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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
13
Data
05/08/1993
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 concernente << Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 e pluriennale 1993 -' 95>>. Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 agosto 1993, n. 108, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1
Mutuo per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31 dicembre 1990. Enti finanziatori.

1. ... (1).

(1)  Sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 15, L.R. 19 giugno 1993, n. 9.

 

Art. 2
Riordino dei servizi sanitari.

1. Entro il 31 ottobre 1993 il Consiglio regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in attuazione dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Il piano di riordino di cui al primo comma stabilisce i limiti del convenzionamento con le strutture ed i presidi privati nonché della relativa spesa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del piano di riordino di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in esecuzione delle prescrizioni del piano, provvede al deconvenzionamento con le istituzioni private per la riabilitazione e con le case di cura private.

4. Entro trenta giorni dalla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente, le unità sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni ed i criteri fissati dal Consiglio regionale.

5. Dalla data del riconvenzionamento, ferma la competenza della Giunta regionale a determinare le diarie di degenza, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale, nel quadro della normativa statale e regionale, nonché la competenza generale in materia di controlli, le unità sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i presidi e le strutture con il maggior numero di posti-letto delle istituzioni private di riabilitazione, convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delle case di cura private e degli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, convenzionati rispettivamente a norma degli articoli 41 e 44 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, subentrano nella titolarità dei rapporti convenzionali ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni di riabilitazione, sulle case di cura private e sui presidi degli ospedali classificati suindicati, nonché il controllo sull'attività e sulla contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti.

6. Sono attribuiti alle unità sanitarie locali, a decorrere dalla stessa data, i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le funzioni concernenti l'assistenza riabilitativa resa da istituzioni private convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ubicate in territorio extraregionale.

7. Sono abrogati, alla data dell'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel presente articolo:

a) l'art.8 della L.R. 18 gennaio 1986, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art. 6 della medesima L.R. 18 gennaio 1986, n . 2, nonché l'art. 9, comma secondo, della L.R. 11 febbraio 1988, n. 6;

b) l'art. 4, secondo comma, della L.R. 7 gennaio 1984, n. 2, nonché il primo comma dell'art. 11 della L.R. 30 maggio 1985, n. 51, nella parte in cui prevedono la competenza della Giunta regionale e, per gli accenti mensili, dell'Assessore alla sanità, alla liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilità mensili relative all'assistenza erogata tramite le case di cura private convenzionate;

c) l'art. 14, terzo comma, della L.R. 29 giugno 1992, n. 15, nella parte in cui prevede l'erogazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore alla sanità, se delegato, delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da corrispondere agli ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a norma dell'art. 8 delle schema di convenzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 1985;

d) l'art. 8 della L.R. 30 aprile 1990, n. 17, nonché l'art. 14, primo comma, della L.R. 29 giugno 1992, n. 15, nonché ogni norma in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 3
Disposizioni per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale.

1. ... (2).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)  Articolo prima modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 3 aprile 1995, n. 11 e successivamente abrogato dall'ottavo comma dell'art. 47, L.R. 6 maggio 1998, n. 14. Il presente articolo sostituiva l'art. 32, L.R. 19 giugno 1993, n. 9.