Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2002
Numero
13
Data
12/07/2002
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 92 del 19 luglio 2002 Vedi, anche, l'art. 13, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.
Allegati
Nessun allegato

 



 TITOLO I

Ambiti e gestione

Art. 1

Ambiti territoriali.

[1. Al fine della realizzazione dei servizi e della gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari della Puglia come determinati in attuazione dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni] (1).

(1) Il presente articolo è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso  tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

Art. 2

Gestione associata.

[1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è esercitata dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.

2. I comuni di minore dimensione demografici, definiti ai sensi dell'articolo 3, appartenenti allo stesso àmbito distrettuale determinano la forma di gestione attribuendo l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 avente sede legale nel territorio circoscrizionale o, in mancanza, a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I comuni non rientranti nella previsione dell'articolo 3 determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto prioritariamente delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 267/2000 aventi sede legale nel territorio di competenza] (2).

(2) Il presente articolo è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

Art. 3

Comuni di minore dimensione demografica.

[1. Il piano regionale, previsto dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. n. 328 del 2000, determina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni socio-assistenziali, definisce i comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentita la Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale individua, ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 267/2000, per gli ambiti distrettuali inadempienti la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento.

3. Il regolamento di cui al comma 2 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei comuni] (3).

 (3) Il presente articolo è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

 

Art. 4

Incentivazione delle forme associate.

[1. Il Piano regionale socio-assistenziale determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai comuni con minore dimensione demografica e individua le forme d'incentivazione per la gestione associata da parte degli altri comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, lettera b), della legge n. 328 del 2000] (4).

 (4) Il presente articolo è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

TITOLO II

Disciplina funzioni amministrative.

Art. 5

Conferimento patrimonio e personale.

1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dall'ex Ente "Gioventù italiana" e attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per l'esercizio delle attività assistenziali.

2. Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.

 

Art. 6

Norma di raccordo.

[1. Sino all'emanazione della legge regionale di riordino dei servizi sociali o di riforma delle norme settoriali, gli enti locali esercitano le competenze in base alla vigente normativa intendendosi sostituiti gli organi regionali dagli organi comunali e provinciali.

2. La Giunta regionale regolamenta l'attività di verifica per il controllo dell'efficacia ed efficienza dei servizi sul territorio, disciplinando termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti.

3. Le strutture che esercitano le attività socio-assistenziali sono obbligate a indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali cui sono tenute a essere iscritte e in particolare:

a) albo delle strutture regionali per anziani di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49;

b) albo delle strutture per minori previsto dal regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1;

c) registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;

d) registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le strutture che non osservano la prescrizione del presente comma sono soggette alla sospensione e, in caso di reiterata inosservanza, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assistenziale secondo la disciplina fissata dal regolamento di cui al comma 2.

4. Competono alle province gli interventi in materia di assistenza scolastica e di istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67] (5).

 (5) Il presente articolo è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003. Il comma 4 del presente articolo era già stato abrogato dall'art. 31, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

 

Art. 7

Utilizzo risorse e criteri di finanziamento.

1. [Per la gestione delle strutture conferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, la Regione assegna ai comuni le necessarie risorse finanziarie, garantendo gli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale 2002, area d'intervento dei servizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - Servizi sociali] (6).

2. [Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito annualmente nel bilancio regionale, è ripartito tra i comuni secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17] (7).

3. [Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione, fatte salve le specifiche finalizzazioni, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano regionale socio-assistenziale] (8).

4. [Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla legge n. 328 del 2000, ivi comprese le attività di informazione, é posta a disposizione del settore servizi sociali della Regione una quota non superiore al due per cento delle risorse segnato dal Fondo nazionale per le politiche sociali per essere utilizzate secondo le direttive della Giunta regionale] (9).

5. [Il Settore servizi sociali, per gli adempimenti connessi all'attuazione della riforma e per la predisposizione del piano regionale socio-assistenziale, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e privati particolarmente qualificati in materia di politiche sociali in conformità delle direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale] (10).

6. [I comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 4 una percentuale non superiore all'uno per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 2 e 3] (11).

7. Per le competenze già eserciate dalle province le medesime provvedono, con le modalità definite nell'àmbito della Conferenza permanente Regione - autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie impegnate nei rispettivi bilanci con riferimento all'ultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze (12).

(6) Comma abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.(7) Comma abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

(8) Comma abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

(9) Comma abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

(10) Comma abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

(11) Comma abrogato sia dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70, comma 1, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, il cui comma 3 ha nello stesso tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.

(12) Vedi, anche, l'art. 31, comma 2, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

 

Art. 8

1. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza minorile, sino all'esercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la data del 30 novembre 2002.

2. I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di finanziamento.

3. In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del provvedimento di concessione.

4. Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

5. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 é differito al 31 dicembre 2002.

6. Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al comma 1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 9

Norma finanziaria.

1. Per l'anno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'area di intervento dei sevizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030 "Contributi regionali per interventi in favore dei minori (L.R. 11 febbraio 1999, n. 10)", 781035 "Spese e/o trasferimenti ai comuni per il funzionamento delle case di riposo ex O.N.P.I. di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (L. n. 649/1978, legge 18 novembre 1975, n. 764 e L.R. 30 dicembre 1994, n. 37)", 781075 "Trasferimenti alle aziende USL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto (L.R. 25 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni)", 782010 "Spese di gestione della casa di riposo dei profughi di Bari (L.R. 4 maggio 1979, n. 28)" 783035 "Trasferimento alle USL per assistenza economica ai pazienti psichiatrici (L.R. 7 settembre 1987, n. 26)", 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 L.R. 17 aprile 1990, n. 11)", 784018 "Contributi alle I.P.A.B. (L.R. 28 novembre 1983, n. 20)", 784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi (L.R. 11 gennaio 1994, n. 2)" previo adeguamento delle declaratorie alle disposizioni della presente legge e con le quote del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione e con le risorse di cui all'articolo 9 della L.R. n. 22/2000.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale.