Art. 1
Organismi collegiali indispensabili
1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 30 novembre di
ogni anno, per recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e
conseguire risparmi di spesa, provvede alla ricognizione, con puntuale
motivazione, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo
collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per
la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale o
dell’ente interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli
organismi collegiali previsti da leggi o atti normativi e amministrativi
regionali.
3. Gli organismi non ritenuti indispensabili ai sensi del
comma 1 sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione
del provvedimento e le relative funzioni sono
attribuite all’ufficio della struttura organizzativa regionale cui è attribuita
preminente competenza nella materia.
Art. 2
Soppressione di organismi
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi sono soppressi il consiglio
regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) di cui
all’articolo 11
della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e
lavori pubblici) e il comitato tecnico di cui all’articolo 6
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di Bacino della
Puglia).
2. Le funzioni amministrative degli organismi collegiali
soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite all’ufficio che riveste
preminente competenza nella materia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3
Disposizioni in materia di conferenze di servizi
1. Al fine di ridurre i tempi di decisione in materia di
conferenze di servizi sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 14
della l.r.
13/2001 e la responsabilità del relativo procedimento è posta in capo a
ciascuna amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto disposto dall’articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
2. Le conferenze di servizi indette ai sensi dell’articolo
14
della l.r.
13/2001 non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge
sono definite dalle rispettive competenti amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 4
Delega di funzioni
1. In deroga all’articolo 8,
comma 1, lettera l), della l.r.
19/2002 e per il territorio regionale della Puglia, l’espressione del parere
tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell’articolo
11 delle norme tecniche d’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino
della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, è attribuita alla competenza degli
uffici tecnici comunali, limitatamente agli interventi di cui:
- al comma 6 dell’articolo 6;
- al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 7;
- al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8;
- al comma 1 dell’articolo 9;
- al comma 1, lettere d), e), f,) dell’articolo 13;
- al comma 1, lettera a), dell’articolo 14;
- al comma 1 dell’articolo 15,
salvo che il Comune interessato non richieda l’adempimento
alla stessa AdB, allegando all’istanza adeguata motivazione.
Art. 5
Modifiche ed integrazioni all’articolo 42 della legge regionale
16 novembre 2001, n. 28
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 42
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), e successive
modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
“6 ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014, la pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet
istituzionale della Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro
adozione, del testo integrale delle deliberazioni di Giunta regionale,
considerate nel presente articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni
previste dai commi 2, 6 e 6 bis.”
Art. 6
Modifiche e integrazioni all’articolo 12 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 3
e all’articolo 16 della l.r. 13/2001
1. All’articolo 12
della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 19
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di
approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve
essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal
deposito della stessa presso la segreteria comunale, chiunque può presentare
proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990. La
delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si
pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di
controllo regionale.”;
b. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal
Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni.”.
2. All’articolo 16
della l.r.
13/2001 è apportata la seguente integrazione:
a. dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
“4 bis. La delibera di cui al comma 4 è assunta dal
Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni.”
Art. 7
Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della legge regionale 5
febbraio 2013, n. 6
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2
della legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 6 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 5
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale -, modificata e integrata dalla legge
regionale 1 agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4
della legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23), è inserito il seguente:
“1 bis. La verifica della completezza della prescritta
documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto
tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto
formale della normativa tecnica statale di cui all’articolo 65 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A),
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
Art. 8
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007,
n. 14
1. All’articolo 11,
comma 1, della legge
regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio
degli ulivi monumentali della Puglia), come modificato dall’articolo 1
dellalegge
regionale 11 aprile 2013, n. 12, le parole “approvati prima della data di
entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.
Art. 9
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione dell’articolo 1, la
deliberazione della Giunta regionale deve essere adottata entro e non oltre
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’attribuzione di funzioni prevista dall’articolo 4
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per
l’espressione degli adempimenti già richiesti all’Autorità di Bacino della
Puglia e non ancora espressi.
3. La soppressione degli organismi collegiali
tecnico-consultivi prevista dal comma 1 dell’articolo 2 hanno efficacia dalla
data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti già avviati sono
conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente
competenza nella materia.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
- articolo 6
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti);
- articolo 11
della l.r. 13/2001;
- commi 1 e 2 dell’articolo 14
della l.r.
13/2001;
- articolo 6
della l.r.
19/2002;
- comma 4 dell’articolo 12
della l.r.
3/2005;
- regolamento
regionale 15 marzo 2007, n. 7 (Norme regionali in materia di opere e
lavori pubblici. Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità
di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale dei lavori
pubblici);
- comma 19 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia);
- articolo 16
della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008);
- articolo 30
della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione
Puglia).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 luglio 2013