ARTICOLO 1
Art. 1
Mutuo per il risanamento della situazione
debitoria della Regione al 31 dicembre 1990. Enti
finanziatori.
1. ... (1).
(1) Sostituisce il
secondo e il terzo comma dell'art. 15,
L.R.
19 giugno 1993, n. 9.
Art. 2
Riordino dei servizi
sanitari.
1. Entro il 31 ottobre 1993 il Consiglio
regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in attuazione
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Il piano di riordino di cui al primo comma
stabilisce i limiti del convenzionamento con le strutture ed i presidi privati
nonché della relativa spesa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del piano di riordino di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in
esecuzione delle prescrizioni del piano, provvede al deconvenzionamento con le
istituzioni private per la riabilitazione e con le case di cura private.
4. Entro trenta giorni dalla data del
provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente, le unità
sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni ed i
criteri fissati dal Consiglio regionale.
5. Dalla data del riconvenzionamento, ferma la
competenza della Giunta regionale a determinare le diarie di degenza, sulla base
di criteri stabiliti dal Consiglio regionale, nel quadro della normativa statale
e regionale, nonché la competenza generale in materia di controlli, le unità
sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i presidi e le strutture con il
maggior numero di posti-letto delle istituzioni private di riabilitazione,
convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
delle case di cura private e degli ospedali classificati ai sensi della legge 12
febbraio 1968, n. 132, convenzionati rispettivamente a norma degli articoli 41 e
44 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, subentrano nella titolarità dei
rapporti convenzionali ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni di
riabilitazione, sulle case di cura private e sui presidi degli ospedali
classificati suindicati, nonché il controllo sull'attività e sulla
contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti.
6. Sono attribuiti alle unità sanitarie locali,
a decorrere dalla stessa data, i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le
funzioni concernenti l'assistenza riabilitativa resa da istituzioni private
convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
ubicate in territorio extraregionale.
7. Sono abrogati, alla data dell'effettivo
trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel presente
articolo:
a) l'art.8
della L.R.
18 gennaio 1986, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 1
della L.R.
17 gennaio 1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione
corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino
all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art. 6
della medesima L.R.
18 gennaio 1986, n . 2, nonché l'art. 9,
comma secondo, della L.R.
11 febbraio 1988, n. 6;
b) l'art. 4, secondo comma, della L.R.
7 gennaio 1984, n. 2, nonché il primo comma dell'art. 11
della L.R.
30 maggio 1985, n. 51, nella parte in cui prevedono la competenza della
Giunta regionale e, per gli accenti mensili, dell'Assessore alla sanità, alla
liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilità mensili
relative all'assistenza erogata tramite le case di cura private convenzionate;
c) l'art. 14, terzo comma, della L.R.
29 giugno 1992, n. 15, nella parte in cui prevede l'erogazione, con decreto
del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore alla sanità, se delegato,
delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da corrispondere agli
ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a norma dell'art. 8 delle
schema di convenzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8 luglio 1985;
d) l'art. 8 della L.R.
30 aprile 1990, n. 17, nonché l'art. 14,
primo comma, della L.R.
29 giugno 1992, n. 15, nonché ogni norma in contrasto con le disposizioni di
cui al presente articolo.
Art. 3
Disposizioni per
il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale.
1. ... (2).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Articolo prima
modificato dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
3 aprile 1995, n. 11 e successivamente abrogato dall'ottavo comma dell'art.
47,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14. Il presente articolo sostituiva l'art. 32,
L.R.
19 giugno 1993, n. 9.