Statuti dei Consorzi sia elementari che di II grado è effettuata dal Consiglio regionale, che decide anche sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi stessi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente art. 9. ]

 

TITOLO IV

Organizzazione dei Consorzi di bonifica

Art. 21
Organi.

[Sono organi del Consorzio di bonifica integrale:

1) l'Assemblea dei consorziati;

2) il Consiglio dei delegati;

3) la Deputazione amministrativa;

4) il Presidente;

5) il Collegio dei revisori dei conti. ]

 

 

Art. 22
Assemblea.

[Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio o a un onere derivante da contratto agrario. ]

 

 

Art. 23
Consiglio dei delegati.

[Il Consiglio dei delegati è composto da membri elettivi nonché da membri di diritto, in numero pari al 20% di quelli elettivi.

Lo statuto del Consorzio fisserà il numero dei delegati elettivi che non potrà essere superiore a 90 ed inferiore a 40 ed indicherà gli altri Enti intermedi di cui alla lettera a).

Sono membri di diritto:

a) delegati delle Comunità montane o di altri Enti intermedi il cui territorio ricada totalmente o parzialmente nel perimetro consortile;

b) delegati dei comuni che non siano già rappresentati dalle Comunità montane o da altri Enti intermedi.

I membri di diritto sono nominati dal Consiglio regionale su designazione degli Enti interessati.

Il Consorzio è tenuto a comunicare agli Enti interessati la data delle elezioni almeno trenta giorni prima; i predetti Enti dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni entro i cinque giorni successivi alla data delle elezioni consortili.

Trascorso il termine predetto il Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle indicazioni pervenute o d'ufficio in caso di carenza totale di designazioni.

Trascorsi 60 giorni dalla data delle elezioni consortili il Consiglio dei Delegati è validamente costituito, anche se non siano ancora stati designati i membri di diritto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.]

 

 

Art. 24
Elezioni dei Delegati.

[Ai fini dell'elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del Consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i 2/3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

In questo caso, in deroga al precedente settimo comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sia nell'ipotesi del settimo comma, sia in quella del nono comma del presente articolo, in caso di parità di voti risulterà eletto colui che risulta più anziano di età. ]

 

 

Art. 25
Individuazione fasce di contribuenza.

[L'individuazione delle contribuenze di cui al precedente art. 24 è effettuata con deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio, approvata dalla Regione.

Per i Consorzi di nuova istituzione e per quelli che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza, in via transitoria e fino a quando non saranno emessi tali ruoli, il «parametro contribuenza» per la determinazione delle categorie di cui al primo comma dell'art. 24 è sostituito con il «parametro superficie», ferme restando tutte le modalità contenute negli artt. 24 e 26. ]

 

 

Art. 26
Diritto al voto.

[Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dei titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche le quote del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto. ]

 

Art. 27
Ricorsi.

[I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessorato all'Agricoltura entro 8 giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

La Regione decide sui ricorsi entro 60 giorni dalla data di deposito e può provvedere anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.]

 

 

Art. 28
Durata del Consiglio.

[Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili (3) .

I delegati elettivi che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.]

(3)  In merito alla sospensione dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati, vedi quanto disposto dall'art. 1, L.R. 9 marzo 1998, n. 9, dall'art. 1, L.R. 25 marzo 1999, n. 14, dall'art. 14, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 19, dall'art. 47, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2005, n. 8.

 

Art. 29
Nomina del Presidente della Deputazione.

[Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente della Deputazione fra i propri membri elettivi e gli altri componenti delle Deputazioni rispettando la proporzione fra i membri eletti e di diritto stabilita dall'art. 23 primo comma.

Fra i membri della Deputazione amministrativa sono eletti uno o due Vice Presidenti.

La Deputazione resta in carica 5 anni. ]

 

 

Art. 30
Delegato della Regione.

[La Giunta regionale nomina un suo delegato a far parte con voto deliberativo degli Organi amministrativi dei Consorzi di bonifica integrale, nonché dei Consorzi di II grado, ovvero della Consulta in caso di amministrazione commissariale.]

 

 

Art. 31
Funzioni del Presidente.

[Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dell'Ente. Presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a norma dello statuto dell'Ente.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e membro della Deputazione hanno la durata di cinque anni.

Per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. È facoltà del Consiglio determinare la corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'ammontare, ed eventuali altri emolumenti.]

 

 

Art. 32
Collegio dei revisori dei conti.

[Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Consiglio dei delegati anche tra non consorziati. Almeno due dei membri effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

La Giunta regionale, prima della elezione del Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia, uno dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del Collegio. ]

 

 

 

TITOLO V

Vigilanza e controlli

Art. 33
Tutela e vigilanza.

[Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica integrale sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi artt. 34, 35 e 36. ]

 

 

Art. 34
Amministrazione Commissariale.

[Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, può disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario regionale incaricato dell'Amministrazione dell'Ente. Il Commissario deve convocare entro i termini fissati dallo stesso decreto l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Commissario regionale rimane in carica sino all'insediamento dei nuovi Organi consortili.

Il Commissario regionale è assistito da una Consulta di non più di 11 membri nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, osservando i criteri di cui al quarto comma dell'art. 3.

Tale Consulta esprime parere obbligatorio nelle materie sotto-indicate:

a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;

b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;

c) provvedimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947;

d) statuto consortile e relative modifiche;

e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;

g) programmi di attività del Consorzio;

h) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

i) bilancio preventivo e variazione;

l) bilancio consuntivo;

m) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;

n) partecipazioni ad enti, Società ed Associazioni. ]

 

 

(giurisprudenza)
T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 2778 del 07-06-2005, Intercantieri s.p.a. c.

Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia

 

Art. 35

Controlli.

[Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti Consorziali, i regolamenti di Amministrazione e i criteri di riparto degli oneri consortili.

Sono sottoposti al visto di legittimità delle Sezioni del Comitato regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno sede i Consorzi stessi:

a) i conti consuntivi ;

b) Le assunzioni di mutui.

Le Sezioni del Comitato regionale di controllo esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci preventivi e le eventuali variazioni (4) .

Per le deliberazioni adottate dai Consorzi interregionali saranno presi accordi tra le regioni interessate, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.]

(4)  Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17. Il testo originario così disponeva: «Sono sottoposti al visto di legittimità della Giunta regionale:

1) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni; 2) i conti consuntivi; 3) le assunzioni di mutui».

 

 

Art. 36

[1. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia alle Sezioni del Comitato regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede legale i Consorzi stessi.

2. Se dall'esame delle deliberazioni le Sezioni del Comitato regionale di controllo rilevano delle irregolarità, ne danno comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica (5) .]

(5)  Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17. Il testo originario così disponeva: «Art. 36. Deliberazioni. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia all'Assessore all'Agricoltura.

Se dall'esame delle deliberazioni l'Assessore rilevi delle irregolarità ne riferisce per i provvedimenti di competenza agli Organi della Regione.

Il visto o l'approvazione si intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti».

 

 

Art. 37
Norma finale.

[Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge, e purché non in contrasto con esso, trovano applicazione le norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.]

 

Art. 38
Norma finale

[Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi dovranno adeguare i propri statuti alle norme della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.]

 

 [La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]