Art.
1
Contributo
straordinario alla Città metropolitana di Bari e alle Province
Pugliesi
1. Al fine di
concorrere al conseguimento degli equilibri di bilancio per l’esercizio
finanziario 2017 da parte della Città metropolitana di Bari e delle Province
Pugliesi è assegnato un contributo straordinario di parte corrente per un
importo complessivo massimo di euro 13 milioni.
2. Al riparto
del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante intesa tra
Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e rappresentanza Pugliese della
Unione delle Province Italiane da sottoscriversi entro il 15 dicembre 2017.
Nella intesa si provvede altresì a destinare uno stanziamento finalizzato a
garantire il servizio di riscaldamento negli istituti scolastici di competenza
degli enti interessati.
3. Per le
finalità di cui al comma 1 nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio
finanziario, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1 è assegnata
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 13
milioni.
Art.
2
Risorse
aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di
far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2017 al Servizio sanitario
regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nel
bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della
missione 13, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di euro 10 milioni.
Art.
3
Finanziamento
del Fondo sanitario nazionale
1. Nell’ambito
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’esercizio 2017 è
assegnata in parte entrata al titolo 2, tipologia 101, categoria 1 e in parte
spesa alla missione 13, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di euro 12.293.391,00.
Art.
4
Disposizioni per
l’ampliamento del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo
15
settembre 2017,
n. 147 e il suo coordinamento con il Reddito di dignità
1. A
integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 marzo 2016, n. 3
(Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva) e per
gli obiettivi di cui all’articolo 1 della stessa legge, la Regione Puglia può
integrare il Reddito di inclusione (Rei) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33
(Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), come
disciplinato con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) al fine di
ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e di
integrare con servizi socioassistenziali e lavorativi e con altri benefici la
misura di sostegno economico di quanti risulteranno beneficiari del
Rei.
2. In sede di
prima applicazione di quanto previsto al comma 1, per le domande di accesso al
Red presentate a partire dal 2018 la durata massima dell’intervento per ciascun
richiedente e beneficiario del contributo monetario è di dodici mesi, ferma
restando la possibilità di rientro nel percorso di inclusione socio-lavorativa e
di sostegno al reddito dopo un periodo di sospensione dall’ultimo beneficio
percepito, come definito dal regolamento regionale, di cui all’articolo 13,
comma 1, della l.r.
3/2016. Con proprio provvedimento la Giunta regionale può incrementare la
durata dei progetti individuali fino a diciotto mesi in presenza di specifiche
esigenze di continuità.
3. La durata dei
patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata
dell’intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del
comma 2.
4. Al fine di
garantire sin dall’avvio del Rei il coordinamento con il Reddito di dignità, il
possesso dei requisiti minimi per presentare la domanda di accesso al Reddito di
inclusione non consente di presentare domanda di accesso al Reddito di
dignità.
5. Ai fini della
presentazione della domanda di accesso al Reddito di dignità l’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) dei richiedenti deve essere non
superiore a euro 6 mila, con un ISEE reddituale (ISRE) non superiore a euro 3
mila, soglia che potrà essere elevata in presenza di ulteriori disponibilità
finanziarie, regionale secondo quanto disposto dal regolamento regionale
attuativo della l.r.
3/2016.
6. Le norme di
cui alla l.r.
3/2016, che disciplinano il Red, continuano ad applicarsi quando non in
contrasto cori quanto disposto dal presente articolo.
Art.
5
Modifiche
all’articolo 13
della legge
regionale 6 febbraio 2013, n. 7
1. Il comma 2
dell’articolo 13
della legge
regionale 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-
assistenziale) è così sostituito:
“2. Al fine di
assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen
e i loro familiari residenti sul territorio pugliese e fino a naturale
estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale
determinato fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo globale
socio-assistenziale di cui all’articolo 69,
comma 3, punto 1), della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), da ripartire tra i comuni di residenza sulla base del numero degli
aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell’anno
precedente.”
Art.
6
Modifiche
all’articolo 3,
comma 22, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40
1. Alla fine del
comma 22 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia),
come aggiunto dall’articolo 34
della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: “Laddove
all’esito delle procedure di compensazione di cui al periodo precedente
dovessero residuare ulteriori importi riconosciuti per spese legittimamente
sostenute, la Regione provvede con propri atti alla liquidazione degli stessi in
favore di ciascun ente gestore nei limiti della misura stabilita dall’articolo
62,
comma 2, della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004), come modificato dall’articolo
8
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1.”
Art.
7
Modifiche
all’articolo 2
della legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27
1. Al comma 2
dell’articolo 2
della legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post
sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio
di previsione 2012), come modificato dall’articolo 50
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45, dall’articolo 38
della legge regionale
del 30 dicembre 2013, n. 45, dall’articolo 37,
comma 1, lettera a), della legge
regionale 1° agosto 2014, n. 37, dall’articolo 9,
della legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 52 e dall’articolo 10
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1, le parole: “al 31 dicembre 2016”, sono
sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
Art.
8
Modifiche
all’articolo 22
della legge
regionale 9 agosto 2017, n. 36
1. All’articolo
22
della legge
regionale 9 agosto 2017, n. 36 (Assestamento e variazioni al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della
Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica
dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Interventi in favore dei consorzi di
bonifica commissariati”;
b) al comma 1,
dopo le parole: “emergenza irrigua” sono inserite le seguenti: “e garantire
l’ordinato funzionamento dei consorzi di bonifica commissariati” e le parole:
“500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni e 500
mila”;
c) ai comma 2,
le parole: “500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni e 500
mila”.
Art.
9
Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
1. Al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017- 2019) è apportata,
in termini di competenza e cassa, la variazione di cui al tabulato allegato alla
presente legge regionale.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.