Art. 9
Norma finanziaria.
1. Per l'anno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge
si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'area di intervento dei sevizi alla
persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030
"Contributi regionali per interventi in favore dei minori (L.R.
11 febbraio 1999, n. 10)", 781035 "Spese e/o trasferimenti ai comuni per il
funzionamento delle case di riposo ex O.N.P.I. di Bari e San Vito dei Normanni,
Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (L. n. 649/1978, legge 18 novembre 1975,
n. 764 e L.R.
30 dicembre 1994, n. 37)", 781075 "Trasferimenti alle aziende USL per il
rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto (L.R. 25 settembre
1996 e successive modificazioni e integrazioni)", 782010 "Spese di gestione
della casa di riposo dei profughi di Bari (L.R.
4 maggio 1979, n. 28)" 783035 "Trasferimento alle USL per assistenza
economica ai pazienti psichiatrici (L.R.
7 settembre 1987, n. 26)", 784010 "Fondo globale per i servizi
socio-assistenziali (art. 11 L.R.
17 aprile 1990, n. 11)", 784018 "Contributi alle I.P.A.B. (L.R.
28 novembre 1983, n. 20)", 784020 "Contributi alle associazioni di tutela e
rappresentanza degli invalidi (L.R.
11 gennaio 1994, n. 2)" previo adeguamento delle declaratorie alle
disposizioni della presente legge e con le quote del fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione e
con le risorse di cui all'articolo 9 della
L.R. n. 22/2000.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio annuale.