ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 1998, approvato con legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni di cui
all'allegato "1" della presente legge.
ARTICOLO 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della
spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare
complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio
per l'esercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire 44.439.578.066.038
in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per
l'entrata e in lire 44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire
56.400.450.827.096 in termini di cassa per la spesa.
ARTICOLO 3
(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di
capitoli di entrata e di spesa)
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e
di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni e integrazioni
di cui all'allegato "2" della presente legge.
ARTICOLO 4
(Introiti derivanti dalle aliquote dei prodotti di
coltivazione di giacimentidi idrocarburi)
1. In considerazione della mancata attivazione, nel corso
dell'esercizio 1998, delle procedure previste dalla legge
regionale 20 febbraio 1995, 4, per la realizzazione delle infrastrutture
necessarie al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di
cui all'art. 53
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, le risorse finanziarie affluite, nel corso
del medesimo esercizio 1998, sul capitolo di entrata 2032000 provenienti dai
proventi dei prodotti della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati
nel territorio regionale sono integralmente utilizzati per il finanziamento
delle spese connesse agli adempimenti delle funzioni normali regionali.
ARTICOLO 5
(Modalità di riscossione della tassa automobilistica
regionale) (1)
[1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 17, comma 1 0, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché
dal decreto ministeriale recante la disciplina relativa alle modalità di
riscossione, e fino all'espletamento delle procedure per l'affidamento a terzi
delle attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica
regionale di cui al predetto art. 17, comma 10, la Regione Puglia, per
l'esercizio delle suddette attività, si avvarrà dell'Automobil Club d'Italia,
rimborsando al suddetto Ente i costi sostenuti nella misura, indicata nel
decreto ministeriale del 26 novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e
comunque in misura non superiore ai costi sostenuti dalla Regione nel corso
dell'anno 1998.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
35/2020,art. 23, comma
3.
( Vedi
anche quanto disposto dal comma 2 dell’art. 7
della l.r.
25/2003)
2. I controlli sulle attività predette sono esercitati
direttamente dalla Regione. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare
appositi provvedimenti per l'applicazione della presente norma.
3. Per tutto quanto non previsto e in quanto compatibili con le
norme statali in materia, si applicano le disposizioni di cui al decreto
ministeriale del 26 novembre 1986.
*
In riferimento al presente articolo vedi quanto disposto dall’art. 11
della l.r.
1/2005
ARTICOLO 6
(Estinzione dei crediti di natura tributaria non superiore a
lire 30 mila) *
[1. I crediti non superiori a lire 30 mila per imposte e
tasse regionali sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione né a
quella degli interessi, per sanzioni, sopratasse ed eventuali diritti di
notifica ad esse connesse.]
* Implicitamente
abrogato dalla l.r. 4/2003, art. 47
ARTICOLO 7
(Abrogazione art. 7 legge regionale 11 maggio 1990, n.
28)
1. L’art. 7 della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 28 è abrogato.
2. Il contributo finanziario di cui al cap. 4810 del bilancio
regionale 1998 è destinato al "Consorzio Teatro pubblico pugliese", costituito
tra Province e Comuni ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
ARTICOLO 8
(Disposizioni in materia sanitaria)
Rinviato dal Governo
ARTICOLO 9
(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni
regionali)
1. Coloro che esercitano un'attività per la quale è necessario
un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l'atto
stesso o senza avere assolto la relativa tassa di rilascio, di cui alla legge
regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni,
possono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita
denuncia agli enti competenti per l'emissione degli atti assoggettati a tassa di
rilascio e con il versamento alla Regione del tributo omesso e della sanzione
amministrativa nella misura del 20 per cento della tassa dovuta, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro lo stesso termine possono regolarizzare la propria
posizione tutti coloro che non abbiano corrisposto le tasse annuali di cui alla
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. La presente norma si applica a tutte le violazioni commesse
fino alla data del 30 giugno 1998.
ARTICOLO 10
(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione)
1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione di cui all'art. 10
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, iscritto al capitolo 1110070, viene ridotto
a lire 200 milioni da destinare al disegno di legge "Educazione alla
legalità".
ARTICOLO 11
(Fondo per il cofinanziamento dei Programmi
comunitari)
1.* Il fondo per il cofinanziamento dei
programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32
della legge
regionale 3 giugno 1996, 6, è alimentato, oltre che con le risorse di cui al
comma 3 del medesimo art. 32, con quelle provenienti altresì dalla restituzione,
da parte di terzi già beneficiari di finanziamenti connessi ai programmi
comunitari, di contributi e trasferimenti risultati non ammissibili e/o
eccedenti rispetto alle spese rendicontate, nonché dalle disponibilità
finanziarie rivenienti dall’approvazione, con atto della Giunta regionale, della
contabilità finale a chiusura di un programma comunitario.
La Giunta regionale provvede con proprio atto, ad apportare le
conseguenti variazioni al Bilancio regionale.
*
Comma così integrato dall’art. 3
della l.r.
17/99
2. Le somme rimaste inutilizzate sul predetto fondo alla fine
di ciascun esercizio finanziario sono conservate tra i residui di stanziamento e
regolati secondo i criteri di cui all'art. 71,
comma 3, della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
ALLEGATI OMISSIS