Art.
1
Il penultimo comma dell'art. 8
della legge
regionale 24 aprile 1980, n. 32 "Attuazione di un piano regionale poliennale
di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai
parassiti " è così modificato:
" Al Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1980 sono apportate
le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento
- Cap. 04616 cni " Spesa
per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle culture agrarie
"
competenza L. 2.000.000.000
cassa L. 2.000.000.000
Variazioni in
diminuzione
- Cap. 16206 "Finanziamento ai
sensi dell' art. 7 lett. A, B, C della legge 183/76"
competenza L. 2.000.000.000
cassa L. 2.000.000.000"
Art. 2
L' art.6
della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 35 è modificato e sostituito dal seguente:
" Alla parte spesa del
Bilancio di previsione per l' esercizio 1980 sono apportate le seguenti
variazioni:
Variazioni in
aumento
- Cap. 01430(cni)"
Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di
Margherita di Savoia"
competenza L. 900.000.000 cassa
L. 900.000.000
- Cap. 01432 cni "
Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponata
"
competenza L. 400.000.000 cassa
L. 400.000.000
- Cap. 01434 cni "
Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di
Manfredonia "
competenza L. 200.000.000 cassa
L. 200.000.000
Variazioni in
diminuzione
- Cap. 16206 "
Finanziamento ai sensi dell' art. 7 lett. A, B, C della legge 183/ 76 "
competenza L. 1.500.000.000
cassa L. 1.500.000.000"
Art. 3
Al secondo rigo del terzo
comma, dell' art. 26
della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 " Norme organiche per l' attuazione del
diritto allo studio " è introdotta la seguente variazione:
" L. 2.500.000.000 anziché L. 2.400.000.000"
Al terzultimo rigo dell' ultimo
comma dell' art. 31
della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 è introdotta la seguente variazione:
" Cap. 20598 anziché
10598"
Al secondo rigo del terzo
comma, dell' art. 26
della legge
regionale 12 maggio 1980, n.42 " Norme organiche per l' attuazione del
diritto allo studio " è introdotta la seguente
variazione:
" L. 2.500.000.000 anziché
L. 2.400.000.000"
Art. 4
L' art. 3 della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 64 "Modifiche ed integrazioni alla LR
24- 7- 78, n. 34, concernente interventi per favorire la cooperazione
giovanile e il recupero delle terre incolte ", è integrato come segue:
" dopo le parole cni
aggiungere Cap.04798 in termini di
competenza e cassa "
" dopo le parole cni
aggiungere Cap. 04799 in termini di
competenza e cassa ".
Art. 5
[Il sesto comma dell' art. 18
della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 " Norme per l' esercizio delle
funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa
opera nazionale per i combattenti ", è integrato come
segue:
" dopo le parole cni
aggiungere Cap.04328 ", in termini
di competenza ed in termini di cassa.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera b) della
Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 6
L' allegato A) della legge
regionale del 21 giugno 1980, n. 76, " Variazioni al bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1980 " a pag. 18 e 22 è
modificato come segue:
- Pag. 18 " Cap. 41121
anziché14121 "
- pag. 22 " 15.111.427.169
anziché "
- pag. 22 " dopo le
parole " variazioni in diminuzione " aggiungere le
seguenti:
" Cap. 02104 - contributi
35ennali per la realizzazione di opere".
Art. 7
Al bilancio di previsione per
l' esercizio 1980 è introdotta la seguente
variazione:
Variazione in
aumento
Cap. 16206 " Finanziamento
ai sensi dell' art. 7 lett. A, B, C della legge 183/ 76 competenza L.
379.000.000 cassa L. 379.000.000 "
Variazione in
diminuzione
Cap. 16204 " Fondo per il
finanziamento di spese di investimento derivanti da LLRR in corso di adozione
competenza L. 379.000.000 cassa L. 379.000.000"
Art.
8
Il termine per la presentazione
delle domande di contributo fissato nell' art. 16, comma secondo, della LR
27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione
agli artt. 1 e 2 della LR
6 giugno 1980, n. 59, è prorogato fino al decimo giorno successivo alla
entrata in vigore della presente legge.
E' abrogato l' ultimo comma
dell' art. 10 della LR
27 febbraio 1979, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 9
Sugli stanziamenti recati dalla
presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1980, entro
il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
La presente legge èdichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 7 gennaio
1981